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2.9.1 Regolamento dei cimiteri del Comune di Lugano del 1° luglio 2025

Lugano · 16176743 · communal act

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Contents: 78 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Norme di polizia
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 P. 4 di 22
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 edilizie e di manutenzione
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 P. 6 di 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 P. 8 di 22
  31. Art. 31 Composizione e utilizzazioni delle aree cimiteriali
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Camere ardenti
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Crematorio
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, spurghi
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Bare
  55. Art. 55 P. 1 3 di 22
  56. Art. 56 Esumazioni
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Concessioni
  64. Art. 64
  65. Art. 65 P. 1 5 di 22
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Revoca
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Disposizioni finali e transitorie
  75. Art. 75 P. 1 7 di 22
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78

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78 provisions

Art. 41

Utilizzo 1 L'utilizzo delle camere ardenti e dei servizi annessi a cura di una ditta di onoranze funebri in possesso dell'autorizzazione cantonale deve essere preventivamente richiesto al Servizio cimiteri. 2 Ogni camera utilizzata deve essere contraddistinta da un cartellino posto nell'apposito supporto, indicante le generalità della persona defunta; nessuna altra indicazione viene ammessa, sia nei corridoi sia all'interno delle camere ardenti. 3 I coperchi delle bare devono essere sistemati nelle camere oppure in luogo designato dal Servizio cimiteri.

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Art. 42

Visite e veglia Le visite e la veglia funebre possono avvenire esclusivamente negli orari di apertura del cimitero.

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Art. 43

Divieti 1 Nelle camere è vietato introdurre lumini, candele e altro materiale infiammabile, come pure depositare qualsiasi genere di materiale usato per il trasporto o per la preparazione della salma. 2 Di principio è unicamente ammessa la posa di piante e fiori. P. 1 1 di 22 3 È richiesto un atteggiamento confacente al luogo ed è vietato l’uso del telefono.

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Art. 44

Ordine, danneggiamenti e furti 1 Gli spazi delle camere ardenti devono essere lasciati in maniera decorosa. In caso di mancato ossequio di questa prescrizione, il Servizio cimiteri può addebitare le spese di ripristino alla ditta di onoranze funebri responsabile. 2 Eventuali danni a oggetti o apparecchiature di proprietà della Città di Lugano vengono fatturate alla ditta di onoranze funebri che ha utilizzato la struttura.

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Art. 45

Tasse L’uso delle camere ardenti e dei servizi ad essa connessi è subordinato al prelievo di una tassa, fissata dal Municipio in via di Ordinanza.

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Art. 46 Crematorio

Nozione, gestione 1 Il Crematorio, sito presso il cimitero di Lugano, è il luogo in cui le salme o i resti dei defunti vengono cremati. 2 Lo stesso è gestito dall'Associazione ticinese di cremazione. 3 Il suo funzionamento è sottoposto a un Regolamento interno, riservati il rispetto della legislazione federale in materia di protezione dell'ambiente e di inquinamento atmosferico.

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Art. 47

Condizioni La cremazione può avvenire in caso di presentazione dell'attestato di morte che ne autorizzi l'esecuzione; in caso di morte violenta segnalata dall'autorità giudiziaria è necessaria una specifica autorizzazione da parte di quest’ultima.

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Art. 48

Materiali In caso di cremazione bare, rivestimenti delle stesse e indumenti funebri devono essere composti da materiali non suscettibili di nuocere all’ambiente al momento della cremazione.

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Art. 49

Registro L'Associazione ticinese di cremazione è responsabile della tenuta di un registro nel quale figurano i dati di stato civile della persona deceduta e la data della cremazione. P. 1 2 di 22 CAPITOLO V

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Art. 50 Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, spurghi

Autorizzazioni 1 Nessuna sepoltura o cremazione può essere eseguita prima di 24 ore dal decesso, senza l'autorizzazione del Municipio del Comune in cui si è verificato il decesso e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte. 2 Per il trasporto all'estero di salme, resti di salme o ceneri viene rilasciata la carta di passo dietro pagamento di una tassa, fissata dal Municipio in via di Ordinanza.

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Art. 51

Inumazioni Le inumazioni consistono nella sepoltura di salme, resti di salme o ceneri in fosse scavate nella terra o – nel caso delle tombe di famiglia - in camere murate sotterranee.

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Art. 52

Fosse 1 I lavori di scavo delle fosse sono di competenza dei concessionari, per il tramite di aziende specializzate. 2 Le fosse delle tombe hanno indicativamente le seguenti dimensioni: a. per adulti: 180-220 cm di lunghezza, 80-90 cm di larghezza (1 60-1 80 cm per le tombe doppie) e 1 50 cm di profondità per una inumazione, 200 cm per due inumazioni; b. per bambini fino all'età di 5 anni: 1 30 cm di lunghezza, 70 cm di larghezza e 1 00 cm di profondità. 3 Le fosse per le tombe di famiglia hanno una superficie che va dal doppio al triplo rispetto a quelle semplici. 4 La distanza tra le fosse deve essere di 20 cm nei campi comuni e di 40 cm negli altri campi, tenuto conto che la distanza minima tra le opere funerarie deve essere di almeno 20 cm.

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Art. 53

Tumulazioni Le tumulazioni consistono nella deposizione di salme, resti di salme o ceneri nei loculi.

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Art. 54 Bare

Feretri Un feretro deve contenere solo una salma; fanno eccezione la madre e il neonato morti al momento del parto.

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Art. 55 P. 1 3 di 22

Materiale 1 Per le inumazioni nelle tombe semplici e doppie è obbligatorio l'uso di casse in legno dolce di uno spessore non superiore a 3 cm, mentre il rivestimento interno della bara deve essere in materiale biodegradabile. 2 Per le inumazioni nelle tombe di famiglia e per le tumulazioni nei colombari - compresi quelli delle cappelle di famigli - le casse devono essere internamente rivestite in zinco e dotate di valvole di sfogo. Fanno eccezione le tombe di famiglia dotate di infrastrutture murarie o cassoni prefabbricati in cemento armato.

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Art. 56 Esumazioni

Definizione La procedura di esumazione consiste nel recupero dei resti di persone inumate o tumulate.

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Art. 57

Ordinarie 1 Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni. 2 Le esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un rappresentante del Servizio cimiteri.

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Art. 58

Straordinarie 1 Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura e segnatamente: a. per ordine dell'Autorità giudiziaria; b. per necessità di sistemazione o modificazione dei cimiteri; c. a richiesta motivata dalla famiglia e dopo approvazione del Municipio. 2 Salvo che nel caso di cui al cpv. 1 lett. a, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Ufficio cantonale competente e senza la presenza del medico designato dal Municipio e di un rappresentante del Servizio cimiteri.

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Art. 59

Avviso L'avviso di esumazione ordinaria viene pubblicato agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e mediante avviso personale agli eredi o ai loro rappresentanti conosciuti, affinché questi possano presenziare all'esumazione e disporre dei resti del defunto.

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Art. 60

Spese 1 Le spese relative alle esumazioni ordinarie sono a carico del Comune di Lugano. P. 1 4 di 22 2 Le spese legate alle esumazioni straordinarie sono a carico di chi ne fa richiesta.

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Art. 61

Resti 1 I resti rinvenuti in occasione delle esumazioni sono riposti nell'ossario, a meno che i rappresentanti del defunto non diano disposizioni diverse. 2 In caso di incompleta decomposizione della salma, i resti devono essere cremati o sepolti in un’altra area del cimitero.

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Art. 62

Spurghi 1 Il Municipio può procedere allo spurgo dei campi di sepoltura ventennali non rinnovabili, trascorsi 20 anni dall'ultima inumazione. 2 Tre mesi prima dell'inizio dei lavori di spurgo il Municipio avvisa gli interessati con comunicazione personale, se gli eredi o i rappresentanti sono conosciuti e mediante avviso agli albi comunali e pubblicazione nel Foglio ufficiale. 3 I manufatti funebri provenienti da spurgo e non ritirati dai rappresentanti dei defunti entro un mese dallo stesso diventano di proprietà del Comune, che ne può disporre liberamente. 4 Le spese di spurgo sono a carico del Comune. CAPITOLO VI

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Art. 63 Concessioni

Tipologia Il presente Regolamento prevede il rilascio delle seguenti concessioni: a. sepolture nei campi comuni: 20 anni, non rinnovabili; b. tombe semplici e doppie: 30 anni, rinnovabile due volte per una durata di 1 5 anni cadauna; c. tombe di famiglia: 60 anni, rinnovabile una volta per una durata di 30 anni; d. cappelle di famiglia al cimitero di Lugano: 99 anni, rinnovabile una volta per lo stesso periodo; e. loculi cinerari semplici e doppi: 30 anni, rinnovabile una volta per 1 5 anni; f. loculi colombari: 99 anni, rinnovabile per lo stesso periodo.

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Art. 64

Rilascio 1 Per l'ottenimento della concessione è necessario inoltrare al Servizio cimiteri una richiesta scritta. 2 Non sono accettate richieste anticipate, fatto salvo i casi di assegnazione di posti tornati liberi in seguito a rinuncia (art. 68), scadenza (art. 69) o revoca della concessione (art. 71). 3 La concessione è da considerarsi definitiva con il pagamento della relativa tassa prevista dall’art. 65.

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Art. 65 P. 1 5 di 22

Tasse 1 Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento di una tassa, fissata dal Municipio in via di Ordinanza. La gratuità è unicamente prevista per la concessione riferita a sepolture nei campi comuni per domiciliati o attinenti di Lugano. 2 Le tasse delle concessioni rilasciate a persone non domiciliate o non attinenti sono raddoppiate. 3 Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

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Art. 66

Limitazioni 1 Le concessioni non costituiscono titolo di proprietà bensì un diritto di occupazione limitato nel tempo, non trasferibile a terzi. 2 Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora le aree dei cimiteri dovessero essere destinate ad altri scopi pubblici.

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Art. 67

Rappresentante 1 Entro il termine indicato dal Servizio cimiteri nell'atto di rilascio della concessione, gli eredi devono designare un rappresentante che assuma nei confronti del Comune gli obblighi e i diritti derivanti dalla stessa. 2 In caso di inosservanza, il Municipio nomina d'ufficio un rappresentante, riservata la responsabilità solidale dei membri della comunione ereditaria. 3 Qualora subentrasse un nuovo rappresentante, il suo nominativo deve essere notificato al Servizio cimiteri.

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Art. 68

Rinuncia 1 La rinuncia alla concessione deve essere comunicata per iscritto al Servizio cimiteri; la stessa deve essere sottoscritta dal rappresentante. 2 La tassa di concessione non è rimborsata in nessun caso.

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Art. 69

Scadenza e rinnovo 1 La durata delle concessioni decorre dalla data del loro rilascio. Ad eccezione dei casi di revoca, esse giungono a termine al 31 dicembre dell'anno di scadenza. 2 Se è data la facoltà di rinnovo, sei mesi prima della scadenza il Servizio cimiteri ne dà avviso agli interessati, se conosciuti, o mediante pubblicazione agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e sul Foglio Ufficiale negli altri casi. La richiesta di rinnovo e il pagamento della relativa tassa devono pervenire prima della scadenza. 3 A scadenza avvenuta e in caso di mancato rinnovo, il Servizio cimiteri assegna un termine di 60 giorni per procedere alla rimozione delle opere funerarie. P. 1 6 di 22 Quando ciò non avviene, il Comune ne entra in possesso e ne può disporre liberamente, riservata la dovuta attenzione e conservazione delle opere tutelate giusta la LBC.

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Art. 70 Revoca

In generale 1 È facoltà del Comune di rientrare in possesso in ogni momento di qualsiasi area concessa, quando ciò sia necessario per ampliamenti, trasformazioni dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. 2 Il Municipio assegna un altro posto equivalente ed esegue - a proprie spese - la traslazione della salma o dei resti, nonché la ricostruzione della tomba o del monumento.

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Art. 71

Casi particolari 1 La concessione può essere revocata mediante apposita decisione in caso di violazione dell'obbligo di manutenzione previsto agli artt. 28 e 29, del divieto di cessione della concessione giusta l'art. 66, oppure con una situazione di stato di abbandono ai sensi dell'art. 30. 2 In questi casi la tassa di concessione non è rimborsata.

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Art. 72

Intimazione Le decisioni di revoca vengono intimate al rappresentante o agli eredi, se conosciuti; in caso contrario, le stesse sono pubblicate agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e sul Foglio Ufficiale cantonale.

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Art. 73

Assegnazione posti liberi 1 I posti rimasti liberi ritornano a piena disposizione del Comune. 2 Il Comune può disporre dei monumenti funebri e degli accessori, riservate le disposizioni della LBC. 3 Nel caso di riassegnazione di una cappella di famiglia presso il cimitero di Lugano, il Comune procede per pubblico concorso, indicando come piede d'asta l'importo minimo stabilito in via di Ordinanza. CAPITOLO VII

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Art. 74 Disposizioni finali e transitorie

Esecutività Le decisioni di imposizione di tasse e contributi sono, una volta cresciute in giudicato, parificate alle decisioni giudiziarie e considerate titoli definitivi di rigetto dell'opposizione ai sensi degli art. 80 LEF e 349 CPC.

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Art. 75 P. 1 7 di 22

Contravvenzioni Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento e alle indicazioni del Municipio, arreca danni o sfregi ai cimiteri comunali è punito con una multa ai sensi degli artt. 1 45 e segg. LOC, riservata l'azione civile e penale. Nel caso di opere eseguite abusivamente è pure riservato l'obbligo di demolizione a proprie spese.

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Art. 76

Contenzioso Contro le decisioni delegate ai servizi comunali è data facoltà di reclamo al Municipio entro 1 5 giorni. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato. Si applica la Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).

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Art. 77

Norma transitoria 1 Le concessioni a tempo determinato rilasciate secondo i Regolamenti dei Comuni aggregati restano valide fino alla loro scadenza. È riservata la facoltà di rinnovo, laddove prevista dal presente Regolamento, previo pagamento della relativa tassa, fissata dal Municipio in via di Ordinanza. 2 Le concessioni a tempo indeterminato rilasciate secondo i Regolamenti dei Comuni aggregati mantengono la loro validità per la durata prevista dall'art. 63 a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento. È riservata la facoltà di rinnovo, laddove prevista dal presente Regolamento, previo pagamento della relativa tassa, fissata dal Municipio in via di Ordinanza. 3 Sono riservati i casi di revoca della concessione, come disposto dal presente Regolamento.

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Art. 78

Entrata in vigore 1 L'entrata in vigore è decisa dal Municipio mediante apposita Ordinanza dopo la ratifica da parte dell'Autorità cantonale. P. 1 8 di 22 Per il Consiglio comunale Il Presidente Edoardo Cappelletti Il Segretario Robert Bregy Gli scrutatori Laura Méar Luca Campana Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 1 ° luglio 2025. Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 3 luglio e il 3 settembre 2025. Approvato dalla Sezione degli enti locali il 24 ottobre 2025. Inserti: a. Tariffario b. Composizione aree cimiteriali Allegato A R g ol n t o t TARIFFARIO 1. Tasse diverse Descrizione Minimo CHF Massimo CHF Rilascio autorizzazione edilizia (art. 21) 30.- 200.- Utilizzo Famedio (art. 33 cpv. 2) 100.- 200.- Sovrapposizione di salme in una tomba (art. 34 cpv. 1 lett. 100.- 300.- a) e b) Carta di passo per ceneri (art. 50 cpv. 2) 40.- . - Carta d passo per salme e resti di salme (art. 50 cpv. 2) 120.- 200.- P s n z n t o S v zi o t ( t 6 p v . ) 100.- 200.- 2. Tasse utilizzo camere ardenti e servizi annessi (art. 44 cpv. 1, art. 45) Descrizione Minimo CHF Massimo CHF Camera ardente Domiciliati e/0 attinenti 100.- / giorno 150.- / giorno Altri 120.- / giorno 170.- / giorno Cella frigorifera Domiciliati e/ attinenti 80.- / giorno 130.- / giorno Altri 100.- / giorno 150.- / giorno Cella di congelamento Domiciliati e/ attinenti 150.- / giorno 200.- / giorno Altri 170.- / giorno 220.- / giorno Locale divestizione 70.- 120.- Pulizia camera ardente 90.- . - 3. Tasse di concessione (Capitolo VI) Sepolture nei campi Durata concessione comuni Domiciliati e/ attinenti 20 anni Altri 20 anni Minimo CHF Massimo CHF gratuito 200.- / m2 600.- / m2 Tombe semplici e doppie Durata concessione 30 anni Domiciliati e/ attinenti rinnovo di 15 anni (max. 2volte) 30 anni Altri rinnovo di 15 anni (max. 2volte) Minimo CHF Massimo CHF 400.- / m2 1'200.- / m2 200.- / m2 600.- / m2 800.- / m2 2'400.- / m2 400.- / m2 1'200.- / m2 Tombe di famiglia Domiciliati e/0 attinenti Altri Durata concessione Minimo CHF Massimo CHF 60 anni 1'600.- / m2 3'200.- / m2 rinnovo ogni 30 anni 800.- / m2 1'600.- / m2 60 anni 3'200.- / m2 6'400.- / m2 rinnovo ogni 30 anni 1'600.- / m2 3'200.- / m2 Cappelle di famiglia al t o d L u g n o Durata concessione 99 anni rinnovo 99 anni Minimo CHF Massimo CHF . - (piede d'asta) 3000 40'000.- Loculi cinerari Domiciliati e/0 attinenti S p l ci Doppi Durata concessione Minimo CHF Massimo CHF 30 anni 700.- 1'000.- Rinnovo 15 anni (1volta) 700.- 1'000.- 30 anni 1 '000.- 1 oo.- Rinnovo 15 anni (1volta) 1 '000.- 1 300.- Altri S p l ci Doppi 30 anni 1 '400.- 2'000.- Rinnovo 15 anni (1volta) 1 '400.- 2000.- 30 anni 2'000.- 200.- Rinnovo 15 anni (1volta) 2'000.- 2'600.- Loculi colombari Durata concessione Minimo CHF Massimo CHF Domiciliati e/0 attinenti S p l i 99 anni 2'000.- 3000.- Doppi 99 anni 3'000.- 4'500.- D f g l ( t o 99 anni 6'000.- 9000.- Castagnola) Altri S p li i 99 anni 4'000.- 6'000.- Doppi 99 anni 6'000.- 000.- Di famiglia (cimitero 99 anni 12'000.- 18'000.- C st g nol ) P. 21 di 22 Regolamento 2.9.117 1 COMPOSIZIONE AREE CIMITERIALI Allegato B Regolamento cimiteri Campi Tombe Tombe Tombe Cappelle Loculi Loculi Loculi Loculi O s s o Camere comuni Semplici doppie di di cinerari cinerari colombar colombar ardenti famiglia famiglia semplici doppi i semplici i doppi Lugano sì sì sì sì sì sì sì no no sì Barbengo sì sì sì sì - sì no n o n o no no Bogno sì sì sì sì - sì no no no sì no Brè sì sì sì sì - sì no no no no no Breganzona sì sì sì sì - sì no sì sì sì sì Cadro sì sì sì sì sì no sì no sì no Carabbia sì sì sì sì - sì no no no no no Carona sì sì sì sì - sì no sì no no no Castagnola sì sì sì sì - sì no sì no sì sì Certara sì sì sì sì - sì no no no no no Cimadera sì sì sì sì - sì no no no no no Colla sì sì sì sì - sì no no no no no Curtina sì sì sì sì - sì no no no no no Davesco sì sì sì sì - sì no no no Sì no Din o sì sì sì sì - sì sì n o no no no Gandria sì sì sì sì - sì no sì no no no Insone sì sì sì sì - sì no no no no no Piandera sì sì sì sì - sì no no no no no Pregassona sì sì sì sì - sì no sì no Sì no Scareglia sì sì sì sì - sì no no no no no Signôra sì sì sì sì - sì no no no no no Sonvico sì sì sì sì - sì sì sì no no no Villa Luganese sì sì sì sì - sì no no no no sì P. 22 di 22 1 Nella seduta del 1 3 novembre 2025 il Municipio ha risolto l’entrata in vigore per il 1 ° gennaio 2026. Note

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