1Questo regolamento si applica a tutti i dipendenti del Cantone sottoposti alla legge
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e retribuiti
secondo la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip).
2Sono riservate le disposizioni concernenti singole categorie di dipendenti contenute nella
legislazione speciale.
3Le seguenti disposizioni si applicano per analogia e nel limite delle norme settoriali anche ai docenti
comunali.
4Per gli operatori scolastici specializzati, se non diversamente indicato nel presente regolamento,
valgono le disposizioni previste per i docenti.
Capitolo secondo
Responsabilità
Art. 2 Servizi centrali del personale
1Sono servizi centrali per la gestione del personale ai sensi di questo regolamento:
a) per gli impiegati secondo l’art. 1 cpv. 1 lett. a) LORD: la Sezione delle risorse umane del
Dipartimento delle finanze e dell’economia;
b) per i docenti cantonali secondo l’art. 1 cpv. 1 lett. b) LORD: la Sezione amministrativa del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport;
c) per i dipendenti dell’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito IAS): la relativa direzione.
2Ai servizi centrali compete la formulazione di proposte relative alla politica generale del personale,
la consulenza e il supporto ai funzionari dirigenti nonché il controllo in generale dell’applicazione
delle norme.
3In caso di mancato rispetto delle norme del diritto del personale da parte dei funzionari dirigenti, ai
servizi centrali è data la competenza di effettuare una segnalazione al rispettivo funzionario dirigente
superiore.
4La sezione delle scuole comunali3 del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport,
nell’ambito della gestione del personale docente comunale, svolge un ruolo di coordinamento e di
consulenza secondo le leggi specifiche.
Art. 3 Funzionario dirigente
1Funzionario dirigente è il responsabile di una o più unità amministrative così previste
dagli organigrammi dei dipartimenti, delle Magistrature permanenti e dell’Ufficio presidenziale del
Gran Consiglio. Queste funzioni sono elencate nel regolamento concernente le funzioni e le
classificazioni dei dipendenti dello Stato.
2Ogni dipendente ha un proprio funzionario dirigente. Il Consigliere di Stato esercita direttamente
tale funzione nei confronti dei Direttori di divisione, dei Segretari generali e degli altri dipendenti a
lui direttamente subordinati, con facoltà di delega.
1 Titolo modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 330.
2 Ingresso modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 330.
3 Denominazione dell’unità amministrativa adattata d’ufficio il 21.12.2019; in vigore dal 1.1.2018 - BU
2017, 462.
3In mancanza di un supplente predesignato, spetta al funzionario dirigente superiore assicurare
senza interruzione l’esercizio della funzione dirigente presso ciascuna unità.
4Al funzionario dirigente compete la gestione del personale attribuito. I servizi centrali intervengono
sussidiariamente.
5Al funzionario dirigente è data la competenza di richiamare verbalmente o per iscritto i propri
collaboratori in caso di inadempienze di poco conto.
Capitolo terzo
Concorsi
Procedura di concorso
Art. 4 In generale
1I servizi centrali curano la pubblicazione sul Foglio ufficiale o interna dei bandi di
concorso; raccolgono e sottopongono all’autorità di nomina tutti i documenti relativi.
2Nel bando di concorso sono indicati la funzione con i relativi compiti, i requisiti minimi principali
derivanti dalla valutazione analitica delle funzioni e le condizioni di assunzione.4
3Le funzioni sono elencate nel regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei
dipendenti dello Stato.
4Ogni funzione messa a concorso è designata al maschile e al femminile.
5Non sono sottoposti alla pubblicazione del concorso:
a) le promozioni per le funzioni di carriera interna alle singole unità amministrative;
b) i trasferimenti interni a pari funzione;
c) i casi specifici dove l’autorità di nomina decide di rinunciare al pubblico concorso;
d) una quota di almeno 1/6 dei posti di apprendistato, dedicati a giovani con problemi di
formazione, da individuare da parte dei servizi centrali in collaborazione con la Divisione della
formazione professionale o la Divisione della scuola.5
Art. 5 Docenti
1La graduatoria per il passaggio dall’incarico alla nomina dei docenti cantonali è allestita
sulla base della valutazione dell’attività del docente.
2A parità di risultato della graduatoria per i docenti cantonali fa stato, di regola, l’anzianità di servizio.
3La nomina dei docenti comunali avviene in conformità alla procedura di assunzione.
4Per i docenti di nazionalità straniera, l’autorizzazione di cui all’art. 4 LORD deve essere chiesta
unicamente per i candidati che sono cittadini dei paesi non aderenti all’Unione europea o
all’Associazione europea di libero scambio.
5Nel caso di abilitazione non ottenuta in Ticino, l’autorizzazione di cui all’art. 4 LORD è subordinata
a una buona conoscenza della lingua italiana.
Art. 6 Documentazione
1Il bando di concorso definisce le condizioni di partecipazione e di assunzione, le
modalità di presentazione della candidatura e i documenti richiesti.
2Quando il bando stabilisce la presentazione della candidatura in forma elettronica, la stessa va
sottoposta tramite l’apposito sistema informatico.
3Le autocertificazioni richieste dai servizi centrali del personale devono essere firmate in originale;
possono essere trasmesse dal candidato, in forma elettronica, sotto forma di scansione oppure
immagine.
4I servizi centrali possono richiedere in ogni tempo la presentazione dei documenti originali, che in
tal caso saranno restituiti al concorrente.
Art. 7 Titoli di studio
1Le funzioni di collaboratore scientifico di I, giurista di I, giurista redattore di I, economista
di I, psicologo di I, specialista in scienze forensi di I e perito organizzatore di I possono essere
attribuite unicamente a candidati in possesso di titoli di studio accademici completi: licenza
universitaria, laurea, master universitario consecutivo oppure scuola universitaria professionale
(Bachelor + Master 270/300 crediti ECTS).
4 Cpv. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 377.
5 Lett. modificata dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
2La funzione di collaboratore tecnico, collaboratore scientifico di II, economista di II, psicologo di II
e perito organizzatore di II può essere attribuita unicamente a candidati in possesso di almeno un
bachelor oppure di una laurea breve.6
Art. 8 Preavviso medico
In caso di elementi sullo stato di salute dei candidati che possono comportare delle
criticità in relazione all’esercizio della funzione, il Servizio medico del personale fornisce un
preavviso sull’idoneità all’attenzione dell’autorità di nomina.
Capitolo quarto
Gestione del personale
Art. 9 Atto di nomina o d’incarico
1L’atto di nomina o d’incarico indica la funzione, la classe con i relativi aumenti di
stipendio, la relativa voce contabile e il grado d’occupazione.
2Esso prevede inoltre la sede e l’attribuzione di servizio iniziali, gli eventuali obblighi e le condizioni
particolari relativi alla funzione, nonché se la funzione è svolta in lavoro ripartito (job sharing).
3Per l’incarico è inoltre indicata la durata dello stesso.
Art. 10 Sede di servizio
1Per sede di servizio s’intende il luogo dove il dipendente svolge regolarmente le proprie
funzioni.
2Il domicilio civile diverso dalla sede di servizio non conferisce alcun diritto a facilitazioni d’orario, a
indennità o ad altre agevolazioni.
3Gli impiegati possono avere più sedi di servizio a dipendenza del luogo in cui svolgono le proprie
funzioni; ciò non conferisce alcun diritto a facilitazioni d’orario, a indennità o ad altre agevolazioni.
4Per i docenti la sede di servizio è dove prestano la maggior parte delle ore di attività.
5La modifica della sede di servizio è di competenza del funzionario dirigente dell’unità
amministrativa di riferimento; la comunicazione del cambiamento di sede di servizio deve avvenire
con un preavviso corrispondente almeno al termine di disdetta.
Art. 11 Descrizione della funzione
1Il funzionario dirigente è responsabile dell’allestimento della descrizione della funzione.
2La descrizione della funzione è un documento integrativo dell’atto di nomina o d’incarico e deve
essere presentata dal funzionario dirigente al dipendente entro un mese dall’entrata in servizio. La
descrizione della funzione deve essere trasmessa, firmata da entrambi, ai servizi centrali.
3Per i docenti la descrizione della funzione tiene conto dell’art. 78 LORD.
4La descrizione della funzione deve essere tempestivamente adeguata alle mutazioni dei compiti
richiesti dalla funzione. La procedura è analoga a quella definita dal cpv. 2.
5La descrizione della funzione è inoltre parte integrante della documentazione di richiesta di
pubblicazione del bando di concorso.
Art. 12 Tempo parziale e lavoro ripartito
1Chi occupa un posto a tempo parziale, deve assoggettarsi alla necessità di presenza
secondo le esigenze di servizio.
2Il lavoro ripartito (job sharing) consiste nella divisione complementare e consensuale del medesimo
posto di lavoro.
3In questo caso la ripartizione dell’attività lavorativa così come la presenza alternativa sul posto di
lavoro è concordata tra i dipendenti che si dividono i compiti e soggiace all’approvazione del
funzionario dirigente.
4Il cambiamento perdurante e significativo dei piani di presenza deve essere comunicato da parte
del funzionario dirigente con preavviso corrispondente almeno al termine di disdetta.
Art. 13 Persone disabili e casi sociali
1Le persone disabili o con problemi sociali che possono essere integrate
professionalmente nell’Amministrazione cantonale, ma non rispondono o non rispondono appieno
ai requisiti della funzione, sono assunte con un contratto di lavoro di durata indeterminata in base
al regolamento sul personale ausiliario dello Stato del 23 settembre 2020 (RPASt).7
6 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
7 Cpv. modificato dal R 24.9.2025; in vigore dal 26.9.2025 - BU 2025, 201.
2I dipendenti dello Stato che successivamente al periodo di prova divengono persone disabili o con
problemi sociali devono essere mantenuti nella medesima funzione o reintegrati in un’altra funzione
per quanto ciò sia ragionevolmente esigibile, grazie anche alle misure di cui all’art. 5a LORD; se
non rispondono o non rispondono appieno ai requisiti della funzione il loro rapporto d’impiego è
mutato in contratto ausiliario come da cpv. 1.
3La quota delle persone di cui ai cpv. 1 e 2 deve tendere al 3% del totale del personale.
4Le spese salariali per questa categoria di dipendenti sono gestite separatamente in base a una
pianificazione pluriennale volta a raggiungere l’obiettivo di cui al cpv. 3. I salari sono definiti tenendo
in considerazione le ordinarie scale salariali, l’effettiva produttività della persona disabile o con
problemi sociali, nonché le singole situazioni inerenti ai redditi percepiti dalle assicurazioni sociali.
Art. 14 Mobilità interna
1Per mobilità interna s’intende il trasferimento a un’altra unità amministrativa o autorità
giudiziaria a parità di funzione e classificazione; questo può avvenire tramite concorso interno
oppure trasferimento concordato tra le parti.
2Per i trasferimenti all’interno della stessa unità amministrativa, è competente il rispettivo funzionario
dirigente; tra unità all’interno della stessa divisione, è competente il Direttore di divisione; tra sezioni
direttamente subordinate al Direttore del dipartimento, è competente il Direttore del dipartimento o
il Segretario generale; tra divisioni, è competente il Direttore del dipartimento; tra dipartimenti è
competente il Consiglio di Stato; tra le Magistrature permanenti sono competenti la Commissione
amministrativa per il Tribunale d’appello, il Procuratore generale, il presidente del Tribunale
cantonale di espropriazione, il presidente della Pretura penale, il presidente dei Giudici dei
provvedimenti coercitivi, i Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, il presidente della Pretura
di Lugano, il Magistrato dei minorenni.
Art. 15 Sostituzione di impiegati
1Per periodi di assenza di impiegati inferiori a 90 giorni non viene concessa alcuna
sostituzione.
2Per periodi superiori, la sostituzione può essere concessa dalla Sezione delle risorse umane, su
richiesta motivata e preavvisata dal rispettivo Direttore di divisione, dal Segretario generale, e dalla
Direzione IAS per la propria unità amministrativa.
3Deroghe al cpv. 1 sono decise di volta in volta dalla Sezione delle risorse umane, sentito il rispettivo
Direttore di divisione e Segretario generale, dalla Direzione IAS per la propria unità amministrativa
e, per le Magistrature permanenti, dalla Commissione amministrativa per il Tribunale d’appello, dal
Procuratore generale, dal presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, dal presidente della
Pretura penale, dal presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, dai Pretori ad eccezione della
Pretura di Lugano, dal presidente della Pretura di Lugano, dal Magistrato dei minorenni.
Gestione della documentazione del dipendente pubblico deceduto o scomparso
Art. 15a8 1Al capo area e/o ai capi servizio dell’Area della gestione amministrativa della Sezione
delle risorse umane, al servizio giuridico del DECS per i docenti cantonali e al segretario comunale
o - dove presente - al responsabile delle risorse umane del comune, al segretario generale del
Tribunale d’appello, al Segretario generale del Ministero pubblico, al Presidente del Tribunale
cantonale di espropriazione, al Presidente della Pretura penale, al Presidente dell’Ufficio del Giudice
dei provvedimenti coercitivi, al Presidente della Pretura di Lugano, ai Pretori dei distretti, al
Magistrato dei minorenni è conferito il ruolo di responsabili della gestione della documentazione.9
2I responsabili della gestione della documentazione garantiscono in particolare autonomia,
imparzialità e confidenzialità.
3Al momento del decesso o della scomparsa di un dipendente pubblico, il funzionario dirigente o il
suo sostituto informano la Sezione delle risorse umane. Quest’ultima coinvolge il responsabile della
gestione della documentazione di cui al cpv. 1.
4I responsabili della gestione della documentazione dispongono la messa in sicurezza:
a) della postazione di lavoro elettronica del dipendente, tramite il Centro sistemi informativi;
b) dell’ufficio o della postazione di lavoro del dipendente, tramite il funzionario dirigente o il suo
sostituto.
5Previo ottenimento delle credenziali di accesso da parte del Centro sistemi informativi, i
responsabili della gestione della documentazione, congiuntamente con il funzionario dirigente o il
8 Art. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 328.
9 Cpv. modificato dal R 9.7.2025; in vigore dal 1.8.2025 - BU 2025, 148.
suo sostituto, accedono all’ufficio e alla postazione di lavoro elettronica in questione e suddividono
la documentazione nelle seguenti categorie:
a) documenti ufficiali appartenenti all’unità amministrativa;
b) documenti personali e privati.
6I documenti inerenti l’adempimento del compito pubblico sono messi a disposizione dell’unità
amministrativa.
7I documenti personali o privati sono conservati secondo la volontà nota o presumibile del
dipendente. Nel caso in cui tale volontà non sia nota o presumibile, i documenti vengono conservati
presso i responsabili della gestione della documentazione, in forma cartacea o elettronica. La
conservazione è garantita per una durata di 10 anni dal momento del decesso o della scomparsa
del dipendente, nel rispetto della protezione e della sicurezza dei dati. In seguito, i dati sono distrutti,
a meno che non sia pendente una richiesta di accesso conformemente al cpv. 8, oppure una
procedura civile, penale o amministrativa.
8In caso di richiesta di accesso di terzi ai documenti personali e privati, i responsabili della gestione
della documentazione vi danno seguito, se è dato un interesse e non vi si oppongono interessi
preponderanti di congiunti del dipendente deceduto o di terzi. L’interesse è presunto in caso di
stretta parentela o di matrimonio rispettivamente unione domestica registrata con la persona
deceduta.
Capitolo quinto
Doveri di servizio
Art. 16 Occupazione accessoria per gli impiegati
1L’autorizzazione e la revoca per l’esercizio di un’occupazione accessoria sono di
competenza del Direttore di divisione o del Segretario generale, sentito il rispettivo funzionario
dirigente, oppure, in mancanza di essi, dall’autorità di nomina.
2L’autorizzazione deve essere trasmessa ai servizi centrali.
Art. 17 Occupazione accessoria per i docenti
1Per i docenti cantonali l’autorizzazione e la revoca per l’esercizio di un’occupazione
accessoria sono di competenza del servizio centrale sentiti i Direttori scolastici per i docenti o i
capogruppo per i docenti di sostegno ed in entrambi i casi il superiore diretto.
2Per i docenti comunali l’autorizzazione e la revoca sono di competenza dell’autorità di nomina,
sentiti i Direttori scolastici.
Art. 18 Carica pubblica
1La carica pubblica va esercitata nel limite del possibile durante il tempo libero; in tal
caso non dà diritto a nessun compenso o recupero.
2La candidatura a una carica pubblica che può implicare un particolare impegno durante il tempo di
lavoro, in particolare quella di municipale, deve essere preventivamente comunicata al funzionario
dirigente che formula un preavviso.
3L’autorizzazione e la revoca per l’esercizio di una carica pubblica ad elezione avvenuta sono di
competenza del Direttore di divisione o del Segretario generale in caso di subordinazione diretta
delle Sezioni al Direttore del dipartimento, sentito il rispettivo funzionario dirigente, oppure, in
mancanza di essi, dell’autorità di nomina.
4L’autorizzazione deve essere trasmessa ai servizi centrali.
5Per i docenti comunali l’autorizzazione è di competenza dell’autorità di nomina, sentiti i Direttori
scolastici o gli ispettorati scolastici.
Servizio militare, servizio di protezione civile, servizio sostitutivo e G+S; indennità perdita di
Art. 19 guadagno (IPG)
1In caso di servizio militare obbligatorio, servizio protezione civile obbligatorio o servizio
civile sostitutivo svizzero il dipendente deve avvertire il funzionario dirigente non appena gli è nota
la chiamata, producendo su richiesta l’ordine di marcia.
2Per le assenze, dovute a congedo pagato, per le quali è previsto il pagamento dell’indennità per
perdita di guadagno, il dipendente è tenuto a trasmettere all’Ufficio degli stipendi e delle
assicurazioni il formulario IPG entro 15 giorni dal termine del servizio comandato.
Accettazione di doni o inviti10
10 Nota marginale modificata dal R 24.9.2025; in vigore dal 26.9.2025 - BU 2025, 201.
Art. 20
1I dipendenti rifiutano doni, profitti pecuniari o inviti suscettibili di compromettere la loro
indipendenza o capacità di agire.
2È ammessa da parte del dipendente l’accettazione di piccoli doni o altri profitti pecuniari rientranti
negli usi sociali il cui valore non supera fr. 100.–.11
3Ai dipendenti che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare anche
piccoli doni, altri profitti o inviti se:
a) sono proposti da un offerente effettivo o potenziale o da una persona che partecipa al processo
decisionale o che è interessata da quest’ultimo;
b) non può essere esclusa una relazione tra il dono, il profitto o l’invito e il processo di acquisto o
decisionale.
4In caso di dubbio, i dipendenti accertano con il proprio funzionario dirigente l’ammissibilità
dell’accettazione di doni o profitti.
5I dipendenti rifiutano inviti suscettibili di compromettere la loro indipendenza o capacità di agire. Gli
inviti all’estero devono essere rifiutati, salvo autorizzazione scritta del rispettivo funzionario dirigente
almeno a livello di Direttore di divisione, Segretario generale oppure, in assenza di quest’ultimi,
dall’autorità di nomina.
6Ai dipendenti che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare inviti se:
a) sono proposti da un offerente effettivo o potenziale o da una persona che partecipa al processo
decisionale o che è interessata da quest’ultimo;
b) non può essere esclusa una relazione tra l’invito e il processo di acquisto o decisionale.
7In caso di dubbio, i dipendenti accertano con il proprio funzionario dirigente l’ammissibilità
dell’accettazione di inviti.
Art. 21 Obbligo di notifica e d’informazione
1Tutti i dipendenti sono tenuti a notificare e a documentare ai servizi centrali i fatti rilevanti
per il rapporto d’impiego e di retribuzione quali, segnatamente, i cambiamenti dello stato di famiglia,
di domicilio o d’indirizzo.
2I beneficiari delle indennità definite da leggi o regolamenti sono tenuti a notificare immediatamente
all’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni i fatti suscettibili di fondare, modificare o estinguere il
diritto alla percezione. Le indennità indebitamente percepite sono compensate sullo stipendio,
riservate le eventuali sanzioni disciplinari.
3I beneficiari di indennità che omettono la notifica, perdono il diritto al rimborso trascorsi sei mesi
dalla fine del mese in cui si è verificato l’evento.
Art. 22 Fumo
1All’interno dell’Amministrazione cantonale e delle Magistrature permanenti così come
nei veicoli dello Stato è vietato fumare.
2È permesso fumare solo negli appositi spazi fumatori, separati fisicamente dal resto dell’ambiente,
debitamente contrassegnati e adeguatamente ventilati.
Capitolo sesto
Assenze / Presenze
Art. 23 In generale
1I funzionari dirigenti sono responsabili del controllo delle presenze/assenze dei loro
collaboratori.
2Il dipendente deve chiedere l’autorizzazione al suo funzionario dirigente per tutte le assenze
programmabili, quali congedi, scali ore, affari personali e per ragioni di servizio (missioni).
3Ai docenti delle scuole cantonali, in caso di assenza per affari personali autorizzata dal rispettivo
funzionario dirigente, non viene effettuata alcuna riduzione sullo stipendio per le assenze fino a un
massimo di tre giorni, se nel corso dell’anno scolastico le ore perse d’insegnamento vengono
recuperate.
4Per i docenti cantonali la direzione di istituto comunica alla Sezione amministrativa quando e come
sono state recuperate le ore perse.
Art. 24 Medico del personale
1Il Medico del personale, come pure il servizio corrispettivo dello IAS per la propria unità
amministrativa:
a) autorizzano eccezioni ai divieti prescritti all’art. 26 cpv. 1 lett. b);
11 Cpv. modificato dal R 28.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 178.
b) autorizzano preventivamente la fisioterapia e le altre cure mediche riconosciute
dall’assicurazione di base contro le malattie (LAMal); la domanda va presentata con la
necessaria documentazione medica almeno 15 giorni prima dell’inizio delle stesse;
c) decidono previa richiesta scritta, con l’allegazione di un certificato medico dal primo giorno della
presa a carico, il recupero di vacanze o di congedi per gratifica sensibilmente turbati da malattia
o da infortunio del dipendente, ammesso che ciò abbia causato il rientro anticipato al domicilio
per problemi di salute o l’ospedalizzazione; per i docenti il recupero è limitato ai congedi per
gratifica;
d) possono chiedere al dipendente l’invio, tramite il suo medico curante, di un certificato medico
particolareggiato o altra documentazione medica che specifichi l’inabilità lavorativa;
e) eseguono autonomamente visite mediche di controllo o ne dispongono l’esecuzione d’intesa
con i servizi centrali del personale;
f) valutano se un’assenza per malattia è giustificata; nel caso contrario informano il funzionario
dirigente ed il servizio centrale.
2Il dipendente può essere tenuto a sottoporsi a visite mediche che permettano la valutazione della
sua abilità lavorativa.
3Il Consiglio di Stato può designare, a sostegno del Medico del personale, dei medici di fiducia.
Art. 25 Assenze per visita medica o simili
1Le assenze programmabili di visite mediche, fisioterapia e simili devono tenere conto
delle esigenze di servizio.
2Chi lavora a tempo parziale deve di regola programmare queste assenze durante il tempo libero.
Art. 26 Assenze per malattia e infortunio
1Il dipendente, in caso di malattia o di infortunio:
a) deve avvertire immediatamente e mantenere informato il funzionario dirigente;
b) non può uscire dall’abitazione o dall’istituto di cura tra le 22.00 e le 07.00, se l’inabilità lavorativa
è del 100%;
c) può effettuare vacanze durante un periodo d’inabilità lavorativa per malattia e/o infortunio
(totale o parziale), usufruendo dei propri giorni di vacanza o di gratifica come pure mediante
scalo ore, ore straordinarie o eccedenze mensili, previa autorizzazione del medico curante e
per i casi di infortunio anche dell’assicurazione LAINF. All’Ufficio del medico del personale deve
essere trasmesso un certificato medico, che attesti che la vacanza non compromette la
guarigione e/o lo stato di salute, completo delle date di partenza e ritorno. La vacanza
interrompe il conteggio dei giorni di malattia e/o infortunio e pertanto i giorni di assenza per il
periodo di vacanza sono computati quali giorni interi (sia di vacanza o gratifica che di scalo ore
o eccedenze mensili) anche in caso di inabilità lavorativa parziale. Per i docenti con il termine
vacanza si intende gratifica per anzianità;12
d) deve, se l’assenza supera tre giorni consecutivi (festivi compresi), esibire un certificato
d’inabilità lavorativa su modulo ufficiale redatto da un medico autorizzato a esercitare in
Svizzera. Impiegati e docenti devono far pervenire il modulo ufficiale al Servizio medico del
personale entro una settimana dall’inizio dell’assenza.
2Il primo certificato medico d’inabilità lavorativa ha una validità massima di 15 giorni (festivi
compresi); ulteriori certificati medici inerenti allo stesso evento hanno una validità massima di 30
giorni (festivi compresi) e devono pervenire entro la scadenza del certificato medico antecedente.
3Il funzionario dirigente deve mantenere regolarmente, documentandoli, i contatti con il
collaboratore assente.
4Il funzionario dirigente o i servizi centrali del personale possono richiedere il certificato medico
d’inabilità lavorativa già dal primo giorno di assenza quando le assenze inferiori ai tre giorni si
ripetono con frequenza.
5I servizi centrali del personale possono, autonomamente o su richiesta dei funzionari dirigenti,
procedere a controlli diretti delle assenze.
Art. 27 Assenze arbitrarie
1Le assenze effettuate senza autorizzazione o giustificazione sono considerate
arbitrarie.
2La competenza a stabilire l’assenza arbitraria spetta al funzionario dirigente.
3Il dipendente deve essere sentito.
4Le assenze arbitrarie sono computate sullo stipendio del mese successivo all’accertamento.
12 Lett. modificata dal R 2.12.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 377.
5Resta riservata la procedura disciplinare.
Art. 28 Vacanze impiegati
1Per gli impiegati la data e la durata delle vacanze, entro i limiti previsti dall’art. 41 LORD,
devono essere preventivamente autorizzate dal funzionario dirigente tenuto conto delle esigenze di
servizio e dei desideri dell’interessato.
2Le vacanze non possono essere compensate in denaro riservati i casi di cessazione del rapporto
d’impiego ove, per esigenze di servizio, le vacanze maturate e non ancora estinte, non hanno potuto
essere godute.13
3La riduzione delle vacanze nei casi previsti dall’art. 43 LORD avviene, nella misura in cui non vi è
colpa del dipendente, sul diritto dell’anno in cui si è verificato l’evento che comporta la riduzione.
Nel caso in cui il dipendente, per sua colpa o negligenza, abbia superato il limite dei giorni di vacanza
di diritto previsto dall’art. 41 LORD, la compensazione avviene entro l’anno successivo con
corrispondente riduzione del nuovo diritto.14
4…15
5Nel caso di sospensione dalla funzione il dipendente non matura il diritto alle vacanze.
Art. 29 Vacanze docenti
1La cessazione del rapporto d’impiego del docente coincide di regola con la fine dell’anno
scolastico.
2Nel caso di cessazione nel corso dell’anno scolastico il diritto al pagamento per vacanze non
godute dal docente è dato, fino a un massimo di quattro settimane, soltanto se interviene:
a) nel corso del primo anno d’impiego;
b) da aprile a giugno negli anni successivi.
3Agli operatori scolastici specializzati sono applicabili i disposti di cui all’art. 79b LORD. Richiamato
l’art. 59 cpv. 4 LORD, il rapporto di lavoro cessa di regola il 31 luglio. Nel calcolo dello stipendio
viene conteggiato il rimborso delle vacanze maturate fino al 15 agosto16.
Capitolo settimo
Congedi
Art. 30 Congedi in generale
1I congedi totali o parziali, pagati o non pagati, devono essere effettuati nei termini
massimi previsti dalla legge o dal presente regolamento.
2Il ritardo nella presentazione della domanda può essere considerato per la negazione o il rinvio
dell’autorizzazione.
3Copia delle decisioni va tempestivamente trasmessa ai servizi centrali del personale e all’Ufficio
degli stipendi e delle assicurazioni.
4La concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
5L’eventuale congedo non pagato giusta l’art. 47 cpv. 3 LORD inizia a decorrere dal termine del
congedo maternità. Il posticipo di tale congedo è concesso per il consumo di diritti maturati, che
decadrebbero nel corso del congedo.17
6Il dipendente può beneficiare di un congedo non pagato totale di tre anni al massimo nell’arco
dell’intero rapporto d’impiego o, in via eccezionale previa autorizzazione dei servizi centrali,
l’equivalente per un massimo di 6 anni se il congedo è preso parzialmente.
7Il diritto al congedo non pagato è proporzionato al grado d’occupazione del dipendente al momento
della relativa decisione.
Art. 31 Congedi pagati
1Il diritto al congedo pagato è proporzionato al grado d’occupazione del momento in cui
inizia l’evento.
2La richiesta dei congedi di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. a), b), c), d) LORD deve essere sottoposta con
ragionevole anticipo al proprio funzionario dirigente, accompagnata dalla relativa attestazione.
3Per gli impiegati i congedi pagati vengono decisi dal servizio centrale su preavviso dei funzionari
dirigenti, rispettivamente, per le Magistrature permanenti, dalla Commissione amministrativa per il
13 Cpv. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 377.
14 Cpv. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 377.
15 Cpv. abrogato dal R 2.12.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 377.
16 Cpv. modificato dal R 5.6.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 137.
17 Cpv. modificato dal R 27.1.2021; in vigore dal 29.1.2021 - BU 2021, 62.
Tribunale d’appello, dal Procuratore generale, dal presidente del Tribunale cantonale di
espropriazione, dal presidente della Pretura penale, dal presidente dei Giudici dei provvedimenti
coercitivi, dai Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, dal presidente della Pretura di Lugano,
dal Magistrato dei minorenni.
4Per i docenti cantonali i congedi dell’art. 47 e 48 LORD vengono decisi dal servizio centrale su
preavviso del Direttore dell’istituto scolastico della sede di servizio, o per i docenti di sostegno su
preavviso del capogruppo, e del superiore diretto, mentre i congedi dell’art. 46 LORD vengono decisi
dal Direttore dell’istituto scolastico della sede di servizio o per i docenti di sostegno dal capogruppo.
5Per i docenti comunali i congedi dell’art. 46, 47 e 48 LORD vengono decisi dall’autorità di nomina
su preavviso del Direttore scolastico o dell’Ispettorato scolastico.
6Le assenze giustificate dei congedi pagati di cui agli art. 46 cpv. 1 lett. e), f), fbis), g), h), ibis), l), m),
n), 47 e 48 LORD devono essere comunicate tempestivamente al proprio funzionario dirigente o al
Direttore dell’istituto scolastico.18
7Per gli impiegati i congedi di cui agli art. 46 cpv. 1 lett. a), b), c), d), f), fbis), g), h), m) LORD sono
godibili anche in ore, mentre il congedo di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. ibis LORD (congedo di assistenza
a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio) è godibile solo in giorni
consecutivi o in singole giornate.19
8Per i docenti i congedi di cui agli art. 46 cpv. 1 lett. a), b), c), d), f), fbis), g), h), m) LORD sono godibili
solo in giorni consecutivi, in singole giornate o in mezze giornate, mentre il congedo di cui all’art. 46
cpv. 1 lett. ibis LORD (congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia
o infortunio) è godibile solo in giorni consecutivi o in singole giornate.20
Art. 32 Congedi pagati per affari sindacali
1Per gli impiegati i congedi per affari o per formazione sindacale riconosciuti sono
concessi nel seguente modo:
a) per i membri di comitato fino a 12 giorni all’anno;
b) per gli affiliati ordinari fino a 5 giorni all’anno.
2Per i docenti i congedi per affari o per formazione sindacale riconosciuti sono concessi nel seguente
modo:
a) per i membri di comitato: fino a 12 giorni all’anno se non vi è cumulo dei giorni di congedo. Se
vi è cumulo dei giorni di congedo, fino ad un massimo del 20% di un’unità a tempo pieno
attribuibile annualmente ad una persona per sindacato; la percentuale viene stabilita in base al
numero di affiliati docenti cantonali e comunali attivi il 1° marzo dell’anno che precede l’anno
scolastico per il quale è chiesto il congedo;
b) per gli affiliati ordinari fino a 2 giorni all’anno.
Art. 33 Congedi pagati per volontariato
1Per volontariato sociale s’intende:
a) prestazioni a favore di persone degenti in case di cura, ospedali, case per anziani o prestazioni
a favore di persone che beneficiano di cure a domicilio e nell’ambito della relativa
organizzazione per la cura a domicilio;
b) prestazioni a favore di persone con handicap fisici o mentali;
c) prestazioni nell’ambito di soccorso in caso di catastrofe, d’incidente o di pronto intervento;
d) trasporti a scopo umanitario;
e) prestazioni a favore della formazione e dell’animazione delle attività giovanili ai sensi della
legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù del 12 giugno 2025
(LGioCo).21
2Le prestazioni indicate al cpv. 1 sono intese non remunerate dall’ente o associazione responsabile
dell’organizzazione del volontariato.
Art. 34 Congedi pagati per sportivi d’élite
Possono beneficiare del congedo per l’attività di sportivo d’élite i possessori della Swiss
Olympic Card.
Congedi pagati per matrimonio, unione registrata, decessi, nascite figli
18 Cpv. modificato dal R 27.4.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 111.
19 Cpv. introdotto dal R 27.4.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 111.
20 Cpv. introdotto dal R 27.4.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 111.
21 Lett. modificata dal R 11.2.2026; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 46.
Art. 35
1Per gli impiegati i congedi pagati di cui agli art. 46 cpv. 1 lett. e), g) e h) LORD devono
essere consumati entro 30 giorni dall’evento. Il congedo pagato di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. l LORD
(congedo di paternità) deve essere consumato, in settimane o in giorni, entro sei mesi dall’evento.22
2Per i docenti i congedi pagati di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. e), g), h) e l) LORD vengono di principio
consumati subito. Se non si oppongono esigenze di servizio, previa autorizzazione del servizio
centrale, i congedi pagati di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. e), g), h) e l) LORD possono essere consumati
successivamente, in ogni caso entro 30 giorni dall’evento per i congedi pagati di cui all’art. 46 cpv.
1 lett. e), g), h), entro 6 mesi dall’evento per il congedo pagato di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. l) (congedo
di paternità).23
3Per i docenti il diritto al recupero decade se l’evento si verifica durante le vacanze scolastiche e i
giorni di diritto si estinguono all’interno delle stesse. Se i giorni di diritto non si estinguono, i giorni
rimanenti prolungano le vacanze scolastiche.
Congedi pagati per malattia grave in famiglia e assistenza ai familiari
Art. 35a24 1Per malattia grave ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. f LORD (congedo per malattia grave
in famiglia) s’intende una situazione medica grave con pericolo imminente di vita, come ad esempio
il ricovero in un reparto di cure intense, un’operazione ad alto rischio, una fase terminale di una
grave malattia. Non costituisce malattia grave una malattia a decorso cronico, ad eccezione di un
acuto e grave peggioramento dello stato clinico tale da mettere il paziente in pericolo imminente di
vita.
2Per problemi di salute ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. fbis LORD (congedo di assistenza) s’intendono
i problemi di salute che non rientrano nella malattia grave, ad esempio infortunio, malattia non grave
ai sensi del cpv. 1, disabilità.
3Per familiare ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. fbis LORD s’intende il coniuge, il partner registrato, i
figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, i suoceri, il partner che convive con il lavoratore nella medesima
economia domestica da almeno cinque anni ininterrottamente. Per figli s’intendono coloro con i quali
è stabilito un rapporto di filiazione ai sensi del diritto civile.
4Il familiare ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. fbis LORD deve necessitare di assistenza, vale a dire non
essere autosufficiente e dipendere dall’aiuto di terzi.
5Chi richiede di poter beneficiare del congedo di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. fbis LORD (congedo di
assistenza) per il tempo necessario all’assistenza a un familiare di età superiore ai 15 anni o al
partner con problemi di salute deve comprovare che l’assistenza nel caso specifico non può essere
prestata da altri membri della famiglia o da terzi. Il fatto che un’altra persona abbia diritto al congedo
non esclude di per sé il diritto stesso.
6La malattia grave di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. f LORD, i problemi di salute e la necessità di assistenza
di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. fbis LORD devono essere comprovati da un certificato medico allestito su
modulo ufficiale.
Art. 36 Congedi diversi
I congedi pagati di cui agli art. 46 cpv. 1 lett. m) e n) LORD non sono differibili.
Art. 37 Congedo per dipendenti occupati a turni
1I dipendenti occupati a turni hanno diritto almeno a 102 giorni di congedo all’anno
comprese le festività previste dalla legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino.
2Le singole unità amministrative regolano, in modo autonomo, la compensazione dei congedi
annuali, ritenuto che il dipendente goda di regola 8,5 giorni effettivi di congedo al mese equamente
ripartiti.
3Il dipendente che entra o che lascia il servizio nel corso dell’anno, ha diritto a un numero di giorni
di congedo annuale proporzionale alla durata del servizio prestato.
4Il diritto ai congedi si estingue il 31 agosto dell’anno successivo.
5I congedi sono ridotti in proporzione di un giorno ogni quattro di assenza.
Art. 38 Congedi non pagati per aggiornamento e perfezionamento
Per i congedi non pagati richiesti per l’aggiornamento, il perfezionamento e la
riqualificazione professionale, valgono le disposizioni dello specifico regolamento.
Altri congedi non pagati per gli impiegati
22 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 176.
23 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 176.
24 Art. introdotto dal R 27.4.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 111.
Art. 39
1Per gli impiegati la concessione di congedi non pagati che non sono di diritto è decisa
dal funzionario dirigente.
2Per i congedi non pagati superiori a 3 mesi consecutivi la decisione spetta al Direttore della
rispettiva divisione o al Segretario generale, rispettivamente, per le Magistrature permanenti, alla
Commissione amministrativa per il Tribunale d’appello, al Procuratore generale, al presidente del
Tribunale cantonale di espropriazione, al presidente della Pretura penale, al presidente dei Giudici
dei provvedimenti coercitivi, ai Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, al presidente della
Pretura di Lugano, al Magistrato dei minorenni.
3La richiesta di un congedo non pagato deve essere presentata al funzionario dirigente almeno 2
mesi prima dell’inizio del congedo.
Art. 40 Altri congedi non pagati per i docenti
1Per i docenti cantonali la concessione di congedi non pagati è decisa dal Direttore
dell’istituto scolastico della sede di servizio o, per i docenti di sostegno, dal capogruppo.
2Per i congedi superiori a tre mesi consecutivi la concessione è di competenza della Sezione
amministrativa, sentiti il Direttore dell’istituto scolastico della sede di servizio, o il capogruppo per i
docenti di sostegno, e i superiori diretti.
3Per i docenti comunali la concessione di congedi non pagati è decisa dall’autorità di nomina, sentiti
il Direttore o l’Ispettorato scolastico.
4Per i docenti che intendono usufruire di un congedo non pagato superiore a 3 mesi, la richiesta
deve essere inoltrata entro il 31 marzo dell’anno scolastico che precede il congedo.
Capitolo ottavo
Procedura disciplinare