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Legge della scuola

Ticino · 400.100 · statute

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Contents: 77 provisions
  1. Art. 1 Definizione
  2. Art. 2 Finalità
  3. Art. 3 Componenti della scuola
  4. Art. 4 Ordinamento
  5. Art. 5 Leggi speciali
  6. Art. 6 Obbligo scolastico e formativo8
  7. Art. 7 Gratuità
  8. Art. 8 Consiglio di Stato
  9. Art. 9 Autorità comunali e consortili
  10. Art. 10 Dipartimento competente21
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Piani di studio
  13. Art. 13 Innovazioni e sperimentazione
  14. Art. 14 Libri di testo e materiale scolastico
  15. Art. 15 Anno scolastico
  16. Art. 16 Comprensori di frequenza
  17. Art. 17 Uso di spazi scolastici
  18. Art. 18 Istituzione
  19. Art. 24 Istituto scolastico
  20. Art. 25 Organi di conduzione dell’istituto
  21. Art. 26 Consiglio d’istituto
  22. Art. 27 Direzione degli istituti
  23. Art. 28 Direttore e vicedirettore degli istituti cantonali
  24. Art. 29 Compiti del direttore degli istituti cantonali
  25. Art. 30 Direttore e vicedirettore degli istituti comunali o consortili
  26. Art. 31 Compiti del direttore degli istituti comunali o consortili
  27. Art. 32
  28. Art. 33
  29. Art. 34 Consiglio di direzione
  30. Art. 35 Compiti
  31. Art. 36 Collegio dei docenti
  32. Art. 37 Compiti
  33. Art. 38 Consiglio di classe e docente di classe
  34. Art. 39
  35. Art. 40 Compiti
  36. Art. 41 Assemblea dei genitori
  37. Art. 42 Compiti
  38. Art. 43 Riunioni di classe
  39. Art. 44 Disposizioni comuni
  40. Art. 45 Definizione
  41. Art. 46 Libertà d’insegnamento e autonomia didattica
  42. Art. 47 Abilitazione
  43. Art. 48
  44. Art. 53 Doveri dei genitori
  45. Art. 54 Sanzioni
  46. Art. 55 Diritti dei genitori
  47. Art. 56 Doveri degli allievi
  48. Art. 57 Sanzioni disciplinari
  49. Art. 58 Diritti degli allievi
  50. Art. 59 …93
  51. Art. 62a Art. 60-62 …95
  52. Art. 63 Servizi di sostegno pedagogico
  53. Art. 67 Centro cantonale di documentazione
  54. Art. 70 Educazione fisica e sport105
  55. Art. 71 Servizio mobilità e scambi
  56. Art. 72 Corsi di lingua italiana e attività d’integrazione
  57. Art. 80 Libertà dell’insegnamento privato
  58. Art. 81
  59. Art. 82 a) finalità
  60. Art. 83 a) requisiti
  61. Art. 84
  62. Art. 85 a) vigilanza
  63. Art. 86 Scuole private medie superiori preparatorie alla maturità134
  64. Art. 87 Scuole professionali private
  65. Art. 88
  66. Art. 89 Servizi scolastici
  67. Art. 90 Insegnamento nelle famiglie
  68. Art. 91 Penalità
  69. Art. 92 degli istituti
  70. Art. 93 Ricorso contro le decisioni del Dipartimento
  71. Art. 94
  72. Art. 95 Ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato
  73. Art. 96 Ricorso contro le valutazioni scolastiche
  74. Art. 97
  75. Art. 98 Valutazione dell’insegnamento della civica
  76. Art. 99 Modifica di leggi esistenti
  77. Art. 100 Entrata in vigore

77 provisions

Art. 1 Definizione

1La scuola pubblica è un’istituzione educativa al servizio della persona e della società. 2Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei comuni. 3L’insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza; il Consiglio di Stato può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più discipline in un’altra lingua.2 4Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2 Finalità

1La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà. 2In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente: a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese; b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali democratici; c) favorisce l’inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un’efficace formazione di base e ricorrente; d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socioculturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.

Art. 3 Componenti della scuola

1Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori. 2Sono considerati genitori ai sensi della presente legge i detentori dell’autorità parentale o i rappresentanti legali designati dall’autorità tutelare. 3Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell’informazione e dell’economia.

Art. 4 Ordinamento

1La scuola è ordinata nei seguenti gradi: a) la scuola dell’infanzia; b) la scuola elementare; c) la scuola media; d) le scuole postobbligatorie. 1 Titolo modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165. 2 Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145. 3 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 2Gli ultimi due anni di scuola dell’infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole dell’obbligo. Il primo anno di scuola dell’infanzia è facoltativo.4 3Le scuole postobbligatorie comprendono i seguenti ordini: a) le scuole medie superiori; b) …;5 c) le scuole professionali.6 4La pedagogia speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici, con gli istituti pubblici e con gli istituti privati riconosciuti.7

Art. 5 Leggi speciali

I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da leggi speciali.

Art. 6 Obbligo scolastico e formativo8

1Tutte le persone residenti nel Cantone dai quattro ai quindici anni di età sono tenute all’obbligo scolastico, ovvero alla frequenza obbligatoria della scuola.10 1bisAl termine dell’obbligo scolastico e fino al compimento della maggiore età o al conseguimento di un certificato federale di formazione pratica tutte le persone residenti nel Cantone sono tenute all’obbligo formativo, ovvero alla frequenza di una scuola postobbligatoria, a tempo pieno o per apprendisti, oppure di un’attività formativa tra quelle previste dal regolamento.11 1terSu richiesta motivata, il Dipartimento concede la deroga all’obbligo formativo. Sono riservati gli art. 58a e 58b.12 2Devono essere iscritte alla scuola dell’infanzia tutte le persone che all’apertura della medesima hanno compiuto entro il 31 luglio il loro quarto anno di età. 3In deroga al cpv. 2 possono essere iscritte - su richiesta motivata dell’autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro quarto anno d’età. 4Per ragioni fisiche, psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell’autorità parentale e dal docente è possibile il rinvio dell’iscrizione all’anno scolastico successivo. 5L’obbligo scolastico termina alla fine dell’anno scolastico in cui l’allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell’anno scolastico da tale obbligo può essere concesso dal Dipartimento per seri motivi, in ogni caso non prima del compimento del quindicesimo anno d’età.13 6All’adempimento dell’obbligo scolastico l’allievo riceve il certificato di proscioglimento da tale obbligo.14 7I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento dall’obbligo scolastico.15

Art. 7 Gratuità

1La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita per gli allievi residenti nel Cantone e per gli allievi delle scuole professionali che sono a tirocinio o fanno pratica presso un’azienda con sede nel Cantone.16 4 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2011, 651. 5 Lett. abrogata dalla L 169.2008; in vigore dal 23.9.2008 - BU 2008, 553; precedente modifica: BU 2002, 104. 6 Cpv. modificato dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 467. 7 Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 708. 8 Nota marginale modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204. 9 Art. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651. 10 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204. 11 Cpv. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204. 12 Cpv. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204. 13 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204. 14 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204. 15 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204. 16 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 1bisEssa è gratuita anche per gli allievi che frequentano la scuola per un anno al massimo nell’ambito di scambi individuali di allievi tra Cantoni, sempre che il medesimo principio venga applicato dal Cantone partner.17 2Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai comuni e dai consorzi nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari. 3Le spese di trasporto e la refezione degli allievi sono sussidiate dal Cantone e dai comuni nei limiti stabiliti dalle leggi speciali. 4Per la frequenza di una scuola cantonale da parte di allievi non domiciliati nel Cantone il Consiglio di Stato può prelevare una tassa e sottoscrivere convenzioni, riservata la competenza del Gran Consiglio.18 Capitolo secondo Autorità scolastiche

Art. 8 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento), la direzione generale della scuola ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

Art. 9 Autorità comunali e consortili

1Le Autorità comunali e consortili in materia scolastica sono il municipio rispettivamente la delegazione scolastica consortile. Esse possono nominare una commissione scolastica con funzione consultiva.20 2Le competenze specifiche delle autorità e degli organi comunali e consortili in materia scolastica sono definite dalla presente legge e dalle leggi speciali.

Art. 10 Dipartimento competente21

1Il Dipartimento esercita, nei termini di cui all’art. 8, la direzione generale della scuola. 2Esso, in particolare, adempie le seguenti funzioni: a) promuove lo studio e l’esecuzione di iniziative che concorrano al perseguimento delle finalità della scuola; b) può svolgere a tal fine compiti di monitoraggio, tramite rilevamento statistico delle attività scolastiche;22 c) assicura il coordinamento dell’attività dei diversi settori scolastici e dei loro organi; d) esercita la vigilanza sulla scuola e sull’insegnamento; e) provvede all’organizzazione amministrativa generale della scuola; f) cura l’informazione in materia scolastica; g) organizza la consultazione delle componenti della scuola sui progetti di riforma e ogni qualvolta lo ritenga opportuno; h) riforma o annulla, su istanza o d’ufficio, le decisioni di autorità comunali o consortili e degli organi scolastici cantonali non conformi ai principi fondamentali del diritto, alle leggi e ai regolamenti scolastici. 3A questo scopo il Dipartimento può emanare delle direttive.23 Organi di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa

Art. 11

1Per l’adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola, il Dipartimento si avvale anche degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti di cui al Titolo secondo. 2Gli organi scolastici sono: 17 Cpv. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145. 18 Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448; precedente modifica: BU 1993, 399. 19 Art. modificato dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397. 20 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 21 Nota marginale modificata dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397. 22 Lett. modificata dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202. 23 Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 24 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedenti modifiche: BU 2004, 448; BU 2013, 356. a) nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettorati, il collegio degli ispettori, gli esperti di materia e la conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali;25 b) nella scuola media, gli esperti di materia, il collegio degli esperti e il collegio dei direttori; c) nelle scuole medie superiori, gli esperti di materia e il collegio dei direttori; d) nelle scuole professionali e nelle altre scuole, gli esperti di materia e il collegio dei direttori; e) nelle scuole speciali, i direttori di istituto e il collegio dei direttori; f) nei servizi di sostegno pedagogico, i capigruppo e i collegi dei capigruppo.26 3Le competenze degli organi scolastici cantonali sono definite dalle leggi speciali. 4La vigilanza sanitaria su tutte le scuole è disciplinata dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989. Capitolo terzo Insegnamento e disposizioni organizzative

Art. 12 Piani di studio

Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.

Art. 13 Innovazioni e sperimentazione

1La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di piani di studio, di metodi e di tecniche di insegnamento. 2I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti. 3Riservate le competenze in materia finanziaria, le istanze competenti ad autorizzare e a revocare lo svolgimento di sperimentazioni sono: a) il Consiglio di Stato qualora s’imponga la deroga temporanea a disposizioni legali; b) il Dipartimento, qualora s’imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi compresi i piani di studio e i metodi; c) gli organi scolastici cantonali e gli organi di conduzione degli istituti, negli altri casi, con l’obbligo d’informarne il Dipartimento.

Art. 14 Libri di testo e materiale scolastico

Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento.

Art. 15 Anno scolastico

1La durata dell’anno scolastico, per gli allievi di ogni grado di scuola, è di trentasei settimane e mezzo effettive; l’apertura dell’anno scolastico ha luogo verso fine agosto o inizio settembre e la chiusura verso la metà di giugno. 2… 3Per le scuole professionali il cpv. 1 si applica con le eccezioni dettate dalle disposizioni federali, intercantonali oppure da particolari esigenze della formazione professionale. 4La durata dell’anno scolastico delle scuole e delle classi speciali è stabilita tenendo presente il calendario scolastico generale e le esigenze particolari degli allievi e degli istituti. 5In tutti i gradi di scuola l’insegnamento è distribuito sull’arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Per le scuole professionali esso può essere articolato in giorni settimanali o in blocchi. 6Tutti gli allievi delle scuole dell’obbligo hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio. 7L’istituzione di servizi o di attività extrascolastiche è autorizzata anche nella giornata di sabato e durante le vacanze. 8Gli esami finali delle scuole postobbligatorie hanno luogo, di regola, dopo la fine dell’anno scolastico e possono svolgersi anche il sabato. 9Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento. 10Il Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti i gradi di scuola. 25 Lett. modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 82. 26 Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448. 27 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 28 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 29 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedenti modifiche: BU 2002, 104; BU 2004, 448; BU 2008, 553; BU 2009, 239; BU 2011, 651. Durata dell’ora-lezione Art. 15a30 1Nelle scuole cantonali la durata dell’ora-lezione è di 50 minuti. 2Il Consiglio di Stato può concedere deroghe a questo principio.

Art. 16 Comprensori di frequenza

Il Dipartimento fissa i comprensori di frequenza delle singole sedi scolastiche cantonali.

Art. 17 Uso di spazi scolastici

1Gli spazi scolastici, di proprietà del Cantone, possono essere messi a disposizione di terzi, compatibilmente con l’attività scolastica. 2Il Consiglio di Stato stabilisce, mediante regolamento, le condizioni e le tasse d’uso, ritenuto che l’utilizzazione per attività d’interesse pubblico, di regola, è gratuita. Collette Art. 17a32 Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione degli allievi è necessaria un’espressa autorizzazione del Dipartimento o, per delega, delle direzioni scolastiche. Capitolo quarto33 Assicurazione scolastica

Art. 18 Istituzione

1Gli allievi delle scuole pubbliche dell’infanzia, elementari, medie, speciali e postobbligatorie non universitarie, nonché delle scuole obbligatorie private, beneficiano di una copertura per la responsabilità civile e di una copertura per gli infortuni scolastici. 2La copertura per la responsabilità civile è pure istituita a favore dei docenti delle scuole pubbliche comunali, dei docenti delle scuole obbligatorie private e degli apprendisti. 3Su specifica richiesta degli interessati, la copertura per la responsabilità civile può essere estesa agli allievi e ai docenti delle scuole private non contemplati dai capoversi 1 e 2. 4Le coperture di cui ai capoversi precedenti comprendono: a) le conseguenze degli infortuni subiti da tutti gli allievi durante la loro attività scolastica, dentro e fuori gli edifici scolastici, come pure degli infortuni occorsi durante il percorso casa-scuola; b) la responsabilità civile dello Stato, dei comuni e dei Consorzi nella loro qualità di proprietari di edifici, piazzali e mobili scolastici nei confronti delle persone incluse nelle coperture dei capoversi precedenti e dei terzi, come pure la responsabilità civile delle persone incluse nelle coperture dei capoversi precedenti nei confronti dei terzi. Prestazioni Art. 18a35 1Per quanto riguarda gli infortuni scolastici, le coperture comprendono: a) in caso di decesso, un’indennità di 10'000 franchi; b) nel caso in cui, a seguito di una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative della persona si giunga alla determinazione di una invalidità, viene accordata un’indennità massimale di 50'000 franchi. Fa stato il grado d’invalidità accertato conseguente all’infortunio. Il limite di 50'000 franchi è estendibile dal Consiglio di Stato. 2La copertura per la responsabilità civile copre le conseguenze di danni materiali e corporali causati da persone e Enti secondo l’art. 18 fino a un massimale di 3’000'000 franchi per caso. Per i danni materiali è prevista una franchigia stabilita dal Consiglio di Stato per ogni sinistro causato. Premi Art. 18b36 1Per gli infortuni scolastici i premi sono interamente a carico dello Stato. 30 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 31 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 32 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 33 Capitolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 34 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2004, 448. 35 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2004, 448. 36 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 2Per la responsabilità civile delle persone affiliate i premi sono a carico dello Stato, salvo per quel che riguarda quelli per la responsabilità civile degli allievi e docenti di cui all’art. 18 cpv. 3, che sono a loro carico. 3L’ammontare dei premi è fissato dal Consiglio di Stato. Amministrazione e assicurazione Art. 18c37 1Il Consiglio di Stato definisce per regolamento le norme inerenti all’amministrazione dell’assicurazione. 2Esso può stipulare un contratto di assicurazione con una società di assicurazione autorizzata ad esercitare in Svizzera in virtù della legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione del 17 dicembre 2004. Capitolo quinto …38 Art. 19-22 …39 Capitolo sesto40 Insegnamento religioso e sulle religioni41 Modalità di insegnamento Art. 2342 1L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica (insegnamento religioso confessionale) è impartito alle scuole elementari, durante i primi tre anni di scuola media e alle scuole postobbligatorie a tempo pieno, nel rispetto delle finalità della scuola e dell’art. 15 della Costituzione federale. 2L’insegnamento neutrale e non confessionale della storia delle religioni è impartito obbligatoriamente durante il quarto anno di scuola media quale disciplina ordinaria. 3La frequenza dell’insegnamento religioso confessionale da parte degli allievi è accertata all’inizio di ogni anno dall’autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d’età. 4Per l’insegnamento religioso confessionale, la designazione degli insegnanti, la definizione dei piani di studio, la scelta dei libri di testo e del materiale scolastico, nonché la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche, mentre la vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche. Lo stipendio degli insegnanti delle scuole cantonali è a carico dello Stato. 5Con riserva del cpv. 4, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano l’organizzazione dell’insegnamento religioso confessionale e lo statuto dei suoi docenti. Capitolo settimo43 Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia Art. 23a44 1Al fine di rendere i giovani coscienti dei fondamenti delle istituzioni politiche e civili ed educarli ai loro diritti e doveri di cittadini, nelle scuole medie, medie superiori e professionali sono promossi e assicurati l’insegnamento e lo studio della civica nonché l’educazione alla cittadinanza e alla democrazia. 2L’insegnamento della civica, dell’educazione alla cittadinanza e alla democrazia, che avviene con cadenza regolare quale materia a sé stante nella scuola media o nel quadro delle discipline previste dai piani di studio delle scuole postobbligatorie, secondo modalità modulari nelle scuole medie superiori, è obbligatorio e dispone di una dotazione oraria pari ad almeno due ore mensili. Alla 37 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 38 Capitolo abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194. 39 Art. abrogati dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedenti modifiche: BU 1997, 404; BU 2007, 708; BU 2012, 185. 40 Capitolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 41 Titolo modificato dalla L 29.5.2018; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2018, 335. 42 Art. modificato dalla L 29.5.2018; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2018, 335; precedente modifica: BU 1993, 105. 43 Capitolo modificato dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedenti modifiche: BU 2002, 10; BU 2016, 239. 44 Art. modificato dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedenti modifiche: BU 2002, 10; BU 2016, 239. materia o all’insegnamento viene attribuita una nota distinta, dove ciò non contrasta il diritto federale e intercantonale. 3I piani di studio, le modalità d’insegnamento e le relative valutazioni sono stabiliti dai regolamenti che disciplinano i singoli gradi e ordini di scuola. 4Il principio della neutralità dell’insegnamento deve essere garantito. TITOLO II Conduzione degli istituti scolastici

Art. 24 Istituto scolastico

1L’istituto è l’unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado. 2L’istituto esercita le proprie attività in modo autonomo entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione. 3Per lo svolgimento di attività didattiche e culturali all’istituto è assegnato un credito annuale da gestire in modo autonomo. Per attività finalizzate, segnatamente nel campo della ricerca, dell’innovazione e della sperimentazione, all’istituto è assegnato un monte ore annuale da gestire in modo autonomo.45 4L’entità e le modalità di assegnazione del credito annuale e del monte ore sono stabilite dal Consiglio di Stato con un regolamento.46 5Una scuola costituisce un solo istituto scolastico o è affiliata ad un istituto unitamente ad altre. Le scuole elementari e le scuole dell’infanzia di uno stesso comune o consorzio o dei comuni convenzionati sono riunite in un solo istituto.47 6La costituzione degli istituti scolastici è di competenza del Consiglio di Stato per le scuole cantonali e dei municipi o delle delegazioni consortili per le scuole comunali.48 7Entro un anno dalla propria costituzione ciascun istituto deve darsi un regolamento interno.

Art. 25 Organi di conduzione dell’istituto

1La conduzione dell’istituto è assicurata dalla direzione con la partecipazione delle componenti della scuola. 2Gli organi di conduzione sono i seguenti: a) la direzione; b) il collegio dei docenti. 3Gli organi di rappresentanza sono i seguenti: a) l’assemblea degli allievi; b) l’assemblea dei genitori; c) il consiglio d’istituto. 4Gli organi di conduzione e di rappresentanza possono essere istituiti totalmente o parzialmente secondo i criteri di cui agli art. 27 cpv. 3, 34, 36, 39 e 41. 5Per l’esecuzione dei loro compiti gli organi di conduzione e di rappresentanza possono istituire commissioni speciali in forme anche miste.

Art. 26 Consiglio d’istituto

1Il consiglio d’istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola. 2Il consiglio d’istituto è composto: a) dai membri del consiglio di direzione; b) da tre rappresentanti del collegio dei docenti; c) da tre genitori di allievi minorenni; d) da tre allievi; e) dai rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo. 3Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.50 45 Entrata in vigore del capoverso, limitatamente al credito annuale: 1.1.1993 - BU 1993, 41; entrata in vigore limitatamente al monte ore: 1.2.1993 - BU 1993, 105. 46 Entrata in vigore del capoverso, limitatamente al credito annuale: 1.1.1993 - BU 1993, 41; entrata in vigore limitatamente al monte ore: 1.2.1993 - BU 1993, 105. 47 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 48 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 49 Entrata in vigore dell’articolo: 2.9.1992 - BU 1993, 41. 50 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 4Il consiglio d’istituto ha i seguenti compiti: a) discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale; b) elabora il programma generale delle iniziative culturali dell’istituto e della utilizzazione delle infrastrutture scolastiche; c) esprime il proprio parere nelle procedure di consultazione; d) discute la relazione annuale del consiglio di direzione e esprime eventuali osservazioni; e) esprime il proprio parere sull’utilizzazione del credito annuale.

Art. 27 Direzione degli istituti

1Negli istituti cantonali la direzione è affidata al direttore, coadiuvato da uno o più vicedirettori, e al consiglio di direzione. 2Il regolamento fissa il numero dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione e può eccezionalmente, per rispondere a particolari esigenze dell’istituto, ripartire tra essi diversamente le competenze fissate dalla legge.51 3Negli istituti comunali o consortili la direzione è affidata: a) a uno o più direttori, eventualmente coadiuvato/i dal consiglio di direzione; b) a uno o più direttori, coadiuvato/i da uno o più vicedirettori ed eventualmente dal consiglio di direzione.52 4I Comuni e i consorzi possono riunire più istituti sotto un’unica direzione.

Art. 28 Direttore e vicedirettore degli istituti cantonali

1Il direttore e il vicedirettore degli istituti cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso per un periodo di quattro anni. 2Il direttore e il vicedirettore uscenti sono sempre riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso. 3Al direttore e al vicedirettore non riconfermati è garantito il posto nell’insegnamento con rapporto di nomina; lo stipendio è quello della nuova funzione.

Art. 29 Compiti del direttore degli istituti cantonali

1Il direttore ha i seguenti compiti specifici: a) rappresenta l’autorità scolastica nell’istituto e l’istituto di fronte all’autorità scolastica e verso terzi; b) presiede il consiglio di direzione e ne coordina il lavoro; c) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e degli operatori scolastici specializzati e presenta al Dipartimento una relazione annuale sull’insegnamento impartito nell’istituto;53 d) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati; e) richiama o, secondo i casi, segnala all’autorità di nomina il docente o l’operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisi un’infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;54 f) prende in caso di urgenze le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di direzione. 2Al direttore e al vicedirettore è assegnato un onere di insegnamento compatibile con le loro funzioni.55 3Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di assenza o d’impedimento del direttore ne assume i compiti e le responsabilità.

Art. 30 Direttore e vicedirettore degli istituti comunali o consortili

1Il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali o consortili sono nominati dalla competente autorità di nomina in base a pubblico concorso. 2Il direttore può essere nominato a tempo pieno o parziale. 51 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 1993, 41. 52 Cpv. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedenti modifiche: BU 1993, 41; 1996, 261. 53 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 54 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 55 Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41. 56 Entrata in vigore dell’articolo: 2.9.1992 - BU 1993, 41. 3Il vicedirettore può essere nominato a tempo pieno o parziale, oppure incaricato senza riduzione dell’onere d’insegnamento; in quest’ultimo caso beneficia di un adeguato compenso.

Art. 31 Compiti del direttore degli istituti comunali o consortili

Il direttore ha i seguenti compiti specifici: a) rappresenta l’autorità di nomina nell’istituto e l’istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi; b) presiede il consiglio di direzione, laddove esiste, e ne coordina il lavoro; c) assolve tutti i compiti del consiglio di direzione, laddove quest’ultimo non esiste; d) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e presenta all’autorità di nomina e all’ispettorato una relazione annuale sull’insegnamento impartito nell’istituto; e) collabora con l’ispettorato nella funzione di promozione, vigilanza e consulenza pedagogicodidattica;58 f) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati; g) richiama o, secondo i casi, segnala all’autorità di nomina e all’ispettorato il docente o l’operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisi un’infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;59 h) prende, in caso di urgenza, le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di direzione laddove esiste; i) supplisce, per brevi periodi, i docenti titolari assenti, compatibilmente con gli impegni di direzione.

Art. 32

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Art. 33

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Art. 34 Consiglio di direzione

1Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di almeno un membro designato dal collegio dei docenti. Negli istituti comunali o consortili l’autorità di nomina può prescindere dalla designazione del vicedirettore; in tal caso il consiglio di direzione si compone del direttore e di almeno due membri designati dal collegio dei docenti.62 2Il numero dei membri designati dal collegio è stabilito dalle disposizioni di applicazione.63 3I membri designati dal collegio sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell’anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità. 4I membri designati dal collegio beneficiano di una riduzione dell’onere d’insegnamento o, laddove ciò non è possibile, di un adeguato compenso.64 5Il consiglio di direzione è istituito in tutti gli istituti cantonali; nelle scuole comunali o consortili esso può essere istituito per decisione del municipio o della delegazione scolastica consortile.

Art. 35 Compiti

Il consiglio di direzione: a) cura l’esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall’autorità scolastica e dei criteri definiti dal collegio dei docenti; b) coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche tenendo conto delle indicazioni fornite dagli altri organi dell’istituto; c) procede alla formazione delle classi nelle scuole cantonali e alla ripartizione degli allievi per sezione nelle scuole elementari e dell’infanzia;65 57 Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356. 58 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 59 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 60 Art. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448. 61 Art. abrogato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedente modifica: BU 1993, 41. 62 Cpv. modificato dalla L 10.6.1996; in vigore dal 26.7.1996 - BU 1996, 261. 63 Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41. 64 Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41. 65 Lett. modificata dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356. d) risponde alle osservazioni dei genitori e degli allievi e, nelle scuole cantonali, statuisce sui ricorsi contro le valutazioni scolastiche;66 e) cura la gestione amministrativa attribuita dall’autorità scolastica all’istituto; f) cura le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali; g) redige all’intenzione del Dipartimento la relazione annuale sull’andamento dell’istituto; h) decide sull’ammissione degli allievi; i) assegna ai docenti le classi e la docenza di classe; l) allestisce l’orario settimanale delle lezioni. m) negli istituti cantonali postobbligatori elabora un programma sul plurilinguismo degli allievi, che deve essere sottoposto al collegio dei docenti e successivamente approvato dal Dipartimento.67

Art. 36 Collegio dei docenti

1Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, nonché delle altre figure scolastiche operanti in un istituto.69 2Le riunioni sono convocate dal direttore o su richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei docenti; esse sono presiedute da un docente designato dal collegio all’inizio di ogni anno scolastico. 3Il personale amministrativo può partecipare alle riunioni del collegio quando sono in discussione oggetti che lo concernono e quando si discute la relazione annuale. 4La partecipazione alle sedute è obbligatoria. 5Il collegio dei docenti può invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo, una rappresentanza delle altre componenti. 6Il collegio dei docenti è istituito negli istituti di ogni ordine e grado con almeno tre docenti.

Art. 37 Compiti

1Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di studio vigenti, il collegio dei docenti:70 a) definisce i criteri di funzionamento dell’istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l’applicazione; b) procede allo studio e all’esame di proposte innovative nell’ambito della politica scolastica cantonale; c) promuove le sperimentazioni di cui all’art. 13, cpv. 3, lett. c); d) definisce l’uso del credito annuale e del monte ore assegnati all’istituto; e) si pronuncia sulla pianificazione delle attività di formazione continua;71 f) elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione e nel consiglio d’istituto; g) discute e approva la relazione annuale sull’andamento dell’istituto presentata dal consiglio di direzione; h) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione. 2Il collegio dei docenti elabora un regolamento interno dell’istituto che deve essere approvato dal Dipartimento per le scuole cantonali e dai municipi, rispettivamente dalle delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali o consortili. 3Il collegio dei docenti negli istituti cantonali postobbligatori si pronuncia sul programma sul plurilinguismo degli allievi.72

Art. 38 Consiglio di classe e docente di classe

1Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe.73 2Esso è presieduto dal docente di classe. 3I compiti del consiglio di classe e del docente di classe sono definiti dal regolamento.74 Assemblea degli allievi 66 Lett. modificata dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356. 67 Lett. introdotta dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145. 68 Entrata in vigore dell’articolo: 2.9.1992 - BU 1993, 41. 69 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 70 Frase modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 71 Lett. modificata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 205. 72 Cpv. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145. 73 Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448. 74 Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41.

Art. 39

1L’assemblea degli allievi, con le riserve di cui ai capoversi seguenti, è la riunione plenaria di tutti gli allievi iscritti in un istituto; essa è l’organo rappresentativo degli allievi. 2Essa è istituita a partire dal secondo biennio della scuola media. 3Forme particolari di assemblee possono essere adottate nelle scuole professionali a tempo parziale.

Art. 40 Compiti

1L’assemblea degli allievi: a) formula all’attenzione degli altri organi dell’istituto le richieste degli allievi; b) esprime l’opinione degli allievi nelle consultazioni; c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono; d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti agli allievi.

Art. 41 Assemblea dei genitori

1L’assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell’autorità parentale sugli allievi iscritti in un istituto. 2Essa è istituita in ogni istituto.

Art. 42 Compiti

L’assemblea dei genitori: a) formula all’attenzione degli altri organi dell’istituto le richieste dei genitori; b) esprime l’opinione dei genitori nelle consultazioni; c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono; d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.

Art. 43 Riunioni di classe

1I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati almeno una volta all’anno nell’intento di favorire: a) la conoscenza reciproca tra docenti, operatori scolastici specializzati e genitori;75 b) l’informazione sui piani di studio e sui metodi d’insegnamento;76 c) l’esame di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all’attività educativa e didattica. 2Per l’esame di particolari problemi della classe, o di più classi, possono inoltre essere indette, a partire dalla scuola media, riunioni tra gli allievi di una classe o di più classi, con la partecipazione dei docenti interessati.

Art. 44 Disposizioni comuni

Per tutti gli organi di rappresentanza delle componenti previste dalla presente legge valgono le seguenti disposizioni: a) la convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta salvo che in caso di urgenza; b) le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell’avviso di convocazione; c) gli organi possono deliberare soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri, ad eccezione dell’assemblea degli allievi, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/4 dei membri, e dell’assemblea dei genitori, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/5 dei membri, con possibilità di riconvocare lo stesso giorno e senza limiti di presenza; d) le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema della proporzionale; e) a richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto. TITOLO III Il docente: professionalità e stato giuridico Capitolo primo Definizione e abilitazione

Art. 45 Definizione

1Il docente è incaricato, nello spirito delle finalità della scuola, dell’istruzione e dell’educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla conduzione dell’istituto in cui opera. 75 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 76 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 2Il docente, attraverso un’efficace attività culturale e didattica, deve assicurare la formazione degli allievi, favorire l’acquisizione del sapere e promuoverne l’elaborazione critica stimolando la partecipazione dei giovani ai processi di rinnovamento socioculturale. 3L’insegnamento è una professione fondata sullo studio, sulla ricerca, sulla didattica e sulla trasmissione del sapere, indissolubilmente legata alla costante formazione culturale, scientifica e umana del docente.77

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