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2.9.1 Regolamento dei cimiteri del Comune di Lugano del 1° luglio 2025

Lugano · 16176743 · communal act

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Contents: 78 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Norme di polizia
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 P. 4 di 22
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 edilizie e di manutenzione
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 P. 6 di 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 P. 8 di 22
  31. Art. 31 Composizione e utilizzazioni delle aree cimiteriali
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Camere ardenti
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Crematorio
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, spurghi
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Bare
  55. Art. 55 P. 1 3 di 22
  56. Art. 56 Esumazioni
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Concessioni
  64. Art. 64
  65. Art. 65 P. 1 5 di 22
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Revoca
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Disposizioni finali e transitorie
  75. Art. 75 P. 1 7 di 22
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78

Proposed changes to this act

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78 provisions

Art. 1 Disposizioni generali

Definizione I cimiteri sono luoghi destinati a ospitare salme, ceneri o resti di salme nelle modalità e secondo le prescrizioni stabilite dal presente Regolamento.

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Art. 2

Campo di applicazione 1 Il presente Regolamento si applica ai seguenti cimiteri situati sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano: Barbengo, Bogno, Brè, Breganzona, Cadro, Carabbia, Carona, Castagnola, Certara, Cimadera, Colla, Curtina, Davesco, Dino, Gandria, Insone, Lugano (Alla Gerra) comprensivo della sezione islamica, Piandera, Pregassona, Scareglia, Signôra, Sonvico, Villa Luganese. 2 Per i quartieri di Pazzallo e di Pambio-Noranco è esteso l’utilizzo del cimitero situato sul fondo 1 62 RFD Lugano, sezione di Pazzallo, secondo quanto disciplinato dal regolamento del cimitero comunale, approvato dal Consiglio comunale di Paradiso il 7 maggio 2007. 3 I rapporti tra l’associazione Comunità islamica nel Canton Ticino e la Città di Lugano inerenti alla gestione del Cimitero islamico sono definiti da apposita convenzione. 1- 7 P. 2 di 22 4 Genere, durata delle concessioni, come pure l'ammontare di tutte le tasse sono regolati dall’Ordinanza municipale di applicazione del presente Regolamento.

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Art. 3

Proprietà 1 I cimiteri appartengono ai beni amministrativi del Comune di Lugano e sono integralmente di sua proprietà; fanno eccezione alcuni mappali di proprietà privata situati nel cimitero di Villa Luganese. 2 L'unica forma di messa a disposizione a terzi di aree all'interno dei cimiteri è quella della concessione a tempo determinato. 3 Monumenti, lapidi, croci e ogni altro manufatto o ornamento funerario sono di proprietà dei beneficiari delle concessioni, per la durata delle medesime.

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Art. 4

Amministrazione 1 L'amministrazione dei cimiteri compete al Municipio e - per esso - al servizio delegato, ossia al Servizio cimiteri. 2 Restano riservate le competenze di altre autorità, come pure quelle del medico designato.

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Art. 5

Sorveglianza e manutenzione 1 Sorveglianza manutenzione dei cimiteri sono di competenza del Municipio e - per esso - del Servizio cimiteri, che può avvalersi della collaborazione di ditte terze. 2 Sono riservate le competenze dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) nei casi di manutenzioni straordinarie nei cimiteri iscritti nell’inventario dei beni tutelati a livello cantonale ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali del 1 3 maggio 1997 (LBC).

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Art. 6

Aventi diritto 1 Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri e i resti di salme di persone: a. domiciliate a Lugano al momento del decesso; b. attinenti di Lugano; c. non domiciliate a Lugano al momento del decesso, ma discendenti o ascendenti, rispettivamente coniugi di persone sepolte nei cimiteri elencati all'art. 2; d. decedute nel territorio giurisdizionale di Lugano, qualunque fosse in vita il loro domicilio. 2 Per quanto non previsto al cpv. 1 , il Municipio decide caso per caso, applicando la tariffa che più si avvicina alla situazione specifica. 3 Di regola, i defunti domiciliati in vita nel Comune di Lugano sono sepolti nel cimitero del quartiere dell’ultimo domicilio. P. 3 di 22 CAPITOLO II

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Art. 7 Norme di polizia

Orari 1 Gli orari di apertura sono stabiliti dal Municipio ed esposti pubblicamente all’entrata dei cimiteri. 2 Il Famedio sito presso il cimitero di Lugano è aperto solo per le cerimonie funebri autorizzate.

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Art. 8

Funzioni funebri 1 Inumazioni, esumazioni e cerimonie funebri devono avvenire durante gli orari di apertura dei cimiteri, ad esclusione della domenica e dei giorni festivi. 2 Nei casi in cui ad una cerimonia sia prevedibile una forte affluenza, le ditte di onoranze funebri sono tenute ad avvisare la Polizia comunale e il Servizio cimiteri.

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Art. 9

Lavori Nessun lavoro, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori, è permesso di domenica, nei giorni festivi e nel periodo compreso tra il 28 ottobre e il 3 novembre.

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Art. 10

Modalità di accesso 1 L’accesso all’interno dei cimiteri è consentito unicamente a piedi. 2 La circolazione di automezzi deve avvenire a passo d'uomo ed è permessa unicamente ai veicoli: - adibiti alle funzioni funebri; - utilizzati per l'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri; - impiegati da persone le cui condizioni di salute richiedono l'uso di un mezzo ausiliario.

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Art. 11

Limiti di età I minori di 1 2 anni possono accedere ai cimiteri solo se accompagnati da persone adulte.

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Art. 12

Animali È vietato introdurre nei cimiteri animali. Fanno eccezione i cani guida appositamente addestrati all'accompagnamento di persone ipovedenti.

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Art. 13 P. 4 di 22

Oggetti È vietato introdurre nei cimiteri oggetti estranei al luogo, come pure asportare terra, pietre, sabbia, erba e piante.

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Art. 14

Rifiuti 1 Tutti i rifiuti provenienti dalla sostituzione di fiori, piante o arbusti, dalla pulizia e manutenzione delle opere funerarie devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori. 2 Le ditte incaricate dai privati della manutenzione sono tenute a smaltire in proprio i rifiuti.

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Art. 15

Divieto di commercio All’interno dei cimiteri vige il divieto di commercio, nonché quello di esporre insegne e avvisi pubblicitari.

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Art. 16

Regole comportamentali 1 Nei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze deve essere osservato un comportamento serio e rispettoso, compatibile con il luogo, astenendosi dall'arrecare disturbo ai visitatori. 2 In particolare, all'interno dei perimetri cimiteriali, è vietato: a. consumare cibi o bevande; b. fumare; c. rimuovere piante, fiori o qualsiasi oggetto senza il consenso dei concessionari; d. depositare attrezzi, vasi e oggetti; e. riporre gli annaffiatoi al di fuori dei luoghi espressamente previsti; f. correre, sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi viali; g. danneggiare il verde, le opere funerarie e gli spazi comuni; h. turbare lo svolgimento delle cerimonie funebri; i. fotografare o filmare, con scopi che non siano prettamente privati, senza preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteri, opere funerarie, cerimonie funebri e operazioni cimiteriali.

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Art. 17

Danni Il Comune di Lugano non si assume nessuna responsabilità in caso di danni arrecati da terzi a opere funerarie, decorazioni floreali ed eventuali altri ricordi funebri siti nei cimiteri e negli edifici a essi connessi, comprese le camere ardenti. P. 5 di 22 CAPITOLO III Piani di utilizzazione, protezione beni culturali, norme

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Art. 18 edilizie e di manutenzione

Piani di utilizzazione 1 Il Servizio cimiteri allestisce e tiene aggiornati i piani di utilizzazione dei cimiteri, dove sono indicati i singoli posti di sepoltura contrassegnati dalle zone e dai rispettivi numeri. 2 Essi sono consultabili presso il Servizio cimiteri.

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Art. 19

Protezione beni culturali I cimiteri e le opere funerarie designati beni culturali d'interesse cantonale o locale sono contemplati nelle norme di attuazione del piano regolatore applicate al rispettivo territorio (NAPR) secondo le prescrizioni della LBC.

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Art. 20

Obbligo minimo di edificazione 1 Le tombe devono essere provviste almeno di una targa contemplante almeno nome e cognome delle persone decedute e delimitate da cordoli da posare entro 1 5 giorni dalla sepoltura. In caso di inadempienza, l’esecuzione è effettuata d'ufficio e a spese degli interessati. 2 Per i casi di assistenza, cordoli e targa vengono forniti dal Comune previo specifica richiesta da parte della ditta di onoranze funebri interessata, da presentare entro 5 giorni dall’avvenuto funerale.

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Art. 21

Autorizzazioni edilizie 1 Per i seguenti interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione da parte di ditte specializzate del settore, per conto degli interessati al Servizio cimiteri, prima del prospettato intervento: a. posa di cordoli, lapidi, monumenti o altro con relative iscrizioni; b. interventi eccedenti la manutenzione ordinaria; c. cambiamenti della struttura; d. rimozione di opere funerarie. 2 Per la posa di lapidi o monumenti, alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati due esemplari del progetto con indicazione delle sue dimensioni e dei materiali impiegati. 3 Il Servizio cimiteri esamina la conformità dei progetti e rilascia la relativa decisione. 4 Ogni intervento sulle opere funerarie tutelate necessita pure dell'autorizzazione da parte dell'UBC seguendo le procedure indicate dalla LBC. 5 Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al prelievo di una tassa amministrativa.

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Art. 22 P. 6 di 22

Assegnazione delle tombe e dei loculi 1 Responsabile dell’assegnazione di tombe e loculi è il Servizio cimiteri. 2 L'assegnazione delle tombe avviene - di regola - dall'estremità di un campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di essa in ordine progressivo. 3 La scelta delle tombe è possibile solo in caso di posti liberi o abbandonati, indicati su specifica lista allestita dal Servizio cimiteri. 4 Per l'assegnazione dei loculi l'ordine progressivo avviene da sinistra a destra partendo dall'alto verso il basso.

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Art. 23

Carattere estetico e altezza 1 L'edificazione di nuove opere funerarie deve rispettare le dimensioni dell'area concessa, nonché tenere conto di un confacente inserimento architettonico e paesaggistico nel contesto del cimitero in cui vengono installate e delle opere situate nelle vicinanze, specialmente quando queste siano inserite nell’inventario dei beni tutelati a livello cantonale. 2 In linea di principio non sono ammesse opere funerarie di altezza superiore a 1 .50 m, mentre quelle addossate ai muri di cinta non possono oltrepassare l'altezza dei medesimi. Il Municipio può concedere deroghe per opere funerarie di particolare pregio, a condizione che l'ubicazione non comprometta la peculiarità menzionate al cpv. 1 .

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Art. 24

Esecuzione delle opere funerarie 1 I lavori di costruzione, eccettuati quelli di posa e piccole opere di restauro e di rifinitura di monumenti o lapidi che per loro natura non possono essere eseguiti altrove, devono essere effettuati al di fuori dei cimiteri. 2 I materiali e detriti provenienti dall'esecuzione di lavori devono essere tempestivamente asportati dagli interessati e depositati al di fuori dei cimiteri.

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Art. 25

Conformità 1 Il Servizio cimiteri verifica la conformità delle opere funerarie eseguite. 2 Il Servizio cimiteri assegna un termine di 60 giorni per la messa in conformità, con intimazione della rimozione in caso di inadempienza. Le spese di rimozione sono a carico dei concessionari. 3 Per le opere funerarie tutelate sono riservate le disposizioni della LBC.

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Art. 26

Piante e fiori 1 Ogni coltivazione sulle aree date in concessione, che non sia quella di semplici fiori o arbusti sempreverdi, è vietata. 2 I sempreverdi non devono superare l'altezza di un metro né invadere il terreno pubblico o altre aree, mentre le decorazioni floreali poste sulle lastre dei loculi devono rispettare le dimensioni degli stessi. P. 7 di 22 3 In caso di inosservanza, dopo semplice richiamo, il Servizio cimiteri provvede al ripristino del rispetto delle presenti disposizioni o alla estirpazione delle piante disseccate a spese dei concessionari. 4 Davanti ai loculi non è ammessa la posa di vasi sui pavimenti, fatta eccezione di un periodo di 1 5 giorni dopo il funerale e nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 1 0 novembre di ogni anno.

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Art. 27

Fondazioni 1 Lapidi, cordoli e monumenti devono poggiare su adeguate fondazioni. 2 In caso di inadempienza, dopo semplice richiamo, il Servizio cimiteri procede al consolidamento dei manufatti a spese dei concessionari.

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Art. 28

Manutezione generale 1 Tombe, monumenti, lapidi e qualunque altro manufatto o decorazione funebri devono essere mantenuti in buono stato, a cura e spese dei concessionari. 2 Per la conservazione di opere funerarie tutelate, è necessario prevedere e programmare una manutenzione regolare, in particolare dopo un intervento di restauro, secondo i criteri concordati con gli organi preposti indicati nella LBC. 3 Le opere funerarie non devono compromettere la sicurezza delle persone, i diritti di altri concessionari o pregiudicare il decoro dei cimiteri. 4 In caso di inadempienza, il Servizio cimiteri fissa un termine perentorio di 60 giorni per provvedere alla manutenzione con l’intimazione dell'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati e della revoca della concessione giusta l'art.71 . 5 Se, prima della scadenza della concessione, non fossero più reperibili parenti prossimi, la manutenzione è effettuata a cura e spese del Comune, riservata la procedura prevista dall'art. 30.

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Art. 29

Cappelle di famiglia al cimitero di Lugano 1 Manutenzione e restauro della struttura delle cappelle di famiglia (parti murali, intonaci esterni, tetti, cancelli e ringhiere divisorie) sono a carico dei titolari della concessione. 2 Manutenzione e restauro interno delle cappelle (pavimenti, intonaci, tinteggiature, pitture murali, bassorilievi, statue, lapidi e altre opere ornamentali) sono a carico dei titolari della concessione. In caso di inadempienza, si applica la procedura indicata all'art. 28 cpv. 4. 3 Per la procedura di autorizzazione si applica l’art. 21 . 4 La procedura di ottenimento di eventuali sussidi è regolata dalla LBC e dal relativo Regolamento di applicazione.

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Art. 30 P. 8 di 22

Stato di abbandono 1 Nel caso di opere funerarie in stato di abbandono, il Servizio cimiteri avvisa gli eredi, se noti, e pubblica, per due volte, un avviso sul Foglio ufficiale, invitando gli eventuali eredi aventi diritto a manifestarsi entro 3 mesi dal primo avviso. Lo stesso avviso viene pure esposto per l'intero periodo all'albo comunale. 2 Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione viene revocata, secondo la procedura prevista dagli art. 71 e 72. CAPITOLO IV

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Art. 31 Composizione e utilizzazioni delle aree cimiteriali

Registro delle sepolture Il Servizio cimiteri conserva un registro contenente le seguenti informazioni riguardanti i defunti le cui spoglie si trovano nei cimiteri comunali: - cognome, nome, data di nascita e del decesso, paternità, nazionalità, attinenza, rappresentante degli eredi, ultimo domicilio; - cimitero, data e tipo di sepoltura, ubicazione, ditta di onoranze funebri incaricata; - tipo di concessione; - data dell'esumazione o dello spurgo e destinazione dei resti; - ogni altra informazione ritenuta necessaria.

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Art. 32

Notifica Ogni attività legata alla deposizione di salme e ceneri o alla loro rimozione deve essere preventivamente notificata al Servizio cimiteri.

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Art. 33

Composizione 1 La composizione delle aree cimiteriali è desumibile dalla tabella annessa quale allegato 2 al presente Regolamento. 2 All’interno del cimitero di Lugano è ubicato il famedio, il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tassa, stabilita dal Municipio in via di Ordinanza.

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Art. 34

Tombe semplici, doppie e tombe di famiglia 1 Nei campi di sepoltura vengono deposte, in fosse, le salme o i resti di salme di defunti. Le tombe si distinguono in: a. tombe semplici, in cui si possono deporre in terra fino ad un massimo di due defunti, riservato il pagamento anticipato di una tassa di sovrapposizione, stabilita dal Municipio in via di Ordinanza; P. 9 di 22 b. tombe doppie, in cui si possono deporre in terra fino ad un massimo di quattro defunti, riservata la tassa di sovrapposizione di cui alla lett. a; c. tombe di famiglia, in cui è fatto obbligo di formare una camera murata sottostrutture in cemento o prefabbricate. 2 Nei campi di sepoltura riservati alle concessioni ventennali non rinnovabili, denominati anche campi comuni, non è permessa la sovrapposizione di salme.

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Art. 35

Cappelle di famiglia al cimitero di Lugano 1 Le cappelle di famiglia sono composte da sovrastrutture in cui sono collocati monumenti, statue, insegne funerarie, nonché da cripte, in cui vengono deposte le salme o le ceneri dei defunti della famiglia a cui sono intestate. 2 Il Servizio cimiteri può autorizzare il deposito di salme, ceneri o resti di persone estranee alla famiglia, previo accordo scritto da parte del rappresentante del titolare della concessione.

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Art. 36

Urne cinerarie Le urne cinerarie sono contenitori recanti l'indicazione del nome del defunto e destinate alla conservazione delle sue ceneri. Esse possono essere depositate nei loculi cinerari, nei loculi colombari, oppure nelle tombe. Non è ammessa la deposizione di urne in superficie.

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Art. 37

Loculi cinerari 1 I loculi cinerari sono vani murari disposti su più ordini sovrapposti lungo pareti, nei quali vengono depositate le urne cinerarie. 2 Gli stessi, a dipendenza delle dimensioni, possono essere semplici, e contenere fino a tre urne, oppure doppi, fino a sei urne. 3 Sulla lastra di chiusura dei loculi cinerari possono essere menzionati solo: cognome, nome, anno di nascita e di morte; possono inoltre essere applicati una cornice con fotografia, un portafiori, nonché un simbolo religioso. Le caratteristiche di tali ornamenti, i caratteri e la disposizione delle scritte devono rispettare le prescrizioni del Servizio cimiteri. I costi della decorazione sono a carico dei concessionari. 4 La chiusura della lastra e le applicazioni di cui al precedente capoverso devono essere eseguite da una ditta specializzata e incaricata dai concessionari.

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Art. 38

Loculi colombari 1 I loculi colombari sono dei vani posti gli uni sopra agli altri, in cripte o all'esterno, in una parete, in cui vengono adagiate le bare. 2 Gli stessi possono essere semplici o doppi; nel cimitero di Castagnola esistono i loculi colombari di famiglia. Si applicano i cpv. 3 e 4 dell'art. 37. P. 1 0 di 22 3 Essi sono dotati di una vasca di contenimento di almeno 5 cm di altezza, che deve essere allestita a spese dei concessionari. 4 La Posa della lastra di marmo deve avvenire previa esecuzione di un tavolato di chiusura in malta e mattoni di cemento, con uno spessore minimo di 6 cm, a spese dei concessionari.

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Art. 39

Ossari Gli ossari sono strutture in cui vengono deposte ossa o resti di ossa, ceneri, rinvenute a seguito di soppressione di cimiteri, di esumazioni o di operazioni di spurgo. Su specifica richiesta, gli ossari potranno accogliere ceneri di defunti, le cui ultime volontà ne abbiano specificato la deposizione.

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Art. 40 Camere ardenti

Definizione e composizione 1 Le camere ardenti sono locali appositamente predisposti ad accogliere le salme dei defunti prima della sepoltura o cremazione. 2 Nell'edificio destinato alle camere ardenti sito al cimitero di Lugano, si trovano anche i locali dedicati alla vestizione, le celle frigorifere e di congelamento; essi sono accessibili a terzi unicamente previo autorizzazione da parte del Servizio cimiteri.

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