Art. 84 Sistemi d’informazione
1I Servizi centrali del personale e l’unità amministrativa competente per la gestione
amministrativa dei docenti comunali sono gli organi responsabili dell’elaborazione dei dati necessari
alla gestione del personale e degli stipendi. Essi gestiscono sistemi d’informazione e di
documentazione informatizzati per:
a) la gestione delle candidature ai concorsi pubblici;
b) la gestione e l’amministrazione del personale;
c) l’allestimento di statistiche.
2Gli organi responsabili accedono ai dati elaborati nei sistemi d’informazione in funzione delle
necessità per l’adempimento dei rispettivi compiti di gestione del personale.
3I sistemi d’informazione possono contenere in particolare dati relativi alla candidatura, alla carriera
professionale, alle procedure amministrative, agli stipendi, alla gestione delle presenze e assenze,
compresi dati personali meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi alla sfera
familiare, allo stato di salute, alle valutazioni sulle prestazioni e sul comportamento professionali e
alle procedure e sanzioni disciplinari e penali.
4Il Centro sistemi informativi e il Servizio informatica dell’Istituto delle assicurazioni sociali
garantiscono la gestione e la sicurezza tecnica dei sistemi d’informazione.
Digitalizzazione dei documenti cartacei
Art. 84a146 Gli organi responsabili possono digitalizzare e riprendere nei sistemi d’informazione i
documenti cartacei. La copia digitale del documento, con le necessarie misure di sicurezza, è
presunta equivalente all’originale cartaceo. In seguito, l’originale cartaceo può essere distrutto.
140 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.
141 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.
142 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.
143 Art. reintrodotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 294; precedenti modifiche: BU
2002, 102; BU 2009, 23.
144 Titolo modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.
145 Art. reintrodotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337; precedente modifica: BU
2012, 297.
146 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.
Trasmissione sistematica di dati
Art. 84b147 1Gli organi responsabili possono trasmettere regolarmente, se del caso tramite
procedura di richiamo, i dati personali necessari all’adempimento dei seguenti compiti legali:
a) ai funzionari dirigenti e al personale espressamente designato, per la gestione delle unità
amministrative e del personale attribuiti;
b) ai funzionari dirigenti e al personale espressamente designato, per la gestione amministrativa
dei docenti;
c) all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, per la gestione della previdenza professionale degli
assicurati;
d) alle unità amministrative responsabili del recupero di sussidi e della contabilità analitica;
e) al Centro sistemi informativi e al Servizio informatica dell’Istituto delle assicurazioni sociali, per
lo sviluppo e il mantenimento di sistemi informativi contenenti dati dei dipendenti.
2È riservata la trasmissione sistematica di dati personali secondo altre leggi.
Trasmissione puntuale di dati
Art. 84c148 Gli organi responsabili possono trasmettere, in singoli casi, dati personali ad organi
pubblici o a privati se è previsto dalla legge, se sussiste una necessità per l’adempimento di compiti
legali o se la persona interessata ha dato il suo consenso scritto, libero e informato.
Altre elaborazioni di dati
Art. 84d149 1Gli organi responsabili possono elaborare dati del personale per scopi che esulano da
quelli previsti all’art. 84 cpv. 1, se ciò è necessario per l’adempimento di compiti legali o in garanzia
d’interessi legittimi dei dipendenti o dell’Amministrazione pubblica.
2Le autorità o il servizio di cui all’art. 31a cpv. 3 possono elaborare i dati necessari per l’esame della
segnalazione.150
Dati personali relativi alla salute
Art. 84e151 1Il Servizio medico del personale dell’Amministrazione cantonale, come pure il servizio
corrispettivo dello IAS per la propria unità amministrativa, sono gli organi responsabili
dell’elaborazione dei dati personali sulla salute dei dipendenti, in particolare quelli relativi alla
valutazione della loro idoneità lavorativa e al loro accompagnamento medico.
2Essi possono comunicare agli organi di cui all’art. 84 cpv. 1 unicamente le conclusioni attinenti
all’idoneità rispettivamente inidoneità lavorativa della persona interessata, al grado, alla causa e alla
durata presumibile dell’inabilità lavorativa e eventuali altre conclusioni necessarie all’assunzione e
alla gestione del rapporto d’impiego.
Sorveglianza sul posto di lavoro
Art. 84f152 1Non è ammesso l’impiego di sistemi di sorveglianza nominativa, durevole e in tempo
reale della sfera privata o personale dei dipendenti sul posto di lavoro.
2La violazione di norme comportamentali sull’uso delle risorse informatiche, o il relativo sospetto, va
costatato tramite una sorveglianza non nominativa dei dati raccolti, o grazie ad indizi fortuiti.
3È ammessa l’analisi nominativa puntuale dei dati personali raccolti tramite sistemi di sorveglianza,
in caso di costatazione o di relativi sospetti concreti di violazione delle norme comportamentali
secondo il cpv. 2.
4Il servizio responsabile della sicurezza adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per
prevenire gli abusi.
5I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, devono essere concepiti
e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei dipendenti.
Gestione della documentazione del dipendente pubblico deceduto o scomparso
Art. 84g153 1L’accesso all’ufficio e alla postazione di lavoro elettronica in caso di decesso o
scomparsa di un dipendente pubblico è disciplinato mediante regolamento.
147 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.
148 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.
149 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.
150 Cpv. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 48.
151 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.
152 Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.
153 Art. modificato dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86; precedente modifica: BU 2018,
337.
2Contro le decisioni sulle richieste di accesso ai documenti personali o privati da parte di terzi è dato
ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.
Conservazione dei dati
Art. 84h154 1I dati dei candidati non assunti sono eliminati dopo tre mesi dal termine della procedura
di assunzione, ad eccezione della lettera di candidatura e dei dati anagrafici ivi contenuti che, in
quanto corrispondenza indirizzata al datore di lavoro, sono conservati per un anno.
2I dati personali dei dipendenti possono essere conservati dieci anni dalla fine del rapporto
d’impiego. Altri dati possono essere conservati oltre questo termine con il consenso scritto, libero e
informato del dipendente.
3Sono conservati per una durata di trenta anni ai fini di un’eventuale riassunzione i dati anagrafici,
l’allocazione organizzativa, la funzione ricoperta, l’entrata in servizio e le mutazioni nella carriera del
dipendente.
4I dati del personale possono essere conservati in forma anonimizzata a scopo statistico.
Diritto suppletivo
Art. 84i155 Rimangono riservate le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9
marzo 1987.
Disposizioni esecutive
Art. 84j156 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente i diritti e le modalità di accesso
ai sistemi d’informazione tramite procedura di richiamo, la digitalizzazione dei documenti cartacei,
le modalità di conservazione, le misure di sicurezza dei dati e la procedura di analisi dei dati
sull’utilizzo dell’infrastruttura elettronica secondo l’art. 84f.
TITOLO V
Disposizioni transitorie, abrogative e finali
Art. 86 B. Disposizioni abrogative
La presente legge abroga la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei
docenti del 24 novembre 1987. Sono inoltre abrogati gli art. 32, 80bis, 81, 84, 123 e 157 della legge
della scuola del 29 maggio 1958, l’art. 7 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973,
l’art. 8 della legge generale sul registro fondiario del 2 febbraio 1933 e gli art. 8 e 9 della legge
cantonale di attuazione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 marzo 1911.
Art. 87 C. Diritto suppletorio
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Codice
delle obbligazioni quale diritto pubblico suppletorio.
IL CONSIGLIO DI STATO
ordina
La legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e le modifiche
del 15 marzo 1995 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre
1954 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore:
a) per i dipendenti di cui all’art. 1 lett. a) della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti (LORD), al 1° gennaio 1996;
154 Art. modificato dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86; precedente modifica: BU 2018,
337.
155 Art. modificato dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86; precedente modifica: BU 2018,
337.
156 Art. introdotto dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86.
b) per i dipendenti di cui all’art. 1 lett. b) della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti (LORD), al 1° settembre 1995;
Norme transitorie
Le modifiche della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) si
applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Pubblicata nel BU 1995, 237 e 297.