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Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione

Ticino · 144.110 · regulation

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Contents: 47 provisions
  1. Art. 1 Autorità competenti
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Autorità di vigilanza
  4. Art. 4 Ufficio controllo degli abitanti
  5. Art. 5 Proprietà dei dati
  6. Art. 6 Registrazione
  7. Art. 7 I. In generale
  8. Art. 8 II. Nome e stato personale dei cittadini stranieri
  9. Art. 9 I. In generale
  10. Art. 10 II. Registro degli stabili
  11. Art. 11 III. Conservazione dei dati e dei documenti
  12. Art. 12 I. Arrivo di cittadini svizzeri
  13. Art. 13 II. Arrivo di stranieri
  14. Art. 14 III. Cambiamento nel catalogo dei dati
  15. Art. 15 IV. Controllo e convocazione da parte dell’UCA
  16. Art. 16 I. Persone fisiche in generale
  17. Art. 17 II. Personale alloggiato, clienti e ospiti
  18. Art. 18 Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore
  19. Art. 19 Registrazione in caso di mancata notifica
  20. Art. 20 Documenti
  21. Art. 21 Procedura di notifica
  22. Art. 22 Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore
  23. Art. 23 I. All’interno del Cantone
  24. Art. 24 II. In altro Cantone o all’estero
  25. Art. 25 Presupposti e procedura
  26. Art. 26 Trasmissione dei dati all’UCA
  27. Art. 27 Elaborazione dei dati
  28. Art. 28 I. Per i Comuni
  29. Art. 29 II. Per i Consorzi di Comuni
  30. Art. 30 III. Per i Patriziati
  31. Art. 31 IV. Per gli utenti dell’Amministrazione cantonale
  32. Art. 32 V. Per i terzi
  33. Art. 33 Istanza e procedura
  34. Art. 34 Applicazioni: in generale
  35. Art. 35 I. Visualizzazione dei dati delle singole persone
  36. Art. 36 II. Interfaccia
  37. Art. 37 III. Elaborazioni particolari
  38. Art. 38 Elaborazione dell’insieme della banca dati
  39. Art. 39 Diritto alle informazioni e agli estratti
  40. Art. 40 Principio della corresponsione
  41. Art. 41 I. Visualizzazione dei dati
  42. Art. 42 II. Interfaccia
  43. Art. 43 III. Elaborazione particolare
  44. Art. 44 IV. Accesso alle tabelle della banca dati
  45. Art. 45 Norma transitoria
  46. Art. 46 Norma abrogativa
  47. Art. 47 Entrata in vigore

47 provisions

Art. 1 Autorità competenti

1Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Servizio Movimento della Popolazione (in seguito: Servizio Movpop), è l’autorità competente per l’applicazione delle normative in materia di controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione, riservato quanto previsto al capoverso seguente. 2Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione delle risorse, Ufficio di statistica (in seguito: Ufficio), è l’autorità preposta alla direzione del servizio ufficiale di cui all’art. 2 lett. a) della legge.

Art. 2

1Il Servizio Movpop è l’istanza unica che garantisce la raccolta e la gestione dei dati nonché la comunicazione e la trasmissione con i Comuni, gli utilizzatori appartenenti all’Amministrazione cantonale e i terzi. 2L’Ufficio è l’istanza che garantisce la trasmissione dei dati dalla banca dati movimento della popolazione alle istanze federali.

Art. 3 Autorità di vigilanza

La vigilanza viene esercitata: a) dal Servizio Movpop, in materia di controllo degli abitanti; b) dall’Ufficio, in materia di stabili.

Art. 4 Ufficio controllo degli abitanti

1Tutti i Comuni tengono il controllo degli abitanti, per l’accertamento dei dati personali dei cittadini svizzeri e stranieri che risiedono o dimorano nel Comune. 2A tale scopo i Comuni istituiscono un servizio denominato Ufficio del controllo degli abitanti (in seguito: UCA). 3I dati raccolti dall’UCA sono messi a disposizione per l’aggiornamento della banca dati Movpop.

Art. 5 Proprietà dei dati

1È definito Comune proprietario dei dati il Comune di residenza ai sensi dell’art. 3 lett. b) della legge federale sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (in seguito: LArRa). 2In assenza del Comune di residenza nel Cantone o limitatamente ai dati non anagrafici della persona nel caso di un soggiorno in un altro Comune del Cantone, il Comune proprietario dei dati si identifica con il Comune di soggiorno ai sensi dell’art. 3 lett. c) della LArRa. Capitolo secondo Registrazione e conservazione dei dati presso i Comuni

Art. 6 Registrazione

1L’UCA registra le persone che risiedono o dimorano nel Comune ai sensi dell’art. 3 lett. b) e c) della LArRa. 2L’UCA provvede all’aggiornamento delle altre banche dati comunali. Catalogo dei dati

Art. 7 I. In generale

1La registrazione delle persone deve contenere i seguenti dati: 1. numero del Comune secondo la classificazione dell’Ufficio federale di statistica e nome ufficiale del Comune; 2. numero di assicurazione secondo l’art. 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); 3. cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile; tutti i nomi nell’ordine corretto; 4. cognome e nomi del padre; 5. cognome e nomi della madre; 6. data e luogo di nascita; 7. data e luogo del decesso; 8. sesso; 9. stato civile; 10. tipo di separazione (di fatto o giudiziale) per le persone coniugate e separate e per le persone in unione domestica registrata e separate; motivo dello scioglimento dell’unione domestica registrata; 11. data del matrimonio, dell’unione domestica registrata, dell’annullamento del matrimonio, della separazione, del divorzio, dello scioglimento dell’unione domestica registrata, della vedovanza; 12. cognome e nomi del coniuge o del partner di unioni domestiche registrate; 13. cittadinanza; 14. per gli Svizzeri, luogo o luoghi di origine; 15. per gli Svizzeri, data dell’acquisizione della cittadinanza; 16. diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale; 17. per gli Stranieri, la data di prima entrata in Svizzera, il genere di permesso, la data di inizio del permesso, la relativa scadenza; 18. appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone; 19. indirizzo nel Comune e recapito, inclusi numero postale d’avviamento, luogo, numero e testo civico; 20. identificatori dell’edificio (EGID e EDID) e dell’abitazione (EWID) in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell’Ufficio federale di statistica; 21. identificatori comunali dell’edificio e dell’abitazione, con numero di piano; 22. numero dell’economia domestica d’appartenenza e tipo di economia domestica (economia domestica di tipo privato, collettività, economia domestica amministrativa); 23. documento depositato; 24. genere di rapporto con il Comune: a) residenza (domicilio civile ed economico nello stesso Comune); b) solo domicilio civile (soggiorno in un altro Comune); c) soggiorno (domicilio civile in un altro Comune); d) residenza all’estero (frontalieri); 25. per il genere di rapporto 2, il Comune del soggiorno; per il genere di rapporto 3, il Comune del domicilio civile e il motivo del soggiorno; 26. per tutti i generi di rapporto, le informazioni (date, eventi) necessarie ad una esatta identificazione del periodo di durata effettiva del genere di rapporto con il Comune. Per il genere di rapporto 3, anche la data di inizio e di scadenza del permesso di soggiorno; 27. in caso di trasloco all’interno del Comune: data; 28. cassa malati; 29. cognome, nome e indirizzo del curatore. 2Oltre ai dati elencati nel cpv. 1, i Comuni possono, nell’adempimento dei loro compiti legali, raccogliere altre informazioni. Essi raccolgono facoltativamente i seguenti dati: 1. il cognome da celibe del padre; 2. il cognome da nubile della madre; 3. il luogo del matrimonio; 4. il cognome e il nome dell’ex-coniuge; 5. l’autorità della mutazione dello stato civile; 6. il numero di famiglia; 7. la posizione nell’economia domestica; 8. la suddivisione comunale nella quale la persona risiede o dimora (quartiere, frazione, comparto); 9. la professione, il datore di lavoro e l’indirizzo nonché il luogo di lavoro; 10. la lingua della corrispondenza. 3Il Comune può procedere alla registrazione separata delle persone che, pur non rientrando nell’obbligo di registrazione di cui all’art. 6 cpv. 1, occupano delle residenze secondarie, raccogliendo i dati relativi a cognome, nome, data di nascita, sesso, nome e cognome dei genitori, cognome da celibe/nubile e indirizzo.1

Art. 8 II. Nome e stato personale dei cittadini stranieri

1Il cognome e i nomi dei cittadini stranieri residenti in Ticino sono rilevati dal permesso rilasciato dalla Sezione della popolazione. 2Nel caso in cui il cognome, i nomi e lo stato personale dei cittadini stranieri che risultano dagli atti di stato civile svizzeri divergano da quelli del permesso di cui al cpv. 1, quelli degli atti di stato civile sono determinanti per l’UCA. 3Le dichiarazioni del cognome di cittadini stranieri conseguenti allo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 109 cpv. 2 CCS, 119 cpv. 1 CCS e 177b OSC), avvenute innanzi all’autorità di stato civile, sono determinanti per l’UCA. 4La persona straniera interessata può sottoporre la decisione giudiziale straniera concernente il suo stato personale all’esame della Camera civile del Tribunale di appello (art. 511 CPC). Tenuta del catalogo dei dati

Art. 9 I. In generale

1Il catalogo dei dati è tenuto in forma elettronica. 2L’applicativo informatico deve comprendere le procedure automatiche di controllo dei dati in entrata e in uscita che assicurino il rispetto dello standard di qualità previste dalla LArRa e dalla relativa ordinanza. 3I dati sono conservati secondo i termini dell’art. 21 della legge sulla protezione dei dati personali (in seguito: LPDP).

Art. 10 II. Registro degli stabili

Il Comune gestisce in modo informatizzato i dati riguardanti gli stabili (edifici e abitazioni) e la relazione tra abitante e abitazione, in modo da facilitare la gestione delle variabili 19-22 dell’art. 7 del presente regolamento.

Art. 11 III. Conservazione dei dati e dei documenti

1I Comuni devono depositare almeno una volta al mese in luogo protetto e su supporto magnetico una copia di tutti i dati registrati. 2I documenti giustificativi vanno pure tenuti in luogo protetto. Capitolo terzo Obbligo di notifica in caso di arrivo Procedura di notifica

Art. 12 I. Arrivo di cittadini svizzeri

1Ogni persona fisica di cittadinanza svizzera, tenuta alla registrazione, deve notificare il proprio arrivo nel Comune entro 8 giorni. 2La notifica deve essere effettuata presentandosi personalmente all’UCA o attraverso una modalità alternativa (elettronica, postale) stabilita dall’UCA; la notifica riguardante l’economia domestica avviene a cura di un suo membro maggiorenne.

Art. 13 II. Arrivo di stranieri

1Ogni straniero tenuto alla registrazione e venuto nel Comune con l’intenzione di stabilirvisi deve notificare il proprio arrivo alla competente autorità cantonale della migrazione e all’UCA entro 8 giorni.3 2Gli stranieri non tenuti alla registrazione giusta l’art. 6 e alla notifica giusta l’art. 12 cpv. 1 LStrI devono notificare all’UCA e alla competente autorità cantonale della migrazione, entro 90 giorni, il loro arrivo nel Comune.4 3È applicabile l’art. 12 cpv. 2. 1 Cpv. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84; precedente modifica: BU 2009, 556. 2 Art. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84. 3 Cpv. modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274. 4 Cpv. modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274.

Art. 14 III. Cambiamento nel catalogo dei dati

1Ogni modifica nel catalogo dei dati deve essere notificata dall’interessato all’UCA entro 8 giorni. 2Tale notifica può essere effettuata per iscritto.

Art. 15 IV. Controllo e convocazione da parte dell’UCA

1L’UCA può, in ogni tempo, convocare gli interessati che non hanno notificato il loro arrivo o non l’hanno fatto correttamente per accertare la situazione e conoscere le intenzioni degli stessi, qualora vi sia il sospetto che essi possano soggiacere all’obbligo della notifica personale. 2Se si tratta di stranieri, l’UCA segnala l’esito del controllo alla competente autorità cantonale della migrazione per la definizione del caso.5 Notifica del locatore

Art. 16 I. Persone fisiche in generale

1Ogni locatore deve notificare all’UCA, con l’apposito modulo, l’arrivo di nuovi conduttori, siano essi cittadini svizzeri o stranieri, che risiedono o che hanno in locazione appartamenti nel Comune per periodi superiori ai 30 giorni sull’arco di 360 giorni, entro 8 giorni dall’entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva di occupazione in mancanza di contratto scritto; tale obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente un cittadino svizzero o uno straniero. 2Lo stesso vale per il cambiamento di appartamento all’interno di uno stabile. 3Il medesimo obbligo vale per i datori di alloggio ai sensi della legislazione sugli esercizi pubblici.

Art. 17 II. Personale alloggiato, clienti e ospiti

1Ogni proprietario o gerente di collettività ai sensi dell’art. 2 lett. abis) dell’ordinanza federale sull’armonizzazione dei registri deve notificare all’UCA entro 8 giorni il personale alloggiato che adempie il requisito dell’art. 6 cpv. 1. 2Tale obbligo di notificazione entro 8 giorni vale anche per i suoi clienti o ospiti dal momento in cui è adempiuto il requisito dell’art. 6 cpv. 1.

Art. 18 Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore

La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.

Art. 19 Registrazione in caso di mancata notifica

Il Municipio provvede d’ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato, l’interessato non ha fatto la notifica personale.

Art. 20 Documenti

1La notifica personale di arrivo deve essere corredata entro 10 giorni da tutti i documenti necessari per allestire il catalogo dei dati e stabilire con esattezza il rapporto di residenza, segnatamente, a seconda dei casi, l’atto di origine, l’atto di famiglia, il certificato individuale di stato civile, il libretto di famiglia, il certificato di domicilio, l’estratto della sentenza di separazione o di divorzio. 2Nel caso in cui fatti di stato civile si siano prodotti in Svizzera o siano iscritti nei registri di stato civile svizzeri, devono essere presentati i relativi atti di stato civile svizzeri. Capitolo quarto Obbligo di notifica in caso di partenza

Art. 21 Procedura di notifica

1Chi lascia il Comune lo deve notificare all’UCA al momento della propria partenza; gli stranieri devono contemporaneamente notificare la partenza alla competente autorità cantonale della migrazione.7 2Il locatore deve notificare all’UCA, entro 8 giorni dal fatto, la partenza della persona fisica dallo stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di alloggiare gratuitamente una persona fisica. 5 Cpv. modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274. 6 Art. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84. 7 Cpv. modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274.

Art. 22 Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore

La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa. Trasferimento

Art. 23 I. All’interno del Cantone

1Il trasferimento e la relativa data sono fissati dall’UCA del nuovo Comune tenendo conto della data effettiva di trasferimento e sentendo la persona interessata. 2Gli UCA dei due Comuni coinvolti in un trasferimento assicurano, direttamente o indirettamente attraverso la banca dati Movpop, lo scambio dei dati personali secondo le modalità di cui all’art. 10 cpv. 2 LArRa. 3L’UCA del Comune di partenza è tenuto ad inviare al nuovo Comune i documenti che l’interessato aveva depositato, compreso l’atto d’origine.

Art. 24 II. In altro Cantone o all’estero

1Nei casi di trasferimento in altro Cantone, l’UCA invia al nuovo Comune i documenti che l’interessato aveva depositato, compreso l’atto d’origine. 2Nei casi di trasferimento all’estero, l’interessato provvede personalmente al ritiro dei documenti depositati presso il Comune di partenza, ad eccezione dell’atto d’origine. Capitolo quinto Contravvenzioni

Art. 25 Presupposti e procedura

Chi non ottempera all’obbligo della notifica in caso di arrivo, di trasferimento all’interno del Comune o di partenza, può essere oggetto della procedura di contravvenzione di cui all’art. 145 LOC. Capitolo sesto Trasmissione dei dati

Art. 26 Trasmissione dei dati all’UCA

I seguenti servizi comunicano tempestivamente all’UCA: a) Ufficio dello stato civile, autorità amministrative e giudiziarie: le comunicazioni conformemente alle disposizioni dell’OSC e del regolamento sullo stato civile del 29 marzo 2011; b) competente autorità cantonale della migrazione: ogni genere di permesso rilasciato, le decisioni di rifiuto, di revoca, di decadenza, di autorizzazione di assenza, di allontanamento senza formalità e le notifiche di partenza, le domande intese ad ottenere dei permessi di dimora senza attività lucrativa, come pure copia dei documenti depositati dagli stranieri; c) Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato: l’effetto sospensivo conferito o negato ai ricorsi in materia di stranieri, nonché i provvedimenti cautelari in merito al soggiorno; d) autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti: i provvedimenti di loro competenza e i dati relativi ai curatori (cognome, nome, indirizzo). Capitolo settimo Elaborazione dei dati

Art. 27 Elaborazione dei dati

1Il Servizio Movpop elabora i dati ricevuti verificandone la qualità e la plausibilità e procede all’immissione degli stessi nella banca dati. 2In caso di incongruenze rilevate nell’ambito della verifica, il Servizio Movpop ne dà tempestivamente avviso al Comune, il quale provvede a fornire le precisazioni richieste al fine di permettere l’aggiornamento dei dati. Capitolo ottavo Accesso alla banca dati Movpop Accesso alla banca dati

Art. 28 I. Per i Comuni

1L’accesso alla banca dati dei Comuni è libero. 8 Art. modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274. 2Il Comune può accedere ai dati di un altro Comune, fatta eccezione per le informazioni di cui alle cifre 18, 19, 20, 21 e 22 dell’art. 7 cpv. 1.

Art. 29 II. Per i Consorzi di Comuni

1Il Consorzio di Comuni ha libero accesso ai dati dei Comuni consorziati. 2Il Consorzio di Comuni può accedere ai dati di un altro Comune non consorziato, fatta eccezione per le informazioni di cui alle cifre 18, 19, 20, 21 e 22 dell’art. 7 cpv. 1.

Art. 30 III. Per i Patriziati

1L’ufficio patriziale ha accesso ai dati dei cittadini di origine svizzera per l’aggiornamento del suo registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi. 2L’accesso viene accordato su istanza dell’ufficio patriziale conformemente all’art. 10 della LPDP nonché alla procedura di cui all’art. 33.9 3La persona che ha accesso alla banca dati è designata dall’ufficio patriziale e consulta la banca dati alle condizioni previste dal cpv. 2. 4L’Ufficio patriziale può eccezionalmente conferire ad un ente esterno di pubblica utilità senza scopo di lucro mandato per l’allestimento e l’aggiornamento del proprio registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi; in tal caso le modalità di accesso e di utilizzo relative alla banca dati Movpop devono essere regolate tramite una convenzione conclusa tra il Servizio naturalizzazioni e Movpop, il patriziato e il summenzionato ente.10

Art. 31 IV. Per gli utenti dell’Amministrazione cantonale

1L’accesso alla banca dati Movpop da parte di utilizzatori appartenenti all’Amministrazione cantonale avviene previa autorizzazione da parte del Servizio Movpop, soltanto per l’adempimento dei compiti pubblici. 2L’accesso viene accordato, su istanza, conformemente all’art. 10 della LPDP nonché alla procedura di cui all’art. 33.11

Art. 32 V. Per i terzi

1La Sezione della popolazione concede eccezionalmente a terzi l’autorizzazione all’accesso della banca dati. 2L’autorizzazione viene concessa nella misura in cui: a) la richiesta avviene sulla scorta di un compito stabilito dalla legge o per scopi scientifici; b) la richiesta è limitata a quei dati necessari a svolgere detto compito o per adempiere allo scopo; c) viene garantita l’anonimità dei dati. 3Per il resto fanno stato gli art. 11, 15 e 16 LPDP.

Art. 33 Istanza e procedura

L’istanza deve contenere: a) le indicazioni concernenti il richiedente; b) i dati richiesti; c) la prova dell’esistenza di una base legale, di un compito legale o di un interesse legittimo; d) lo scopo per il quale i dati vengono utilizzati; e) l’applicazione richiesta.

Art. 34 Applicazioni: in generale

1Gli utenti possono accedere alla banca dati per mezzo delle seguenti applicazioni: a) la visualizzazione dei dati; b) l’allacciamento per mezzo di interfaccia; c) l’elaborazione particolare. 2Essi possono inoltre chiedere l’accesso alle tabelle della banca dati. Definizioni

Art. 35 I. Visualizzazione dei dati delle singole persone

La visualizzazione dei dati concernenti le singole persone è l’applicazione che consente all’utente unicamente di consultare, volta per volta e senza possibilità di modificarne i contenuti, i dati delle stesse registrati nella banca dati. 9 Cpv. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84. 10 Cpv. introdotto dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274. 11 Cpv. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84.

Art. 36 II. Interfaccia

L’interfaccia è l’applicazione che permette di creare un programma particolare sulla base delle esigenze dell’utente, consentendogli di trasferire, senza possibilità di modificare i dati contenuti, un certo numero di informazioni dalla banca dati del movimento della popolazione alla propria.

Art. 37 III. Elaborazioni particolari

1Sono considerate elaborazioni particolari tutte le elaborazioni che esulano dalle operazioni di visualizzazione e di interfaccia. 2Tali elaborazioni vengono eseguite unicamente dal Servizio Movpop sulla base delle indicazioni del richiedente.

Art. 38 Elaborazione dell’insieme della banca dati

1È possibile concedere ad un utente di elaborare, senza avere la facoltà di modificare i dati, l’insieme delle informazioni registrate nella banca dati. 2Con l’autorizzazione all’elaborazione dell’insieme della banca dati rilasciata dal Servizio Movpop, è data all’utente la facoltà di estrapolare i dati secondo le proprie esigenze. Capitolo nono Accesso ai dati dell’UCA

Art. 39 Diritto alle informazioni e agli estratti

1Ognuno ha il diritto di ottenere dall’UCA qualsiasi informazione, dichiarazione o estratto che lo concerne personalmente. 2Il rilascio a terzi di estratti, di dichiarazioni e di informazioni da parte dell’UCA è regolato dalle disposizioni della LPDP. 3Rimangono inoltre riservate le norme in materia di comunicazione dei dati inerenti alla legislazione federale sull’asilo. Capitolo decimo Costi

Art. 40 Principio della corresponsione

1Ogni ufficio dell’Amministrazione che utilizza la banca dati è tenuto proporzionalmente all’utilizzazione, a contribuire al finanziamento del Servizio Movpop. 2I contributi necessari per coprire i costi di gestione del Servizio Movpop sono calcolati sulla base di una chiave suscettibile di adeguamento in funzione dell’evoluzione degli allacciamenti effettivamente operativi ad inizio anno. 3Sono applicate per analogia le norme relative al calcolo delle tariffe per i terzi. Tariffe per i terzi

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