Utilizzo
1 L'utilizzo delle camere ardenti e dei servizi annessi a cura di una ditta di
onoranze funebri in possesso dell'autorizzazione cantonale deve essere
preventivamente richiesto al Servizio cimiteri.
2 Ogni camera utilizzata deve essere contraddistinta da un cartellino posto
nell'apposito supporto, indicante le generalità della persona defunta;
nessuna altra indicazione viene ammessa, sia nei corridoi sia all'interno
delle camere ardenti.
3 I coperchi delle bare devono essere sistemati nelle camere oppure in
luogo designato dal Servizio cimiteri.
Divieti
1 Nelle camere è vietato introdurre lumini, candele e altro materiale
infiammabile, come pure depositare qualsiasi genere di materiale usato
per il trasporto o per la preparazione della salma.
2 Di principio è unicamente ammessa la posa di piante e fiori.
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3 È richiesto un atteggiamento confacente al luogo ed è vietato l’uso del
telefono.
Ordine, danneggiamenti e furti
1 Gli spazi delle camere ardenti devono essere lasciati in maniera decorosa.
In caso di mancato ossequio di questa prescrizione, il Servizio cimiteri può
addebitare le spese di ripristino alla ditta di onoranze funebri
responsabile.
2 Eventuali danni a oggetti o apparecchiature di proprietà della Città di
Lugano vengono fatturate alla ditta di onoranze funebri che ha utilizzato la
struttura.
Nozione, gestione
1 Il Crematorio, sito presso il cimitero di Lugano, è il luogo in cui le salme o i
resti dei defunti vengono cremati.
2 Lo stesso è gestito dall'Associazione ticinese di cremazione.
3 Il suo funzionamento è sottoposto a un Regolamento interno, riservati il
rispetto della legislazione federale in materia di protezione dell'ambiente
e di inquinamento atmosferico.
Condizioni
La cremazione può avvenire in caso di presentazione dell'attestato di morte
che ne autorizzi l'esecuzione; in caso di morte violenta segnalata dall'autorità
giudiziaria è necessaria una specifica autorizzazione da parte di quest’ultima.
Materiali
In caso di cremazione bare, rivestimenti delle stesse e indumenti funebri
devono essere composti da materiali non suscettibili di nuocere all’ambiente
al momento della cremazione.
Registro
L'Associazione ticinese di cremazione è responsabile della tenuta di un
registro nel quale figurano i dati di stato civile della persona deceduta e la
data della cremazione.
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CAPITOLO V
Autorizzazioni
1 Nessuna sepoltura o cremazione può essere eseguita prima di 24 ore dal
decesso, senza l'autorizzazione del Municipio del Comune in cui si è
verificato il decesso e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico
sull'attestato di morte.
2 Per il trasporto all'estero di salme, resti di salme o ceneri viene rilasciata la
carta di passo dietro pagamento di una tassa, fissata dal Municipio in via
di Ordinanza.
Inumazioni
Le inumazioni consistono nella sepoltura di salme, resti di salme o ceneri in
fosse scavate nella terra o – nel caso delle tombe di famiglia - in camere
murate sotterranee.
Fosse
1 I lavori di scavo delle fosse sono di competenza dei concessionari, per il
tramite di aziende specializzate.
2 Le fosse delle tombe hanno indicativamente le seguenti dimensioni:
a. per adulti: 180-220 cm di lunghezza, 80-90 cm di larghezza (1 60-1 80
cm per le tombe doppie) e 1 50 cm di profondità per una inumazione,
200 cm per due inumazioni;
b. per bambini fino all'età di 5 anni: 1 30 cm di lunghezza, 70 cm di
larghezza e 1 00 cm di profondità.
3 Le fosse per le tombe di famiglia hanno una superficie che va dal doppio
al triplo rispetto a quelle semplici.
4 La distanza tra le fosse deve essere di 20 cm nei campi comuni e di 40 cm
negli altri campi, tenuto conto che la distanza minima tra le opere
funerarie deve essere di almeno 20 cm.
Materiale
1 Per le inumazioni nelle tombe semplici e doppie è obbligatorio l'uso di
casse in legno dolce di uno spessore non superiore a 3 cm, mentre il
rivestimento interno della bara deve essere in materiale biodegradabile.
2 Per le inumazioni nelle tombe di famiglia e per le tumulazioni nei
colombari - compresi quelli delle cappelle di famigli - le casse devono
essere internamente rivestite in zinco e dotate di valvole di sfogo. Fanno
eccezione le tombe di famiglia dotate di infrastrutture murarie o cassoni
prefabbricati in cemento armato.
Ordinarie
1 Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni.
2 Le esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un rappresentante
del Servizio cimiteri.
Straordinarie
1 Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite prima che siano trascorsi
20 anni dalla sepoltura e segnatamente:
a. per ordine dell'Autorità giudiziaria;
b. per necessità di sistemazione o modificazione dei cimiteri;
c. a richiesta motivata dalla famiglia e dopo approvazione del Municipio.
2 Salvo che nel caso di cui al cpv. 1 lett. a, nessuna salma può essere
esumata senza il consenso dell'Ufficio cantonale competente e senza la
presenza del medico designato dal Municipio e di un rappresentante del
Servizio cimiteri.
Avviso
L'avviso di esumazione ordinaria viene pubblicato agli albi comunali, sul
Foglio ufficiale e mediante avviso personale agli eredi o ai loro
rappresentanti conosciuti, affinché questi possano presenziare all'esumazione
e disporre dei resti del defunto.
Spese
1 Le spese relative alle esumazioni ordinarie sono a carico del Comune di
Lugano.
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2 Le spese legate alle esumazioni straordinarie sono a carico di chi ne fa
richiesta.
Resti
1 I resti rinvenuti in occasione delle esumazioni sono riposti nell'ossario, a
meno che i rappresentanti del defunto non diano disposizioni diverse.
2 In caso di incompleta decomposizione della salma, i resti devono essere
cremati o sepolti in un’altra area del cimitero.
Spurghi
1 Il Municipio può procedere allo spurgo dei campi di sepoltura ventennali
non rinnovabili, trascorsi 20 anni dall'ultima inumazione.
2 Tre mesi prima dell'inizio dei lavori di spurgo il Municipio avvisa gli
interessati con comunicazione personale, se gli eredi o i rappresentanti
sono conosciuti e mediante avviso agli albi comunali e pubblicazione nel
Foglio ufficiale.
3 I manufatti funebri provenienti da spurgo e non ritirati dai rappresentanti
dei defunti entro un mese dallo stesso diventano di proprietà del
Comune, che ne può disporre liberamente.
4 Le spese di spurgo sono a carico del Comune.
CAPITOLO VI
Tipologia
Il presente Regolamento prevede il rilascio delle seguenti concessioni:
a. sepolture nei campi comuni: 20 anni, non rinnovabili;
b. tombe semplici e doppie: 30 anni, rinnovabile due volte per una durata di
1 5 anni cadauna;
c. tombe di famiglia: 60 anni, rinnovabile una volta per una durata di 30 anni;
d. cappelle di famiglia al cimitero di Lugano: 99 anni, rinnovabile una volta
per lo stesso periodo;
e. loculi cinerari semplici e doppi: 30 anni, rinnovabile una volta per 1 5 anni;
f. loculi colombari: 99 anni, rinnovabile per lo stesso periodo.
Rilascio
1 Per l'ottenimento della concessione è necessario inoltrare al Servizio
cimiteri una richiesta scritta.
2 Non sono accettate richieste anticipate, fatto salvo i casi di assegnazione
di posti tornati liberi in seguito a rinuncia (art. 68), scadenza (art. 69) o
revoca della concessione (art. 71).
3 La concessione è da considerarsi definitiva con il pagamento della relativa
tassa prevista dall’art. 65.
Tasse
1 Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento di una tassa,
fissata dal Municipio in via di Ordinanza. La gratuità è unicamente prevista
per la concessione riferita a sepolture nei campi comuni per domiciliati o
attinenti di Lugano.
2 Le tasse delle concessioni rilasciate a persone non domiciliate o non
attinenti sono raddoppiate.
3 Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento la tassa viene
fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina
al caso specifico.
Limitazioni
1 Le concessioni non costituiscono titolo di proprietà bensì un diritto di
occupazione limitato nel tempo, non trasferibile a terzi.
2 Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora le aree dei cimiteri
dovessero essere destinate ad altri scopi pubblici.
Rappresentante
1 Entro il termine indicato dal Servizio cimiteri nell'atto di rilascio della
concessione, gli eredi devono designare un rappresentante che assuma
nei confronti del Comune gli obblighi e i diritti derivanti dalla stessa.
2 In caso di inosservanza, il Municipio nomina d'ufficio un rappresentante,
riservata la responsabilità solidale dei membri della comunione ereditaria.
3 Qualora subentrasse un nuovo rappresentante, il suo nominativo deve
essere notificato al Servizio cimiteri.
Rinuncia
1 La rinuncia alla concessione deve essere comunicata per iscritto al Servizio
cimiteri; la stessa deve essere sottoscritta dal rappresentante.
2 La tassa di concessione non è rimborsata in nessun caso.
Scadenza e rinnovo
1 La durata delle concessioni decorre dalla data del loro rilascio. Ad
eccezione dei casi di revoca, esse giungono a termine al 31 dicembre
dell'anno di scadenza.
2 Se è data la facoltà di rinnovo, sei mesi prima della scadenza il Servizio
cimiteri ne dà avviso agli interessati, se conosciuti, o mediante
pubblicazione agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e sul Foglio
Ufficiale negli altri casi. La richiesta di rinnovo e il pagamento della relativa
tassa devono pervenire prima della scadenza.
3 A scadenza avvenuta e in caso di mancato rinnovo, il Servizio cimiteri
assegna un termine di 60 giorni per procedere alla rimozione delle opere
funerarie.
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Quando ciò non avviene, il Comune ne entra in possesso e ne può
disporre liberamente, riservata la dovuta attenzione e conservazione delle
opere tutelate giusta la LBC.
In generale
1 È facoltà del Comune di rientrare in possesso in ogni momento di qualsiasi
area concessa, quando ciò sia necessario per ampliamenti, trasformazioni
dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2 Il Municipio assegna un altro posto equivalente ed esegue - a proprie
spese - la traslazione della salma o dei resti, nonché la ricostruzione della
tomba o del monumento.
Casi particolari
1 La concessione può essere revocata mediante apposita decisione in caso
di violazione dell'obbligo di manutenzione previsto agli artt. 28 e 29, del
divieto di cessione della concessione giusta l'art. 66, oppure con una
situazione di stato di abbandono ai sensi dell'art. 30.
2 In questi casi la tassa di concessione non è rimborsata.
Intimazione
Le decisioni di revoca vengono intimate al rappresentante o agli eredi, se
conosciuti; in caso contrario, le stesse sono pubblicate agli albi comunali per
un periodo di 30 giorni e sul Foglio Ufficiale cantonale.
Assegnazione posti liberi
1 I posti rimasti liberi ritornano a piena disposizione del Comune.
2 Il Comune può disporre dei monumenti funebri e degli accessori, riservate
le disposizioni della LBC.
3 Nel caso di riassegnazione di una cappella di famiglia presso il cimitero di
Lugano, il Comune procede per pubblico concorso, indicando come piede
d'asta l'importo minimo stabilito in via di Ordinanza.
CAPITOLO VII
Esecutività
Le decisioni di imposizione di tasse e contributi sono, una volta cresciute in
giudicato, parificate alle decisioni giudiziarie e considerate titoli definitivi di
rigetto dell'opposizione ai sensi degli art. 80 LEF e 349 CPC.
Contravvenzioni
Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento e alle
indicazioni del Municipio, arreca danni o sfregi ai cimiteri comunali è punito
con una multa ai sensi degli artt. 1 45 e segg. LOC, riservata l'azione civile e
penale. Nel caso di opere eseguite abusivamente è pure riservato l'obbligo
di demolizione a proprie spese.
Contenzioso
Contro le decisioni delegate ai servizi comunali è data facoltà di reclamo al
Municipio entro 1 5 giorni. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al
Consiglio di Stato. Si applica la Legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm).
Norma transitoria
1 Le concessioni a tempo determinato rilasciate secondo i Regolamenti dei
Comuni aggregati restano valide fino alla loro scadenza. È riservata la
facoltà di rinnovo, laddove prevista dal presente Regolamento, previo
pagamento della relativa tassa, fissata dal Municipio in via di Ordinanza.
2 Le concessioni a tempo indeterminato rilasciate secondo i Regolamenti
dei Comuni aggregati mantengono la loro validità per la durata prevista
dall'art. 63 a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento. È
riservata la facoltà di rinnovo, laddove prevista dal presente Regolamento,
previo pagamento della relativa tassa, fissata dal Municipio in via di
Ordinanza.
3 Sono riservati i casi di revoca della concessione, come disposto dal
presente Regolamento.
Entrata in vigore 1
L'entrata in vigore è decisa dal Municipio mediante apposita Ordinanza dopo
la ratifica da parte dell'Autorità cantonale.
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Per il Consiglio comunale
Il Presidente
Edoardo Cappelletti
Il Segretario
Robert Bregy
Gli scrutatori
Laura Méar
Luca Campana
Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 1 ° luglio 2025.
Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 3 luglio e il 3
settembre 2025.
Approvato dalla Sezione degli enti locali il 24 ottobre 2025.
Inserti:
a. Tariffario
b. Composizione aree cimiteriali
Allegato A
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TARIFFARIO
1. Tasse diverse
Descrizione Minimo CHF Massimo CHF
Rilascio autorizzazione edilizia (art. 21) 30.- 200.-
Utilizzo Famedio (art. 33 cpv. 2) 100.- 200.-
Sovrapposizione di salme in una tomba (art. 34 cpv. 1 lett. 100.- 300.-
a) e b)
Carta di passo per ceneri (art. 50 cpv. 2) 40.-
.
-
Carta d passo per salme e resti di salme (art. 50 cpv. 2) 120.- 200.-
P
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p
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.
) 100.- 200.-
2. Tasse utilizzo camere ardenti e servizi annessi (art. 44 cpv. 1, art. 45)
Descrizione Minimo CHF Massimo CHF
Camera ardente
Domiciliati e/0 attinenti 100.- / giorno 150.- / giorno
Altri 120.- / giorno 170.- / giorno
Cella frigorifera
Domiciliati e/ attinenti 80.- / giorno 130.- / giorno
Altri 100.- / giorno 150.- / giorno
Cella di congelamento
Domiciliati e/ attinenti 150.- / giorno 200.- / giorno
Altri 170.- / giorno 220.- / giorno
Locale divestizione 70.- 120.-
Pulizia camera ardente 90.-
.
-
3. Tasse di concessione (Capitolo VI)
Sepolture nei campi Durata concessione
comuni
Domiciliati e/ attinenti 20 anni
Altri 20 anni
Minimo CHF Massimo CHF
gratuito
200.- / m2 600.- / m2
Tombe semplici e doppie Durata concessione
30 anni
Domiciliati e/ attinenti rinnovo di 15 anni
(max. 2volte)
30 anni
Altri rinnovo di 15 anni
(max. 2volte)
Minimo CHF Massimo CHF
400.- / m2 1'200.- / m2
200.- / m2 600.- / m2
800.- / m2 2'400.- / m2
400.- / m2 1'200.- / m2
Tombe di famiglia
Domiciliati e/0 attinenti
Altri
Durata concessione Minimo CHF Massimo CHF
60 anni 1'600.- / m2 3'200.- / m2
rinnovo ogni 30 anni 800.- / m2 1'600.- / m2
60 anni 3'200.- / m2 6'400.- / m2
rinnovo ogni 30 anni 1'600.- / m2 3'200.- / m2
Cappelle di famiglia al
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L
u
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n
o
Durata concessione
99 anni
rinnovo 99 anni
Minimo CHF Massimo CHF
.
-
(piede d'asta)
3000 40'000.-
Loculi cinerari
Domiciliati e/0 attinenti
S
p
l
ci
Doppi
Durata concessione Minimo CHF Massimo CHF
30 anni 700.- 1'000.-
Rinnovo 15 anni (1volta) 700.- 1'000.-
30 anni 1 '000.- 1 oo.-
Rinnovo 15 anni (1volta) 1 '000.- 1 300.-
Altri
S
p
l
ci
Doppi
30 anni 1 '400.- 2'000.-
Rinnovo 15 anni (1volta) 1 '400.- 2000.-
30 anni 2'000.- 200.-
Rinnovo 15 anni (1volta) 2'000.- 2'600.-
Loculi colombari Durata concessione Minimo CHF Massimo CHF
Domiciliati e/0 attinenti
S
p
l
i 99 anni 2'000.- 3000.-
Doppi 99 anni 3'000.- 4'500.-
D
f
g
l
(
t
o 99 anni 6'000.- 9000.-
Castagnola)
Altri
S
p
li
i 99 anni 4'000.- 6'000.-
Doppi 99 anni 6'000.- 000.-
Di famiglia (cimitero 99 anni 12'000.- 18'000.-
C
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g
nol
)
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Regolamento 2.9.117 1
COMPOSIZIONE AREE CIMITERIALI
Allegato B
Regolamento cimiteri
Campi Tombe Tombe Tombe Cappelle Loculi Loculi Loculi Loculi
O
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s
o Camere
comuni Semplici doppie di di cinerari cinerari colombar colombar ardenti
famiglia famiglia semplici doppi i semplici i doppi
Lugano sì sì sì sì sì sì sì no no sì
Barbengo sì sì sì sì - sì no
n
o
n
o no no
Bogno sì sì sì sì - sì no no no sì no
Brè sì sì sì sì - sì no no no no no
Breganzona sì sì sì sì - sì no sì sì sì sì
Cadro sì sì sì sì sì no sì no sì no
Carabbia sì sì sì sì - sì no no no no no
Carona sì sì sì sì - sì no sì no no no
Castagnola sì sì sì sì - sì no sì no sì sì
Certara sì sì sì sì - sì no no no no no
Cimadera sì sì sì sì - sì no no no no no
Colla sì sì sì sì - sì no no no no no
Curtina sì sì sì sì - sì no no no no no
Davesco sì sì sì sì - sì no no no Sì no
Din o sì sì sì sì - sì sì n o no no no
Gandria sì sì sì sì - sì no sì no no no
Insone sì sì sì sì - sì no no no no no
Piandera sì sì sì sì - sì no no no no no
Pregassona sì sì sì sì - sì no sì no Sì no
Scareglia sì sì sì sì - sì no no no no no
Signôra sì sì sì sì - sì no no no no no
Sonvico sì sì sì sì - sì sì sì no no no
Villa Luganese sì sì sì sì - sì no no no no sì
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1 Nella seduta del 1 3 novembre 2025 il Municipio ha risolto l’entrata in vigore per il 1 ° gennaio
2026.
Note