1Il Cantone preleva secondo questa legge un’imposta di bollo e un’imposta sugli
spettacoli cinematografici.
2All’imposta di bollo sono sottoposti:
a) i contratti per scrittura privata enumerati dalla legge;
b) gli atti notarili;
c) …1
d) i documenti bancari enumerati dalla legge.
PARTE I
IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI PER SCRITTURA PRIVATA
TITOLO I
Contratti soggetti
Art. 2 Tipi di contratto
1Soggiacciono all’imposta di bollo i seguenti contratti stipulati nel Cantone Ticino in forma
scritta o parificata a quella scritta:
a) contratti che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili secondo l’art.
713 CCS, compresa l’energia: in particolare la compravendita, i contratti di forniture successive,
la cessione, la permuta di ogni cosa materiale o immateriale;
b) mutui di denaro o di altre cose fungibili;
c) appalti (art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi compie
prestazioni d’opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio ad eccezione di quelli stipulati
da architetti, ingegneri o nell’ambito di professioni analoghe;2
d) mediazione immobiliare.
2Soggiacciono pure all’imposta i contratti misti che partecipano alle caratteristiche dei tipi
indicati nel precedente capoverso.
Art. 3 Interpretazione dei contratti
Nel giudicare del contenuto di un contratto sono determinanti la vera e concorde volontà
dei contraenti e non gli eventuali termini e denominazioni usati nel testo.
Art. 4 Stipulazione in forma scritta
1Per stipulazione in forma scritta s’intende la stesura delle pattuizioni contrattuali, in uno
o più atti, che portano la firma olografa di tutte le parti contraenti o di un loro rappresentante.
2I contratti in forma scritta sono soggetti all’imposta di bollo indipendentemente dal fatto che quella
forma sia prescritta dalla legge o richiesta dalle parti come condizione di validità (art. 12 segg. CO)
o semplicemente scelta dalle parti a titolo di prova o per altri motivi.
Art. 5 Forme parificate
Sono parificati ai contratti in forma scritta con la firma di tutte le parti:
a) quelli portanti la firma di un solo contraente o del suo rappresentante, sempre che risultino – in
modo riconoscibile – essere stati stesi o comunque provenire quale offerta dall’altro contraente;
1 Lett. abrogata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
2 Lett. modificata dalla L 28.11.1988; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1989, 5.
b) quelli costituiti da due documenti che si integrano portanti l’uno la firma di un contraente e l’altro
la firma dell’altro;
c) le ordinazioni ferme o le accettazioni che hanno concluso la negoziazione contrattuale
mediante telegramma, telex o telefax, quando almeno una parte è commerciante;
d) le delibere dello Stato e di altri enti pubblici per lavori e forniture.
Art. 6 Sovranità fiscale cantonale
Perché sia data la stipulazione nel Cantone Ticino è sufficiente che:
a) sia avvenuta nel Cantone almeno l’apposizione dell’ultima firma che ha concluso la
negoziazione contrattuale, secondo la forma scritta definita dall’art. 4 o riconosciuta ai sensi
dell’art. 5 lett. b);
b) sia stata apposta nel Cantone la firma di ordinazione o di accettazione di offerta, su moduli non
destinati ad essere firmati dalla controparte (art. 5 lett. a);
c) i documenti di cui all’art. 5 lett. c) se iscritti nel Cantone.
Art. 7 Esenzioni
1Sono esenti dall’imposta di bollo tutti i contratti che hanno oggetti diversi da quelli
enumerati nell’art. 2.
2Inoltre sono esenti:
a) le transazioni in procedure pendenti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o
a tribunali arbitrali;
b) i contratti di valore inferiore a franchi 5’000.-, se nessuna delle parti contraenti agisce a titolo
professionale o di commercio;
c) i contratti di valore inferiore a franchi 1’000.-, quando almeno una delle parti agisce a titolo
professionale o di commercio, salvo per chi è messo a beneficio dell’imposta sostitutiva giusta
gli art. 14 segg.;
d) i rinnovi taciti di contratti;
e) le donazioni e le divisioni ereditarie ed in genere ogni contratto connesso con disposizioni
soggette all’imposta cantonale sulle donazioni e successioni;
f) i contratti di valore non determinato e non determinabile;
g) i patti di prelazione e di ricupera;
h) i contratti per scrittura privata quando una delle parti contraenti è una società di capitali o
cooperativa assoggettata per l’imposta ordinaria nel Cantone che adempie i requisiti
dell’articolo 87a della Legge tributaria;3
i) i contratti per scrittura privata, ad eccezione di quelli afferenti agli immobilizzi, quando una delle
parti contraenti è una società di capitali o cooperativa assoggettata per l’imposta ordinaria nel
Cantone, che esercita un’attività commerciale principalmente rivolta all’estero e solo
marginalmente in Svizzera.4
3Qualora potessero esservi dubbi sull’assoggettamento all’imposta di bollo o all’esenzione di un tipo
di contratto, il contribuente può, nel termine di 60 giorni di cui all’art. 11, sottoporlo preventivamente
alla Divisione delle contribuzioni che emanerà una decisione soggetta a reclamo ed eventualmente
a ricorso. Il termine per l’applicazione di eventuali penalità decorre solo dopo 60 giorni da quando
la decisione relativa all’assoggettamento è cresciuta in giudicato.
Un eventuale ricorso di diritto pubblico all’Alto Tribunale federale ha a questo riguardo effetto
sospensivo.
TITOLO II
Calcolo e pagamento dell’imposta
Art. 8 Ammontare dell’imposta
1L’imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è di fr. 1.- per mille o frazione di mille
del valore determinato o determinabile.
2L’imposta ammonta tuttavia al massimo a franchi 3’000.- quando nessuna delle parti ha domicilio
o sede nel Cantone.
Determinazione del valore:
Art. 9 a) in generale
Per la determinazione del valore dei contratti valgono le seguenti norme generali:
3 Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 13; precedente modifica: BU 1996,
481.
4 Lett. introdotta dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 13.
a) fa stato il valore economico della prestazione contrattuale vera e propria e non valori che sono
di semplice riferimento;
b) se in uno stesso atto sono riuniti più contratti soggetti all’imposta, i valori delle singole
contrattazioni sono sommati;
c) se è stabilita una mercede o un prezzo unitario, lo stesso è moltiplicato per la quantità;
d) in caso di prestazioni successive vanno sommate le rimunerazioni di tutte le prestazioni previste
incondizionatamente per la durata certa del vincolo contrattuale;
e) in caso di prestazioni contrattuali di valore determinabile solo in funzione di fattori ancora incerti,
l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni stabilisce l’imposta avuto riguardo
dell’importanza economica del rapporto contrattuale;
f) clausole di adeguamento delle rimunerazioni successive all’indice del rincaro sono ininfluenti;
g) in caso di più stipulazioni contrattuali tra le stesse parti e relative al medesimo oggetto, il valore
viene imposto una sol volta. Se una pattuizione complementare inerente al medesimo oggetto
rappresenta in incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate, sarà imponibile
solo il valore aggiuntivo;
h) atti di chiusura di un rapporto contrattuale sotto forma di rendiconti, scarichi, quietanze,
liquidazioni e simili sono imponibili soltanto per la differenza di valore rispetto al contratto
basilare bollato e sempreché siano stipulati in forma scritta o parificata (art. 4 e 5).
Art. 10 b) in particolare
1Per la determinazione del valore dei contratti valgono le seguenti norme particolari:
a) per contratti con oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili e immobili fa stato il
prezzo pattuito;
b) per i mutui il valore della cosa mutuata;
c) per gli appalti la mercede complessiva pattuita;
d) per la mediazione immobiliare la provvigione pattuita.
2Nel regolamento di applicazione il Consiglio di Stato potrà stabilire altre norme particolari di
determinazione del valore dei contratti in consonanza con le disposizioni della presente legge.
Art. 11 Percezione dell’imposta
1La percezione dell’imposta di bollo avviene mediante bollatura degli atti da parte della
Divisione delle contribuzioni. In questo caso gli atti devono essere sottoposti all’Amministrazione
cantonale (ufficio delle imposte alla fonte e del bollo) entro il termine perentorio di 60 giorni dalla
data di stipulazione.5
2Per i contratti il cui valore non supera i franchi 10’000.-, può essere usata carta da bollo.
3Per data di stipulazione si intende per i contratti in forma scritta il giorno dell’apposizione dell’ultima
firma e in caso di forme contrattuali parificate a quella scritta il giorno della conclusione della
negoziazione contrattuale.
4Qualora un contratto fosse subordinato all’approvazione da parte di un’autorità, il termine di 60
giorni decorre dalla data di ratifica.
Art. 12 Autoaccertamento trimestrale
1È in facoltà della Divisione delle contribuzioni di consentire a contribuenti - che ne
giustificano la richiesta - di pagare il bollo mediante una dichiarazione di autoaccertamento alla
chiusura di ogni trimestre dell’anno solare. La dichiarazione dev’essere allestita sulla base di una
registrazione che il contribuente farà di ogni contratto soggetto al bollo.
2La Divisione delle contribuzioni eseguirà puntuali e regolari controlli.
3Il Consiglio di Stato emanerà nel regolamento esecutivo norme di dettaglio circa la dichiarazione
di autoaccertamento, la registrazione e le modalità di contrassegno dei contratti registrati.
Art. 13 Responsabilità contributiva
1L’imposta di bollo è dovuta allo Stato dalle parti contraenti in solido. Le parti
sopporteranno internamente l’imposta in parti uguali, riservata una diversa ripartizione per
convenzione privata.
2La Confederazione, il Cantone o altri enti di diritto pubblico secondo la legislazione federale o
cantonale non sono soggetti ai diritti di bollo di cui alla presente legge. Fanno eccezione la Banca
dello Stato e le aziende pubbliche di distribuzione di energia.
3Contratti e atti notarili stipulati tra un ente pubblico e un privato sono imponibili nella misura del 50
per cento ed a carico interamente del privato.
5 Cpv. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 570.
TITOLO III
Imposta sostitutiva
Art. 14 Esonero e tassazione sostitutiva
1Contribuenti iscritti a Registro di commercio possono essere esonerati dall’imposizione
dei diritti di bollo sui contratti, imponibili ai sensi della presente legge, per scrittura privata (art. 4) o
in forme parificate (art. 5), stipulati in relazione all’attività aziendale, purché paghino un’imposta
sostitutiva annua calcolata su di un imponibile globale.
2L’assoggettamento all’imposta sostitutiva è accordato solo se siano date sufficienti garanzie per un
accertamento induttivo del valore globale dei contratti normalmente imponibili e segnatamente se le
posizioni contabili destinate a calcolare l’imponibile (art. 15) sono facilmente accertabili.
3La tassazione sostitutiva potrà in ogni momento essere revocata, se venissero meno quelle
garanzie.
Art. 15 Imponibile e tasso dell’imposta sostitutiva
1L’imponibile dell’imposta sostitutiva è composto della somma delle posizioni contabili,
segnatamente degli acquisti e delle vendite di merci, degli investimenti, ecc. nella misura che quelle
posizioni contabili hanno origine in negozi tra il contribuente e terzi stipulati verosimilmente tramite
contratti per scrittura privata (art. 4) o in forme parificate (art. 5), compresi tuttavia i valori e le forme
altrimenti dichiarati esenti ai sensi dell’art. 7 lett. c).
2L’ammontare dell’imposta sostitutiva è di franchi 0,75 per mille dell’imponibile globale accertato.
Effetti
Art. 16 Limiti dell’esonero
1Il contribuente al beneficio dell’imposta sostitutiva non può trasferire l’onere
dell’imposta, in nessuna misura, a carico delle controparti contrattuali.
2Il pagamento dell’imposta sostitutiva non esonera il contribuente dal pagamento dell’imposta di
bollo su contratti stipulati per atto notarile e su negozi conclusi con contratti per scrittura privata o in
forme parificate, imponibili giusta l’art. 2 con oggetto affari estranei all’attività aziendale o non
accertabili con il metodo induttivo.
Art. 17 Applicazione
1Il regolamento di applicazione stabilirà disposizioni procedurali e di dettaglio
segnatamente con riguardo all’istanza di esonero, alla valutazione dell’imponibile, ai periodi di
accertamento e di revisione dell’imponibile, ai controlli e all’incasso dell’imposta e di acconti.
2Per regolamento l’applicazione dell’imposta sostitutiva potrà essere estesa ad altre attività oltre
quelle che si fondano su acquisti, produzione e vendita (art. 15), a condizione che le contrattazioni
inerenti alla rispettiva attività aziendale siano facilmente accertabili sulla base delle posizioni
contabili.
PARTE II
IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI NOTARILI6
TITOLO I
Campo d’applicazione
Art. 18 Oggetto
Soggiacciono all’imposta di bollo gli istromenti e i brevetti precisati dalla legge.
TITOLO II
Istromenti
Art. 19 Copia destinata all’Archivio notarile
È soggetta all’imposta di bollo la copia insinuata all’Archivio notarile degli istromenti di
valore determinato o determinabile.
Art. 20 Esenzioni e tassa di archivio
1È esente dall’imposta di bollo la copia destinata all’Archivio notarile di:
6 Titolo modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
7 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
a) istromenti di costituzione e aumento di capitale di società anonima e di s.a.g.l., così come ogni
altro atto soggetto alla sovranità della legislazione federale in materia di tassa di bollo;
b) istromenti di trasformazione di pegni immobiliari nonché raggruppamento o frazionamento di
pegni immobiliari;8
c) testamenti pubblici;
d) contratti successori;
e) contratti matrimoniali qualunque sia il regime dei beni, nonché qualsiasi altra regolamentazione
di pretesa riferita al regime matrimoniale;9
ebis) convenzioni patrimoniali tra partner registrati;10
f) rinnovi e cessioni di diritto di compera;
g) promesse di compravendita;
h) istromenti contenenti negozi giuridici unilaterali;
i) istromenti contenenti dei semplici accertamenti formali come le pubblicazioni di testamenti, le
attestazioni notarili di decisioni di assemblee generali di società anonima o altre constatazioni
notarili;
k) istromenti senza effetto giuridico per mancata osservanza di requisiti formali;
l) istromenti di valore determinato o determinabile inferiore a franchi 10’000.-;
m) istromenti di costituzione della proprietà per piani (Codice civile svizzero, articolo 712 a-t), i
contratti di adeguamento della proprietà per piani originaria, i contratti di conversione della
proprietà per piani iscritta nel registro fondiario nelle forme previste dalla legge entrata in vigore
il 1° gennaio 1912 in proprietà per piani trasformata secondo le nuove prescrizioni della Legge
federale 19 dicembre 1963 che modifica il Libro quarto del Codice civile svizzero;11
n) istromenti aventi come oggetto un contratto esente ai sensi dell’art. 7.
o) istromenti aventi quale oggetto il trasferimento di beni connessi ad un trust;12
p) istromenti aventi quali oggetto casi di ristrutturazione ai sensi degli art. 8 cpv. 3 e 24 cpv. 3 e
3quater della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni.13
2L’insinuazione all’Archivio notarile di copie di istromenti esenti dall’imposta di bollo è soggetta a
una tassa di archivio da fr. 30.- a fr. 100.-.
Art. 21 Ammontare dell’imposta sugli istromenti
1L’imposta di bollo sulla copia degli istromenti destinati all’Archivio notarile è di fr. 3.- per
mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile.
2Per le costituzioni, le estensioni e gli aumenti di pegni immobiliari e le fideiussioni l’ammontare
dell’imposta è di fr. 1.-- per mille o frazione di mille.14
Art. 22 Determinazione del valore degli istromenti
1La determinazione del valore degli istromenti viene fatta dall’Archivista notarile.
2Per la determinazione del valore valgono le seguenti norme:
a) per i contratti a titolo oneroso relativi a proprietà immobiliare fa stato il valore contrattuale, al
minimo tuttavia quello di stima ufficiale.
In caso di permuta fa stato il prezzo attribuito al fondo di maggior valore e comunque al minimo
il valore ufficiale di stima dello stesso;
b) il valore di cui alla lettera a) è aumentato in funzione di eventuali rivalutazioni decretate in
applicazione della Legge tributaria;15
c) in caso di trasferimento di fondi contro prestazione di una rendita è determinante il valore
ufficiale di stima della proprietà immobiliare;
d) per i contratti di costituzione di ipoteca e di fideiussione il valore corrisponde all’ammontare
dell’importo garantito. In deroga all’art. 9 lettera b) al valore dell’importo garantito non viene
cumulato quello del rapporto di mutuo o di debito;
e) per i contratti di superficie fa stato la somma delle indennità convenute;
f) per i contratti di costituzione di uso ed usufrutto immobiliari e di abitazione fa stato la metà del
valore di stima ufficiale del fondo;
8 Lett. modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
9 Lett. modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
10 Lett. introdotta dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
11 Lett. modificata dalla L 2.2.1998; in vigore dal 7.4.1998 - BU 1998, 102.
12 Lett. introdotta dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
13 Lett. introdotta dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
14 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
15 Lett. modificata dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
g) per i contratti di costituzione di altre servitù fa stato il valore della controprestazione, ma solo
nei limiti che sia chiaramente espresso o desumibile dalla negoziazione.
3Valgono inoltre le disposizioni degli art. 9 e 10.
Art. 23 Percezione dei diritti d’archivio e responsabilità
1L’Archivista notarile percepisce l’imposta di bollo e la tassa d’archivio con l’emissione
di bollette.
2I diritti d’archivio sono dovuti in solido dalle persone che sono parte nell’istromento notarile. Vale
analogicamente la norma dell’art. 13 cpv. 2.
3Il notaio, se richiesto, avrà cura di accertare la stipulazione della ripartizione interna del pagamento
del bollo d’archivio; facendo difetto una tale stipulazione, si presumerà una ripartizione interna in
parti uguali. In ogni caso resta fermo il rapporto di solidarietà debitoria verso lo Stato.
4Il notaio anticipa il pagamento ed è surrogato nel diritto dello Stato di procedere all’incasso nei
confronti delle parti. Fanno eccezione i supplementi di bollo giusta l’art. 22 lett. b), che devono
essere incassati direttamente nei confronti delle parti.
Art. 24 Decisione formale di tassazione
1Se il valore dell’istromento è accertato in modo diverso da quanto dichiarato dal notaio,
l’Archivista notarile deve intimare al notaio e alle parti una decisione formale di tassazione
unitamente all’usuale bolletta di pagamento (destinata alle parti in caso di supplemento di bollo
secondo l’art. 23 cpv. 4).
2Altrimenti l’Archivista notarile è tenuto a emanare una decisione formale di tassazione solo se il
notaio o le parti ne facciano richiesta entro 60 giorni dall’intimazione della bolletta o rispettivamente
dalla trasmissione della bolletta all’attenzione delle parti ad opera del notaio. La facoltà delle parti di
presentare la richiesta si estingue in ogni caso dopo un anno dalla intimazione della bolletta al
notaio.
TITOLO III
Brevetti
Art. 25 Contratti per brevetto
Sono soggetti all’imposta di bollo i contratti stipulati in forma di brevetto notarile.
Art. 26 Ammontare dell’imposta sui contratti per brevetti
1L’imposta di bollo è di fr. 1,50 per mille o frazione di mille del valore determinato o
determinabile se il contratto corrisponde ai tipi di cui all’art. 2.
2L’imposta di bollo è di fr. 30.-, se il brevetto contiene un tipo di contratto esente ai sensi dell’art. 7.
3L’ammontare dell’imposta è soggetto al limite massimo nei casi di applicazione dell’art. 8 cpv. 2.
Art. 27 Determinazione del valore
Per la determinazione del valore valgono le norme relative all’imposta di bollo per i
contratti per scrittura privata.
Art. 28 Percezione dell’imposta e responsabilità
1Il notaio ha cura di far bollare il brevetto dalla Divisione delle contribuzioni, procedendo
direttamente oppure invitando le parti a procedervi. Se il notaio anticipa il pagamento, egli è
surrogato nel diritto dello Stato di procedere all’incasso nei confronti delle parti.
2Quanto ai termini di trasmissione del brevetto alla Divisione delle contribuzioni e alla responsabilità
contributiva sono applicabili per analogia gli art. 11 e 13 della presente legge.
Art. 29 Altri brevetti e atti notarili: esenzione
Gli altri brevetti non contenenti contratti e segnatamente le autenticazioni, nonché tutti
gli altri atti notarili compresi i protesti e le dichiarazioni di autenticità delle copie degli istromenti sono
esenti da imposta di bollo.
TITOLO IV16
…
16 Titolo abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
Art. 30
…17
PARTE III
IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI BANCARI
Art. 31 Tipi di documenti imponibili
1Soggiacciono all’imposta di bollo i seguenti documenti bancari, in quanto emessi da
istituti soggetti completamente alla disciplina della legge federale sulle banche e le casse di
risparmio:
a) gli estratti annuali dei depositi di titoli o valori a custodia, compresi gli estratti relativi a depositi
estinti durante l’anno;
b) gli atti di mutuo, esclusi quelli complementari alla costituzione di una ipoteca;
c) gli atti di costituzione di pegno mobiliare, esclusi quelli che hanno come oggetto esclusivo una
cartella ipotecaria;
d) gli atti di fideiussione e di garanzia bancarie;
e) i primi estratti di conti bancari tenuti all’attivo e al passivo per clientela non soggetta alla legge
federale sulle banche e le casse di risparmio.
Fanno eccezione:
- i conti salario,
- i conti speciali aperti esclusivamente per l’utilizzo di carte di credito,
- i conti di deposito a risparmio,
- i conti relativi alle prestazioni di libero passaggio nell’ambito della previdenza professionale
(II pilastro),
- i conti relativi alla previdenza individuale vincolata (III pilastro A),
- i conti che non raggiungono durante l’anno un saldo di fr. 1’000.- o che non fruttano un
interesse annuo di almeno fr. 10.-;18
f) i documenti di apertura di conti bancari, quando non è prevista l’emissione di estratti;
g) gli atti relativi alla costituzione di averi fiduciari, inclusi i rinnovi di almeno 30 giorni;
h) i mandati di amministrazione di patrimoni mobiliari ed immobiliari;
i) gli impegni globali di cessione di credito a favore di una banca, con esenzione dei singoli atti di
cessione di un avere parziale;
k) i contratti di locazione di cassette di sicurezza.
2Sono esenti i rinnovi taciti.
3L’imposta sui documenti bancari è sostitutiva dell’imposta di bollo sui contratti, qualora il documento
bancario, ai sensi del presente articolo, si configuri come contratto.
Art. 32 Ammontare e percezione dell’imposta
1L’imposta di bollo ammonta a fr. 10.- per ogni documento imponibile e va soluta
mediante il pagamento di bollette semestrali, previa dichiarazione di autoaccertamento.
2Il Consiglio di Stato emanerà nel regolamento esecutivo norme circa le modalità di
autoaccertamento, di imposizione induttiva dei documenti, di controllo e di incasso dell’imposta (e
di acconti di imposta) nonché di stampigliatura o contrassegno degli atti assoggettati.
Art. 33 Responsabilità contributiva
L’imposta è dovuta dall’istituto bancario. Esso è legittimato ad addebitare l’imposta ai
clienti.
PARTE IV
IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI
Ammontare dell’imposta sugli
Art. 34 spettacoli cinematografici
Sul prodotto lordo, al netto dell’IVA, degli spettacoli cinematografici viene prelevata
un’imposta del 7 per cento.
Destinazione dell’imposta
17 Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
18 Lett. modificata dalla L 28.11.1988; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1989, 5.
19 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
Art. 35
1Il ricavo dell’imposta è vincolato ai fini di alimentare un Fondo cantonale per la
cinematografia.20
2Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato che stabilisce in un decreto esecutivo le direttive
circa le misure di promovimento, le condizioni cui deve soddisfare una produzione cinematografica
per essere d’interesse cantonale e le procedure di assegnazione di contributi.
3Il ricavo dell’imposta sugli spettacoli è assegnato al promovimento della produzione di film e
all’aiuto alle sale cinematografiche secondo una chiave di riparto stabilita dal Consiglio di Stato.21
Art. 36 Esenzioni
Possono essere esonerati dall’imposta gli spettacoli cinematografici organizzati da enti
culturali ed in genere di pubblico interesse, che non perseguono fini di lucro.
Art. 37 Responsabilità contributiva
1L’imposta è dovuta dal gestore del cinematografo che la addebita allo spettatore
prelevandola con la vendita dei biglietti di entrata e includendola nel prezzo del biglietto.
2Il gestore paga l’imposta all’unità amministrativa designata dal Dipartimento competente, che
provvede all’emissione di bollette previa la procedura di accertamento.
PARTE V
DISPOSIZIONI PROCEDURALI E PENALI
TITOLO I
Organizzazione e autorità di tassazione
Art. 38 Autorità di vigilanza
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge per il
tramite del Dipartimento competente.
Art. 39 Autorità di applicazione
L’applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni, che si
avvale dell’ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, degli archivisti notarili e degli uffici dei registri.
Essa ha la facoltà di eseguire e far eseguire ispezioni e perizie tendenti ad accertare la corretta
applicazione della presente legge; sono applicabili per analogia le disposizioni della Legge tributaria
del 21 giugno 1994.
Art. 40 Segreto d’ufficio
Alla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della Legge tributaria sul
segreto d’ufficio.