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Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale

Ticino · 701.110 · regulation

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Contents: 121 provisions
  1. Art. 1 (art. 2 cpv. 3 LST)
  2. Art. 2 Sezione dello sviluppo territoriale
  3. Art. 3 Sezione della mobilità
  4. Art. 4 (art. 3 cpv. 3 LST)
  5. Art. 5 Procedura
  6. Art. 6 (art. 4 LST)
  7. Art. 7 (art. 5 cpv. 2 LST)
  8. Art. 8 (art. 5 cpv. 3 LST)
  9. Art. 9 (art. 6 LST)
  10. Art. 10 Tecnici provenienti da fuori Cantone
  11. Art. 11 Elenco dei tecnici qualificati
  12. Art. 12 (art. 7 LST)
  13. Art. 13 (art. 7 LST)
  14. Art. 14 (art. 9 LST)
  15. Art. 15 (art. 10 cpv. 1 LST)
  16. Art. 16 (art. 10 cpv. 2 LST)
  17. Art. 17 (art. 13 e 14 LST)
  18. Art. 18 (art. 10 cpv. 2 LST)
  19. Art. 19 (art. 10 cpv. 2 LST)
  20. Art. 20 (art. 11 e 14 LST)
  21. Art. 21 Compiti del Dipartimento
  22. Art. 22 (art. 15 LST)
  23. Art. 23 (art. 16 LST)
  24. Art. 24 (art. 17 cpv. 2 e 3 LST)
  25. Art. 25 (art. 18 cpv. 2 LST)
  26. Art. 26 (art. 20 LST)
  27. Art. 27 (art. 20 cpv. 2 e 3 LST)
  28. Art. 28 (art. 21 LST)
  29. Art. 29 (art. 22 LST)
  30. Art. 30 (art. 23 LST)
  31. Art. 31 (art. 24 LST)
  32. Art. 32 (art. 25 cpv. 2 LST)
  33. Art. 33 b) componenti
  34. Art. 34 (art. 25 cpv. 3 LST)
  35. Art. 35 Informazione partecipazione
  36. Art. 36 (art. 27 cpv. 1 e 2 LST)
  37. Art. 37 (art. 27 cpv. 3 LST)
  38. Art. 38 marzo 1987.27
  39. Art. 39 (art. 29 cpv. 2 LST)
  40. Art. 40 (art. 32 cpv. 2 LST)
  41. Art. 41 (art. 33 cpv. 2 LST)
  42. Art. 42 (art. 34 cpv. 1 LST)31
  43. Art. 43 (art. 35 cpv. 1 e 2 LST)
  44. Art. 44
  45. Art. 45 (art. 36 LST)
  46. Art. 46 (art. 37 cpv. 2 LST)
  47. Art. 47 (art. 38 LST)
  48. Art. 48 (art. 39 LST)
  49. Art. 49 (art. 40 LST)
  50. Art. 50 Spazi riservati alle acque
  51. Art. 51 (art. 42 e 43 LST)
  52. Art. 52 Definizioni
  53. Art. 53 a) per contenuti industriali e artigianali
  54. Art. 54 b) per contenuti amministrativi
  55. Art. 55 c) per contenuti commerciali (vendita)
  56. Art. 56 d) altri contenuti
  57. Art. 57 Numero di posteggi necessari
  58. Art. 58 a) categoria della fermata
  59. Art. 59
  60. Art. 60 c) determinazione del numero di posteggi necessari
  61. Art. 61 Ulteriori riduzioni per situazioni particolari
  62. Art. 62 Divieto di posteggi privati indipendenti da costruzioni; uso comune
  63. Art. 63 (art. 44 cpv. 3 LST)
  64. Art. 64 (art. 45 LST)
  65. Art. 65 b) approvazione e pubblicazione
  66. Art. 66 (art. 48 cpv. 3 LST)
  67. Art. 67 (art. 49 LST)
  68. Art. 68 Modifiche di poco conto53
  69. Art. 69
  70. Art. 70 (art. 52 cpv. 2 LST)
  71. Art. 71 (art. 53 cpv. 2 lett. b LST)
  72. Art. 72 (art. 53 cpv. 2 lett. c e 27 cpv. 1 LST)
  73. Art. 73 (art. 53 cpv. 2 lett. c LST)
  74. Art. 73a
  75. Art. 74 (art. 53 cpv. 2 lett. d LST)
  76. Art. 75 (art. 53 cpv. 2 lett. f LST)58
  77. Art. 76 (art. 54 cpv. 3 LST)
  78. Art. 77
  79. Art. 78 (art. 55 cpv. 1 LST)
  80. Art. 79 (art. 55 cpv. 3 LST)
  81. Art. 79h
  82. Art. 80 (art. 58 LST)
  83. Art. 81 (art. 58 LST)
  84. Art. 82 (art. 59 LST)
  85. Art. 83 (art. 60 LST)
  86. Art. 84 (art. 62 e 63 LST)
  87. Art. 85 (art. 65 e 70 LST)
  88. Art. 86 (art. 66 LST)
  89. Art. 87 (art. 69 LST)
  90. Art. 88 (art. 70 cpv. 2 e 3 LST)
  91. Art. 89 (art. 72 cpv. 1 LST)
  92. Art. 90
  93. Art. 91 (art. 72 cpv. 3 LST)
  94. Art. 92 (art. 74 cpv. 2 lett. b e 75 cpv. 2 LST)
  95. Art. 93 (art. 78 cpv. 3 LST)
  96. Art. 94
  97. Art. 95 (art. 80 LST)
  98. Art. 96 (art. 87 LST)
  99. Art. 97 (art. 89 lett. b LST)
  100. Art. 98 (art. 91 LST)86
  101. Art. 99 (art. 102 LST)107
  102. Art. 100 (art. 104 cpv. 2 LST)108
  103. Art. 101 (art. 105 LST)109
  104. Art. 102 (art. 106 LST)110
  105. Art. 103 (art. 107 cpv. 1 e 2 LST)111
  106. Art. 104 (art. 108 LST)112
  107. Art. 105 c) attuazione
  108. Art. 106 (art. 107 cpv. 2 LST)113
  109. Art. 107 (art. 109 LST)114
  110. Art. 108 Sezione dello sviluppo territoriale
  111. Art. 109 Ufficio natura e paesaggio
  112. Art. 110 (art. 110 cpv. 1 LST)123
  113. Art. 111 (art. 110 cpv. 2 e 3 LST)124
  114. Art. 112 (art. 111 LST)125
  115. Art. 113 Piattaforma paesaggio
  116. Art. 114 (art. 113 cpv. 2 LST)127
  117. Art. 115 (art. 114 e 115 cpv. 1 LST)128
  118. Art. 116 (art. 118 LST)130
  119. Art. 117
  120. Art. 118 Piano di quartiere facoltativo
  121. Art. 119 Entrata in vigore

121 provisions

Art. 1 (art. 2 cpv. 3 LST)

1Il Consiglio di Stato esercita i compiti che gli assegna la legge e che questo regolamento dettaglia. 2Il Dipartimento del territorio (DT, in seguito: Dipartimento) esercita i compiti che gli assegna questo regolamento, in particolare: a) la vigilanza sullo sviluppo territoriale del Cantone (art. 2 cpv. 3 LST) e b) il coordinamento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni confinanti, delle Regioni limitrofe e delle pianificazioni comunali fra di loro. 3La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (DSTM) elabora in particolare le decisioni sul contributo cantonale ai piani regolatori intercomunali, a quelli dei Comuni aggregati e alle pianificazioni che dipendono da progetti di valenza regionale o cantonale (art. 89 LST) e stabilisce i contributi ai sensi dell’art. 98 cpv. 2 LST da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–.2

Art. 2 Sezione dello sviluppo territoriale

1La Sezione dello sviluppo territoriale (SST, in seguito: Sezione) è il servizio competente ai sensi dell’art. 31 della legge federale sullo sviluppo territoriale del 22 giugno 1979 (LPT). 2Essa prende le decisioni non attribuite per competenza ad altre autorità. In particolare, la Sezione: a) elabora le decisioni relative alla procedura di approvazione del piano direttore cantonale, dei piani regolatori, dei piani particolareggiati e dei piani d’utilizzazione cantonali della LST; b) raccoglie i preavvisi interni, per i quali può imporre termini e scadenze; c) ha la facoltà, nel caso vi fossero preavvisi discordanti su aspetti pianificatori in sede di elaborazione del piano direttore, di esame preliminare o approvazione di piani regolatori, piani particolareggiati o piani d’utilizzazione cantonali, di ponderare gli interessi e di formulare la proposta conclusiva all’attenzione del Dipartimento o del Consiglio di Stato, tenendo segnatamente conto dei principi materiali della legislazione e dell’autonomia comunale; d) elabora i progetti di decisione sui ricorsi in materia di piani regolatori e di piani particolareggiati, integrandoli nell’atto di approvazione dei piani; e) rappresenta lo Stato del Cantone Ticino presso tutte le istanze politiche e giudiziarie in ogni vertenza attinente al piano direttore cantonale, ai piani regolatori, ai piani particolareggiati ed ai piani d’utilizzazione cantonali della LST; f) elabora il preavviso dipartimentale sulle zone di pianificazione comunali (art. 59 cpv. 1 LST); g) decide il finanziamento dell’elaborazione ed attuazione dei piani previsti dalla LST (art. 88 LST); elaborando in particolare le decisioni sul contributo cantonale ai piani regolatori intercomunali, a quelli dei Comuni aggregati o alle pianificazioni che dipendono da progetti di valenza regionale o cantonale (art. 89 lettere a) e b) LST) sino a fr. 100’000.–; h) decide il finanziamento delle misure di valorizzazione e tutela del paesaggio (art. 112 LST) sino a fr. 100’000.–;3 1 Titolo modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 2 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 3 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. i) elabora linee guida negli ambiti tematici disciplinati dalla legge sullo sviluppo territoriale, sentite le cerchie interessate;4 j) gestisce il fondo cantonale per lo sviluppo centripeto;5 k) stabilisce i contributi ai sensi dell’art. 98 cpv. 2 LST sino a fr. 100’000.--.6 3La Sezione si compone dei seguenti quattro uffici: a) Ufficio del piano direttore (UPD); b) Ufficio della pianificazione locale (UPL); c) Ufficio della natura e del paesaggio (UNP); d) Ufficio dei beni culturali (UBC).

Art. 3 Sezione della mobilità

La Sezione della mobilità è il servizio cui compete l’applicazione degli articoli da 51 a 62 di questo regolamento (posteggi privati). Capitolo secondo Obbligo di pianificare Intervento del Consiglio di Stato in caso d’inadempienza del Comune

Art. 4 (art. 3 cpv. 3 LST)

Il Consiglio di Stato, scaduto infruttuosamente il termine per l’adozione o per l’uniformazione dei piani regolatori alla legge, al piano direttore, o a sue decisioni emanate in sede d’approvazione, stabilisce una zona di pianificazione oppure fa allestire un piano regolatore, o una variante dello stesso, a spese del Comune.

Art. 5 Procedura

1Il Consiglio di Stato diffida il Comune, avvertendo che in caso d’ulteriore inadempienza attuerà una misura sostitutiva. 2Se stabilisce una zona di pianificazione, esso applica gli articoli 57 ss. LST. 3Il Dipartimento allestisce il piano sostitutivo secondo la procedura dell’art. 26 LST e lo sottopone al Comune con l’invito ad esprimersi entro un congruo termine. 4Se il Comune non provvede direttamente, il Dipartimento pubblica il piano applicando per analogia l’art. 27 cpv. 2 LST. 5Le procedure di approvazione e di ricorso sono disciplinate dagli articoli da 28 a 30 LST. Capitolo terzo Informazione e partecipazione Modalità dell’informazione

Art. 6 (art. 4 LST)

1L’informazione deve essere adeguata all’importanza della pianificazione e alla cerchia degli interessati. 2Costituiscono possibili modalità d’informazione: a) la comunicazione sui quotidiani, sulle pagine web e all’albo comunale; b) la serata informativa; c) il deposito degli atti; d) la spiegazione ad invito, se la cerchia degli interessati è ristretta e ben definita. Modalità della partecipazione: pubblico deposito degli atti

Art. 7 (art. 5 cpv. 2 LST)

1Gli atti sono depositati per un periodo di trenta giorni presso le cancellerie dei Comuni, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione. 2Il deposito degli atti è annunciato almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani. 3Durante il periodo di deposito ogni persona fisica o giuridica e tutti gli enti o organismi interessati dalla pianificazione possono presentare per scritto le loro osservazioni o proposte. In particolare: a) i cittadini attivi e le persone giuridiche con sede nel Comune; 4 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2013, 145. 5 Lett. introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 6 Lett. introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. b) i proprietari di terreni; c) le associazioni a scopo ideale o economico; d) i Comuni limitrofi, gli altri Enti pubblici e gli Enti regionali di sviluppo. Delega della procedura di partecipazione

Art. 8 (art. 5 cpv. 3 LST)

1… 2La DSTM e i Municipi possono delegare la procedura ad altri enti, come le commissioni regionali dei trasporti o altri organismi, quali quelli a cui è affidato il coordinamento della pianificazione intercomunale. Capitolo quarto Tecnici qualificati Requisiti di formazione dei tecnici qualificati

Art. 9 (art. 6 LST)

1Dispongono delle qualifiche per l’elaborazione dei piani previsti dalla LST: a) i possessori di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente, oppure da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente, e che hanno frequentato con successo un corso specialistico di pianificazione del territorio in una scuola sopra citata o equivalente; b) gli iscritti nel Registro A o B dei pianificatori del territorio (REG A o REG B). 2Per l’elaborazione dei piani di quartiere bastano i requisiti stabiliti dalla legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto del 24 marzo 2004.

Art. 10 Tecnici provenienti da fuori Cantone

1I tecnici provenienti da altri Cantoni o Stati, che intendono elaborare i piani previsti dalla LST, sottostanno per analogia all’art. 9 di questo regolamento. 2Per i tecnici che provengono da Stati esteri la facoltà di elaborare tali piani, riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, è subordinata alla garanzia della reciprocità e alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. 3L’Ufficio della pianificazione locale decide in merito ai requisiti richiesti.

Art. 11 Elenco dei tecnici qualificati

1Il Dipartimento allestisce e tiene aggiornato l’elenco dei tecnici qualificati. 2L’elenco indica nome, cognome, anno di nascita, titolo di studio, specializzazione, domicilio ed indirizzo professionale del tecnico qualificato. 3Esso ha valenza informativa. Capitolo quinto Geodati Piani informatizzati

Art. 12 (art. 7 LST)

1La gestione dei geodati digitali relativi ai piani di utilizzazione è assicurata dall’Ufficio della pianificazione locale (UPL). 2L’UPL gestisce l’infrastruttura informatica di gestione e archiviazione dei geodati digitali. Portale cantonale di pubblicazione (art. 7 LST) Art. 12a9 1Il portale cantonale di pubblicazione è parte dell’infrastruttura cantonale di gestione e archiviazione dei geodati; esso permette di gestire le procedure di adozione, pubblicazione ed approvazione dei piani di utilizzazione in forma di geodati digitali. 2Lo stesso può essere usato per gestire gli atti relativi alla procedura di informazione e partecipazione (art. 5 cpv. 2 LST, art. 7 RLST). 7 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2013, 145. 8 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedenti modifiche: BU 2013, 145; BU 2014, 475. 9 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. Qualità dei geodati digitali

Art. 13 (art. 7 LST)

I geodati digitali adottati e pubblicati devono garantire una rappresentazione chiara e univoca dei piani. TITOLO II11 Strumenti della pianificazione territoriale Capitolo primo Piani Sezione 1 Piano direttore cantonale Valenza delle componenti formali

Art. 14 (art. 9 LST)

Obiettivi pianificatori cantonali, schede e piani costituiscono la parte vincolante del piano direttore; il rapporto esplicativo riveste carattere indicativo. Contenuti a) obiettivi pianificatori

Art. 15 (art. 10 cpv. 1 LST)

1Gli obiettivi pianificatori esprimono gli orientamenti del Cantone e le sue scelte prioritarie negli ambiti tematici patrimonio, rete urbana, mobilità e vivibilità. 2Essi sono codificati in forma di decreto legislativo. b) schede

Art. 16 (art. 10 cpv. 2 LST)

1Le schede attuano gli obiettivi pianificatori. 2Esse sono strutturate in provvedimenti (indirizzi, misure e compiti) a carattere vincolante e situazioni, problemi, sfide, documenti di riferimento, a carattere informativo: a) gli indirizzi esprimono gli orientamenti strategici della scheda, a lungo termine; b) le misure concretizzano gli indirizzi con indicazioni più dettagliate e circoscritte; c) i compiti stabiliscono competenze ed obblighi dei diversi livelli istituzionali e degli attori coinvolti. Grado di consolidamento

Art. 17 (art. 13 e 14 LST)

1Ad ogni scheda è assegnato un determinato grado di consolidamento: a) i dati acquisiti riguardano provvedimenti consolidati, vincolanti per le autorità; b) i risultati intermedi riguardano provvedimenti parzialmente consolidati, di cui le autorità devono tener conto; c) le informazioni preliminari riguardano provvedimenti dei quali sono noti pochi elementi, con obbligo di informazione reciproca. 2Ai singoli provvedimenti di una scheda può essere assegnato un grado di consolidamento inferiore a quello della scheda stessa. c) piani

Art. 18 (art. 10 cpv. 2 LST)

1I piani accompagnano le schede, visualizzando graficamente l’insieme dei provvedimenti previsti. 2La carta di base è in scala 1:50.000. 3Essa può essere accompagnata da carte tematiche di carattere informativo. d) programma d’attuazione

Art. 19 (art. 10 cpv. 2 LST)

1Il programma d’attuazione indica i responsabili, i tempi e i mezzi per l’attuazione dei provvedimenti contenuti in ogni scheda. 2Il Dipartimento elabora il programma d’attuazione, in forma di tabella. 10 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2014, 475. 11 Titolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. Procedura d’approvazione Informazione e partecipazione

Art. 20 (art. 11 e 14 LST)

1I progetti di obiettivi, schede di dato acquisito e piani sono depositati per un periodo di trenta giorni presso le Cancellerie dei Comuni interessati e consultabili sul sito web del Cantone, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione. 2Per l’annuncio del deposito atti, la modalità della partecipazione e l’eventuale limitazione o delega della procedura si applicano gli articoli 7 e 8 di questo regolamento. 3Le osservazioni o proposte pianificatorie sono trasmesse al Consiglio di Stato, il quale, se non le recepisce, risponde mediante rapporto scritto.

Art. 21 Compiti del Dipartimento

1Il Dipartimento cura l’elaborazione di obiettivi, schede e piani (articoli 12, 13 cpv. 1 e 14 LST) e allestisce il rapporto sulle osservazioni o proposte pianificatorie non recepite (art. 20 cpv. 3 RLST). 2Inoltre esso: a) decide se esperire la procedura di partecipazione per le schede o singoli provvedimenti di risultato intermedio e informazione preliminare (art. 14 cpv. 1 LST); b) annuncia almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani la pubblicazione delle schede di dato acquisito e dei piani e poi li pubblica (art. 13 cpv. 2 LST) per garantire la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; c) trasmette al Consiglio federale obiettivi, schede e piani per approvazione (art. 15 cpv. 3 LST). Entrata in vigore delle schede di dato acquisito e dei piani

Art. 22 (art. 15 LST)

Le schede di dato acquisito e i piani entrano in vigore: a) con il decorso inutilizzato del termine di ricorso al Gran Consiglio, oppure b) in caso di ricorso al Gran Consiglio, con il decorso inutilizzato del termine di ricorso al Tribunale federale, oppure c) in caso di ricorso al Tribunale federale, con la sua decisione. Effetti

Art. 23 (art. 16 LST)

1Il piano direttore vincola segnatamente le seguenti autorità: a) a livello federale, il Consiglio federale e l’Amministrazione; b) a livello cantonale, il Consiglio di Stato, l’Amministrazione e il Gran Consiglio nell’esercizio di attività d’incidenza territoriale; c) a livello regionale e comunale gli Enti regionali di sviluppo, il Municipio, l’Amministrazione ed il Legislativo. 2Con l’approvazione del Consiglio federale (art. 15 cpv. 3 LST) il piano direttore diventa vincolante anche per i Cantoni vicini e la Confederazione. 3L’uniformazione degli atti pianificatori al piano direttore deve avvenire entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato (art. 16 cpv. 2 LST). Adattamenti e aggiornamenti

Art. 24 (art. 17 cpv. 2 e 3 LST)

1Sono adattamenti le modifiche importanti del piano direttore (art. 9 cpv. 2 LPT), come l’elaborazione di una nuova scheda o il cambiamento sostanziale dei suoi contenuti vincolanti (indirizzi, misure, compiti); essi seguono la procedura prevista per l’adozione. 2Sono aggiornamenti (art. 11 cpv. 3 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000, OPT) le modifiche effettuate entro il margine operativo stabilito da indirizzi, misure o compiti della scheda. 3Gli aggiornamenti sono decisi dal Consiglio di Stato, pubblicati sul Foglio ufficiale e comunicati dall’Ufficio del piano direttore all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Sezione 2 Piano regolatore 12 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. Studio di base

Art. 25 (art. 18 cpv. 2 LST)

1I Municipi possono promuovere l’elaborazione di uno studio di base che stabilisce le grandi opzioni di organizzazione territoriale del comparto interessato. 2Lo studio di base non soggiace alla procedura di informazione e partecipazione. 3L’elaborazione di studi di base che si riferiscono ad un comprensorio sovra comunale è affidata di regola ad organi di conduzione istituiti dai Comuni mediante contratto di diritto pubblico. 4I Municipi approvano lo studio di base. Piano delle zone

Art. 26 (art. 20 LST)

1Il piano delle zone suddivide in zone di utilizzazione tutto il territorio comunale. 2Esso può prevedere anche elementi puntuali o lineari, di cui il regolamento edilizio definisce il vincolo. 3…13 Elenco delle zone

Art. 27 (art. 20 cpv. 2 e 3 LST)

Il piano delle zone ed il regolamento edilizio riprendono e precisano le seguenti zone: I. Zona per l’abitazione 1La zona per l’abitazione è destinata in primo luogo all’abitazione. 2Si possono delimitare zone destinate esclusivamente all’abitazione o zone in cui sono ammesse anche attività di produzione di beni e servizi, a condizione che le loro ripercussioni siano compatibili con l’abitazione. II. Zona per il lavoro 1La zona per il lavoro è destinata ad attività di produzione di beni e servizi. 2Il Comune può delimitare zone destinate esclusivamente o prevalentemente ad attività: a) di produzione intensiva o non intensiva di beni; b) di produzione intensiva o non intensiva di servizi; c) di produzione intensiva o non intensiva di beni o di servizi. 3Sono ammesse costruzioni per attività di produzione di beni e servizi e per abitazioni funzionalmente vincolate all’attività di produzione. III. Zona degli spazi liberi 1La zona degli spazi liberi è destinata: a) a strutturare gli insediamenti, ed in particolare a separare i comparti residenziali da quelli per il lavoro o a separare le località; b) a creare o conservare superfici libere dall’edificazione. 2Le costruzioni ammesse non devono compromettere lo scopo della zona. IV. Zona per il tempo libero La zona per il tempo libero è destinata allo sport ed alle attività di gioco e tempo libero (golf, campeggi, eccetera). V. Zona per scopi pubblici La zona per scopi pubblici comprende i terreni necessari all’adempimento di compiti pubblici, attuali o previsti, da parte di enti pubblici o persone del diritto privato che adempiono compiti pubblici. VI. Zona di pericolo 1La zona di pericolo comprende i territori soggetti a pericoli naturali ai sensi della legge sui territori soggetti a pericoli naturali. 2Sono ammesse costruzioni solo se sono adempiute le condizioni di sicurezza che richiede il grado di pericolo accertato. VII. Zona per estrazioni o discariche La zona per estrazioni o discariche è destinata all’estrazione di materiali (pietra, ghiaia, sabbia, argilla, eccetera), oppure al deposito e al riciclaggio di materiali (scarti edili, materiali di scavo, eccetera). VIII. Zona agricola 1La zona agricola è destinata a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; deve essere tenuta per quanto possibile libera da costruzioni, in sintonia con le sue differenti funzioni, e comprende: 13 Cpv. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. a) i terreni idonei alla coltivazione agricola necessari all’adempimento dei vari compiti dell’agricoltura e fra questi, segnatamente, le superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) e gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e foraggicoltura di prima e seconda priorità; b) i terreni che, nell’interesse generale, devono essere coltivati dall’agricoltura. 2Si può delimitare una zona agricola intensiva (art. 16a cpv. 3 LPT) in base ai criteri vincolanti fissati dal piano direttore. IX. Zona di protezione La zona di protezione è destinata a proteggere: a) i comparti naturali d’importanza nazionale e cantonale ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN) ed i comparti naturali, gli elementi emergenti, i biotopi ed i geotopi ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LCN; b) la molteplicità delle specie animali e vegetali mediante riserve forestali e genetiche ai sensi dell’art. 23 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo); c) i paesaggi che presentano contenuti o valori importanti ai sensi dell’art. 105 LST;14 d) i beni culturali immobili ai sensi degli articoli 20 e 22 cpv. 2 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997. X. Zona forestale La zona forestale è delimitata e protetta conformemente alla legislazione sulle foreste. XI. Zona di riserva La zona di riserva comprende i terreni per i quali è incerta la futura destinazione pianificatoria. XII. Zona senza destinazione specifica La zona senza destinazione specifica comprende: a) i terreni che non si prestano ad alcuna utilizzazione, segnatamente il terreno improduttivo; b) i terreni prevalentemente edificati che non possono essere assegnati ad alcun’altra zona. Piano dell’urbanizzazione

Art. 28 (art. 21 LST)

1Il piano dell’urbanizzazione stabilisce la rete delle vie di comunicazione, cioè le strade, i percorsi pedonali e i percorsi ciclabili, i posteggi pubblici per veicoli, motocicli e biciclette, le linee d’arretramento e di costruzione e le alberature.15 2Il piano dell’urbanizzazione può stabilire la rete dei mezzi pubblici di trasporto, indicando in particolare: a) trasporti su rotaia: l’area ferroviaria e la stazione; b) trasporti su gomma: la fermata; c) trasporti aerei: l’area e la stazione aeroportuale; d) trasporti su acqua: l’attracco e l’imbarcadero; e) trasporti su filo: la stazione di partenza e d’arrivo, i piloni, l’asse della teleferica o funivia. Programma d’urbanizzazione

Art. 29 (art. 22 LST)

1Il programma d’urbanizzazione stabilisce per ogni zona e per ogni comparto da urbanizzare, almeno il termine (art. 37 LST) e l’ordine entro il quale l’ente pubblico intende mettere a disposizione le opere necessarie. 2La procedura del programma d’urbanizzazione è retta dagli articoli 36 LST e 45 di questo regolamento. 3Il programma d’urbanizzazione vincola unicamente il Municipio. 4La Sezione elabora una linea guida sul piano e sul programma dell’urbanizzazione. Regolamento edilizio

Art. 30 (art. 23 LST)

1Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce: 1. La disciplina di dettaglio di ogni zona (precisazione della destinazione e dello scopo), in particolare: a) le attività e le costruzioni ammesse; b) il regime applicabile alle costruzioni esistenti; c) la destinazione prevalente; d) i fondi soggetti ad espropriazione. 14 Lett. modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490. 15 Cpv. modificato dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 71; precedenti modifiche: BU 2013, 145; BU 2021, 373. 2. I parametri edificatori di ogni zona, in particolare altezze, distanze, indici di occupazione, di sfruttamento o di edificabilità. 3. Le condizioni dell’uso o dell’edificazione della zona: a) per tutelare la qualità della vita, a dipendenza di immissioni ambientali rilevate o presumibili; b) per tutelare la sicurezza, a dipendenza del grado di pericolo naturale accertato. 4. L’inserimento delle costruzioni nel contesto territoriale (tipologia edilizia, materiali, linee di arretramento o di allineamento) e le condizioni e le modalità d’esercizio e di sistemazione delle zone per estrazioni o discariche. 5. Le regole riguardo ad impianti accessori, installazioni comuni, costruzioni sotterranee e sistemazioni degli spazi esterni, in particolare: a) la sistemazione e pavimentazione del suolo (segnatamente superfici verdi e di svago); b) i posteggi privati non soggetti agli articoli 51 ss. di questo regolamento; c) i contributi sostitutivi della formazione di posteggi e di superfici verdi e di svago; d) gli accessi; e) le opere di cinta e di sostegno e le regole riguardo alla manutenzione di costruzioni e terreni. 6. I vincoli di protezione del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio. 7. I gradi di sensibilità al rumore per ogni zona. 8. Le condizioni per l’ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile: a) per tutelare il carattere, la qualità e l’attrattività in particolare delle zone destinate all’abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile; b) per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.16 2Esso può inoltre stabilire: 1. vincoli particolari, come: a) l’assoggettamento dei terreni a piano di quartiere o raggruppamento particellare; b) le limitazioni per abitazioni primarie o secondarie; c) i parametri edilizi minimi per lo sfruttamento dei fondi; d) i vincoli per garantire il pubblico accesso alle rive dei laghi e dei corsi d’acqua;17 e) prescrizioni edilizie inerenti il criterio di sufficiente adattamento degli impianti solari al tetto (art. 32a cpv. 2 OPT).18 2. nelle zone edificabili, distanze inferiori a quelle previste dagli articoli 155 ss. della legge di applicazione e complemento del CCS (Lac) del 18 aprile 1911 per le piantagioni. 3Riguardo al piano dell’urbanizzazione, il regolamento edilizio stabilisce: a) gli elementi del piano (i vincoli della rete delle vie di comunicazione);19 b) la gerarchia delle strade; c) le linee d’arretramento; d) i percorsi pedonali ed i percorsi ciclabili; e) …;20 f) i posteggi pubblici; esso può inoltre stabilire le alberature e la rete dei trasporti pubblici. 4La Sezione elabora una linea guida sul regolamento edilizio. 5Le norme del regolamento edilizio oggetto di modifica sono caricate sul portale cantonale di pubblicazione.21 Rapporto di pianificazione

Art. 31 (art. 24 LST)

1Il rapporto di pianificazione è un documento di analisi della situazione, di formulazione degli obiettivi di sviluppo e di motivazione delle scelte del Comune; nella motivazione delle scelte considera segnatamente le esigenze poste dal diritto federale riguardo alle superfici per l’avvicendamento delle colture (art. 26 ss. OPT). 2Esso informa sui costi delle opere, le modalità del loro finanziamento e le priorità di realizzazione. 3La Sezione elabora una linea guida sul rapporto di pianificazione. 16 Cifra introdotta dal R 21.1.2015; in vigore dal 23.1.2015 - BU 2015, 12. 17 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 18 Lett. introdotta dal R 21.5.2014; in vigore dal 23.5.2014 - BU 2014, 283. 19 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 20 Lett. abrogata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 21 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. Procedura ordinaria Piano d’indirizzo a) natura

Art. 32 (art. 25 cpv. 2 LST)

1Il piano d’indirizzo, concretizzando le opzioni indicate dallo studio di base, esprime gli orientamenti ed i contenuti del piano regolatore in allestimento. 2…22 3Il piano va trasmesso su supporto informatico all’UPL; gli atti relativi alle varianti sono caricati sul portale cantonale di pubblicazione.23

Art. 33 b) componenti

1Il piano d’indirizzo si compone di un rapporto e di rappresentazioni grafiche: a) il rapporto sintetizza studi, indagini di base ed il compendio dello stato dell’urbanizzazione; espone obiettivi, indirizzi e opzioni di sviluppo; indica le aree oggetto d’analisi o di interventi particolari; informa su eventuali conflitti con la pianificazione superiore o con quella dei Comuni vicini e sulla avvenuta ponderazione degli interessi; b) le rappresentazioni grafiche visualizzano gli indirizzi delle utilizzazioni e delle protezioni ed i vincoli prospettati dal rapporto; esse sono di regola in scala 1:5000. 2La Sezione elabora una linea guida sul piano d’indirizzo. Esame preliminare

Art. 34 (art. 25 cpv. 3 LST)

1Il Dipartimento esperisce una verifica d’ordine generale sulla congruenza del piano d’indirizzo o del progetto di piano regolatore con la pianificazione direttrice (compresi i piani settoriali cantonali), la legislazione federale e cantonale e le pianificazioni dei Comuni vicini. 2Esso può formulare suggerimenti e proposte all’attenzione del Comune. 3Il Dipartimento svolge l’esame preliminare di regola entro tre mesi dalla trasmissione della documentazione da parte del Municipio.

Art. 35 Informazione partecipazione

1Per le modalità dell’informazione si applica l’art. 6 di questo regolamento. 2Il Municipio deposita il progetto di piano per un periodo di trenta giorni presso la cancelleria comunale, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione. 3Per l’annuncio del deposito atti, la modalità della partecipazione e l’eventuale limitazione o delega della procedura si applicano gli articoli 7 e 8 di questo regolamento. Adozione e pubblicazione

Art. 36 (art. 27 cpv. 1 e 2 LST)

1Il Municipio allega copia dell’esame preliminare all’incarto di piano regolatore da sottoporre al legislativo. 1bisIl piano regolatore è adottato e pubblicato sotto forma di geodato digitale sul portale cantonale di pubblicazione.24 2La pubblicazione dell’art. 27 cpv. 2 LST va effettuata dopo la crescita in giudicato della decisione di adozione ai sensi della legge organica comunale (Loc) del 10 marzo 1987. 3La pubblicazione è annunciata almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani.25 4Sono provvedimenti ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LST i dezonamenti, i vincoli d’espropriazione, la forte limitazione dell’uso del suolo.26 Trasmissione atti al Consiglio di Stato

Art. 37 (art. 27 cpv. 3 LST)

1Con l’avvio della pubblicazione, il Municipio trasmette al Consiglio di Stato i seguenti documenti: 22 Cpv. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 23 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 24 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 25 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. 26 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373. a) i piani (piano delle zone e dell’urbanizzazione); b) il regolamento edilizio; c) il programma d’urbanizzazione; d) il rapporto di pianificazione; e) gli studi di base e studi specialistici; f) il messaggio municipale e il rapporto delle commissioni; g) il verbale della seduta del legislativo. 2I piani ed il regolamento edilizio, che devono riportare gli eventuali emendamenti adottati dal legislativo, sono sottoscritti conformemente all’art. 119 lett. d) della legge organica comunale del 10

Art. 38 marzo 1987.27

…28 Approvazione e rinvii

Art. 39 (art. 29 cpv. 2 LST)

1Il Consiglio di Stato rinvia gli atti al Municipio indicandogli di allestire una variante e di applicare: a) la procedura ordinaria con esame preliminare in caso di revisione del piano regolatore o nei casi previsti dall’art. 25 cpv. 2 LST; b) la procedura ordinaria senza obbligo di esame preliminare negli altri casi; c) la procedura semplificata nei casi dell’art. 34 LST.29 2Il Municipio trasmette la variante al Consiglio di Stato entro il termine indicato; l’Ufficio della pianificazione locale può concedere una proroga. 3Il Consiglio di Stato fa pubblicare il dispositivo della decisione all’albo comunale e nel Foglio ufficiale (art. 29 cpv. 3 LST). 4In caso di modifiche d’ufficio, i geodati digitali modificati e la decisione del Consiglio di Stato (ad esclusione dell’esito dei ricorsi) sono pubblicati sul portale cantonale di pubblicazione.30 Effetti

Art. 40 (art. 32 cpv. 2 LST)

Il Municipio può esercitare il diritto d’espropriazione segnatamente per: a) le superfici di cui è prevista l’espropriazione nel piano delle zone (in particolare zona per il tempo libero, zona per scopi pubblici e zona di protezione) e nel piano dell’urbanizzazione (in particolare strade, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, posteggi pubblici); b) i diritti reali necessari alla realizzazione di opere pubbliche, di cui il piano riporta l’opera e non la superficie da espropriare. Modifiche

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