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13 provisions
Art. 1 Disposizioni generali
Campo di applicazione, principi e definizione
1 La presente Ordinanza disciplina la concessione delle indennità, dovute ai
collaboratori, per turni di lavoro e mansioni particolari.
2 Le denominazioni professionali utilizzate nella presente Ordinanza si
intendono al maschile e al femminile.
3 Al personale uniformato di polizia si applicano le disposizioni cantonali.
Propose a changeArt. 2
Beneficiari
1 Le indennità legate ai turni di lavoro sono concesse ai collaboratori che
per esigenze di servizio lavorano a turni pianificati e/o autorizzati dal
direttore di divisione.
2 Il diritto alle indennità previste dalla presente Ordinanza è dato quando
l'onere lavorativo del collaboratore è per la maggior parte del tempo
pianificato secondo una suddivisione del lavoro a turni, decisa a priori dal
direttore di divisione, a dipendenza del settore d'impiego.
3 Orari di lavoro diversi rispetto a quelli usuali, svolti occasionalmente, non
danno diritto alle indennità previste dalla presente Ordinanza.
4 L'applicazione delle indennità previste nel capitolo II è limitata al turno
pianificato ed esclude la concessione dei supplementari per prestazioni
fuori orario di cui all'art. 52 cpv. 2 ROCCL.
5 Le indennità per mansioni particolari sono concesse a quei collaboratori
che svolgono regolarmente attività specifiche al di fuori della loro
funzione abituale.
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Ordinanza 1.2.8
CAPITOLO II
Propose a changeArt. 3 Indennità per turni di lavoro e attività giornaliere
Indennità oraria per il servizio notturno 1
1 Per ogni ora di lavoro svolta tra le ore 20:00 e le ore 07:00 nelle notti che
precedono giorni feriali è riconosciuta un'indennità oraria di CHF 7.10.
2 Per ogni ora di lavoro svolta tra le ore 20:00 e le ore 07:00 nelle notti che
precedono giorni festivi è riconosciuta un'indennità oraria notturna
prefestiva di CHF 14.25.
3 Per l'applicazione dell'indennità di cui al precedente cpv. 2 è considerata
la notte che va dal sabato sera alle ore 20:00 alla domenica mattina alle
ore 07:00, oppure la notte che precede un giorno festivo infrasettimanale
- definito dalle disposizioni sul personale - dalle ore 20:00 alle ore 07:00.
La domenica e il giorno festivo infrasettimanale che precedono un altro
giorno festivo sono da considerare analogamente a prefestivi.
Propose a changeArt. 4
Indennità oraria per il servizio festivo 2
1 Per ogni ora di lavoro compiuta tra le ore 07:00 e le ore 20:00 durante i
giorni festivi è riconosciuta un'indennità oraria di CHF 7.10.
2 Per l'applicazione dell'indennità sono considerati festivi le domeniche e i
giorni festivi infrasettimanali stabiliti dalle disposizioni sul personale.
Propose a changeArt. 5
Indennità per il servizio irregolare 3
1 Il collaboratore che lavora tra le ore 12:00 e le ore 1 3:00 e/o tra le ore
19:00 e le ore 20:00, ad esclusione dell'inizio e della fine del turno
lavorativo, con una pausa inferiore a un'ora e che non può consumare il
pasto prima e dopo questi orari, ha diritto a un'indennità per servizio
irregolare di CHF 7.40.
2 Ai collaboratori attivi nella nettezza urbana che iniziano il loro turno di
lavoro prima delle ore 06:00 e che prestano servizio per almeno cinque
ore lavorative consecutive, viene riconosciuta un'indennità per servizio
irregolare di CHF 7.40.
3 I collaboratori che, pur lavorando a turni, possono far capo ad una mensa,
non hanno diritto all'indennità per servizio irregolare.
Propose a changeArt. 6
Indennità per nettezza urbana 4
I collaboratori chiamati a svolgere, durante il loro turno giornaliero di lavoro,
compiti di pulizia dei WC pubblici, di vuotatura dei rifiuti nei cassonetti, nei
contenitori interrati e nei cestini (inclusa la manutenzione delle strutture che li
contengono), così come la pulizia e la manutenzione di pozzetti, condotte e
manufatti speciali correlati alle condotte fognarie o, più in generale, altre
attività paragonabili a contatto con rifiuti e sostanze simili, hanno diritto - se
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effettuano per almeno 4 ore una delle attività sopraesposte - a un'indennità
giornaliera di CHF 1 0.55.
Propose a changeArt. 7
Indennità per la posa e il recupero del palco della musica 5
I collaboratori che si occupano della posa e del recupero del palco della
musica in occasione dei concerti ricevono le seguenti indennità giornaliere:
a. Capisquadra: CHF 220.65.
b. Autisti / operai: CHF 198.60.
CAPITOLO III
Propose a changeArt. 8 Indennità per mansioni particolari
Indennità di coordinamento e responsabile di sede 6
1 I coordinatori e/o responsabili di sede in ambito dei nidi di infanzia,
scolastico e di sostegno hanno diritto ad un'indennità mensile di CHF
195.40.
2 Tale indennità è pure riconosciuta ai docenti che svolgono la mansione di
collaboratore di direzione.
Propose a changeArt. 9
Indennità per attività di coordinamento 7
Stralciato.
CAPITOLO IV
Propose a changeArt. 10 Disposizioni transitorie e finali
Pagamento e termine
1 Il pagamento delle indennità viene effettuato a cadenze regolari
unitamente alla retribuzione.
2 La richiesta di pagamento delle indennità deve essere presentata alla
Divisione risorse umane entro il termine massimo di sei mesi dal momento
in cui le stesse si sono verificate, pena la perdita del diritto al rimborso.
Propose a changeArt. 11
Indicizzazione 8
Gli importi previsti dalla presente Ordinanza vengono adeguati ogni volta
che l'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta del 5% rispetto
all'adeguamento precedente (stato novembre 2025/indice di base di
riferimento dicembre 2020).
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Propose a changeArt. 12 Ordinanza 1.2.8
Norma transitoria
Il pagamento delle indennità per eventi verificatisi prima dell'entrata in
vigore della presente Ordinanza avviene secondo le norme vigenti al
momento che essi si sono verificati.
Propose a changeArt. 13
Abrogazioni ed entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sulle indennità per
turni di lavoro e per mansioni particolari del 21 novembre 2019, ed entra in
vigore il 1° gennaio 2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
Per il Municipio
Il Sindaco
M. Foletti
Il Segretario
R. Bregy
Risoluzione municipale del 28 ottobre 2021.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra l'8 novembre e l'8
dicembre 2021.
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Ordinanza 1.2.8
1 Capoversi 1 e 2 modificati dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicati agli
albi comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
2 Capoverso 1 modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli
albi comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
3 Capoversi 1 e 2 modificati dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicati agli
albi comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
4 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli albi
comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
5 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli albi
comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
6 Capoverso 1 modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli
albi comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
7 Articolo stralciato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli albi
comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
8 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli albi
comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
Note
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