Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione
1La tariffa per la visualizzazione dei dati è annuale e può variare fino ad un massimo di
fr. 3200.--.
2La tariffa per la visualizzazione è applicata ad ogni ufficio allacciato alla banca dati ai sensi dell’art.
32, non ad ogni singola stazione di lavoro.12
3L’importo è fissato in base al calcolo del volume di dati di ogni singola persona, moltiplicato per fr.
0.01.
4Per volume si intende il catalogo dei dati completo di ogni singola persona, atteso che la richiesta
di un numero ridotto di dati per persona non comporta una diminuzione della tariffa.
Art. 42 II. Interfaccia
1Il costo per il collegamento tramite interfaccia ai programmi Movpop ammonta ad un
massimo di fr. 40’000.--.
2La tariffa viene fissata in base al calcolo del volume dei dati di ogni singola persona, moltiplicato
per fr. 0.125.
3I costi derivanti dalla realizzazione dell’interfaccia sono assunti dal richiedente.
12 Cpv. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84.
Art. 43 III. Elaborazione particolare
1La tariffa per la richiesta di elaborazioni particolari è calcolata in base al volume dei dati
richiesti.
2La tariffa è fissata in base al calcolo del volume dei dati di ogni singola persona, moltiplicato per fr.
0.10.
3Quando la trasmissione dei dati richiede una prestazione di lavoro superiore ai 30 minuti viene
prelevato un importo di fr. 80.-- per ogni ora supplementare.
4Nella misura in cui il Servizio Movpop deve far capo a consulenza esterna, oppure deve fare
elaborare uno speciale programma per l’estrapolazione dei dati, l’utente deve sopportare anche il
maggior costo.
5Le tariffe di cui al cpv. 2 non sono applicate quando l’elaborazione particolare è richiesta da Enti,
Istituti o persone che agiscono senza scopo di lucro e per ricerche interessanti o utili al Cantone.13
Art. 44 IV. Accesso alle tabelle della banca dati
Per l’accesso alle tabelle della banca dati si applica la tariffa definita per l’applicazione
interfaccia.
Capitolo undicesimo
Disposizioni transitorie, abrogative e finali
Art. 45 Norma transitoria
1I Comuni che gestiscono il controllo degli abitanti su supporto cartaceo devono
introdurre una gestione in forma elettronica entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente
regolamento.
2I Comuni adeguano il loro catalogo dei dati al presente regolamento entro 6 mesi dall’entrata in
vigore dello stesso.
Art. 46 Norma abrogativa
È abrogato il regolamento concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento
della popolazione del 28 agosto 2001.
Art. 47 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.14
Pubblicato nel BU 2009, 521.
13 Cpv. introdotto dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84.
14 Entrata in vigore: 4 dicembre 2009 - BU 2009, 521.