Law

Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

Ticino · 173.100 · statute

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 ff616fbd5d3b15ae6acf0c4c6d82cc1957589c81345ce8ba7ce418b342371ec0

Contents: 87 provisions
  1. Art. 1 Impiegati e docenti
  2. Art. 2 I. Autorità competente
  3. Art. 3 II. Nazionalità, domicilio e sede di servizio
  4. Art. 4 III. Docenti comunali
  5. Art. 5 IV. Persone disabili
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 I. Definizione
  16. Art. 16 II. Casi di applicazione
  17. Art. 17 III. Procedura
  18. Art. 18 Periodo di prova
  19. Art. 19 I. Collaboratori personali
  20. Art. 20 II. Personale ausiliario
  21. Art. 21 Valutazione periodica
  22. Art. 22 I. In generale
  23. Art. 23 II. Comportamento
  24. Art. 24 III. Funzionari dirigenti
  25. Art. 25 IV. Docenti
  26. Art. 26 B. Occupazioni accessorie
  27. Art. 27 C. Cariche pubbliche
  28. Art. 28 D. Divieto di accettare doni
  29. Art. 29 E. Segreto d’ufficio
  30. Art. 30 G. Deposizione in giudizio
  31. Art. 31
  32. Art. 32 I. In generale
  33. Art. 33 II. Commisurazione
  34. Art. 34 III. Autorità competenti
  35. Art. 35
  36. Art. 36 I. In generale
  37. Art. 37 II. Competenza
  38. Art. 38 C. Sospensione in caso d’inchiesta
  39. Art. 39 D. Prescrizione, termini e abbandono
  40. Art. 40 E. Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 II. Docenti
  45. Art. 45 C. Protezione delle donne in gravidanza
  46. Art. 46 D. Congedi pagati
  47. Art. 47 E. Congedo maternità, parentale e allattamento
  48. Art. 48 G. Congedo per adozione
  49. Art. 49 H. Congedo per aggiornamento e perfezionamento
  50. Art. 50 I. Congedi non pagati
  51. Art. 51 L. Attestato di servizio93
  52. Art. 52 M. Diritti sindacali94
  53. Art. 53 O. Conciliazione
  54. Art. 54 A. Perfezionamento professionale
  55. Art. 55 B. Attività professionale esterna
  56. Art. 56 A. Previdenza professionale
  57. Art. 57 B. Assicurazione contro gli infortuni
  58. Art. 58 A. Cessazione del rapporto d’impiego
  59. Art. 59 B. Dimissioni
  60. Art. 60 I. Presupposti
  61. Art. 61 III. Prestazioni dello Stato111
  62. Art. 62 IV. Piano sociale113
  63. Art. 63 quattro anni dalla medesima autorità di nomina.114
  64. Art. 64 D. Limite di età
  65. Art. 65 A. Ricorso al Consiglio di Stato
  66. Art. 66 B. Ricorsi
  67. Art. 67 settembre 2013 in caso di disdetta ingiustificata.122
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 I. Definizione
  71. Art. 71 II. Obbligo
  72. Art. 72 C. Mansioni integrative
  73. Art. 73 D. Chiusura degli uffici
  74. Art. 74 E. Alloggio di servizio e uso dei posteggi
  75. Art. 75 F. Uniformi ed equipaggiamento
  76. Art. 76 I. In generale
  77. Art. 77 II. Attività
  78. Art. 78 A. Onere di servizio dei docenti
  79. Art. 79 B. Onere di insegnamento dei docenti
  80. Art. 80
  81. Art. 81 D. Attribuzione agli istituti
  82. Art. 82 E. Supplenze141
  83. Art. 83 F. Direttori e vicedirettori142
  84. Art. 84 Sistemi d’informazione
  85. Art. 85 A. Disposizioni transitorie
  86. Art. 86 B. Disposizioni abrogative
  87. Art. 87 C. Diritto suppletorio

87 provisions

Art. 1 Impiegati e docenti

1La presente legge regola i rapporti d’impiego con i dipendenti e si applica: a) ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti (detti in seguito “impiegati”); b) ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali (detti in seguito “docenti”). 2Le denominazioni professionali utilizzate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile. 3Dove i comuni sono consorziati per l’istituzione delle loro scuole, le competenze affidate ai Municipi dalla presente legge si applicano per analogia alla Delegazione consortile e le norme riferite ai docenti comunali si applicano per analogia ai docenti consortili.1 Capitolo II2 Funzione dell’Amministrazione cantonale Funzione Art. 1a3 L’Amministrazione cantonale, sulla base della Costituzione e della legge: a) rende esecutive le decisioni del Consiglio di Stato e applica le direttive dei Direttori di Dipartimento; b) fornisce supporto, assistenza e consulenza tecnica al Consiglio di Stato e ai Direttori di Dipartimento per l’adozione delle decisioni politiche; c) fornisce servizi e prestazioni di qualità e in modo efficiente al cittadino, ad enti e associazioni privati e ad altri enti pubblici. Capitolo III4 Politica del personale Obiettivi e strumenti Art. 1b5 1Lo Stato promuove la qualità, l’efficacia e l’efficienza dei propri servizi; a tale scopo: a) attua una politica del personale fondata sul conseguimento di obiettivi collettivi e individuali; b) valuta le prestazioni dei propri servizi e controlla periodicamente gli obiettivi, collettivi e individuali, che ha loro posto; c) favorisce lo sviluppo professionale dei titolari delle funzioni pubbliche; d) rende attrattiva la funzione pubblica così da stimolare una collaborazione durevole di personale qualificato; e) concretizza il sistema di indicatori relativo al carico di lavoro degli impiegati; f) realizza indagini periodiche sul clima di lavoro e sulla soddisfazione dell’utenza; 1 Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348. 2 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 3 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 4 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 5 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. g) favorisce, laddove possibile, l’impiego a tempo parziale. 2Il Governo stabilisce obiettivi annuali di gestione da declinare nei singoli dipartimenti grazie a un sistema di indicatori che ne permetta la valutazione.6 Principi Art. 1c7 1La politica del personale, definita e attuata dal Consiglio di Stato, è subordinata al rispetto dei compiti istituzionali e alle disponibilità finanziarie dello Stato. Lo Stato impiega il suo personale in modo adeguato, economico e socialmente responsabile, e persegue lo scopo di avvicinare l’Amministrazione al cittadino. 2Essa tende in particolare a: a) rendere attrattivo l’impiego presso l’Amministrazione; b) considerare le esigenze dei collaboratori, promovendo nel contempo il loro sviluppo professionale, la motivazione, il coinvolgimento, la mobilità e la polivalenza; c) favorire lo sviluppo delle capacità gestionali dei funzionari dirigenti; d) garantire un trattamento salariale adeguato a tutti i dipendenti; e) assicurare le pari opportunità tra donna e uomo; f) garantire le stesse opportunità ai disabili, il loro impiego e la loro integrazione; g) garantire la protezione della personalità e della salute nonché la sicurezza del personale sul posto di lavoro; h) garantire il promovimento di un atteggiamento rispettoso dell’ambiente sul posto di lavoro; i) creare le premesse per l’istituzione di posti di tirocinio e di formazione; l) assicurare un’informazione adeguata del personale. 3Il datore di lavoro promuove una gestione per obiettivi e applica un sistema di valutazione periodica per il personale. Consultazione delle organizzazioni del personale Art. 1d8 1Il Consiglio di Stato informa il personale e le sue organizzazioni in merito alla politica del personale. 2Consulta il personale, tramite le sue organizzazioni: a) prima di procedere a modifiche delle leggi e dei regolamenti che definiscono le condizioni di lavoro del personale; b) prima di creare o modificare sistemi per il trattamento di dati che riguardano il personale; c) per questioni legate alla sicurezza sul lavoro e per i provvedimenti sull’igiene del lavoro; d) sulle questioni relative alla formazione del personale. 3Le organizzazioni del personale e singoli dipendenti possono prendere posizione e presentare proposte su questioni professionali o concernenti l’Amministrazione cantonale in generale. Dotazione di personale Art. 1e9 1Il fabbisogno di personale nominato o incaricato dell’Amministrazione cantonale è stabilito dal Consiglio di Stato nell’ambito del piano dei posti autorizzati (PPA). 2Il fabbisogno di personale nominato o incaricato del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti viene stabilito da queste autorità giudiziarie d’intesa con il Consiglio di Stato. 2bisIl fabbisogno di personale nominato o incaricato dai Servizi del Gran Consiglio è stabilito dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio d’intesa con il Consiglio di Stato. 3Il fabbisogno di personale ausiliario viene stabilito annualmente dal Consiglio di Stato; quello del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, da queste autorità giudiziarie d’intesa con il Consiglio di Stato; quello dei Servizi del Gran Consiglio, dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio d’intesa con il Consiglio di Stato. Capitolo IV10 Assunzione e gestione del personale 6 Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89. 7 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 8 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 9 Art. modificato dalla L 24.2.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 127; precedente modifica: BU 2013, 317. 10 Capitolo modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317; precedente modifica: BU 2012, 297. A. Norme generali

Art. 2 I. Autorità competente

1Il conferimento della nomina e dell’incarico è di competenza: a) del Consiglio di Stato per gli impiegati dell’amministrazione cantonale, per i docenti delle scuole cantonali e per i docenti di competenza cantonale attivi nelle scuole comunali (docenti di sostegno pedagogico, docenti delle unità scolastiche differenziate, docenti di lingua e integrazione, docenti di appoggio delegati);11 b) del Municipio per i docenti comunali;12 c) del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti per i propri dipendenti;13 d) del Gran Consiglio, su proposta dell’Ufficio presidenziale, per il Segretario generale del Gran Consiglio;14 e) dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per gli altri dipendenti dei Servizi del Gran Consiglio.15 2È di competenza delle autorità di cui alle lett. a), b), c) ed e) l’incarico del personale ausiliario e dei supplenti.

Art. 3 II. Nazionalità, domicilio e sede di servizio

1Le persone nominate devono godere dell’esercizio dei diritti civili.16 2A giudizio del Consiglio di Stato la nomina può essere subordinata al domicilio effettivo in Svizzera o nel Cantone. 3Il Consiglio di Stato designa le funzioni legate all’esercizio della pubblica potestà e destinate a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche che possono essere occupate soltanto da persone di nazionalità svizzera.17 4A ogni dipendente è assegnata una sede di servizio, se prevista dalla funzione.

Art. 4 III. Docenti comunali

Per le scuole comunali l’incarico e la nomina di docenti di nazionalità straniera o di docenti in possesso di titoli di abilitazione rilasciati da altri Cantoni o da istituti esteri sono subordinati all’autorizzazione del Consiglio di Stato.

Art. 5 IV. Persone disabili

Il Consiglio di Stato si adopera per garantire ai dipendenti e ai candidati disabili o con problemi sociali pari opportunità. Art. 5a19 1Il Consiglio di Stato promuove l’assunzione di persone disabili o con problemi sociali, favorendone la reintegrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio. 2Esso prende i necessari provvedimenti per adeguare l’ambiente professionale alle esigenze dei suoi dipendenti disabili o con problemi sociali, segnatamente per quanto concerne la sistemazione dei locali di lavoro, l’equipaggiamento, l’orario di lavoro e le possibilità di perfezionamento professionale. Art. 5b20 Se ha ragioni fondate di sospettare che la sua candidatura è stata respinta a causa della sua disabilità il candidato disabile o con problemi sociali può esigere che l’autorità di nomina gli esponga per iscritto le ragioni di tale decisione. V. Mobilità interna 11 Lett. modificata dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348; precedente modifica: BU 2015, 127. 12 Lett. modificata dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348; precedente modifica: BU 2012, 297. 13 Lett. modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2012, 297, BU 2013, 317 e BU 2019, 55. 14 Lett. modificata dalla L 24.2.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 127. 15 Lett. modificata dalla L 24.2.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 127. 16 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 17 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 18 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 19 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2002, 195. 20 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

Art. 6

1Il Consiglio di Stato promuove la mobilità interna tenendo conto delle esigenze del personale e di quelle di servizio. 2I Servizi centrali del personale organizzano e coordinano la mobilità interna e l’attività professionale esterna, prevista dall’art. 55 della presente legge, sentiti i funzionari dirigenti o le istanze competenti. 3Per i dipendenti, gli scambi possono essere autorizzati dall’autorità di nomina quando vi sia l’accordo tra i dipendenti ed i rispettivi funzionari dirigenti. Per i docenti comunali, gli scambi sono possibili per accordo tra i docenti e le rispettive autorità di nomina. 4… 5… B. Nomina I. In generale 1. definizione

Art. 7

La nomina è l’atto amministrativo con cui il dipendente viene assunto a tempo indeterminato e assegnato ad una funzione. 2. presupposti

Art. 8

1La nomina è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale e pubblicati nel bando di concorso. 2In presenza di candidati con requisiti di idoneità equivalenti, la conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, della cultura e delle istituzioni del Cantone e della Confederazione è valutata quale titolo preferenziale per la nomina, in particolare dei docenti. 3Il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o private può supplire, a giudizio dell’autorità di nomina, alla carenza di un titolo di studio o di altri requisiti. 4La nomina può essere subordinata all’esito di una visita preventiva da parte di un medico di fiducia dell’autorità di nomina che attesti l’idoneità psicofisica del candidato allo svolgimento della funzione per la quale egli concorre. 3. somme di riscatto

Art. 9

Lo Stato può contribuire al pagamento di eventuali somme di riscatto nella misura massima del 50%, se la nomina è nell’evidente suo interesse. Il pagamento a favore dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino avviene mediante versamento unico al momento dell’assunzione. 4. grado d’occupazione

Art. 10

1La nomina avviene a orario completo o parziale.25 2Il Cantone favorisce l’impiego a tempo parziale, con pari diritti tra chi lavora con questa formula e chi lavora a tempo pieno (classe di stipendio, indennità, gratifiche, riconoscimento delle ore straordinarie, promozioni, aggiornamenti). La nomina a orario parziale, se richiesta, deve essere concessa quando le esigenze di servizio lo permettono; alle stesse condizioni l’autorità di nomina può concedere riduzioni d’orario ai dipendenti già in servizio. 3…26 4Il lavoro ripartito (job sharing) quale speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione lavorativa può essere ammesso. 5…27 6…28 5. scuole

Art. 11

1Nelle scuole cantonali la nomina è data per grado e ordine scolastico. 21 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2002, 195. 22 Art. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 1. 23 Art. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637; precedente modifica: BU 2012, 297. 24 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 25 Cpv. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 (per i docenti dal 1.8.2026) - BU 2025, 328. 26 Cpv. abrogato dalla L 13.12.2017; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 69. 27 Cpv. abrogato dalla L 10.6.2026; in vigore dal 31.8.2026 - BU 2026, 292. 28 Cpv. abrogato dalla L 10.6.2026; in vigore dal 31.8.2026 - BU 2026, 292. 2Un docente può essere nominato anche quando le condizioni siano adempiute cumulando gradi d’occupazione, assicurati in modo duraturo, in diversi gradi e ordini scolastici. 3Per il passaggio dall’incarico alla nomina dei docenti cantonali viene allestita una graduatoria in base ai criteri stabiliti dal regolamento. 4…29 II. Concorso 1. in generale

Art. 12

1La nomina ha luogo in base ad un concorso pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale per la durata minima di 15 giorni. 2In caso di urgenza, la durata del concorso può essere ridotta ad un minimo di 8 giorni dalla pubblicazione. 3Per favorire la mobilità interna l'autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso; in questo caso deve indire un concorso interno aperto unicamente ai propri dipendenti compresi gli apprendisti che hanno concluso la loro formazione presso l’Amministrazione cantonale al massimo da due anni.31 4In casi eccezionali l’autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso e procedere direttamente all’assunzione, ma ne deve dare una volta all’anno informazione alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio; nel caso di assunzione diretta di docenti comunali, l’autorità di nomina deve informare i rispettivi Legislativi consortili e comunali. 2. documentazione

Art. 13

1I candidati presentano la candidatura, se non specificato altrimenti, in forma elettronica completa dei documenti indicati nel bando di concorso.32 2…33 3I requisiti di idoneità, di attitudine psicofisica o di preparazione possono essere accertati, a giudizio dell’autorità di nomina, mediante esame. 4I concorsi per i docenti comunali sono coordinati dall’autorità cantonale. 3. preavviso di assunzione

Art. 14

1Il preavviso di assunzione all’intenzione dell’autorità di nomina è formulato: a) per i docenti delle scuole comunali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dall’ispettorato scolastico;34 b) per i docenti delle scuole cantonali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dal Dipartimento competente;35 c) per gli impiegati dai Direttori dei Dipartimenti interessati, sentiti i rispettivi funzionari dirigenti e i servizi centrali del personale.36 2Se la competenza di conferire la nomina è stata delegata al Dipartimento delle istituzioni giusta l’art. 17a della presente legge, il preavviso di assunzione è formulato dal Tribunale di appello, dal Ministero pubblico e dalle altre Magistrature permanenti; in questo caso, esso ha per principio carattere vincolante quanto alla persona prescelta.37 C. Incarico

Art. 15 I. Definizione

1L’incarico è l’atto amministrativo con cui il dipendente viene assunto per un periodo determinato. 29 Cpv. abrogato dalla L 10.6.2026; in vigore dal 31.8.2026 - BU 2026, 292. 30 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 31 Cpv. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328. 32 Cpv. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337. 33 Cpv. abrogato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337. 34 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2013, 357. 35 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2012, 1. 36 Lett. modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 37 Cpv. reintrodotto dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317; precedente modifica: BU 2012, 297. 38 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 2L’incarico è conferito secondo i presupposti e la procedura previsti per la nomina. Il bando di concorso indica la durata dello stesso. 3L’incarico può essere rinnovato. 4La durata complessiva dell’incarico non può superare 3 anni; rimangono riservati i casi di cui all’art. 16.

Art. 16 II. Casi di applicazione

1Per gli impiegati l'incarico è conferito in luogo della nomina: a) quando l'assunzione è vincolata alla durata effettiva di un progetto; b) quando, in difetto di concorrenti idonei, si debba ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti di nomina; c) nel caso del personale in formazione, compreso quello in apprendistato. 2Per i docenti l'incarico è conferito in luogo della nomina: a) quando il titolare ha ottenuto un congedo o è occupato con altri incarichi; b) quando l'assunzione è vincolata alla durata effettiva di un progetto; c) quando un posto si rende vacante nel corso dell'anno scolastico per almeno sei mesi; d) quando, in difetto di concorrenti idonei, si debba ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti di nomina; e) nel caso del personale in formazione; f) quando la valutazione non è ancora sufficiente per consolidare la nomina.

Art. 17 III. Procedura

Nei casi dell’art. 16 cpv. 2 lett. a), segnatamente per i docenti incaricati annualmente, si può prescindere dalla procedura di concorso per rinnovare l’incarico ai dipendenti che hanno dato buona prova e che confermano la loro disponibilità entro un termine assegnato. Competenze delle autorità giudiziarie Art. 17a41 1Per l’esercizio delle competenze che spettano all’autorità di nomina, il Tribunale di appello, il Ministero pubblico e le altre Magistrature permanenti possono avvalersi della collaborazione del Dipartimento delle istituzioni o anche delegare le loro competenze in settori specifici a tale Dipartimento; queste competenze delegate vengono definite dal Consiglio di Stato, su proposta del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, con apposito regolamento. 2Le autorità giudiziarie devono attenersi ai regolamenti e alle direttive sulla gestione del personale emanati dal Consiglio di Stato; il Consiglio della magistratura vigila sull’osservanza di quest’obbligo. Capitolo V42 Regime del rapporto d’impiego A. In generale

Art. 18 Periodo di prova

1I primi sei mesi di servizio sono considerati di prova. Per i docenti il periodo di prova è di un anno scolastico.43 1bisPer il personale in formazione compreso quello in apprendistato il periodo di formazione non è considerato quale periodo di prova. I primi sei mesi, a contare dall’entrata in funzione al termine della formazione del personale di cui all’art. 16 lett. g), sono considerati di prova.44 2Se la prova non è soddisfacente, l’autorità di nomina può dare in ogni tempo la disdetta all’interessato con preavviso di un mese; la disdetta deve essere motivata. 3Analogo diritto di disdetta spetta all’interessato. 4Nei casi dubbi, l’autorità di nomina ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino a un massimo di un anno.45 39 Art. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 (cpv. 2 per i docenti dal 1.8.2026) - BU 2025, 328; precedente modifica: BU 2012, 297. 40 Art. modificato dalla L 10.6.2026; in vigore dal 31.8.2026 - BU 2026, 292; precedenti modifiche: BU 2012, 297; BU 2025, 328. 41 Art. introdotto dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317. 42 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 43 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 44 Cpv. introdotto dalla L 11.3.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 219. 45 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. Trasferimento e assegnazione ad altra funzione Art. 18a46 1Se le esigenze di servizio lo richiedono, l’autorità di nomina può trasferire i dipendenti da una sede di servizio ad un’altra, nell’ambito della stessa funzione, o da una funzione ad un’altra funzione adeguata nella medesima sede di servizio o in altra sede. 2Se il dipendente viene trasferito nel settore di un’altra autorità di nomina, l’autorità fino a quel momento competente decide il trasferimento d’intesa con la nuova autorità di nomina, sentiti, laddove esistono, i servizi del personale. 3Il dipendente dev’essere sentito. 4La decisione di trasferimento dev’essere motivata e comunicata tempestivamente all’interessato. 5Le esigenze del dipendente trasferito, nella misura del possibile, devono essere tenute in considerazione. B. Rapporti speciali

Art. 19 I. Collaboratori personali

Il rapporto d’impiego dei collaboratori personali dei Consiglieri di Stato è legato al mandato elettorale degli stessi ed è disciplinato da uno specifico regolamento.

Art. 20 II. Personale ausiliario

1Il personale stagista, supplente, avventizio e consimile è assunto quale personale ausiliario.48 2Il rapporto d’impiego del personale ausiliario è retto dal diritto privato (art. 319 segg. CO) ed è disciplinato da un apposito regolamento. Capitolo VI49 Valutazione periodica

Art. 21 Valutazione periodica

1L’operato e il potenziale di sviluppo del dipendente devono essere valutati annualmente dal proprio superiore gerarchico. 2Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari con apposito regolamento. 3Di principio se al collaboratore si conferma per il secondo anno consecutivo una valutazione insufficiente, allora l’Autorità di nomina verifica la possibilità di offrire un’altra funzione più semplice o, in assenza di alternative, si dà avvio alla procedura di disdetta. Capitolo VII51 Doveri del dipendente A. Doveri di servizio

Art. 22 I. In generale

1I dipendenti agiscono in conformità alle leggi e agli interessi dello Stato, svolgendo personalmente il proprio servizio e dedicandovi la loro intera attività lavorativa; durante il tempo di lavoro non possono occuparsi di attività estranee alla funzione.52 2Essi svolgono coscienziosamente i compiti loro affidati, contribuendo con spirito di iniziativa e di collaborazione al miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio alla collettività. 3Essi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti obbligatori dal Consiglio di Stato e sono disponibili al perfezionamento e alla riqualificazione professionale. 4I dipendenti si aiutano e si sostituiscono vicendevolmente nel loro servizio.

Art. 23 II. Comportamento

1Il dipendente deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua funzione pubblica e tenere un contegno corretto e dignitoso sia nello svolgimento della funzione stessa sia nella vita privata. 46 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 47 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 48 Cpv. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317. 49 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 50 Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89. 51 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 52 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 2Egli si comporta con tatto e cortesia nelle relazioni con il pubblico e verso i superiori ed i colleghi.

Art. 24 III. Funzionari dirigenti

1I funzionari dirigenti organizzano, dirigono, coordinano e verificano il lavoro dei loro collaboratori. 2Essi contribuiscono a promuovere ed attuare tutti i provvedimenti atti a migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni del loro servizio, assicurandone il corretto funzionamento.

Art. 25 IV. Docenti

Al docente è vietato ricorrere a mezzi di correzione lesivi della salute e della dignità dell’allievo; sono in ogni caso vietate le percosse.

Art. 26 B. Occupazioni accessorie

1Per l’esercizio di un’occupazione accessoria rimunerata, anche se temporanea, occorre l’autorizzazione preventiva dell’autorità di nomina. 2Il dipendente non può esercitare un’occupazione accessoria rimunerata o non rimunerata che sia incompatibile con la funzione o che vi arrechi pregiudizio, che comprometta l’adempimento dei doveri di servizio o che costituisca concorrenza nel campo professionale. 3L’autorità di nomina può subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla riduzione temporanea del grado di occupazione.

Art. 27 C. Cariche pubbliche

1Per esercitare una carica pubblica il dipendente deve ottenere il permesso dall’autorità di nomina. 2Il permesso deve essere negato quando dalla carica pubblica derivano limitazioni importanti nell’esercizio della funzione; l’autorità di nomina può far dipendere il permesso dal trasferimento ad altra funzione o dalla riduzione temporanea del grado di occupazione. 3… 4Rimangono riservati i casi di incompatibilità stabiliti dalla legge.

Art. 28 D. Divieto di accettare doni

1È vietato ai dipendenti di chiedere, accettare o farsi promettere, per sé o per altri, doni o altri profitti, per atti inerenti ai loro doveri e competenze d’ufficio. 2Vi è violazione dei doveri di servizio anche quando un terzo, complice il dipendente, chiede, accetta o si fa promettere doni o profitti.

Art. 29 E. Segreto d’ufficio

1È vietato al dipendente divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per il loro carattere, per le circostanze o in virtù d’istruzioni speciali. 2Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego. F. Attività private dopo la cessazione del rapporto d’impiego Art. 29a55 1Dopo la cessazione del rapporto d’impiego, le persone che intraprendono un’attività privata dipendente o indipendente non possono assumere mandati di rappresentanza nell’ambito di pratiche che hanno già trattato in precedenza come dipendenti dello Stato. 2In questi casi, l’autorità competente invita gli interessati a designare un altro rappresentante.

Art. 30 G. Deposizione in giudizio

1Senza il permesso dell’autorità di nomina non è lecito al dipendente asportare documenti d’ufficio né deporre in giudizio come parte, teste o perito giudiziario su contestazioni che egli conosce in virtù della sua carica o delle sue funzioni. 2Il permesso è necessario anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego. 3L’autorizzazione può essere rifiutata soltanto se lo esige un preminente interesse pubblico. H. Diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali 53 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 54 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 55 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

Art. 31

1Tutti i diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali, ai sensi della legislazione federale in materia di proprietà intellettuale, costituiti nell’esercizio della funzione o in relazione con quest’ultima, appartengono allo Stato: a) quando essi siano il prodotto dell’attività o degli obblighi di servizio del dipendente; b) quando essi costituiscano il risultato di esperimenti ufficiali; c) quando, in caso di mandati o di attività accessorie, l’autorità se ne sia riservata la proprietà. 2Nel caso in cui il bene immateriale ha notevole importanza economica o appartiene allo Stato secondo il cpv. 1 lett. c), il dipendente ha diritto ad una equa indennità. 3Nello stabilire l’indennità si deve tener conto se abbiano cooperato altre persone al servizio dello Stato e se siano stati impiegati impianti o materiali d’esercizio dello Stato. I. Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione Art. 31a56 1Il dipendente è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai suoi superiori o all’autorità di nomina i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione; nel caso di segnalazione al suo superiore o all’autorità di nomina, l’obbligo di denuncia incombe ad essi; sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi. 2Il dipendente ha il diritto di segnalare altre irregolarità constatate o a lui segnalate nell’esercizio della sua funzione. 3La segnalazione deve essere indirizzata all’autorità di nomina o al servizio da essa designato; per quanto riguarda i dipendenti delle autorità giudiziarie oppure nelle quali sono attivi magistrati, la segnalazione deve essere indirizzata al Consiglio della magistratura. 4La segnalazione deve essere trattata in maniera confidenziale. 5Il dipendente che in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale. 6Il Gran Consiglio riceve annualmente un resoconto, dalle diverse autorità di nomina, sulle denunce e segnalazioni ricevute ai sensi dei capoversi 1 e 3. Capitolo VIII57 Violazione dei doveri di servizio A. Sanzioni disciplinari

Art. 32 I. In generale

1Le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari: a) l’ammonimento; b) la multa sino a fr. 3’000.--; c) la riduzione dello stipendio fino ad un massimo del 10%, durante un anno al massimo; d) la sospensione dall’impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a 8 mesi. 2… 3…59 4Sono riservate le disposizioni contenute nella legge organica giudiziaria, in altre leggi e nei regolamenti speciali.

Art. 33 II. Commisurazione

Nello stabilire i provvedimenti disciplinari si tiene conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del dipendente come pure dell’estensione e dell’importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.

Art. 34 III. Autorità competenti

1L’autorità di nomina è competente a infliggere sanzioni disciplinari agli impiegati e ai docenti da essa nominati o incaricati. 2Essa può delegare tale competenza alle istanze subordinate limitatamente alle sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 32 cpv. 1. 56 Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 48 e 49; precedenti modifiche: BU 2010, 253; BU 2018, 69 e 337. 57 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 58 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 59 Cpv. abrogato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317. 60 Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348; precedenti modifiche: BU 2012, 297; BU 2015, 241. 3La competenza a infliggere sanzioni disciplinari ai docenti comunali spetta ai Municipi. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione. 4…

Art. 35

…61 B. Inchiesta disciplinare

Art. 36 I. In generale

1Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza preventiva inchiesta. 2Al dipendente deve essere data conoscenza dei fatti rimproveratigli come pure dei risultati dell'inchiesta e gli è concesso un termine per formulare le proprie osservazioni.62 3Tutte le sanzioni devono essergli comunicate per iscritto e motivate, con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. 4L’inchiesta disciplinare può essere congiunta con l’accertamento ai fini dell’azione contro il dipendente ai sensi degli art. 13-28 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988. 5Il dipendente può farsi assistere da un rappresentante.63

Art. 37 II. Competenza

1L’inchiesta disciplinare è condotta dall’autorità competente per infliggere le sanzioni. 2Tale competenza può essere delegata ad istanze subordinate. 3Nei confronti dei dipendenti del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, l’inchiesta disciplinare può essere affidata al Dipartimento delle istituzioni.

Art. 38 C. Sospensione in caso d’inchiesta

1Se l’interesse dell’Amministrazione o dell’inchiesta lo esige, l’autorità di nomina ha la facoltà di sospendere anche immediatamente dalla carica oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è stata avviata un’inchiesta disciplinare. 2La decisione di sospensione provvisionale, debitamente motivata e con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 3I Municipi, sentito l’Ispettorato scolastico, decidono la sospensione dei docenti comunali. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione.66

Art. 39 D. Prescrizione, termini e abbandono

1La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale. 2La decisione disciplinare deve essere presa e comunicata all'interessato entro tre mesi dalla chiusura dell'inchiesta.67 3Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, il procedimento formalmente aperto dev’essere chiuso con una decisione di abbandono.

Art. 40 E. Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria

Il procuratore pubblico notifica all’autorità di nomina, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione. Capitolo IX69 Diritti del dipendente 61 Art. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. 62 Cpv. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328. 63 Cpv. introdotto dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328. 64 Art. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317. 65 Art. modificato dalla L 25.3.2015; in vigore dal 22.5.2015 – BU 2015, 241; precedente modifica: BU 2012, 297. 66 Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348. 67 Cpv. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328. 68 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364. 69 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297. A. Stipendio Art. 40a70 I dipendenti percepiscono, per l’attività prestata, lo stipendio, i supplementi e le indennità previsti dalla legge sugli stipendi e dai regolamenti. B. Vacanze I. Impiegati 1. In generale71

← Find another law