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Legge sulla protezione civile

Ticino · 520.100 · statute

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Contents: 55 provisions
  1. Art. 1 Oggetto e definizione
  2. Art. 2 Autorità competente per l’applicazione della legge
  3. Art. 3 Comuni
  4. Art. 4 Regioni di protezione civile
  5. Art. 5 a) Regioni
  6. Art. 6 b) Comuni
  7. Art. 7 c) Altre strutture di collaborazione
  8. Art. 8 Reclutamento
  9. Art. 9 Volontariato
  10. Art. 10 Incorporazione e attribuzione
  11. Art. 11 Proscioglimento anticipato
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Copertura assicurativa
  14. Art. 14 Durata
  15. Art. 15 Competenze cantonali
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Personale insegnante
  18. Art. 18 Centri di istruzione
  19. Art. 19 Collaborazione tra Regioni e Cantone
  20. Art. 20 a) Competenze cantonali
  21. Art. 21 b) Competenze regionali
  22. Art. 22 Obbligo del milite e del datore di lavoro
  23. Art. 23 Aiuto vicendevole
  24. Art. 24 Formazioni d’intervento
  25. Art. 25 Reperibilità
  26. Art. 26 Prontezza operativa e picchetto sostitutivo
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Materiale unificato 21
  29. Art. 29 a) Competenze
  30. Art. 30 b) Zone di valutazione
  31. Art. 31 c) Rifugi obbligatori
  32. Art. 32 d) Rifugi pubblici
  33. Art. 33 e) Raggruppamento di rifugi
  34. Art. 34 f) Beni culturali
  35. Art. 35 g) Contributi sostitutivi
  36. Art. 36
  37. Art. 37 i) Soppressione di rifugi e cambiamento di destinazione
  38. Art. 38 II. Impianti di protezione
  39. Art. 39 a) Manutenzione e utilizzo
  40. Art. 40 b) Controllo
  41. Art. 41 IV. Tasse
  42. Art. 42 Inadempienza
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Blocco dei lavori
  45. Art. 45 Principio
  46. Art. 46 Spese d’intervento
  47. Art. 47 Oneri particolari assunti dal Cantone
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Finanziamento delle Regioni
  50. Art. 50 Reclamo e ricorso
  51. Art. 51 Responsabilità per danni
  52. Art. 52 Diritto di regresso
  53. Art. 53 Procedura
  54. Art. 54 Abrogazioni
  55. Art. 55

55 provisions

Art. 1 Oggetto e definizione

1La presente legge disciplina la protezione civile. 2La protezione civile protegge la popolazione e le presta soccorso, assiste le persone in cerca di protezione, sostiene gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner, protegge i beni culturali, adotta misure di prevenzione e svolge lavori di ripristino e di pubblica utilità.2 3Essa è un’organizzazione civile che opera singolarmente o in maniera coordinata, come organizzazione partner, nel quadro di interventi di protezione della popolazione.

Art. 2 Autorità competente per l’applicazione della legge

1Il Consiglio di Stato emana le norme di esecuzione e designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge. Le Autorità di protezione civile agiscono in conformità alle direttive federali e cantonali.3 2…4

Art. 3 Comuni

1I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni regionali nello svolgimento dei compiti di protezione civile e designano all’interno dell’amministrazione una persona di riferimento. 2Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge. Capitolo II Organizzazione della protezione civile

Art. 4 Regioni di protezione civile

1Il territorio cantonale è suddiviso in comprensori regionali, in ognuno dei quali viene costituita una regione di protezione civile (Regione). 2La costituzione delle Regioni avviene in accordo con il Cantone, mediante la creazione di Consorzi di Comuni secondo le norme sul consorziamento dei Comuni.5 3Il Consiglio di Stato disciplina il contenuto minimo dello statuto. Competenze

Art. 5 a) Regioni

Le Regioni sono competenti per l’assolvimento di tutti i compiti di protezione civile al fine di garantire l’intervento in caso di bisogno, segnatamente: 1 Titolo modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 2 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 3 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 4 Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 5 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 6 Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. a) realizzare e gestire gli impianti secondo la pianificazione cantonale;7 b) mettere a disposizione delle autorità competenti i dati, le informazioni e le loro pianificazioni; c) chiamare in servizio e gestire i militi, a loro attribuiti durante il reclutamento, dopo l’istruzione di base, salvo i casi disciplinari che sono di competenza cantonale;8 d) collaborare nel campo dell’istruzione e garantire l’esercitazione dei militi, quadri e specialisti compresi, sulla base del programma avallato dal Dipartimento; e) assicurare l’attivazione e la gestione dello Stato maggiore di condotta di protezione civile; f) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l’adempimento dei compiti di protezione della popolazione; g) promuovere, tramite lo Stato maggiore di condotta di protezione civile e con il coinvolgimento dei partner del soccorso, la dovuta assistenza e consulenza ai Comuni nel campo della pianificazione e della preparazione alla gestione di eventi di portata comunale e regionale; h) organizzare le formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa, rispettivamente il servizio di picchetto.9

Art. 6 b) Comuni

I Comuni sono tenuti a: a) realizzare e gestire i rifugi pubblici; b) collaborare con le autorità cantonali e le Regioni nell’allestimento delle indispensabili pianificazioni; c) effettuare tempestivamente i controlli richiesti dalla Regione o dal Dipartimento riguardo ai militi astretti; d) vigilare sul rispetto delle normative sull’edilizia di protezione civile sul proprio territorio; e) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l’adempimento dei compiti di protezione della popolazione.

Art. 7 c) Altre strutture di collaborazione

1Allo scopo di promuovere la collaborazione possono essere istituite commissioni miste a livello cantonale, regionale o comunale. 2Il Consiglio di Stato e il Dipartimento istituiscono le commissioni a livello cantonale e ne definiscono i compiti. Capitolo III Obbligo di prestare servizio di protezione civile

Art. 8 Reclutamento

Il Dipartimento è responsabile dell’incorporazione e dell’attribuzione dei militi.

Art. 9 Volontariato

Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di ammissione.

Art. 10 Incorporazione e attribuzione

1Il Dipartimento incorpora le persone idonee a prestare servizio attribuendole alle specifiche funzioni o alla riserva, destinandole alle diverse categorie di formazione. 2Il milite viene per principio incorporato nella Regione in cui è domiciliato. In caso di necessità, il Dipartimento può derogare a tale principio, in particolare per assicurare un’equilibrata disponibilità di risorse in tutte le Regioni. 3In caso di cambiamento di domicilio all’interno del Cantone l’incorporazione non viene modificata. Il Dipartimento, sentito il preavviso delle Regioni interessate, può decidere altrimenti. 4Il Dipartimento può creare formazioni specialistiche.10

Art. 11 Proscioglimento anticipato

Il Dipartimento decide il proscioglimento anticipato dei militi conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione federale. Controlli 7 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 8 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 9 Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 10 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

Art. 12

1Le Regioni garantiscono la gestione e l’aggiornamento dei dati relativi ai militi di protezione civile a esse attribuiti. Il Dipartimento è competente per la tenuta dei controlli e la correttezza dei dati.11 2Il Dipartimento, allo scopo di favorire un’attività razionale, assicura lo scambio dei dati personali provenienti dal sistema di controllo dell’esercito o da analoghi controlli gestiti da enti pubblici.

Art. 13 Copertura assicurativa

Le Regioni provvedono alla copertura assicurativa di responsabilità civile e di protezione giuridica in favore dei militi e del proprio personale professionale per eventi verificatisi nell’esercizio delle loro funzioni. Capitolo IV Istruzione

Art. 14 Durata

1L’istruzione dei militi avviene conformemente alla legislazione federale. 2Il Consiglio di Stato determina la durata dell’istruzione di base e dei corsi di ripetizione come pure i casi in cui l’iter d’istruzione possa essere abbreviato, conformemente alle indicazioni poste dall’Ufficio federale della protezione della popolazione.12 3Gli interventi d’urgenza non sostituiscono l’obbligo del corso di ripetizione.13 Norma transitoria Art. 14a14 I militi della protezione civile che sono soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 hanno l’obbligo di prestare servizio sino alla fine dell’anno in cui compiono i 40 anni.

Art. 15 Competenze cantonali

1Il Consiglio di Stato disciplina l’istruzione e ne coordina e sorveglia l’esecuzione. 2Le Regioni sono competenti per gli aspetti operativi, in particolare per l’organizzazione e l’esecuzione dei necessari corsi di formazione, di perfezionamento e delle esercitazioni.15

Art. 16

…16

Art. 17 Personale insegnante

Il Dipartimento stabilisce i requisiti minimi del personale insegnante.

Art. 18 Centri di istruzione

Tutta l’istruzione dei militi, dei quadri e degli specialisti viene di regola effettuata presso il Centro d’istruzione cantonale della protezione civile.

Art. 19 Collaborazione tra Regioni e Cantone

Le Regioni collaborano tra loro e con le autorità cantonali nell’ambito dell’istruzione e mettono a disposizione il personale e il materiale necessari. Capitolo V Preparativi e intervento Chiamata in caso d’intervento

Art. 20 a) Competenze cantonali

Il Consiglio di Stato, per il tramite delle Regioni, può chiamare in servizio i militi nei seguenti casi: a) catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono una o più regioni; b) catastrofi e situazioni d’emergenza in altri Cantoni o nelle zone limitrofe; c) per interventi di pubblica utilità di valenza cantonale. 11 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 12 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 13 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 14 Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 25. 15 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 16 Art. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

Art. 21 b) Competenze regionali

Le Regioni possono chiamare in servizio i militi nei seguenti casi: a) catastrofi e situazioni d’emergenza nella propria regione; b) per svolgere lavori di ripristino; c) per interventi di pubblica utilità; d) per prestare aiuto ad un’altra regione.

Art. 22 Obbligo del milite e del datore di lavoro

1I militi sono tenuti ad entrare in servizio conformemente a quanto ordinato dall’autorità. 2I militi sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio impartiti come pure a rispettare gli obblighi di servizio fissati dalla legislazione federale. 3I datori di lavoro sono tenuti a liberare i militi dalle loro incombenze. 4Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura di chiamata e quella disciplinare.

Art. 23 Aiuto vicendevole

I Comuni e le Regioni sono tenuti a prestarsi vicendevole aiuto.

Art. 24 Formazioni d’intervento

1Il Consiglio di Stato, sentite le Regioni, definisce le formazioni d’intervento. 2Esso disciplina le esigenze minime per ogni formazione.

Art. 25 Reperibilità

Le Regioni garantiscono la costante reperibilità di un responsabile professionale assumendosene le spese.

Art. 26 Prontezza operativa e picchetto sostitutivo

1Il Dipartimento e le Regioni definiscono l’organizzazione delle formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa rispettivamente il picchetto sostitutivo. 2Il Dipartimento fissa le indennità per il servizio di picchetto.

Art. 27

…19 Capitolo VI Materiale di protezione civile e sistemi d’allarme20

Art. 28 Materiale unificato 21

Il Dipartimento, sentite le Regioni, stabilisce il materiale minimo d’intervento di base destinato all’equipaggiamento delle organizzazioni di protezione civile e dei rispettivi militi, definendone il relativo standard. Sistemi d’allarme Art. 28a23 1I sistemi per allarmare la popolazione forniti dalla Confederazione sono di proprietà del Cantone. 2Il Dipartimento, in collaborazione con le Regioni, si occupa della gestione dei sistemi d’allarme, curandone la prontezza d’impiego.24 3Il Cantone stipula un’assicurazione responsabilità civile per eventuali danni causati dalle infrastrutture d’allarme. 17 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 18 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507. 19 Art. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 20 Titolo modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 21 Nota marginale modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507. 22 Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 23 Art. introdotto dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 24 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 4I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi d’allarme, non coperti dal finanziamento della Confederazione, vengono suddivisi in forma equa tra le Regioni e i gestori idrici. 5I Comuni in tempo di pace garantiscono l’attivazione delle sirene fisse nel caso in cui non possa essere eseguita tramite telecomando. Le Regioni pianificano le procedure d’allarme.26 6I gestori di impianti d’accumulazione garantiscono in tempo di pace l’attivazione delle sirene in caso d’allarme acqua. Capitolo VII Edilizia di protezione civile I. Rifugi

Art. 29 a) Competenze

1Il Consiglio di Stato sorveglia e disciplina la costruzione di rifugi di protezione civile. 2Il Dipartimento è competente per le decisioni circa l’obbligo di realizzazione del rifugio o l’esonero come pure per l’approvazione dei progetti tecnici dei rifugi obbligatori; la Regione esegue i collaudi dei rifugi obbligatori. 3Il Dipartimento è competente per l’approvazione, il coordinamento e il collaudo dei rifugi pubblici.

Art. 30 b) Zone di valutazione

Il Dipartimento, sentite le Regioni e i Comuni, definisce le zone di valutazione.

Art. 31 c) Rifugi obbligatori

1I proprietari di immobili versano i contributi sostitutivi in luogo dell’edificazione: a) nelle zone di valutazione in cui vi sono posti protetti a sufficienza; b) per gli edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d’incendio; c) per gli edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a venticinque (equivalenti a 38 locali abitabili);27 d) per gli ospedali, case per anziani e di cura, in caso di impedimenti tecnici alla realizzazione del rifugio secondo le istruzioni federali;28 e) per gli edifici privi di interrato. 2I proprietari di edifici isolati, abitati solo saltuariamente, sono esentati dalla realizzazione dei rifugi e dal versamento dei contributi sostitutivi.

Art. 32 d) Rifugi pubblici

I Comuni, nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, sono tenuti a realizzare rifugi pubblici.

Art. 33 e) Raggruppamento di rifugi

Il Dipartimento, d’intesa con i Comuni e con le Regioni, può ordinare che i rifugi privati siano raggruppati in uno o più rifugi in comune ai sensi della legislazione federale.

Art. 34 f) Beni culturali

Il Consiglio di Stato può obbligare i proprietari di beni culturali mobili o immobili d’importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate alla loro protezione, segnatamente a costruire rifugi per la protezione di detti beni.

Art. 35 g) Contributi sostitutivi

1Il Consiglio di Stato disciplina il prelievo di contributi sostitutivi, ed emana in particolare le disposizioni in ambito di utilizzo quale sussidio cantonale.30 2Il Dipartimento fissa l’ammontare dei contributi. h) Fondo contributi sostitutivi 25 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 26 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 27 Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 28 Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 29 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 30 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

Art. 36

1I contributi sostitutivi sono incassati dal Cantone. Essi sono registrati per singolo Comune e vengono gestiti dal Dipartimento mediante lo specifico «Fondo contributi sostitutivi PCi». 2I contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue: a) prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione, l’equipaggiamento, l’esercizio, la manutenzione e il rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati a livello cantonale; b) secondariamente (al massimo 50%) per i compiti definiti dall’art. 62 cpv. 3 LPPC.33 3…34 4…35

Art. 37 i) Soppressione di rifugi e cambiamento di destinazione

1Il Dipartimento può autorizzare la soppressione di rifugi nei limiti della legislazione federale. 2Gli eventuali sussidi cantonali e comunali concessi per la sua realizzazione devono essere interamente restituiti; il Consiglio di Stato stabilisce in quali casi il proprietario è tenuto al versamento del contributo sostitutivo. 3Il diritto alla restituzione dei sussidi si prescrive in dieci anni. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l’istanza esecutiva competente ha avuto conoscenza del motivo della restituzione, ma in ogni caso in venti anni dall’autorizzazione del Dipartimento alla soppressione del rifugio.36 4Al Dipartimento viene delegata la facoltà di chiedere la restituzione dei sussidi comunali.37

Art. 38 II. Impianti di protezione

1Sono impianti di protezione le costruzioni definite dalla legislazione federale.38 2Il Consiglio di Stato pianifica la realizzazione degli impianti conformemente alle prescrizioni della Confederazione. III. Disposizioni comuni

Art. 39 a) Manutenzione e utilizzo

1Ai proprietari e locatari delle costruzioni di protezione civile incombe l’obbligo di mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro destinazione. Eventuali deroghe relative all’utilizzo soggiacciono all’autorizzazione del Dipartimento competente.39 31 Norma transitoria introdotta dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 1I contributi sostitutivi incassati dai Comuni fino al 31 dicembre 2011 vengono riversati alle Regioni. Il Dipartimento ne stabilisce la modalità ed i termini. 2Essi vengono gestiti come segue: a) sono registrati per singolo Comune. Gli interessi spettano alle Regioni e il loro impiego deve essere autorizzato dal Dipartimento; b) nei Comuni che non dispongono di posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi sono destinati alla realizzazione, nonché all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati presenti sul territorio comunale; c) nei Comuni con posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue: – prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione di rifugi in altri Comuni della Regione, nonché all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati; – secondariamente (al massimo 50%) per altri scopi di protezione civile ai sensi dell’articolo 36 capoverso 4. 32 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 33 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507. 34 Cpv. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 35 Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 36 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 37 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 38 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 39 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 2In ogni Regione devono essere disponibili impianti e rifugi pubblici in stato di prontezza elevato e dotati del necessario equipaggiamento e delle infrastrutture per assicurare il loro tempestivo utilizzo in caso di necessità a favore della popolazione. Il Dipartimento ne stabilisce le modalità.

Art. 40 b) Controllo

Le autorità cantonali, i Comuni e le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a controllare l’ossequio delle disposizioni federali e cantonali per la costruzione, l’equipaggiamento, il rimodernamento e la manutenzione dei rifugi e degli impianti.

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