1Le informazioni preliminari in materia disciplinare sono raccolte dal funzionario
dirigente; i servizi centrali possono prestare assistenza o subentrare, se richiesto, nell’esecuzione.
2Quando dalle informazioni preliminari i fatti risultino evidenti o ammessi e siano stati rispettati i diritti del
dipendente di cui all’art. 36 cpv. 2 LORD, la decisione di sanzione disciplinare di competenza del
funzionario dirigente, del Direttore di divisione o dei Segretari generali è resa senza formale apertura di
un’inchiesta e con motivazione sommaria. Sono riservati più formali accertamenti e una motivazione
sostanziata in sede di ricorso.
3Il dipendente interpellato a titolo di informazioni preliminari può chiedere che sia aperta una formale
inchiesta a suo carico.
4Quando dalle informazioni preliminari il caso appaia di una gravità che eccede l’adeguatezza delle
sanzioni delegate all’art. 42 del presente regolamento, il funzionario dirigente, rispettivamente il
Direttore divisione o il Segretario generale, è tenuto a coinvolgere il servizio centrale interessato,
che richiede all’Autorità di nomina la formale apertura d’inchiesta.
5La formale apertura d’inchiesta compete al Consiglio di Stato, che designa chi la conduce. La
delega a specialisti esterni rimane eccezionale e dev’essere giustificata da interessi preminenti
dell’Amministrazione.
6Copia delle decisioni disciplinari va trasmessa al servizio centrale e al dipartimento interessato.
Art. 42 Autorità competenti
1Nei casi in cui l’inchiesta non è aperta dall’Autorità di nomina il funzionario dirigente ha
la competenza di infliggere un ammonimento.
2La competenza di infliggere una multa fino a fr. 500.– spetta al Direttore di divisione o al Segretario
generale.
3In caso di esclusione o di ricusazione, la competenza è attribuita al livello dirigente superiore o, se
del caso, esercitata dall’Autorità di nomina.
4Sono riservate le attribuzioni speciali di competenze previste da altre norme.
5Le decisioni di sanzioni disciplinari prese in delega di competenze devono in ogni caso rispettare i
diritti del dipendente di cui all’art. 36 cpv. 2 LORD.
6Copia delle decisioni disciplinari deve essere trasmessa al servizio centrale e al dipartimento
interessato.
Capitolo nono
Attestato di servizio e Commissione conciliativa
Art. 43 Attestato di servizio
1L’attestato di servizio, steso dal rispettivo funzionario dirigente, è controfirmato e
trasmesso al dipendente dai servizi centrali del personale; per le Magistrature permanenti, l’attestato
è allestito dalla Commissione amministrativa per il Tribunale d’appello, dal Procuratore generale,
dal presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, dal presidente della Pretura penale, dal
presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, dai Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano,
dal presidente della Pretura di Lugano, dal Magistrato dei minorenni.
2Nel caso in cui vi fossero più funzionari dirigenti interessati alla stesura del documento, il
coordinamento e la redazione finale sono assicurati dai servizi centrali del personale.
3Il dipendente può richiedere in ogni momento un attestato intermedio.
Art. 44 Commissione conciliativa
1La commissione è composta da cinque membri, due designati dal Consiglio di Stato,
due designati dalle Associazioni del personale e da un presidente designato di comune accordo.
2La commissione resta in carica quattro anni. La sua elezione avviene entro il 31 dicembre dell’anno
in cui è eletto il Consiglio di Stato e con effetto a contare dal 1° gennaio dell’anno successivo.
3Il presidente indice l’udienza di conciliazione e comunica al più presto all’Autorità di nomina l’esito
della stessa.
4In caso di mancata conciliazione il verbale d’udienza va consegnato immediatamente alle parti vale
quale formale comunicazione.
Capitolo decimo
Stipendio
Art. 45 Classificazione delle funzioni
1Per gli impiegati la classe di stipendio è proposta al Consiglio di Stato dalla Sezione
delle risorse umane sulla base di uno strumento di valutazione analitica delle funzioni basato su
criteri quali: la formazione, l’esperienza professionale, la responsabilità, le esigenze a livello di
comunicazione, le esigenze a livello di capacità e autonomia nella risoluzione di problemi, la
specificità delle attività e le condizioni di esercizio della funzione.
2Per i docenti cantonali la classe di stipendio è proposta al Consiglio di Stato dalla Sezione
amministrativa del DECS tenuto conto della formazione e dell’esperienza nell’ambito formativo e/o
professionale.
3Per i docenti delle scuole comunali la classe di stipendio è stabilita dalla Sezione delle scuole
comunali.25
Art. 46 Modalità di pagamento dello stipendio
Lo stipendio viene accreditato su di un conto corrente personale postale o bancario in
Svizzera. L’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni, rispettivamente la Direzione IAS per la propria
unità amministrativa, possono accordare eccezioni.
Art. 47 ...26
Art. 48 Indennità di refezione per docenti
1Ai docenti di scuola elementare e media per l’assistenza alla refezione degli allievi è
riconosciuto, oltre al pasto gratuito, un supplemento di stipendio di 16 franchi all’ora.27
2Ai docenti di scuola speciale per l’assistenza alla refezione degli allievi è riconosciuto, oltre al pasto
gratuito, un supplemento di stipendio di 16 franchi all’ora se gli allievi godono di sufficiente
autonomia e di 45 franchi all’ora nel caso opposto. La definizione del grado di autonomia è affidata
al servizio competente.28
3Lo stipendio di 16 franchi all’ora può essere riconosciuto anche a terze persone (sorveglianti)
chiamate ad assistere gli allievi durante le pause pranzo del mezzogiorno; per l’assistenza agli allievi
delle scuole speciali lo stipendio che può essere riconosciuto è di 27.50 franchi all’ora.29
25 Denominazione dell’unità amministrativa adattata d’ufficio il 21.12.2019; in vigore dal 1.1.2018 - BU
2017, 462.
26 Art. abrogato dal R 28.5.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 193.
27 Cpv. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 330.
28 Cpv. introdotto dal R 22.8.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 330.
29 Cpv. modificato dal R 24.9.2025; in vigore dal 26.9.2025 - BU 2025, 201; precedente modifica: BU 2020,
230.
Art. 49 Supplementi di stipendio
1I supplementi di stipendio, proposti dal funzionario dirigente, sono valutati e preavvisati
preventivamente dalla Sezione delle risorse umane, dalla Sezione amministrativa del DECS e dalla
Direzione IAS per la propria unità amministrativa se i seguenti criteri sono soddisfatti in modo
cumulativo:
a) estensione temporanea di responsabilità che esulano in modo evidente dalle mansioni
contenute nella descrizione della funzione;
b) aumento significativo della complessità di compiti aggiuntivi assunti;
c) i compiti assunti non rientrano nel novero delle supplenze di cui all’art. 26 LStip.
2I supplementi di stipendio coprono unicamente la durata dell’estensione temporale delle
responsabilità di cui al cpv. 1.
Art. 50 Durata e calcolo del diritto allo stipendio
1Il diritto allo stipendio è sospeso o ridotto durante i periodi di sospensione dalla carica
con privazione totale o parziale dello stipendio, durante i congedi totali o parziali non pagati e nei
casi di assenza arbitraria. Il diritto allo stipendio è ridotto o cessa nei casi di assenza per malattia e
infortunio superiori ai limiti stabiliti dall’art. 30 LStip.
2I giorni festivi e i sabati all’inizio del mese sono considerati giorni di servizio effettivo per il
dipendente che inizia il servizio il giorno lavorativo successivo al giorno festivo.
3Per gli impiegati le riduzioni di stipendio sono calcolate nel seguente modo:
ore effettive di assenza x salario mensile lordo
ore dovute mensili.
4Per gli impiegati, la retribuzione delle vacanze non godute avviene secondo la seguente formula:
giorni di vacanza x 1.4 x stipendio mensile
30.
5Per i docenti le riduzioni di stipendio sono calcolate nel seguente modo:
ore effettive di assenza x stipendio mensile lordo
ore dovute nell’anno scolastico / 12.
6Lo stipendio versato in caso di prestazioni dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione militare o
di altre assicurazioni per perdita di guadagno, non può eccedere lo stipendio netto abitualmente
erogato.30
Art. 51 Stipendio iniziale
1Di principio, gli impiegati alla prima esperienza lavorativa, riservati i casi regolati ai cpv.
8 e 9 oppure le circostanze speciali nel quadro dell’art. 9 cpv. 4 LStip, sono inseriti nella classe di
riferimento con zero aumenti; fanno eccezione gli impiegati attribuiti alla classe 1, che sono inseriti
al secondo aumento.31
2L’autorità di nomina può riconoscere, ai candidati con esperienza professionale, degli aumenti
annuali calcolati secondo i criteri indicati nei cpv. seguenti, riservate le circostanze speciali secondo
l’art. 9 cpv. 4 LStip.32
3Gli anni interi di esperienza utile alla funzione determinano il numero degli aumenti a partire dal
minimo salariale previsto per la classe di riferimento.
4Per gli impiegati gli anni di esperienza utile sono conteggiati nel seguente modo:
– esperienza analoga alla funzione: coefficiente 1;
– esperienza parzialmente analoga alla funzione: coefficiente 0,4 - 0,6 in base alla valutazione del
servizio centrale; riservate specifiche disposizioni del Consiglio di Stato, gli anni di esperienza senza
relazione alla funzione sono ponderati con un coefficiente 0.33
5Gli anni di esperienza pregressa riconosciuti danno diritto ad un numero corrispondente di aumenti
rispetto allo stipendio iniziale valido di cui al cpv. 8.
5bisPer le funzioni sottoelencate, il conteggio del numero di aumenti calcolati in base all’esperienza
utile riconosciuta avviene nella rispettiva funzione di II. I candidati ai quali, in applicazione dei cpv.
2-5 sono riconosciuti almeno 15 aumenti, possono essere immediatamente promossi alla funzione
di I se soddisfano i requisiti dell’art. 7:34
Funzione Classe
30 Cpv. introdotto dal R 20.5.2026; in vigore dal 22.5.2026 - BU 2026, 164.
31 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
32 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
33 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
34 Cpv. modificato dal R 9.7.2025; in vigore dal 1.8.2025 - BU 2025, 148; precedente modifica: BU 2020,
377.
Funzione Classe
Ispettore/trice giurista II 10
Segretario/a assessore II 10
Segretario/a giudiziario/a II 10
Cancelliere/a II 10
Segretario/a redattore/trice II 10
Capo équipe II 9
Capo progetto II 9
Capo settore II 9
Collaboratore/trice scientifico/a II 9
Consulente informatico II 9
Coordinatore/trice cantonale per la protezione antincendio II 9
Economista II 9
Giurista II 9
Giurista redattore/trice II 9
Informatico aziendale II 9
Ispettore/trice enti locali II 9
Perito/a organizzatore/trice II 9
Pianificatore/trice di architetture II 9
Pianificatore/trice in logistica II 9
Progettista II 9
Psicologo/a II 9
Relationship manager II 9
Revisore II 9
Sistemista II 9
Specialista scienze forensi II 9
6La Sezione delle risorse umane, rispettivamente la Direzione IAS per la propria unità
amministrativa, in base a quanto prospettato dal funzionario dirigente, determinano la proposta di
stipendio iniziale degli impiegati all’indirizzo dell’Autorità di nomina.
7Il Consiglio di Stato considera i minimi salariali di una categoria professionale se essi corrispondono
a funzioni che esercitano compiti strettamente analoghi e in condizioni quadro lavorative
paragonabili al contesto dell’Amministrazione cantonale.
8Per le seguenti funzioni lo stipendio iniziale minimo è definito secondo la tabella sottostante:
Funzione Classe Aumenti
Aiuto cucina 1 3
Personale ai servizi alberghieri 1 3
Personale ai servizi generali 1 3
Ausiliario/a d’ospedale 2 1
Cuoco/a 2 3
Operaio/a 2 3
Aiuto infermiere/a 3 3
Operatore/trice socioassistenziale 3 3
Cuoco/a per la dieta 3 5
Infermiere/a 4 5
Tecnico/a in analisi biomediche 4 4
Operatore/trice sociale I 6 5
9Il salario iniziale dei docenti senza esperienza è definito secondo la tabella sottostante:35
Funzione Classe Aumenti
Operatore/trice socioassistenziale della pedagogia speciale 3 3
Collaboratore/trice per l’insegnamento delle parti pratiche integrate 4 4
Docente di scuola comunale senza refezione 5 2
Docente di scuola comunale 6 5
Docente per unità scolastiche differenziate senza titolo accademico 6 5
Docente di lingua e integrazione 6 5
Operatore/trice della differenziazione curricolare 6 5
Educatore/trice (con diploma) 6 5
35 Cpv. modificato dal R 19.10.2022; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2022, 244 e 247; precedenti modifiche:
BU 2017, 483; BU 2020, 204, 377 e 379.
Funzione Classe Aumenti
Collaboratore/trice per il laboratorio informatico 7 3
Operatore/trice pedagogico/a per l’integrazione 7 3
Ispettore/trice di formazione senza titolo 7 3
Docente Centro federale d’asilo 7 4
Docente SP senza titolo 7 5
Docente SSS senza titolo 8 4
Docente per unità scolastiche differenziate con master 8 4
Docente SP con titolo terziario B 8 3
Logopedista della pedagogia speciale 8 4
Pedagogista con orientamento pedagogia precoce 8 4
Psicopedagogista 8 4
Psicomotricista della pedagogia speciale 8 4
Ispettore/trice di formazione con titolo terziario B 8 3
Docente di sostegno pedagogico scuole comunali 8 4
Logopedista SI SE 8 4
Psicomotricista SI SE 8 4
Docente di sostegno pedagogico SME 8 4
Docente SME 8 4
Docente di scuola speciale 8 4
Ergoterapista 8 4
Assistente delle scuole comunali 9 2
Capo laboratorio SAM SSA con titolo SSS (senza titolo specifico) 9 2
Vicedirettore/trice SME 9 2
Vicedirettore/trice di scuola speciale 9 2
Docente di musica strumentale 9 2
Ispettore/trice di formazione con titolo accademico (BA o MA) 9 2
Docente SSS con titolo terziario B 9 2
Docente SP con titolo accademico (BA o MA) 9 2
Vicedirettore/trice di centro professionale 10 2
Capo laboratorio SAM 10 2
Docente SSS con titolo accademico (BA o MA) 10 3
Docente SMS 10 3
Esperto/a 10 3
Esperto/a della scuola dell’obbligo 10 3
Direttore/trice di scuola speciale 11 2
Direttore/trice SME (FD) 11 2
Vicedirettore/trice di centro professionale con SSS 11 2
Direttore/trice di centro professionale (FD) 11 3
Vicedirettore/trice SMS 11 3
Direttore/trice di centro professionale con SSS (FD) 12 2
Direttore/trice SMS (FD) 13 1
10Ai docenti cantonali con esperienza nel settore dell’insegnamento in scuole pubbliche o private in
Svizzera o all’estero o in settori professionali o aziendali affini alla disciplina di insegnamento ed
assunti nel rispetto del bando di concorso, gli anni di esperienza vengono riconosciuti sulla base dei
seguenti criteri:
– esperienza d’insegnamento affine alla materia insegnata: coefficiente 1;
– esperienza in settori professionali o aziendali affini come pure esperienza d’insegnamento non
affine alla materia insegnata: coefficiente 0,5. Per i docenti di materie di conoscenze
professionali senza titolo di studio terziario A, i primi 5 anni di esperienza non vengono
conteggiati;
l’esperienza senza relazione con la disciplina d’insegnamento è ponderata con coefficiente 0. Non
sono riconosciuti periodi di supplenza o di mandato.
L’esperienza pregressa non è considerata nel caso di docenti assunti senza un titolo pedagogico
così come definito dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per i
settori ove quest’ultimo è requisito di assunzione, e più in generale nel caso di assunzioni sulla base
dell’art. 12 cpv. 4 LORD. Gli anni di esperienza pregressa riconosciuti danno diritto ad un numero
corrispondente di aumenti rispetto allo stipendio iniziale valido per i docenti senza esperienza di cui
al cpv. 9. Il Consiglio di Stato fissa tramite risoluzione governativa i dettagli di applicazione della
norma.36
Art. 52 Riduzione stipendio iniziale dei docenti
1Per i docenti l’assenza di un titolo di studio pedagogico così come definito dalla
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione comporta una riduzione
corrispondente a due aumenti di stipendio per rapporto a quanto indicato nell’art. 51 cpv. 9 per i
settori ove il titolo è requisito di assunzione.
2Nel caso la funzione prevedesse una classe di stipendio minima con meno di due aumenti, la
riduzione di cui al cpv. 1 va applicata ricercando l’importo in una classe di riferimento inferiore.
3L’autorità di nomina fissa il termine entro il quale il docente deve acquisire il necessario titolo di
studio pedagogico.
Art. 53 Valutazione periodica
1La valutazione periodica degli impiegati, giusta l’art. 21 LORD, è applicata unicamente
al personale nominato e a quello incaricato.
2Il funzionario dirigente valuta regolarmente la qualità e quantità del lavoro svolto in base a criteri
predefiniti, come pure il comportamento del dipendente sull’arco dell’anno, dandone riscontro a
quest’ultimo.
3Una volta all’anno, si effettua la valutazione periodica.
4Oggetto della valutazione periodica sono le prestazioni dell’impiegato, segnatamente i compiti
previsti dalla descrizione della funzione, nonché il comportamento.
5La valutazione periodica è elemento determinante per la decisione in merito alla mancata
concessione dell’aumento annuo all’impiegato e alle promozioni di cui all’art. 54.
6Ai docenti si applicano le disposizioni della legge della scuola del 1° febbraio 1990 inerenti alle loro
valutazioni; il rapporto di valutazione è elemento determinante per la decisione in merito alla
mancata concessione dell’aumento annuo al docente e alle promozioni di cui all’art. 54.
Art. 54 Promozioni
1Il passaggio a una funzione superiore può avvenire tramite concorso oppure
promozione di carriera. Il passaggio a una funzione superiore basato sul numero di aumenti è
definito promozione di carriera per anzianità. Il passaggio a una funzione superiore basato sulle
responsabilità e sui compiti è definito promozione di carriera per ruolo.
2Le promozioni di carriera per ruolo sono proposte dal funzionario dirigente in applicazione dei
disposti di cui al cpv. 9; le promozioni di carriera per anzianità possono avvenire:
– su proposta della Sezione delle risorse umane per i funzionari;
– su proposta della Sezione amministrativa per i docenti;
– su proposta della Direzione dell’IAS per la propria unità amministrativa, sentito il funzionario
dirigente;
– per le Magistrature permanenti, su proposta della Commissione amministrativa per il Tribunale
d’appello, del Procuratore generale, del presidente del Tribunale cantonale di espropriazione,
del presidente della Pretura penale, del presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, dei
Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, del presidente della Pretura di Lugano, del
Magistrato dei minorenni.
3…
4In caso di promozione, riservate specifiche disposizioni del Consiglio di Stato, il nuovo stipendio è
calcolato in base all’importo dell’ultimo stipendio annuale maggiorato di un aumento, poi arrotondato
all’aumento superiore previsto dalla nuova classe.38
5La Sezione delle risorse umane per gli impiegati, della Sezione amministrativa per i docenti,
rispettivamente della Direzione IAS per la propria unità amministrativa, in base alla proposta del
funzionario dirigente, determinano nei casi di promozione lo stipendio all’indirizzo dell’autorità di
nomina competente.39
6Le promozioni di carriera hanno luogo unicamente al 1° gennaio.
36 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
37 Art. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 377; precedenti modifiche: BU 2017,
401; BU 2019, 108.
38 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
39 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
6bisPer le promozioni di carriera relative agli agenti di polizia è considerata la data di nomina al
termine della Scuola di polizia.40
7Le condizioni di promozione della Divisione delle contribuzioni, della Polizia cantonale, delle
Strutture carcerarie cantonali e dell’Istituto delle assicurazioni sociali sono fissate in base a specifica
regolamentazione del Consiglio di Stato.
8Il passaggio dalla funzione di II alla funzione di I, sia su concorso sia a seguito della promozione di
carriera, può avvenire se cumulativamente sono soddisfatti – per le funzioni sottoelencate – i
seguenti principi:
– il collaboratore soddisfa i requisiti dell’art. 7 del presente regolamento,
– il collaboratore ha raggiunto almeno 15 aumenti,
– il collaboratore ha raggiunto in modo particolarmente soddisfacente i risultati attesi dalla
funzione e ha assunto un comportamento corretto.41
Funzione Classe
Ispettore/trice giurista II 10
Segretario/a assessore II 10
Segretario/a giudiziario/a II 10
Cancelliere/a II 10
Segretario/a redattore/trice 10
Capo équipe II 9
Capo progetto II 9
Capo settore II 9
Collaboratore/trice scientifico/a II 9
Consulente informatico/a II 9
Coordinatore/trice cantonale per la protezione antincendio II 9
Economista II 9
Giurista II 9
Giurista redattore/trice II 9
Informatico/a aziendale II 9
Ispettore/trice enti locali II 9
Perito/a organizzatore/trice II 9
Pianificatore/trice di architetture II 9
Pianificatore/trice in logistica II 9
Progettista II 9
Psicologo/a II 9
Relationship manager II 9
Revisore II 9
Sistemista II 9
Specialista scienze forensi II 9
9Per gli impiegati, ogni promozione di carriera per ruolo deve essere sottoposta alla Sezione delle
risorse umane, che la preavvisa sulla base delle responsabilità e dei requisiti minimi contenuti nelle
schede di valutazione delle funzioni. La richiesta deve presentare i motivi a supporto della modifica
del ruolo nell’organico e la descrizione della funzione. Il collaboratore proposto deve aver raggiunto
in modo particolarmente soddisfacente i risultati attesi dalla funzione e avere assunto un
comportamento corretto.
Art. 55 Trasferimento a funzione inferiore
1In caso di soppressione di posto, derivante dall’abbandono del compito, da
riorganizzazione interna o da un trasferimento del compito all’esterno dell’Amministrazione
cantonale, oppure in caso di situazioni conflittuali o di inabilità lavorativa, il titolare che viene
trasferito a funzione di classe inferiore mantiene lo stipendio precedente per un massimo di 2 anni.42
2…43
Premio per prestazioni eccezionali
40 Cpv. introdotto dal R 27.3.2019; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2019, 108.
41 Cpv. modificato dal R 9.7.2025; in vigore dal 1.8.2025 - BU 2025, 148; precedente modifica: BU 2019,
108.
42 Cpv. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 349; precedente modifica: BU
2019, 108.
43 Cpv. abrogato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
Art. 56
1…44
2Il Consiglio di Stato può stabilire annualmente l’importo complessivo disponibile a scopo di premio
per prestazioni eccezionali.
3Il premio versato, convertito in corsi o perfezionamento professionale oppure consumato in tempo
libero, non può superare il 5% del salario annuo del destinatario, riferito al periodo in cui è stata
prodotta la prestazione eccezionale, rispettivamente 10 giorni di congedo pagato.
Art. 57 Conversione tredicesima in giorni di congedo
1Il congedo totale corrisponde a 22 giorni lavorativi rapportati al grado d’occupazione.
2La concessione è subordinata al preavviso favorevole del funzionario dirigente, che ne verifica la
compatibilità con le esigenze di servizio e con il consumo di altri diritti del dipendente.
3La decisione su preavviso del funzionario dirigente è di competenza dei servizi centrali; per le
Magistrature permanenti la competenza è della Commissione amministrativa per il Tribunale
d’appello, del Procuratore generale, del presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, del
presidente della Pretura penale, del presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, dei Pretori
ad eccezione della Pretura di Lugano, del presidente della Pretura di Lugano, del Magistrato dei
minorenni.
4I diritti concessi, ma non consumati, vengono computati sul salario del mese di gennaio dell’anno
seguente.
Art. 58 Gratifica per anzianità di servizio
1Il diritto alla gratifica è proporzionale al grado d’occupazione del giorno in cui matura il
diritto.
2Per i docenti il congedo pagato per gratifica può essere frazionato, al massimo, in 4 blocchi di una
settimana ed è da consumare entro i 5 anni successivi.
3La decisione relativa alla concessione del congedo pagato compete ai servizi centrali.
4…45
5…46
Art. 59 Lavoro straordinario
1Il diritto al ricupero del lavoro straordinario per gli impiegati è riconosciuto dal funzionario
dirigente, che deve prendere a carico l’organizzazione del recupero, e comunicato dallo stesso ai
servizi centrali, al più tardi entro 30 giorni dal termine della prestazione che lo ha originato.
2Il diritto al consumo delle ore straordinarie decade dopo dodici mesi dall’evento che lo ha originato.
3Restano riservate le possibilità di pagamento delle ore di lavoro straordinario alle condizioni di cui
agli articoli 71 cpv. 3 LORD e 23 LStip.
Art. 60 Indennità per supplenze
1Con la supplenza di cui all’art. 26 LStip, un impiegato assume transitoriamente le
responsabilità di una funzione di categoria superiore, oltre a quelle previste per la propria funzione.
2La supplenza degli impiegati è subordinata all’autorizzazione della Sezione delle risorse umane.
3Una funzione può essere supplita anche da più impiegati; in tal caso l’indennità è ridotta
proporzionalmente alla supplenza prestata.
4L’indennità per supplenza non è assicurabile ai fini della previdenza professionale e non crea diritti
acquisiti.
5Il conferimento dell’indennità di supplenza esclude la sostituzione del supplito e del supplente con
personale ausiliario.
6In caso di supplenze che si concludono nel corso di un mese, la relativa remunerazione avviene
pro rata temporis.
7La supplenza temporanea di un dipendente comporta il diritto per il supplente a un’indennità
mensile stabilita in base alle seguenti fasce di classificazione della funzione del supplito:
– dalla classe di funzione 2 alla classe di funzione 5: fr. 200.– mensili;
– dalla classe di funzione 6 alla classe di funzione 8: fr. 300.– mensili;
– dalla classe di funzione 9 alla classe di funzione 11: fr. 400.– mensili;
– dalla classe di funzione 12 alla classe di funzione 20: fr. 500.– mensili.
44 Cpv. abrogato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
45 Cpv. abrogato dal R 10.4.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 108.
46 Cpv. abrogato dal R 10.4.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 108; precedente modifica: BU 2019,
108.
8Per i docenti restano riservate le disposizioni del regolamento sulle supplenze dei docenti del 13
febbraio 1996 e le altre norme applicabili.
Art. 61 Indennità d’uscita in caso di scioglimento del rapporto d’impiego
1Per il calcolo dell’indennità di uscita fanno stato gli anni interi di servizio prestati. I
congedi non pagati non vengono computati.
2Nei casi di grado d’occupazione parziale durante gli anni di servizio prestati, per il calcolo
dell’indennità di uscita giusta l’art. 27 LStip, viene computato il grado di occupazione medio.
Art. 62 Rifiuto indennità di uscita
1Le prestazioni di cui all’art. 27 LStip sono rifiutate nei casi in cui al dipendente venga
offerto un posto di lavoro adeguato nel settore pubblico o privato.
2Per posto di lavoro adeguato si intende quello conforme alle capacità, e/o qualifiche professionali
del dipendente.
3Le prestazioni di cui all’art. 27 LStip sono ridotte quando alternativamente o cumulativamente:
a) al dipendente viene offerto un posto parzialmente adeguato;
b) quando il posto di lavoro adeguato o parzialmente adeguato è a tempo parziale;
c) quando il dipendente intraprende un’attività indipendente.
4La riduzione tiene conto della presumibile differenza di stipendio tra il posto di lavoro precedente e
quello nuovo; quando il posto di lavoro offerto è a tempo parziale sia esso adeguato o parzialmente
adeguato l’indennità è ridotta fino ad un massimo del 50%, tenendo conto del presumibile guadagno.
Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio non professionale
Art. 63
1Il computo dei giorni di assenza inizia a partire dal primo giorno di inabilità lavorativa
totale o parziale, causata da malattia, infortunio non professionale o cura medica autorizzata.47
2Durante il periodo di osservazione sono computate tutte le inabilità lavorative, anche parziali, degli
ultimi 900 giorni; ogni evento di malattia, infortunio non professionale come pure ogni cura medica
autorizzata dal Servizio medico del personale corrispondono a un giorno di assenza.48
3Il diritto allo stipendio viene determinato in base alla differenza tra il massimo dei giorni di
pagamento previsti dalla legge e i giorni calcolati in base al cpv. 1. La decisione di riduzione del
diritto allo stipendio secondo l’art. 34 LStip spetta ai servizi centrali; la stessa è applicata alla parte
di stipendio corrispondente al grado d’inabilità lavorativa.
Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio professionale
Art. 64
1I giorni di inabilità lavorativa per infortunio o malattia professionale non vengono
sommati ai giorni di inabilità lavorativa per malattia o infortunio non professionale, ma conteggiati
separatamente.
2In caso di riduzione, fa stato l’indicazione dell’art. 63 cpv. 3.
Art. 65 Stipendi e indennità in caso di rendimento ridotto
1La determinazione della capacità di rendimento avviene sulla base di una decisione AI
cresciuta in giudicato.
2Il rapporto d’impiego viene modificato adottando una delle due seguenti varianti:
a) aumento del grado di occupazione parziale (sino al max. del 100%) mantenendo invariato lo
stipendio;
b) mantenimento del grado di occupazione invariato, con uno stipendio inferiore corrispondente
alla capacità di rendimento.
3Il riesame periodico dell’evoluzione del rendimento è di competenza del funzionario dirigente.
Art. 66 Recupero in caso di compensi non dovuti
La procedura per il recupero di compensi non dovuti è di competenza dell’Ufficio degli
stipendi e delle assicurazioni.
Art. 67 Surrogazione
1I dipendenti interessati sono tenuti a collaborare attivamente con lo Stato nell’esercizio
del diritto di regresso segnatamente tramite l’immediata notifica all’Ufficio degli stipendi e delle
assicurazioni dell’evento e dei fatti rilevanti quali il terzo responsabile e le circostanze dell’infortunio,
il corretto adempimento degli obblighi di informazione nei confronti delle assicurazioni, il rifiuto di
47 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
48 Cpv. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108.
sottoscrivere transazioni di risarcimento senza il preventivo consenso scritto dell’Ufficio degli
stipendi e delle assicurazioni e, se richiesto, la cessione dei propri diritti allo Stato fino a concorrenza
dello stipendio ricevuto.
2L’omissione colpevole di tali obblighi da parte del dipendente interessato può comportare l’obbligo
di risarcimento nei confronti dello Stato.
3La surrogazione è limitata alle prestazioni e pretese connesse all’incapacità lavorativa o di
guadagno nella funzione o in una funzione sostitutiva del dipendente.
Art. 68 Protezione giuridica
1Nell’ambito di un procedimento penale aperto contro dipendenti dello Stato a seguito di
atti o omissioni legati allo svolgimento delle proprie funzioni, lo Stato può assumere, fino a
concorrenza massima di 30'000.-- franchi per singolo caso, la copertura delle spese necessarie per
la difesa del dipendente. Questa disposizione si applica anche in caso di querela o denuncia penale
sporta da un pubblico dipendente per danni subiti nell’esercizio della sua funzione.
2La prestazione di cui al cpv. 1 è sempre subordinata all’assenza di possibilità di copertura di tali
spese da parte di terzi privati o assicurazioni, e in particolare dell’assicurazione RC dello Stato o
della protezione giuridica privata; essa non è cedibile.
3Le spese di cui al cpv. 1 vengono rimborsate integralmente al momento in cui sono cresciuti in
giudicato il decreto di non luogo a procedere, il decreto di abbandono o la sentenza di totale
proscioglimento dall’accusa. In caso di querela o denuncia penale sporta da un pubblico dipendente,
il rimborso interviene al momento della decisione definitiva pronunciata nei confronti del querelato.
4In caso di parziale responsabilità del dipendente, se ne tiene conto nel calcolo del rimborso. Lo
stesso vale nei casi in cui la vertenza non si conclude con una decisione giudiziale.
5È riservata la facoltà del Consiglio di Stato di concedere acconti sulle spese di patrocinio penale.
6Sono dipendenti dello Stato ai sensi del presente articolo:
a) gli impiegati e i docenti ai sensi dell’art. 1 LORD;
b) il personale ausiliario ai sensi dell’art. 20 LORD;
c) i collaboratori personali dei Consiglieri di Stato ai sensi dell’art. 19 LORD.
7I cpv. 1 e 3 del presente articolo non si applicano agli agenti di polizia, per i quali fanno stato le
norme sulla protezione giuridica fissate nel regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990.
Capitolo undicesimo
Disposizioni transitorie e finali
Art. 69 Periodo malattia
Il periodo di osservazione inizia con il primo evento di malattia, dalla data di entrata in
vigore della LStip.
Art. 70 Promozioni in nuova funzione
In caso di promozione del dipendente con cambio di funzione, su concorso, in seguito
alla rivalutazione della funzione e secondo regolamenti specifici della Polizia cantonale, della
Divisione delle contribuzioni, delle Strutture carcerarie cantonali e dell’Istituto delle assicurazioni
sociali, il dipendente è agganciato alla nuova funzione e classe corrispondente.
Art. 71 Funzioni al beneficio di un’indennità manuale
Dipendenti in funzioni che beneficiano di un’indennità per la funzione manuale sono
agganciati alla nuova classe considerando tale importo supplementare sul salario attuale.
Art. 72 Salario determinante per l’aggancio alla nuova classe
L’ultimo salario versato costituisce lo stipendio determinante per posizionare il
dipendente nella nuova scala stipendi.
Congedo per anzianità di servizio
Art. 72a50 Ai collaboratori che andranno in pensione nel corso del 2024 e che per esigenze di
servizio non sono riusciti a consumare l’intero o una parte del congedo per anzianità di servizio,
quest’ultimo verrà riconosciuto in denaro.
Art. 73 Abrogazione
Il regolamento dei dipendenti dello Stato del 2 luglio 2014 è abrogato.
49 Art. modificato dal R 17.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 401.
50 Art. introdotto dal R 10.4.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 108.
Art. 74 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° gennaio 2018.
Pubblicato nel BU 2017, 233.