Art. 41 Informazioni delle Autorità
Alla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della Legge tributaria sull’assistenza della autorità. TITOLO II Tassazione e rimedi di diritto
Ticino · 653.100 · statute
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Alla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della Legge tributaria sull’assistenza della autorità. TITOLO II Tassazione e rimedi di diritto
1L’accertamento del valore dei contratti per scrittura privata o per brevetto notarile e la relativa tassazione, ivi comprese le tassazioni in seguito ad autoaccertamento e quelle globali e la tassazione dei documenti bancari avvengono a cura della Divisione delle contribuzioni. 2L’accertamento del valore degli istromenti e la relativa tassazione sono eseguiti dall’Archivista notarile. 20 Cpv. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536; precedente modifica: BU 1994, 85. 21 Cpv. introdotto dalla L 10.11.1993; in vigore dal 18.3.1994 - BU 1994, 85. 22 Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 1.3.2006 - BU 2006, 36. 23 Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345. 24 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 570; precedente modifica: BU 1994, 345. 25 Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345. 26 Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345. 3…27 4La tassazione dell’imposta sugli spettacoli cinematografici è eseguita dalla Divisione delle contribuzioni.
Qualora esistano indicazioni sufficienti per provare l’esistenza di fattispecie imponibili secondo la presente legge ed il contribuente si rifiutasse di dare informazioni e di presentare documenti, la Divisione delle contribuzioni può procedere, previa diffida, a una tassazione d’ufficio.
1Contro gli accertamenti di valore e le tassazioni eseguiti dalla Divisione delle contribuzioni, dall’ Archivista notarile e dall’ Ufficiale dei registri in virtù della presente legge (art. 42) è data la facoltà di reclamo nel termine di 30 giorni. 2Se la Divisione delle contribuzioni stabilisce l’ imposta in modo diverso da quanto riconosciuto dal contribuente, essa è tenuta a prendere una decisione formale motivata, dalla cui intimazione decorre il termine di reclamo. 3Il termine di reclamo contro le tassazioni dell’ Archivista notarile decorre dall’intimazione della decisione formale. Facendo difetto una tale decisione (art. 24) decorre dall’intimazione della bolletta. 4Ogni reclamo va presentato per iscritto all’autorità competente per la tassazione che emanerà una decisione motivata; la procedura è retta per analogia dalle disposizioni della Legge tributaria.28 5In caso di aumento del bollo notarile dipendente da una rivalutazione del prezzo ai fini dell’imposta sugli utili immobiliari, l’esito di un eventuale ricorso contro l’imposta sugli utili immobiliari avrà automaticamente effetto sul bollo d’archivio notarile. Analoga disciplina vale in caso di rivalutazione ai fini della tassa di registro, indipendente da una maggiorazione dell’imponibile dell’utile immobiliare.29
Contro la decisione su reclamo e nel termine di 30 giorni dall’intimazione può essere presentato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello.
1Il reclamo e il ricorso non sospendono la riscossione dell’imposta salvo decisione contraria dell’Autorità. 2Le decisioni delle autorità preposte all’applicazione della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.
L’incasso di ogni credito dello Stato relativo alle imposte previste dalla presente legge è affidato alla Divisione delle contribuzioni che potrà segnatamente farsi assistere dall’Ufficio di esazione, dagli Uffici dei registri e dagli Archivisti notarili.
1Il diritto di tassare si prescrive dopo 5 anni a contare dalla nascita dell’obbligo contributivo. 2La prescrizione non decorre ed è sospesa per tutta la durata delle procedure di reclamo e di ricorso. La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale - inteso all’accertamento o alla riscossione dell’imposta - comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta e pure dall’apertura di una procedura di contravvenzione. Un nuovo termine di prescrizione decorre dopo ogni interruzione. 3Il diritto di tassare e il credito d’imposta si prescrivono in ogni caso dopo dieci anni. TITOLO III Contravvenzioni
1Viene punito con multa fino a cinque volte l’imposta sottratta, chi in qualsiasi modo si sottrae intenzionalmente o per negligenza all’obbligo di solvere le imposte previste dalla presente legge. 27 Cpv. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477. 28 Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345. 29 Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345. 2La commisurazione della multa è in funzione degli elementi soggettivi della contravvenzione. 3In casi gravi, segnatamente di recidiva la multa può raggiungere l’importo di dieci volte l’imposta sottratta. 4È sempre dovuta, oltre la multa, l’imposta sottratta.
1Le altre contravvenzioni alle norme della presente legge da parte di contribuenti e terzi (art. 52 cpv. 3) o di pubblici ufficiali e funzionari vengono punite con multe fino a fr. 5’000.- ed in caso di recidiva sino a fr. 10’000.-. 2La multa non potrà essere superiore a quella comminata per la stessa fattispecie ai sensi dell’art. 49.
1L’azione per le contravvenzioni previste dalla presente legge si prescrive con la prescrizione del credito fiscale sottratto. 2Le interruzioni della prescrizione e la prescrizione assoluta sono regolate in analogia dell’art. 48.
1Sono responsabili solidalmente per le contravvenzioni tutte le parti che hanno una responsabilità contributiva. 2Salvo deroghe convenzionali, la parte che paga una contravvenzione relativa all’imposizione di contratti e atti notarili ha diritto di regresso nei confronti delle altre parti, nei limiti di una ripartizione paritaria dell’importo della multa. 3La responsabilità per istigazione, complicità e partecipazione e la responsabilità delle persone giuridiche, di collettività senza personalità giuridica, degli eredi e di rappresentanti legali e contrattuali ai fini delle contravvenzioni è disciplinata per analogia dalle norme della Legge tributaria.30
Alla procedura di contravvenzione sono applicabili per analogia le disposizioni della Legge tributaria. PARTE VI Disposizioni finali
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione della presente legge.
1Il Consiglio di Stato ha facoltà di sancire mediante decreto esecutivo, la riduzione di singoli o più tassi - proporzionali o fissi - delle imposte previste dalla presente legge. I tassi potranno essere ridotti di un quarto delle aliquote sancite dalla presente legge. 2Eventuali riduzioni dovranno essere decretate a valere per un periodo minimo di un anno e potranno essere rinnovate. Abolizione dell’imposta limitata al 200432 Art. 55a33 L’imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è abolita limitatamente alle imposte dovute per l’anno 2004.
Con l’entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni norma contraria e incompatibile e segnatamente la legge sul bollo del 16 giugno 1966. Disposizioni transitorie 30 Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345. 31 Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345. 32 Nota marginale modificata dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 54. 33 Art. modificato dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 54; introdotto dalla L 4.6.2002 - BU 2002, 235.
1Procedure di tassazione e contravvenzione aperte in applicazione della legge sul bollo del 16 giugno 1966 prima dell’entrata in vigore della presente legge rimangono soggette al diritto precedente. 2Procedure di tassazione o contravvenzione con oggetto fattispecie dell’art. 1 lettere c) e d) della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 che hanno fatto nascere un obbligo contributivo vigente quella legge sono soggette al passato diritto, anche se aperte dopo l’entrata in vigore della presente legge. 3Procedure con oggetto fattispecie dell’art. 1 lettere a) e b) della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 aperte dopo l’entrata in vigore della presente legge sono invece disciplinate dal nuovo diritto, a meno che il passato diritto sia più favorevole per il contribuente.
1Tassazioni globali adottate, vigente la Legge sul bollo del 16 giugno 1966, per un periodo che va oltre alla data di entrata in vigore della presente legge sono ritenute decadute con quella data. 2A titolo transitorio esse potranno tuttavia formare la base di una tassazione sostitutiva dell’importo di fr. 0,75 per mille giusta gli art. 14 segg. della presente legge. Gli effetti transitori potranno durare sino alla scadenza del periodo convenuto vigente la passata legge sul bollo, ma in nessun caso oltre il 31 dicembre 1987. 3Trascorso quel termine la tassazione sostitutiva potrà essere accordata solo avverandosi integralmente le condizioni stabilite dalla presente legge.
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1987. 3La parte IV “Imposta sugli spettacoli cinematografici” entra in vigore il 1° dicembre 1986. Pubblicata nel BU 1986, 289.