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Legge della scuola

Ticino · 400.100 · statute

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Contents: 77 provisions
  1. Art. 1 Definizione
  2. Art. 2 Finalità
  3. Art. 3 Componenti della scuola
  4. Art. 4 Ordinamento
  5. Art. 5 Leggi speciali
  6. Art. 6 Obbligo scolastico e formativo8
  7. Art. 7 Gratuità
  8. Art. 8 Consiglio di Stato
  9. Art. 9 Autorità comunali e consortili
  10. Art. 10 Dipartimento competente21
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Piani di studio
  13. Art. 13 Innovazioni e sperimentazione
  14. Art. 14 Libri di testo e materiale scolastico
  15. Art. 15 Anno scolastico
  16. Art. 16 Comprensori di frequenza
  17. Art. 17 Uso di spazi scolastici
  18. Art. 18 Istituzione
  19. Art. 24 Istituto scolastico
  20. Art. 25 Organi di conduzione dell’istituto
  21. Art. 26 Consiglio d’istituto
  22. Art. 27 Direzione degli istituti
  23. Art. 28 Direttore e vicedirettore degli istituti cantonali
  24. Art. 29 Compiti del direttore degli istituti cantonali
  25. Art. 30 Direttore e vicedirettore degli istituti comunali o consortili
  26. Art. 31 Compiti del direttore degli istituti comunali o consortili
  27. Art. 32
  28. Art. 33
  29. Art. 34 Consiglio di direzione
  30. Art. 35 Compiti
  31. Art. 36 Collegio dei docenti
  32. Art. 37 Compiti
  33. Art. 38 Consiglio di classe e docente di classe
  34. Art. 39
  35. Art. 40 Compiti
  36. Art. 41 Assemblea dei genitori
  37. Art. 42 Compiti
  38. Art. 43 Riunioni di classe
  39. Art. 44 Disposizioni comuni
  40. Art. 45 Definizione
  41. Art. 46 Libertà d’insegnamento e autonomia didattica
  42. Art. 47 Abilitazione
  43. Art. 48
  44. Art. 53 Doveri dei genitori
  45. Art. 54 Sanzioni
  46. Art. 55 Diritti dei genitori
  47. Art. 56 Doveri degli allievi
  48. Art. 57 Sanzioni disciplinari
  49. Art. 58 Diritti degli allievi
  50. Art. 59 …93
  51. Art. 62a Art. 60-62 …95
  52. Art. 63 Servizi di sostegno pedagogico
  53. Art. 67 Centro cantonale di documentazione
  54. Art. 70 Educazione fisica e sport105
  55. Art. 71 Servizio mobilità e scambi
  56. Art. 72 Corsi di lingua italiana e attività d’integrazione
  57. Art. 80 Libertà dell’insegnamento privato
  58. Art. 81
  59. Art. 82 a) finalità
  60. Art. 83 a) requisiti
  61. Art. 84
  62. Art. 85 a) vigilanza
  63. Art. 86 Scuole private medie superiori preparatorie alla maturità134
  64. Art. 87 Scuole professionali private
  65. Art. 88
  66. Art. 89 Servizi scolastici
  67. Art. 90 Insegnamento nelle famiglie
  68. Art. 91 Penalità
  69. Art. 92 degli istituti
  70. Art. 93 Ricorso contro le decisioni del Dipartimento
  71. Art. 94
  72. Art. 95 Ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato
  73. Art. 96 Ricorso contro le valutazioni scolastiche
  74. Art. 97
  75. Art. 98 Valutazione dell’insegnamento della civica
  76. Art. 99 Modifica di leggi esistenti
  77. Art. 100 Entrata in vigore

77 provisions

Art. 46 Libertà d’insegnamento e autonomia didattica

1Al docente sono riconosciute la libertà d’insegnamento e l’autonomia didattica, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.78 2Il docente deve svolgere la sua attività nel rispetto dei diritti degli allievi, tenuto conto della loro età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola.

Art. 47 Abilitazione

1L’abilitazione all’insegnamento è il riconoscimento da parte dell’autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone. 2Il Dipartimento formazione e apprendimento (di seguito DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) ha il compito di conferire l’abilitazione all’insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato.80 3L’abilitazione all’insegnamento vale, di regola, per il grado o l’ordine di scuola per il quale è conseguita. 4È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali. Docenti in formazione Art. 47a81 1Il Dipartimento, rispettivamente i municipi e le delegazioni consortili con il supporto del Dipartimento, tenuto conto del fabbisogno di docenti e della disponibilità di docenti abilitati che hanno superato la prova di assunzione, decidono annualmente la parte di ore d’insegnamento da attribuire ai candidati ammessi all’abilitazione presso il DFA della SUPSI. 2Nel caso di attribuzione di ore d’insegnamento, queste sono assegnate dall’autorità di nomina nella forma dell’incarico e per tutta la durata dell’abilitazione, senza procedura di pubblico concorso; sono applicabili gli art. 15 cpv. 1 e 16 lett. g) della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995. 3I docenti in formazione soggiacciono alle disposizioni dell’art. 8 della medesima legge.

Art. 48

…82 Art. 49-51 ...83 Capitolo secondo Stato giuridico Rapporto d’impiego Art. 5284 Il rapporto d’impiego dei docenti cantonali, comunali e consortili, dei direttori e dei vicedirettori delle scuole cantonali è disciplinato dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995. TITOLO IV Doveri e diritti dei genitori e degli allievi Capitolo primo 77 Cpv. introdotto dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 205. 78 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 79 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedente modifica: BU 2002, 103. 80 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 81 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2013, 259. 82 Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedenti modifiche: BU 2002, 103; BU 2008, 553. 83 Art. abrogati dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202. 84 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. Doveri e diritti dei genitori

Art. 53 Doveri dei genitori

1I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi. 2Per i figli tenuti all’obbligo scolastico e all’obbligo formativo i genitori devono garantire la regolare frequenza della scuola, rispettivamente delle attività formative previste dalla legislazione scolastica.

Art. 54 Sanzioni

1In caso di inadempienza agli obblighi di cui all’art. 53 cpv. 2, i municipi sono tenuti a intervenire nell’ambito delle loro attribuzioni secondo la legge organica comunale del 10 marzo 1987. 2In caso di inerzia o di inefficacia dei provvedimenti, essi possono infliggere multe fino a 1'000 franchi. 3Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione.

Art. 55 Diritti dei genitori

I genitori hanno il diritto: a) di essere informati sulla situazione scolastica dei propri figli; b) di essere compiutamente informati sull’ordinamento dell’Istituto; c) di presentare osservazioni al singolo docente o operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell’Istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente; d) di proporre istanza d’intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente superiori contro le decisioni o l’operato dei singoli docenti, operatori scolastici specializzati o organi scolastici subordinati; e) di partecipare alla vita dell’Istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e segg. della presente legge. Capitolo secondo Doveri e diritti degli allievi

Art. 56 Doveri degli allievi

Gli allievi hanno il dovere: a) di adempiere agli obblighi di frequenza della scuola;88 b) di tenere un comportamento corretto e conforme ai regolamenti scolastici; c) di dedicarsi con impegno alle attività scolastiche.

Art. 57 Sanzioni disciplinari

1Le sanzioni disciplinari a carico degli allievi e la relativa procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione delle leggi speciali. 2L’allievo deve essere preventivamente sentito. 3Le assenze imputabili all’allievo nelle scuole dell’obbligo devono essere, nei casi gravi, segnalate al municipio, il quale può chiedere l’intervento del magistrato dei minorenni.89

Art. 58 Diritti degli allievi

1Gli allievi hanno il diritto di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola e alle loro caratteristiche individuali nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza. 2Essi hanno inoltre il diritto: a) di essere informati sulla loro situazione scolastica; b) di ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto; c) di ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono; 85 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204. 86 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 87 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 88 Lett. modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204. 89 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 90 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. d) di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell’istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente; e) inoltre, limitatamente agli allievi delle scuole postobbligatorie, di proporre istanza d’intervento come all’art. 55 lett. d); f) di partecipare alla vita dell’istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 39 e segg. della presente legge. Sanzioni disciplinari Art. 58a91 1Le sanzioni disciplinari a carico delle persone tenute all’obbligo formativo e la relativa procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione. 2La persona deve essere preventivamente sentita. Doveri e diritti durante l’obbligo formativo Art. 58b92 1Alle persone tenute all’obbligo formativo che frequentano una scuola, a tempo pieno o per apprendisti, si applicano gli art. 56–58. 2Le altre persone tenute all’obbligo formativo: a) devono adempiere agli impegni presi nel quadro di tale obbligo; b) hanno il diritto di esercitarlo conformemente alle loro caratteristiche individuali, nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza; c) hanno il diritto di essere informate sulla loro situazione e su leggi e regolamenti che li concernono. TITOLO V L’educazione speciale e il sostegno pedagogico Capitolo primo

Art. 59 …93

…94

Art. 62a Art. 60-62 …95

…96 Capitolo secondo Sostegno pedagogico

Art. 63 Servizi di sostegno pedagogico

1Sono istituiti il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell’infanzia e della scuola elementare e il servizio di sostegno pedagogico della scuola media.98 2I servizi hanno lo scopo di: a) intervenire a favore degli allievi con importanti difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di disadattamento, nell’intento di favorire una frequenza scolastica regolare; b) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e d’insegnamento; c) collaborare nella promozione del benessere a scuola. 3Il funzionamento dei servizi nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle leggi speciali e dalle norme di applicazione. TITOLO VI Gli altri servizi scolastici Capitolo primo 91 Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204. 92 Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204. 93 Capitolo abrogato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356. 94 Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 708. 95 Art. abrogati dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263. 96 Art. abrogato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedente modifica: BU 2007, 708. 97 Art. modificato dalla L 19.10.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2012-2013 - BU 2011, 579. 98 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. …99 Art. 64-65 ...100 Capitolo secondo Servizi di documentazione e di ricerca Biblioteche scolastiche Art. 66101 1Ogni istituto, di regola, deve possedere una biblioteca scolastica, primariamente destinata agli allievi. 2Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche il Cantone e i Comuni possono avvalersi del servizio della Fondazione Bibliomedia. 3Le biblioteche scolastiche dipendono dalle direzioni degli istituti; il Dipartimento organizza la formazione del personale, ne coordina la gestione e assicura la consulenza tecnica.

Art. 67 Centro cantonale di documentazione

1È istituito un centro cantonale predisposto alla raccolta, alla produzione e alla diffusione di documentazione pedagogico-didattica, di mezzi d’insegnamento e di materiale scolastico a destinazione dei docenti e degli istituti. 2Il Consiglio di Stato può aprire sottosedi regionali. Art. 68 ...102 Rapporti con la RSI Art. 69103 1Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento, promuove la collaborazione con la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) per quanto concerne la messa a disposizione del settore scolastico di documentazione audiovisiva archiviata presso la RSI. 2Specifici accordi definiscono di volta in volta i compiti, le rispettive responsabilità e la ripartizione dei costi, nei limiti dei crediti di preventivo. Capitolo terzo Educazione fisica e sport104

Art. 70 Educazione fisica e sport105

Il Cantone promuove l’educazione fisica secondo le prescrizioni della legislazione federale e secondo le norme di applicazione contenute in una legge speciale. Capitolo quarto Mobilità e scambi linguistici106

Art. 71 Servizio mobilità e scambi

1È istituito un servizio che promuove la mobilità e gli scambi scolastici individuali di allievi, apprendisti e insegnanti, in particolare allo scopo di migliorare l’apprendimento delle lingue nazionali, nonché gli studi linguistici e i periodi di pratica professionale fuori Cantone, in Svizzera e all’estero. 2L’organizzazione del servizio e gli strumenti di sostegno agli scambi sono disciplinati dal Consiglio di Stato. 99 Capitolo abrogato dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332. 100 Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332. 101 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 1997, 404. 102 Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedente modifica: BU 2002, 103. 103 Art. modificato dalla L 23.2.2010; in vigore dal 20.4.2010 - BU 2010, 144; precedente modifica: BU 2004, 448. 104 Titolo modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448. 105 Nota marginale modificata dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448. 106 Capitolo modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145. 107 Art. reintrodotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145; precedente modifica: BU 2004, 246. Capitolo quinto Corsi speciali108

Art. 72 Corsi di lingua italiana e attività d’integrazione

1Nelle scuole di ogni ordine e grado sono organizzati corsi di lingua italiana per allievi di altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente l’insegnamento. 2Per svolgere i compiti di cui al cpv. 1 vengono assunti dal Consiglio di Stato dei docenti di lingua e integrazione. 3Il fabbisogno di personale docente, il suo statuto, i comprensori di attività, le modalità organizzative dei corsi e delle attività nonché le questioni finanziarie sono disciplinate dal Consiglio di Stato tramite regolamento. 4Per gli interventi nelle scuole comunali i comuni pagano le tariffe previste dal regolamento e assicurano la sistemazione logistica e il materiale d’uso; il regolamento prevede i casi in cui il comune, tramite convenzione pluriennale, può assumere direttamente la competenza di organizzare i corsi e le attività con il sostegno finanziario del Cantone. TITOLO VII …110 Art. 73-79 ...111 TITOLO VIII Finanziamento cantonale delle scuole comunali112 Tipologia dei contributi Art. 79a113 1Il Cantone riconosce ai comuni un contributo annuo per sezione di scuola comunale che considera le diverse attività di insegnamento. L’importo di riferimento del contributo è definito annualmente dal Consiglio di Stato ed è diverso: a) per le sezioni di scuola dell’infanzia con refezione; b) per le sezioni di scuola dell’infanzia senza refezione; c) per le sezioni di scuola elementare. 2Il Cantone riconosce ai comuni un contributo particolare per ogni unità didattica settimanale impartita dai docenti di appoggio e dai supplenti dei docenti comunali assenti per formazione continua. L’importo è definito annualmente dal Consiglio di Stato.114 3Il Cantone riconosce ai comuni un contributo particolare per i congedi di formazione o ricerca dei docenti comunali preavvisati favorevolmente dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce annualmente l’importo. 4Il Consiglio di Stato può prevedere tramite norme esecutive eventuali altri contributi particolari per altri oneri delle scuole comunali che esulano da quanto previsto ai capoversi precedenti. Perequazione e versamento dei contributi Art. 79b115 1I contributi di cui all’art. 79a sono calcolati in base ai disposti dell’art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002. 2I contributi sono versati in tre rate nei mesi di febbraio, luglio e novembre di ogni anno. Riduzione lineare Art. 79c116 I contributi calcolati in base agli art. 79a e 79b sono ridotti linearmente di una quota fissa per tipo di contributo determinata annualmente dal Consiglio di Stato, ritenuto che l’insieme delle 108 Capitolo introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145. 109 Art. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2020, 287; precedenti modifiche: BU 1993, 399; BU 2016, 68. 110 Titolo abrogato dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332. 111 Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332. 112 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68. 113 Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68. 114 Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2020, 287. 115 Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68. 116 Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 349; precedente modifica: BU 2016, 68. quote fisse di riduzione corrisponde ad una percentuale degressiva, che parte dal 22% e scende progressivamente fino al 13% del totale del finanziamento cantonale delle scuole comunali prima della riduzione lineare. TITOLO IX117 Insegnamento privato

Art. 80 Libertà dell’insegnamento privato

1L’insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale. 2Agli allievi in età d’obbligo scolastico l’insegnamento dev’essere impartito in lingua italiana; il Consiglio di Stato può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più discipline in un’altra lingua.118 3Per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone, il Consiglio di Stato può autorizzare eccezionalmente la frequenza di curricoli formativi in una lingua diversa dall’italiano; la lingua italiana dev’essere comunque insegnata.119 Scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate120

Art. 81

1Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.121 2Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli delle scuole pubbliche. Disposizioni comuni:

Art. 82 a) finalità

1Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private devono perseguire le finalità della scuola pubblica e devono conferire ai propri allievi una formazione generale di livello equivalente a quello conseguibile nei corrispondenti gradi di scuola pubblica.122 b) autorizzazione 2L’apertura e l’esercizio di scuole dell’infanzia, di scuole elementari e di scuole medie private sono subordinati all’autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.123 3L’autorizzazione dev’essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti. c) requisiti 4Chi intende aprire una scuola dell’infanzia, una scuola elementare o una scuola media private, deve presentare al Consiglio di Stato un’istanza, accompagnata da un progetto pedagogico, da un piano finanziario e dai documenti inerenti alle persone incaricate della direzione della scuola ed ai docenti, che sono previsti dal regolamento.124 5…125 6L’edificio e i locali in cui l’insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.126 Disposizioni speciali per le scuole parificate:

Art. 83 a) requisiti

1I titoli d’idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l’insegnamento nelle scuole pubbliche. 2Per quanto riguarda l’idoneità dei docenti, il piano di studi, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l’insegnamento privato deve uniformarsi alla presente legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.127 117 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68. 118 Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145. 119 Cpv. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145. 120 Nota marginale modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651. 121 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651. 122 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651. 123 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651. 124 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165; precedenti modifiche: BU 2010, 513; BU 2011, 651. 125 Cpv. abrogato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165. 126 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2004, 448. 127 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. b) vigilanza 3L’insegnamento privato nella scuola dell’infanzia, nella scuola elementare e nella scuola media è sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.128 c) certificato cantonale 4I certificati delle scuole private parificate sono rilasciati dalle competenti autorità cantonali.

Art. 84

…129 Disposizioni speciali per le scuole non parificate:

Art. 85 a) vigilanza

1Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono sottoposte alla vigilanza generale dello Stato. b) passaggio alle scuole dell’obbligo pubbliche131 2Il passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, dalle scuole elementari o dalle scuole medie non parificate alle scuole dell’obbligo pubbliche o private parificate è subordinato ad una prova di accertamento.132 c) passaggio alle scuole medie superiori 3Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d’ammissione.133

Art. 86 Scuole private medie superiori preparatorie alla maturità134

1L’apertura e l’esercizio di una scuola privata media superiore preparatoria alla maturità sono subordinati all’autorizzazione del Consiglio di Stato; l’esame di maturità si tiene in Svizzera, salvo eccezioni previste dal regolamento per scuole preparatorie che garantiscono un adeguato iter formativo.135 2Chi intende aprire una scuola privata media superiore preparatoria alla maturità deve presentare al Consiglio di Stato un’istanza accompagnata da un progetto pedagogico, da un piano finanziario e dai documenti inerenti alle persone incaricate della direzione della scuola ed ai docenti, che sono previsti dal regolamento.136 3L’edificio e i locali in cui l’insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.137 4L’autorizzazione è limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti; l’adeguatezza dell’iter formativo è verificata unicamente per le scuole preparatorie alla maturità il cui esame non si tiene in Svizzera.138 5Il passaggio di allievi dalle scuole private medie superiori preparatorie alla maturità alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d’ammissione.139

Art. 87 Scuole professionali private

L’istituzione e l’esercizio di scuole professionali private, così come il riconoscimento degli esami finali, sono disciplinati dalla legislazione federale sulla formazione professionale. Accordi internazionali Art. 87a140 Sono riservati gli accordi internazionali inerenti all’apertura in Svizzera di scuole private riconosciute da Stati esteri. 128 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651. 129 Art. abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 1993, 41. 130 Art. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651. 131 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 132 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 133 Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448. 134 Nota marginale modificata dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165. 135 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165. 136 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165; precedente modifica: BU 2010, 513. 137 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2004, 448. 138 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165. 139 Cpv. introdotto dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165. 140 Art. introdotto dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.

Art. 88

…141

Art. 89 Servizi scolastici

Gli allievi delle scuole private beneficiano gratuitamente dei servizi scolastici previsti per le scuole pubbliche: a) orientamento scolastico e professionale; b) …;142 c) servizio medico scolastico; d) servizio dentistico scolastico. Contributo per materiale scolastico143 Art. 89a144 1Agli allievi domiciliati nel Cantone in età d’obbligo scolastico, che frequentano gli ultimi due anni di scuola dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private parificate in Ticino, il Cantone versa un contributo annuale per il materiale scolastico.145 2Per il riconoscimento del contributo annuale - interamente a carico del Cantone - fa stato il domicilio dell’allievo in Ticino al 1° novembre.146

Art. 90 Insegnamento nelle famiglie

Per ragioni particolari d’ordine psichico o fisico il Dipartimento può eccezionalmente autorizzare l’insegnamento obbligatorio impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente legge, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio. Tasse Art. 90a148 1Per l’istruzione delle pratiche d’autorizzazione previste dal presente titolo, come pure per compiti speciali di visita, di controllo, d’ispezione e di consulenza da parte del Dipartimento, sono percepite tasse e spese. 2Le tasse devono essere commisurate all’entità e al costo reale della prestazione fornita, ritenuto un minimo di 200 franchi e un massimo di 5’000 franchi. 3Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento l’ammontare e la modalità di pagamento delle singole tasse.

Art. 91 Penalità

Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza autorizzazione fa impartire od impartisce l’insegnamento privato, è punito dal Consiglio di Stato con una multa da 1'000 franchi a 10'000 franchi, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Resta riservata l’azione penale. TITOLO X150 Banca dati151 Sistema d’informazione per la gestione degli allievi e degli istituti 141 Art. abrogato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651. 142 Lett. abrogata dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 246. 143 Nota marginale modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 67. 144 Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dall’anno scolastico 2002/03 - BU 2002, 222. 145 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 67; precedente modifica: BU 2011, 651. 146 Cpv. modificato dalla L 22.2.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 238. 147 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 148 Art. introdotto dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165. 149 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2010, 260. 150 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU 2015, 523. 151 Titolo modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336. Art. 91a152 1Il Dipartimento competente, tramite le unità amministrative definite dal regolamento, gestisce la banca dati «Gestione allievi gestione istituti» (GAGI), la quale serve: a) alla gestione amministrativa e del curricolo formativo degli allievi; b) alla gestione amministrativa degli istituti scolastici e dei relativi servizi centrali; c) a garantire la disponibilità di attestati e diplomi per un periodo di tempo adeguato; d) a garantire il monitoraggio del sistema formativo per il pilotaggio delle politiche educative; e) ad accompagnare gli allievi in caso di rientro nel sistema formativo dopo un’interruzione; f) a scopo di ricerca e statistica. 2La banca dati GAGI contiene i dati personali necessari all’adempimento dei compiti legali degli organi interessati, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi allo stato di salute, alle decisioni amministrative particolari, ai provvedimenti disciplinari, nonché alla sfera famigliare se strettamente necessari per la gestione ordinaria della scuola. Essa non contiene dati di natura penale. Procedura di richiamo Art. 91b153 Mediante procedura di richiamo, gli organi responsabili possono rendere accessibili i seguenti dati personali alle seguenti categorie di persone: a) quelli necessari all’adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai membri di organi scolastici e di conduzione degli istituti nonché al loro personale amministrativo;154 b) quelli necessari all’adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai docenti e ai supplenti; c) quelli necessari all’adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai singoli servizi dipartimentali;155 d) quelli necessari all’adempimento dei compiti di ricerca o di manutenzione del sistema ai servizi interni ed esterni incaricati di queste incombenze. Trasmissione di dati a organi pubblici e a privati Art. 91c156 1I dati personali inerenti ad allievi possono essere trasmessi a organi pubblici solo se l’autorità competente è autorizzata dalla legge e se i dati nel caso specifico sono indispensabili all’organo richiedente per l’adempimento dei suoi compiti legali oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale, nel singolo caso, hanno dato il loro consenso libero e informato.157 2La trasmissione a privati di dati personali di allievi, liste di classe comprese, è possibile solo se l’autorità competente è autorizzata dalla legge, oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale hanno dato il loro consenso libero e informato.158 3I dati possono essere trasmessi in forma anonimizzata a terzi a scopo di statistica e di ricerca sulla base di convenzioni specifiche. Conservazione e sicurezza dei dati Art. 91d159 1I dati degli allievi sono conservati al massimo per 15 anni a partire dalla fine della carriera scolastica e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa; quelli meritevoli di particolare protezione sono conservati al massimo per 4 anni dalla conclusione del rispettivo ciclo scolastico e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa.160 2Gli attestati scolastici e i titoli sono conservati al massimo per 50 anni a partire dalla fine della carriera scolastica ai fini della richiesta da parte della persona che li ha conseguiti.161 3Il Dipartimento adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i sistemi informativi contro la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecite dei dati. Diritto suppletivo e norme esecutive 152 Art. modificato dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 163; precedenti modifiche: BU 2015, 523; BU 2018, 336. 153 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523. 154 Lett. modificata dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336. 155 Lett. modificata dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336. 156 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523. 157 Cpv. modficato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336. 158 Cpv. modficato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336. 159 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523. 160 Cpv. modificato dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 163. 161 Cpv. reintrodotto dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 163; precedente modifica: BU 2018, 336. Art. 91e162 1Per la protezione e la sicurezza dei dati sono applicabili, oltre alle disposizioni del diritto federale e della presente legge, le norme della legge sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987. 2Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di dettaglio concernenti segnatamente le categorie di dati personali elaborati, i diritti di accesso, la procedura di richiamo, la trasmissione di dati a terzi e le misure di sicurezza. TITOLO XI163 Contenzioso Ricorso contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione

Art. 92 degli istituti

1Contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Il ricorso non ha effetto sospensivo.165

Art. 93 Ricorso contro le decisioni del Dipartimento

1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Il ricorso non ha effetto sospensivo. Ricorso contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili

Art. 94

1Contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Il ricorso non ha effetto sospensivo.167

Art. 95 Ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato

1Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 2Il ricorso non ha effetto sospensivo. Ricorso in materia di assicurazione scolastica Art. 95a169 Contro le decisioni delle autorità cantonali inerenti alle prestazioni ed ai premi dell’assicurazione scolastica è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall’intimazione di tali decisioni.

Art. 96 Ricorso contro le valutazioni scolastiche

1In materia di valutazioni il ricorso è proponibile soltanto contro quelle finali o d’esame. 2Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari è dato ricorso all’ispettorato scolastico; in tutte le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell’istituto scolastico. 3Contro le decisioni dell’ispettorato scolastico e della direzione dell’istituto scolastico è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo. 4Il ricorso contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio è disciplinato dalla legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998. 5Nelle procedure contro le valutazioni scolastiche non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Norme applicabili 162 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523. 163 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU 2015, 523. 164 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26. 165 Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 166 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26. 167 Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 168 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26. 169 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 170 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2009, 26.

Art. 97

Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; il termine di ricorso è di quindici giorni. Procedura di reclamo Art. 97a172 1Le leggi speciali o i regolamenti scolastici possono prevedere una procedura di reclamo, che è gratuita. 2Il reclamo contro una decisione è presentato per iscritto entro 15 giorni dalla sua ricezione all’autorità che l’ha emanata; la decisione su reclamo deve essere motivata. TITOLO XII173 Disposizioni transitorie

Art. 98 Valutazione dell’insegnamento della civica

A due anni dall’entrata in vigore delle modifiche di cui all’art. 23a della presente legge e alla scadenza di un ulteriore periodo di due anni, il Consiglio di Stato esegue una valutazione dell’insegnamento della civica e ne trasmette l’esito al Gran Consiglio. TITOLO XIII175 Disposizione abrogative e finali

Art. 99 Modifica di leggi esistenti

La legge della scuola del 29 maggio 1958, la legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974, la legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, il decreto legislativo concernente l’istituzione, con sede a Bellinzona, di una scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici, del 21 febbraio 1973, il decreto legislativo concernente l’istituzione di scuole commerciali d’attesa, del 22 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l’istituzione di una Scuola cantonale preparatoria alle carriere dell’aviazione civile, del 15 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l’istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano, del 2 febbraio 1976, il decreto legislativo sulla Scuola cantonale dei tecnici dell’abbigliamento di Lugano, del 18 giugno 1984, il decreto legislativo concernente l’istituzione della Scuola cantonale di segretariato d’albergo di Bellinzona, del 5 novembre 1984, il decreto legislativo concernente l’istituzione del Corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, del 23 giugno 1986, sono modificati come segue:176

Art. 100 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.177 Disposizioni transitorie BU 2011, 238 (modifica del 22 febbraio 2011) Il maggior onere finanziario a carico del Cantone derivante dalla modifica dell’art. 89a cpv. 2 è compensato con una corrispondente riduzione del contributo annuo forfetario previsto dall’art. 34 della legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti a partire dal 2012 e per gli anni seguenti. BU 2013, 356 (modifica del 13 agosto 2013) 171 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016; precedenti modifiche: BU 2009, 26; BU 2013, 474; BU 2015, 194. 172 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239. 173 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU 2015, 523. 174 Art. reintrodotto dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedente modifica: BU 2016, 239. 175 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU 2015, 523. 176 Le modifiche sono inserite negli atti normativi menzionati. 177 Entrata in vigore: 2 settembre 1991 - BU 1991, 287. È dato tempo fino al 31 agosto 2015, ai comuni e ai consorzi che non si sono ancora dotati di una direzione, di adeguarsi. Fino a quella data, per quei comuni e per quei consorzi, rimangono in vigore l’art. 27 cpv. 3 lett. d) e l’art. 33. BU 2020, 165 (modifica del 9 marzo 2020) La modifica dell’art. 86 cpv. 1 non si applica agli allievi iscritti alle scuole entro il 1° gennaio 2020. Pubblicata nel BU 1991, 287.

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