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Regolamento dei dipendenti dello Stato

Ticino · 173.110 · regulation

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Contents: 73 provisions
  1. Art. 1 Campo d’applicazione
  2. Art. 2 Servizi centrali del personale
  3. Art. 3 Funzionario dirigente
  4. Art. 4 In generale
  5. Art. 5 Docenti
  6. Art. 6 Documentazione
  7. Art. 7 Titoli di studio
  8. Art. 8 Preavviso medico
  9. Art. 9 Atto di nomina o d’incarico
  10. Art. 10 Sede di servizio
  11. Art. 11 Descrizione della funzione
  12. Art. 12 Tempo parziale e lavoro ripartito
  13. Art. 13 Persone disabili e casi sociali
  14. Art. 14 Mobilità interna
  15. Art. 15 Sostituzione di impiegati
  16. Art. 16 Occupazione accessoria per gli impiegati
  17. Art. 17 Occupazione accessoria per i docenti
  18. Art. 18 Carica pubblica
  19. Art. 19 guadagno (IPG)
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Obbligo di notifica e d’informazione
  22. Art. 22 Fumo
  23. Art. 23 In generale
  24. Art. 24 Medico del personale
  25. Art. 25 Assenze per visita medica o simili
  26. Art. 26 Assenze per malattia e infortunio
  27. Art. 27 Assenze arbitrarie
  28. Art. 28 Vacanze impiegati
  29. Art. 29 Vacanze docenti
  30. Art. 30 Congedi in generale
  31. Art. 31 Congedi pagati
  32. Art. 32 Congedi pagati per affari sindacali
  33. Art. 33 Congedi pagati per volontariato
  34. Art. 34 Congedi pagati per sportivi d’élite
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Congedi diversi
  37. Art. 37 Congedo per dipendenti occupati a turni
  38. Art. 38 Congedi non pagati per aggiornamento e perfezionamento
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Altri congedi non pagati per i docenti
  41. Art. 41 Inchiesta disciplinare
  42. Art. 42 Autorità competenti
  43. Art. 43 Attestato di servizio
  44. Art. 44 Commissione conciliativa
  45. Art. 45 Classificazione delle funzioni
  46. Art. 46 Modalità di pagamento dello stipendio
  47. Art. 48 Indennità di refezione per docenti
  48. Art. 49 Supplementi di stipendio
  49. Art. 50 Durata e calcolo del diritto allo stipendio
  50. Art. 51 Stipendio iniziale
  51. Art. 52 Riduzione stipendio iniziale dei docenti
  52. Art. 53 Valutazione periodica
  53. Art. 54 Promozioni
  54. Art. 55 Trasferimento a funzione inferiore
  55. Art. 56
  56. Art. 57 Conversione tredicesima in giorni di congedo
  57. Art. 58 Gratifica per anzianità di servizio
  58. Art. 59 Lavoro straordinario
  59. Art. 60 Indennità per supplenze
  60. Art. 61 Indennità d’uscita in caso di scioglimento del rapporto d’impiego
  61. Art. 62 Rifiuto indennità di uscita
  62. Art. 63
  63. Art. 64
  64. Art. 65 Stipendi e indennità in caso di rendimento ridotto
  65. Art. 66 Recupero in caso di compensi non dovuti
  66. Art. 67 Surrogazione
  67. Art. 68 Protezione giuridica
  68. Art. 69 Periodo malattia
  69. Art. 70 Promozioni in nuova funzione
  70. Art. 71 Funzioni al beneficio di un’indennità manuale
  71. Art. 72 Salario determinante per l’aggancio alla nuova classe
  72. Art. 73 Abrogazione
  73. Art. 74 Entrata in vigore

73 provisions

Art. 41 Inchiesta disciplinare

1Le informazioni preliminari in materia disciplinare sono raccolte dal funzionario dirigente; i servizi centrali possono prestare assistenza o subentrare, se richiesto, nell’esecuzione. 2Quando dalle informazioni preliminari i fatti risultino evidenti o ammessi e siano stati rispettati i diritti del dipendente di cui all’art. 36 cpv. 2 LORD, la decisione di sanzione disciplinare di competenza del funzionario dirigente, del Direttore di divisione o dei Segretari generali è resa senza formale apertura di un’inchiesta e con motivazione sommaria. Sono riservati più formali accertamenti e una motivazione sostanziata in sede di ricorso. 3Il dipendente interpellato a titolo di informazioni preliminari può chiedere che sia aperta una formale inchiesta a suo carico. 4Quando dalle informazioni preliminari il caso appaia di una gravità che eccede l’adeguatezza delle sanzioni delegate all’art. 42 del presente regolamento, il funzionario dirigente, rispettivamente il Direttore divisione o il Segretario generale, è tenuto a coinvolgere il servizio centrale interessato, che richiede all’Autorità di nomina la formale apertura d’inchiesta. 5La formale apertura d’inchiesta compete al Consiglio di Stato, che designa chi la conduce. La delega a specialisti esterni rimane eccezionale e dev’essere giustificata da interessi preminenti dell’Amministrazione. 6Copia delle decisioni disciplinari va trasmessa al servizio centrale e al dipartimento interessato.

Art. 42 Autorità competenti

1Nei casi in cui l’inchiesta non è aperta dall’Autorità di nomina il funzionario dirigente ha la competenza di infliggere un ammonimento. 2La competenza di infliggere una multa fino a fr. 500.– spetta al Direttore di divisione o al Segretario generale. 3In caso di esclusione o di ricusazione, la competenza è attribuita al livello dirigente superiore o, se del caso, esercitata dall’Autorità di nomina. 4Sono riservate le attribuzioni speciali di competenze previste da altre norme. 5Le decisioni di sanzioni disciplinari prese in delega di competenze devono in ogni caso rispettare i diritti del dipendente di cui all’art. 36 cpv. 2 LORD. 6Copia delle decisioni disciplinari deve essere trasmessa al servizio centrale e al dipartimento interessato. Capitolo nono Attestato di servizio e Commissione conciliativa

Art. 43 Attestato di servizio

1L’attestato di servizio, steso dal rispettivo funzionario dirigente, è controfirmato e trasmesso al dipendente dai servizi centrali del personale; per le Magistrature permanenti, l’attestato è allestito dalla Commissione amministrativa per il Tribunale d’appello, dal Procuratore generale, dal presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, dal presidente della Pretura penale, dal presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, dai Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, dal presidente della Pretura di Lugano, dal Magistrato dei minorenni. 2Nel caso in cui vi fossero più funzionari dirigenti interessati alla stesura del documento, il coordinamento e la redazione finale sono assicurati dai servizi centrali del personale. 3Il dipendente può richiedere in ogni momento un attestato intermedio.

Art. 44 Commissione conciliativa

1La commissione è composta da cinque membri, due designati dal Consiglio di Stato, due designati dalle Associazioni del personale e da un presidente designato di comune accordo. 2La commissione resta in carica quattro anni. La sua elezione avviene entro il 31 dicembre dell’anno in cui è eletto il Consiglio di Stato e con effetto a contare dal 1° gennaio dell’anno successivo. 3Il presidente indice l’udienza di conciliazione e comunica al più presto all’Autorità di nomina l’esito della stessa. 4In caso di mancata conciliazione il verbale d’udienza va consegnato immediatamente alle parti vale quale formale comunicazione. Capitolo decimo Stipendio

Art. 45 Classificazione delle funzioni

1Per gli impiegati la classe di stipendio è proposta al Consiglio di Stato dalla Sezione delle risorse umane sulla base di uno strumento di valutazione analitica delle funzioni basato su criteri quali: la formazione, l’esperienza professionale, la responsabilità, le esigenze a livello di comunicazione, le esigenze a livello di capacità e autonomia nella risoluzione di problemi, la specificità delle attività e le condizioni di esercizio della funzione. 2Per i docenti cantonali la classe di stipendio è proposta al Consiglio di Stato dalla Sezione amministrativa del DECS tenuto conto della formazione e dell’esperienza nell’ambito formativo e/o professionale. 3Per i docenti delle scuole comunali la classe di stipendio è stabilita dalla Sezione delle scuole comunali.25

Art. 46 Modalità di pagamento dello stipendio

Lo stipendio viene accreditato su di un conto corrente personale postale o bancario in Svizzera. L’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni, rispettivamente la Direzione IAS per la propria unità amministrativa, possono accordare eccezioni. Art. 47 ...26

Art. 48 Indennità di refezione per docenti

1Ai docenti di scuola elementare e media per l’assistenza alla refezione degli allievi è riconosciuto, oltre al pasto gratuito, un supplemento di stipendio di 16 franchi all’ora.27 2Ai docenti di scuola speciale per l’assistenza alla refezione degli allievi è riconosciuto, oltre al pasto gratuito, un supplemento di stipendio di 16 franchi all’ora se gli allievi godono di sufficiente autonomia e di 45 franchi all’ora nel caso opposto. La definizione del grado di autonomia è affidata al servizio competente.28 3Lo stipendio di 16 franchi all’ora può essere riconosciuto anche a terze persone (sorveglianti) chiamate ad assistere gli allievi durante le pause pranzo del mezzogiorno; per l’assistenza agli allievi delle scuole speciali lo stipendio che può essere riconosciuto è di 27.50 franchi all’ora.29 25 Denominazione dell’unità amministrativa adattata d’ufficio il 21.12.2019; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462. 26 Art. abrogato dal R 28.5.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 193. 27 Cpv. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 330. 28 Cpv. introdotto dal R 22.8.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 330. 29 Cpv. modificato dal R 24.9.2025; in vigore dal 26.9.2025 - BU 2025, 201; precedente modifica: BU 2020, 230.

Art. 49 Supplementi di stipendio

1I supplementi di stipendio, proposti dal funzionario dirigente, sono valutati e preavvisati preventivamente dalla Sezione delle risorse umane, dalla Sezione amministrativa del DECS e dalla Direzione IAS per la propria unità amministrativa se i seguenti criteri sono soddisfatti in modo cumulativo: a) estensione temporanea di responsabilità che esulano in modo evidente dalle mansioni contenute nella descrizione della funzione; b) aumento significativo della complessità di compiti aggiuntivi assunti; c) i compiti assunti non rientrano nel novero delle supplenze di cui all’art. 26 LStip. 2I supplementi di stipendio coprono unicamente la durata dell’estensione temporale delle responsabilità di cui al cpv. 1.

Art. 50 Durata e calcolo del diritto allo stipendio

1Il diritto allo stipendio è sospeso o ridotto durante i periodi di sospensione dalla carica con privazione totale o parziale dello stipendio, durante i congedi totali o parziali non pagati e nei casi di assenza arbitraria. Il diritto allo stipendio è ridotto o cessa nei casi di assenza per malattia e infortunio superiori ai limiti stabiliti dall’art. 30 LStip. 2I giorni festivi e i sabati all’inizio del mese sono considerati giorni di servizio effettivo per il dipendente che inizia il servizio il giorno lavorativo successivo al giorno festivo. 3Per gli impiegati le riduzioni di stipendio sono calcolate nel seguente modo: ore effettive di assenza x salario mensile lordo ore dovute mensili. 4Per gli impiegati, la retribuzione delle vacanze non godute avviene secondo la seguente formula: giorni di vacanza x 1.4 x stipendio mensile 30. 5Per i docenti le riduzioni di stipendio sono calcolate nel seguente modo: ore effettive di assenza x stipendio mensile lordo ore dovute nell’anno scolastico / 12. 6Lo stipendio versato in caso di prestazioni dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione militare o di altre assicurazioni per perdita di guadagno, non può eccedere lo stipendio netto abitualmente erogato.30

Art. 51 Stipendio iniziale

1Di principio, gli impiegati alla prima esperienza lavorativa, riservati i casi regolati ai cpv. 8 e 9 oppure le circostanze speciali nel quadro dell’art. 9 cpv. 4 LStip, sono inseriti nella classe di riferimento con zero aumenti; fanno eccezione gli impiegati attribuiti alla classe 1, che sono inseriti al secondo aumento.31 2L’autorità di nomina può riconoscere, ai candidati con esperienza professionale, degli aumenti annuali calcolati secondo i criteri indicati nei cpv. seguenti, riservate le circostanze speciali secondo l’art. 9 cpv. 4 LStip.32 3Gli anni interi di esperienza utile alla funzione determinano il numero degli aumenti a partire dal minimo salariale previsto per la classe di riferimento. 4Per gli impiegati gli anni di esperienza utile sono conteggiati nel seguente modo: – esperienza analoga alla funzione: coefficiente 1; – esperienza parzialmente analoga alla funzione: coefficiente 0,4 - 0,6 in base alla valutazione del servizio centrale; riservate specifiche disposizioni del Consiglio di Stato, gli anni di esperienza senza relazione alla funzione sono ponderati con un coefficiente 0.33 5Gli anni di esperienza pregressa riconosciuti danno diritto ad un numero corrispondente di aumenti rispetto allo stipendio iniziale valido di cui al cpv. 8. 5bisPer le funzioni sottoelencate, il conteggio del numero di aumenti calcolati in base all’esperienza utile riconosciuta avviene nella rispettiva funzione di II. I candidati ai quali, in applicazione dei cpv. 2-5 sono riconosciuti almeno 15 aumenti, possono essere immediatamente promossi alla funzione di I se soddisfano i requisiti dell’art. 7:34 Funzione Classe 30 Cpv. introdotto dal R 20.5.2026; in vigore dal 22.5.2026 - BU 2026, 164. 31 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108. 32 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108. 33 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108. 34 Cpv. modificato dal R 9.7.2025; in vigore dal 1.8.2025 - BU 2025, 148; precedente modifica: BU 2020, 377. Funzione Classe Ispettore/trice giurista II 10 Segretario/a assessore II 10 Segretario/a giudiziario/a II 10 Cancelliere/a II 10 Segretario/a redattore/trice II 10 Capo équipe II 9 Capo progetto II 9 Capo settore II 9 Collaboratore/trice scientifico/a II 9 Consulente informatico II 9 Coordinatore/trice cantonale per la protezione antincendio II 9 Economista II 9 Giurista II 9 Giurista redattore/trice II 9 Informatico aziendale II 9 Ispettore/trice enti locali II 9 Perito/a organizzatore/trice II 9 Pianificatore/trice di architetture II 9 Pianificatore/trice in logistica II 9 Progettista II 9 Psicologo/a II 9 Relationship manager II 9 Revisore II 9 Sistemista II 9 Specialista scienze forensi II 9 6La Sezione delle risorse umane, rispettivamente la Direzione IAS per la propria unità amministrativa, in base a quanto prospettato dal funzionario dirigente, determinano la proposta di stipendio iniziale degli impiegati all’indirizzo dell’Autorità di nomina. 7Il Consiglio di Stato considera i minimi salariali di una categoria professionale se essi corrispondono a funzioni che esercitano compiti strettamente analoghi e in condizioni quadro lavorative paragonabili al contesto dell’Amministrazione cantonale. 8Per le seguenti funzioni lo stipendio iniziale minimo è definito secondo la tabella sottostante: Funzione Classe Aumenti Aiuto cucina 1 3 Personale ai servizi alberghieri 1 3 Personale ai servizi generali 1 3 Ausiliario/a d’ospedale 2 1 Cuoco/a 2 3 Operaio/a 2 3 Aiuto infermiere/a 3 3 Operatore/trice socioassistenziale 3 3 Cuoco/a per la dieta 3 5 Infermiere/a 4 5 Tecnico/a in analisi biomediche 4 4 Operatore/trice sociale I 6 5 9Il salario iniziale dei docenti senza esperienza è definito secondo la tabella sottostante:35 Funzione Classe Aumenti Operatore/trice socioassistenziale della pedagogia speciale 3 3 Collaboratore/trice per l’insegnamento delle parti pratiche integrate 4 4 Docente di scuola comunale senza refezione 5 2 Docente di scuola comunale 6 5 Docente per unità scolastiche differenziate senza titolo accademico 6 5 Docente di lingua e integrazione 6 5 Operatore/trice della differenziazione curricolare 6 5 Educatore/trice (con diploma) 6 5 35 Cpv. modificato dal R 19.10.2022; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2022, 244 e 247; precedenti modifiche: BU 2017, 483; BU 2020, 204, 377 e 379. Funzione Classe Aumenti Collaboratore/trice per il laboratorio informatico 7 3 Operatore/trice pedagogico/a per l’integrazione 7 3 Ispettore/trice di formazione senza titolo 7 3 Docente Centro federale d’asilo 7 4 Docente SP senza titolo 7 5 Docente SSS senza titolo 8 4 Docente per unità scolastiche differenziate con master 8 4 Docente SP con titolo terziario B 8 3 Logopedista della pedagogia speciale 8 4 Pedagogista con orientamento pedagogia precoce 8 4 Psicopedagogista 8 4 Psicomotricista della pedagogia speciale 8 4 Ispettore/trice di formazione con titolo terziario B 8 3 Docente di sostegno pedagogico scuole comunali 8 4 Logopedista SI SE 8 4 Psicomotricista SI SE 8 4 Docente di sostegno pedagogico SME 8 4 Docente SME 8 4 Docente di scuola speciale 8 4 Ergoterapista 8 4 Assistente delle scuole comunali 9 2 Capo laboratorio SAM SSA con titolo SSS (senza titolo specifico) 9 2 Vicedirettore/trice SME 9 2 Vicedirettore/trice di scuola speciale 9 2 Docente di musica strumentale 9 2 Ispettore/trice di formazione con titolo accademico (BA o MA) 9 2 Docente SSS con titolo terziario B 9 2 Docente SP con titolo accademico (BA o MA) 9 2 Vicedirettore/trice di centro professionale 10 2 Capo laboratorio SAM 10 2 Docente SSS con titolo accademico (BA o MA) 10 3 Docente SMS 10 3 Esperto/a 10 3 Esperto/a della scuola dell’obbligo 10 3 Direttore/trice di scuola speciale 11 2 Direttore/trice SME (FD) 11 2 Vicedirettore/trice di centro professionale con SSS 11 2 Direttore/trice di centro professionale (FD) 11 3 Vicedirettore/trice SMS 11 3 Direttore/trice di centro professionale con SSS (FD) 12 2 Direttore/trice SMS (FD) 13 1 10Ai docenti cantonali con esperienza nel settore dell’insegnamento in scuole pubbliche o private in Svizzera o all’estero o in settori professionali o aziendali affini alla disciplina di insegnamento ed assunti nel rispetto del bando di concorso, gli anni di esperienza vengono riconosciuti sulla base dei seguenti criteri: – esperienza d’insegnamento affine alla materia insegnata: coefficiente 1; – esperienza in settori professionali o aziendali affini come pure esperienza d’insegnamento non affine alla materia insegnata: coefficiente 0,5. Per i docenti di materie di conoscenze professionali senza titolo di studio terziario A, i primi 5 anni di esperienza non vengono conteggiati; l’esperienza senza relazione con la disciplina d’insegnamento è ponderata con coefficiente 0. Non sono riconosciuti periodi di supplenza o di mandato. L’esperienza pregressa non è considerata nel caso di docenti assunti senza un titolo pedagogico così come definito dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per i settori ove quest’ultimo è requisito di assunzione, e più in generale nel caso di assunzioni sulla base dell’art. 12 cpv. 4 LORD. Gli anni di esperienza pregressa riconosciuti danno diritto ad un numero corrispondente di aumenti rispetto allo stipendio iniziale valido per i docenti senza esperienza di cui al cpv. 9. Il Consiglio di Stato fissa tramite risoluzione governativa i dettagli di applicazione della norma.36

Art. 52 Riduzione stipendio iniziale dei docenti

1Per i docenti l’assenza di un titolo di studio pedagogico così come definito dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione comporta una riduzione corrispondente a due aumenti di stipendio per rapporto a quanto indicato nell’art. 51 cpv. 9 per i settori ove il titolo è requisito di assunzione. 2Nel caso la funzione prevedesse una classe di stipendio minima con meno di due aumenti, la riduzione di cui al cpv. 1 va applicata ricercando l’importo in una classe di riferimento inferiore. 3L’autorità di nomina fissa il termine entro il quale il docente deve acquisire il necessario titolo di studio pedagogico.

Art. 53 Valutazione periodica

1La valutazione periodica degli impiegati, giusta l’art. 21 LORD, è applicata unicamente al personale nominato e a quello incaricato. 2Il funzionario dirigente valuta regolarmente la qualità e quantità del lavoro svolto in base a criteri predefiniti, come pure il comportamento del dipendente sull’arco dell’anno, dandone riscontro a quest’ultimo. 3Una volta all’anno, si effettua la valutazione periodica. 4Oggetto della valutazione periodica sono le prestazioni dell’impiegato, segnatamente i compiti previsti dalla descrizione della funzione, nonché il comportamento. 5La valutazione periodica è elemento determinante per la decisione in merito alla mancata concessione dell’aumento annuo all’impiegato e alle promozioni di cui all’art. 54. 6Ai docenti si applicano le disposizioni della legge della scuola del 1° febbraio 1990 inerenti alle loro valutazioni; il rapporto di valutazione è elemento determinante per la decisione in merito alla mancata concessione dell’aumento annuo al docente e alle promozioni di cui all’art. 54.

Art. 54 Promozioni

1Il passaggio a una funzione superiore può avvenire tramite concorso oppure promozione di carriera. Il passaggio a una funzione superiore basato sul numero di aumenti è definito promozione di carriera per anzianità. Il passaggio a una funzione superiore basato sulle responsabilità e sui compiti è definito promozione di carriera per ruolo. 2Le promozioni di carriera per ruolo sono proposte dal funzionario dirigente in applicazione dei disposti di cui al cpv. 9; le promozioni di carriera per anzianità possono avvenire: – su proposta della Sezione delle risorse umane per i funzionari; – su proposta della Sezione amministrativa per i docenti; – su proposta della Direzione dell’IAS per la propria unità amministrativa, sentito il funzionario dirigente; – per le Magistrature permanenti, su proposta della Commissione amministrativa per il Tribunale d’appello, del Procuratore generale, del presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, del presidente della Pretura penale, del presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, dei Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, del presidente della Pretura di Lugano, del Magistrato dei minorenni. 3… 4In caso di promozione, riservate specifiche disposizioni del Consiglio di Stato, il nuovo stipendio è calcolato in base all’importo dell’ultimo stipendio annuale maggiorato di un aumento, poi arrotondato all’aumento superiore previsto dalla nuova classe.38 5La Sezione delle risorse umane per gli impiegati, della Sezione amministrativa per i docenti, rispettivamente della Direzione IAS per la propria unità amministrativa, in base alla proposta del funzionario dirigente, determinano nei casi di promozione lo stipendio all’indirizzo dell’autorità di nomina competente.39 6Le promozioni di carriera hanno luogo unicamente al 1° gennaio. 36 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108. 37 Art. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 377; precedenti modifiche: BU 2017, 401; BU 2019, 108. 38 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108. 39 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108. 6bisPer le promozioni di carriera relative agli agenti di polizia è considerata la data di nomina al termine della Scuola di polizia.40 7Le condizioni di promozione della Divisione delle contribuzioni, della Polizia cantonale, delle Strutture carcerarie cantonali e dell’Istituto delle assicurazioni sociali sono fissate in base a specifica regolamentazione del Consiglio di Stato. 8Il passaggio dalla funzione di II alla funzione di I, sia su concorso sia a seguito della promozione di carriera, può avvenire se cumulativamente sono soddisfatti – per le funzioni sottoelencate – i seguenti principi: – il collaboratore soddisfa i requisiti dell’art. 7 del presente regolamento, – il collaboratore ha raggiunto almeno 15 aumenti, – il collaboratore ha raggiunto in modo particolarmente soddisfacente i risultati attesi dalla funzione e ha assunto un comportamento corretto.41 Funzione Classe Ispettore/trice giurista II 10 Segretario/a assessore II 10 Segretario/a giudiziario/a II 10 Cancelliere/a II 10 Segretario/a redattore/trice 10 Capo équipe II 9 Capo progetto II 9 Capo settore II 9 Collaboratore/trice scientifico/a II 9 Consulente informatico/a II 9 Coordinatore/trice cantonale per la protezione antincendio II 9 Economista II 9 Giurista II 9 Giurista redattore/trice II 9 Informatico/a aziendale II 9 Ispettore/trice enti locali II 9 Perito/a organizzatore/trice II 9 Pianificatore/trice di architetture II 9 Pianificatore/trice in logistica II 9 Progettista II 9 Psicologo/a II 9 Relationship manager II 9 Revisore II 9 Sistemista II 9 Specialista scienze forensi II 9 9Per gli impiegati, ogni promozione di carriera per ruolo deve essere sottoposta alla Sezione delle risorse umane, che la preavvisa sulla base delle responsabilità e dei requisiti minimi contenuti nelle schede di valutazione delle funzioni. La richiesta deve presentare i motivi a supporto della modifica del ruolo nell’organico e la descrizione della funzione. Il collaboratore proposto deve aver raggiunto in modo particolarmente soddisfacente i risultati attesi dalla funzione e avere assunto un comportamento corretto.

Art. 55 Trasferimento a funzione inferiore

1In caso di soppressione di posto, derivante dall’abbandono del compito, da riorganizzazione interna o da un trasferimento del compito all’esterno dell’Amministrazione cantonale, oppure in caso di situazioni conflittuali o di inabilità lavorativa, il titolare che viene trasferito a funzione di classe inferiore mantiene lo stipendio precedente per un massimo di 2 anni.42 2…43 Premio per prestazioni eccezionali 40 Cpv. introdotto dal R 27.3.2019; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2019, 108. 41 Cpv. modificato dal R 9.7.2025; in vigore dal 1.8.2025 - BU 2025, 148; precedente modifica: BU 2019, 108. 42 Cpv. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 349; precedente modifica: BU 2019, 108. 43 Cpv. abrogato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.

Art. 56

1…44 2Il Consiglio di Stato può stabilire annualmente l’importo complessivo disponibile a scopo di premio per prestazioni eccezionali. 3Il premio versato, convertito in corsi o perfezionamento professionale oppure consumato in tempo libero, non può superare il 5% del salario annuo del destinatario, riferito al periodo in cui è stata prodotta la prestazione eccezionale, rispettivamente 10 giorni di congedo pagato.

Art. 57 Conversione tredicesima in giorni di congedo

1Il congedo totale corrisponde a 22 giorni lavorativi rapportati al grado d’occupazione. 2La concessione è subordinata al preavviso favorevole del funzionario dirigente, che ne verifica la compatibilità con le esigenze di servizio e con il consumo di altri diritti del dipendente. 3La decisione su preavviso del funzionario dirigente è di competenza dei servizi centrali; per le Magistrature permanenti la competenza è della Commissione amministrativa per il Tribunale d’appello, del Procuratore generale, del presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, del presidente della Pretura penale, del presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, dei Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, del presidente della Pretura di Lugano, del Magistrato dei minorenni. 4I diritti concessi, ma non consumati, vengono computati sul salario del mese di gennaio dell’anno seguente.

Art. 58 Gratifica per anzianità di servizio

1Il diritto alla gratifica è proporzionale al grado d’occupazione del giorno in cui matura il diritto. 2Per i docenti il congedo pagato per gratifica può essere frazionato, al massimo, in 4 blocchi di una settimana ed è da consumare entro i 5 anni successivi. 3La decisione relativa alla concessione del congedo pagato compete ai servizi centrali. 4…45 5…46

Art. 59 Lavoro straordinario

1Il diritto al ricupero del lavoro straordinario per gli impiegati è riconosciuto dal funzionario dirigente, che deve prendere a carico l’organizzazione del recupero, e comunicato dallo stesso ai servizi centrali, al più tardi entro 30 giorni dal termine della prestazione che lo ha originato. 2Il diritto al consumo delle ore straordinarie decade dopo dodici mesi dall’evento che lo ha originato. 3Restano riservate le possibilità di pagamento delle ore di lavoro straordinario alle condizioni di cui agli articoli 71 cpv. 3 LORD e 23 LStip.

Art. 60 Indennità per supplenze

1Con la supplenza di cui all’art. 26 LStip, un impiegato assume transitoriamente le responsabilità di una funzione di categoria superiore, oltre a quelle previste per la propria funzione. 2La supplenza degli impiegati è subordinata all’autorizzazione della Sezione delle risorse umane. 3Una funzione può essere supplita anche da più impiegati; in tal caso l’indennità è ridotta proporzionalmente alla supplenza prestata. 4L’indennità per supplenza non è assicurabile ai fini della previdenza professionale e non crea diritti acquisiti. 5Il conferimento dell’indennità di supplenza esclude la sostituzione del supplito e del supplente con personale ausiliario. 6In caso di supplenze che si concludono nel corso di un mese, la relativa remunerazione avviene pro rata temporis. 7La supplenza temporanea di un dipendente comporta il diritto per il supplente a un’indennità mensile stabilita in base alle seguenti fasce di classificazione della funzione del supplito: – dalla classe di funzione 2 alla classe di funzione 5: fr. 200.– mensili; – dalla classe di funzione 6 alla classe di funzione 8: fr. 300.– mensili; – dalla classe di funzione 9 alla classe di funzione 11: fr. 400.– mensili; – dalla classe di funzione 12 alla classe di funzione 20: fr. 500.– mensili. 44 Cpv. abrogato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108. 45 Cpv. abrogato dal R 10.4.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 108. 46 Cpv. abrogato dal R 10.4.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 108; precedente modifica: BU 2019, 108. 8Per i docenti restano riservate le disposizioni del regolamento sulle supplenze dei docenti del 13 febbraio 1996 e le altre norme applicabili.

Art. 61 Indennità d’uscita in caso di scioglimento del rapporto d’impiego

1Per il calcolo dell’indennità di uscita fanno stato gli anni interi di servizio prestati. I congedi non pagati non vengono computati. 2Nei casi di grado d’occupazione parziale durante gli anni di servizio prestati, per il calcolo dell’indennità di uscita giusta l’art. 27 LStip, viene computato il grado di occupazione medio.

Art. 62 Rifiuto indennità di uscita

1Le prestazioni di cui all’art. 27 LStip sono rifiutate nei casi in cui al dipendente venga offerto un posto di lavoro adeguato nel settore pubblico o privato. 2Per posto di lavoro adeguato si intende quello conforme alle capacità, e/o qualifiche professionali del dipendente. 3Le prestazioni di cui all’art. 27 LStip sono ridotte quando alternativamente o cumulativamente: a) al dipendente viene offerto un posto parzialmente adeguato; b) quando il posto di lavoro adeguato o parzialmente adeguato è a tempo parziale; c) quando il dipendente intraprende un’attività indipendente. 4La riduzione tiene conto della presumibile differenza di stipendio tra il posto di lavoro precedente e quello nuovo; quando il posto di lavoro offerto è a tempo parziale sia esso adeguato o parzialmente adeguato l’indennità è ridotta fino ad un massimo del 50%, tenendo conto del presumibile guadagno. Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio non professionale

Art. 63

1Il computo dei giorni di assenza inizia a partire dal primo giorno di inabilità lavorativa totale o parziale, causata da malattia, infortunio non professionale o cura medica autorizzata.47 2Durante il periodo di osservazione sono computate tutte le inabilità lavorative, anche parziali, degli ultimi 900 giorni; ogni evento di malattia, infortunio non professionale come pure ogni cura medica autorizzata dal Servizio medico del personale corrispondono a un giorno di assenza.48 3Il diritto allo stipendio viene determinato in base alla differenza tra il massimo dei giorni di pagamento previsti dalla legge e i giorni calcolati in base al cpv. 1. La decisione di riduzione del diritto allo stipendio secondo l’art. 34 LStip spetta ai servizi centrali; la stessa è applicata alla parte di stipendio corrispondente al grado d’inabilità lavorativa. Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio professionale

Art. 64

1I giorni di inabilità lavorativa per infortunio o malattia professionale non vengono sommati ai giorni di inabilità lavorativa per malattia o infortunio non professionale, ma conteggiati separatamente. 2In caso di riduzione, fa stato l’indicazione dell’art. 63 cpv. 3.

Art. 65 Stipendi e indennità in caso di rendimento ridotto

1La determinazione della capacità di rendimento avviene sulla base di una decisione AI cresciuta in giudicato. 2Il rapporto d’impiego viene modificato adottando una delle due seguenti varianti: a) aumento del grado di occupazione parziale (sino al max. del 100%) mantenendo invariato lo stipendio; b) mantenimento del grado di occupazione invariato, con uno stipendio inferiore corrispondente alla capacità di rendimento. 3Il riesame periodico dell’evoluzione del rendimento è di competenza del funzionario dirigente.

Art. 66 Recupero in caso di compensi non dovuti

La procedura per il recupero di compensi non dovuti è di competenza dell’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni.

Art. 67 Surrogazione

1I dipendenti interessati sono tenuti a collaborare attivamente con lo Stato nell’esercizio del diritto di regresso segnatamente tramite l’immediata notifica all’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni dell’evento e dei fatti rilevanti quali il terzo responsabile e le circostanze dell’infortunio, il corretto adempimento degli obblighi di informazione nei confronti delle assicurazioni, il rifiuto di 47 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108. 48 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108. sottoscrivere transazioni di risarcimento senza il preventivo consenso scritto dell’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni e, se richiesto, la cessione dei propri diritti allo Stato fino a concorrenza dello stipendio ricevuto. 2L’omissione colpevole di tali obblighi da parte del dipendente interessato può comportare l’obbligo di risarcimento nei confronti dello Stato. 3La surrogazione è limitata alle prestazioni e pretese connesse all’incapacità lavorativa o di guadagno nella funzione o in una funzione sostitutiva del dipendente.

Art. 68 Protezione giuridica

1Nell’ambito di un procedimento penale aperto contro dipendenti dello Stato a seguito di atti o omissioni legati allo svolgimento delle proprie funzioni, lo Stato può assumere, fino a concorrenza massima di 30'000.-- franchi per singolo caso, la copertura delle spese necessarie per la difesa del dipendente. Questa disposizione si applica anche in caso di querela o denuncia penale sporta da un pubblico dipendente per danni subiti nell’esercizio della sua funzione. 2La prestazione di cui al cpv. 1 è sempre subordinata all’assenza di possibilità di copertura di tali spese da parte di terzi privati o assicurazioni, e in particolare dell’assicurazione RC dello Stato o della protezione giuridica privata; essa non è cedibile. 3Le spese di cui al cpv. 1 vengono rimborsate integralmente al momento in cui sono cresciuti in giudicato il decreto di non luogo a procedere, il decreto di abbandono o la sentenza di totale proscioglimento dall’accusa. In caso di querela o denuncia penale sporta da un pubblico dipendente, il rimborso interviene al momento della decisione definitiva pronunciata nei confronti del querelato. 4In caso di parziale responsabilità del dipendente, se ne tiene conto nel calcolo del rimborso. Lo stesso vale nei casi in cui la vertenza non si conclude con una decisione giudiziale. 5È riservata la facoltà del Consiglio di Stato di concedere acconti sulle spese di patrocinio penale. 6Sono dipendenti dello Stato ai sensi del presente articolo: a) gli impiegati e i docenti ai sensi dell’art. 1 LORD; b) il personale ausiliario ai sensi dell’art. 20 LORD; c) i collaboratori personali dei Consiglieri di Stato ai sensi dell’art. 19 LORD. 7I cpv. 1 e 3 del presente articolo non si applicano agli agenti di polizia, per i quali fanno stato le norme sulla protezione giuridica fissate nel regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990. Capitolo undicesimo Disposizioni transitorie e finali

Art. 69 Periodo malattia

Il periodo di osservazione inizia con il primo evento di malattia, dalla data di entrata in vigore della LStip.

Art. 70 Promozioni in nuova funzione

In caso di promozione del dipendente con cambio di funzione, su concorso, in seguito alla rivalutazione della funzione e secondo regolamenti specifici della Polizia cantonale, della Divisione delle contribuzioni, delle Strutture carcerarie cantonali e dell’Istituto delle assicurazioni sociali, il dipendente è agganciato alla nuova funzione e classe corrispondente.

Art. 71 Funzioni al beneficio di un’indennità manuale

Dipendenti in funzioni che beneficiano di un’indennità per la funzione manuale sono agganciati alla nuova classe considerando tale importo supplementare sul salario attuale.

Art. 72 Salario determinante per l’aggancio alla nuova classe

L’ultimo salario versato costituisce lo stipendio determinante per posizionare il dipendente nella nuova scala stipendi. Congedo per anzianità di servizio Art. 72a50 Ai collaboratori che andranno in pensione nel corso del 2024 e che per esigenze di servizio non sono riusciti a consumare l’intero o una parte del congedo per anzianità di servizio, quest’ultimo verrà riconosciuto in denaro.

Art. 73 Abrogazione

Il regolamento dei dipendenti dello Stato del 2 luglio 2014 è abrogato. 49 Art. modificato dal R 17.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 401. 50 Art. introdotto dal R 10.4.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 108.

Art. 74 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018. Pubblicato nel BU 2017, 233.

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