Law

Regolamento della legge cantonale d’applicazione alla legge federale sulla navigazione interna

Ticino · 781.110 · regulation

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 0960d57c941ca60e34c86b81e659efa7009fadf05c96ca1b8acd00f49d8d2290

Contents: 47 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2 Laghi e corsi d’acqua
  3. Art. 3 Zona rivierasca interna
  4. Art. 4 Segnaletica
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Limitazioni alla navigazione
  7. Art. 7 Zone vietate
  8. Art. 8 Pratica dello sport della tavola a vela (Windsurfing)
  9. Art. 9 Manifestazioni, feste nautiche e sportive
  10. Art. 10 Licenza di navigazione e targhe
  11. Art. 11 Luogo di applicazione delle targhe
  12. Art. 12 Targhe8
  13. Art. 13 Riconsegna delle targhe
  14. Art. 14 Turisti confederati
  15. Art. 15 Locazione di natanti
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Lavori di manutenzione, rifornimenti carburante e acque luride
  18. Art. 18 Tasse
  19. Art. 19 b) tariffario
  20. Art. 20 Delega
  21. Art. 21 Principio
  22. Art. 22 Obbligo di contrassegni
  23. Art. 23 Messa in acqua
  24. Art. 24 Impianti di stazionamento
  25. Art. 25 Impianti collettivi
  26. Art. 26 Campi di boe
  27. Art. 27 Gestione degli impianti
  28. Art. 28 Autorizzazioni
  29. Art. 29 Revoca
  30. Art. 30 Competenza
  31. Art. 31 Allarme
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Collaborazione
  34. Art. 34 procedura
  35. Art. 35 Obblighi delle Società di salvataggio
  36. Art. 36 Interruzione delle operazioni di ricerca e di ricupero
  37. Art. 37 Indennità
  38. Art. 38 Fatture
  39. Art. 39 Spese
  40. Art. 40 a) assicurazione
  41. Art. 41 b) sussidi
  42. Art. 42 Delega
  43. Art. 43 Competenze
  44. Art. 44 Denuncia all’autorità federale
  45. Art. 45 Concessioni e autorizzazioni vigenti
  46. Art. 46 Abrogazione
  47. Art. 47 Entrata in vigore

47 provisions

Art. 41 b) sussidi

1Alle Sezioni ticinesi della Società svizzera di salvataggio è concesso un sussidio annuo, da prelevare dal fondo lotteria intercantonale. 23 Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251. 2Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, stabilisce di anno in anno, in sede di preventivo, l’importo del sussidio, in considerazione dell’attività di prevenzione e d’istruzione e delle relative spese di organizzazione; l’aiuto finanziario è versato dopo l’esame del consuntivo e del rapporto di attività.24 3In caso di comprovata necessità possono pure essere concessi dei sussidi, sino a un massimo del 50% della spesa riconosciuta sussidiabile, per l’acquisto di natanti di soccorso o per l’eventuale sostituzione di pezzi o parti degli stessi, di compressori e di apparecchiature tecniche di comunicazione; sono escluse dal sussidiamento le spese per la manutenzione ordinaria.25

Art. 42 Delega

Alle Sezioni ticinesi della Società di salvataggio e alle altre Associazioni analoghe, la Sezione circolazione può in particolare delegare: a) la tenuta di corsi e dimostrazioni di salvataggio e soccorso; b) l’istruzione del pubblico sui provvedimenti prudenziali da prendere dai bagnanti e sul modo di prestare i primi soccorsi; c) l’organizzazione di servizi temporanei o permanenti di pronto intervento; d) la posa di cartelli segnaletici. TITOLO IV Provvedimenti amministrativi e penali

Art. 43 Competenze

Le infrazioni alle norme delle leggi federale e cantonale, del presente regolamento o a quelle della Convenzione e del regolamento internazionali sono perseguite, secondo l’art. 8 della legge, dalla Sezione circolazione.

Art. 44 Denuncia all’autorità federale

La Sezione circolazione denuncia all’autorità federale competente le infrazioni commesse dalle imprese titolari di una concessione federale. TITOLO V Norme finali

Art. 45 Concessioni e autorizzazioni vigenti

Concessioni e autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o fino alla revoca.

Art. 46 Abrogazione

Sono abrogati il Regolamento della legge cantonale d’applicazione alla legge federale 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 14 maggio 1985 e il Decreto esecutivo sulla procedura per infrazioni commesse con la pratica della canoa del 2 luglio 1985.

Art. 47 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.26 Pubblicato nel BU 1993, 131. 24 Cpv. modificato dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195. 25 Cpv. modificato dal R 28.1.1997; in vigore dal 4.2.1997 - BU 1997, 58. 26 Entrata in vigore: 6 aprile 1993 - BU 1993, 131.

← Find another law