Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione
1Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Servizio Movimento della
Popolazione (in seguito: Servizio Movpop), è l’autorità competente per l’applicazione delle normative
in materia di controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione, riservato quanto
previsto al capoverso seguente.
2Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione delle risorse, Ufficio di statistica (in seguito:
Ufficio), è l’autorità preposta alla direzione del servizio ufficiale di cui all’art. 2 lett. a) della legge.
Art. 2
1Il Servizio Movpop è l’istanza unica che garantisce la raccolta e la gestione dei dati
nonché la comunicazione e la trasmissione con i Comuni, gli utilizzatori appartenenti
all’Amministrazione cantonale e i terzi.
2L’Ufficio è l’istanza che garantisce la trasmissione dei dati dalla banca dati movimento della
popolazione alle istanze federali.
Art. 3 Autorità di vigilanza
La vigilanza viene esercitata:
a) dal Servizio Movpop, in materia di controllo degli abitanti;
b) dall’Ufficio, in materia di stabili.
Art. 4 Ufficio controllo degli abitanti
1Tutti i Comuni tengono il controllo degli abitanti, per l’accertamento dei dati personali
dei cittadini svizzeri e stranieri che risiedono o dimorano nel Comune.
2A tale scopo i Comuni istituiscono un servizio denominato Ufficio del controllo degli abitanti (in
seguito: UCA).
3I dati raccolti dall’UCA sono messi a disposizione per l’aggiornamento della banca dati Movpop.
Art. 5 Proprietà dei dati
1È definito Comune proprietario dei dati il Comune di residenza ai sensi dell’art. 3 lett. b)
della legge federale sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone
(in seguito: LArRa).
2In assenza del Comune di residenza nel Cantone o limitatamente ai dati non anagrafici della persona nel
caso di un soggiorno in un altro Comune del Cantone, il Comune proprietario dei dati si identifica con il
Comune di soggiorno ai sensi dell’art. 3 lett. c) della LArRa.
Capitolo secondo
Registrazione e conservazione dei dati presso i Comuni
Art. 6 Registrazione
1L’UCA registra le persone che risiedono o dimorano nel Comune ai sensi dell’art. 3 lett.
b) e c) della LArRa.
2L’UCA provvede all’aggiornamento delle altre banche dati comunali.
Catalogo dei dati
Art. 7 I. In generale
1La registrazione delle persone deve contenere i seguenti dati:
1. numero del Comune secondo la classificazione dell’Ufficio federale di statistica e nome ufficiale
del Comune;
2. numero di assicurazione secondo l’art. 50c della legge federale del 20 dicembre 1946
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
3. cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile; tutti i nomi nell’ordine
corretto;
4. cognome e nomi del padre;
5. cognome e nomi della madre;
6. data e luogo di nascita;
7. data e luogo del decesso;
8. sesso;
9. stato civile;
10. tipo di separazione (di fatto o giudiziale) per le persone coniugate e separate e per le persone
in unione domestica registrata e separate; motivo dello scioglimento dell’unione domestica
registrata;
11. data del matrimonio, dell’unione domestica registrata, dell’annullamento del matrimonio, della
separazione, del divorzio, dello scioglimento dell’unione domestica registrata, della vedovanza;
12. cognome e nomi del coniuge o del partner di unioni domestiche registrate;
13. cittadinanza;
14. per gli Svizzeri, luogo o luoghi di origine;
15. per gli Svizzeri, data dell’acquisizione della cittadinanza;
16. diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale;
17. per gli Stranieri, la data di prima entrata in Svizzera, il genere di permesso, la data di inizio del
permesso, la relativa scadenza;
18. appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro
modo dal Cantone;
19. indirizzo nel Comune e recapito, inclusi numero postale d’avviamento, luogo, numero e testo
civico;
20. identificatori dell’edificio (EGID e EDID) e dell’abitazione (EWID) in base al Registro federale
degli edifici e delle abitazioni (REA) dell’Ufficio federale di statistica;
21. identificatori comunali dell’edificio e dell’abitazione, con numero di piano;
22. numero dell’economia domestica d’appartenenza e tipo di economia domestica (economia
domestica di tipo privato, collettività, economia domestica amministrativa);
23. documento depositato;
24. genere di rapporto con il Comune:
a) residenza (domicilio civile ed economico nello stesso Comune);
b) solo domicilio civile (soggiorno in un altro Comune);
c) soggiorno (domicilio civile in un altro Comune);
d) residenza all’estero (frontalieri);
25. per il genere di rapporto 2, il Comune del soggiorno; per il genere di rapporto 3, il Comune del
domicilio civile e il motivo del soggiorno;
26. per tutti i generi di rapporto, le informazioni (date, eventi) necessarie ad una esatta
identificazione del periodo di durata effettiva del genere di rapporto con il Comune. Per il genere
di rapporto 3, anche la data di inizio e di scadenza del permesso di soggiorno;
27. in caso di trasloco all’interno del Comune: data;
28. cassa malati;
29. cognome, nome e indirizzo del curatore.
2Oltre ai dati elencati nel cpv. 1, i Comuni possono, nell’adempimento dei loro compiti legali,
raccogliere altre informazioni. Essi raccolgono facoltativamente i seguenti dati:
1. il cognome da celibe del padre;
2. il cognome da nubile della madre;
3. il luogo del matrimonio;
4. il cognome e il nome dell’ex-coniuge;
5. l’autorità della mutazione dello stato civile;
6. il numero di famiglia;
7. la posizione nell’economia domestica;
8. la suddivisione comunale nella quale la persona risiede o dimora (quartiere, frazione,
comparto);
9. la professione, il datore di lavoro e l’indirizzo nonché il luogo di lavoro;
10. la lingua della corrispondenza.
3Il Comune può procedere alla registrazione separata delle persone che, pur non rientrando
nell’obbligo di registrazione di cui all’art. 6 cpv. 1, occupano delle residenze secondarie,
raccogliendo i dati relativi a cognome, nome, data di nascita, sesso, nome e cognome dei genitori,
cognome da celibe/nubile e indirizzo.1
Art. 8 II. Nome e stato personale dei cittadini stranieri
1Il cognome e i nomi dei cittadini stranieri residenti in Ticino sono rilevati dal permesso
rilasciato dalla Sezione della popolazione.
2Nel caso in cui il cognome, i nomi e lo stato personale dei cittadini stranieri che risultano dagli atti
di stato civile svizzeri divergano da quelli del permesso di cui al cpv. 1, quelli degli atti di stato civile
sono determinanti per l’UCA.
3Le dichiarazioni del cognome di cittadini stranieri conseguenti allo scioglimento giudiziale del
matrimonio (art. 109 cpv. 2 CCS, 119 cpv. 1 CCS e 177b OSC), avvenute innanzi all’autorità di stato
civile, sono determinanti per l’UCA.
4La persona straniera interessata può sottoporre la decisione giudiziale straniera concernente il suo
stato personale all’esame della Camera civile del Tribunale di appello (art. 511 CPC).
Tenuta del catalogo dei dati
Art. 9 I. In generale
1Il catalogo dei dati è tenuto in forma elettronica.
2L’applicativo informatico deve comprendere le procedure automatiche di controllo dei dati in entrata
e in uscita che assicurino il rispetto dello standard di qualità previste dalla LArRa e dalla relativa
ordinanza.
3I dati sono conservati secondo i termini dell’art. 21 della legge sulla protezione dei dati personali (in
seguito: LPDP).
Art. 10 II. Registro degli stabili
Il Comune gestisce in modo informatizzato i dati riguardanti gli stabili (edifici e abitazioni)
e la relazione tra abitante e abitazione, in modo da facilitare la gestione delle variabili 19-22 dell’art.
7 del presente regolamento.
Art. 11 III. Conservazione dei dati e dei documenti
1I Comuni devono depositare almeno una volta al mese in luogo protetto e su supporto
magnetico una copia di tutti i dati registrati.
2I documenti giustificativi vanno pure tenuti in luogo protetto.
Capitolo terzo
Obbligo di notifica in caso di arrivo
Procedura di notifica
Art. 12 I. Arrivo di cittadini svizzeri
1Ogni persona fisica di cittadinanza svizzera, tenuta alla registrazione, deve notificare il
proprio arrivo nel Comune entro 8 giorni.
2La notifica deve essere effettuata presentandosi personalmente all’UCA o attraverso una modalità
alternativa (elettronica, postale) stabilita dall’UCA; la notifica riguardante l’economia domestica
avviene a cura di un suo membro maggiorenne.
Art. 13 II. Arrivo di stranieri
1Ogni straniero tenuto alla registrazione e venuto nel Comune con l’intenzione di
stabilirvisi deve notificare il proprio arrivo alla competente autorità cantonale della migrazione e
all’UCA entro 8 giorni.3
2Gli stranieri non tenuti alla registrazione giusta l’art. 6 e alla notifica giusta l’art. 12 cpv. 1 LStrI
devono notificare all’UCA e alla competente autorità cantonale della migrazione, entro 90 giorni, il
loro arrivo nel Comune.4
3È applicabile l’art. 12 cpv. 2.
1 Cpv. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84; precedente modifica: BU 2009,
556.
2 Art. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84.
3 Cpv. modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274.
4 Cpv. modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274.
Art. 14 III. Cambiamento nel catalogo dei dati
1Ogni modifica nel catalogo dei dati deve essere notificata dall’interessato all’UCA entro
8 giorni.
2Tale notifica può essere effettuata per iscritto.
Art. 15 IV. Controllo e convocazione da parte dell’UCA
1L’UCA può, in ogni tempo, convocare gli interessati che non hanno notificato il loro
arrivo o non l’hanno fatto correttamente per accertare la situazione e conoscere le intenzioni degli
stessi, qualora vi sia il sospetto che essi possano soggiacere all’obbligo della notifica personale.
2Se si tratta di stranieri, l’UCA segnala l’esito del controllo alla competente autorità cantonale della
migrazione per la definizione del caso.5
Notifica del locatore
Art. 16 I. Persone fisiche in generale
1Ogni locatore deve notificare all’UCA, con l’apposito modulo, l’arrivo di nuovi conduttori,
siano essi cittadini svizzeri o stranieri, che risiedono o che hanno in locazione appartamenti nel
Comune per periodi superiori ai 30 giorni sull’arco di 360 giorni, entro 8 giorni dall’entrata in vigore
del contratto o dalla data effettiva di occupazione in mancanza di contratto scritto; tale obbligo vale
anche per chi alloggia gratuitamente un cittadino svizzero o uno straniero.
2Lo stesso vale per il cambiamento di appartamento all’interno di uno stabile.
3Il medesimo obbligo vale per i datori di alloggio ai sensi della legislazione sugli esercizi pubblici.
Art. 17 II. Personale alloggiato, clienti e ospiti
1Ogni proprietario o gerente di collettività ai sensi dell’art. 2 lett. abis) dell’ordinanza
federale sull’armonizzazione dei registri deve notificare all’UCA entro 8 giorni il personale alloggiato
che adempie il requisito dell’art. 6 cpv. 1.
2Tale obbligo di notificazione entro 8 giorni vale anche per i suoi clienti o ospiti dal momento in cui
è adempiuto il requisito dell’art. 6 cpv. 1.
Art. 18 Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore
La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.
Art. 19 Registrazione in caso di mancata notifica
Il Municipio provvede d’ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro
il termine fissato, l’interessato non ha fatto la notifica personale.
Art. 20 Documenti
1La notifica personale di arrivo deve essere corredata entro 10 giorni da tutti i documenti
necessari per allestire il catalogo dei dati e stabilire con esattezza il rapporto di residenza,
segnatamente, a seconda dei casi, l’atto di origine, l’atto di famiglia, il certificato individuale di stato
civile, il libretto di famiglia, il certificato di domicilio, l’estratto della sentenza di separazione o di
divorzio.
2Nel caso in cui fatti di stato civile si siano prodotti in Svizzera o siano iscritti nei registri di stato
civile svizzeri, devono essere presentati i relativi atti di stato civile svizzeri.
Capitolo quarto
Obbligo di notifica in caso di partenza
Art. 21 Procedura di notifica
1Chi lascia il Comune lo deve notificare all’UCA al momento della propria partenza; gli
stranieri devono contemporaneamente notificare la partenza alla competente autorità cantonale
della migrazione.7
2Il locatore deve notificare all’UCA, entro 8 giorni dal fatto, la partenza della persona fisica dallo
stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di alloggiare gratuitamente una
persona fisica.
5 Cpv. modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274.
6 Art. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84.
7 Cpv. modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274.
Art. 22 Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore
La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.
Trasferimento
Art. 23 I. All’interno del Cantone
1Il trasferimento e la relativa data sono fissati dall’UCA del nuovo Comune tenendo conto
della data effettiva di trasferimento e sentendo la persona interessata.
2Gli UCA dei due Comuni coinvolti in un trasferimento assicurano, direttamente o indirettamente
attraverso la banca dati Movpop, lo scambio dei dati personali secondo le modalità di cui all’art. 10
cpv. 2 LArRa.
3L’UCA del Comune di partenza è tenuto ad inviare al nuovo Comune i documenti che l’interessato
aveva depositato, compreso l’atto d’origine.
Art. 24 II. In altro Cantone o all’estero
1Nei casi di trasferimento in altro Cantone, l’UCA invia al nuovo Comune i documenti che
l’interessato aveva depositato, compreso l’atto d’origine.
2Nei casi di trasferimento all’estero, l’interessato provvede personalmente al ritiro dei documenti
depositati presso il Comune di partenza, ad eccezione dell’atto d’origine.
Capitolo quinto
Contravvenzioni
Art. 25 Presupposti e procedura
Chi non ottempera all’obbligo della notifica in caso di arrivo, di trasferimento all’interno
del Comune o di partenza, può essere oggetto della procedura di contravvenzione di cui all’art. 145
LOC.
Capitolo sesto
Trasmissione dei dati
Art. 26 Trasmissione dei dati all’UCA
I seguenti servizi comunicano tempestivamente all’UCA:
a) Ufficio dello stato civile, autorità amministrative e giudiziarie: le comunicazioni conformemente
alle disposizioni dell’OSC e del regolamento sullo stato civile del 29 marzo 2011;
b) competente autorità cantonale della migrazione: ogni genere di permesso rilasciato, le decisioni
di rifiuto, di revoca, di decadenza, di autorizzazione di assenza, di allontanamento senza
formalità e le notifiche di partenza, le domande intese ad ottenere dei permessi di dimora senza
attività lucrativa, come pure copia dei documenti depositati dagli stranieri;
c) Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato: l’effetto sospensivo conferito o negato ai ricorsi in
materia di stranieri, nonché i provvedimenti cautelari in merito al soggiorno;
d) autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti: i provvedimenti di loro competenza e i
dati relativi ai curatori (cognome, nome, indirizzo).
Capitolo settimo
Elaborazione dei dati
Art. 27 Elaborazione dei dati
1Il Servizio Movpop elabora i dati ricevuti verificandone la qualità e la plausibilità e
procede all’immissione degli stessi nella banca dati.
2In caso di incongruenze rilevate nell’ambito della verifica, il Servizio Movpop ne dà
tempestivamente avviso al Comune, il quale provvede a fornire le precisazioni richieste al fine di
permettere l’aggiornamento dei dati.
Capitolo ottavo
Accesso alla banca dati Movpop
Accesso alla banca dati
Art. 28 I. Per i Comuni
1L’accesso alla banca dati dei Comuni è libero.
8 Art. modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274.
2Il Comune può accedere ai dati di un altro Comune, fatta eccezione per le informazioni di cui alle
cifre 18, 19, 20, 21 e 22 dell’art. 7 cpv. 1.
Art. 29 II. Per i Consorzi di Comuni
1Il Consorzio di Comuni ha libero accesso ai dati dei Comuni consorziati.
2Il Consorzio di Comuni può accedere ai dati di un altro Comune non consorziato, fatta eccezione
per le informazioni di cui alle cifre 18, 19, 20, 21 e 22 dell’art. 7 cpv. 1.
Art. 30 III. Per i Patriziati
1L’ufficio patriziale ha accesso ai dati dei cittadini di origine svizzera per l’aggiornamento
del suo registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi.
2L’accesso viene accordato su istanza dell’ufficio patriziale conformemente all’art. 10 della LPDP
nonché alla procedura di cui all’art. 33.9
3La persona che ha accesso alla banca dati è designata dall’ufficio patriziale e consulta la banca
dati alle condizioni previste dal cpv. 2.
4L’Ufficio patriziale può eccezionalmente conferire ad un ente esterno di pubblica utilità senza scopo
di lucro mandato per l’allestimento e l’aggiornamento del proprio registro dei patrizi, dei votanti e dei
fuochi; in tal caso le modalità di accesso e di utilizzo relative alla banca dati Movpop devono essere
regolate tramite una convenzione conclusa tra il Servizio naturalizzazioni e Movpop, il patriziato e il
summenzionato ente.10
Art. 31 IV. Per gli utenti dell’Amministrazione cantonale
1L’accesso alla banca dati Movpop da parte di utilizzatori appartenenti
all’Amministrazione cantonale avviene previa autorizzazione da parte del Servizio Movpop, soltanto
per l’adempimento dei compiti pubblici.
2L’accesso viene accordato, su istanza, conformemente all’art. 10 della LPDP nonché alla
procedura di cui all’art. 33.11
Art. 32 V. Per i terzi
1La Sezione della popolazione concede eccezionalmente a terzi l’autorizzazione
all’accesso della banca dati.
2L’autorizzazione viene concessa nella misura in cui:
a) la richiesta avviene sulla scorta di un compito stabilito dalla legge o per scopi scientifici;
b) la richiesta è limitata a quei dati necessari a svolgere detto compito o per adempiere allo scopo;
c) viene garantita l’anonimità dei dati.
3Per il resto fanno stato gli art. 11, 15 e 16 LPDP.
Art. 33 Istanza e procedura
L’istanza deve contenere:
a) le indicazioni concernenti il richiedente;
b) i dati richiesti;
c) la prova dell’esistenza di una base legale, di un compito legale o di un interesse legittimo;
d) lo scopo per il quale i dati vengono utilizzati;
e) l’applicazione richiesta.
Art. 34 Applicazioni: in generale
1Gli utenti possono accedere alla banca dati per mezzo delle seguenti applicazioni:
a) la visualizzazione dei dati;
b) l’allacciamento per mezzo di interfaccia;
c) l’elaborazione particolare.
2Essi possono inoltre chiedere l’accesso alle tabelle della banca dati.
Definizioni
Art. 35 I. Visualizzazione dei dati delle singole persone
La visualizzazione dei dati concernenti le singole persone è l’applicazione che consente
all’utente unicamente di consultare, volta per volta e senza possibilità di modificarne i contenuti, i
dati delle stesse registrati nella banca dati.
9 Cpv. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84.
10 Cpv. introdotto dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274.
11 Cpv. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84.
Art. 36 II. Interfaccia
L’interfaccia è l’applicazione che permette di creare un programma particolare sulla base
delle esigenze dell’utente, consentendogli di trasferire, senza possibilità di modificare i dati
contenuti, un certo numero di informazioni dalla banca dati del movimento della popolazione alla
propria.
Art. 37 III. Elaborazioni particolari
1Sono considerate elaborazioni particolari tutte le elaborazioni che esulano dalle
operazioni di visualizzazione e di interfaccia.
2Tali elaborazioni vengono eseguite unicamente dal Servizio Movpop sulla base delle indicazioni
del richiedente.
Art. 38 Elaborazione dell’insieme della banca dati
1È possibile concedere ad un utente di elaborare, senza avere la facoltà di modificare i
dati, l’insieme delle informazioni registrate nella banca dati.
2Con l’autorizzazione all’elaborazione dell’insieme della banca dati rilasciata dal Servizio Movpop,
è data all’utente la facoltà di estrapolare i dati secondo le proprie esigenze.
Capitolo nono
Accesso ai dati dell’UCA
Art. 39 Diritto alle informazioni e agli estratti
1Ognuno ha il diritto di ottenere dall’UCA qualsiasi informazione, dichiarazione o estratto
che lo concerne personalmente.
2Il rilascio a terzi di estratti, di dichiarazioni e di informazioni da parte dell’UCA è regolato dalle
disposizioni della LPDP.
3Rimangono inoltre riservate le norme in materia di comunicazione dei dati inerenti alla legislazione
federale sull’asilo.
Capitolo decimo
Costi
Art. 40 Principio della corresponsione
1Ogni ufficio dell’Amministrazione che utilizza la banca dati è tenuto proporzionalmente
all’utilizzazione, a contribuire al finanziamento del Servizio Movpop.
2I contributi necessari per coprire i costi di gestione del Servizio Movpop sono calcolati sulla base
di una chiave suscettibile di adeguamento in funzione dell’evoluzione degli allacciamenti
effettivamente operativi ad inizio anno.
3Sono applicate per analogia le norme relative al calcolo delle tariffe per i terzi.
Tariffe per i terzi