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Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

Ticino · 341.110 · regulation

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Contents: 60 provisions
  1. Art. 1 Oggetto
  2. Art. 2 Campo d’applicazione
  3. Art. 3 Autorità competenti
  4. Art. 4 Dipartimento
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Giudice dell’applicazione della pena7
  7. Art. 7 Direzione delle strutture carcerarie9
  8. Art. 8 Competenze e organizzazione11
  9. Art. 9 Trasmissione degli atti14
  10. Art. 10 Stabilimenti cantonali18
  11. Art. 11 Competenze
  12. Art. 12 Procedura di incasso
  13. Art. 13 Principio
  14. Art. 14 Regime giuridico
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Giorni separati
  17. Art. 17 Semiprigionia
  18. Art. 18 Modifiche del regime di semiprigionia
  19. Art. 19 Regime ordinario
  20. Art. 20 Lavoro e alloggio esterni
  21. Art. 21 Condizioni della concessione
  22. Art. 22 Partecipazione alle spese
  23. Art. 23 Revoca
  24. Art. 24 Trattamento ambulatoriale
  25. Art. 25 Misure terapeutiche stazionarie
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Condizioni e modalità
  28. Art. 28 Principio e condizioni
  29. Art. 29 Obblighi del condannato
  30. Art. 30 Incarcerazione
  31. Art. 31 Informazione al detenuto
  32. Art. 32 Informazione alla famiglia
  33. Art. 36 Generica
  34. Art. 37 Sanitaria
  35. Art. 38 Religiosa
  36. Art. 39 Principio
  37. Art. 40 Mezzi di informazione
  38. Art. 41 Principio
  39. Art. 42 Retribuzione
  40. Art. 43 Partecipazione alle spese
  41. Art. 44 Formazione
  42. Art. 45 Condizioni
  43. Art. 46 Competenze
  44. Art. 47 Principio e condizioni
  45. Art. 48 Procedura
  46. Art. 49 Sanzioni
  47. Art. 50
  48. Art. 51 Comunicazioni
  49. Art. 52 Risarcimento dei danni
  50. Art. 53 Perquisizione
  51. Art. 54 Impiego della forza fisica
  52. Art. 55 Uso dei mezzi di coercizione
  53. Art. 56 Reclamo al Direttore e alla Divisione68
  54. Art. 57 Procedure e competenze
  55. Art. 58 Reclamo alla Commissione di sorveglianza
  56. Art. 59 Prevenuti
  57. Art. 60 Relazioni con l’esterno e con il difensore
  58. Art. 62 Diritto transitorio
  59. Art. 63 Abrogazione
  60. Art. 64 Entrata in vigore

60 provisions

Art. 44 Formazione

1La persona detenuta è autorizzata ad intraprendere una formazione di base, professionale o superiore, come anche un aggiornamento o una riqualifica professionale o superiore, a condizione che le circostanze lo permettano. 2La partecipazione a tale formazione, rispettivamente ai corsi, deve essere iscritta nel piano di esecuzione della sanzione penale. Se un contratto è necessario, è richiesta la firma della persona detenuta e/o del tutore, se del caso. 3La persona detenuta può essere chiamata a partecipare alle spese. Capitolo sesto Congedi e accompagnamenti

Art. 45 Condizioni

Il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico.

Art. 46 Competenze

Riservato il primo congedo, gli altri congedi e gli accompagnamenti sono concessi dalla Direzione. Capitolo settimo Regime disciplinare

Art. 47 Principio e condizioni

1Può essere punito con sanzione disciplinare il carcerato che agisce intenzionalmente o per grave negligenza contro le norme del presente regolamento e del regolamento interno dello stabilimento. 2Il regime disciplinare è applicato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. 3Sono in particolare considerate infrazioni disciplinari: a) l’evasione e ogni atto teso manifestamente a preparare un’evasione; b) la perturbazione del lavoro e il rifiuto di lavorare; c) il danneggiamento del patrimonio altrui; d) l’insubordinazione e le offese nei confronti del personale dello stabilimento; e) le minacce pronunciate nei confronti del personale dello stabilimento o dei codetenuti e le lesioni portate alla loro integrità corporale; f) il fatto di intrattenere dei contatti vietati con codetenuti o persone esterne allo stabilimento; g) gli abusi nell’ambito dei congedi; h) l’entrata, l’uscita, l’acquisto, la trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti vietati come armi, documenti, denaro in contanti, mezzi di comunicazione non permessi; i) l’introduzione, il possesso, la consumazione ed il commercio di alcol o stupefacenti e di prodotti similari, così come l’abuso di medicamenti. 4Il tentativo, la complicità e l’istigazione a commettere delle infrazioni disciplinari sono ugualmente punibili. 53 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 54 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 55 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 5L’azione penale rimane riservata.

Art. 48 Procedura

1Nell’applicazione della sanzione, si deve tenere conto del comportamento e delle condizioni personali del carcerato. La persona interessata è informata sui fatti che le sono imputati ed è invitata a pronunciarsi oralmente o per iscritto. 2La Direzione o i funzionari da essa incaricati procedono, se del caso, ad effettuare gli accertamenti ed i confronti necessari.56 3Ogni sanzione deve essere motivata. 4La decisione è comunicata verbalmente all’interessato con l’indicazione della possibilità di reclamo; la decisione scritta deve essergli intimata entro 24 ore e copia ne deve essere data al GIAP.57

Art. 49 Sanzioni

1Le infrazioni disciplinari possono essere punite con le seguenti sanzioni, che sono inflitte dalla Direzione e che sono cumulabili: a) …; b) l’ammonizione scritta; c) la sospensione di benefici del regime di incarcerazione; d) la multa fino a fr. 200.-; e) l’isolamento in cella individuale fino a venti giorni durante il tempo libero; f) l’isolamento in cella individuale fino a venti giorni; g) l’isolamento in cella di rigore fino a dieci giorni.59 2Il carcerato punito con l’isolamento in cella di rigore deve essere visitato dal medico incaricato, il quale può, per ragioni mediche, interrompere l’esecuzione del provvedimento.

Art. 50

…60

Art. 51 Comunicazioni

1Il GIAP è informato di tutte le decisioni di sanzioni prese dalla Direzione. 2Un rapporto è inviato al Ministero pubblico nel caso di prevenuti.

Art. 52 Risarcimento dei danni

1I carcerati sono responsabili dei danni causati con intenzione o per grave negligenza e sono tenuti a risarcirli, senza pregiudizio dell’eventuale procedimento penale e disciplinare. 2La decisione in materia spetta alla Divisione.62

Art. 53 Perquisizione

1I carcerati e le loro celle possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza. 2La perquisizione deve essere effettuata nel rispetto della dignità umana del carcerato. Capitolo ottavo Impiego della forza fisica, uso dei mezzi di coercizione e uso dell’arma da fuoco63

Art. 54 Impiego della forza fisica

1Nei confronti dei carcerati è vietato l’impiego della forza fisica se non nei casi seguenti e nella misura strettamente necessaria: a) per impedire atti di violenza; b) per impedire tentativi di evasione; 56 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621. 57 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 58 Art. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432; precedenti modifiche: BU 2010, 563; BU 2012, 621. 59 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621; precedente modifica: BU 2010, 563. 60 Art. abrogato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621; precedente modifica: BU 2010, 563. 61 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 62 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 63 Sottotitolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. c) per vincere la resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti. 2I membri del personale che hanno dovuto far uso della forza fisica hanno l’obbligo di immediata segnalazione e di rapporto alla Direzione.64

Art. 55 Uso dei mezzi di coercizione

1Non può essere usato alcun mezzo coercitivo nei confronti di carcerati, se non al fine di evitare danni alle persone o cose, di garantire la incolumità del soggetto o per misure di sicurezza. 2L’uso di mezzi di coercizione deve essere limitato al tempo strettamente necessario e controllato, nel limite del possibile, dal medico incaricato. Uso dell’arma da fuoco da parte degli agenti di custodia armati Presupposti e circostanze Art. 55a65 1Gli agenti di custodia armati, solo nell’ambito del trasporto di detenuti, possono utilizzare l’arma da fuoco unicamente per legittima difesa e per impedire la fuga di persone che hanno commesso o sono seriamente sospettate di aver commesso un grave reato. 2L’uso dell’arma da fuoco per impedire la fuga di persone ai sensi del cpv. 1 è limitato ai luoghi e alle circostanze di adempimento dei compiti affidati dalla legge agli agenti di custodia. Proporzionalità e modalità particolari Art. 55b66 1L’uso dell’arma da fuoco deve essere proporzionato allo scopo e alle circostanze; esso è autorizzato esclusivamente quale mezzo estremo di difesa o di coercizione, se altri mezzi disponibili non bastano; quando possibile, l’arma da fuoco va usata in modo da non colpire parti vitali. 2In tutti i casi di uso dell’arma da fuoco, nel valutare le circostanze, va particolarmente tenuta in considerazione la messa in pericolo di terze persone. 3L’impiego dell’arma da fuoco è preceduto dall’avvertimento “alt o sparo”, se lo scopo e le circostanze lo permettono; lo sparo di avvertimento è giustificato di regola soltanto quando appare dalle circostanze che l’avvertimento a voce non è stato o non può essere compreso. In caso di ferimento, l’agente di custodia è obbligato a prestare immediatamente soccorso alla persona ferita. 4L’agente di custodia che ha fatto uso dell’arma avverte immediatamente i suoi superiori e fa rapporto scritto alla Direzione sui motivi e le circostanze. Formazione e gestione dell’arma Art. 55c67 1L’agente di custodia dotato di arma da fuoco deve seguire una formazione permanente presso la Polizia cantonale. 2I risultati che fanno stato per l’autorizzazione al porto dell’arma da fuoco vengono definiti da un ordine di servizio interno. 3Per la gestione dell’arma, si applicano di regola le disposizioni vigenti presso la Polizia cantonale. Capitolo nono Diritto di reclamo

Art. 56 Reclamo al Direttore e alla Divisione68

I carcerati possono rivolgere istanze o reclami alla Direzione e alla Divisione.

Art. 57 Procedure e competenze

1I reclami devono essere indirizzati al Direttore, salvo quelli contro il suo operato, che sono direttamente inviati alla Divisione. 2Il reclamo è presentato entro cinque giorni dal momento della pretesa infrazione e non ha effetto sospensivo; in materia di sanzioni disciplinari, il termine di reclamo è di tre giorni.71 3La Divisione può concedere, su istanza, l’effetto sospensivo. 64 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 65 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 66 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 67 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 68 Nota marginale modificata dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432. 69 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 70 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 71 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621. 4Se il reclamo è respinto, l’autorità competente può applicare una tassa di decisione da fr. 20.– a fr. 100.–.72

Art. 58 Reclamo alla Commissione di sorveglianza

1I carcerati possono, in ogni tempo, rivolgere reclami sulle condizioni di detenzione alla Commissione di sorveglianza del Gran Consiglio. 2Il reclamo, motivato, è trasmesso in forma scritta e in busta chiusa, per il tramite del Direttore, alla Commissione di sorveglianza del Gran Consiglio. 3Il reclamo non è soggetto a censura. 4I carcerati debbono essere informati, mediante consegna di un apposito documento, di questo diritto. TITOLO VI Disposizioni particolari

Art. 59 Prevenuti

1I prevenuti sono sottoposti alle restrizioni stabilite, riservati i casi d’urgenza, in forma scritta dal magistrato per esigenze d’inchiesta e dalla Direzione per motivi di ordine interno, disciplina e sicurezza.73 2Possono svolgere individualmente un’attività propria o attribuita.

Art. 60 Relazioni con l’esterno e con il difensore

1Le relazioni del prevenuto con l’esterno e con il difensore sono disciplinate dal magistrato competente. 2Le decisioni del magistrato devono essere comunicate in forma scritta alla Direzione.74 Art. 61 ...75 TITOLO VII Disposizioni finali

Art. 62 Diritto transitorio

L’esecuzione delle pene e delle misure, così come il regime della detenzione preventiva, sono sottomesse al presente regolamento dal momento della sua entrata in vigore, a meno che il diritto anteriore non sia più favorevole al condannato, all’internato o al prevenuto.

Art. 63 Abrogazione

1Tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento sono abrogate. 2Sono in particolare abrogati: - il regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti del 23 novembre 1978; - il regolamento sul patronato nel Cantone Ticino del 20 novembre 1991.

Art. 64 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.76 Pubblicato nel BU 2007, 83. 72 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432; precedente modifica: BU 2012, 621. 73 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 74 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 75 Art. abrogato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 76 Entrata in vigore: 9 marzo 2007 - BU 2007, 83.

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