Law

Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

Ticino · 653.100 · statute

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 d71f4820a6823b7285f677bad7844c7e2035f199755b0b741b50ec72844eb6be

Contents: 59 provisions
  1. Art. 1 Tipi di imposta
  2. Art. 2 Tipi di contratto
  3. Art. 3 Interpretazione dei contratti
  4. Art. 4 Stipulazione in forma scritta
  5. Art. 5 Forme parificate
  6. Art. 6 Sovranità fiscale cantonale
  7. Art. 7 Esenzioni
  8. Art. 8 Ammontare dell’imposta
  9. Art. 9 a) in generale
  10. Art. 10 b) in particolare
  11. Art. 11 Percezione dell’imposta
  12. Art. 12 Autoaccertamento trimestrale
  13. Art. 13 Responsabilità contributiva
  14. Art. 14 Esonero e tassazione sostitutiva
  15. Art. 15 Imponibile e tasso dell’imposta sostitutiva
  16. Art. 16 Limiti dell’esonero
  17. Art. 17 Applicazione
  18. Art. 18 Oggetto
  19. Art. 19 Copia destinata all’Archivio notarile
  20. Art. 20 Esenzioni e tassa di archivio
  21. Art. 21 Ammontare dell’imposta sugli istromenti
  22. Art. 22 Determinazione del valore degli istromenti
  23. Art. 23 Percezione dei diritti d’archivio e responsabilità
  24. Art. 24 Decisione formale di tassazione
  25. Art. 25 Contratti per brevetto
  26. Art. 26 Ammontare dell’imposta sui contratti per brevetti
  27. Art. 27 Determinazione del valore
  28. Art. 28 Percezione dell’imposta e responsabilità
  29. Art. 29 Altri brevetti e atti notarili: esenzione
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Tipi di documenti imponibili
  32. Art. 32 Ammontare e percezione dell’imposta
  33. Art. 33 Responsabilità contributiva
  34. Art. 34 spettacoli cinematografici
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Esenzioni
  37. Art. 37 Responsabilità contributiva
  38. Art. 38 Autorità di vigilanza
  39. Art. 39 Autorità di applicazione
  40. Art. 40 Segreto d’ufficio
  41. Art. 41 Informazioni delle Autorità
  42. Art. 42 Accertamento e tassazione
  43. Art. 43 Tassazione d’ufficio
  44. Art. 44 Reclami
  45. Art. 45 Ricorsi
  46. Art. 46 Esecutività
  47. Art. 47 Incasso
  48. Art. 48 Prescrizione della tassazione e del credito
  49. Art. 49 Sottrazione d’imposta
  50. Art. 50 Altre contravvenzioni
  51. Art. 51 Prescrizione delle contravvenzioni
  52. Art. 52 Responsabilità
  53. Art. 53 Procedura
  54. Art. 54 Applicazione
  55. Art. 55 Riduzione dei tassi d’imposta
  56. Art. 56 Abrogazione
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Regime transitorio per le tassazioni globali
  59. Art. 59 Entrata in vigore

59 provisions

Art. 1 Tipi di imposta

1Il Cantone preleva secondo questa legge un’imposta di bollo e un’imposta sugli spettacoli cinematografici. 2All’imposta di bollo sono sottoposti: a) i contratti per scrittura privata enumerati dalla legge; b) gli atti notarili; c) …1 d) i documenti bancari enumerati dalla legge. PARTE I IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI PER SCRITTURA PRIVATA TITOLO I Contratti soggetti

Art. 2 Tipi di contratto

1Soggiacciono all’imposta di bollo i seguenti contratti stipulati nel Cantone Ticino in forma scritta o parificata a quella scritta: a) contratti che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili secondo l’art. 713 CCS, compresa l’energia: in particolare la compravendita, i contratti di forniture successive, la cessione, la permuta di ogni cosa materiale o immateriale; b) mutui di denaro o di altre cose fungibili; c) appalti (art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi compie prestazioni d’opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio ad eccezione di quelli stipulati da architetti, ingegneri o nell’ambito di professioni analoghe;2 d) mediazione immobiliare. 2Soggiacciono pure all’imposta i contratti misti che partecipano alle caratteristiche dei tipi indicati nel precedente capoverso.

Art. 3 Interpretazione dei contratti

Nel giudicare del contenuto di un contratto sono determinanti la vera e concorde volontà dei contraenti e non gli eventuali termini e denominazioni usati nel testo.

Art. 4 Stipulazione in forma scritta

1Per stipulazione in forma scritta s’intende la stesura delle pattuizioni contrattuali, in uno o più atti, che portano la firma olografa di tutte le parti contraenti o di un loro rappresentante. 2I contratti in forma scritta sono soggetti all’imposta di bollo indipendentemente dal fatto che quella forma sia prescritta dalla legge o richiesta dalle parti come condizione di validità (art. 12 segg. CO) o semplicemente scelta dalle parti a titolo di prova o per altri motivi.

Art. 5 Forme parificate

Sono parificati ai contratti in forma scritta con la firma di tutte le parti: a) quelli portanti la firma di un solo contraente o del suo rappresentante, sempre che risultino – in modo riconoscibile – essere stati stesi o comunque provenire quale offerta dall’altro contraente; 1 Lett. abrogata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477. 2 Lett. modificata dalla L 28.11.1988; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1989, 5. b) quelli costituiti da due documenti che si integrano portanti l’uno la firma di un contraente e l’altro la firma dell’altro; c) le ordinazioni ferme o le accettazioni che hanno concluso la negoziazione contrattuale mediante telegramma, telex o telefax, quando almeno una parte è commerciante; d) le delibere dello Stato e di altri enti pubblici per lavori e forniture.

Art. 6 Sovranità fiscale cantonale

Perché sia data la stipulazione nel Cantone Ticino è sufficiente che: a) sia avvenuta nel Cantone almeno l’apposizione dell’ultima firma che ha concluso la negoziazione contrattuale, secondo la forma scritta definita dall’art. 4 o riconosciuta ai sensi dell’art. 5 lett. b); b) sia stata apposta nel Cantone la firma di ordinazione o di accettazione di offerta, su moduli non destinati ad essere firmati dalla controparte (art. 5 lett. a); c) i documenti di cui all’art. 5 lett. c) se iscritti nel Cantone.

Art. 7 Esenzioni

1Sono esenti dall’imposta di bollo tutti i contratti che hanno oggetti diversi da quelli enumerati nell’art. 2. 2Inoltre sono esenti: a) le transazioni in procedure pendenti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o a tribunali arbitrali; b) i contratti di valore inferiore a franchi 5’000.-, se nessuna delle parti contraenti agisce a titolo professionale o di commercio; c) i contratti di valore inferiore a franchi 1’000.-, quando almeno una delle parti agisce a titolo professionale o di commercio, salvo per chi è messo a beneficio dell’imposta sostitutiva giusta gli art. 14 segg.; d) i rinnovi taciti di contratti; e) le donazioni e le divisioni ereditarie ed in genere ogni contratto connesso con disposizioni soggette all’imposta cantonale sulle donazioni e successioni; f) i contratti di valore non determinato e non determinabile; g) i patti di prelazione e di ricupera; h) i contratti per scrittura privata quando una delle parti contraenti è una società di capitali o cooperativa assoggettata per l’imposta ordinaria nel Cantone che adempie i requisiti dell’articolo 87a della Legge tributaria;3 i) i contratti per scrittura privata, ad eccezione di quelli afferenti agli immobilizzi, quando una delle parti contraenti è una società di capitali o cooperativa assoggettata per l’imposta ordinaria nel Cantone, che esercita un’attività commerciale principalmente rivolta all’estero e solo marginalmente in Svizzera.4 3Qualora potessero esservi dubbi sull’assoggettamento all’imposta di bollo o all’esenzione di un tipo di contratto, il contribuente può, nel termine di 60 giorni di cui all’art. 11, sottoporlo preventivamente alla Divisione delle contribuzioni che emanerà una decisione soggetta a reclamo ed eventualmente a ricorso. Il termine per l’applicazione di eventuali penalità decorre solo dopo 60 giorni da quando la decisione relativa all’assoggettamento è cresciuta in giudicato. Un eventuale ricorso di diritto pubblico all’Alto Tribunale federale ha a questo riguardo effetto sospensivo. TITOLO II Calcolo e pagamento dell’imposta

Art. 8 Ammontare dell’imposta

1L’imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è di fr. 1.- per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile. 2L’imposta ammonta tuttavia al massimo a franchi 3’000.- quando nessuna delle parti ha domicilio o sede nel Cantone. Determinazione del valore:

Art. 9 a) in generale

Per la determinazione del valore dei contratti valgono le seguenti norme generali: 3 Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 13; precedente modifica: BU 1996, 481. 4 Lett. introdotta dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 13. a) fa stato il valore economico della prestazione contrattuale vera e propria e non valori che sono di semplice riferimento; b) se in uno stesso atto sono riuniti più contratti soggetti all’imposta, i valori delle singole contrattazioni sono sommati; c) se è stabilita una mercede o un prezzo unitario, lo stesso è moltiplicato per la quantità; d) in caso di prestazioni successive vanno sommate le rimunerazioni di tutte le prestazioni previste incondizionatamente per la durata certa del vincolo contrattuale; e) in caso di prestazioni contrattuali di valore determinabile solo in funzione di fattori ancora incerti, l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni stabilisce l’imposta avuto riguardo dell’importanza economica del rapporto contrattuale; f) clausole di adeguamento delle rimunerazioni successive all’indice del rincaro sono ininfluenti; g) in caso di più stipulazioni contrattuali tra le stesse parti e relative al medesimo oggetto, il valore viene imposto una sol volta. Se una pattuizione complementare inerente al medesimo oggetto rappresenta in incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate, sarà imponibile solo il valore aggiuntivo; h) atti di chiusura di un rapporto contrattuale sotto forma di rendiconti, scarichi, quietanze, liquidazioni e simili sono imponibili soltanto per la differenza di valore rispetto al contratto basilare bollato e sempreché siano stipulati in forma scritta o parificata (art. 4 e 5).

Art. 10 b) in particolare

1Per la determinazione del valore dei contratti valgono le seguenti norme particolari: a) per contratti con oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili e immobili fa stato il prezzo pattuito; b) per i mutui il valore della cosa mutuata; c) per gli appalti la mercede complessiva pattuita; d) per la mediazione immobiliare la provvigione pattuita. 2Nel regolamento di applicazione il Consiglio di Stato potrà stabilire altre norme particolari di determinazione del valore dei contratti in consonanza con le disposizioni della presente legge.

Art. 11 Percezione dell’imposta

1La percezione dell’imposta di bollo avviene mediante bollatura degli atti da parte della Divisione delle contribuzioni. In questo caso gli atti devono essere sottoposti all’Amministrazione cantonale (ufficio delle imposte alla fonte e del bollo) entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di stipulazione.5 2Per i contratti il cui valore non supera i franchi 10’000.-, può essere usata carta da bollo. 3Per data di stipulazione si intende per i contratti in forma scritta il giorno dell’apposizione dell’ultima firma e in caso di forme contrattuali parificate a quella scritta il giorno della conclusione della negoziazione contrattuale. 4Qualora un contratto fosse subordinato all’approvazione da parte di un’autorità, il termine di 60 giorni decorre dalla data di ratifica.

Art. 12 Autoaccertamento trimestrale

1È in facoltà della Divisione delle contribuzioni di consentire a contribuenti - che ne giustificano la richiesta - di pagare il bollo mediante una dichiarazione di autoaccertamento alla chiusura di ogni trimestre dell’anno solare. La dichiarazione dev’essere allestita sulla base di una registrazione che il contribuente farà di ogni contratto soggetto al bollo. 2La Divisione delle contribuzioni eseguirà puntuali e regolari controlli. 3Il Consiglio di Stato emanerà nel regolamento esecutivo norme di dettaglio circa la dichiarazione di autoaccertamento, la registrazione e le modalità di contrassegno dei contratti registrati.

Art. 13 Responsabilità contributiva

1L’imposta di bollo è dovuta allo Stato dalle parti contraenti in solido. Le parti sopporteranno internamente l’imposta in parti uguali, riservata una diversa ripartizione per convenzione privata. 2La Confederazione, il Cantone o altri enti di diritto pubblico secondo la legislazione federale o cantonale non sono soggetti ai diritti di bollo di cui alla presente legge. Fanno eccezione la Banca dello Stato e le aziende pubbliche di distribuzione di energia. 3Contratti e atti notarili stipulati tra un ente pubblico e un privato sono imponibili nella misura del 50 per cento ed a carico interamente del privato. 5 Cpv. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 570. TITOLO III Imposta sostitutiva

Art. 14 Esonero e tassazione sostitutiva

1Contribuenti iscritti a Registro di commercio possono essere esonerati dall’imposizione dei diritti di bollo sui contratti, imponibili ai sensi della presente legge, per scrittura privata (art. 4) o in forme parificate (art. 5), stipulati in relazione all’attività aziendale, purché paghino un’imposta sostitutiva annua calcolata su di un imponibile globale. 2L’assoggettamento all’imposta sostitutiva è accordato solo se siano date sufficienti garanzie per un accertamento induttivo del valore globale dei contratti normalmente imponibili e segnatamente se le posizioni contabili destinate a calcolare l’imponibile (art. 15) sono facilmente accertabili. 3La tassazione sostitutiva potrà in ogni momento essere revocata, se venissero meno quelle garanzie.

Art. 15 Imponibile e tasso dell’imposta sostitutiva

1L’imponibile dell’imposta sostitutiva è composto della somma delle posizioni contabili, segnatamente degli acquisti e delle vendite di merci, degli investimenti, ecc. nella misura che quelle posizioni contabili hanno origine in negozi tra il contribuente e terzi stipulati verosimilmente tramite contratti per scrittura privata (art. 4) o in forme parificate (art. 5), compresi tuttavia i valori e le forme altrimenti dichiarati esenti ai sensi dell’art. 7 lett. c). 2L’ammontare dell’imposta sostitutiva è di franchi 0,75 per mille dell’imponibile globale accertato. Effetti

Art. 16 Limiti dell’esonero

1Il contribuente al beneficio dell’imposta sostitutiva non può trasferire l’onere dell’imposta, in nessuna misura, a carico delle controparti contrattuali. 2Il pagamento dell’imposta sostitutiva non esonera il contribuente dal pagamento dell’imposta di bollo su contratti stipulati per atto notarile e su negozi conclusi con contratti per scrittura privata o in forme parificate, imponibili giusta l’art. 2 con oggetto affari estranei all’attività aziendale o non accertabili con il metodo induttivo.

Art. 17 Applicazione

1Il regolamento di applicazione stabilirà disposizioni procedurali e di dettaglio segnatamente con riguardo all’istanza di esonero, alla valutazione dell’imponibile, ai periodi di accertamento e di revisione dell’imponibile, ai controlli e all’incasso dell’imposta e di acconti. 2Per regolamento l’applicazione dell’imposta sostitutiva potrà essere estesa ad altre attività oltre quelle che si fondano su acquisti, produzione e vendita (art. 15), a condizione che le contrattazioni inerenti alla rispettiva attività aziendale siano facilmente accertabili sulla base delle posizioni contabili. PARTE II IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI NOTARILI6 TITOLO I Campo d’applicazione

Art. 18 Oggetto

Soggiacciono all’imposta di bollo gli istromenti e i brevetti precisati dalla legge. TITOLO II Istromenti

Art. 19 Copia destinata all’Archivio notarile

È soggetta all’imposta di bollo la copia insinuata all’Archivio notarile degli istromenti di valore determinato o determinabile.

Art. 20 Esenzioni e tassa di archivio

1È esente dall’imposta di bollo la copia destinata all’Archivio notarile di: 6 Titolo modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477. 7 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477. a) istromenti di costituzione e aumento di capitale di società anonima e di s.a.g.l., così come ogni altro atto soggetto alla sovranità della legislazione federale in materia di tassa di bollo; b) istromenti di trasformazione di pegni immobiliari nonché raggruppamento o frazionamento di pegni immobiliari;8 c) testamenti pubblici; d) contratti successori; e) contratti matrimoniali qualunque sia il regime dei beni, nonché qualsiasi altra regolamentazione di pretesa riferita al regime matrimoniale;9 ebis) convenzioni patrimoniali tra partner registrati;10 f) rinnovi e cessioni di diritto di compera; g) promesse di compravendita; h) istromenti contenenti negozi giuridici unilaterali; i) istromenti contenenti dei semplici accertamenti formali come le pubblicazioni di testamenti, le attestazioni notarili di decisioni di assemblee generali di società anonima o altre constatazioni notarili; k) istromenti senza effetto giuridico per mancata osservanza di requisiti formali; l) istromenti di valore determinato o determinabile inferiore a franchi 10’000.-; m) istromenti di costituzione della proprietà per piani (Codice civile svizzero, articolo 712 a-t), i contratti di adeguamento della proprietà per piani originaria, i contratti di conversione della proprietà per piani iscritta nel registro fondiario nelle forme previste dalla legge entrata in vigore il 1° gennaio 1912 in proprietà per piani trasformata secondo le nuove prescrizioni della Legge federale 19 dicembre 1963 che modifica il Libro quarto del Codice civile svizzero;11 n) istromenti aventi come oggetto un contratto esente ai sensi dell’art. 7. o) istromenti aventi quale oggetto il trasferimento di beni connessi ad un trust;12 p) istromenti aventi quali oggetto casi di ristrutturazione ai sensi degli art. 8 cpv. 3 e 24 cpv. 3 e 3quater della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.13 2L’insinuazione all’Archivio notarile di copie di istromenti esenti dall’imposta di bollo è soggetta a una tassa di archivio da fr. 30.- a fr. 100.-.

Art. 21 Ammontare dell’imposta sugli istromenti

1L’imposta di bollo sulla copia degli istromenti destinati all’Archivio notarile è di fr. 3.- per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile. 2Per le costituzioni, le estensioni e gli aumenti di pegni immobiliari e le fideiussioni l’ammontare dell’imposta è di fr. 1.-- per mille o frazione di mille.14

Art. 22 Determinazione del valore degli istromenti

1La determinazione del valore degli istromenti viene fatta dall’Archivista notarile. 2Per la determinazione del valore valgono le seguenti norme: a) per i contratti a titolo oneroso relativi a proprietà immobiliare fa stato il valore contrattuale, al minimo tuttavia quello di stima ufficiale. In caso di permuta fa stato il prezzo attribuito al fondo di maggior valore e comunque al minimo il valore ufficiale di stima dello stesso; b) il valore di cui alla lettera a) è aumentato in funzione di eventuali rivalutazioni decretate in applicazione della Legge tributaria;15 c) in caso di trasferimento di fondi contro prestazione di una rendita è determinante il valore ufficiale di stima della proprietà immobiliare; d) per i contratti di costituzione di ipoteca e di fideiussione il valore corrisponde all’ammontare dell’importo garantito. In deroga all’art. 9 lettera b) al valore dell’importo garantito non viene cumulato quello del rapporto di mutuo o di debito; e) per i contratti di superficie fa stato la somma delle indennità convenute; f) per i contratti di costituzione di uso ed usufrutto immobiliari e di abitazione fa stato la metà del valore di stima ufficiale del fondo; 8 Lett. modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477. 9 Lett. modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477. 10 Lett. introdotta dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582. 11 Lett. modificata dalla L 2.2.1998; in vigore dal 7.4.1998 - BU 1998, 102. 12 Lett. introdotta dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477. 13 Lett. introdotta dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477. 14 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477. 15 Lett. modificata dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345. g) per i contratti di costituzione di altre servitù fa stato il valore della controprestazione, ma solo nei limiti che sia chiaramente espresso o desumibile dalla negoziazione. 3Valgono inoltre le disposizioni degli art. 9 e 10.

Art. 23 Percezione dei diritti d’archivio e responsabilità

1L’Archivista notarile percepisce l’imposta di bollo e la tassa d’archivio con l’emissione di bollette. 2I diritti d’archivio sono dovuti in solido dalle persone che sono parte nell’istromento notarile. Vale analogicamente la norma dell’art. 13 cpv. 2. 3Il notaio, se richiesto, avrà cura di accertare la stipulazione della ripartizione interna del pagamento del bollo d’archivio; facendo difetto una tale stipulazione, si presumerà una ripartizione interna in parti uguali. In ogni caso resta fermo il rapporto di solidarietà debitoria verso lo Stato. 4Il notaio anticipa il pagamento ed è surrogato nel diritto dello Stato di procedere all’incasso nei confronti delle parti. Fanno eccezione i supplementi di bollo giusta l’art. 22 lett. b), che devono essere incassati direttamente nei confronti delle parti.

Art. 24 Decisione formale di tassazione

1Se il valore dell’istromento è accertato in modo diverso da quanto dichiarato dal notaio, l’Archivista notarile deve intimare al notaio e alle parti una decisione formale di tassazione unitamente all’usuale bolletta di pagamento (destinata alle parti in caso di supplemento di bollo secondo l’art. 23 cpv. 4). 2Altrimenti l’Archivista notarile è tenuto a emanare una decisione formale di tassazione solo se il notaio o le parti ne facciano richiesta entro 60 giorni dall’intimazione della bolletta o rispettivamente dalla trasmissione della bolletta all’attenzione delle parti ad opera del notaio. La facoltà delle parti di presentare la richiesta si estingue in ogni caso dopo un anno dalla intimazione della bolletta al notaio. TITOLO III Brevetti

Art. 25 Contratti per brevetto

Sono soggetti all’imposta di bollo i contratti stipulati in forma di brevetto notarile.

Art. 26 Ammontare dell’imposta sui contratti per brevetti

1L’imposta di bollo è di fr. 1,50 per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile se il contratto corrisponde ai tipi di cui all’art. 2. 2L’imposta di bollo è di fr. 30.-, se il brevetto contiene un tipo di contratto esente ai sensi dell’art. 7. 3L’ammontare dell’imposta è soggetto al limite massimo nei casi di applicazione dell’art. 8 cpv. 2.

Art. 27 Determinazione del valore

Per la determinazione del valore valgono le norme relative all’imposta di bollo per i contratti per scrittura privata.

Art. 28 Percezione dell’imposta e responsabilità

1Il notaio ha cura di far bollare il brevetto dalla Divisione delle contribuzioni, procedendo direttamente oppure invitando le parti a procedervi. Se il notaio anticipa il pagamento, egli è surrogato nel diritto dello Stato di procedere all’incasso nei confronti delle parti. 2Quanto ai termini di trasmissione del brevetto alla Divisione delle contribuzioni e alla responsabilità contributiva sono applicabili per analogia gli art. 11 e 13 della presente legge.

Art. 29 Altri brevetti e atti notarili: esenzione

Gli altri brevetti non contenenti contratti e segnatamente le autenticazioni, nonché tutti gli altri atti notarili compresi i protesti e le dichiarazioni di autenticità delle copie degli istromenti sono esenti da imposta di bollo. TITOLO IV16 … 16 Titolo abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

Art. 30

…17 PARTE III IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI BANCARI

Art. 31 Tipi di documenti imponibili

1Soggiacciono all’imposta di bollo i seguenti documenti bancari, in quanto emessi da istituti soggetti completamente alla disciplina della legge federale sulle banche e le casse di risparmio: a) gli estratti annuali dei depositi di titoli o valori a custodia, compresi gli estratti relativi a depositi estinti durante l’anno; b) gli atti di mutuo, esclusi quelli complementari alla costituzione di una ipoteca; c) gli atti di costituzione di pegno mobiliare, esclusi quelli che hanno come oggetto esclusivo una cartella ipotecaria; d) gli atti di fideiussione e di garanzia bancarie; e) i primi estratti di conti bancari tenuti all’attivo e al passivo per clientela non soggetta alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio. Fanno eccezione: - i conti salario, - i conti speciali aperti esclusivamente per l’utilizzo di carte di credito, - i conti di deposito a risparmio, - i conti relativi alle prestazioni di libero passaggio nell’ambito della previdenza professionale (II pilastro), - i conti relativi alla previdenza individuale vincolata (III pilastro A), - i conti che non raggiungono durante l’anno un saldo di fr. 1’000.- o che non fruttano un interesse annuo di almeno fr. 10.-;18 f) i documenti di apertura di conti bancari, quando non è prevista l’emissione di estratti; g) gli atti relativi alla costituzione di averi fiduciari, inclusi i rinnovi di almeno 30 giorni; h) i mandati di amministrazione di patrimoni mobiliari ed immobiliari; i) gli impegni globali di cessione di credito a favore di una banca, con esenzione dei singoli atti di cessione di un avere parziale; k) i contratti di locazione di cassette di sicurezza. 2Sono esenti i rinnovi taciti. 3L’imposta sui documenti bancari è sostitutiva dell’imposta di bollo sui contratti, qualora il documento bancario, ai sensi del presente articolo, si configuri come contratto.

Art. 32 Ammontare e percezione dell’imposta

1L’imposta di bollo ammonta a fr. 10.- per ogni documento imponibile e va soluta mediante il pagamento di bollette semestrali, previa dichiarazione di autoaccertamento. 2Il Consiglio di Stato emanerà nel regolamento esecutivo norme circa le modalità di autoaccertamento, di imposizione induttiva dei documenti, di controllo e di incasso dell’imposta (e di acconti di imposta) nonché di stampigliatura o contrassegno degli atti assoggettati.

Art. 33 Responsabilità contributiva

L’imposta è dovuta dall’istituto bancario. Esso è legittimato ad addebitare l’imposta ai clienti. PARTE IV IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI Ammontare dell’imposta sugli

Art. 34 spettacoli cinematografici

Sul prodotto lordo, al netto dell’IVA, degli spettacoli cinematografici viene prelevata un’imposta del 7 per cento. Destinazione dell’imposta 17 Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477. 18 Lett. modificata dalla L 28.11.1988; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1989, 5. 19 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

Art. 35

1Il ricavo dell’imposta è vincolato ai fini di alimentare un Fondo cantonale per la cinematografia.20 2Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato che stabilisce in un decreto esecutivo le direttive circa le misure di promovimento, le condizioni cui deve soddisfare una produzione cinematografica per essere d’interesse cantonale e le procedure di assegnazione di contributi. 3Il ricavo dell’imposta sugli spettacoli è assegnato al promovimento della produzione di film e all’aiuto alle sale cinematografiche secondo una chiave di riparto stabilita dal Consiglio di Stato.21

Art. 36 Esenzioni

Possono essere esonerati dall’imposta gli spettacoli cinematografici organizzati da enti culturali ed in genere di pubblico interesse, che non perseguono fini di lucro.

Art. 37 Responsabilità contributiva

1L’imposta è dovuta dal gestore del cinematografo che la addebita allo spettatore prelevandola con la vendita dei biglietti di entrata e includendola nel prezzo del biglietto. 2Il gestore paga l’imposta all’unità amministrativa designata dal Dipartimento competente, che provvede all’emissione di bollette previa la procedura di accertamento. PARTE V DISPOSIZIONI PROCEDURALI E PENALI TITOLO I Organizzazione e autorità di tassazione

Art. 38 Autorità di vigilanza

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge per il tramite del Dipartimento competente.

Art. 39 Autorità di applicazione

L’applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni, che si avvale dell’ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, degli archivisti notarili e degli uffici dei registri. Essa ha la facoltà di eseguire e far eseguire ispezioni e perizie tendenti ad accertare la corretta applicazione della presente legge; sono applicabili per analogia le disposizioni della Legge tributaria del 21 giugno 1994.

Art. 40 Segreto d’ufficio

Alla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della Legge tributaria sul segreto d’ufficio.

← Find another law