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Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione

Ticino · 144.110 · regulation

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Contents: 47 provisions
  1. Art. 1 Autorità competenti
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Autorità di vigilanza
  4. Art. 4 Ufficio controllo degli abitanti
  5. Art. 5 Proprietà dei dati
  6. Art. 6 Registrazione
  7. Art. 7 I. In generale
  8. Art. 8 II. Nome e stato personale dei cittadini stranieri
  9. Art. 9 I. In generale
  10. Art. 10 II. Registro degli stabili
  11. Art. 11 III. Conservazione dei dati e dei documenti
  12. Art. 12 I. Arrivo di cittadini svizzeri
  13. Art. 13 II. Arrivo di stranieri
  14. Art. 14 III. Cambiamento nel catalogo dei dati
  15. Art. 15 IV. Controllo e convocazione da parte dell’UCA
  16. Art. 16 I. Persone fisiche in generale
  17. Art. 17 II. Personale alloggiato, clienti e ospiti
  18. Art. 18 Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore
  19. Art. 19 Registrazione in caso di mancata notifica
  20. Art. 20 Documenti
  21. Art. 21 Procedura di notifica
  22. Art. 22 Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore
  23. Art. 23 I. All’interno del Cantone
  24. Art. 24 II. In altro Cantone o all’estero
  25. Art. 25 Presupposti e procedura
  26. Art. 26 Trasmissione dei dati all’UCA
  27. Art. 27 Elaborazione dei dati
  28. Art. 28 I. Per i Comuni
  29. Art. 29 II. Per i Consorzi di Comuni
  30. Art. 30 III. Per i Patriziati
  31. Art. 31 IV. Per gli utenti dell’Amministrazione cantonale
  32. Art. 32 V. Per i terzi
  33. Art. 33 Istanza e procedura
  34. Art. 34 Applicazioni: in generale
  35. Art. 35 I. Visualizzazione dei dati delle singole persone
  36. Art. 36 II. Interfaccia
  37. Art. 37 III. Elaborazioni particolari
  38. Art. 38 Elaborazione dell’insieme della banca dati
  39. Art. 39 Diritto alle informazioni e agli estratti
  40. Art. 40 Principio della corresponsione
  41. Art. 41 I. Visualizzazione dei dati
  42. Art. 42 II. Interfaccia
  43. Art. 43 III. Elaborazione particolare
  44. Art. 44 IV. Accesso alle tabelle della banca dati
  45. Art. 45 Norma transitoria
  46. Art. 46 Norma abrogativa
  47. Art. 47 Entrata in vigore

47 provisions

Art. 41 I. Visualizzazione dei dati

1La tariffa per la visualizzazione dei dati è annuale e può variare fino ad un massimo di fr. 3200.--. 2La tariffa per la visualizzazione è applicata ad ogni ufficio allacciato alla banca dati ai sensi dell’art. 32, non ad ogni singola stazione di lavoro.12 3L’importo è fissato in base al calcolo del volume di dati di ogni singola persona, moltiplicato per fr. 0.01. 4Per volume si intende il catalogo dei dati completo di ogni singola persona, atteso che la richiesta di un numero ridotto di dati per persona non comporta una diminuzione della tariffa.

Art. 42 II. Interfaccia

1Il costo per il collegamento tramite interfaccia ai programmi Movpop ammonta ad un massimo di fr. 40’000.--. 2La tariffa viene fissata in base al calcolo del volume dei dati di ogni singola persona, moltiplicato per fr. 0.125. 3I costi derivanti dalla realizzazione dell’interfaccia sono assunti dal richiedente. 12 Cpv. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84.

Art. 43 III. Elaborazione particolare

1La tariffa per la richiesta di elaborazioni particolari è calcolata in base al volume dei dati richiesti. 2La tariffa è fissata in base al calcolo del volume dei dati di ogni singola persona, moltiplicato per fr. 0.10. 3Quando la trasmissione dei dati richiede una prestazione di lavoro superiore ai 30 minuti viene prelevato un importo di fr. 80.-- per ogni ora supplementare. 4Nella misura in cui il Servizio Movpop deve far capo a consulenza esterna, oppure deve fare elaborare uno speciale programma per l’estrapolazione dei dati, l’utente deve sopportare anche il maggior costo. 5Le tariffe di cui al cpv. 2 non sono applicate quando l’elaborazione particolare è richiesta da Enti, Istituti o persone che agiscono senza scopo di lucro e per ricerche interessanti o utili al Cantone.13

Art. 44 IV. Accesso alle tabelle della banca dati

Per l’accesso alle tabelle della banca dati si applica la tariffa definita per l’applicazione interfaccia. Capitolo undicesimo Disposizioni transitorie, abrogative e finali

Art. 45 Norma transitoria

1I Comuni che gestiscono il controllo degli abitanti su supporto cartaceo devono introdurre una gestione in forma elettronica entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. 2I Comuni adeguano il loro catalogo dei dati al presente regolamento entro 6 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.

Art. 46 Norma abrogativa

È abrogato il regolamento concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 28 agosto 2001.

Art. 47 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.14 Pubblicato nel BU 2009, 521. 13 Cpv. introdotto dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84. 14 Entrata in vigore: 4 dicembre 2009 - BU 2009, 521.

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