È dato un notevole cambiamento delle circostanze quando sono cumulativamente
adempiute le seguenti condizioni:
a) il mutamento concerne criteri determinanti della pianificazione;
b) il mutamento è molto rilevante;
c) si rende necessario un adattamento del piano regolatore.
Procedura semplificata
Definizione
Art. 42 (art. 34 cpv. 1 LST)31
1La condizione del mutamento minimo del disciplinamento del suolo (lett. a) si riferisce
in particolare ai parametri edilizi (altezza massima, distanza dai confini, indice di sfruttamento, di
occupazione o di edificabilità) ed alle linee d’arretramento.
2Sono modifiche che comportano correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche (34
lett. b LST):
a) la codifica del limite del bosco accertato a contatto con la zona edificabile;
27 Cpv. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
28 Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
29 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
30 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
31 Nota marginale modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
b) le rettifiche di incongruenze o errori manifestamente dovuti a sviste;
c) le rettifiche derivanti dalla trasposizione dei piani regolatori in forma di geodati digitali.32
3Per il calcolo dei 3000 mq dell’art. 34 lett. c LST si considera la sola area oggetto di modifica.33
Procedura
Art. 43 (art. 35 cpv. 1 e 2 LST)
1Il Municipio annuncia la pubblicazione della procedura semplificata almeno cinque
giorni prima agli albi comunali e sul Foglio ufficiale e avvisa personalmente, ai sensi dell’art. 27 cpv.
2 LST, i proprietari di terreni interessati dalla modifica.
2Il Consiglio di Stato verifica in particolare l’adempimento delle condizioni dell’art. 34 LST e la
congruenza con il piano regolatore e con il diritto superiore; esso stabilisce, se del caso, forma ed
entità del compenso agricolo di cui all’art. 13 cpv. 1 della legge sulla conservazione del territorio
agricolo del 19 dicembre 1989.
Art. 44
…35
Urbanizzazione
Procedura del programma d’urbanizzazione
Art. 45 (art. 36 LST)
1Il Municipio elabora il programma d’urbanizzazione (articoli 22 LST e 29 RLST)
fondandosi sul compendio dello stato dell’urbanizzazione (inventario delle zone edificabili non
costruite o ancora poco edificate, art. 31 OPT) e coordinandolo con il piano dell’urbanizzazione ed
il piano finanziario.
2Esso annuncia la pubblicazione del programma d’urbanizzazione almeno cinque giorni prima
all’albo comunale e sul Foglio ufficiale e poi lo pubblica per informazione e partecipazione.
3Sono in particolare da considerare interessati i proprietari dei fondi inclusi nel perimetro del
programma d’urbanizzazione, che possono avvalersi delle facoltà dell’art. 19 cpv. 3 LPT.
4La decisione municipale d’adozione o di modifica del programma d’urbanizzazione non è
impugnabile; essa va trasmessa per conoscenza al Dipartimento.
Partecipazione dei privati al finanziamento dell’urbanizzazione
Art. 46 (art. 37 cpv. 2 LST)
I privati contribuiscono al finanziamento dell’urbanizzazione tramite contributi di miglioria
per le opere di urbanizzazione (strade, elettrodotti, acquedotti, gasdotti ecc., articolo 3 capoverso 1
lett. a della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990, LCMI) e contributi di costruzione per
gli impianti di evacuazione e depurazione delle acque (articoli 22 e seguenti della legge sulla
gestione delle acque del 21 gennaio 2025, LGA).
Mancato rispetto del programma d’urbanizzazione
Art. 47 (art. 38 LST)
1Il proprietario fondiario interessato può chiedere al Municipio di accertare il mancato
rispetto del programma d’urbanizzazione, comunicando di voler provvedere da sè all’urbanizzazione
dei fondi oppure di anticipare i costi.
2Il Municipio ed il proprietario fondiario stipulano un contratto di diritto pubblico che stabilisce almeno
le modalità d’esecuzione dei lavori (scelta del progettista da parte del proprietario, direzione lavori,
contratti d’appalto, durata e termine dei lavori), le condizioni per l’allacciamento dei vicini, il riscatto
delle opere e il trasferimento di diritti e obblighi al Comune, in particolare il rimborso delle spese al
privato dedotto il contributo di miglioria a suo carico (art. 38 lett. a LST).
3Nel caso di solo anticipo dei costi d’urbanizzazione (art. 38 lett. b LST), il Comune è proprietario
delle opere sin dall’inizio e il contratto di diritto pubblico si limita a stabilire il capitale da anticipare,
il momento del rimborso e l’interesse dovuto dal Comune su tale capitale anticipato, dedotto il
contributo di miglioria a carico del privato.
32 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
33 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
34 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
35 Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2013,
145.
36 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 192.
Anticipo dell’urbanizzazione
Art. 48 (art. 39 LST)
1Il proprietario fondiario interessato può chiedere al Municipio di anticipare la
realizzazione delle opere d’urbanizzazione rispetto al programma, assumendo preventivamente i
relativi costi.
2Il Municipio ed il proprietario stipulano un contratto di diritto pubblico che stabilisce l’importo ed il
momento del rimborso del capitale anticipato.
Norme d’interesse cantonale o sovracomunale
Vincoli per opere sovracomunali
Art. 49 (art. 40 LST)
La Sezione chiede l’iscrizione nel piano regolatore di vincoli per opere sovracomunali,
indicandone in particolare il beneficiario.
Art. 50 Spazi riservati alle acque
1Il piano delle zone fissa gli spazi riservati alle acque, giusta gli art. 36a della legge
federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) e art. 41a e 41b dell’ordinanza
sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC).
2…
3…
4…
5La Sezione elabora una linea guida sugli spazi riservati alle acque.
Posteggi privati
Art. 51 (art. 42 e 43 LST)
1Gli articoli da 51 a 62 costituiscono il regolamento cantonale posteggi privati.
2Tali norme hanno lo scopo di definire il numero di posteggi privati necessari nei casi di nuove
costruzioni, riattazioni importanti e cambiamenti di destinazione che implicano un cambiamento
sostanziale dei parametri di riferimento per il calcolo dei posteggi.
3Esse si applicano a tutte le costruzioni, ad eccezione di quelle destinate all’abitazione, nei Comuni
elencati nell’allegato 1.38
4…39
Art. 52 Definizioni
1Sono posteggi privati quelli al servizio di una specifica costruzione (edificio o impianto),
che possono essere di uso esclusivo o di uso comune.
2Il fabbisogno massimo di riferimento corrisponde al fabbisogno teorico di posteggi di un edificio o
di una zona nell’ipotesi che siano unicamente serviti da trasporti individuali motorizzati (articoli 53 -
56).40
3Il numero di posteggi necessari corrisponde all’offerta di posteggi da mettere a disposizione
dell’utente.
4Esso è inferiore o uguale al fabbisogno massimo di riferimento e si calcola riducendo tale fabbisogno in
funzione della qualità del servizio di trasporto pubblico (articoli 59-60) o di situazioni particolari (art. 61),
oppure mediante valutazione del singolo caso (art. 61a).41
Fabbisogno massimo di riferimento
Art. 53 a) per contenuti industriali e artigianali
Tipologia di attività Destinazione dei posteggi Fabbisogno massimo di riferimento
37 Art. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
38 Cpv. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU
2014, 195; BU 2015, 16.
39 Cpv. abrogato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
40 Cpv. modificato dal R 20.1.2015; in vigore dal 18.12.2014 - BU 2015, 16; precedente modifica: BU 2014,
195.
41 Cpv. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236.
42 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
Industria a bassa densità di
posti di lavoro e logistica
Ospiti - Clienti - Personale 0.6 posteggi / 100 mq SUL
Industria e artigianato Ospiti - Clienti - Personale 1 posteggio/100 mq SUL
Art. 54 b) per contenuti amministrativi
Destinazione dei posteggi Fabbisogno massimo di riferimento
Ospiti - Clienti - Personale 2.5 posteggi/100 mq SUL
Art. 55 c) per contenuti commerciali (vendita)
Tipo di superficie Destinazione posteggi Fabbisogno massimo di
riferimento
Negozi singoli (SUL ≤ 500 mq) Ospiti - Clienti - Personale 4 posteggi/100 mq SUL
Generi
alimentari
Ospiti - Clienti - Personale 8 posteggi/100 mq SULNegozi singoli e
piccoli centri
commerciali
(500 mq < SUL
≤ 5000 mq)
Altri generi Ospiti - Clienti - Personale 4 posteggi/100 mq SUL
Grandi negozi o centri
commerciali (SUL > 5000 mq)
Ospiti - Clienti - Personale Necessario studio specifico
1I valori della tabella devono essere ridotti se la clientela ha la possibilità di utilizzare posteggi al
servizio di altri tipi di contenuti o posteggi pubblici situati nelle immediate vicinanze.
2I posteggi riservati al personale devono essere demarcati in modo distinto da quelli per ospiti e
clienti.
Art. 56 d) altri contenuti
Il calcolo del fabbisogno massimo di riferimento per altri contenuti, non residenziali, si
effettua applicando i parametri della norma SN 640 281 dell’Unione dei professionisti svizzeri della
strada (VSS).
e) posteggi per fornitori e veicoli di servizio
Art. 56a46 In tutti i casi di cui agli articoli 53, 54, 55 e 56, eventuali posteggi riservati ai fornitori e ai
veicoli di servizio sono stabiliti in base alle reali necessità e vanno costruiti separatamente e
demarcati adeguatamente.
Art. 57 Numero di posteggi necessari
Per la determinazione del numero di posteggi necessari occorre tener conto:
a) della categoria della fermata del trasporto pubblico;
b) del livello di qualità del servizio di trasporto pubblico.
Art. 58 a) categoria della fermata
1La Sezione della mobilità classifica le fermate del trasporto pubblico in categorie da I a
III, in base al tipo di trasporto pubblico e all’intervallo tra una corsa e l’altra (elenco fermate in FU).47
2Essa trasmette ai Comuni l’elenco delle fermate di trasporto pubblico classificate secondo le
rispettive categorie.
b) qualità del servizio di trasporto pubblico; piano tecnico
43 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
44 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2014, 228; BU 2015, 16.
45 Art. modificato dal R 20.1.2015; in vigore dal 18.12.2014 - BU 2015, 16; precedente modifica: BU 2014,
195.
46 Art. introdotto dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236.
47 Cpv. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU
2014, 195; BU 2015, 16.
Art. 59
1La qualità del servizio di trasporto pubblico a disposizione di un edificio o di una zona è
classificata in livelli da A a C, in base alla raggiungibilità e alla categoria della fermata, secondo la
tabella seguente:
Livello di qualità del servizio di trasporto pubblico (TP)
Raggiungibilità della fermata (distanza in metri)Categoria di
fermata fino a 500 m 500 - 1000 m
I A B
II B C
III C -
2La Sezione della mobilità, sulla base di una proposta del Municipio, può elaborare un piano tecnico
che suddivide il territorio comunale in settori corrispondenti al livello di qualità del trasporto pubblico;
essa fruisce di un margine di apprezzamento per tener conto degli ostacoli (naturali o artificiali) che
comportano un prolungamento dei percorsi a piedi, garantendo una razionale suddivisione in settori.
Art. 60 c) determinazione del numero di posteggi necessari
1La tabella che segue esprime il numero di posteggi necessari in percentuale rispetto al
fabbisogno massimo di riferimento.
Livello di qualità del servizio
trasporto pubblico
Posteggi necessari /
fabbisogno massimo di riferimento
A 35 - 50%
B 50 - 70%
C 70 - 100%
2Per posteggi destinati a contenuti industriali o artigianali (art. 53), amministrativi (art. 54) e a scuole
(art. 56) sono da applicare i valori più restrittivi.
3Per i posteggi destinati a stabilimenti con lavoro a turni è possibile applicare i valori meno restrittivi
a dipendenza dell’effettiva offerta di trasporto pubblico all’inizio e della fine dei turni.
4Valori più restrittivi rispetto a quelli indicati possono essere applicati in combinazione con un piano
di mobilità per gli spostamenti generati dai contenuti della costruzione.
5Restano riservate norme comunali più restrittive a tutela del paesaggio o per motivi di mobilità e
protezione dell’ambiente.
Art. 61 Ulteriori riduzioni per situazioni particolari
Si possono praticare ulteriori riduzioni del numero dei posteggi necessari nei seguenti
casi particolari:
a) se nel comparto in cui si trovano i posteggi la rete stradale è già prossima alla saturazione;50
b) se il posteggio o traffico generato dai posteggi provoca situazioni di pericolo;
c) se sono presenti paesaggi o beni culturali che un inventario cantonale o federale definisce;
d) in ossequio alle disposizioni in materia di protezione dell’ambiente (legge federale sulla
protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPamb) e ordinanze d’applicazione);
e) in ossequio a disposizioni amministrative di polizia.
Grandi stabilimenti e scuole di livello terziario
Art. 61a51 1Nel caso di grandi stabilimenti con oltre 100 posti di lavoro e di scuole di livello terziario,
il numero di posteggi necessari è stabilito in base ad un’attenta valutazione del singolo caso, tenuto
conto dell’applicazione di un adeguato piano di mobilità per gli spostamenti generati dai contenuti
della costruzione.
2In ogni caso non possono essere superati i parametri relativi al fabbisogno massimo stabiliti dalla
norma SN 640 281 dell’Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS) e le percentuali rispetto
al fabbisogno massimo di riferimento di cui all’art. 60.
Art. 62 Divieto di posteggi privati indipendenti da costruzioni; uso comune
1Il Municipio può autorizzare posteggi unicamente se questi sono al servizio di
costruzioni; l’autorizzazione è soggetta a condizione risolutiva nella licenza edilizia.
48 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
49 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
50 Lett. modificata dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU
2014, 195; BU 2015, 16.
51 Art. introdotto dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236.
2Il Municipio e la Sezione della mobilità devono verificare la possibilità di uso comune di posteggi
destinati ad altri contenuti (sovrapposizione d’utenza o uso in fasce orarie differenti) o la possibilità
di utilizzare posteggi pubblici esistenti nelle immediate vicinanze.
Sezione 3
Piano d’utilizzazione cantonale
Componenti
Art. 63 (art. 44 cpv. 3 LST)
Per le componenti fanno stato gli articoli da 19 a 24 LST e da 26 a 31 RLST, che si
applicano per analogia.
Procedura
a) informazione e partecipazione
Art. 64 (art. 45 LST)
1Il Dipartimento comunica al Gran Consiglio, ai Comuni ed agli enti regionali per lo
sviluppo interessati l’avvio dei lavori di elaborazione del piano d’utilizzazione cantonale; la
comunicazione al Gran Consiglio può avvenire anche solo verbalmente.
2Esso deposita il progetto di piano presso le cancellerie dei Comuni interessati; per l’annuncio del
deposito atti e il diritto alla partecipazione si applica l’art. 7 capoversi 2 e 3 di questo regolamento.
3Le osservazioni o proposte pianificatorie sono da indirizzare al Consiglio di Stato; il Dipartimento
le esamina nell’ambito dell’elaborazione del piano.
Art. 65 b) approvazione e pubblicazione
1Il piano di utilizzazione cantonale è adottato e pubblicato sotto forma di geodato digitale.
2La pubblicazione è annunciata almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e
sui quotidiani.
3Il piano di utilizzazione cantonale è in seguito pubblicato per trenta giorni sul portale cantonale di
pubblicazione.
Menzione a registro
Art. 66 (art. 48 cpv. 3 LST)
La Sezione menziona a registro fondiario l’esistenza del piano d’utilizzazione per ogni
singolo fondo.
Effetti
Art. 67 (art. 49 LST)
1Per gli effetti e le modifiche fanno stato gli articoli 32 e 33 LST e 40 e 41 RLST, che si
applicano per analogia.
2La decisione di approvazione del piano istruisce i Comuni riguardo alle eventuali procedure da
applicare al piano regolatore.
Art. 68 Modifiche di poco conto53
1Per le modifiche di poco conto si applicano per analogia gli articoli 34 LST e 42 RLST.
2Il Dipartimento elabora la modifica di poco conto e la trasmette al Consiglio di Stato.
3Il Consiglio di Stato la approva.
Art. 69
…54
Sezione 4
Piano particolareggiato
Approvazione
Art. 70 (art. 52 cpv. 2 LST)
1Il piano particolareggiato è adottato e pubblicato sotto forma di geodato digitale.
52 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
53 Nota marginale modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
54 Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
55 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
2Se il piano particolareggiato è previsto nel piano regolatore, questo deve definire almeno gli obiettivi
della pianificazione particolareggiata, la destinazione del comparto ed i parametri edificatori (indici,
altezza, distanze).
Procedura d’approvazione del piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire
a) esame preliminare; informazione e partecipazione
Art. 71 (art. 53 cpv. 2 lett. b LST)
Il progetto di piano particolareggiato, presentato dal Municipio al Dipartimento per
l’esame preliminare (art. 25 LST) ed alla popolazione per l’informazione e partecipazione (art. 26
LST), deve essere corredato, per conoscenza, dalla documentazione relativa alla domanda di
costruzione almeno a livello di progetto di massima.
b) adozione
Art. 72 (art. 53 cpv. 2 lett. c e 27 cpv. 1 LST)
Il progetto di piano particolareggiato, presentato per adozione al legislativo comunale
(art. 27 LST), deve essere corredato dalla documentazione relativa alla domanda di costruzione,
che deve adempiere alle prescrizioni dell’art. 4 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo
1991 (LE) e degli articoli 8 cpv. 1, 9 lett. a,b,c,d,e,f, 11, 12 lett. a,b,d,e e 15 del regolamento
d’applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE).
c) pubblicazione
Art. 73 (art. 53 cpv. 2 lett. c LST)
1Il Municipio pubblica il piano particolareggiato adottato e la documentazione relativa alla
domanda di costruzione secondo le prescrizioni degli articoli 27 cpv. 2 LST e 6 cpv. 2 e cpv. 3 LE.
2La documentazione relativa alla domanda di costruzione deve adempiere alle prescrizioni degli
articoli 9 lett. g, h, i, l, 10, 12 lett. c ed f, 13 e 14 RLE.
Art. 73a
…56
e) rimedi di diritto
Art. 74 (art. 53 cpv. 2 lett. d LST)
1Contro il piano particolareggiato è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni
dalla scadenza del termine di pubblicazione; contro il rilascio dell’autorizzazione a costruire è data
facoltà di opposizione al Consiglio di Stato nel medesimo termine.
2La legittimazione a interporre ricorso contro il piano particolareggiato è retta dall’art. 28 LST. La
legittimazione ad opporsi al rilascio dell’autorizzazione a costruire è retta dall’art. 8 LE.
f) altre varianti di progetto
Art. 75 (art. 53 cpv. 2 lett. f LST)58
Per le varianti di progetto che non coinvolgono il piano particolareggiato si applica l’art.
16 LE.
Sezione 5
Piano di quartiere
Requisiti del piano regolatore
Art. 76 (art. 54 cpv. 3 LST)
1Il piano regolatore deve contenere i requisiti qualitativi minimi, che dipendono dagli
obiettivi e dai contenuti che il Comune vuole incentivare mediante il piano di quartiere.
2I parametri edilizi minimi e massimi sono le prescrizioni riguardanti le altezze, le distanze e gli indici.
3La Sezione elabora una linea guida sul piano di quartiere.
Componenti
(art. 54 cpv. 2 LST)
56 Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2014,
475.
57 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2014,
475.
58 Nota marginale modificata dal R 21.10.2014; in vigore dal 24.10.2014 - BU 2014, 475.
Art. 77
1La relazione tecnica esprime gli obiettivi progettuali, i dati quantitativi ed i concetti
paesaggistici, architettonici ed urbanistici del progetto per quanto attiene alle volumetrie degli edifici,
alla sistemazione degli spazi esterni ed alle relazioni viarie e funzionali con il paesaggio circostante.
2I piani di progetto mostrano in forma grafica i contenuti del piano di quartiere, in particolare le
volumetrie e le quote altimetriche degli edifici previsti, le superfici ad uso collettivo e le loro
destinazioni, quelle a verde, le piazze ed i parchi gioco con il loro arredo, l’organizzazione
infrastrutturale, le strade interne con i parcheggi e le rampe d’accesso alle autorimesse sotterranee,
i percorsi pedonali interni ed i raccordi con il sistema viario esterno al quartiere.
3Il modello plastico garantisce la lettura delle dimensioni spaziali e funzionali del progetto e ne
evidenzia le interrelazioni.
Procedura d’approvazione
a) elaborazione
Art. 78 (art. 55 cpv. 1 LST)
1Il piano di quartiere è elaborato dai proprietari che detengono i due terzi della superficie
soggetta a vincolo, o con il loro consenso; esso è presentato al più tardi al momento dell’inoltro
della domanda per la prima costruzione.
2Sono modifiche minori quelle che non incidono in misura apprezzabile sull’impostazione generale
del piano e non travalicano l’ambito della singola componente.
3Il Municipio ed il Dipartimento possono richiedere ogni completazione degli atti utile al giudizio.
b) attuazione
Art. 79 (art. 55 cpv. 3 LST)
1In caso di opposizione alla realizzazione del piano, i proprietari che detengono i due
terzi della superficie vincolata possono chiedere al Consiglio di Stato il conferimento del diritto
d’espropriazione.
2Il Consiglio di Stato concede il diritto d’espropriare solo se sussiste un interesse pubblico
importante alla realizzazione del piano di quartiere.59
Sezione 660
Piano cantonale con autorizzazione a costruire
Edifici e impianti d’interesse cantonale e regionale
(art. 55a LST)
Art. 79a61 Sono edifici e impianti d’interesse cantonale o regionale in particolare gli istituti pubblici,
gli impianti del settore dell’energia, gli impianti di smaltimento dei rifiuti, gli impianti per la gestione
delle acque (approvvigionamento e smaltimento), le sistemazioni dei corsi d’acqua.
Procedura
Art. 79abis621Nell’applicazione per analogia degli articoli da 17-23, 25 e 26 della legge sulle strade
del 23 marzo 1983, si considerano le peculiarità del caso di specie, come in particolare le
caratteristiche delle opere previste o l’eventuale mancanza di espropriazione.
2La divisione che promuove il piano cantonale con autorizzazione a costruire:
a) elabora il progetto di piano cantonale con autorizzazione a costruire;
b) assicura un’adeguata informazione e partecipazione della popolazione e delle persone
interessate per la componente pianificatoria del piano, per quanto necessario con la
collaborazione dell’Ufficio della pianificazione locale ed eventuali altri servizi interessati;
c) cura la procedura tendente al suo finanziamento;
d) raccoglie i necessari preavvisi interni (per i quali può imporre termini e scadenze) e prende
posizione sugli stessi;
e) allestisce l’incarto di pubblicazione e richiede l’autorizzazione alla pubblicazione del piano.
3La Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio (di seguito SAI) verifica i
presupposti per l’autorizzazione a pubblicare il piano e trasmette al Dipartimento la relativa proposta
di decisione.
4Il Dipartimento autorizza la pubblicazione del piano.
59 Cpv. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
60 Sezione introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
61 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
62 Art. modificato dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 381; precedente modifica: BU 2023,
283.
5La SAI pubblica il piano e, in collaborazione con l’Ufficio giuridico, istruisce la procedura di
approvazione formulando, per conto del Dipartimento, la proposta di decisione sul piano, sulle
opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modifica.
6Prima della decisione di approvazione la SAI può tenere degli esperimenti di conciliazione.
7Il Cantone è rappresentato dalla SAI e dall’Ufficio giuridico per quanto attiene l’approvazione dei
piani cantonali con autorizzazione a costruire e le relative procedure ricorsuali.
Forma e contenuto
(art. 55b LST)
Art. 79b63 1In funzione e a seconda delle opere previste, il piano cantonale si compone in
particolare:
a) del piano dell’utilizzazione sotto forma di geodato digitale;64
b) di una relazione tecnica;65
c) di planimetrie, piante, prospetti e sezioni in scala per una completa descrizione delle opere
previste;
d) di una valutazione degli effetti sull’ambiente, completa di perizie specialistiche che ne
dimostrino la conformità con il diritto applicabile;
e) di un’analisi, in caso di demolizioni, sulla presenza di sostanze nocive e delle modalità di
smaltimento previste;
f) di una verifica degli aspetti energetici e climatici;
g) di un piano di smaltimento delle acque;
h) di un piano di urbanizzazione con l’indicazione degli accessi e degli allacciamenti alle
infrastrutture;
i) di un’analisi sull’inserimento urbanistico e paesaggistico;
j) di un piano della sistemazione finale.
2Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si richiamano, al fine di chiarire
in modo esaustivo il genere delle opere previste, i contenuti della LE e del rispettivo regolamento.
3Per la sistemazione dei corsi d’acqua, il piano specifica:
a) la situazione attuale, le caratteristiche del bacino imbrifero, l’idrologia, le verifiche idrauliche, i
pericoli naturali e i deficit di sicurezza, lo stato ecomorfologico del corso d’acqua e i potenziali
di valorizzazione;
b) la pianificazione dei provvedimenti (interventi tecnici e strutturali, manutenzione, spazio
riservato alle acque);
c) la situazione dei pericoli dopo l’intervento;
d) il preventivo e il piano di finanziamento.
Sezione 766
Applicazione delle disposizioni federali in materia di approvvigionamento energetico67
Principio
Art. 79c68 Sono autorizzati mediante la procedura di piano cantonale con autorizzazione a
costruire (di seguito piano):
a) i grandi impianti fotovoltaici giusta l’art. 71a della legge federale sull’energia del 30 settembre
2016 (LEne);
b) le centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l’allegato 2 della legge
sull’approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LAEI);
c) gli impianti di interesse nazionale per l’impiego di energie rinnovabili secondo gli art. 12 cpv. 2
e 13 cpv. 1 LEne.
Informazione e partecipazione della popolazione, consultazione del Comune
63 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
64 Lett. modificata dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
65 Lett. modificata dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 381; precedente modifica: BU 2023,
283.
66 Sezione introdotta dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
67 Titolo modificato dal R 2.4.2025; in vigore dal 4.4.2025 - BU 2025, 80.
68 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 304; precedenti modifiche: BU
2023, 283; BU 2025, 80.
Art. 79cbis69 1Per gli impianti di interesse nazionale di cui all’art. 79c lett. c RLST, l’istante, in
collaborazione con la SAI assicura un’adeguata informazione e partecipazione della popolazione.
2I Comuni interessati sono sentiti tempestivamente; l’approvazione del piano non è subordinata al
loro accordo.
Istanza
Art. 79d70 L’istante presenta alla SAI il progetto di piano, accompagnato almeno da:
a) una relazione sull’opera;
b) planimetrie, piante, prospetti e sezioni in scala adeguata per comprendere natura e genere
dell’opera ed i suoi impatti;
c) per gli impianti di interesse nazionale di cui all’art. 79c lett. c, un piano dell’utilizzazione sotto
forma di geodato digitale;
d) un piano con l’indicazione degli accessi e degli allacciamenti alle infrastrutture;
e) il rapporto dell’impatto sull’ambiente (RIA) nei casi in cui è richiesto l’esame dell’impatto
sull’ambiente;
f) per i grandi impianti fotovoltaici giusta l’art. 79c lett. a, una perizia relativa alla produzione di
elettricità annua attesa e alla produzione di elettricità attesa nel semestre invernale;
g) la richiesta di ulteriori autorizzazioni cantonali eventualmente necessarie;
h) la richiesta del conferimento del diritto di espropriazione ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 e 3 della legge
di espropriazione dell’8 marzo 1971;
i) una relazione sulle modalità di ripristino del terreno in seguito alla dismissione dell’impianto.
Pubblicazione e notifiche
Art. 79e71 1Previo avviso sul foglio ufficiale, la SAI pubblica il piano presso le cancellerie dei comuni
dove è previsto d’eseguire l’impianto, per 30 giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può
prenderne conoscenza.
2Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere indicate sul terreno, per
quanto possibile, con modine che definiscano almeno il perimetro dell’intervento.
3La SAI provvede alle notifiche di cui all’art. 9h capoverso 1 lettera a, b e c dell’ordinanza sull’energia
del 1° novembre 2017 (OEn).
Opposizioni
Art. 79f72 1Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare
opposizione al piano presso il Consiglio di Stato; sono pure legittimati a formulare opposizione i
Comuni interessati dall’opera e le associazioni aventi un’importanza nazionale che esistono da più
di 10 anni e che si occupano per statuto della protezione dell’ambiente, del paesaggio, della
conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.
2Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.
3L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile.
Approvazione dell’impianto73
Art. 79g74 1Il Consiglio di Stato approva il piano e decide simultaneamente sulle opposizioni, sulle
ulteriori autorizzazioni cantonali richieste e sul conferimento del diritto di espropriazione.75
2La decisione è immediatamente esecutiva; il ricorso non ha effetto sospensivo.