1Gli impiegati hanno diritto alle seguenti vacanze annue:
a) 4 settimane da 20 anni compiuti e sino a 49 anni compiuti;
b) 5 settimane sino a 20 anni compiuti e a contare dall’anno in cui compiono 50 anni di età;
c) 6 settimane a contare dall’anno in cui compiono 60 anni di età.
2In deroga a quanto stabilito al cpv. 1, il Consiglio di Stato ha la facoltà di determinare con apposito
regolamento le vacanze di quegli impiegati che svolgono attività di tipo particolare.
2. casi particolari
Art. 42
1Quando i giorni festivi ufficiali e i pomeriggi liberi designati dall’art. 73 cpv. 1 cadono in
un periodo di vacanza, all’impiegato è concesso di compensarli con giorni di vacanza, sempreché
non coincidono con sabati o domeniche liberi.
2Chi entra in servizio nel corso dell’anno civile o chi lo interrompe temporaneamente a seguito
dell’ottenimento di un congedo non pagato o per altra analoga circostanza, ha diritto alle vacanze
proporzionalmente alla durata del servizio prestato.
3Il diritto alle vacanze si estingue il 31 agosto dell’anno successivo.
4…72
3. in caso di assenze
Art. 43
1Quando le assenze per servizio militare obbligatorio, protezione civile svizzera
obbligatoria, servizio civile sostitutivo svizzero, malattia o infortunio senza colpa dell’impiegato
superano i due mesi nel corso dell’anno civile, il periodo delle vacanze è ridotto proporzionalmente
a tale eccedenza, fermo restando il diritto alla metà dei giorni di vacanza previsti, se ha lavorato
almeno tre mesi.73
2Il diritto alle vacanze non viene ridotto per assenze dovute a congedo pagato di maternità.
Art. 44 II. Docenti
1Le vacanze dei docenti sono effettuate durante il periodo di chiusura degli istituti
scolastici secondo il calendario scolastico.
2Durante la chiusura degli istituti, ai docenti può essere richiesta la presenza in sede o altrove, due
settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico e due settimane dopo la fine per riunioni,
organizzazione del lavoro, esami, altre necessità dell’istituto, aggiornamento e attività professionali.
3...74
Art. 45 C. Protezione delle donne in gravidanza
Le donne in gravidanza possono essere occupate solo nell’orario normale e possono
assentarsi mediante semplice avviso.
Art. 46 D. Congedi pagati
1I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati:
a) per affari sindacali come pure per la formazione sindacale, al massimo 12 giorni lavorativi
all’anno; nei limiti definiti dal regolamento è concesso il cumulo dei giorni di congedo su un
numero determinato di membri dei comitati;
b) per affari pubblici al massimo 12 giorni lavorativi all’anno;
70 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
71 Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
72 Cpv. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
73 Cpv. modificato dalla L 5.12.2000; in vigore dal 9.2.2001 - BU 2001, 31.
74 Cpv. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 203; precedente modifica: BU 2002,
104.
75 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
76 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
c) per il volontariato sociale, per il volontariato svolto nelle colonie e per il congedo gioventù di cui
all’art 329e CO, al massimo 8 giorni lavorativi all’anno;
d) per l’attività di sportivo d’élite, come pure per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport 8 giorni
lavorativi all’anno;
e) per matrimonio 8 giorni lavorativi consecutivi;77
f) per malattia grave del coniuge, del partner registrato, del convivente, dei figli, della madre e del
padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 10 giorni lavorativi all’anno;78
fbis) per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute, al
massimo dieci giorni lavorativi all’anno e tre giorni lavorativi per evento, salvo per malattia di
figli in età inferiore ai 15 anni, per il quale il congedo massimo per evento è di 5 giorni lavorativi,
al massimo 10 giorni lavorativi all’anno, con presentazione di un certificato medico a partire dal
4° evento nell’anno o in caso di un singolo evento che duri più di 3 giorni;79
g) per decesso del coniuge, del partner registrato, del convivente o di figli 5 giorni lavorativi;80
h) per decesso dei genitori, di fratelli o sorelle 3 giorni lavorativi;
i) …;81
ibis) per gravi problemi di salute di un figlio dovuti a malattia o infortunio a un’indennità di assistenza
ai sensi degli art. 16n-16s LIPG, al massimo di 14 settimane. Il congedo può essere esercitato
in una volta sola o a giorni;82
l) per nascita di figli o riconoscimento di figli entro 6 mesi dalla nascita 10 giorni lavorativi
(congedo per l'altro genitore);83
m) per decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, cognati, nipoti e zii e per analoghi gradi di
parentela del partner registrato o del convivente, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e
genitori, 1 giorno lavorativo;84
n) per trasloco 1 giorno lavorativo.
2I congedi di cui al cpv. 1 lett. a), b), c), d) sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio
e non possono superare, se cumulati, un limite massimo di 12 giorni all’anno.
3Se per ragioni di servizio il dipendente non gode di una o più feste infrasettimanali, egli ha diritto
entro il medesimo mese al loro ricupero con altrettanti giorni di congedo.
4Ai docenti può essere accordato fino ad un massimo di 3 giorni di congedo per affari personali a
condizione che le ore d’insegnamento perse siano ricuperate nel corso dell’anno scolastico.
5È considerato convivente la persona che vive sotto lo stesso tetto intrattenendo una relazione di
coppia sentimentale, stabile e duratura.85
6Il congedo di assistenza deve essere esercitato entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine
quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori
esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo massimo di sette settimane.
Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.86
Art. 47 E. Congedo maternità, parentale e allattamento
1In caso di maternità, la dipendente ha diritto a un congedo pagato di 16 settimane. Le
16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a
tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 4 settimane.
2Il congedo di maternità inizia al più tardi al momento del parto; nell’ambito di questo congedo, 2
settimane al massimo possono essere effettuate prima del parto.
77 Lett. modificata dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.
78 Lett. modificata dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241.
79 Lett. introdotta dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74.
80 Lett. modificata dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241.
81 Lett. abrogata dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74; precedente modifica: BU 2018,
69.
82 Lett. introdotta dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74.
83 Lett. modificata dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328; precedenti modifiche: BU
2018, 69; BU 2022, 74.
84 Lett. modificata dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241; precedente modifica: BU 2012,
418.
85 Cpv. introdotto dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241.
86 Cpv. introdotto dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74.
87 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
2bisIn caso di degenza ospedaliera di almeno 2 settimane del neonato, il congedo di maternità è
prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di
maternità.88
3La dipendente può beneficiare in caso di parto di un congedo non pagato, totale o parziale, per un
massimo di 9 mesi, estensibile per le docenti fino al termine dell’anno scolastico.
4Nei limiti stabiliti dal cpv. 3, il congedo può essere concesso interamente o parzialmente al padre.
5Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare, in base alla legislazione
federale sul lavoro.
F. Congedo per genitore superstite
Art. 47a89 1Se la madre muore il giorno del parto o nelle 16 settimane successive, l'altro genitore
ha diritto a un congedo di 16 settimane.
2L'altro genitore ha diritto al congedo se il rapporto di filiazione sussiste al momento del decesso o
è stabilito nelle 16 settimane successive.
3In caso di degenza ospedaliera del neonato secondo l'art. 47 cpv. 2bis, il congedo di cui al cpv. 1 è
prolungato in misura equivalente alla durata della degenza ospedaliere, ma al massimo di otto
settimane.
Art. 48 G. Congedo per adozione
1In caso di adozione di minorenni estranei alla famiglia, il dipendente, per giustificati
motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 16 settimane. Le 16 settimane possono
comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del
50%, per un massimo di 4 settimane.
2In caso di adozione, il dipendente può beneficiare di un congedo, totale o parziale, non pagato per
un massimo di 9 mesi, estensibile per i docenti fino al termine dell’anno scolastico.
3I congedi pagati e non pagati non sono cumulabili se entrambi i genitori sono dipendenti dello Stato.
In questo caso essi possono comunque ripartirsi liberamente il periodo di congedo.
Art. 49 H. Congedo per aggiornamento e perfezionamento
1Ai dipendenti possono essere concessi congedi pagati o non pagati per l’aggiornamento
e il perfezionamento professionale secondo le modalità definite dal regolamento.
2…
Art. 50 I. Congedi non pagati
1L’autorità di nomina può concedere al dipendente nel corso della carriera un congedo
totale o parziale con deduzione di stipendio e relativi supplementi e indennità, conservando per un
periodo massimo di 3 anni la validità del rapporto d’impiego.
2In casi eccezionali, l’autorità di nomina può prolungare la durata complessiva di un congedo
parziale sino a 6 anni.
Art. 51 L. Attestato di servizio93
1A ogni dipendente che lascia il servizio viene rilasciato un attestato che indica la natura
e la durata del rapporto d’impiego e si pronuncia sulle sue prestazioni e sulla sua condotta.
2A richiesta esplicita del dipendente, l’attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del
rapporto d’impiego.
Art. 52 M. Diritti sindacali94
1I dipendenti hanno il diritto di affiliarsi ad organizzazioni sindacali.
2È ammessa l’esplicazione di attività sindacali sul posto di lavoro compatibilmente con i doveri
relativi alla funzione e con le esigenze del servizio.
N. Protezione della sfera personale
88 Cpv. introdotto dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.
89 Art. introdotto dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.
90 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
91 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
92 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
93 Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
94 Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
Art. 52a95 1I dipendenti hanno diritto al rispetto della loro dignità e della loro integrità fisica e
psichica.
2A tutela della loro personalità, segnatamente in materia di molestie psicologiche e sessuali, il
Consiglio di Stato adotta le necessarie misure di informazione e di prevenzione.
Art. 53 O. Conciliazione
1Ogni dipendente al quale viene prospettata la disdetta del rapporto d'impiego al di fuori
del periodo di prova, eccetto la disdetta con effetto immediato, può sottoporre il suo caso, entro un
termine di 15 giorni, alla Commissione conciliativa per il personale dello Stato; il regolamento ne
stabilisce composizione e funzionamento.97
2La Commissione è tenuta ad indire, entro un termine di 15 giorni, un’udienza di conciliazione ed a
comunicare al più presto all’autorità di nomina se le parti hanno raggiunto un accordo.
3Le controversie relative a discriminazioni ai sensi della legge federale sulla parità dei sessi del 24
marzo 1995 sottostanno all’esperimento di conciliazione conformemente alla legge di applicazione
della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di lavoro di diritto pubblico del 24 giugno
2010.98
4L’avvio di una procedura di conciliazione esclude l’altra.
5Durante la fase di conciliazione, la procedura di disdetta rimane sospesa; sono in ogni caso riservati
i disposti dell’art. 60a cpv. 3.
P. Pace del lavoro e diritto di sciopero
Art. 53a99 1I dipendenti e lo Stato rispettano la pace del lavoro.
2Lo sciopero è lecito se adempie le seguenti condizioni cumulative:
a) è annunciato conformemente alla procedura prevista;
b) riguarda il rapporto di impiego;
c) è conforme all'obbligo di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di negoziazione;
d) concerne un conflitto di natura collettiva;
e) è proporzionato allo scopo perseguito ed è utilizzato unicamente come ultima ratio, allorquando
la negoziazione tra le parti non sia più possibile;
f) è proposto o sostenuto da un'organizzazione sindacale che rappresenta i lavoratori.
3Il periodo di astensione dal lavoro durante l'esercizio del diritto di sciopero non è retribuito.
4La partecipazione lecita dei dipendenti ad uno sciopero non deve generare alcuna misura nei loro
confronti, né costituire motivo di licenziamento. In caso di mancato rispetto delle condizioni poste al
cpv. 2, il Consiglio di Stato adotta le misure che si impongono.
5Un servizio minimo deve essere garantito nei settori dell'istruzione, della sanità e della sicurezza
delle persone come pure per i picchetti e i servizi che adottano decisioni e misure urgenti e negli
altri servizi indicati dal Consiglio di Stato.
6Il Consiglio di Stato disciplina la procedura per l'esercizio del diritto di sciopero e le modalità di
servizio minimo.
Capitolo X100
Formazione professionale
Art. 54 A. Perfezionamento professionale
1Il Consiglio di Stato promuove lo sviluppo delle risorse umane; esso organizza, a tale
scopo, la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento professionale dei dipendenti, tenuto
conto delle esigenze della pubblica amministrazione e dei dipendenti stessi.
2Il Consiglio di Stato può subordinare la frequenza di corsi di perfezionamento professionale alla
continuazione del rapporto d’impiego per un determinato periodo.
3Il regolamento definisce le modalità di recupero dei costi in caso di scioglimento del rapporto
d’impiego prima della scadenza del periodo, a richiesta o per colpa del dipendente.
95 Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
96 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2004,
32.
97 Cpv. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.
98 Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364.
99 Art. introdotto dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 328.
100 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
101 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
4Le funzioni che richiedono particolare preparazione possono essere messe a concorso preliminare
interno; i prescelti conservano durante la formazione lo statuto precedente e non hanno diritto alla
nomina nella nuova funzione.
Art. 55 B. Attività professionale esterna
1Il Consiglio di Stato favorisce e può prescrivere, sentito il dipendente, attività lavorative
presso altri enti, allo scopo di completare o di aggiornare le sue competenze professionali.
2Il Consiglio di Stato decide quali prestazioni debbano essere versate dallo Stato nei singoli casi, in
modo tale da integrare lo stipendio e/o la previdenza professionale.
3Il dipendente ha diritto di restare affiliato all'istituto di previdenza del Cantone Ticino e mantiene il
suo statuto.
Capitolo XI102
Previdenza e assicurazioni
Art. 56 A. Previdenza professionale
1I dipendenti dello Stato sono affiliati all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino secondo
le disposizioni del relativo regolamento di previdenza.
2Per le categorie che non sottostanno alla presente legge, nella misura in cui i requisiti minimi
previsti dalla legge federale sulla previdenza professionale sono dati, valgono le disposizioni del
relativo regolamento di previdenza.
Art. 57 B. Assicurazione contro gli infortuni
Lo Stato assicura tutti i dipendenti contro i rischi dell’infortunio professionale e non
professionale e delle malattie professionali, secondo la legislazione federale.
Capitolo XII104
Cessazione del rapporto d’impiego
Art. 58 A. Cessazione del rapporto d’impiego
La cessazione del rapporto d’impiego avviene per:
a) scadenza dell’incarico;
b) dimissioni;
c) disdetta;
d) disdetta durante il periodo di prova;
e) invalidità;
f) pensionamento.
Art. 59 B. Dimissioni
1Il dipendente può dimettersi in ogni tempo dalla sua carica, per la fine di un mese, con
il preavviso di tre mesi.
2Per i funzionari dirigenti il preavviso è di sei mesi.
3Su richiesta dell’interessato, l’autorità di nomina può ridurre questi termini.
4Il rapporto d’impiego dei docenti cessa di regola il 31 agosto; le eccezioni sono stabilite dal
regolamento.106
C. Disdetta
Art. 60 I. Presupposti
1L’autorità di nomina può sciogliere il rapporto d’impiego per la fine di un mese con il
preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi.
2Il termine di preavviso nei confronti dei dipendenti con almeno 15 anni di servizio o 45 anni di età
è di 6 mesi.
3Sono considerati in particolare giustificati motivi:
102 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
103 Art. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637.
104 Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
105 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
106 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
107 Art. modificato dalla L 25.3.2015; in vigore dal 22.5.2015 - BU 2015, 241; precedente modifica: BU
2012, 297.
a) la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di pensionamento
per limiti di età; questa disdetta, nel caso di necessità di scelta tra più dipendenti, viene
pronunciata nei confronti di quelli che hanno i requisiti e le qualifiche individuali inferiori o il
minor numero di anni di servizio; restano riservate eccezioni a dipendenza degli oneri di famiglia
o di altre fondate ragioni, a definitivo giudizio dell’autorità di nomina;
b) l’assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le
assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza;
c) le ripetute o continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in particolare
al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
d) l’incapacità, l’inattitudine o la mancanza di disponibilità nello svolgimento del proprio servizio;
e) la mancanza di disponibilità ad eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
f) il rifiuto ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi dell’art.
18a;
g) qualsiasi circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede
che l’autorità di nomina possa continuare il rapporto d’impiego nella stessa funzione o in altra
funzione adeguata e disponibile nell’ambito dei posti vacanti;
h) il venir meno del rapporto di fiducia da parte del Consiglio di Stato nei confronti dei funzionari
che dipendono direttamente dal collegio governativo o da parte di un direttore di Dipartimento
nei confronti di un direttore di Divisione.
4In caso di gravi violazioni dei doveri di servizio, assolutamente inconciliabili con la funzione
esercitata, l’autorità di nomina può disdire immediatamente il rapporto d’impiego.
5Le decisioni di disdetta concernenti i docenti comunali devono essere ratificate dal Dipartimento
competente, il quale ha la facoltà di proporre tale misura all’autorità di nomina; se la disdetta viene
pronunciata su proposta del Dipartimento la ratifica è superflua.108
6…
II. Procedura
Art. 60a109 1La procedura di disdetta è condotta dall’autorità di nomina, che può delegare tale
competenza ad istanze subordinate; nei confronti dei dipendenti del Tribunale di appello, del
Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, la procedura di disdetta può essere affidata
al Dipartimento delle istituzioni.110
2Il dipendente dev’essere sentito e può farsi assistere da un patrocinatore.
3Durante la procedura di disdetta, il dipendente può essere sospeso provvisoriamente dalla carica
e privato totalmente o parzialmente dello stipendio, se l’interesse dell’Amministrazione o della
procedura lo esige.
4La decisione di sospensione provvisionale, debitamente motivata e con l’indicazione dei mezzi e
termini di ricorso, è notificata immediatamente all’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
5I Municipi, sentito l’Ispettorato scolastico, decidono la sospensione dei docenti comunali. Il
Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva
comunicazione.
Art. 61 III. Prestazioni dello Stato111
1Le prestazioni a cui il dipendente ha diritto in caso di disdetta sono stabilite dalla legge
sugli stipendi.
2Sono inoltre applicabili le disposizioni del regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del
Cantone Ticino.112
Art. 62 IV. Piano sociale113
1In caso di disdette per soppressione di posti o funzioni, quando le conseguenze
legalmente previste in materia di pensionamento e liquidazione risultino inadeguate alle circostanze,
l’autorità di nomina elabora, d’intesa con le organizzazioni dei dipendenti, un piano sociale.
2Sono riservate le competenze finanziarie del Gran Consiglio.
108 Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348.
109 Art. modificato dalla L 25.3.2015; in vigore dal 22.5.2015 - BU 2015, 241; precedente modifica: BU
2012, 297.
110 Cpv. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.
111 Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
112 Cpv. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637.
113 Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
3I dipendenti ai quali è stata data disdetta per soppressione del posto, senza altri motivi loro
imputabili, hanno diritto di priorità, a parità di requisiti, nei concorsi per nuovi posti indetti entro
Art. 63 quattro anni dalla medesima autorità di nomina.114
…115
Art. 64 D. Limite di età
1Il rapporto di impiego cessa per limite d’età fra i 60 e i 65 anni.
2Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha diritto di chiedere il collocamento a riposo
anticipato secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.117
3Il rapporto d'impiego cessa in ogni caso nell'anno di compimento dei 65 anni:
a) per gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età;
b) per i docenti il 31 agosto.
4Per sciogliere il rapporto d’impiego prima del compimento dei 65 anni di età devono essere
osservati i termini di preavviso prescritti dall’art. 59.
5Il rapporto d’impiego può sussistere oltre i 65 anni solo a titolo eccezionale, nella forma dell’incarico,
ritenuto un limite massimo di 70 anni di età.
Capitolo XIII118
Contestazioni relative al rapporto d’impiego
Art. 65 A. Ricorso al Consiglio di Stato
Contro le decisioni delle istanze subordinate e dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di
Stato.
Art. 66 B. Ricorsi
1Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
2Contro le decisioni del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature
permanenti è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura. Sono applicabili le norme
sul ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013.121
3Il ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura è dato anche contro le decisioni del
Dipartimento delle istituzioni prese su delega del Tribunale di appello, del Ministero pubblico o delle
altre Magistrature permanenti.
4Il ricorso contro la decisione di disdetta non ha effetto sospensivo.
5Rimane riservata l’applicazione dell’articolo 91 della legge sulla procedura amministrativa del 24
Art. 67 settembre 2013 in caso di disdetta ingiustificata.122
…123
Art. 68
…124
TITOLO II
Disposizioni speciali per gli impiegati
A. Onere di lavoro
114 Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.
115 Art. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
116 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
117 Cpv. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637.
118 Titolo del capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
119 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
120 Art. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317; precedenti modifiche: BU 2009,
23; BU 2012, 297.
121 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472; precedente modifica: BU
2012, 297, BU 2013, 317 e BU 2019, 55.
122 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.
123 Art. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
124 Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 23.
Art. 69
1L’orario normale di lavoro è di 42 ore settimanali; sono riservate le disposizioni dei
regolamenti speciali e di azienda per determinate categorie, le disposizioni d’urgenza e quelle
decise dal Consiglio di Stato per circostanze straordinarie.
2Il lavoro notturno a turni è compensato nella misura del 10% in tempo libero o in denaro secondo
le modalità stabilite dal regolamento.
B. Lavoro straordinario
Art. 70 I. Definizione
È considerato lavoro straordinario quello che, ad esclusione dei casi di supplenza,
adempie le seguenti condizioni cumulative:
a) supera il normale orario settimanale,
b) è svolto al di fuori della normale fascia oraria,
c) è ordinato o giustificato dal proprio superiore.
Art. 71 II. Obbligo
1Il lavoro straordinario deve rivestire carattere eccezionale e deve essere ricuperato, in
linea di principio, nella forma del congedo.
2Quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello previsto dalla legge,
l’impiegato è tenuto a prestare ore supplementari nella misura in cui sia in grado di farlo e lo si possa
ragionevolmente pretendere da lui secondo le regole della buona fede.
3Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli impiegati iscritti nelle classi di stipendio superiori alla
4 sono compensate unicamente nella forma del congedo.126
4Il lavoro straordinario non può in ogni caso superare le 150 ore annuali.
Art. 72 C. Mansioni integrative
Se ragioni di servizio lo esigono, all’impiegato possono essere assegnate, nel limite
dell’orario normale di lavoro, oltre alle mansioni derivanti dall’atto di nomina, altre mansioni o
incarichi senza che gli sia dovuto compenso alcuno.
Art. 73 D. Chiusura degli uffici
1Gli uffici governativi sono chiusi il sabato, la domenica e i giorni festivi riconosciuti; lo
sono pure il pomeriggio delle vigilie di Natale e di Capodanno, al mattino del mercoledì delle Ceneri
e in circostanze particolari per disposizione del Consiglio di Stato.
2Il pomeriggio delle vigilie dei giorni festivi riconosciuti, l’onere lavorativo giornaliero è ridotto di
un’ora.127
Art. 74 E. Alloggio di servizio e uso dei posteggi
1Per determinate funzioni può essere imposto al dipendente l’obbligo di risiedere
nell’abitazione di servizio.
2…128
3Le norme per l’assegnazione ai dipendenti degli alloggi di servizio e per il calcolo dei compensi, da
dedurre dallo stipendio, come pure le indennità sostitutive in caso di mancata assegnazione degli
appartamenti di servizio, sono stabilite dal Consiglio di Stato mediante regolamento.129
4…130
Art. 75 F. Uniformi ed equipaggiamento
1Lo Stato fornisce gratuitamente ai propri dipendenti le uniformi e l’equipaggiamento
personale obbligatori.131
2In caso di equipaggiamento utile ma non obbligatorio, lo Stato può partecipare alla spesa d’acquisto
fatta dal dipendente.
G. Commissioni del personale
125 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2012,
78.
126 Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.
127 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
128 Cpv. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
129 Cpv. modificato dalla L 8.11.2005; in vigore dal 1.2.2006 - BU 2006, 27.
130 Cpv. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
131 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
Art. 76 I. In generale
1Per agevolare la cooperazione tra gli organi dirigenti e il personale e interessare il
personale all’organizzazione razionale del servizio, per decisione dei dipendenti interessati possono
essere istituite delle Commissioni del personale nei diversi settori dello Stato, nelle sue aziende e
nei suoi istituti.
2Il Consiglio di Stato, sentite le organizzazioni del personale, emana le norme particolari per
l’istituzione delle Commissioni.
3Le Commissioni rappresentano i dipendenti di fronte agli organi dirigenti del rispettivo servizio.
4I dipendenti delle unità lavorative interessate eleggono al loro interno i membri delle Commissioni
ed i loro supplenti.
Art. 77 II. Attività
L’attività delle Commissioni del personale è di carattere consultivo; esse danno il loro
parere in particolare per quanto concerne:
a) i suggerimenti e le proposte che si riferiscono alla semplificazione e al miglioramento del
servizio e alla definizione degli obiettivi;132
b) i suggerimenti circa le istituzioni per il benessere del personale, l’istruzione professionale e gli
esami;
c) le questioni di carattere generale concernenti il personale del servizio rispettivo;
d) gli aspetti relativi all’applicazione della presente legge.133
TITOLO III
Disposizioni speciali per i docenti e gli operatori scolastici specializzati134
Art. 78 A. Onere di servizio dei docenti
L’onere di servizio dei docenti, oltre alle lezioni, comprende tutte le attività attinenti
all’insegnamento, alla formazione continua, alla conduzione delle classi e dell’istituto, nonché alle
relazioni con le diverse componenti della scuola.
Art. 79 B. Onere di insegnamento dei docenti
1Nelle scuole dell’infanzia, elementari e speciali, l’orario settimanale d’insegnamento dei
docenti a tempo pieno corrisponde all’intero orario settimanale di lezione per gli allievi,
conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici.
2Nelle scuole medie e postobbligatorie, l’orario settimanale d’insegnamento a tempo pieno di
ciascuna categoria di docenti è fissato dal Consiglio di Stato tramite un regolamento in ore-lezioni,
da un minimo di 24 a un massimo di 28. Per quei docenti che svolgono attività dove la presenza in
sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni, esso può essere esteso o può essere
applicato l’orario settimanale di cui all’art. 69 cpv. 1.
Art. 79a ...137
C. Onere di lavoro degli operatori scolastici specializzati
Art. 79b138 1L’orario settimanale degli operatori scolastici specializzati è quello di cui all’art. 69 cpv.
1; le vacanze durante l’anno scolastico sono quelle di calendario, mentre quelle estive sono dal 1°
luglio al 15 agosto.
2Il Consiglio di Stato definisce esaustivamente nei regolamenti scolastici quali siano gli operatori
sottoposti a questo statuto lavorativo, inteso che gli altri mantengono quello degli impiegati dello
Stato.
Art. 80
…139
132 Lett. modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
133 Lett. introdotta dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
134 Titolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.
135 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.
136 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2004,
245.
137 Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 203; precedente modifica: BU 2002,
104.
138 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2012,
297.
139 Art. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.