Law

Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale

Ticino · 701.110 · regulation

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 1f7bbd562aedb0c7ac0479aaa50b8ad2c9f8d69095ebf47e0c41040319aded87

Contents: 121 provisions
  1. Art. 1 (art. 2 cpv. 3 LST)
  2. Art. 2 Sezione dello sviluppo territoriale
  3. Art. 3 Sezione della mobilità
  4. Art. 4 (art. 3 cpv. 3 LST)
  5. Art. 5 Procedura
  6. Art. 6 (art. 4 LST)
  7. Art. 7 (art. 5 cpv. 2 LST)
  8. Art. 8 (art. 5 cpv. 3 LST)
  9. Art. 9 (art. 6 LST)
  10. Art. 10 Tecnici provenienti da fuori Cantone
  11. Art. 11 Elenco dei tecnici qualificati
  12. Art. 12 (art. 7 LST)
  13. Art. 13 (art. 7 LST)
  14. Art. 14 (art. 9 LST)
  15. Art. 15 (art. 10 cpv. 1 LST)
  16. Art. 16 (art. 10 cpv. 2 LST)
  17. Art. 17 (art. 13 e 14 LST)
  18. Art. 18 (art. 10 cpv. 2 LST)
  19. Art. 19 (art. 10 cpv. 2 LST)
  20. Art. 20 (art. 11 e 14 LST)
  21. Art. 21 Compiti del Dipartimento
  22. Art. 22 (art. 15 LST)
  23. Art. 23 (art. 16 LST)
  24. Art. 24 (art. 17 cpv. 2 e 3 LST)
  25. Art. 25 (art. 18 cpv. 2 LST)
  26. Art. 26 (art. 20 LST)
  27. Art. 27 (art. 20 cpv. 2 e 3 LST)
  28. Art. 28 (art. 21 LST)
  29. Art. 29 (art. 22 LST)
  30. Art. 30 (art. 23 LST)
  31. Art. 31 (art. 24 LST)
  32. Art. 32 (art. 25 cpv. 2 LST)
  33. Art. 33 b) componenti
  34. Art. 34 (art. 25 cpv. 3 LST)
  35. Art. 35 Informazione partecipazione
  36. Art. 36 (art. 27 cpv. 1 e 2 LST)
  37. Art. 37 (art. 27 cpv. 3 LST)
  38. Art. 38 marzo 1987.27
  39. Art. 39 (art. 29 cpv. 2 LST)
  40. Art. 40 (art. 32 cpv. 2 LST)
  41. Art. 41 (art. 33 cpv. 2 LST)
  42. Art. 42 (art. 34 cpv. 1 LST)31
  43. Art. 43 (art. 35 cpv. 1 e 2 LST)
  44. Art. 44
  45. Art. 45 (art. 36 LST)
  46. Art. 46 (art. 37 cpv. 2 LST)
  47. Art. 47 (art. 38 LST)
  48. Art. 48 (art. 39 LST)
  49. Art. 49 (art. 40 LST)
  50. Art. 50 Spazi riservati alle acque
  51. Art. 51 (art. 42 e 43 LST)
  52. Art. 52 Definizioni
  53. Art. 53 a) per contenuti industriali e artigianali
  54. Art. 54 b) per contenuti amministrativi
  55. Art. 55 c) per contenuti commerciali (vendita)
  56. Art. 56 d) altri contenuti
  57. Art. 57 Numero di posteggi necessari
  58. Art. 58 a) categoria della fermata
  59. Art. 59
  60. Art. 60 c) determinazione del numero di posteggi necessari
  61. Art. 61 Ulteriori riduzioni per situazioni particolari
  62. Art. 62 Divieto di posteggi privati indipendenti da costruzioni; uso comune
  63. Art. 63 (art. 44 cpv. 3 LST)
  64. Art. 64 (art. 45 LST)
  65. Art. 65 b) approvazione e pubblicazione
  66. Art. 66 (art. 48 cpv. 3 LST)
  67. Art. 67 (art. 49 LST)
  68. Art. 68 Modifiche di poco conto53
  69. Art. 69
  70. Art. 70 (art. 52 cpv. 2 LST)
  71. Art. 71 (art. 53 cpv. 2 lett. b LST)
  72. Art. 72 (art. 53 cpv. 2 lett. c e 27 cpv. 1 LST)
  73. Art. 73 (art. 53 cpv. 2 lett. c LST)
  74. Art. 73a
  75. Art. 74 (art. 53 cpv. 2 lett. d LST)
  76. Art. 75 (art. 53 cpv. 2 lett. f LST)58
  77. Art. 76 (art. 54 cpv. 3 LST)
  78. Art. 77
  79. Art. 78 (art. 55 cpv. 1 LST)
  80. Art. 79 (art. 55 cpv. 3 LST)
  81. Art. 79h
  82. Art. 80 (art. 58 LST)
  83. Art. 81 (art. 58 LST)
  84. Art. 82 (art. 59 LST)
  85. Art. 83 (art. 60 LST)
  86. Art. 84 (art. 62 e 63 LST)
  87. Art. 85 (art. 65 e 70 LST)
  88. Art. 86 (art. 66 LST)
  89. Art. 87 (art. 69 LST)
  90. Art. 88 (art. 70 cpv. 2 e 3 LST)
  91. Art. 89 (art. 72 cpv. 1 LST)
  92. Art. 90
  93. Art. 91 (art. 72 cpv. 3 LST)
  94. Art. 92 (art. 74 cpv. 2 lett. b e 75 cpv. 2 LST)
  95. Art. 93 (art. 78 cpv. 3 LST)
  96. Art. 94
  97. Art. 95 (art. 80 LST)
  98. Art. 96 (art. 87 LST)
  99. Art. 97 (art. 89 lett. b LST)
  100. Art. 98 (art. 91 LST)86
  101. Art. 99 (art. 102 LST)107
  102. Art. 100 (art. 104 cpv. 2 LST)108
  103. Art. 101 (art. 105 LST)109
  104. Art. 102 (art. 106 LST)110
  105. Art. 103 (art. 107 cpv. 1 e 2 LST)111
  106. Art. 104 (art. 108 LST)112
  107. Art. 105 c) attuazione
  108. Art. 106 (art. 107 cpv. 2 LST)113
  109. Art. 107 (art. 109 LST)114
  110. Art. 108 Sezione dello sviluppo territoriale
  111. Art. 109 Ufficio natura e paesaggio
  112. Art. 110 (art. 110 cpv. 1 LST)123
  113. Art. 111 (art. 110 cpv. 2 e 3 LST)124
  114. Art. 112 (art. 111 LST)125
  115. Art. 113 Piattaforma paesaggio
  116. Art. 114 (art. 113 cpv. 2 LST)127
  117. Art. 115 (art. 114 e 115 cpv. 1 LST)128
  118. Art. 116 (art. 118 LST)130
  119. Art. 117
  120. Art. 118 Piano di quartiere facoltativo
  121. Art. 119 Entrata in vigore

121 provisions

Art. 79h

…76 Capitolo secondo Salvaguardia della pianificazione 69 Art. introdotto dal R 19.11.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 304. 70 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 304; precedente modifica: BU 2023, 283. 71 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 304; precedenti modifiche: BU 2023, 283, 381; BU 2025, 80. 72 Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283. 73 Nota marginale modificata dal R 2.4.2025; in vigore dal 4.4.2025 - BU 2025, 80. 74 Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283. 75 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 304; precedente modifica: BU 2025, 80. 76 Art. abrogato dal R 2.4.2025; in vigore dal 4.4.2025 - BU 2025, 80; precedente modifica: BU 2023, 283. Zona di pianificazione a) scopo e definizione

Art. 80 (art. 58 LST)

1La zona di pianificazione è uno strumento conservativo che mira ad evitare che la pianificazione in atto o in allestimento sia ostacolata da un uso del territorio in contrasto con il suo indirizzo. 2Il Consiglio di Stato stabilisce, su istanza del Dipartimento, in particolare zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi pianificatori del piano direttore o degli obiettivi sanciti dalle disposizioni generali della LPT (principi pianificatori) e della LST (art. 1 cpv. 2). b) scheda descrittiva

Art. 81 (art. 58 LST)

1La scheda descrittiva illustra motivi, contenuti, scopi, effetti e durata della zona di pianificazione. 2Essa non disciplina nel dettaglio l’assetto del terreno vincolato. c) avviso

Art. 82 (art. 59 LST)

Prima di adottare una zona di pianificazione, i Municipi devono chiedere l’avviso scritto del Dipartimento e il Consiglio di Stato quello dei Municipi interessati. d) proroga

Art. 83 (art. 60 LST)

1Il Municipio o il Dipartimento devono presentare istanza di proroga al Consiglio di Stato, almeno sessanta giorni prima della scadenza della zona di pianificazione (art. 60 cpv. 2 LST). 2L’autorità che richiede la proroga deve dimostrare: a) una seria intenzione pianificatoria; b) una costante attività durante il periodo di validità della zona di pianificazione. Decisione sospensiva e blocco edilizio

Art. 84 (art. 62 e 63 LST)

1Uno studio pianificatorio è considerato in atto quando esiste un progetto sommario di piano, che consente di valutare l’incidenza della domanda di costruzione sul piano. 2Una domanda di costruzione è in contrasto con uno studio pianificatorio in atto, quando l’esecuzione dell’opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso, segnatamente nel caso di: a) costruzioni su terreni riservati a costruzioni d’interesse pubblico (scuole, ospedali, cimiteri, strade, eccetera); b) nel caso di uno sfruttamento del suolo incompatibile con la destinazione prevista, oppure di superamento sostanziale dell’indice di sfruttamento. 3Differenze nelle altezze, nelle distanze e nell’indice di occupazione non giustificano, di regola, la sospensiva, tranne nel caso di grave contrasto con il contenuto del progetto di piano o d’imminenza della pubblicazione dello stesso. 4La decisione dipartimentale di sospensione sulla domanda di costruzione è elaborata dai servizi generali del Dipartimento. Capitolo terzo Edificabilità dei fondi Sezione 1 Principio ed eccezioni Autorizzazione edilizia: terminologia

Art. 85 (art. 65 e 70 LST)

1Sono costruzioni ai sensi della LST gli edifici e impianti del diritto federale (art. 22 LPT). 2Per edificazione si intende: a) la realizzazione di costruzioni ex novo; b) la ricostruzione o costruzione sostitutiva di edifici demoliti o distrutti. 3Per trasformazione si intende: a) la modifica - sia sostanziale che semplice - di una costruzione, dal punto di vista architettonico o dell’aspetto esterno; b) l’ampliamento; c) il cambiamento di destinazione. 4Sono rustici gli edifici che per origine, forma, struttura e materiali appartengono all’edilizia rurale tradizionale (art. 70 cpv. 3 LST). Eccezioni nelle zone edificabili a) costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto

Art. 86 (art. 66 LST)

1Sono lavori di manutenzione quelli che prevengono il deperimento di una costruzione, senza comportare interventi sulla sua struttura o sulla sua sostanza. 2Nel caso di costruzioni non conformi alla zona (art. 66 cpv. 2 lett. b LST), il Municipio può autorizzare una trasformazione se: a) è oggettivamente indispensabile ai fini di un ulteriore uso della costruzione; b) sono rispettate tutte le norme di piano regolatore, segnatamente indici, distanze e altezze; c) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l’interesse dei vicini. 3Nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie, il Municipio può autorizzare la trasformazione se: a) non incide sull’aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l’identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; b) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l’interesse dei vicini.77 Eccezioni di diritto cantonale fuori delle zone edificabili a) edifici non abitati

Art. 87 (art. 69 LST)

Sono riservate disposizioni di diritto federale direttamente applicabili (art. 24d cpv. 1 bis LPT). b) edifici tipici del paesaggio (art. 39 cpv. 2 OPT)

Art. 88 (art. 70 cpv. 2 e 3 LST)

1La scheda P3 “Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione” del piano direttore definisce i criteri in base ai quali valutare il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici tipici. 2Il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) dell’11 maggio 2010 delimita in modo uniforme i paesaggi sull’intero territorio cantonale. 3L’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili designa, tra l’altro, gli edifici rurali tradizionali (rustici) definiti meritevoli di conservazione. Menzione a registro fondiario (art. 71 LST) Art. 88a78 Per l’iscrizione della menzione a registro fondiario è competente il Servizio che ne ha fatto la richiesta nell’ambito della procedura di autorizzazione a costruire. Sezione 2 Generatori di traffico Definizioni

Art. 89 (art. 72 cpv. 1 LST)

1Oltre alle costruzioni elencate all’art. 72 cpv. 1 LST, si considerano grandi generatori di traffico anche altre costruzioni a forte affluenza di visitatori come i centri espositivi e fieristici e gli stadi integrati in una struttura multifunzionale. 2Non si considerano grandi generatori di traffico: a) le infrastrutture sportive al servizio di realtà locali; b) gli eventi che si svolgono saltuariamente. Stima del traffico indotto (art. 72 cpv. 2 LST) 77 Cpv. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145. 78 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.

Art. 90

1L’istante in licenza può dimostrare che la costruzione progettata genera un traffico giornaliero medio inferiore a 1000 movimenti, mediante una perizia che indichi: a) il numero dei dipendenti e l’organizzazione dei turni; b) la stima del numero di clienti/visitatori, in base al piano di finanziamento della costruzione; c) l’organizzazione delle forniture; d) la stima dei tempi di permanenza media dei diversi utenti; e) la stima dei movimenti veicolari in entrata ed uscita, la loro distribuzione oraria e giornaliera sull’arco della settimana; f) il numero, l’ubicazione, la destinazione ed il tipo di gestione dei posteggi. 2La stima del traffico indotto deve basarsi sul confronto con situazioni analoghe verificatesi a livello cantonale e, subordinatamente, a livello nazionale. 3La Sezione della mobilità ed il Municipio possono misurare il traffico generato da grandi generatori di traffico con apparecchi elettronici e rilievi manuali; i dati raccolti sono trattati unicamente in forma statistica. Concentrazione di piccole e medie costruzioni commerciali

Art. 91 (art. 72 cpv. 3 LST)

Fra più costruzioni commerciali, che singolarmente non adempiono i requisiti del grande generatore di traffico, sussiste in particolare una stretta connessione funzionale se i progetti delle costruzioni si completano o possono completarsi a vicenda, in modo da dover essere considerati, dal profilo gestionale, come un’unità. Partecipazione del proprietario alle spese

Art. 92 (art. 74 cpv. 2 lett. b e 75 cpv. 2 LST)

1La partecipazione del proprietario alle spese è stabilita in base al beneficio tratto dalla sua costruzione. 2Il Municipio stabilisce la partecipazione del proprietario per le spese a carico del Comune e il Dipartimento per quelle a carico del Cantone. 3Sono in particolare spese di costruzione delle infrastrutture quelle relative alla rete stradale, pedonale, ciclabile e dei trasporti pubblici con le rispettive fermate; sono spese d’esercizio segnatamente quelle del servizio bus o di semaforizzazione. 4Sono in particolare spese di sistemazione urbanistica quelle di riqualifica dello spazio pubblico (arredo o alberature). TITOLO III Strumenti di politica fondiaria e promozionale Capitolo primo Politica fondiaria Sezione 1 Ricomposizione particellare Principi essenziali della permuta generale (art. 83a LRPT) e procedura di piano regolatore

Art. 93 (art. 78 cpv. 3 LST)

1La procedura di permuta generale è disciplinata dall’art. 94 a della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT); il Municipio funge da ente esecutore. 2Il progetto di piano regolatore da sottoporre al Consiglio comunale o all’Assemblea (art. 27 cpv. 1 LST) deve indicare i seguenti elementi della permuta generale: a) il perimetro interessato dalla permuta; b) le superfici da acquisire tramite deduzione collettiva (gratuita o onerosa) e da destinare ad opere di interesse pubblico (strade, posteggi, aree di svago, eccetera); c) il concetto di riattribuzione dei fondi da permutare. 3…79 Sezione 2 Acquisizione di terreni e zona edificabile d’interesse comunale Acquisizione e sistemazione di terreni (art. 79 LST) 79 Cpv. abrogato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.

Art. 94

1Il contributo è concesso alle seguenti condizioni: a) crescita in giudicato della decisione di stanziamento del credito d’acquisizione e di sistemazione da parte del legislativo comunale; b) crescita in giudicato di un adeguato vincolo pianificatorio di pubblica utilità e c) iscrizione a Registro fondiario di una servitù personale a favore dello Stato. 2Nello stabilire l’ammontare del contributo si tiene conto: a) dell’ottenimento di sussidi da parte di altri enti; b) della capacità finanziaria del Comune (IFF) e c) dell’interesse generale e della qualità dell’intervento. 3Il Cantone può richiedere la restituzione del contributo in caso di utilizzo non conforme allo scopo previsto dalla legge. 4Fanno stato le competenze decisionali in materia finanziaria. Zona edificabile d’interesse comunale a) definizioni

Art. 95 (art. 80 LST)

Sono attività di produzione non intensiva di beni quelle che non presentano una marcata incidenza sul territorio e sull’ambiente. Regolamento della zona edificabile d’interesse comunale

Art. 96 (art. 87 LST)

La Sezione elabora una linea guida sul regolamento della zona edificabile d’interesse comunale. Sezione 381 Garanzia della disponibilità di terreni edificabili Garanzia della disponibilità di terreni edificabili a) termine per l’edificazione (art. 87a LST) Art. 96a82 Il termine impartito al proprietario per edificare il fondo non può essere superiore a dieci anni. b) attuazione (art. 87b LST) Art. 96b83 In caso di mancato accordo, la chiusura della negoziazione è comunicata al proprietario con lettera raccomandata. TITOLO IV Finanziamento della pianificazione84 Capitolo primo85 Norme generali Contributo cantonale alle spese della pianificazione locale

Art. 97 (art. 89 lett. b LST)

1Il contributo cantonale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli 8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002. 2Il contributo è calcolato di principio in base ai seguenti parametri: a) piani regolatori intercomunali forza finanziaria contributo fino a 30 punti 30% da 120 punti 10% b) progetti di valenza regionale o cantonale forza finanziaria contributo 80 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 81 Sezione introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 82 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 83 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 84 Titolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 85 Capitolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. fino a 30 punti 50% da 120 punti 10% 3I valori intermedi sono stabiliti proporzionalmente. 4Sono di valenza regionale o cantonale in particolare: a) i progetti relativi agli indirizzi delle schede R7 (poli di sviluppo economico), R8 (grandi generatori di traffico) e P7 (laghi e rive lacustri); b) i progetti relativi alle schede da M2 a M5 (piani regionali dei trasporti e programmi d’agglomerato) e da R2 a R5 (concetti d’organizzazione territoriale) del piano direttore, segnatamente i nodi intermodali e le riqualifiche di comparti strategici. Contributo comunale

Art. 98 (art. 91 LST)86

1Il contributo comunale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli 8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002. 2Il contributo comunale è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri: a) schede comprensoriali della pianificazione direttrice forza finanziaria contributo fino a 30 punti 10% da 120 punti 30% b) piani di utilizzazione cantonale forza finanziaria contributo fino a 30 punti 10% da 120 punti 50% 3I valori intermedi sono stabiliti proporzionalmente. Capitolo secondo87 Compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione Sezione 188 Norme generali Plusvalore di massima Art. 98a89 1Dopo l’esame preliminare dipartimentale secondo l’art. 25 cpv. 3 LST, il Municipio può elaborare una stima di massima del plusvalore per l’intero comparto interessato dalla misura pianificatoria. 2Esso può allegare la stima di massima agli atti della misura pianificatoria. Scambio e doveri di informazione Art. 98b90 1L’Ufficio della pianificazione locale trasmette all’Ufficio dei registri e all’Ufficio delle domande di costruzione copia della risoluzione d’approvazione della misura pianificatoria che ingenera il plusvalore. 2Su richiesta del Municipio, l’Ufficio di statistica mette a disposizione le informazioni della banca dati delle transazioni immobiliari, necessarie al perito incaricato per eseguire il calcolo del plusvalore; la procedura di accesso ai dati è retta dall’art. 129c del regolamento concernente la legge sul registro fondiario (RLRF) del 1 aprile 1998. 3Gli Uffici dei registri comunicano ai Municipi interessati le compravendite avvenute riguardo a terreni soggetti al contributo di plusvalore, conformemente all’art. 41 RLRF. 4Il notaio informa le parti dell’esistenza di un’ipoteca legale iscritta a garanzia del pagamento del contributo di plusvalore. Debitore del contributo (art. 94 cpv. 1 LST) Art. 98c91 Il debitore del contributo di plusvalore è il proprietario del terreno al momento dell’entrata in vigore della misura pianificatoria. 86 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 87 Capitolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 88 Sezione modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 89 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 90 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 91 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. Sezione 292 Calcolo del plusvalore e del contributo Estimo peritale (art. 95 cpv. 1 e 2 LST) Art. 98d93 1Dopo l’entrata in vigore della misura pianificatoria dell’art. 93 cpv. 1 LST, il Municipio incarica un perito di procedere al calcolo del plusvalore e del contributo per ogni singolo terreno avvantaggiato. 2Il perito calcola il plusvalore applicando di principio il metodo statistico-comparativo; per ogni caso di estimo redige una relazione che indica i criteri di calcolo applicati e le motivazioni. 3Resta riservato l’art. 5 cpv. 1 quater LPT. Decisione sul contributo (art. 95 cpv. 2 e 3, 97 cpv. 2, 100 LST) Art. 98e94 1Nella decisione sul contributo il Municipio stabilisce il plusvalore e l’ammontare del contributo dovuto, con l’indicazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al momento della decisione. 2Contro la decisione sul contributo è dato reclamo al Municipio; contro la decisione su reclamo sono dati i rimedi di diritto dell’art. 95 cpv. 3 LST. 3Il Municipio notifica la decisione al proprietario del terreno e chiede all’Ufficio dei registri l’iscrizione dell’ipoteca legale a garanzia del contributo (art. 183a cpv. 2 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911). Sezione 395 Esenzione Enti esenti (art. 96 LST) Art. 98f96 1Sono altri enti pubblici esenti dal contributo giusta l’art. 96 LST i Patriziati, i Consorzi e le Parrocchie, nonché l’Azienda cantonale dei rifiuti, l’Ente ospedaliero cantonale, l’Azienda elettrica ticinese, la Banca dello Stato del Cantone Ticino, le organizzazioni turistiche regionali, e l’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) in quanto istituzioni autonome del diritto cantonale. 2Non soggiacciono inoltre al contributo gli enti autonomi del diritto comunale ai sensi dell’art. 193c Loc. Sezione 497 Prelievo del contributo di plusvalore Decisione di prelievo (art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 3 LST) Art. 98g98 1Dopo la crescita in giudicato della licenza edilizia o l’iscrizione a registro fondiario della vendita del terreno, il Municipio decide il prelievo del contributo. 2Per la decisione di prelievo fa stato il contributo stabilito ai sensi dell’art. 98e, aggiornato all’indice nazionale dei prezzi al consumo e dedotto il contributo eventualmente pagato in base all’art. 11 della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989. 3Contro la decisione di prelievo è dato reclamo al Municipio; contro la decisione su reclamo sono dati i rimedi di diritto dell’art. 95 cpv. 3 LST. Scadenza del credito, termine e facilitazioni di pagamento Art. 98h99 1Il credito relativo al contributo di plusvalore scade con la notifica della decisione di prelievo. 92 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 93 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 94 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 95 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 96 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 97 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 98 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 99 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 2Il contributo viene pagato entro trenta giorni dalla sua scadenza. 3Qualora il pagamento del contributo entro il termine stabilito costituisse un grave rigore per il debitore, il Municipio può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali. Riscossione forzata Art. 98i100 1Se, nonostante diffida, il contributo di plusvalore non è stato pagato, il Municipio procede in via esecutiva. 2Nella procedura di esecuzione, le decisioni cresciute in giudicato esplicano gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva. Radiazione dell’ipoteca (art. 100 LST) Art. 98k101 Ad avvenuto pagamento, il Municipio chiede all’Ufficio dei registri la radiazione dell’iscrizione dell’ipoteca legale (art. 183e della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911). Sezione 5102 Riversamento al Cantone e impiego del contributo Riversamento al Cantone (art. 98 cpv. 1 LST) Art. 98l103 Il Municipio procede, entro 30 giorni dall’incasso, al conteggio e al versamento al Cantone della sua quota parte di contributo. Fondo cantonale per lo sviluppo centripeto a) per i casi di espropriazione materiale (art. 98a LST) Art. 98m104 1L’accesso al Fondo cantonale per i casi di espropriazione materiale ai sensi dell’art. 98a cpv. 4 LST è ammesso unicamente in presenza di una sentenza cresciuta in giudicato emessa da un tribunale. 2La richiesta di contributo deve essere inoltrata al Consiglio di Stato dal Municipio entro cinque anni dalla decisione cresciuta in giudicato, pena la perenzione del diritto. 3Il contributo versato al Municipio corrisponde al 50% dell’importo stabilito dalla sentenza, escluse tasse, spese di giustizia e ripetibili. b) per interventi di valorizzazione territoriale e del paesaggio (art. 98a LST) Art. 98n105 1L’accesso al Fondo cantonale per contributi destinati a interventi di valorizzazione territoriale e del paesaggio avviene sulla base di progetti concreti di riqualifica degli spazi pubblici (arredo urbano, alberature, creazione e sistemazione di spazi verdi, ecc.) e sulla base di progetti di paesaggio ai sensi dell’art. 107 LST e 103 e 106 RLST. 2I promotori dei progetti inoltrano richiesta al Consiglio di Stato per il tramite del Comune o dei Comuni interessati. 3Il contributo è stabilito in base al tipo di intervento, alla capacità finanziaria del beneficiario ed alla disponibilità dei relativi crediti. c) rapporto sull’utilizzo (art. 98a LST) Art. 98o106 Il rapporto che illustra come sono utilizzati i proventi del contributo è allestito a scadenza quadriennale. TITOLO V 100 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 101 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 102 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 103 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 104 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2015, 490. 105 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 106 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. Paesaggio Capitolo primo Obiettivi e principi Definizioni

Art. 99 (art. 102 LST)107

1Per la definizione di paesaggio fa stato la Convenzione europea sul Paesaggio del 20 ottobre 2000. 2Valgono inoltre i seguenti concetti: a) la varietà è determinata dalla molteplicità dei paesaggi che interessano il territorio; b) la qualità è data dall’autenticità e dalla coerenza d’insieme delle singole componenti che costituiscono il paesaggio; c) il carattere corrisponde alla tipicità di un paesaggio, cioè all’insieme delle caratteristiche che lo differenziano da altri paesaggi. Principi operativi: inserimento ordinato e armonioso

Art. 100 (art. 104 cpv. 2 LST)108

Una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Capitolo secondo Misure Sezione 1 Misure di tutela Paesaggi con contenuti e valori importanti a) classificazione e inventari

Art. 101 (art. 105 LST)109

1Sono paesaggi con contenuti e valori importanti: a) i paesaggi di particolare qualità per l’armonia della loro composizione; b) i paesaggi di rilevanza storica o simbolica; c) i paesaggi di particolare rilevanza naturalistica. 2La Sezione elabora l’inventario dei paesaggi d’importanza cantonale, definendo gli obiettivi e le modalità della conservazione. 3L’importanza cantonale di un paesaggio è data dalla combinazione di valore, rappresentatività, dimensione ed unicità. 4Chi opera un intervento sui paesaggi inventariati deve tener conto nella misura massima possibile dei valori segnalati. b) tutela

Art. 102 (art. 106 LST)110

1Il Cantone tutela i paesaggi d’importanza cantonale con il piano cantonale d’utilizzazione o con i piani regolatori; i Comuni tutelano quelli d’interesse locale con il piano regolatore. 2Cantone e Comuni stabiliscono zone di protezione che definiscono gli obiettivi, le regole d’uso del suolo ed i provvedimenti di gestione attiva (articoli 20 cpv. 2 LST e 27 RLST). Sezione 2 Misure di valorizzazione Progetto di paesaggio comprensoriale a) contenuti

Art. 103 (art. 107 cpv. 1 e 2 LST)111

1Il progetto di paesaggio comprensoriale si articola in due fasi: 107 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 108 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 109 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 110 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 111 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. a) lettura e valutazione del paesaggio; b) formulazione di obiettivi e misure di valorizzazione. 2La lettura e valutazione del paesaggio comprende almeno: a) l’analisi storica della sua evoluzione; b) la descrizione degli elementi che lo compongono ed il loro modo di porsi in relazione; c) la descrizione delle tendenze evolutive e dei fattori che le condizionano; d) l’individuazione dei punti di fragilità e quelli di forza; e) la descrizione delle potenzialità e delle minacce; 3Gli obiettivi e le misure di valorizzazione riguardano in particolare: a) gli interventi di recupero e promozione della qualità degli spazi urbani; b) la promozione integrata di percorsi ed aree per lo svago; c) la valorizzazione di corsi d’acqua e rive dei laghi; d) l’arredo del paesaggio; e) la promozione della biodiversità; f) gli interventi a favore del patrimonio storico e culturale; g) la gestione agricola e forestale. b) ripartizione dei compiti fra Comuni e Cantone

Art. 104 (art. 108 LST)112

1I Comuni fungono di regola da promotori del progetto di paesaggio comprensoriale. 2I promotori coinvolgono tutti gli attori interessati e segnatamente la popolazione, sin dalle prime fasi. 3Il Cantone elabora la lettura e valutazione del paesaggio (art. 103 cpv. 2 RLST) informando i Comuni coinvolti. 4Inoltre esso: a) collabora con i Comuni all’elaborazione degli obiettivi e delle misure di valorizzazione; b) coordina i progetti di paesaggio dei diversi comprensori e assume, in via eccezionale, la funzione di promotore, quando esistano evidenti interessi cantonali.

Art. 105 c) attuazione

1Le parti coinvolte nel progetto di paesaggio possono sottoscrivere mediante contratto di diritto pubblico l’impegno ad attuare gli obiettivi e le misure di valorizzazione decisi. 2Le misure sono attuate in base alle rispettive leggi settoriali. Progetto di paesaggio locale

Art. 106 (art. 107 cpv. 2 LST)113

1Il progetto di paesaggio locale si distingue da quello comprensoriale, in particolare per la scala considerata. 2Il Comune o il Patriziato fungono di regola da promotori; eventualmente anche associazioni o gruppi d’interesse. Applicazione del principio dell’inserimento ordinato ed armonioso

Art. 107 (art. 109 LST)114

1Per autorizzazione a costruire si intende la decisione con cui l’autorità autorizza l’edificazione o la trasformazione di una costruzione, ad esempio la licenza edilizia (art. 1 LE), il progetto stradale (art. 16 legge sulle strade del 25 marzo 1983), il piano di quartiere (art. 55 LST) o il piano cantonale con autorizzazione a costruire (art. 55a LST).115 1bisPer paesaggi di importanza federale si intendono quelli dell’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP), escluse le zone edificabili; per insediamenti di importanza nazionale si intendono quelli dell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) limitatamente ai perimetri edificati e ai gruppi edilizi con categoria di rilievo A e AB.116 2Sono progetti che comportano un impatto paesaggistico significativo (art. 99 cpv. 1 lett. c LST): a) i piani di quartiere e le domande di costruzione per la loro attuazione;117 112 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 113 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 114 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 115 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 116 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 117 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. b) quelli che comportano un intervento su una superficie superiore ai 2000 m2;118 c) quelli riguardanti edifici in pendio articolati sulla verticale o case torri;119 d) quelli che risultano estranei alle caratteristiche dei luoghi segnatamente per aspetto, forma, dimensione, colore o tipologia costruttiva. 3I Comuni possono richiedere il parere del Cantone (art. 109 LST) con richiesta scritta al momento della trasmissione degli atti della domanda di costruzione al Dipartimento.120 Sezione 3 Organizzazione e commissione del paesaggio

Art. 108 Sezione dello sviluppo territoriale

La Sezione elabora linee guida su temi di paesaggio.

Art. 109 Ufficio natura e paesaggio

1L’Ufficio natura e paesaggio esprime un giudizio di qualità paesaggistica: a) sugli strumenti della pianificazione territoriale (piano regolatore, piano d’utilizzazione cantonale, piano particolareggiato, piano di quartiere, progetto stradale cantonale, piano cantonale con autorizzazione a costruire e progetto di sistemazione dei corsi d’acqua);121 b) su singoli progetti (domanda di costruzione, progetto stradale comunale, progetto di bonifica, dissodamento, notifiche, ecc.); c) sui progetti di paesaggio comprensoriali e locali. 2L’Ufficio redige un preavviso, tenendo conto della normativa cantonale in materia di paesaggio e del parere della Commissione del paesaggio, nei casi in cui questa è interpellata (art. 112 RLST). 3Esso collabora inoltre, con la consulenza della Commissione, all’allestimento dell’inventario dei paesaggi d’interesse cantonale (art. 101 cpv. 2 RLST) e delle linee guida sui temi di paesaggio (art. 108 RLST). 4L’Ufficio natura e paesaggio è il servizio ufficiale incaricato della protezione del paesaggio ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPN e art. 26 cpv. 1 OPN.122 Commissione del paesaggio a) funzione

Art. 110 (art. 110 cpv. 1 LST)123

La Commissione del paesaggio esplica funzioni di consulenza verso l’Ufficio natura e paesaggio. b) composizione

Art. 111 (art. 110 cpv. 2 e 3 LST)124

1La Commissione è composta da sette a nove membri in modo da garantire una rappresentanza interdisciplinare di esperti in materia di paesaggio, provenienti dagli ambiti della geografia, dell’architettura, della pianificazione territoriale, dell’urbanistica e delle scienze ambientali. 2Occorre anche garantire, nel limite del possibile, una adeguata rappresentanza dei contesti urbani e di quelli montani. c) compiti

Art. 112 (art. 111 LST)125

1La Commissione esprime un giudizio di qualità paesaggistica su strumenti pianificatori e progetti di grande rilevanza territoriale.126 2Il presidente, d’intesa con l’Ufficio natura e paesaggio, coordina le attività della Commissione, ne dirige le sedute e la rappresenta nei contatti interni ed esterni all’Amministrazione cantonale. 118 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 119 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 120 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 121 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 122 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 123 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 124 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 125 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 126 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.

Art. 113 Piattaforma paesaggio

1La piattaforma paesaggio è un organo interdipartimentale istituito dal Consiglio di Stato: a) per agevolare l’informazione reciproca e coordinare l’azione dei servizi coinvolti in materia di paesaggio; b) in particolare per coordinare le prese di posizione e le decisioni di carattere finanziario a sostegno di progetti di paesaggio. 2All’interno della piattaforma sono attivi i seguenti servizi: – la Sezione dello sviluppo territoriale; – la Sezione forestale; – la Sezione dell’agricoltura; – l’Ufficio dello sviluppo economico; – la Sezione degli enti locali; – l’Ufficio della natura e del paesaggio; – l’Ufficio dei beni culturali; – l’Ufficio dei corsi d’acqua; – l’Ufficio delle bonifiche e del catasto; – Ticino Turismo. Capitolo terzo Finanziamento Contributo comunale per la tutela di oggetti d’importanza cantonale

Art. 114 (art. 113 cpv. 2 LST)127

1Il contributo comunale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli 8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002. 2Il contributo comunale è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri: forza finanziaria contributo massimo debole 10% media 15% forte 25% Contributo cantonale per la tutela di oggetti d’importanza locale e per la valorizzazione

Art. 115 (art. 114 e 115 cpv. 1 LST)128

1Il contributo cantonale per gli oggetti d’importanza locale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli 8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002. 2Il contributo ai Comuni è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri: forza finanziaria contributo massimo debole 50% media 35% forte 20% 3Il contributo cantonale per la valorizzazione è stabilito in base agli obiettivi fissati, al tipo e all’efficacia degli interventi, alla garanzia di mantenimento nel tempo degli effetti prodotti, all’organizzazione e al finanziamento garantito dal promotore. TITOLO VI Norme transitorie e finali Tecnici qualificati

Art. 116 (art. 118 LST)130

I tecnici qualificati già riconosciuti ai sensi dell’art. 8 della legge cantonale d’applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) possono elaborare i piani previsti dalla LST. Antenne per la telefonia mobile 127 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 128 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 129 Art. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145. 130 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.

Art. 117

1I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all’art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni. 2…132 3…133 4…134

Art. 118 Piano di quartiere facoltativo

Le norme d’attuazione di piano regolatore in vigore o già adottate e pubblicate dal legislativo, che contemplano un piano di quartiere facoltativo ed enunciano chiari requisiti di qualità paesaggistica, architettonica ed urbanistica vanno uniformate al nuovo diritto entro il 31 dicembre 2013. Geodati Art. 118a135 1L’adozione di atti pianificatori cartacei è possibile fino al 31 dicembre 2022. 2L’Ufficio della pianificazione locale certifica che il geodato digitale relativo al piano regolatore, al piano particolareggiato e al piano di utilizzazione cantonale adottati in forma cartacea sono conformi al piano approvato dal Consiglio di Stato, rispettivamente dal Gran Consiglio. 3Per le procedure in corso di approvazione di piano regolatore, di piano particolareggiato e di piano di utilizzazione cantonale tale certificazione è conferita dal Consiglio di Stato. 4I piani regolatori e i piani particolareggiati approvati in forma cartacea possono essere inoltrati per certificazione fino al 31 dicembre 2022.

← Find another law