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Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

Ticino · 173.100 · statute

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Contents: 87 provisions
  1. Art. 1 Impiegati e docenti
  2. Art. 2 I. Autorità competente
  3. Art. 3 II. Nazionalità, domicilio e sede di servizio
  4. Art. 4 III. Docenti comunali
  5. Art. 5 IV. Persone disabili
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 I. Definizione
  16. Art. 16 II. Casi di applicazione
  17. Art. 17 III. Procedura
  18. Art. 18 Periodo di prova
  19. Art. 19 I. Collaboratori personali
  20. Art. 20 II. Personale ausiliario
  21. Art. 21 Valutazione periodica
  22. Art. 22 I. In generale
  23. Art. 23 II. Comportamento
  24. Art. 24 III. Funzionari dirigenti
  25. Art. 25 IV. Docenti
  26. Art. 26 B. Occupazioni accessorie
  27. Art. 27 C. Cariche pubbliche
  28. Art. 28 D. Divieto di accettare doni
  29. Art. 29 E. Segreto d’ufficio
  30. Art. 30 G. Deposizione in giudizio
  31. Art. 31
  32. Art. 32 I. In generale
  33. Art. 33 II. Commisurazione
  34. Art. 34 III. Autorità competenti
  35. Art. 35
  36. Art. 36 I. In generale
  37. Art. 37 II. Competenza
  38. Art. 38 C. Sospensione in caso d’inchiesta
  39. Art. 39 D. Prescrizione, termini e abbandono
  40. Art. 40 E. Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 II. Docenti
  45. Art. 45 C. Protezione delle donne in gravidanza
  46. Art. 46 D. Congedi pagati
  47. Art. 47 E. Congedo maternità, parentale e allattamento
  48. Art. 48 G. Congedo per adozione
  49. Art. 49 H. Congedo per aggiornamento e perfezionamento
  50. Art. 50 I. Congedi non pagati
  51. Art. 51 L. Attestato di servizio93
  52. Art. 52 M. Diritti sindacali94
  53. Art. 53 O. Conciliazione
  54. Art. 54 A. Perfezionamento professionale
  55. Art. 55 B. Attività professionale esterna
  56. Art. 56 A. Previdenza professionale
  57. Art. 57 B. Assicurazione contro gli infortuni
  58. Art. 58 A. Cessazione del rapporto d’impiego
  59. Art. 59 B. Dimissioni
  60. Art. 60 I. Presupposti
  61. Art. 61 III. Prestazioni dello Stato111
  62. Art. 62 IV. Piano sociale113
  63. Art. 63 quattro anni dalla medesima autorità di nomina.114
  64. Art. 64 D. Limite di età
  65. Art. 65 A. Ricorso al Consiglio di Stato
  66. Art. 66 B. Ricorsi
  67. Art. 67 settembre 2013 in caso di disdetta ingiustificata.122
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 I. Definizione
  71. Art. 71 II. Obbligo
  72. Art. 72 C. Mansioni integrative
  73. Art. 73 D. Chiusura degli uffici
  74. Art. 74 E. Alloggio di servizio e uso dei posteggi
  75. Art. 75 F. Uniformi ed equipaggiamento
  76. Art. 76 I. In generale
  77. Art. 77 II. Attività
  78. Art. 78 A. Onere di servizio dei docenti
  79. Art. 79 B. Onere di insegnamento dei docenti
  80. Art. 80
  81. Art. 81 D. Attribuzione agli istituti
  82. Art. 82 E. Supplenze141
  83. Art. 83 F. Direttori e vicedirettori142
  84. Art. 84 Sistemi d’informazione
  85. Art. 85 A. Disposizioni transitorie
  86. Art. 86 B. Disposizioni abrogative
  87. Art. 87 C. Diritto suppletorio

87 provisions

Art. 81 D. Attribuzione agli istituti

1Il Consiglio di Stato attribuisce il personale docente e gli operatori scolastici specializzati ad ogni istituto scolastico cantonale sulla base del numero di allievi, dei piani di studio e delle necessità di gestione dell’istituto, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici. 2L’istituto provvede all’equa ripartizione delle ore-lezione e degli altri compiti tra i suoi docenti. 3Il Consiglio di Stato può inoltre riservare una dotazione di risorse per compiti generali che interessano più istituti.

Art. 82 E. Supplenze141

1I docenti delle scuole cantonali sono tenuti a supplire gratuitamente i loro colleghi assenti per un massimo di 3 ore di lezione settimanali. 2Le norme che regolano le supplenze nelle scuole sono stabilite da regolamento.

Art. 83 F. Direttori e vicedirettori142

1Ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali si applicano le disposizioni valide per i funzionari dirigenti. 2Essi adeguano il proprio orario di lavoro e le vacanze alle esigenze dell’istituto scolastico da loro diretto. E. Compatibilità con la carica di deputato al Gran Consiglio Art. 83a143 La funzione di docente di una scuola cantonale con un grado di occupazione fino al cinquanta per cento è compatibile con la carica di deputato al Gran Consiglio. TITOLO IV Protezione dei dati144

Art. 84 Sistemi d’informazione

1I Servizi centrali del personale e l’unità amministrativa competente per la gestione amministrativa dei docenti comunali sono gli organi responsabili dell’elaborazione dei dati necessari alla gestione del personale e degli stipendi. Essi gestiscono sistemi d’informazione e di documentazione informatizzati per: a) la gestione delle candidature ai concorsi pubblici; b) la gestione e l’amministrazione del personale; c) l’allestimento di statistiche. 2Gli organi responsabili accedono ai dati elaborati nei sistemi d’informazione in funzione delle necessità per l’adempimento dei rispettivi compiti di gestione del personale. 3I sistemi d’informazione possono contenere in particolare dati relativi alla candidatura, alla carriera professionale, alle procedure amministrative, agli stipendi, alla gestione delle presenze e assenze, compresi dati personali meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi alla sfera familiare, allo stato di salute, alle valutazioni sulle prestazioni e sul comportamento professionali e alle procedure e sanzioni disciplinari e penali. 4Il Centro sistemi informativi e il Servizio informatica dell’Istituto delle assicurazioni sociali garantiscono la gestione e la sicurezza tecnica dei sistemi d’informazione. Digitalizzazione dei documenti cartacei Art. 84a146 Gli organi responsabili possono digitalizzare e riprendere nei sistemi d’informazione i documenti cartacei. La copia digitale del documento, con le necessarie misure di sicurezza, è presunta equivalente all’originale cartaceo. In seguito, l’originale cartaceo può essere distrutto. 140 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250. 141 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250. 142 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250. 143 Art. reintrodotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 294; precedenti modifiche: BU 2002, 102; BU 2009, 23. 144 Titolo modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337. 145 Art. reintrodotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337; precedente modifica: BU 2012, 297. 146 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337. Trasmissione sistematica di dati Art. 84b147 1Gli organi responsabili possono trasmettere regolarmente, se del caso tramite procedura di richiamo, i dati personali necessari all’adempimento dei seguenti compiti legali: a) ai funzionari dirigenti e al personale espressamente designato, per la gestione delle unità amministrative e del personale attribuiti; b) ai funzionari dirigenti e al personale espressamente designato, per la gestione amministrativa dei docenti; c) all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, per la gestione della previdenza professionale degli assicurati; d) alle unità amministrative responsabili del recupero di sussidi e della contabilità analitica; e) al Centro sistemi informativi e al Servizio informatica dell’Istituto delle assicurazioni sociali, per lo sviluppo e il mantenimento di sistemi informativi contenenti dati dei dipendenti. 2È riservata la trasmissione sistematica di dati personali secondo altre leggi. Trasmissione puntuale di dati Art. 84c148 Gli organi responsabili possono trasmettere, in singoli casi, dati personali ad organi pubblici o a privati se è previsto dalla legge, se sussiste una necessità per l’adempimento di compiti legali o se la persona interessata ha dato il suo consenso scritto, libero e informato. Altre elaborazioni di dati Art. 84d149 1Gli organi responsabili possono elaborare dati del personale per scopi che esulano da quelli previsti all’art. 84 cpv. 1, se ciò è necessario per l’adempimento di compiti legali o in garanzia d’interessi legittimi dei dipendenti o dell’Amministrazione pubblica. 2Le autorità o il servizio di cui all’art. 31a cpv. 3 possono elaborare i dati necessari per l’esame della segnalazione.150 Dati personali relativi alla salute Art. 84e151 1Il Servizio medico del personale dell’Amministrazione cantonale, come pure il servizio corrispettivo dello IAS per la propria unità amministrativa, sono gli organi responsabili dell’elaborazione dei dati personali sulla salute dei dipendenti, in particolare quelli relativi alla valutazione della loro idoneità lavorativa e al loro accompagnamento medico. 2Essi possono comunicare agli organi di cui all’art. 84 cpv. 1 unicamente le conclusioni attinenti all’idoneità rispettivamente inidoneità lavorativa della persona interessata, al grado, alla causa e alla durata presumibile dell’inabilità lavorativa e eventuali altre conclusioni necessarie all’assunzione e alla gestione del rapporto d’impiego. Sorveglianza sul posto di lavoro Art. 84f152 1Non è ammesso l’impiego di sistemi di sorveglianza nominativa, durevole e in tempo reale della sfera privata o personale dei dipendenti sul posto di lavoro. 2La violazione di norme comportamentali sull’uso delle risorse informatiche, o il relativo sospetto, va costatato tramite una sorveglianza non nominativa dei dati raccolti, o grazie ad indizi fortuiti. 3È ammessa l’analisi nominativa puntuale dei dati personali raccolti tramite sistemi di sorveglianza, in caso di costatazione o di relativi sospetti concreti di violazione delle norme comportamentali secondo il cpv. 2. 4Il servizio responsabile della sicurezza adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per prevenire gli abusi. 5I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei dipendenti. Gestione della documentazione del dipendente pubblico deceduto o scomparso Art. 84g153 1L’accesso all’ufficio e alla postazione di lavoro elettronica in caso di decesso o scomparsa di un dipendente pubblico è disciplinato mediante regolamento. 147 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337. 148 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337. 149 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337. 150 Cpv. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 48. 151 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337. 152 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337. 153 Art. modificato dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86; precedente modifica: BU 2018, 337. 2Contro le decisioni sulle richieste di accesso ai documenti personali o privati da parte di terzi è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. Conservazione dei dati Art. 84h154 1I dati dei candidati non assunti sono eliminati dopo tre mesi dal termine della procedura di assunzione, ad eccezione della lettera di candidatura e dei dati anagrafici ivi contenuti che, in quanto corrispondenza indirizzata al datore di lavoro, sono conservati per un anno. 2I dati personali dei dipendenti possono essere conservati dieci anni dalla fine del rapporto d’impiego. Altri dati possono essere conservati oltre questo termine con il consenso scritto, libero e informato del dipendente. 3Sono conservati per una durata di trenta anni ai fini di un’eventuale riassunzione i dati anagrafici, l’allocazione organizzativa, la funzione ricoperta, l’entrata in servizio e le mutazioni nella carriera del dipendente. 4I dati del personale possono essere conservati in forma anonimizzata a scopo statistico. Diritto suppletivo Art. 84i155 Rimangono riservate le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987. Disposizioni esecutive Art. 84j156 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente i diritti e le modalità di accesso ai sistemi d’informazione tramite procedura di richiamo, la digitalizzazione dei documenti cartacei, le modalità di conservazione, le misure di sicurezza dei dati e la procedura di analisi dei dati sull’utilizzo dell’infrastruttura elettronica secondo l’art. 84f. TITOLO V Disposizioni transitorie, abrogative e finali

Art. 85 A. Disposizioni transitorie

1Con l’entrata in vigore della presente legge gli attuali rapporti di nomina con scadenza quadriennale o sesennale divengono automaticamente rapporti di nomina a tempo indeterminato (art. 7). 2I rapporti d’incarico dei dipendenti dello Stato soggetti alla presente legge saranno adeguati alla medesima al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore. 3Ai dipendenti che usufruiscono di un alloggio di servizio sono garantiti i diritti acquisiti fino all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 86 B. Disposizioni abrogative

La presente legge abroga la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987. Sono inoltre abrogati gli art. 32, 80bis, 81, 84, 123 e 157 della legge della scuola del 29 maggio 1958, l’art. 7 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, l’art. 8 della legge generale sul registro fondiario del 2 febbraio 1933 e gli art. 8 e 9 della legge cantonale di attuazione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 marzo 1911.

Art. 87 C. Diritto suppletorio

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni quale diritto pubblico suppletorio. IL CONSIGLIO DI STATO ordina La legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e le modifiche del 15 marzo 1995 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore: a) per i dipendenti di cui all’art. 1 lett. a) della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), al 1° gennaio 1996; 154 Art. modificato dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86; precedente modifica: BU 2018, 337. 155 Art. modificato dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86; precedente modifica: BU 2018, 337. 156 Art. introdotto dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86. b) per i dipendenti di cui all’art. 1 lett. b) della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), al 1° settembre 1995; Norme transitorie Le modifiche della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore della presente legge. Pubblicata nel BU 1995, 237 e 297.

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