Art. 41 Direttive
Il Dipartimento adotta le direttive necessarie alla gestione di convitti, case dello studente e mense. TITOLO IV Ammissioni, promozioni, titoli Capitolo primo Ammissioni
Ticino · 414.110 · regulation
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Il Dipartimento adotta le direttive necessarie alla gestione di convitti, case dello studente e mense. TITOLO IV Ammissioni, promozioni, titoli Capitolo primo Ammissioni
1Possono iscriversi in I classe nelle scuole medie superiori come allievi regolari senza esami di ammissione gli allievi che sono in possesso della licenza di scuola media e che cumulativamente: a) hanno ottenuto una media delle note nelle discipline considerate per la licenza (art. 67 cpv. 1 del regolamento della scuola media del 30 maggio 2018) di almeno 4.65 con al massimo un’insufficienza e almeno il 4.5 in italiano; 22 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 23 Cpv. abrogato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 24 Art. introdotto dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 25 Art. modificato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188. b) hanno frequentato i corsi attitudinali di matematica e tedesco oppure, limitatamente al tedesco, non hanno seguito il corso attitudinale ma hanno conseguito almeno la nota 5 nel corso di base. 2Possono pure iscriversi in I classe nelle scuole medie superiori come allievi regolari senza esami di ammissione gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all’estero, purché conoscano sufficientemente la lingua italiana e siano in possesso dei requisiti di ammissione ad un liceo riconosciuto ai sensi dell’O/RRM richiesti nel Cantone di provenienza. 3Sono riservati gli art. 5 e 13 della legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.
1Possono iscriversi in I classe nelle scuole medie superiori come allievi regolari previo esami di ammissione: a) gli allievi che sono in possesso della licenza di scuola media senza i requisiti previsti all’art. 42 cpv. 1;26 b) gli allievi che, avendo frequentato regolarmente un curricolo scolastico di nove anni, provengono da scuole estere o da scuole private non parificate del Cantone, da scuole pubbliche o private di altri Cantoni o svizzere all’estero non riconosciute ai sensi dell’O/RRM. 2Il contenuto degli esami di ammissione è definito agli art. 58 e 90. 3Sono riservati gli art. 5 e 13 della legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.
1Possono iscriversi in II e III classe gli allievi promossi in I rispettivamente in II classe di una scuola media superiore e gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all’estero riconosciute come conformi alle prescrizioni O/RRM, purché abbiano ottenuto nel Cantone di provenienza la promozione nelle classi precedenti e conoscano sufficientemente la lingua italiana; il contenuto degli esami di ammissione e le altre condizioni sono definiti agli art. 58 e 90. 2Possono iscriversi in III classe alla Scuola cantonale di commercio gli allievi in possesso della maturità professionale commerciale e gli allievi che hanno ottenuto l’attestato federale di capacità; il contenuto degli esami di ammissione e le altre condizioni sono definiti all’art. 90. 3In eventuali altre situazioni la Sezione, d’intesa con la direzione di istituto, definisce caso per caso il numero degli esami e le condizioni di ammissione sulla base della documentazione prodotta dall’allievo.27 4Sono riservati gli art. 5 e 13 della legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982. Organizzazione degli esami di ammissione e degli esami integrativi per cambiamento curricolare
1Gli esami di ammissione di cui agli art. 43 e 44 e gli esami integrativi per cambiamento curricolare al liceo sono organizzati entro l’inizio di ogni anno scolastico, in uno o più istituti. 2La domanda d’iscrizione agli esami di ammissione dev’essere presentata entro il termine stabilito dalla Sezione, di regola il 30 giugno, alla direzione di istituto che l’allievo intende frequentare.28 3Gli esami di ammissione in I classe vertono sul programma di IV media. 4Gli esami sono scritti e/o orali; gli esami di ammissione scritti durano 3 ore, gli esami orali circa 15 minuti. 5Ogni esame orale è condotto da un docente di disciplina con l’assistenza di un altro docente dell’istituto. 6Le note degli esami sono assegnate dai docenti esaminatori, tenendo equamente conto dello scritto e dell’orale; negli esami integrativi per cambiamento curricolare al liceo i docenti esaminatori giudicano l’idoneità̀ dell’allievo a seguire il nuovo curricolo.29 Capitolo secondo Promozioni
1Le prestazioni dell’allievo sono valutate al termine di ogni semestre sulla base degli obiettivi del piano di studio. 2Le note finali di cui agli art. 78 e 96 sono assegnate alla fine dell’anno scolastico tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell’allievo. 26 Lett. modificata dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188. 27 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2017, 464. 28 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 29 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 3Se l’insegnamento viene impartito da più docenti, le note semestrali e finali vengono da loro concordate tenendo conto dei risultati dell’allievo. 4Le note semestrali e finali devono essere consegnate alla direzione di istituto prima della riunione dei consigli di classe. 5Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale valuta il grado di raggiungimento da parte dell’allievo degli obiettivi di apprendimento di quel semestre; mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata.
1Le condizioni per la promozione sono definite agli art. 80 e 98. 2Il consiglio di classe può̀ decidere di promuovere un allievo che non ha ottenuto i risultati prescritti, tenuto conto dell’evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del piano di studio, se sono soddisfatti i criteri degli articoli 80a e 98a.30 3Nei casi di cui al cpv. 2: a) il consiglio di classe è presieduto dal direttore o, in caso di impossibilità, da un vicedirettore. Il docente di classe introduce la discussione al consiglio di classe e redige il verbale della seduta, che resta agli atti della scuola;31 b) ogni docente interviene presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza, in particolare quelli relativi all’evoluzione dell’allievo; possono intervenire anche i docenti dei corsi facoltativi e dei corsi complementari; c) la decisione è presa a maggioranza dei docenti delle discipline che contano per la promozione; ogni docente esprime un voto, non è ammessa l’astensione, in caso di parità la promozione è concessa; d) qualora per motivi di forza maggiore si verifichino assenze, la discussione sulla promozione ha luogo solo nel caso in cui, a giudizio del direttore o di chi ne fa le veci, sussistano le condizioni per una decisione;32 e) la decisione del consiglio di classe viene iscritta nel registro delle note e nella pagella dell’allievo; le singole note non vengono modificate.
1La ripetizione dell’anno scolastico è consentita una sola volta nel primo biennio e una sola volta per il terzo anno; l’anno scolastico abbandonato è considerato non superato.33 2Una deroga ai limiti delle ripetizioni può essere consentita in casi eccezionali dalla direzione di istituto, sentito il consiglio di classe.34 3Il candidato che non ha ottenuto la Maturità alla fine del curricolo ha il diritto di ripetere l’ultimo anno. 4Il limite alle ripetizioni vale per lo stesso tipo di scuola; l’allievo promosso non può ripetere l’anno scolastico. 5La decisione che impedisce una nuova iscrizione a seguito del superamento del limite alle ripetizioni compete alla Divisione. Capitolo terzo Titoli
1Al termine degli studi liceali l’allievo riceve un attestato di maturità conforme alle prescrizioni dell’O/RRM. 2Al termine degli studi alla Scuola cantonale di commercio l’allievo riceve un attestato cantonale di maturità commerciale e un attestato federale di capacità (AFC) di impiegato di commercio formazione estesa. 3All’allievo promosso che ha seguito l’insegnamento bilingue è rilasciato un attestato con menzione bilingue. 4Il Dipartimento rilascia gratuitamente i titoli. Su richiesta e dietro pagamento di una tassa di fr. 200.– possono essere rilasciati in forma calligrafica degli attestati cantonali che ne confermano il conseguimento. 30 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 31 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 32 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 33 Cpv. modificato dal R 30.4.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 94. 34 Cpv. modificato dal R 30.4.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 94. 5Duplicati sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa di fr. 50.–.
1Le condizioni di ottenimento dei titoli di cui all’art. 49 sono definite agli art. 81, rispettivamente 99 e 102. 2Alle decisioni sulle note di maturità è applicabile per analogia l’art. 46. 3Il consiglio di classe che decide sul rilascio degli attestati è presieduto dal direttore.
1Gli esami di maturità liceale sono organizzati annualmente nei singoli istituti, conformemente alle direttive per l’organizzazione degli esami di maturità nei licei del Cantone emanate dalla Divisione, sotto la responsabilità della direzione di istituto e con la sovrintendenza dei rispettivi esperti di materia limitatamente agli aspetti disciplinari e scientifici. 2I temi degli esami scritti e i sussidi ausiliari vengono proposti dai singoli docenti, discussi nell’ambito del gruppo disciplinare dell’istituto con i colleghi che insegnano in IV classe, approvati dall’esperto di materia e quindi trasmessi alla direzione di istituto. 3L’esame orale è condotto dai docenti titolari coadiuvati dall’esperto di materia, o da un suo sostituto designato dal Dipartimento su proposta della direzione di istituto. 4La durata dell’esame scritto è di quattro ore per le prove di italiano e matematica e di tre ore per le altre discipline; la durata dell’esame orale è di circa quindici minuti. 5Le note dell’esame scritto e orale sono concordate tra gli esaminatori; in caso di disaccordo decide l’esperto di materia o il suo sostituto.
1Gli esami di maturità commerciale sono organizzati annualmente alla Scuola cantonale di commercio, sotto la responsabilità della direzione di istituto e con la sovrintendenza dei rispettivi esperti di materia limitatamente agli aspetti disciplinari e scientifici. E’ applicabile per analogia l’art. 51 cpv. 2-5, ad eccezione di quanto previsto per la durata dell’esame scritto, che è di quattro ore per le prove di italiano ed economia aziendale e di tre ore per le altre discipline. 2Gli esami per l’ottenimento dell’attestato federale di capacità presso la Scuola cantonale di commercio si svolgono sulla base delle vigenti disposizioni federali.
Al termine delle sessioni d’esame le direzioni di istituto inviano al Dipartimento un rapporto sull’organizzazione, lo svolgimento e i risultati degli esami. TITOLO V Studi liceali Capitolo primo In generale Comprensori liceali Art. 53a35 1Per ogni istituto liceale il Dipartimento definisce il comprensorio di frequenza, sentiti i comuni interessati. 2Gli allievi residenti sono tenuti a frequentare la sede liceale secondo i comprensori stabiliti. 3Per frequentare una sede liceale esterna al proprio comprensorio l’autorità parentale o l’allievo maggiorenne deve inoltrare domanda scritta e motivata alla Sezione entro il 10 giugno precedente l’inizio dell’anno scolastico. La Sezione può concedere tale frequenza esterna solo nel caso in cui ciò non arrechi problemi all’insegnamento nei due istituti interessati e non generi costi addizionali; essa può sentire il preavviso delle direzioni di istituto interessate.
Il piano di studio liceale è conforme al Piano quadro degli studi (PQS) emanato dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione ed è approvato dal Consiglio di Stato.
1L’insieme delle discipline di maturità è costituito dalle discipline fondamentali, di un’opzione specifica, di un’opzione complementare e dal lavoro di maturità. 2Le discipline fondamentali sono: 35 Art. introdotto dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 116. a) l’italiano; b) una seconda lingua nazionale (francese o tedesco); c) una terza lingua (francese o tedesco o inglese o latino); d) la matematica; e) la biologia; f) la chimica; g) la fisica; h) la storia; i) la geografia; j) la filosofia; k) le arti visive o la musica.36 3L’opzione specifica è scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti: a) latino; b) greco; c) francese; d) tedesco; e) inglese; f) spagnolo; g) fisica e applicazioni della matematica; h) biologia e chimica; i) economia e diritto; j) musica;37 k) arti visive;38 l) filosofia, pedagogia/psicologia.39 4L’opzione complementare è scelta tra le discipline seguenti: a) fisica; b) chimica; c) biologia; d) applicazioni della matematica; e) informatica; f) storia; g) geografia; h) insegnamento religioso; i) economia e diritto; j) pedagogia/psicologia; k) arti visive; l) musica; m) sport. 5Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro di maturità; si tratta di un lavoro autonomo, di una certa importanza, scritto o commentato per iscritto e presentato oralmente. 6L’insegnamento della disciplina greco in I classe e come opzione specifica è offerto con un numero minimo di iscritti in I e in II classe di 5 allievi.40 7L’insegnamento del francese, disciplina fondamentale a partire dalla I classe, avviene sulla base di due corsi: francese 1, per gli allievi che alla scuola media non hanno seguito il corso facoltativo di francese, e francese 2, per gli allievi che hanno concluso il corso facoltativo di francese in IV media.41 8La musica come opzione specifica è offerta solo nei licei di Bellinzona e di Lugano 1.42 9Arti visive come opzione specifica è offerta nei licei di Locarno e di Mendrisio.43 10L’opzione specifica filosofia, pedagogia/psicologia è offerta nel liceo di Locarno.44 36 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 37 Cpv. modificato dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243. 38 Lett. introdotta dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 39 Lett. introdotta dal R 25.2.2026; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 87. 40 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 41 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 70; precedente modifica: BU 2020, 88. 42 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018, 43 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116; precedente modifica: BU 2020, 88. 44 Cpv. introdotto dal R 25.2.2026; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 87.
1In base all’O/RRM sono istituiti un corso obbligatorio di economia e diritto e uno di informatica. 2L’educazione fisica e l’introduzione alla storia dell’arte sono obbligatorie per tutti gli allievi.
1In base all’O/RRM, sono istituiti i corsi facoltativi di francese, di tedesco e di inglese. 2L’insegnamento religioso cattolico o evangelico è facoltativo. 3Gli istituti, nell’ambito della DOI, offrono corsi complementari facoltativi: a) di musica strumentale di un’ora settimanale di pianoforte, violino, flauto e chitarra riservati agli allievi che seguono o hanno seguito il corso di musica. L’insegnamento viene impartito di regola a gruppi di due allievi; b) di attività corali e di musica d’insieme di due ore settimanali per tutti gli allievi; c) di teatro di due ore settimanali per tutti gli allievi. Capitolo secondo Contenuto degli esami di ammissione
1Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. a): a) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco e matematica; l’esame è superato con la sufficienza in tutte le discipline; b) se intendono seguire il latino oppure il francese 2, devono superare un esame scritto e orale di latino rispettivamente di francese; sono esonerati gli allievi che hanno seguito il latino rispettivamente il corso facoltativo di francese alla scuola media ottenendo la sufficienza.47 2Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. b) devono sostenere un esame scritto e orale in italiano, matematica e in altre due lingue, di cui almeno una nazionale, e un esame orale in storia; l’esame è superato con la sufficienza in tutte le discipline o con al massimo un’insufficienza non inferiore al 3.48 3Gli allievi che adempiono i criteri di cui all’art. 42 cpv. 1 senza avere almeno il 4.5 in italiano ma avendo il 4 devono sostenere un esame scritto e orale in italiano. L’esame è superato con la sufficienza.49 4Gli allievi di cui all’art. 44 cpv. 3: a) devono superare il numero di esami ed adempiere alle condizioni di ammissione definiti caso per caso dalla direzione di istituto d’intesa con la Sezione sulla base della documentazione prodotta dall’allievo; b) per l’ammissione alla III classe, devono sostenere di regola entro la fine dell’anno scolastico e al più tardi entro la fine di agosto un esame scritto e orale per il recupero delle note di maturità nella disciplina arti, in fisica per chi segue l’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica, rispettivamente in chimica per chi segue l’opzione specifica latino, greco, francese, tedesco, inglese, spagnolo, biologia e chimica, economia e diritto, musica o arti visive.50 Capitolo terzo Lezioni settimanali
Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie è definito negli allegati. Capitolo quarto Scelte dell’allievo
1In I classe, nell’ambito delle discipline fondamentali, l’allievo sceglie: 45 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 46 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 47 Lett. modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 70; precedente modifica: BU 2020, 88. 48 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 49 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 116. 50 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. una seconda lingua nazionale tra francese 2 e tedesco; una terza lingua tra francese 1, francese 2, tedesco, inglese, latino; le arti visive o la musica. 2Il latino può essere scelto solo dagli allievi che hanno concluso il corso di latino alla scuola media indipendentemente dalla nota conseguita. 3L’allievo che si iscrive alla I classe può seguire la fisica. Tale scelta è obbligatoria per chi intende seguire dalla II classe le opzioni specifiche fisica e applicazioni della matematica o biologia e chimica.51
1L’allievo al momento dell’iscrizione alla II classe sceglie l’opzione specifica. 2Possono scegliere l’opzione specifica tedesco o inglese gli allievi che hanno seguito i rispettivi corsi in I classe. 3Possono scegliere l’opzione specifica greco gli allievi che hanno seguito il corso di latino alla scuola media e il corso di greco e latino in I classe. 4Possono scegliere l’opzione specifica latino gli allievi che hanno seguito il corso di latino alla scuola media e in I classe. 5Possono scegliere l’opzione specifica francese gli allievi che hanno seguito francese 2 in I classe. 6Possono scegliere l’opzione specifica spagnolo con francese 2 come seconda o terza lingua oppure latino come terza lingua gli allievi che hanno seguito i corsi di spagnolo e francese 2 o latino in I classe. 7Possono scegliere l’opzione specifica musica gli allievi che in I classe hanno seguito musica come disciplina fondamentale e un corso di musica strumentale o di tecnica del canto.52 8Possono scegliere l’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica o biologia e chimica gli allievi che hanno scelto il corso di disciplina fondamentale fisica in I classe; tale scelta comporta la frequenza di un corso di matematica di livello approfondito a partire dalla II classe.53 9Ogni anno scolastico la direzione di istituto stabilisce quali corsi istituire sulla base del piano degli studi liceali, delle iscrizioni e della DOI.54 10Ogni anno scolastico la direzione di istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano di studio di sede, delle iscrizioni e della DOI.55
1L’allievo al momento dell’iscrizione alla III classe sceglie l’opzione complementare. 2Ogni anno scolastico la direzione di istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano di studio di sede, delle iscrizioni e della DOI. Insegnamento bilingue italiano-tedesco al Liceo di Locarno Art. 62a56 1A partire dalla II classe al Liceo di Locarno è offerta la possibilità di seguire un percorso bilingue italiano-tedesco. 2Il percorso bilingue prevede l’insegnamento delle discipline matematica, storia e geografia in lingua tedesca. 3L’allievo decide di frequentare l’insegnamento bilingue entro la fine della I classe. 4La direzione di istituto stabilisce, d’intesa con la Sezione, il numero delle classi e i criteri di ammissione.
1L’allievo che si iscrive alla I classe può seguire una quarta lingua. Tale scelta è obbligatoria per chi intende seguire dalla II classe un’opzione specifica nel settore delle lingue. 2La quarta lingua può essere scelta tra francese, tedesco, inglese, spagnolo, latino e greco. Limitazioni 51 Cpv. introdotto dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 52 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116; precedente modifica: BU 2018, 53 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018, 54 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018, 55 Cpv. introdotto dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243. 56 Art. introdotto dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
1Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. 2La stessa disciplina non può essere scelta come opzione specifica e come opzione complementare. 3La scelta della musica o delle arti visive quale opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport quale opzione complementare.58 Lavoro di maturità
1Il lavoro di maturità consiste in una ricerca su un tema anche a carattere interdisciplinare, condotta da un gruppo di allievi sotto la guida di uno o due docenti e articolata in modo che ciascun allievo abbia una precisa responsabilità nello svolgimento della ricerca e acquisisca una metodologia di base. 2I risultati della ricerca devono essere oggetto di una relazione scritta e di una presentazione orale da parte di ogni allievo. 3L’allievo sceglie il tema del suo lavoro di maturità entro la fine del primo semestre della III classe tra i progetti offerti dall’istituto; la direzione di istituto assicura un’equilibrata ripartizione dei temi tra i settori di studio.
1Il lavoro di maturità è organizzato in forma seminariale sotto la guida di un docente. 2Possono essere previsti lavori a carattere interdisciplinare coordinati da due docenti di diversa disciplina, aventi ciascuno due ore in orario; in tal caso l’attività è condotta in compresenza dai docenti, i quali concordano la nota di maturità. 3Di regola il numero degli iscritti non può essere superiore a dodici per i gruppi guidati da un solo docente e a sedici per quelli guidati da due docenti. 4Sulla base delle iscrizioni, la direzione di istituto stabilisce quali attività organizzare, tenuto conto della DOI. 5Il lavoro di maturità deve essere accettato dai docenti interessati; in caso contrario l’allievo non può presentarsi agli esami di maturità. 6La nota del lavoro di maturità che è stato accettato tiene conto del percorso seguito, dell’elaborato scritto e della presentazione orale. Cambiamenti curricolari
1L’allievo promosso al termine della I classe passando alla II classe può chiedere di cambiare la seconda e/o la terza lingua. 2Nelle discipline non seguite in I classe o seguite con una dotazione oraria inferiore, i cambiamenti sono possibili a condizione che l’allievo superi un esame integrativo scritto e orale. 3La scelta tra arti visive e musica come disciplina fondamentale non può essere modificata.
1Passando dalla II alla III classe i cambiamenti dell’opzione specifica, della seconda o della terza lingua sono possibili a condizione che l’allievo superi un esame integrativo scritto e orale nella nuova opzione specifica e in eventuali altre discipline non seguite; inoltre l’allievo che cambia da un’opzione specifica latino, greco, francese, tedesco, inglese, spagnolo, economia e diritto, musica o arti visive all’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica o biologia e chimica deve superare un esame integrativo scritto e orale anche nelle discipline matematica e fisica.59 2L’allievo che cambia da un’opzione specifica latino, greco, francese, tedesco, inglese, spagnolo, economia e diritto, musica o arti visive all’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica deve sostenere un esame scritto e orale nella disciplina fisica per il recupero della nota di maturità. L’esame deve essere sostenuto di regola entro la fine dell’anno scolastico e al più tardi entro la fine di agosto.60 3È escluso ogni cambiamento nel passaggio dalla III alla IV classe. c) modalità 57 Art. modificato dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243. 58 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 59 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 60 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
1La domanda di cambiamento deve essere presentata alla direzione di istituto entro il termine stabilito dalla Sezione, di regola il 30 giugno.61 2La direzione di istituto può subordinare l’accettazione del cambiamento alle possibilità organizzative relative alle opzioni specifiche e all’insegnamento delle lingue. 3Gli esami integrativi hanno luogo entro l’inizio dell’anno scolastico successivo. Capitolo quinto Insegnamenti coordinati
1I settori di studio costituiscono degli ambiti di collaborazione interdisciplinare e definiscono un primo livello di obiettivi interdisciplinari dell’insegnamento. 2Il settore di studio delle lingue comprende l’italiano, le lingue antiche latino e greco, le lingue moderne francese, tedesco, inglese e spagnolo. 3Il settore di studio della matematica, dell'informatica e delle scienze sperimentali comprende la matematica, le applicazioni della matematica, la fisica, la chimica, la biologia, l’informatica.62 4Il settore di studio delle scienze umane ed economiche comprende la storia, la geografia, l’economia e il diritto, la filosofia, la pedagogia e la psicologia, l’insegnamento religioso. 5Il settore di studio delle arti comprende le arti visive, la musica, l’introduzione alla storia dell’arte.
1L’educazione fisica e l’opzione complementare sport costituiscono un settore specifico. 2…63
1Le scienze sperimentali comprendono le discipline fisica, chimica e biologia insegnate in forma coordinata. 2-3…64
1Le scienze umane comprendono le discipline storia, filosofia, geografia, economia e diritto e sono insegnate in forma coordinata sull’arco del quadriennio. 2Il settore delle scienze umane comprende parzialmente l’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia; le discipline incaricate di questo insegnamento sono: a) storia e economia e diritto in I classe; b) storia e economia e diritto in II classe; c) storia, geografia e filosofia in III classe; d) storia, geografia e filosofia in IV classe. 3La nota dell’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è assegnata dalle discipline: a) economia e diritto in I e II classe; b) geografia in III classe; c) storia in IV classe. 4La dotazione oraria complessiva attribuita all’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è definita dall’art. 23a cpv. 2 della legge della scuola del 1° febbraio 1990. 5L’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia si completa, in particolare in II classe, con l’organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a queste tematiche in base all’art. 33.
Le arti comprendono in I e II classe un insegnamento di arti visive o di musica e in I classe, per tutti gli allievi, un’introduzione alla storia dell’arte. 61 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 62 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 63 Cpv. abrogato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 64 Cpv. abrogati dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 65 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018, 66 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
1Le opzioni specifiche fisica e applicazioni della matematica, biologia e chimica, economia e diritto vengono insegnate da uno o due docenti in forma coordinata. 2Alla fine di ogni semestre e alla fine dell’anno viene assegnata una nota unica; se l’insegnamento è impartito da due docenti la nota è concordata.
L’opzione complementare pedagogia/psicologia viene insegnata da un unico docente.
1Le direzioni di istituto, per familiarizzare gli allievi a un metodo di lavoro interdisciplinare, promuovono progetti d’insegnamento condivisi tra due o più discipline anche di settori di studio diversi. 2I docenti interessati definiscono l’obiettivo comune, le modalità di realizzazione e di valutazione. 3I progetti di insegnamento interdisciplinare sono approvati dalla direzione di istituto. Capitolo sesto Note finali e condizioni di promozione e di ottenimento dei titoli
1Le note finali riguardano le discipline di maturità, le discipline obbligatorie e i corsi facoltativi. 2…67 3La nota del lavoro di maturità è assegnata al termine del primo semestre della IV classe.
1Nel calcolo della nota di maturità delle discipline con esame, i risultati dell’ultimo anno d’insegnamento e quelli ottenuti all’esame hanno il medesimo peso. La nota di maturità è la media aritmetica tra la nota di fine anno, assegnata secondo i disposti dell’art. 46, e la nota dell’esame, arrotondata verso l’alto se la sua parte decimale è uguale o superiore rispettivamente a 0,25 o 0,75. 2La nota dell’esame di scienze umane indirizzo storia fa media con la nota di fine anno di storia; la nota dell’esame di scienze umane indirizzo geografia fa media con la nota di fine anno di geografia; la nota dell’esame di scienze umane indirizzo filosofia fa media con la nota di fine anno di filosofia. 3Per gli allievi che hanno scelto l’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica, la nota finale di II classe di fisica e la nota finale di III classe di chimica sono note di maturità. 4Per gli allievi che hanno scelto l’opzione specifica biologia e chimica, la nota finale di II classe di chimica e la nota finale di III classe di biologia sono note di maturità. 5Per gli allievi che hanno scelto l’opzione specifica latino, greco, francese, tedesco, inglese, spagnolo, economia e diritto, musica o arti visive la nota finale di II classe di chimica e la nota finale di III classe di fisica sono note di maturità. 6Per tutti gli allievi la nota finale di II classe di arti visive o musica è nota di maturità. 7In caso di cambiamento dell’opzione specifica tra la II e la III classe le note di maturità sono definite in base al nuovo indirizzo; è fatto salvo quanto previsto all’art. 68 cpv. 2.
1La promozione alla classe successiva è ottenuta: a) con la sufficienza in tutte le discipline di maturità e nelle discipline obbligatorie e – in I classe – nella quarta lingua e/o fisica se scelte dall’allievo; b) se nelle discipline di cui alla lettera a) sussistano al massimo due insufficienze, non ci siano note inferiori al 3 e la media delle note sia almeno pari al 4. 2Le note dei corsi facoltativi definiti dall’art. 57 non contano ai fini della promozione. 3La mancata assegnazione della nota finale in una disciplina di maturità o obbligatoria comporta la mancata promozione. Fa eccezione il caso in cui sia stato concesso l’esonero dall’educazione fisica. Promozione per decisione del consiglio di classe 67 Cpv. abrogato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. 68 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018, 69 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88. Art. 80a70 1Il consiglio di classe può decidere di promuovere un allievo che non ha ottenuto i risultati prescritti, tenuto conto dell’evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del piano di studio, qualora siano soddisfatti solo due dei tre criteri dell’art. 80 cpv. 1 lett. b) a condizione che: a) manchi al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4, oppure; b) ci sia una sola nota inferiore al 3, oppure; c) ci siano al massimo 3 insufficienze. 2Qualora in I classe l'allievo segua una quarta lingua e/o il corso di fisica, il consiglio di classe può decidere se promuovere un allievo che soddisfi solo uno dei tre criteri dell’art. 80 cpv. 1 lett. b) a condizione che: a) manchi al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4, oppure; b) ci sia una sola nota inferiore al 3, oppure; c) ci siano al massimo 3 insufficienze.