1La presente legge disciplina la protezione civile.
2La protezione civile protegge la popolazione e le presta soccorso, assiste le persone in cerca di
protezione, sostiene gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner, protegge i beni culturali,
adotta misure di prevenzione e svolge lavori di ripristino e di pubblica utilità.2
3Essa è un’organizzazione civile che opera singolarmente o in maniera coordinata, come
organizzazione partner, nel quadro di interventi di protezione della popolazione.
Art. 2 Autorità competente per l’applicazione della legge
1Il Consiglio di Stato emana le norme di esecuzione e designa il Dipartimento
competente per l’applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle
norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge. Le Autorità di
protezione civile agiscono in conformità alle direttive federali e cantonali.3
2…4
Art. 3 Comuni
1I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni
regionali nello svolgimento dei compiti di protezione civile e designano all’interno
dell’amministrazione una persona di riferimento.
2Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.
Capitolo II
Organizzazione della protezione civile
Art. 4 Regioni di protezione civile
1Il territorio cantonale è suddiviso in comprensori regionali, in ognuno dei quali viene
costituita una regione di protezione civile (Regione).
2La costituzione delle Regioni avviene in accordo con il Cantone, mediante la creazione di Consorzi
di Comuni secondo le norme sul consorziamento dei Comuni.5
3Il Consiglio di Stato disciplina il contenuto minimo dello statuto.
Competenze
Art. 5 a) Regioni
Le Regioni sono competenti per l’assolvimento di tutti i compiti di protezione civile al fine
di garantire l’intervento in caso di bisogno, segnatamente:
1 Titolo modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
2 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
3 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
4 Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
5 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
6 Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
a) realizzare e gestire gli impianti secondo la pianificazione cantonale;7
b) mettere a disposizione delle autorità competenti i dati, le informazioni e le loro pianificazioni;
c) chiamare in servizio e gestire i militi, a loro attribuiti durante il reclutamento, dopo l’istruzione di
base, salvo i casi disciplinari che sono di competenza cantonale;8
d) collaborare nel campo dell’istruzione e garantire l’esercitazione dei militi, quadri e specialisti
compresi, sulla base del programma avallato dal Dipartimento;
e) assicurare l’attivazione e la gestione dello Stato maggiore di condotta di protezione civile;
f) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l’adempimento dei compiti di
protezione della popolazione;
g) promuovere, tramite lo Stato maggiore di condotta di protezione civile e con il coinvolgimento
dei partner del soccorso, la dovuta assistenza e consulenza ai Comuni nel campo della
pianificazione e della preparazione alla gestione di eventi di portata comunale e regionale;
h) organizzare le formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa,
rispettivamente il servizio di picchetto.9
Art. 6 b) Comuni
I Comuni sono tenuti a:
a) realizzare e gestire i rifugi pubblici;
b) collaborare con le autorità cantonali e le Regioni nell’allestimento delle indispensabili
pianificazioni;
c) effettuare tempestivamente i controlli richiesti dalla Regione o dal Dipartimento riguardo ai militi
astretti;
d) vigilare sul rispetto delle normative sull’edilizia di protezione civile sul proprio territorio;
e) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l’adempimento dei compiti di
protezione della popolazione.
Art. 7 c) Altre strutture di collaborazione
1Allo scopo di promuovere la collaborazione possono essere istituite commissioni miste
a livello cantonale, regionale o comunale.
2Il Consiglio di Stato e il Dipartimento istituiscono le commissioni a livello cantonale e ne definiscono
i compiti.
Capitolo III
Obbligo di prestare servizio di protezione civile
Art. 8 Reclutamento
Il Dipartimento è responsabile dell’incorporazione e dell’attribuzione dei militi.
Art. 9 Volontariato
Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di ammissione.
Art. 10 Incorporazione e attribuzione
1Il Dipartimento incorpora le persone idonee a prestare servizio attribuendole alle
specifiche funzioni o alla riserva, destinandole alle diverse categorie di formazione.
2Il milite viene per principio incorporato nella Regione in cui è domiciliato. In caso di necessità, il
Dipartimento può derogare a tale principio, in particolare per assicurare un’equilibrata disponibilità
di risorse in tutte le Regioni.
3In caso di cambiamento di domicilio all’interno del Cantone l’incorporazione non viene modificata.
Il Dipartimento, sentito il preavviso delle Regioni interessate, può decidere altrimenti.
4Il Dipartimento può creare formazioni specialistiche.10
Art. 11 Proscioglimento anticipato
Il Dipartimento decide il proscioglimento anticipato dei militi conformemente ai requisiti
previsti dalla legislazione federale.
Controlli
7 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
8 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
9 Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
10 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Art. 12
1Le Regioni garantiscono la gestione e l’aggiornamento dei dati relativi ai militi di
protezione civile a esse attribuiti. Il Dipartimento è competente per la tenuta dei controlli e la
correttezza dei dati.11
2Il Dipartimento, allo scopo di favorire un’attività razionale, assicura lo scambio dei dati personali
provenienti dal sistema di controllo dell’esercito o da analoghi controlli gestiti da enti pubblici.
Art. 13 Copertura assicurativa
Le Regioni provvedono alla copertura assicurativa di responsabilità civile e di protezione
giuridica in favore dei militi e del proprio personale professionale per eventi verificatisi nell’esercizio
delle loro funzioni.
Capitolo IV
Istruzione
Art. 14 Durata
1L’istruzione dei militi avviene conformemente alla legislazione federale.
2Il Consiglio di Stato determina la durata dell’istruzione di base e dei corsi di ripetizione come pure
i casi in cui l’iter d’istruzione possa essere abbreviato, conformemente alle indicazioni poste
dall’Ufficio federale della protezione della popolazione.12
3Gli interventi d’urgenza non sostituiscono l’obbligo del corso di ripetizione.13
Norma transitoria
Art. 14a14 I militi della protezione civile che sono soggetti all’obbligo di prestare servizio di
protezione civile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 hanno l’obbligo di prestare servizio sino
alla fine dell’anno in cui compiono i 40 anni.
Art. 15 Competenze cantonali
1Il Consiglio di Stato disciplina l’istruzione e ne coordina e sorveglia l’esecuzione.
2Le Regioni sono competenti per gli aspetti operativi, in particolare per l’organizzazione e
l’esecuzione dei necessari corsi di formazione, di perfezionamento e delle esercitazioni.15
Art. 16
…16
Art. 17 Personale insegnante
Il Dipartimento stabilisce i requisiti minimi del personale insegnante.
Art. 18 Centri di istruzione
Tutta l’istruzione dei militi, dei quadri e degli specialisti viene di regola effettuata presso
il Centro d’istruzione cantonale della protezione civile.
Art. 19 Collaborazione tra Regioni e Cantone
Le Regioni collaborano tra loro e con le autorità cantonali nell’ambito dell’istruzione e
mettono a disposizione il personale e il materiale necessari.
Capitolo V
Preparativi e intervento
Chiamata in caso d’intervento
Art. 20 a) Competenze cantonali
Il Consiglio di Stato, per il tramite delle Regioni, può chiamare in servizio i militi nei
seguenti casi:
a) catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono una o più regioni;
b) catastrofi e situazioni d’emergenza in altri Cantoni o nelle zone limitrofe;
c) per interventi di pubblica utilità di valenza cantonale.
11 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
12 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
13 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
14 Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 25.
15 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
16 Art. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Art. 21 b) Competenze regionali
Le Regioni possono chiamare in servizio i militi nei seguenti casi:
a) catastrofi e situazioni d’emergenza nella propria regione;
b) per svolgere lavori di ripristino;
c) per interventi di pubblica utilità;
d) per prestare aiuto ad un’altra regione.
Art. 22 Obbligo del milite e del datore di lavoro
1I militi sono tenuti ad entrare in servizio conformemente a quanto ordinato dall’autorità.
2I militi sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio impartiti come pure a rispettare gli obblighi di
servizio fissati dalla legislazione federale.
3I datori di lavoro sono tenuti a liberare i militi dalle loro incombenze.
4Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura di chiamata e quella disciplinare.
Art. 23 Aiuto vicendevole
I Comuni e le Regioni sono tenuti a prestarsi vicendevole aiuto.
Art. 24 Formazioni d’intervento
1Il Consiglio di Stato, sentite le Regioni, definisce le formazioni d’intervento.
2Esso disciplina le esigenze minime per ogni formazione.
Art. 25 Reperibilità
Le Regioni garantiscono la costante reperibilità di un responsabile professionale
assumendosene le spese.
Art. 26 Prontezza operativa e picchetto sostitutivo
1Il Dipartimento e le Regioni definiscono l’organizzazione delle formazioni che devono
garantire costantemente la prontezza operativa rispettivamente il picchetto sostitutivo.
2Il Dipartimento fissa le indennità per il servizio di picchetto.
Art. 27
…19
Capitolo VI
Materiale di protezione civile e sistemi d’allarme20
Art. 28 Materiale unificato 21
Il Dipartimento, sentite le Regioni, stabilisce il materiale minimo d’intervento di base
destinato all’equipaggiamento delle organizzazioni di protezione civile e dei rispettivi militi,
definendone il relativo standard.
Sistemi d’allarme
Art. 28a23 1I sistemi per allarmare la popolazione forniti dalla Confederazione sono di proprietà del
Cantone.
2Il Dipartimento, in collaborazione con le Regioni, si occupa della gestione dei sistemi d’allarme,
curandone la prontezza d’impiego.24
3Il Cantone stipula un’assicurazione responsabilità civile per eventuali danni causati dalle
infrastrutture d’allarme.
17 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
18 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013,
507.
19 Art. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
20 Titolo modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
21 Nota marginale modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica:
BU 2013, 507.
22 Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
23 Art. introdotto dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
24 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
4I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi d’allarme, non coperti dal
finanziamento della Confederazione, vengono suddivisi in forma equa tra le Regioni e i gestori idrici.
5I Comuni in tempo di pace garantiscono l’attivazione delle sirene fisse nel caso in cui non possa
essere eseguita tramite telecomando. Le Regioni pianificano le procedure d’allarme.26
6I gestori di impianti d’accumulazione garantiscono in tempo di pace l’attivazione delle sirene in caso
d’allarme acqua.
Capitolo VII
Edilizia di protezione civile
I. Rifugi
Art. 29 a) Competenze
1Il Consiglio di Stato sorveglia e disciplina la costruzione di rifugi di protezione civile.
2Il Dipartimento è competente per le decisioni circa l’obbligo di realizzazione del rifugio o l’esonero
come pure per l’approvazione dei progetti tecnici dei rifugi obbligatori; la Regione esegue i collaudi
dei rifugi obbligatori.
3Il Dipartimento è competente per l’approvazione, il coordinamento e il collaudo dei rifugi pubblici.
Art. 30 b) Zone di valutazione
Il Dipartimento, sentite le Regioni e i Comuni, definisce le zone di valutazione.
Art. 31 c) Rifugi obbligatori
1I proprietari di immobili versano i contributi sostitutivi in luogo dell’edificazione:
a) nelle zone di valutazione in cui vi sono posti protetti a sufficienza;
b) per gli edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni densamente
edificate o ad elevato rischio d’incendio;
c) per gli edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a venticinque (equivalenti a 38 locali
abitabili);27
d) per gli ospedali, case per anziani e di cura, in caso di impedimenti tecnici alla realizzazione del
rifugio secondo le istruzioni federali;28
e) per gli edifici privi di interrato.
2I proprietari di edifici isolati, abitati solo saltuariamente, sono esentati dalla realizzazione dei rifugi
e dal versamento dei contributi sostitutivi.
Art. 32 d) Rifugi pubblici
I Comuni, nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, sono tenuti a realizzare
rifugi pubblici.
Art. 33 e) Raggruppamento di rifugi
Il Dipartimento, d’intesa con i Comuni e con le Regioni, può ordinare che i rifugi privati
siano raggruppati in uno o più rifugi in comune ai sensi della legislazione federale.
Art. 34 f) Beni culturali
Il Consiglio di Stato può obbligare i proprietari di beni culturali mobili o immobili
d’importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate alla loro protezione,
segnatamente a costruire rifugi per la protezione di detti beni.
Art. 35 g) Contributi sostitutivi
1Il Consiglio di Stato disciplina il prelievo di contributi sostitutivi, ed emana in particolare
le disposizioni in ambito di utilizzo quale sussidio cantonale.30
2Il Dipartimento fissa l’ammontare dei contributi.
h) Fondo contributi sostitutivi
25 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
26 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
27 Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
28 Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
29 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
30 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Art. 36
1I contributi sostitutivi sono incassati dal Cantone. Essi sono registrati per singolo
Comune e vengono gestiti dal Dipartimento mediante lo specifico «Fondo contributi sostitutivi PCi».
2I contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue:
a) prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione, l’equipaggiamento, l’esercizio, la
manutenzione e il rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi
privati a livello cantonale;
b) secondariamente (al massimo 50%) per i compiti definiti dall’art. 62 cpv. 3 LPPC.33
3…34
4…35
Art. 37 i) Soppressione di rifugi e cambiamento di destinazione
1Il Dipartimento può autorizzare la soppressione di rifugi nei limiti della legislazione
federale.
2Gli eventuali sussidi cantonali e comunali concessi per la sua realizzazione devono essere
interamente restituiti; il Consiglio di Stato stabilisce in quali casi il proprietario è tenuto al versamento
del contributo sostitutivo.
3Il diritto alla restituzione dei sussidi si prescrive in dieci anni. Il termine di prescrizione inizia a
decorrere dal giorno in cui l’istanza esecutiva competente ha avuto conoscenza del motivo della
restituzione, ma in ogni caso in venti anni dall’autorizzazione del Dipartimento alla soppressione del
rifugio.36
4Al Dipartimento viene delegata la facoltà di chiedere la restituzione dei sussidi comunali.37
Art. 38 II. Impianti di protezione
1Sono impianti di protezione le costruzioni definite dalla legislazione federale.38
2Il Consiglio di Stato pianifica la realizzazione degli impianti conformemente alle prescrizioni della
Confederazione.
III. Disposizioni comuni
Art. 39 a) Manutenzione e utilizzo
1Ai proprietari e locatari delle costruzioni di protezione civile incombe l’obbligo di
mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro destinazione.
Eventuali deroghe relative all’utilizzo soggiacciono all’autorizzazione del Dipartimento
competente.39
31 Norma transitoria introdotta dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
1I contributi sostitutivi incassati dai Comuni fino al 31 dicembre 2011 vengono riversati alle Regioni. Il
Dipartimento ne stabilisce la modalità ed i termini.
2Essi vengono gestiti come segue:
a) sono registrati per singolo Comune. Gli interessi spettano alle Regioni e il loro impiego deve essere
autorizzato dal Dipartimento;
b) nei Comuni che non dispongono di posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi sono destinati alla
realizzazione, nonché all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi
pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati presenti sul territorio comunale;
c) nei Comuni con posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue:
– prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione di rifugi in altri Comuni della Regione, nonché
all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per
il rinnovamento dei rifugi privati;
– secondariamente (al massimo 50%) per altri scopi di protezione civile ai sensi dell’articolo 36 capoverso
4.
32 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
33 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013,
507.
34 Cpv. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
35 Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
36 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
37 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
38 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
39 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
2In ogni Regione devono essere disponibili impianti e rifugi pubblici in stato di prontezza elevato e
dotati del necessario equipaggiamento e delle infrastrutture per assicurare il loro tempestivo utilizzo
in caso di necessità a favore della popolazione. Il Dipartimento ne stabilisce le modalità.
Art. 40 b) Controllo
Le autorità cantonali, i Comuni e le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, sono
tenuti a controllare l’ossequio delle disposizioni federali e cantonali per la costruzione,
l’equipaggiamento, il rimodernamento e la manutenzione dei rifugi e degli impianti.