1Alle Sezioni ticinesi della Società svizzera di salvataggio è concesso un sussidio annuo,
da prelevare dal fondo lotteria intercantonale.
23 Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.
2Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport,
stabilisce di anno in anno, in sede di preventivo, l’importo del sussidio, in considerazione dell’attività
di prevenzione e d’istruzione e delle relative spese di organizzazione; l’aiuto finanziario è versato
dopo l’esame del consuntivo e del rapporto di attività.24
3In caso di comprovata necessità possono pure essere concessi dei sussidi, sino a un massimo del
50% della spesa riconosciuta sussidiabile, per l’acquisto di natanti di soccorso o per l’eventuale
sostituzione di pezzi o parti degli stessi, di compressori e di apparecchiature tecniche di
comunicazione; sono escluse dal sussidiamento le spese per la manutenzione ordinaria.25
Art. 42 Delega
Alle Sezioni ticinesi della Società di salvataggio e alle altre Associazioni analoghe, la
Sezione circolazione può in particolare delegare:
a) la tenuta di corsi e dimostrazioni di salvataggio e soccorso;
b) l’istruzione del pubblico sui provvedimenti prudenziali da prendere dai bagnanti e sul modo di
prestare i primi soccorsi;
c) l’organizzazione di servizi temporanei o permanenti di pronto intervento;
d) la posa di cartelli segnaletici.
TITOLO IV
Provvedimenti amministrativi e penali
Art. 43 Competenze
Le infrazioni alle norme delle leggi federale e cantonale, del presente regolamento o a
quelle della Convenzione e del regolamento internazionali sono perseguite, secondo l’art. 8 della
legge, dalla Sezione circolazione.
Art. 44 Denuncia all’autorità federale
La Sezione circolazione denuncia all’autorità federale competente le infrazioni commesse
dalle imprese titolari di una concessione federale.
TITOLO V
Norme finali
Art. 45 Concessioni e autorizzazioni vigenti
Concessioni e autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente
regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o fino alla revoca.
Art. 46 Abrogazione
Sono abrogati il Regolamento della legge cantonale d’applicazione alla legge federale 3
ottobre 1975 sulla navigazione interna del 14 maggio 1985 e il Decreto esecutivo sulla procedura per
infrazioni commesse con la pratica della canoa del 2 luglio 1985.
Art. 47 Entrata in vigore
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.26
Pubblicato nel BU 1993, 131.
24 Cpv. modificato dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
25 Cpv. modificato dal R 28.1.1997; in vigore dal 4.2.1997 - BU 1997, 58.
26 Entrata in vigore: 6 aprile 1993 - BU 1993, 131.