Art. 46 Libertà d’insegnamento e autonomia didattica
1Al docente sono riconosciute la libertà d’insegnamento e l’autonomia didattica, nel
rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.78
2Il docente deve svolgere la sua attività nel rispetto dei diritti degli allievi, tenuto conto della loro età,
della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola.
Art. 47 Abilitazione
1L’abilitazione all’insegnamento è il riconoscimento da parte dell’autorità cantonale o
federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.
2Il Dipartimento formazione e apprendimento (di seguito DFA) della Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) ha il compito di conferire l’abilitazione
all’insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato.80
3L’abilitazione all’insegnamento vale, di regola, per il grado o l’ordine di scuola per il quale è
conseguita.
4È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di
accordi intercantonali o internazionali.
Docenti in formazione
Art. 47a81 1Il Dipartimento, rispettivamente i municipi e le delegazioni consortili con il supporto del
Dipartimento, tenuto conto del fabbisogno di docenti e della disponibilità di docenti abilitati che
hanno superato la prova di assunzione, decidono annualmente la parte di ore d’insegnamento da
attribuire ai candidati ammessi all’abilitazione presso il DFA della SUPSI.
2Nel caso di attribuzione di ore d’insegnamento, queste sono assegnate dall’autorità di nomina nella
forma dell’incarico e per tutta la durata dell’abilitazione, senza procedura di pubblico concorso; sono
applicabili gli art. 15 cpv. 1 e 16 lett. g) della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei
docenti del 15 marzo 1995.
3I docenti in formazione soggiacciono alle disposizioni dell’art. 8 della medesima legge.
Art. 48
…82
Art. 49-51 ...83
Capitolo secondo
Stato giuridico
Rapporto d’impiego
Art. 5284 Il rapporto d’impiego dei docenti cantonali, comunali e consortili, dei direttori e dei
vicedirettori delle scuole cantonali è disciplinato dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
TITOLO IV
Doveri e diritti dei genitori e degli allievi
Capitolo primo
77 Cpv. introdotto dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 205.
78 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
79 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedente modifica: BU
2002, 103.
80 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
81 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2013,
259.
82 Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedenti modifiche: BU 2002,
103; BU 2008, 553.
83 Art. abrogati dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202.
84 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
Doveri e diritti dei genitori
Art. 53 Doveri dei genitori
1I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti
educativi.
2Per i figli tenuti all’obbligo scolastico e all’obbligo formativo i genitori devono garantire la regolare
frequenza della scuola, rispettivamente delle attività formative previste dalla legislazione scolastica.
Art. 54 Sanzioni
1In caso di inadempienza agli obblighi di cui all’art. 53 cpv. 2, i municipi sono tenuti a
intervenire nell’ambito delle loro attribuzioni secondo la legge organica comunale del 10 marzo
1987.
2In caso di inerzia o di inefficacia dei provvedimenti, essi possono infliggere multe fino a 1'000
franchi.
3Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione.
Art. 55 Diritti dei genitori
I genitori hanno il diritto:
a) di essere informati sulla situazione scolastica dei propri figli;
b) di essere compiutamente informati sull’ordinamento dell’Istituto;
c) di presentare osservazioni al singolo docente o operatore scolastico specializzato,
rispettivamente agli organi dell’Istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
d) di proporre istanza d’intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente
superiori contro le decisioni o l’operato dei singoli docenti, operatori scolastici specializzati o
organi scolastici subordinati;
e) di partecipare alla vita dell’Istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e segg. della
presente legge.
Capitolo secondo
Doveri e diritti degli allievi
Art. 56 Doveri degli allievi
Gli allievi hanno il dovere:
a) di adempiere agli obblighi di frequenza della scuola;88
b) di tenere un comportamento corretto e conforme ai regolamenti scolastici;
c) di dedicarsi con impegno alle attività scolastiche.
Art. 57 Sanzioni disciplinari
1Le sanzioni disciplinari a carico degli allievi e la relativa procedura sono stabilite dalle
disposizioni di applicazione delle leggi speciali.
2L’allievo deve essere preventivamente sentito.
3Le assenze imputabili all’allievo nelle scuole dell’obbligo devono essere, nei casi gravi, segnalate
al municipio, il quale può chiedere l’intervento del magistrato dei minorenni.89
Art. 58 Diritti degli allievi
1Gli allievi hanno il diritto di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola
e alle loro caratteristiche individuali nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza
e di credenza.
2Essi hanno inoltre il diritto:
a) di essere informati sulla loro situazione scolastica;
b) di ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto;
c) di ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono;
85 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
86 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
87 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
88 Lett. modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
89 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
90 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
d) di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o
operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell’istituto, i quali sono tenuti a
rispondere direttamente;
e) inoltre, limitatamente agli allievi delle scuole postobbligatorie, di proporre istanza d’intervento
come all’art. 55 lett. d);
f) di partecipare alla vita dell’istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 39 e segg. della
presente legge.
Sanzioni disciplinari
Art. 58a91 1Le sanzioni disciplinari a carico delle persone tenute all’obbligo formativo e la relativa
procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione.
2La persona deve essere preventivamente sentita.
Doveri e diritti durante l’obbligo formativo
Art. 58b92 1Alle persone tenute all’obbligo formativo che frequentano una scuola, a tempo pieno o
per apprendisti, si applicano gli art. 56–58.
2Le altre persone tenute all’obbligo formativo:
a) devono adempiere agli impegni presi nel quadro di tale obbligo;
b) hanno il diritto di esercitarlo conformemente alle loro caratteristiche individuali, nel rispetto della
loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza;
c) hanno il diritto di essere informate sulla loro situazione e su leggi e regolamenti che li
concernono.
TITOLO V
L’educazione speciale e il sostegno pedagogico
Capitolo primo
Art. 59 …93
…94
Art. 62a Art. 60-62 …95
…96
Capitolo secondo
Sostegno pedagogico
Art. 63 Servizi di sostegno pedagogico
1Sono istituiti il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell’infanzia e della scuola
elementare e il servizio di sostegno pedagogico della scuola media.98
2I servizi hanno lo scopo di:
a) intervenire a favore degli allievi con importanti difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di
disadattamento, nell’intento di favorire una frequenza scolastica regolare;
b) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e
d’insegnamento;
c) collaborare nella promozione del benessere a scuola.
3Il funzionamento dei servizi nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle leggi speciali e dalle
norme di applicazione.
TITOLO VI
Gli altri servizi scolastici
Capitolo primo
91 Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
92 Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
93 Capitolo abrogato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.
94 Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007,
708.
95 Art. abrogati dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263.
96 Art. abrogato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedente modifica: BU 2007,
708.
97 Art. modificato dalla L 19.10.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2012-2013 - BU 2011, 579.
98 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
…99
Art. 64-65 ...100
Capitolo secondo
Servizi di documentazione e di ricerca
Biblioteche scolastiche
Art. 66101 1Ogni istituto, di regola, deve possedere una biblioteca scolastica, primariamente
destinata agli allievi.
2Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche il Cantone e i Comuni possono
avvalersi del servizio della Fondazione Bibliomedia.
3Le biblioteche scolastiche dipendono dalle direzioni degli istituti; il Dipartimento organizza la
formazione del personale, ne coordina la gestione e assicura la consulenza tecnica.
Art. 67 Centro cantonale di documentazione
1È istituito un centro cantonale predisposto alla raccolta, alla produzione e alla diffusione
di documentazione pedagogico-didattica, di mezzi d’insegnamento e di materiale scolastico a
destinazione dei docenti e degli istituti.
2Il Consiglio di Stato può aprire sottosedi regionali.
Art. 68 ...102
Rapporti con la RSI
Art. 69103 1Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento, promuove la collaborazione con la
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) per quanto concerne la messa a disposizione del
settore scolastico di documentazione audiovisiva archiviata presso la RSI.
2Specifici accordi definiscono di volta in volta i compiti, le rispettive responsabilità e la ripartizione
dei costi, nei limiti dei crediti di preventivo.
Capitolo terzo
Educazione fisica e sport104
Art. 70 Educazione fisica e sport105
Il Cantone promuove l’educazione fisica secondo le prescrizioni della legislazione
federale e secondo le norme di applicazione contenute in una legge speciale.
Capitolo quarto
Mobilità e scambi linguistici106
Art. 71 Servizio mobilità e scambi
1È istituito un servizio che promuove la mobilità e gli scambi scolastici individuali di allievi,
apprendisti e insegnanti, in particolare allo scopo di migliorare l’apprendimento delle lingue
nazionali, nonché gli studi linguistici e i periodi di pratica professionale fuori Cantone, in Svizzera e
all’estero.
2L’organizzazione del servizio e gli strumenti di sostegno agli scambi sono disciplinati dal Consiglio
di Stato.
99 Capitolo abrogato dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
100 Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
101 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 1997,
404.
102 Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedente modifica: BU 2002,
103.
103 Art. modificato dalla L 23.2.2010; in vigore dal 20.4.2010 - BU 2010, 144; precedente modifica: BU
2004, 448.
104 Titolo modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
105 Nota marginale modificata dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
106 Capitolo modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
107 Art. reintrodotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145; precedente modifica: BU
2004, 246.
Capitolo quinto
Corsi speciali108
Art. 72 Corsi di lingua italiana e attività d’integrazione
1Nelle scuole di ogni ordine e grado sono organizzati corsi di lingua italiana per allievi di
altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente l’insegnamento.
2Per svolgere i compiti di cui al cpv. 1 vengono assunti dal Consiglio di Stato dei docenti di lingua e
integrazione.
3Il fabbisogno di personale docente, il suo statuto, i comprensori di attività, le modalità organizzative
dei corsi e delle attività nonché le questioni finanziarie sono disciplinate dal Consiglio di Stato tramite
regolamento.
4Per gli interventi nelle scuole comunali i comuni pagano le tariffe previste dal regolamento e
assicurano la sistemazione logistica e il materiale d’uso; il regolamento prevede i casi in cui il
comune, tramite convenzione pluriennale, può assumere direttamente la competenza di organizzare
i corsi e le attività con il sostegno finanziario del Cantone.
TITOLO VII
…110
Art. 73-79 ...111
TITOLO VIII
Finanziamento cantonale delle scuole comunali112
Tipologia dei contributi
Art. 79a113 1Il Cantone riconosce ai comuni un contributo annuo per sezione di scuola comunale che
considera le diverse attività di insegnamento. L’importo di riferimento del contributo è definito
annualmente dal Consiglio di Stato ed è diverso:
a) per le sezioni di scuola dell’infanzia con refezione;
b) per le sezioni di scuola dell’infanzia senza refezione;
c) per le sezioni di scuola elementare.
2Il Cantone riconosce ai comuni un contributo particolare per ogni unità didattica settimanale
impartita dai docenti di appoggio e dai supplenti dei docenti comunali assenti per formazione
continua. L’importo è definito annualmente dal Consiglio di Stato.114
3Il Cantone riconosce ai comuni un contributo particolare per i congedi di formazione o ricerca dei
docenti comunali preavvisati favorevolmente dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce
annualmente l’importo.
4Il Consiglio di Stato può prevedere tramite norme esecutive eventuali altri contributi particolari per
altri oneri delle scuole comunali che esulano da quanto previsto ai capoversi precedenti.
Perequazione e versamento dei contributi
Art. 79b115 1I contributi di cui all’art. 79a sono calcolati in base ai disposti dell’art. 11 della legge sulla
perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2I contributi sono versati in tre rate nei mesi di febbraio, luglio e novembre di ogni anno.
Riduzione lineare
Art. 79c116 I contributi calcolati in base agli art. 79a e 79b sono ridotti linearmente di una quota fissa
per tipo di contributo determinata annualmente dal Consiglio di Stato, ritenuto che l’insieme delle
108 Capitolo introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
109 Art. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2020, 287; precedenti modifiche: BU
1993, 399; BU 2016, 68.
110 Titolo abrogato dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
111 Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
112 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
113 Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
114 Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2020, 287.
115 Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
116 Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 349; precedente modifica: BU 2016,
68.
quote fisse di riduzione corrisponde ad una percentuale degressiva, che parte dal 22% e scende
progressivamente fino al 13% del totale del finanziamento cantonale delle scuole comunali prima
della riduzione lineare.
TITOLO IX117
Insegnamento privato
Art. 80 Libertà dell’insegnamento privato
1L’insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.
2Agli allievi in età d’obbligo scolastico l’insegnamento dev’essere impartito in lingua italiana; il
Consiglio di Stato può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più
discipline in un’altra lingua.118
3Per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone, il Consiglio di Stato
può autorizzare eccezionalmente la frequenza di curricoli formativi in una lingua diversa dall’italiano;
la lingua italiana dev’essere comunque insegnata.119
Scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate120
Art. 81
1Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo
statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.121
2Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli
delle scuole pubbliche.
Disposizioni comuni:
Art. 82 a) finalità
1Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private devono perseguire
le finalità della scuola pubblica e devono conferire ai propri allievi una formazione generale di livello
equivalente a quello conseguibile nei corrispondenti gradi di scuola pubblica.122
b) autorizzazione
2L’apertura e l’esercizio di scuole dell’infanzia, di scuole elementari e di scuole medie private sono
subordinati all’autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.123
3L’autorizzazione dev’essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.
c) requisiti
4Chi intende aprire una scuola dell’infanzia, una scuola elementare o una scuola media private,
deve presentare al Consiglio di Stato un’istanza, accompagnata da un progetto pedagogico, da un
piano finanziario e dai documenti inerenti alle persone incaricate della direzione della scuola ed ai
docenti, che sono previsti dal regolamento.124
5…125
6L’edificio e i locali in cui l’insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla
promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.126
Disposizioni speciali per le scuole parificate:
Art. 83 a) requisiti
1I titoli d’idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l’insegnamento nelle
scuole pubbliche.
2Per quanto riguarda l’idoneità dei docenti, il piano di studi, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli
arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l’insegnamento privato deve uniformarsi alla presente
legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.127
117 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
118 Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
119 Cpv. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
120 Nota marginale modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
121 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
122 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
123 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
124 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165; precedenti modifiche: BU
2010, 513; BU 2011, 651.
125 Cpv. abrogato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
126 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU
2004, 448.
127 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
b) vigilanza
3L’insegnamento privato nella scuola dell’infanzia, nella scuola elementare e nella scuola media è
sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.128
c) certificato cantonale
4I certificati delle scuole private parificate sono rilasciati dalle competenti autorità cantonali.
Art. 84
…129
Disposizioni speciali per le scuole non parificate:
Art. 85 a) vigilanza
1Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono
sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.
b) passaggio alle scuole dell’obbligo pubbliche131
2Il passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, dalle scuole elementari o dalle scuole medie non
parificate alle scuole dell’obbligo pubbliche o private parificate è subordinato ad una prova di
accertamento.132
c) passaggio alle scuole medie superiori
3Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate alle scuole medie superiori pubbliche è
subordinato al superamento di esami d’ammissione.133
Art. 86 Scuole private medie superiori preparatorie alla maturità134
1L’apertura e l’esercizio di una scuola privata media superiore preparatoria alla maturità
sono subordinati all’autorizzazione del Consiglio di Stato; l’esame di maturità si tiene in Svizzera,
salvo eccezioni previste dal regolamento per scuole preparatorie che garantiscono un adeguato iter
formativo.135
2Chi intende aprire una scuola privata media superiore preparatoria alla maturità deve presentare
al Consiglio di Stato un’istanza accompagnata da un progetto pedagogico, da un piano finanziario
e dai documenti inerenti alle persone incaricate della direzione della scuola ed ai docenti, che sono
previsti dal regolamento.136
3L’edificio e i locali in cui l’insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla
promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.137
4L’autorizzazione è limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti; l’adeguatezza
dell’iter formativo è verificata unicamente per le scuole preparatorie alla maturità il cui esame non si
tiene in Svizzera.138
5Il passaggio di allievi dalle scuole private medie superiori preparatorie alla maturità alle scuole
medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d’ammissione.139
Art. 87 Scuole professionali private
L’istituzione e l’esercizio di scuole professionali private, così come il riconoscimento degli
esami finali, sono disciplinati dalla legislazione federale sulla formazione professionale.
Accordi internazionali
Art. 87a140 Sono riservati gli accordi internazionali inerenti all’apertura in Svizzera di scuole private
riconosciute da Stati esteri.
128 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
129 Art. abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 1993,
41.
130 Art. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
131 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
132 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
133 Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
134 Nota marginale modificata dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
135 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
136 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165; precedente modifica: BU 2010,
513.
137 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU
2004, 448.
138 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
139 Cpv. introdotto dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
140 Art. introdotto dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
Art. 88
…141
Art. 89 Servizi scolastici
Gli allievi delle scuole private beneficiano gratuitamente dei servizi scolastici previsti per
le scuole pubbliche:
a) orientamento scolastico e professionale;
b) …;142
c) servizio medico scolastico;
d) servizio dentistico scolastico.
Contributo per materiale scolastico143
Art. 89a144 1Agli allievi domiciliati nel Cantone in età d’obbligo scolastico, che frequentano gli ultimi
due anni di scuola dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private parificate in Ticino, il
Cantone versa un contributo annuale per il materiale scolastico.145
2Per il riconoscimento del contributo annuale - interamente a carico del Cantone - fa stato il domicilio
dell’allievo in Ticino al 1° novembre.146
Art. 90 Insegnamento nelle famiglie
Per ragioni particolari d’ordine psichico o fisico il Dipartimento può eccezionalmente
autorizzare l’insegnamento obbligatorio impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso
corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente legge, delle disposizioni
esecutive e dei piani di studio.
Tasse
Art. 90a148 1Per l’istruzione delle pratiche d’autorizzazione previste dal presente titolo, come
pure per compiti speciali di visita, di controllo, d’ispezione e di consulenza da parte del Dipartimento,
sono percepite tasse e spese.
2Le tasse devono essere commisurate all’entità e al costo reale della prestazione fornita, ritenuto
un minimo di 200 franchi e un massimo di 5’000 franchi.
3Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento l’ammontare e la modalità di pagamento delle
singole tasse.
Art. 91 Penalità
Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza autorizzazione
fa impartire od impartisce l’insegnamento privato, è punito dal Consiglio di Stato con una multa da
1'000 franchi a 10'000 franchi, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile
2010. Resta riservata l’azione penale.
TITOLO X150
Banca dati151
Sistema d’informazione per la gestione degli allievi e degli istituti
141 Art. abrogato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
142 Lett. abrogata dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 246.
143 Nota marginale modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 67.
144 Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dall’anno scolastico 2002/03 - BU 2002, 222.
145 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 67; precedente modifica: BU
2011, 651.
146 Cpv. modificato dalla L 22.2.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 238.
147 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
148 Art. introdotto dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
149 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2010,
260.
150 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU
2015, 523.
151 Titolo modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
Art. 91a152 1Il Dipartimento competente, tramite le unità amministrative definite dal regolamento,
gestisce la banca dati «Gestione allievi gestione istituti» (GAGI), la quale serve:
a) alla gestione amministrativa e del curricolo formativo degli allievi;
b) alla gestione amministrativa degli istituti scolastici e dei relativi servizi centrali;
c) a garantire la disponibilità di attestati e diplomi per un periodo di tempo adeguato;
d) a garantire il monitoraggio del sistema formativo per il pilotaggio delle politiche educative;
e) ad accompagnare gli allievi in caso di rientro nel sistema formativo dopo un’interruzione;
f) a scopo di ricerca e statistica.
2La banca dati GAGI contiene i dati personali necessari all’adempimento dei compiti legali degli
organi interessati, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi allo stato di salute, alle
decisioni amministrative particolari, ai provvedimenti disciplinari, nonché alla sfera famigliare se
strettamente necessari per la gestione ordinaria della scuola. Essa non contiene dati di natura
penale.
Procedura di richiamo
Art. 91b153 Mediante procedura di richiamo, gli organi responsabili possono rendere accessibili i
seguenti dati personali alle seguenti categorie di persone:
a) quelli necessari all’adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai membri di organi
scolastici e di conduzione degli istituti nonché al loro personale amministrativo;154
b) quelli necessari all’adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai docenti e ai supplenti;
c) quelli necessari all’adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai singoli servizi
dipartimentali;155
d) quelli necessari all’adempimento dei compiti di ricerca o di manutenzione del sistema ai
servizi interni ed esterni incaricati di queste incombenze.
Trasmissione di dati a organi pubblici e a privati
Art. 91c156 1I dati personali inerenti ad allievi possono essere trasmessi a organi pubblici solo se
l’autorità competente è autorizzata dalla legge e se i dati nel caso specifico sono indispensabili
all’organo richiedente per l’adempimento dei suoi compiti legali oppure se la persona interessata o
il suo rappresentante legale, nel singolo caso, hanno dato il loro consenso libero e informato.157
2La trasmissione a privati di dati personali di allievi, liste di classe comprese, è possibile solo se
l’autorità competente è autorizzata dalla legge, oppure se la persona interessata o il suo
rappresentante legale hanno dato il loro consenso libero e informato.158
3I dati possono essere trasmessi in forma anonimizzata a terzi a scopo di statistica e di ricerca sulla
base di convenzioni specifiche.
Conservazione e sicurezza dei dati
Art. 91d159 1I dati degli allievi sono conservati al massimo per 15 anni a partire dalla fine della
carriera scolastica e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca
educativa; quelli meritevoli di particolare protezione sono conservati al massimo per 4 anni dalla
conclusione del rispettivo ciclo scolastico e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della
statistica e della ricerca educativa.160
2Gli attestati scolastici e i titoli sono conservati al massimo per 50 anni a partire dalla fine della
carriera scolastica ai fini della richiesta da parte della persona che li ha conseguiti.161
3Il Dipartimento adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i sistemi
informativi contro la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecite dei dati.
Diritto suppletivo e norme esecutive
152 Art. modificato dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 163; precedenti modifiche: BU
2015, 523; BU 2018, 336.
153 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
154 Lett. modificata dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
155 Lett. modificata dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
156 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
157 Cpv. modficato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
158 Cpv. modficato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
159 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
160 Cpv. modificato dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 163.
161 Cpv. reintrodotto dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 163; precedente modifica: BU
2018, 336.
Art. 91e162 1Per la protezione e la sicurezza dei dati sono applicabili, oltre alle disposizioni del diritto
federale e della presente legge, le norme della legge sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987.
2Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di dettaglio concernenti segnatamente
le categorie di dati personali elaborati, i diritti di accesso, la procedura di richiamo, la trasmissione
di dati a terzi e le misure di sicurezza.
TITOLO XI163
Contenzioso
Ricorso contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione
Art. 92 degli istituti
1Contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla
conduzione degli istituti è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo.165
Art. 93 Ricorso contro le decisioni del Dipartimento
1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Ricorso contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili
Art. 94
1Contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili è dato ricorso
al Consiglio di Stato.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo.167
Art. 95 Ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato
1Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Ricorso in materia di assicurazione scolastica
Art. 95a169 Contro le decisioni delle autorità cantonali inerenti alle prestazioni ed ai premi
dell’assicurazione scolastica è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine
di 30 giorni dall’intimazione di tali decisioni.
Art. 96 Ricorso contro le valutazioni scolastiche
1In materia di valutazioni il ricorso è proponibile soltanto contro quelle finali o d’esame.
2Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari è dato ricorso all’ispettorato scolastico; in tutte
le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell’istituto scolastico.
3Contro le decisioni dell’ispettorato scolastico e della direzione dell’istituto scolastico è dato ricorso
al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
4Il ricorso contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio è disciplinato dalla legge
sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4
febbraio 1998.
5Nelle procedure contro le valutazioni scolastiche non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto
sospensivo.
Norme applicabili
162 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
163 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU
2015, 523.
164 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.
165 Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
166 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.
167 Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
168 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.
169 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
170 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2009,
26.
Art. 97
Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; il
termine di ricorso è di quindici giorni.
Procedura di reclamo
Art. 97a172 1Le leggi speciali o i regolamenti scolastici possono prevedere una procedura di
reclamo, che è gratuita.
2Il reclamo contro una decisione è presentato per iscritto entro 15 giorni dalla sua ricezione
all’autorità che l’ha emanata; la decisione su reclamo deve essere motivata.
TITOLO XII173
Disposizioni transitorie
Art. 98 Valutazione dell’insegnamento della civica
A due anni dall’entrata in vigore delle modifiche di cui all’art. 23a della presente legge e
alla scadenza di un ulteriore periodo di due anni, il Consiglio di Stato esegue una valutazione
dell’insegnamento della civica e ne trasmette l’esito al Gran Consiglio.
TITOLO XIII175
Disposizione abrogative e finali
Art. 99 Modifica di leggi esistenti
La legge della scuola del 29 maggio 1958, la legge sulla scuola media del 21 ottobre
1974, la legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, il
decreto legislativo concernente l’istituzione, con sede a Bellinzona, di una scuola tecnica media per
la formazione dei tecnici elettromeccanici, del 21 febbraio 1973, il decreto legislativo concernente
l’istituzione di scuole commerciali d’attesa, del 22 marzo 1983, il decreto legislativo concernente
l’istituzione di una Scuola cantonale preparatoria alle carriere dell’aviazione civile, del 15 marzo
1983, il decreto legislativo concernente l’istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le
professioni sanitarie e sociali di Lugano, del 2 febbraio 1976, il decreto legislativo sulla Scuola
cantonale dei tecnici dell’abbigliamento di Lugano, del 18 giugno 1984, il decreto legislativo
concernente l’istituzione della Scuola cantonale di segretariato d’albergo di Bellinzona, del 5
novembre 1984, il decreto legislativo concernente l’istituzione del Corso di formazione per
programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di
Bellinzona, del 23 giugno 1986, sono modificati come segue:176
Art. 100 Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.177
Disposizioni transitorie
BU 2011, 238 (modifica del 22 febbraio 2011)
Il maggior onere finanziario a carico del Cantone derivante dalla modifica dell’art. 89a cpv. 2 è
compensato con una corrispondente riduzione del contributo annuo forfetario previsto dall’art. 34
della legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti a partire dal 2012 e per gli anni seguenti.
BU 2013, 356 (modifica del 13 agosto 2013)
171 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016; precedenti modifiche: BU 2009, 26;
BU 2013, 474; BU 2015, 194.
172 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
173 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU
2015, 523.
174 Art. reintrodotto dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedente modifica: BU
2016, 239.
175 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU
2015, 523.
176 Le modifiche sono inserite negli atti normativi menzionati.
177 Entrata in vigore: 2 settembre 1991 - BU 1991, 287.
È dato tempo fino al 31 agosto 2015, ai comuni e ai consorzi che non si sono ancora dotati di una
direzione, di adeguarsi. Fino a quella data, per quei comuni e per quei consorzi, rimangono in vigore
l’art. 27 cpv. 3 lett. d) e l’art. 33.
BU 2020, 165 (modifica del 9 marzo 2020)
La modifica dell’art. 86 cpv. 1 non si applica agli allievi iscritti alle scuole entro il 1° gennaio 2020.
Pubblicata nel BU 1991, 287.