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Regolamento della legge cantonale d’applicazione alla legge federale sulla navigazione interna

Ticino · 781.110 · regulation

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Contents: 47 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2 Laghi e corsi d’acqua
  3. Art. 3 Zona rivierasca interna
  4. Art. 4 Segnaletica
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Limitazioni alla navigazione
  7. Art. 7 Zone vietate
  8. Art. 8 Pratica dello sport della tavola a vela (Windsurfing)
  9. Art. 9 Manifestazioni, feste nautiche e sportive
  10. Art. 10 Licenza di navigazione e targhe
  11. Art. 11 Luogo di applicazione delle targhe
  12. Art. 12 Targhe8
  13. Art. 13 Riconsegna delle targhe
  14. Art. 14 Turisti confederati
  15. Art. 15 Locazione di natanti
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Lavori di manutenzione, rifornimenti carburante e acque luride
  18. Art. 18 Tasse
  19. Art. 19 b) tariffario
  20. Art. 20 Delega
  21. Art. 21 Principio
  22. Art. 22 Obbligo di contrassegni
  23. Art. 23 Messa in acqua
  24. Art. 24 Impianti di stazionamento
  25. Art. 25 Impianti collettivi
  26. Art. 26 Campi di boe
  27. Art. 27 Gestione degli impianti
  28. Art. 28 Autorizzazioni
  29. Art. 29 Revoca
  30. Art. 30 Competenza
  31. Art. 31 Allarme
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Collaborazione
  34. Art. 34 procedura
  35. Art. 35 Obblighi delle Società di salvataggio
  36. Art. 36 Interruzione delle operazioni di ricerca e di ricupero
  37. Art. 37 Indennità
  38. Art. 38 Fatture
  39. Art. 39 Spese
  40. Art. 40 a) assicurazione
  41. Art. 41 b) sussidi
  42. Art. 42 Delega
  43. Art. 43 Competenze
  44. Art. 44 Denuncia all’autorità federale
  45. Art. 45 Concessioni e autorizzazioni vigenti
  46. Art. 46 Abrogazione
  47. Art. 47 Entrata in vigore

47 provisions

Art. 1

1Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti la navigazione. Riservate le competenze demandategli dal presente regolamento, procede per il tramite della Sezione della circolazione (in seguito Sezione circolazione). 2La vigilanza sui porti e pontili di approdo adibiti al servizio pubblico è esercitata dalla Sezione della circolazione in unione con il Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa immobiliare.1 3…2

Art. 2 Laghi e corsi d’acqua

1Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano è ammessa la navigazione di tutti i natanti, con le riserve stabilite dal presente regolamento. 2Sugli altri laghi nonché sui laghi artificiali del Cantone la navigazione può essere autorizzata dalla Sezione circolazione. 3Sui fiumi e corsi d’acqua naturali è ammessa unicamente la navigazione di natanti destinati a tale scopo, come canoe, caiachi e riverrafting.

Art. 3 Zona rivierasca interna

1Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano viene costituita la zona rivierasca interna della larghezza di 150 m, nella quale i natanti a motore non possono navigare, a meno che vogliano approdare, partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; queste manovre vanno eseguite seguendo la via più breve, ad una velocità massima di 10 km/h. 2Nella zona rivierasca interna, in deroga al cpv. 1, è autorizzato l’uso di barche a motore per esercitare la pesca alla traina.

Art. 4 Segnaletica

1La Sezione della circolazione, Servizio navigazione, è competente a) ad autorizzare, mediante decisione formale, la posa e la rimozione della segnaletica; b) ad effettuare i lavori di posa e rimozione della segnaletica; c) ad eseguirne la manutenzione. 2Le spese per l’acquisto, la posa e la manutenzione della segnaletica di utilità pubblica sono a carico della Sezione della circolazione, Servizio navigazione, quelle di prevalente utilità privata sono a carico degli interessati. 3L’effettuazione dei lavori di posa, rimozione e manutenzione può essere delegata a terzi. Punti pericolosi norme particolari di navigazione 1 Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251. 2 Cpv. abrogato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. 3 Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

Art. 5

1La navigazione, data la pericolosità dei luoghi, deve svolgersi con particolare cautela nei seguenti punti: - Lago Ceresio: Ponte di Melide; stretto di Lavena; - Lago Verbano: Isole di Brissago. 2Sotto il ponte di Melide, il passaggio dei natanti appartenenti a imprese titolari di una concessione federale avviene sotto l’arcata N. 3; quello degli altri natanti deve essere fatto sotto le arcate 1 (Bissone), 2 e 4. 3Al ponte di Melide la precedenza in caso di contemporaneo arrivo di due natanti, provenienti da opposte direzioni, spetta al natante che naviga verso sud (arcata N. 1); nello stretto di Lavena ha la precedenza il natante diretto a Ponte Tresa, riservati tuttavia gli artt. 43 e 44 cpv. 1 lett. a) dell’Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (in seguito O.N.I.).

Art. 6 Limitazioni alla navigazione

Restano riservate ulteriori limitazioni alla navigazione dovute a esigenze in materia di protezione dell’ambiente.

Art. 7 Zone vietate

1La pratica dello sci nautico e del kite surfing (tavola ad aquilone) come pure l’impiego di altre attrezzature analoghe è vietato nei luoghi e nelle aree seguenti: – Lago Ceresio: golfo di Lugano tra Paradiso (Capo San Martino E 2.717.665//N 1.093.503) e Castagnola (Villa Favorita E 2.719.301//N 1.095.430): lago di Ponte Tresa; – Lago Maggiore: golfo di Locarno tra la foce del fiume Maggia (E 2.705.485//N 1.111.832) e Minusio (chiesa San Quirico (E 2.706.367//N 1.114.418); golfo di Ascona tra la punta San Michele (E 2.702.254//N 1.112.129) e il lido (E 2.703.582//N 1.111.512). 2Lo sci nautico è autorizzato all’esterno della zona rivierasca interna (150 m) nel golfo di Riva San Vitale fino alla foce del fiume Mara (lido di Maroggia E 2.718.669//N 1.088.045) e nella zona fra Carabietta (E 2.713.120//N 1.091.872) e Pian Roncaa (E 2.713.657//N 1.093.040). 3La pratica del kite surfing è inoltre vietata su tutte le rotte dei natanti di linea e a meno di 150 m dai pontili pubblici, dalle entrate dei porti e dalle arcate del ponte di Melide, come pure nello stretto di Lavena.

Art. 8 Pratica dello sport della tavola a vela (Windsurfing)

1La pratica dello sport della tavola a vela (Windsurfing) è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità. 2È vietata a meno di 50 m dai pontili pubblici ed entrate dei porti; è pure vietata in vicinanza e sotto le arcate del ponte di Melide e nello stretto di Lavena.

Art. 9 Manifestazioni, feste nautiche e sportive

1L’organizzazione di manifestazioni, feste nautiche o gare è subordinata all’autorizzazione preventiva della Sezione circolazione secondo l’art. 72 dell’O.N.I. 2La domanda da presentare almeno 30 giorni prima della data scelta, deve indicare giorno, genere e luogo della manifestazione, festa nautica o gara, e essere corredata da una planimetria. 3Contemporaneamente all’autorizzazione possono essere concesse deroghe alle disposizioni dell’O.N.I. e del presente regolamento, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.

Art. 10 Licenza di navigazione e targhe

1L’ottenimento di una licenza di navigazione e delle relative targhe ufficiali è subordinato al possesso di un luogo di stazionamento autorizzato. Domanda e allegati 2La domanda da formulare tramite l’apposito formulario alla Sezione circolazione, dev’essere corredata: a) di un attestato di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, nei limiti fissati dall’art. 155 dell’O.N.I., riservate le eccezioni previste dall’art. 153 cpv. 2 dell’O.N.I.; 4 Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251; precedenti modifiche: BU 2008, 676; BU 2002, 121. b) di un documento con il quale l’istante comprova di possedere un luogo di stazionamento autorizzato;5 c) per i natanti o i motori provenienti dall’estero, di un documento doganale o certificato equivalente; d) per i natanti destinati al trasporto professionale delle persone o delle merci, relativamente al detentore, dell’estratto del casellario giudiziale, del preavviso delle autorità comunali, e di una descrizione delle particolarità del servizio (luogo d’imbarco e sbarco, ecc.).6

Art. 11 Luogo di applicazione delle targhe

1Le targhe ufficiali devono essere applicate in modo ben visibile verso prua e sui due lati esterni dello scafo. 2È vietata l’applicazione sul parabrezza.7

Art. 12 Targhe8

1Sui natanti possono essere applicate targhe ufficiali autocollanti o di metallo. 2I numeri di targa possono essere ceduti tra privati previo pagamento di una tassa e secondo le direttive emesse dalla Sezione della circolazione. 3Determinati numeri di targa possono essere venduti a prezzo fisso, secondo le direttive emesse dalla Sezione della circolazione.

Art. 13 Riconsegna delle targhe

Le targhe ufficiali che non sono più usate devono essere riconsegnate alla Sezione circolazione.

Art. 14 Turisti confederati

I natanti immatricolati in altri Cantoni e temporaneamente utilizzati in Ticino, devono essere muniti, prima della messa in navigazione, di un contrassegno da richiedersi alla Sezione circolazione.

Art. 15 Locazione di natanti

1La locazione di natanti di qualsiasi genere, deve essere notificata dal locatore alla Sezione circolazione, con l’indicazione dei suoi dati personali, il genere ed il numero di natanti, l’area in cui viene esercitata l’attività; vanno allegati l’attestato di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, nei limiti fissati dall’art. 155 dell’O.N.I., nonché la dichiarazione comunale attestante l’autorizzazione ad occupare l’area pubblica e lo svolgimento dell’attività.11 2La Sezione circolazione interviene quando l’ubicazione dell’area di noleggio pregiudica la sicurezza o la fluidità della navigazione. 3La cessazione dell’attività deve essere notificata alla Sezione circolazione. Scuola di vela o a motore, tavola a vela (windsurfing), sci nautico, ecc.12

Art. 16

1L’apertura di una scuola di vela o a motore, tavola a vela, sci nautico o altre, necessita dell’autorizzazione della Sezione della circolazione.13 2L’autorizzazione ha una durata di un anno, è sempre rinnovabile e va richiesta alla Sezione circolazione.14

Art. 17 Lavori di manutenzione, rifornimenti carburante e acque luride

1È vietata, ai natanti stazionati sulle acque, l’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione e di riparazione che possono provocare inquinamenti; sono segnatamente proibiti i travasi di carburante 5 Lett. modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. 6 Lett. modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. 7 Cpv. introdotto dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. 8 Nota marginale modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. 9 Art. modificato dal R 8.7.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 237; precedente modifica: BU 2008, 676. 10 Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. 11 Cpv. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. 12 Nota marginale modificata dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251. 13 Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251. 14 Cpv. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. al di fuori delle zone appositamente autorizzate (stazioni di rifornimento), nonché l’esecuzione di cambi di olio del motore o di altri aggregati e la pulizia dei natanti con detergenti o sostanze chimiche. 2Lo scarico diretto delle acque oleose di sentina è vietato; queste vanno raccolte in appositi contenitori e successivamente eliminate facendo capo al Servizio organizzato dal Dipartimento del territorio.15 3Le acque residuali provenienti da installazioni sanitarie (WC, lavelli), come pure i residui di WC chimici o simili, vanno raccolte in appositi contenitori, ed eliminate in luoghi autorizzati dall’autorità competente. 4I difetti ai natanti che provocano perdite di olio o di carburante sono da eliminare immediatamente.

Art. 18 Tasse

1La Sezione circolazione riscuote le tasse stabilite dal presente regolamento. a) principio 2Per la mancata presentazione senza valida giustificazione agli esami di condurre, al collaudo, al controllo e agli esami successivi dei natanti è riscosso l’intero importo della tassa dovuta. 3L’intera tassa dovuta viene riscossa anche nei casi in cui la prestazione non può essere fornita per altre cause da ascrivere all’utente.

Art. 19 b) tariffario

1. Esame di conduttore a) Esame teorico: 1. scritto fr. 30.– 2. Proroga validità esame teorico fr. 20.– b) Esame pratico: 1. cat. natanti motorizzati, natanti a vela fr. 100.– 2. 3 cat. natanti a vela motorizzati fr. 80.– 4. 5. cat. battelli per passeggeri, natanti motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori fr. 300.– 6. 7. cat. natanti di costruzione particolare da fr. 100.– a 300.– 2. Permesso di condurre a) Apertura incarto fr. 30.– b) Rilascio: 1. del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto, dell’autorizzazione all’esame fr. 50.– 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri Cantoni o federale fr. 30.– c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell’autorizzazione all’esame fr. 30.– d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell’autorizzazione all’esame, ad eccezione del cambiamento d’indirizzo fr. 15.– e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre fr. 90.– 3. Ispezione dei natanti a) Prima immatricolazione di natanti omologati e a beneficio dell’attestazione di conformità fr. 30.– b) Ispezione di collaudo: 1. natanti non motorizzati fr. 50.– 2. natanti a vela: – con deriva fr. 80.– – con chiglia fr. 120.– 15 Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251. 16 Art. modificato dal R 14.4.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 138. 17 Art. modificato dal R 8.7.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 237; precedenti modifiche: BU 2008, 676; BU 2015, 489. 3. natanti motorizzati: – con potenza propulsiva < o = a 6 kW fr. 80.– – con potenza propulsiva > a 6 kW e < a 30 kW fr. 100.– – con potenza propulsiva > a 30 kW e < a 150 kW fr. 130.– con potenza propulsiva > a 150 kW fr. 170.– c) Ispezioni periodiche, speciali o d’ufficio: 1. natanti non motorizzati fr. 30.– 2. natanti a vela: - con deriva fr. 60.– - con chiglia fr. 100.– 3. natanti motorizzati: – con potenza propulsiva < o = a 6 kW fr. 60.– – con potenza propulsiva > a 6 kW e < a 30 kW fr. 80.– – con potenza propulsiva > a 30 kW e < a 150 kW fr. 110.– - con potenza propulsiva > a 150 kW fr. 150.– d) Ispezioni di natanti non sdoganati fr. 30.– e) Misurazione dei rumori, dei gas di scarico, altre perizie, controlli diversi o supplementari, controlli fuori acqua, secondo il genere del natante, le apparecchiature utilizzate ed il tempo consacrato da fr. 50.– a 1000.– 4. Targhe a) Rilascio: 1. di targhe o relativa ristampa fr. 30.– 2. di targhe turistiche fr. 10.– 3. di targhe depositate fr. 15.– b) Esame e decisione concernente il sequestro di targhe fr. 100.– c) Cessione fr. 50.– d) Proroga del periodo di deposito della targa, all’anno fr. 50.– e) Vendita a prezzo fisso: 1. una cifra fr. 10'000.– 2. due cifre uguali fr. 5'000.– 3. due cifre diverse fr. 3'000.– 4. tre cifre uguali, tre cifre in ordine crescente o tre cifre in ordine decrescente fr. 2'000.– 5. numeri pieni con almeno tre zeri finali fr. 1'500.– 6. altri contrassegni a tre cifre fr. 1'000.– 7. numeri su richiesta dell’utente non contemplati nelle combinazioni elencate nelle cifre da 1 a 6 fr. 1'000.– 8. quattro cifre in ordine crescente o decrescente, oppure due coppie di numeri uguali oppure numero di due cifre ripetuto fr. 500.– 9. tutte le altre numerazioni fr. 200.– 5. Licenze di navigazione a) Rilascio: 1. della licenza di navigazione per natanti motorizzati o a vela, della licenza di navigazione collettiva o della licenza di navigazione per natanti non sdoganati fr. 50.– 2. della licenza di navigazione per natanti non motorizzati fr. 40.– b) Sostituzione o emissione di un duplicato: 1. della licenza di navigazione per natanti motorizzati o a vela, della licenza di navigazione collettiva o della licenza di navigazione per natanti non sdoganati fr. 40.– 2. della licenza di navigazione per natanti non motorizzati fr. 20.-- c) Modifica della licenza di navigazione, della licenza collettiva o della licenza di navigazione per natanti non sdoganati fr. 15.-- 6. Tasse diverse a) Esame e decisione concernente una manifestazione sportiva o altro, soggetta ad autorizzazione secondo l’art. 27 LNI da fr. 50.– a fr. 1000.– b) Autorizzazione per la messa in esercizio di natanti esteri ai sensi dell’art. 105 ONI: 1. natanti a motore con potenza propulsiva: - fino a 6 kW fr. 50.– - sup. a 6 kW fino a 30 kW fr. 70.– - sup. a 30 kW fr. 100.– 2. natanti a vela e natanti non motorizzati fr. 40.– c) Altre autorizzazioni e loro rinnovi da fr. 20.– a fr. 500.– d) Esame e decisione concernente il rilascio di una licenza di navigazione collettiva fr. 100.– e) Dichiarazioni ed attestazioni diverse fr. 10.-- fr. 100.–

Art. 20 Delega

Il Dipartimento delle istituzioni, previa consultazione, ha la facoltà di delegare ai Comuni o ad altri enti pubblici o privati, competenze conferitegli dalla legislazione federale e cantonale. Esso ne stabilisce le condizioni e la procedura. TITOLO II Stanziamento dei natanti

Art. 21 Principio

1Lo stazionamento dei natanti sul demanio pubblico è ammesso solo negli impianti autorizzati. 2Sono ammesse la sosta e l’ancoraggio per poche ore dove non è vietato da altre disposizioni e purché ciò non sia in conflitto con le esigenze di sicurezza, della protezione dell’ambiente, della pesca o con altri interessi degni di protezione.

Art. 22 Obbligo di contrassegni

1I natanti stazionati sul demanio pubblico devono essere provvisti di regolari contrassegni. 2Fanno eccezione i natanti appartenenti alle categorie elencate nell’art. 16 cpv. 2 lett. b), c) e d) dell’O.N.I..

Art. 23 Messa in acqua

1I natanti possono essere messi in acqua o a terra solo negli appositi impianti autorizzati o nei luoghi designati a tale scopo dalla Sezione amministrativa immobiliare.18 2Fanno eccezione i natanti appartenenti alle categorie elencate nell’art. 16 cpv. 2 lett. b), c) e d) dell’O.N.I.

Art. 24 Impianti di stazionamento

Sono considerati impianti di stazionamento di natanti: porti, darsene, pontili, binari, boe, anelli, sollevatori o altri manufatti simili.

Art. 25 Impianti collettivi

1Di principio, autorizzazioni vengono rilasciate solo per impianti collettivi che, di regola, comprendono almeno 15 posti d’attracco, sono gestiti e sorvegliati da una persona responsabile e dispongono di un accesso pubblico e di un sufficiente numero di posteggi. 2La loro ubicazione, costruzione, sistemazione e gestione devono essere conformi agli interessi pubblici; in particolare alle esigenze di sicurezza della protezione dell’ambiente, della pesca, della navigazione pubblica e della pianificazione del territorio. 3L’amministrazione e l’uso di un impianto collettivo sono disciplinati da un regolamento d’esercizio.

Art. 26 Campi di boe

1Sono pure considerati impianti collettivi i campi boe delimitati e gestiti dalla Sezione amministrativa immobiliare.20 2Essi hanno funzione transitoria e saranno eliminati con la realizzazione di impianti portuali. 3L’assegnazione e l’uso delle boe sono disciplinati dalla Sezione economico-amministrativa. 18 Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251. 19 Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251. 20 Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

Art. 27 Gestione degli impianti

1L’affitto o la vendita di impianti per lo stazionamento di natanti o di singoli posti d’attracco situati su area di demanio pubblico sono ammessi solo con il consenso della Sezione amministrativa immobiliare.21 2L’attribuzione di posti d’affitto deve essere conforme al principio di parità di trattamento; preferenze possono essere riconosciute per natanti finora stazionati in impianti singoli o in campi di boe da eliminare, altre preferenze devono essere oggettivamente fondate. 3I canoni d’affitto si calcolano in base agli effettivi costi per la costruzione e la gestione dell’impianto, considerando un’adeguata corresponsione d’interessi. 4Il concessionario è obbligato ad informare gli affittuari sul contenuto della concessione e risponde di fronte all’autorità per la sua osservanza.

Art. 28 Autorizzazioni

1La costruzione e la modifica di impianti per lo stazionamento di natanti richiedono un’autorizzazione del Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale e inoltre, se situati su area di demanio pubblico, un permesso rilasciato in virtù della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986.22 2La domanda per l’autorizzazione di un impianto collettivo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione tecnica, dal regolamento d’esercizio, dal contratto d’affitto tipo e dal piano di finanziamento comprendente il calcolo dei canoni d’affitto; questi atti fanno parte integrante dell’autorizzazione. 3Su richiesta delle autorità competenti, il beneficiario dell’autorizzazione è obbligato a presentare tutte le pezze giustificative necessarie per il controllo dell’adempimento del presente regolamento e dell’autorizzazione.

Art. 29 Revoca

Un interesse pubblico per la revoca di una concessione è dato in particolare quando esiste la possibilità di riordinare attracchi singoli o boe in impianti collettivi o quando essi compromettono la realizzazione e l’uso di opere di interesse pubblico. TITOLO III Salvataggio, ricerca e ricupero

Art. 30 Competenza

L’organizzazione ed il coordinamento delle operazioni di ricerca e ricupero nelle acque del Cantone compete al Comando della Polizia cantonale.

Art. 31 Allarme

1La Polizia cantonale, quando riceve direttamente l’allarme, decide, previo rapido esame di tutte le circostanze, se è necessario chiamare la Società di salvataggio competente ad intervenire sul luogo ove si è prodotto l’evento. 2La Società di salvataggio che riceve direttamente l’allarme, può immediatamente recarsi sul luogo dell’incidente ma deve nel contempo avvisare il Comando della Polizia cantonale. Organizzazione e direzione delle operazioni in caso di intervento congiunto

Art. 32

1La Polizia cantonale, appena giunta sul luogo dell’incidente, assume l’organizzazione e la direzione delle operazioni di ricerca e di ricupero delle persone e delle cose scomparse. 2Essa in particolare decide se le operazioni di ricerca e ricupero necessitano o meno della collaborazione e dell’aiuto delle Società di salvataggio già presenti in loco.

Art. 33 Collaborazione

1Il responsabile dei sommozzatori delle Società di salvataggio chiamate a collaborare con la Polizia cantonale è interpellato sulle ulteriori fasi e modalità d’esecuzione delle ricerche e del ricupero. 21 Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251. 22 Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251. 2Il responsabile delle Società di salvataggio, ricevute le istruzioni, dirige egli stesso i suoi sommozzatori. Intervento di una o più Società di salvataggio;

Art. 34 procedura

1Se le operazioni di ricerca sono state affidate esclusivamente ad una o più Società di salvataggio, la Polizia cantonale deve essere avvisata del ritrovamento delle persone o delle cose scomparse. 2Il ricupero di regola può avvenire unicamente previa autorizzazione della Polizia cantonale.

Art. 35 Obblighi delle Società di salvataggio

Tutte le operazioni di ricerca o di ricupero eseguite dalle Società di salvataggio devono essere notificate alla Polizia cantonale.

Art. 36 Interruzione delle operazioni di ricerca e di ricupero

Il Comando, in caso di insuccesso delle operazioni di ricerca e ricupero, decide sulla interruzione delle operazioni stesse dopo aver sentito, se del caso, l’avviso degli esperti.

Art. 37 Indennità

1Ritenuto che gli interventi atti a salvare la vita di una o più persone sono forniti dalle Società di salvataggio a titolo gratuito, le indennità applicabili nelle operazioni di ricerca e ricupero vengono così stabilite: a) indennità oraria per persona al momento dell’allarme o dopo il ricupero della o delle vittime fr. 25.-- all’ora; b) indennità per pasto (pranzo o cena) fr. 20.--; c) indennità per natante di pronto intervento senza personale fr. 80.-- all’ora; d) indennità per natante di lavoro senza personale fr. 80.-- all’ora; e) indennità per materiale per ogni intervento o giorno fr. 70.--; f) indennità per veicoli di appoggio fr. 2.-- al km. 2Tali indennità vincolano le Società di salvataggio finché è in atto la collaborazione con la Polizia cantonale.

Art. 38 Fatture

Le fatture, stilate dalle Società di salvataggio al termine di un intervento di ricerca e ricupero, devono essere vistate dal Capo ricerche e ricupero della Polizia cantonale e quindi trasmesse al Comando per la via di servizio.

Art. 39 Spese

Le spese per le ricerche e i ricuperi sono garantite dallo Stato, riservato il diritto di regresso di quest’ultimo verso chi è obbligato a rispondere. Addetti alle operazioni;

Art. 40 a) assicurazione

1Le Sezioni ticinesi della Società di salvataggio e le Associazioni analoghe sono obbligate ad assicurare contro gli infortuni i loro membri addetti alle azioni di prevenzione, soccorso, ricerca e ricupero. 2Il contratto d’assicurazione deve prevedere le seguenti prestazioni minime: fr. 150’000.-- in caso di morte; fr. 250’000.-- in caso di invalidità; fr. 80.-- indennità giornaliera; importo illimitato durante un periodo di 2 anni per spese di cura.

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