1Per ogni decisione di esonero dalla costruzione di rifugi obbligatori conformemente alla
legislazione federale il Dipartimento percepisce una tassa dell’ammontare massimo di fr. 1’000.–.40
2Per ogni collaudo la Regione percepisce una tassa dell’ammontare massimo di fr. 500.--.
3Il Consiglio di Stato fissa l’ammontare delle tasse.
Capitolo VIII
Inadempienza e blocco dei lavori
Art. 42 Inadempienza
Se i provvedimenti prescritti non sono eseguiti, il Dipartimento provvede a spese del
proprietario.
Art. 43
…41
Art. 44 Blocco dei lavori
Nel caso di mancato versamento dei contributi sostitutivi prima dell’apertura del cantiere,
come pure nell’ipotesi in cui il proprietario non è ancora al beneficio dell’approvazione del progetto
di rifugio, il Comune è tenuto a bloccare i lavori di costruzione.
Capitolo IX
Finanziamento
Art. 45 Principio
1Gli oneri derivanti da ogni attività o opera di protezione civile sono assunti, di principio,
in ragione della relativa competenza.
2Dati gli estremi dello stato di necessità, si applicano i disposti dell’art. 26 della legge sulla gestione
e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 rispettivamente dell’art. 170 cpv. 1 della
legge organica comunale del 10 marzo 1987.42
Art. 46 Spese d’intervento
1Il finanziamento delle spese d’intervento è di principio a carico della Regione sulla quale
esso si svolge.
1bisI costi derivanti dalla chiamata in servizio del servizio di picchetto sono a carico del richiedente.43
2In casi eccezionali e in quelli indicati all’art. 20, il Cantone finanzia le spese di intervento.44
Art. 47 Oneri particolari assunti dal Cantone
Il Cantone si assume i costi:
a) della gestione del Centro cantonale d’istruzione;
b) dell’acquisto del materiale e dell’equipaggiamento speciali di valenza cantonale;
c) dell’indennità di picchetto, tranne del personale professionista delle Regioni;45
d) della piattaforma necessaria all’attivazione delle formazioni di prontezza operativa o al
personale di picchetto della milizia.46
Contributi cantonali
40 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 449.
41 Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.
42 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
43 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
44 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
45 Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
46 Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Art. 48
1Il Cantone contribuisce al finanziamento dell’istruzione, nonché del materiale
d’intervento e dell’equipaggiamento definiti all’art. 28.47
2…48
Art. 49 Finanziamento delle Regioni
Il finanziamento delle Regioni è garantito da:
a) partecipazioni dei Comuni;
b) sussidi, emolumenti e contributi previsti dalla presente legge e dalle norme federali;
c) eventuali introiti per attività eseguite a favore di terzi.
Capitolo X
Rimedi di diritto
Art. 50 Reclamo e ricorso
1Contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità alla legge organica comunale
del 10 marzo 1987.
2Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono
impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013.49
3In deroga ai precedenti capoversi, il Consiglio di Stato decide quale ultima istanza cantonale le
controversie impugnabili davanti alle autorità federali ai sensi della legge federale.
4Dichiarato lo stato di necessità, tutte le decisioni sono immediatamente esecutive; i ricorsi non
hanno effetto sospensivo.
Art. 51 Responsabilità per danni
Il Dipartimento è competente a trattare le pretese per titolo di risarcimento danni a norma
della legislazione federale; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013.
Art. 52 Diritto di regresso
Sulle spese per interventi di soccorso sostenute dalle Regioni e dal Cantone, è riservato
il diritto di regresso verso chi ha cagionato la situazione d’emergenza.
Capitolo XI
Disposizioni penali
Art. 53 Procedura
Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale in materia di protezione civile sono
perseguite:
a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge del 20 aprile 2010 di
procedura per le contravvenzioni;51
b) dall’autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva o pena pecuniaria.
Capitolo XII
Disposizioni finali
Art. 54 Abrogazioni
Sono abrogate:
- la legge cantonale di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile,
del 7 novembre 1988;
- la legge di applicazione alla legge federale sull’edilizia di protezione civile e relativa ordinanza,
del 7 novembre 1988.
Entrata in vigore
47 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
48 Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
49 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013,
480.
50 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2009,
21.
51 Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
Art. 55
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore.52
Pubblicata nel BU 2008, 312.
52 Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 312.