1La direzione generale delle scuole medie superiori compete al Consiglio di Stato che la
esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito
Dipartimento).
2Nell’ambito del Dipartimento, la Sezione dell’insegnamento medio superiore (di seguito Sezione)
della Divisione della scuola (di seguito Divisione) svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) sovrintende all’insegnamento nelle scuole medie superiori;
b) vigila sull’insegnamento, in particolare tramite le direzioni di istituto e gli esperti di materia;
c) studia ed esamina i problemi generali dell’insegnamento e della vita scolastica e promuove
iniziative e innovazioni;
d) assicura il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite le rispettive sezioni e i rispettivi
uffici dipartimentali;
e) elabora proposte per la formazione di base e continua dei docenti;
f) propone l’apertura dei concorsi per l’assunzione di nuovi docenti;
g) formula al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei
docenti e su ogni richiesta concernente i loro rapporti d’impiego.
3Le scuole medie superiori possono organizzare anche attività nel settore dei corsi passerella o del
perfezionamento professionale sulla base di appositi regolamenti approvati dal Dipartimento.
Capitolo secondo
Collegio dei direttori
Art. 2 Istituzione e composizione
È istituito il collegio dei direttori delle scuole medie superiori, il quale è composto dei
direttori degli istituti.
Art. 3 Compiti
1Il collegio tratta gli aspetti generali dell’insegnamento medio superiore e coordina le
attività degli istituti d’intesa con la Sezione, la Divisione e il Dipartimento.
2In particolare il collegio:
a) formula alla Sezione proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico, organizzativo e
amministrativo;
b) preavvisa o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio
di Stato e del Dipartimento;
1 Ingresso modificato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
2 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
3 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
c) cura l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti;
d) coordina l’apertura dei concorsi per l’assunzione dei docenti, organizza le procedure
d’assunzione d’intesa con la Sezione e formula le proposte di incarico, nomina e trasferimento
dei docenti all’attenzione della Sezione;4
e) esamina le proposte concernenti la formazione di base e continua dei docenti;
f) esamina i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.
Art. 4 Presidente e segretario
1All’inizio di ogni anno scolastico il collegio designa un presidente, al quale compete la
direzione dei lavori.
2Esso designa anche un segretario, al quale compete la redazione del verbale.
Art. 5 Convocazione
Il collegio può essere convocato dal presidente, dalla Sezione, dalla Divisione o dal
Dipartimento.
Art. 6 Partecipazione
1La partecipazione alle sedute del collegio è obbligatoria; chi non può partecipare è
tenuto a farsi sostituire da un membro della direzione di istituto.
2Alle sedute del collegio partecipa il direttore della Sezione.6
Art. 7 Decisioni e verbale
1Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal segretario. Copie del verbale sono trasmesse
al Dipartimento e pubblicate all’albo dei docenti nei singoli istituti.
Capitolo terzo
Esperti di materia
Art. 8 Designazione
1Per ogni disciplina e per ogni istituto il Consiglio di Stato incarica uno o più esperti di
materia a dipendenza dei problemi posti dall’insegnamento. Un esperto può assumere l’incarico per
più istituti.
2Gli esperti di materia sono di regola docenti o ricercatori attivi nelle università o nelle scuole
politecniche federali; alla Scuola cantonale di commercio l’incarico può essere affidato a operatori
che svolgono la loro attività professionale nel campo attinente alla disciplina d’insegnamento.
Art. 9 Funzioni e compiti
1Gli esperti di materia, nell’ambito della disciplina di loro competenza, svolgono le
seguenti funzioni:
a) consulenza scientifica e didattica ai docenti;
b) coordinamento e valutazione dell’insegnamento;
c) vigilanza di carattere scientifico e didattico sull’insegnamento svolto dai docenti.
2Per lo svolgimento delle loro funzioni gli esperti di materia:
a) seguono regolarmente l’attività dei docenti ed esaminano con loro i problemi
dell’insegnamento; le visite in classe sono seguite da un colloquio con il docente;
b) promuovono incontri con i gruppi disciplinari per lo scambio di informazioni e di esperienze e
per il coordinamento dell’attività didattica;
c) contribuiscono alla formazione continua dei docenti, in particolare promovendo corsi di cui
assicurano la direzione scientifica;
d) redigono alla fine dell’anno scolastico un rapporto sui docenti incaricati; il giudizio sui docenti
al primo anno d’incarico deve fondarsi sulla base di almeno due visite in classe;
e) possono redigere rapporti su docenti nominati, in particolare se richiesti dalla direzione di
istituto o dalla Sezione;7
f) fanno parte delle commissioni preposte alle prove d’ammissione all’insegnamento;
g) mantengono contatti con gli esperti di materia della stessa disciplina di altri istituti;
h) partecipano agli esami finali secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
4 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
5 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
6 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
7 Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
i) redigono alla fine di ogni anno scolastico un rapporto sullo stato dell’insegnamento nella propria
disciplina;
j) possono essere chiamati a pronunciarsi su contestazioni in materia di valutazioni.
Art. 10 Rapporti
I rapporti degli esperti di materia sono inviati alla Sezione, la quale ne trasmette copia
agli interessati tramite le direzioni di istituto.
Art. 11 Durata della carica
L’incarico degli esperti di materia è quadriennale ed è rinnovabile.
TITOLO II
Degli allievi
Capitolo primo
Diritti, doveri e frequenza delle scuole
Art. 12 Diritti
1Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi e dai
regolamenti, le scuole medie superiori si preoccupano di fornire all’allievo le adeguate conoscenze
e competenze in campo culturale e professionale, l’acquisizione di un metodo di studio, la capacità
di giudizio critico, la partecipazione attiva e l’indispensabile esperienza educativa nell’ambito delle
sezioni, dei gruppi di lavoro e dell’intera comunità scolastica.
2L’allievo ha diritto al rispetto della propria personalità, di essere informato su tutto quanto concerne
la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo profitto, nonché di
chiedere alla direzione di istituto di intervenire nel caso in cui gli sia stato recato pregiudizio.
3Egli può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla
legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione del 19 maggio
1992.
Art. 13 Doveri
L’allievo è tenuto all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni
dell’autorità scolastica. Egli è inoltre tenuto a un comportamento consono al percorso di studio scelto
e corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale della scuola e rispettoso delle
infrastrutture scolastiche.
Art. 14 Definizione e statuto
È considerato allievo di scuola media superiore chi è iscritto ad un istituto in qualità di
allievo regolare, di uditore o di ospite.
Art. 15 Allievo regolare
Un allievo è ammesso in qualità di allievo regolare quando è in possesso dei requisiti e
dei titoli di studio previsti dalla legge e dal presente regolamento o quando, in mancanza dei titoli di
studio, ha superato gli esami di ammissione prescritti.
Art. 16 Allievo uditore
1Limitatamente ai primi tre anni delle scuole medie superiori, il Dipartimento, sentita la
direzione di istituto, può concedere lo statuto di uditore ad allievi in possesso dei requisiti formali
previsti per l’accesso agli esami di ammissione, ma che per il precedente curricolo scolastico non
sono in grado di affrontarli o superarli.
2L’allievo in possesso dei requisiti per l’iscrizione agli esami di ammissione può essere ammesso
dalla direzione di istituto in qualità di uditore alla classe che precede quella alla quale sarebbe iscritto
se superasse gli esami di ammissione.
3…10
4L’allievo liceale ammesso quale uditore nella III classe deve sostenere, entro fine maggio, un
esame scritto e/o orale nelle discipline nelle quali è già stata assegnata la nota di maturità.11
8 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2017,
464.
9 Art. modificato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
10 Cpv. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 87.
11 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 87.
5L’allievo uditore è tenuto agli stessi obblighi di frequenza e di lavoro scolastico previsti per gli allievi
regolari e la sua prestazione è valutata nello stesso modo.
Art. 17 Passaggi
1Il consiglio di classe, nel corso dei primi mesi di scuola, considera con l’allievo uditore
di cui all’art. 16 cpv. 1, 2 e 4 l’opportunità di passare alla classe precedente a quella nella quale è
stato iscritto; la decisione spetta alla direzione di istituto sentito il consiglio di classe.
2L’allievo uditore che risulta promosso viene iscritto alla classe successiva in qualità di allievo
regolare, mentre quello che non risulta promosso può ripetere l’anno come allievo regolare.
Art. 18 Allievo ospite
1La direzione di istituto può concedere lo statuto di allievo ospite:
a) all’allievo proveniente da un altro Cantone o da un altro Paese intenzionato a fare
un’esperienza di studio in Ticino o a presentarsi agli esami di ammissione previsti dal presente
regolamento;
b) all’allievo che ha abbandonato l’anno scolastico per gravi motivi di salute.
2Lo statuto di allievo ospite prevede un piano di studio, un periodo di frequenza e degli obblighi ivi
connessi decisi dalla direzione d’istituto.
3All’allievo ospite non viene rilasciato un attestato; su richiesta può essere rilasciata una
dichiarazione di frequenza con l’eventuale indicazione dei risultati registrati nelle discipline del suo
piano di studio.
Art. 19 Iscrizioni
1Le iscrizioni avvengono di anno in anno presso la sede scolastica secondo le modalità
previste dalla direzione di istituto. Nel caso di allievi minorenni, la domanda di iscrizione dovrà
essere sottoscritta dai detentori dell’autorità parentale.
2Le iscrizioni devono pervenire all’istituto entro il termine definito dalla Sezione, di regola il 30
giugno. Tale termine vale anche nel caso in cui soltanto più tardi potranno essere adempiute tutte
le condizioni per la conferma dell’iscrizione, in particolare nel caso in cui il richiedente debba
presentarsi agli esami di ammissione di fine agosto.13
3Le richieste motivate di cambiamento di scuola o di indirizzo ammesse dal presente regolamento
devono essere presentate per iscritto alle direzioni di istituto di regola entro i primi quindici giorni di
scuola per decisione.
Art. 20 Obbligo di frequenza
L’allievo frequenta regolarmente i corsi obbligatori previsti dal piano settimanale delle
lezioni secondo l’orario della propria classe, i corsi facoltativi o complementari ai quali si è iscritto e
le attività di approfondimento, culturali e speciali organizzate dall’istituto.
Art. 21 Esoneri
1L’allievo può essere esonerato dalla direzione di istituto dalle lezioni di educazione fisica
soltanto sulla base di un certificato medico attestante l’inidoneità o l’incapacità temporanea o
parziale a seguire il corso per motivi di salute; la richiesta di esonero annuale, semestrale,
temporaneo o parziale ed il certificato medico vanno presentati con congruo anticipo.14
2La direzione di istituto può autorizzare l’allievo, su richiesta scritta e motivata, a interrompere la
frequenza dei corsi facoltativi o complementari.
3La Divisione può concedere esoneri per altri motivi.
Art. 22 Assenze
1Le assenze devono essere annunciate il più presto possibile e giustificate per iscritto al
rientro alla direzione di istituto. La direzione stabilisce un termine entro il quale la giustificazione
deve essere consegnata; trascorso questo termine, la direzione può decidere di considerare le
assenze arbitrarie.
2Le assenze dovute a malattia vanno attestate con un certificato medico conformemente alle
direttive del medico cantonale.
3Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.
Assenze ripetute o prolungate
12 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
13 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
14 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 87.
Art. 23
1Il docente di classe considera con l’allievo i problemi posti dalle assenze ripetute o
prolungate. Quando lo ritiene necessario egli informa il consiglio di classe o richiede l’intervento
della direzione di istituto.
2La frequenza irregolare delle lezioni può essere motivo di sanzione disciplinare.
3In caso di frequenza insufficiente delle lezioni dispensate in una disciplina nel corso dell’anno
scolastico, la direzione di istituto può segnalare l’inadempienza alla Divisione che, a sua volta, può
escludere l’allievo dagli esami o, nel caso di classi intermedie, decidere la mancata promozione alla
classe successiva.
Abbandono
Art. 23a15 1L’abbandono degli studi in corso d’anno scolastico è registrato appena possibile, ma al
più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI.
2La direzione di istituto è responsabile della registrazione tempestiva degli abbandoni non
annunciati, dopo aver chiarito la situazione con l’allievo e la sua famiglia.
Capitolo secondo
Sanzioni disciplinari
Art. 24 Procedura prima della sanzione
1Un comportamento riprovevole da parte di un allievo è oggetto di un colloquio
chiarificatore con gli insegnanti.
2Considerata la natura e la gravità dell’accaduto, gli insegnanti possono richiedere l’intervento, a
seconda dei casi, del docente di classe, della direzione di istituto e/o dei detentori dell’autorità
parentale.
Art. 25 Sanzioni
1Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può
adottare secondo la gravità una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l’ammonimento;
b) la sospensione dall’insegnamento fino a 10 giorni effettivi. Durante le giornate di sospensione
l’allievo può essere tenuto a svolgere attività di carattere educativo secondo le disposizioni della
direzione di istituto.
2In casi particolarmente gravi, rispettivamente di indisciplina ripetuta dopo aver fatto ricorso a quanto
stabilito dal cpv. 1, la Divisione sentito il parere del consiglio di classe e della direzione di istituto
può adottare, secondo la gravità, una delle seguenti ulteriori sanzioni disciplinari:
a) l’esclusione dagli esami o, nel caso di classi intermedie, la mancata promozione alla classe
successiva;
b) l’esclusione dalla scuola.
3Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto all’allievo e ai rappresentanti legali se esso è
minorenne. Esse sono annotate sul registro della scuola e sulla pagella.
4L’allievo escluso da una scuola non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale
senza il consenso del Dipartimento.
5L’esclusione da una scuola è registrata appena possibile, ma al più tardi entro due mesi, nella
banca dati GAGI.16
Art. 26 Azioni illecite durante gli esami
1La direzione di istituto esclude dagli esami, per una o più discipline, gli allievi colpevoli
di azioni illecite durante le prove.
2L’esclusione da un esame comporta la ripetizione dello stesso, che sarà predisposta dalla direzione
di istituto entro l’inizio dell’anno scolastico successivo.
3Nei casi particolarmente gravi il Dipartimento può decretare l’espulsione definitiva da tutti gli esami.
In questo caso gli esami sono considerati non superati.
TITOLO III
Funzionamento dell’istituto scolastico
Capitolo primo
Organizzazione della scuola
Anno scolastico
15 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 175.
16 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 175.
Art. 27
1L’anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal
Dipartimento.
2Esso è diviso in due semestri definiti dalla Sezione; il primo semestre termina di regola a fine
gennaio, il secondo a giugno.17
Art. 28 Durata dell’ora-lezione
La durata delle ore-lezione e la loro articolazione sono decise dalla Divisione nel rispetto
dei limiti definiti dalla legge.
Art. 29 Composizione delle sezioni
Le sezioni sono di regola formate da un massimo di 25 allievi.
Art. 30 Dotazione oraria di istituto
Il Dipartimento, sentito il collegio dei direttori, definisce annualmente la dotazione oraria
di istituto (DOI) destinata all’organizzazione degli insegnamenti e delle attività previsti dal presente
regolamento.
Art. 31 Progetto e scelte qualificanti
1Gli istituti liceali elaborano il proprio piano di studio di sede in conformità con il Piano
degli studi liceali e nell’ambito degli orientamenti e delle disposizioni previsti dalle leggi e dai
regolamenti. La Sezione verifica la conformità del piano di studio di sede con il Piano degli studi
liceali.18
2Per la Scuola cantonale di commercio (SCC) fa stato il piano di studio approvato dal Consiglio di
Stato di cui all’art. 83.
3Gli istituti di scuola media superiore si caratterizzano anche attraverso l’elaborazione di un proprio
progetto, impostato su uno o più anni e fondato su scelte qualificanti, nei limiti dei margini di
autonomia riconosciuti. Il progetto è approvato dal collegio dei docenti dell’istituto.
4Per l’elaborazione del progetto le direzioni di istituto organizzano le riunioni degli organi scolastici,
dei gruppi disciplinari, dei settori di studio e delle aree disciplinari.
Art. 32 Orario settimanale
1Il piano settimanale delle lezioni è stabilito dalla direzione di istituto. L’orario settimanale
può essere uniforme per tutto l’anno o differenziato; nel secondo caso deve essere rispettato
l’impegno complessivo annuale previsto dal piano settimanale delle lezioni delle diverse discipline.
2Nella distribuzione delle lezioni e delle discipline nell’arco della settimana, la direzione di istituto
tiene conto prioritariamente delle esigenze didattiche. Per le discipline con laboratorio la
distribuzione rispetta la dotazione complessiva prevista dal piano settimanale delle lezioni delle
diverse discipline.19
3Nell’assegnazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro ai docenti, la direzione di istituto sente i gruppi
disciplinari e garantisce nel limite del possibile la continuità didattica.
4L’orario settimanale delle lezioni è comunicato ai docenti e agli allievi.
Art. 33 Attività di approfondimento
1La direzione di istituto può organizzare o autorizzare giornate e settimane tematiche per
l’attività di approfondimento dei programmi, al fine di favorire il lavoro di gruppo e l’approccio
interdisciplinare all’insegnamento.
2L’onere di preparazione e di svolgimento è a carico della DOI.
Art. 34 Uscite e attività particolari
1Con lo scopo di integrare la normale attività di insegnamento possono essere
organizzate uscite culturali o sportive, nonché attività culturali e speciali di approfondimento di
tematiche inerenti alla salute, all’ambiente, all’economia e alla formazione civica della durata
massima complessiva di cinque giorni di scuola per classe e per anno scolastico. Per
l’insegnamento obbligatorio delle parti del programma di educazione fisica le cui attività devono
essere svolte fuori sede sono concessi due giorni supplementari per classe e per anno scolastico.
2L’onere di preparazione e di svolgimento è a carico della DOI.
3Il programma delle uscite e attività viene presentato per approvazione dal docente responsabile
alla direzione di istituto, corredato delle necessarie informazioni.
17 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
18 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
19 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
4La direzione di istituto autorizza le uscite e le attività sulla base della loro attinenza con il piano di
studio o della particolare rilevanza culturale e tenendo conto dei crediti disponibili per le indennità ai
docenti accompagnatori.
5Il regolamento interno stabilisce le norme relative ai seguenti punti:
a) modi e tempi di presentazione delle richieste;
b) durata e collocazione delle uscite e attività durante l’anno scolastico e nel corso del ciclo degli
studi;
c) concessione di eventuali dispense;
d) limite massimo di spesa per ogni partecipante per tutto il ciclo di studi;
e) numero dei docenti accompagnatori;
f) presentazione di un rapporto consuntivo.
Giornate autogestite
Art. 34a20 1Allo scopo segnatamente di confrontare gli allievi con la responsabilità di informarsi, di
scegliere temi di discussione e approfondimento, di studiare tematiche particolari, di animare incontri
e di confrontarsi con diverse espressioni culturali, sono organizzate almeno due giornate annuali
autogestite.
2Le giornate sono organizzate direttamente dagli allievi che presentano alle direzioni di istituto per
approvazione l’elenco delle attività previste e un adeguato programma di svolgimento delle stesse.
Art. 35 Aiuti e sostegni
1Per gli allievi che incontrano gravi difficoltà, le direzioni di istituto possono organizzare
attività di sostegno nel primo biennio.
2Le direzioni di istituto possono istituire attività di aiuto allo studio destinate agli allievi di I classe,
anche con frequenza obbligatoria.
Art. 36 Promovimento delle conoscenze linguistiche
Le direzioni di istituto, per promuovere la conoscenza delle lingue e di altre culture,
incoraggiano la partecipazione degli allievi a corsi linguistici, a scambi individuali o di classe, a
soggiorni in altre scuole in Svizzera e all’estero e sostengono altre iniziative che perseguono lo
stesso scopo.
Capitolo secondo
Attività didattica e valutazione
Art. 37 Programmazione dell’insegnamento
1Ogni docente programma il proprio insegnamento e espone il proprio piano agli allievi
all’inizio dell’anno scolastico.
2In qualsiasi momento dell’anno scolastico il docente deve essere in grado di documentare lo stato
raggiunto nello svolgimento del programma, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone.
3Al docente può essere richiesto di consegnare una copia del suo piano di lavoro all’esperto di
materia e alla direzione di istituto.
Art. 38 Coordinamento dell’insegnamento
1Allo scopo di coordinare l’attività didattica fra i docenti della stessa disciplina vengono
costituiti gruppi disciplinari di istituto e cantonali che esaminano e discutono periodicamente tutti i
problemi relativi all’interpretazione dei contenuti del piano di studio, ai sussidi didattici, alle scelte
metodologiche e ai criteri di verifica.
2I docenti che operano nei gruppi disciplinari di istituto applicano le disposizioni della direzione di
istituto, considerati i piani di studio e le indicazioni del collegio dei direttori e degli esperti di materia.
3I docenti che operano nei gruppi disciplinari cantonali rappresentano il proprio istituto e seguono le
disposizioni della Sezione.21
4Alla fine dell’anno scolastico ogni gruppo disciplinare di istituto consegna un rapporto consuntivo
sull’attività didattica svolta alla direzione di istituto e all’esperto di materia.
Art. 39 Valutazione
1Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il profitto di ogni allievo mediante
elementi di verifica documentati, conformemente alle indicazioni contenute nei Piani di studio.
20 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 231.
21 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
2Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della valutazione sia
frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l’apporto
individuale dei singoli partecipanti.
3Le prove di verifica devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio relativo al periodo
valutato, per il quale si tiene anche conto dei progressi dell’allievo.
4Ogni valutazione viene comunicata con chiarezza all’allievo. In particolare la valutazione delle
prove di verifica sommativa deve essere espressa sotto forma di nota tra l’1 e il 6, dove la nota 6
rappresenta il meglio e la nota 4 la sufficienza; sono ammessi i quarti e i mezzi punti.
5L’allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare il proprio
profitto.
6La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in
tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo
dell’elaborato scritto resta in consegna all’allievo.
7Le prove scritte e le interrogazioni orali che comportano il riesame di interi capitoli della disciplina
sono annunciate agli allievi con sufficiente anticipo; vengono adeguatamente programmate nell’arco
del periodo di valutazione considerato, d’intesa con essi e con i colleghi del consiglio di classe, in
modo che non si verifichi per quanto possibile la concomitanza di più prove nello stesso giorno e
che l’impegno globale richiesto sia comunque compatibile con le esigenze di una preparazione
adeguata.
8Alla metà del primo semestre e alla fine di ogni semestre il consiglio di classe esamina la situazione
della classe e di ciascun allievo.22
9…23
Art. 40 Note e pagelle
1Le note vengono assegnate alla fine di ogni semestre.
2Le note vanno dall’1 al 6; la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza. È concesso l’uso
dei mezzi punti.
3Le note relative al semestre, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla
promozione sono registrate dalla scuola.
4La pagella viene controfirmata dall’allievo, se maggiorenne, o dal detentore dell’autorità parentale.
5Duplicati della pagella sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta e pagamento di una
tassa di fr. 50.-.
Giudizio
Art. 40a24 La pagella del primo semestre è accompagnata da un giudizio scritto per ogni singola
disciplina.
Capitolo terzo
Convitti, case dello studente e mense