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Legge sulla protezione civile

Ticino · 520.100 · statute

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Contents: 55 provisions
  1. Art. 1 Oggetto e definizione
  2. Art. 2 Autorità competente per l’applicazione della legge
  3. Art. 3 Comuni
  4. Art. 4 Regioni di protezione civile
  5. Art. 5 a) Regioni
  6. Art. 6 b) Comuni
  7. Art. 7 c) Altre strutture di collaborazione
  8. Art. 8 Reclutamento
  9. Art. 9 Volontariato
  10. Art. 10 Incorporazione e attribuzione
  11. Art. 11 Proscioglimento anticipato
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Copertura assicurativa
  14. Art. 14 Durata
  15. Art. 15 Competenze cantonali
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Personale insegnante
  18. Art. 18 Centri di istruzione
  19. Art. 19 Collaborazione tra Regioni e Cantone
  20. Art. 20 a) Competenze cantonali
  21. Art. 21 b) Competenze regionali
  22. Art. 22 Obbligo del milite e del datore di lavoro
  23. Art. 23 Aiuto vicendevole
  24. Art. 24 Formazioni d’intervento
  25. Art. 25 Reperibilità
  26. Art. 26 Prontezza operativa e picchetto sostitutivo
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Materiale unificato 21
  29. Art. 29 a) Competenze
  30. Art. 30 b) Zone di valutazione
  31. Art. 31 c) Rifugi obbligatori
  32. Art. 32 d) Rifugi pubblici
  33. Art. 33 e) Raggruppamento di rifugi
  34. Art. 34 f) Beni culturali
  35. Art. 35 g) Contributi sostitutivi
  36. Art. 36
  37. Art. 37 i) Soppressione di rifugi e cambiamento di destinazione
  38. Art. 38 II. Impianti di protezione
  39. Art. 39 a) Manutenzione e utilizzo
  40. Art. 40 b) Controllo
  41. Art. 41 IV. Tasse
  42. Art. 42 Inadempienza
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Blocco dei lavori
  45. Art. 45 Principio
  46. Art. 46 Spese d’intervento
  47. Art. 47 Oneri particolari assunti dal Cantone
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Finanziamento delle Regioni
  50. Art. 50 Reclamo e ricorso
  51. Art. 51 Responsabilità per danni
  52. Art. 52 Diritto di regresso
  53. Art. 53 Procedura
  54. Art. 54 Abrogazioni
  55. Art. 55

55 provisions

Art. 41 IV. Tasse

1Per ogni decisione di esonero dalla costruzione di rifugi obbligatori conformemente alla legislazione federale il Dipartimento percepisce una tassa dell’ammontare massimo di fr. 1’000.–.40 2Per ogni collaudo la Regione percepisce una tassa dell’ammontare massimo di fr. 500.--. 3Il Consiglio di Stato fissa l’ammontare delle tasse. Capitolo VIII Inadempienza e blocco dei lavori

Art. 42 Inadempienza

Se i provvedimenti prescritti non sono eseguiti, il Dipartimento provvede a spese del proprietario.

Art. 43

…41

Art. 44 Blocco dei lavori

Nel caso di mancato versamento dei contributi sostitutivi prima dell’apertura del cantiere, come pure nell’ipotesi in cui il proprietario non è ancora al beneficio dell’approvazione del progetto di rifugio, il Comune è tenuto a bloccare i lavori di costruzione. Capitolo IX Finanziamento

Art. 45 Principio

1Gli oneri derivanti da ogni attività o opera di protezione civile sono assunti, di principio, in ragione della relativa competenza. 2Dati gli estremi dello stato di necessità, si applicano i disposti dell’art. 26 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 rispettivamente dell’art. 170 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.42

Art. 46 Spese d’intervento

1Il finanziamento delle spese d’intervento è di principio a carico della Regione sulla quale esso si svolge. 1bisI costi derivanti dalla chiamata in servizio del servizio di picchetto sono a carico del richiedente.43 2In casi eccezionali e in quelli indicati all’art. 20, il Cantone finanzia le spese di intervento.44

Art. 47 Oneri particolari assunti dal Cantone

Il Cantone si assume i costi: a) della gestione del Centro cantonale d’istruzione; b) dell’acquisto del materiale e dell’equipaggiamento speciali di valenza cantonale; c) dell’indennità di picchetto, tranne del personale professionista delle Regioni;45 d) della piattaforma necessaria all’attivazione delle formazioni di prontezza operativa o al personale di picchetto della milizia.46 Contributi cantonali 40 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 449. 41 Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472. 42 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 43 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 44 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 45 Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 46 Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

Art. 48

1Il Cantone contribuisce al finanziamento dell’istruzione, nonché del materiale d’intervento e dell’equipaggiamento definiti all’art. 28.47 2…48

Art. 49 Finanziamento delle Regioni

Il finanziamento delle Regioni è garantito da: a) partecipazioni dei Comuni; b) sussidi, emolumenti e contributi previsti dalla presente legge e dalle norme federali; c) eventuali introiti per attività eseguite a favore di terzi. Capitolo X Rimedi di diritto

Art. 50 Reclamo e ricorso

1Contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987. 2Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.49 3In deroga ai precedenti capoversi, il Consiglio di Stato decide quale ultima istanza cantonale le controversie impugnabili davanti alle autorità federali ai sensi della legge federale. 4Dichiarato lo stato di necessità, tutte le decisioni sono immediatamente esecutive; i ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 51 Responsabilità per danni

Il Dipartimento è competente a trattare le pretese per titolo di risarcimento danni a norma della legislazione federale; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 52 Diritto di regresso

Sulle spese per interventi di soccorso sostenute dalle Regioni e dal Cantone, è riservato il diritto di regresso verso chi ha cagionato la situazione d’emergenza. Capitolo XI Disposizioni penali

Art. 53 Procedura

Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale in materia di protezione civile sono perseguite: a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni;51 b) dall’autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva o pena pecuniaria. Capitolo XII Disposizioni finali

Art. 54 Abrogazioni

Sono abrogate: - la legge cantonale di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile, del 7 novembre 1988; - la legge di applicazione alla legge federale sull’edilizia di protezione civile e relativa ordinanza, del 7 novembre 1988. Entrata in vigore 47 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 48 Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 49 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 480. 50 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2009, 21. 51 Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

Art. 55

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore.52 Pubblicata nel BU 2008, 312. 52 Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 312.

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