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Legge sugli assegni di famiglia

Ticino · 856.100 · statute

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Contents: 71 provisions
  1. Art. 1 A. Campo di applicazione materiale
  2. Art. 2 B. Campo di applicazione personale
  3. Art. 3 A. Importo
  4. Art. 4 B. Prestazioni familiari facoltative
  5. Art. 5 A. Condizioni del diritto8
  6. Art. 6 I. Datori di lavoro
  7. Art. 7
  8. Art. 8 C. Casse di compensazione per gli assegni familiari
  9. Art. 9 D. Cassa cantonale
  10. Art. 10 I. In generale
  11. Art. 11 II. Dati statistici
  12. Art. 12 III. Cassa cantonale
  13. Art. 13 I. In generale
  14. Art. 14 II. Cassa cantonale
  15. Art. 15 G. Cambiamento di Cassa
  16. Art. 16 I. Consiglio di Stato
  17. Art. 17 II. Tribunale cantonale amministrativo17
  18. Art. 18 I. Primo annuncio
  19. Art. 19 II. Annuncio in caso di fusione
  20. Art. 20 III. Ammissione all’esercizio nel Cantone
  21. Art. 21 I. Decisione
  22. Art. 22 II. Affiliazione
  23. Art. 23 III. Riserva di fluttuazione
  24. Art. 24 I. Comunicazione e decisione
  25. Art. 25 II. Affiliazione
  26. Art. 26 III. Riserva di fluttuazione
  27. Art. 27 I. Casse non amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG
  28. Art. 28 II. Casse amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG
  29. Art. 29 M. Controllo dei datori di lavoro
  30. Art. 30 I. Contributi degli affiliati
  31. Art. 31 II. Organi competenti
  32. Art. 32 A. Condizioni del diritto
  33. Art. 33 B. Procedura
  34. Art. 34 C. Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
  35. Art. 35 I. In generale
  36. Art. 36 II. Dati statistici
  37. Art. 37 III. Controllo dell’assoggettamento e informazione
  38. Art. 38 E. Affiliazione
  39. Art. 39 F. Finanziamento
  40. Art. 42 A. Vigilanza del Cantone
  41. Art. 43
  42. Art. 44 II. Organo e rapporto
  43. Art. 45
  44. Art. 46
  45. Art. 47 A. Condizioni
  46. Art. 48 B. Estinzione del diritto38
  47. Art. 49 C. Importo massimo dell’assegno
  48. Art. 50 D. Ricerca di un’occupazione più redditizia
  49. Art. 51 I. Famiglia monoparentale
  50. Art. 52 II. Famiglia biparentale
  51. Art. 53 B. Estinzione del diritto
  52. Art. 54 C. Importo massimo dell’assegno
  53. Art. 60 A. Titolare del diritto
  54. Art. 61 B. Riconoscimento in assegno ed estinzione del diritto
  55. Art. 62 C. Impiego conforme
  56. Art. 63 D. Periodo di carenza e sua interruzione55
  57. Art. 64 E. Esclusione dal diritto
  58. Art. 65 F. Decadenza del diritto corrente
  59. Art. 66 G. Computo di una pensione alimentare
  60. Art. 67 H. Solidarietà in caso di ordine di restituzione
  61. Art. 68 I. Pagamento dell’assegno
  62. Art. 69 J. Assegno e contributo di mantenimento
  63. Art. 70 K. Prescrizione
  64. Art. 71 M. Comunicazione di dati
  65. Art. 72 Organo d’esecuzione
  66. Art. 73 A. Assegno integrativo
  67. Art. 74 B. Assegno di prima infanzia
  68. Art. 75
  69. Art. 76 I. Assegno integrativo e assegno di prima infanzia75
  70. Art. 77 A. Disposizione abrogativa
  71. Art. 78 B. Entrata in vigore

71 provisions

Art. 1 A. Campo di applicazione materiale

La legge disciplina: a) le disposizioni di esecuzione e complemento della legislazione federale sugli assegni familiari relative all’assegno per figli e all’assegno di formazione; b) …;3 c) il diritto all’assegno integrativo ed all’assegno di prima infanzia;4 d) il diritto all’assegno parentale.5

Art. 2 B. Campo di applicazione personale

1Richiamata la legislazione federale sugli assegni familiari, il Titolo II della legge si applica: a) ai lavoratori salariati di professioni non agricole ed ai salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo; b) alle persone senza attività lucrativa; c) ai lavoratori indipendenti.6 2Il Titolo III della legge si applica: a) ai lavoratori salariati; b) ai lavoratori indipendenti; c) alle persone senza attività lucrativa. TITOLO II Disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam: assegno per figli e assegno di formazione Capitolo primo 1 Ingresso modificato dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86. 2 Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1. 3 Lett. abrogata dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 77. 4 Lett. modificata dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444. 5 Lett. introdotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 6 Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1. Disposizioni generali

Art. 3 A. Importo

Gli importi dell’assegno per figli e dell’assegno di formazione corrispondono agli importi minimi previsti dalla LAFam.

Art. 4 B. Prestazioni familiari facoltative

1Non sono prestazioni familiari sottoposte alla legge: a) gli assegni per figli e gli assegni di formazione di importo più elevato rispetto a quelli previsti dalla legge, riconosciuti dal datore di lavoro o dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari; b) le altre prestazioni familiari non previste dalla legge, riconosciute dal datore di lavoro o dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari. 2Questi assegni e queste prestazioni non possono essere presi in considerazione per la determinazione dell’aliquota contributiva per il finanziamento dell’assegno per figli e dell’assegno di formazione e devono essere gestiti e contabilizzati separatamente rispetto alle prestazioni familiari della legge. Capitolo secondo Lavoratori salariati di professioni non agricole e lavoratori indipendenti7

Art. 5 A. Condizioni del diritto8

Le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per i lavoratori salariati di professioni non agricole e per i lavoratori indipendenti sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari. B. Procedura

Art. 6 I. Datori di lavoro

1Il salariato inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato il suo datore di lavoro. 2La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia: a) sul diritto del salariato agli assegni per figli o di formazione; b) sull’importo degli stessi; c) sulla scadenza del diritto; d) sui rimedi di diritto. 3La decisione è trasmessa in copia al datore di lavoro del salariato. 4Il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al salario. II. Salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo

Art. 7

1Il salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato. 2La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia: a) sul suo diritto agli assegni per figli o di formazione; b) sull’importo degli stessi; c) sulla scadenza del diritto; d) sui rimedi di diritto. III. Lavoratori indipendenti Art. 7a10 1Il lavoratore indipendente inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato. 2La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia: a) sul suo diritto agli assegni per figli o di formazione; b) sull’importo degli stessi; c) sulla scadenza del diritto; d) sui rimedi di diritto. 7 Capitolo modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1. 8 Nota marginale modificata dalla L 20.9.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 435. 9 Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1; precedente modifica: BU 2010, 47. 10 Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

Art. 8 C. Casse di compensazione per gli assegni familiari

Sono organi d’esecuzione della legge: a) la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari; b) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG; c) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che non sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ma sono in possesso del riconoscimento cantonale al 31 dicembre 2008.

Art. 9 D. Cassa cantonale

1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è un ente autonomo di diritto pubblico, con sede a Bellinzona. 2Conformemente all’art. 63 cpv. 4 LAVS, l’amministrazione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è affidata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. E. Compiti delle Casse

Art. 10 I. In generale

Le Casse di compensazione per gli assegni familiari: a) procedono alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso i loro affiliati; b) applicano la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti; c) procedono alle necessarie compensazioni fra i contributi dovuti dai loro affiliati e gli assegni familiari anticipati dai datori di lavoro ai loro salariati, rispettivamente procedono alle necessarie compensazioni fra i contributi dovuti e gli assegni familiari che spettano di diritto ai lavoratori indipendenti;11 d) vigilano sulla corretta applicazione della legge da parte dei loro affiliati; e) ricevono le richieste dei loro affiliati e procedono alla necessaria istruttoria; f) emanano le decisioni e le decisioni su opposizione; g) gestiscono le procedure ricorsuali; h) provvedono al loro equilibrio finanziario alimentando un’adeguata riserva di fluttuazione.

Art. 11 II. Dati statistici

Le Casse di compensazione per gli assegni familiari tengono annualmente una statistica che indica separatamente: a) il numero dei propri affiliati (datori di lavoro, salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo e lavoratori indipendenti);12 b) il numero degli aventi diritto agli assegni per figli; c) il numero degli aventi diritto agli assegni di formazione; d) la massa salariale o reddituale sulla quale sono stati riscossi i contributi nell’anno civile;13 e) il totale dei contributi riscossi nell’anno civile; f) il totale degli assegni per figli versati nell’anno civile; g) il totale degli assegni di formazione versati nell’anno civile; h) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni per figli; i) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni di formazione; j) il totale delle spese amministrative sostenute; k) l’ammontare della riserva di fluttuazione.

Art. 12 III. Cassa cantonale

1Oltre ai compiti enunciati dalla legislazione federale sugli assegni familiari e dalla legge, alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, sulla base delle proprie affiliazioni e di quelle comunicatele dalle altre Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari, il controllo dell’assoggettamento: a) dei datori di lavoro; b) dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo; c) dei lavoratori indipendenti.14 11 Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1. 12 Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1. 13 Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1. 14 Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1. 2Una volta all’anno almeno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari richiama l’attenzione degli interessati, in particolare, sull’affiliazione, sulle condizioni del diritto e sulla procedura. 3La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tiene e pubblica un elenco delle Casse per gli assegni familiari autorizzate ad applicare l’ordinamento degli assegni familiari. 4Per l’esecuzione di questi compiti, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari riceve un indennizzo tramite le Casse di compensazione per gli assegni familiari proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione. F. Affiliazione

Art. 13 I. In generale

1Si affiliano ad una Cassa di compensazione per gli assegni familiari: a) i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente alla legislazione federale sull’AVS; b) i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo conformemente alla legislazione federale sull’AVS; c) i lavoratori indipendenti.15 2Per le condizioni, la procedura ed i termini d’affiliazione è applicabile la legislazione federale sull’AVS.

Art. 14 II. Cassa cantonale

Sono obbligatoriamente affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari: a) gli enti pubblici e gli enti parastatali che hanno la loro sede legale nel Cantone; b) le succursali degli enti pubblici e degli enti parastatali che hanno sede nel Cantone; c) i datori di lavoro, i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo e i lavoratori indipendenti che non sono affiliati ad una Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari.16

Art. 15 G. Cambiamento di Cassa

1Il passaggio da una Cassa di compensazione per gli assegni familiari ad un’altra è ammesso quando non ricorrono più le condizioni che hanno determinato l’affiliazione. 2Per le condizioni, la procedura ed i termini del cambiamento di Cassa è applicabile la legislazione federale sull’AVS. H. Controversie sull’affiliazione e sul cambiamento di Cassa

Art. 16 I. Consiglio di Stato

1Le controversie sono giudicate dal Consiglio di Stato. 2La decisione del Consiglio di Stato può essere invocata entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso riguardante l’affiliazione: a) dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari interessate; b) dalle persone interessate. 3Per le condizioni, la procedura ed i termini è applicabile la legislazione federale sull’AVS.

Art. 17 II. Tribunale cantonale amministrativo17

1Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 2Al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. I. Annuncio delle Casse amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

Art. 18 I. Primo annuncio

1La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari amministrata da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che intende esercitare nel Cantone si annuncia entro il 31 agosto. 2Allo scopo essa trasmette al Consiglio di Stato una notifica scritta, corredata dagli statuti. 15 Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1. 16 Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1. 17 Nota marginale modificata dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475. 18 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.

Art. 19 II. Annuncio in caso di fusione

1In caso di fusione fra Casse professionali o interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, la Cassa che continua l’attività si annuncia entro il 31 agosto. 2Allo scopo essa trasmette al Consiglio di Stato una notifica scritta, corredata dagli statuti.

Art. 20 III. Ammissione all’esercizio nel Cantone

1La decisione di ammissione all’esercizio nel Cantone è formalizzata tramite risoluzione del Consiglio di Stato. 2L’ammissione all’esercizio ha effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente. J. Revoca del riconoscimento o dell’ammissione all’esercizio

Art. 21 I. Decisione

1Il Consiglio di Stato revoca il riconoscimento o l’ammissione all’esercizio ad una Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari se essa non da seguito alle istruzioni impartitele. 2La decisione di revoca del riconoscimento cantonale o ammissione all’esercizio è formalizzata tramite risoluzione. 3Con la risoluzione il Consiglio di Stato ordina: a) l’affiliazione d’ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dei suoi affiliati; b) la liberazione della riserva di fluttuazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. 4Contro la decisione di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all’esercizio, la Cassa può interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.19

Art. 22 II. Affiliazione

1Gli affiliati alla Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari alla quale è stato revocato il riconoscimento cantonale o l’ammissione all’esercizio vengono affiliati d’ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. 2L’affiliazione ha effetto dalla crescita in giudicato della decisione di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all’esercizio.

Art. 23 III. Riserva di fluttuazione

1La riserva di fluttuazione della Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari alla quale è stato revocato il riconoscimento cantonale o l’ammissione all’esercizio è versata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. 2Determinante è l’importo effettivo della riserva al momento dell’emanazione della decisione di revoca del riconoscimento o di ammissione all’esercizio. Qualora l’importo effettivo della riserva dovesse essere inferiore al minimo legale la Cassa e la sua associazione fondatrice sono tenute solidalmente al versamento della differenza. 3La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari definisce i termini e le modalità del versamento. K. Scioglimento o cessazione dell’attività nel Cantone

Art. 24 I. Comunicazione e decisione

1La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari comunica per iscritto al Consiglio di Stato il suo scioglimento o la cessazione dell’attività nel Cantone entro il 31 agosto. 2Il Consiglio di Stato formalizza la decisione di scioglimento o cessazione dell’attività tramite risoluzione. 3Con la risoluzione il Consiglio di Stato ordina: a) lo scioglimento della Cassa o la cessazione dell’attività nel Cantone; b) l’affiliazione d’ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dei suoi affiliati; c) la liberazione della riserva di fluttuazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. 19 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475. 4Contro la decisione di scioglimento o di cessazione dell’attività, la Cassa può interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa.20 5Lo scioglimento o la cessazione dell’attività hanno effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente.

Art. 25 II. Affiliazione

Gli affiliati alla Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari disciolta o che ha cessato la sua attività nel Cantone vengono affiliati d’ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Art. 26 III. Riserva di fluttuazione

1La riserva di fluttuazione della Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari disciolta o che ha cessato la sua attività nel Cantone è versata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. 2Determinante è l’importo effettivo della riserva al momento dell’emanazione della decisione di scioglimento o di cessazione dell’attività nel Cantone. Qualora l’importo effettivo della riserva dovesse essere inferiore al minimo legale la Cassa e la sua associazione fondatrice sono tenute solidalmente al versamento della differenza. 3La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari definisce i termini e le modalità del versamento. L. Fusione

Art. 27 I. Casse non amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

1Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che intendono procedere ad una fusione ed ottenere il riconoscimento cantonale trasmettono una richiesta scritta al Consiglio di Stato entro il 31 agosto, corredata dagli statuti. 2Sulla richiesta esse precisano la denominazione della nuova Cassa che intende continuare ad esercitare nel Cantone. 3Il riconoscimento cantonale è concesso unicamente se le Casse professionali o interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari interessate alla fusione sono già in possesso del riconoscimento cantonale. 4Il riconoscimento cantonale ha effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente.

Art. 28 II. Casse amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

1Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che intendono procedere ad una fusione lo annunciano al Consiglio di Stato entro il 31 agosto. 2Sull’annuncio esse precisano la denominazione della nuova Cassa che intende continuare ad esercitare nel Cantone e da quale Cassa di compensazione AVS/AI/IPG essa è amministrata. 3L’ammissione all’esercizio ha effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente.

Art. 29 M. Controllo dei datori di lavoro

1I datori di lavoro sono sottoposti a controlli. 2Oggetto del controllo è la corretta applicazione delle disposizioni legali. 3Per le condizioni, la procedura ed i termini è applicabile la legislazione federale sull’AVS. N. Finanziamento

Art. 30 I. Contributi degli affiliati

1Le Casse di compensazione per gli assegni familiari provvedono alla copertura dei loro oneri tramite la riscossione di un contributo a carico dei loro affiliati. 2Il contributo è determinato in percentuale sui salari soggetti ad imposizione AVS, rispettivamente sui redditi soggetti ad imposizione AVS nei limiti previsti dalla legislazione federale.21 3Sono considerati oneri ai sensi della presente legge: a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione; b) la copertura delle spese di amministrazione; c) l’alimentazione della riserva di fluttuazione. 20 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475. 21 Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1. 4La singola Cassa di compensazione per gli assegni familiari può applicare aliquote contributive diverse ai redditi dei salariati sottoposti all’AVS e a quelli delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente.22

Art. 31 II. Organi competenti

La percentuale del contributo è determinata: a) per le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari: dagli organi che gli statuti definiscono competenti; b) per la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari: dal Consiglio di Stato. O. Perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari I. Principio Art. 31a23 È istituito il principio della perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari che esercitano nel Cantone. II. Competenza Art. 31b24 1Il Consiglio di Stato introduce integralmente una perequazione degli oneri tra le casse, al più tardi entro sette anni dall’entrata in vigore della legge. 2Il Consiglio di Stato determina le modalità di applicazione della perequazione degli oneri, ritenuto che la stessa considera solo la spesa relativa agli assegni per figli e agli assegni di formazione. 3Prima del termine previsto dal cpv. 1, il Consiglio di Stato può introdurre una parziale perequazione degli oneri. Capitolo terzo Persone senza attività lucrativa

Art. 32 A. Condizioni del diritto

1Le condizioni del diritto agli assegni familiari per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari. 2In deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS.

Art. 33 B. Procedura

1La persona senza attività lucrativa inoltra una richiesta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. 2La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia: a) sul diritto agli assegni per figli o di formazione; b) sull’importo degli stessi; c) sulla scadenza del diritto; d) sui rimedi di diritto.

Art. 34 C. Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

L’ordinamento sugli assegni di famiglia per le persone senza attività lucrativa è applicato dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. D. Compiti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

Art. 35 I. In generale

La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari: a) procede alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso le persone senza attività lucrativa; b) applica la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti; c) …;26 d) riceve le richieste e procede alla necessaria istruttoria; e) emana le decisioni e le decisioni su opposizione; f) gestisce le procedure ricorsuali; 22 Cpv. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1. 23 Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1. 24 Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1. 25 Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1. 26 Lett. abrogata dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403. g) determina l’ammontare degli assegni familiari e provvede al versamento.

Art. 36 II. Dati statistici

La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tiene annualmente una statistica che indica separatamente: a) il numero dei propri affiliati; b) il numero degli aventi diritto agli assegni per figli; c) il numero degli aventi diritto agli assegni di formazione; d) il totale dei contributi riscossi nell’anno civile; e) il totale degli assegni per figli versati nell’anno civile; f) il totale degli assegni di formazione versati nell’anno civile; g) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni per figli; h) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni di formazione; i) il totale delle spese amministrative sostenute; j) …27

Art. 37 III. Controllo dell’assoggettamento e informazione

1Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta il controllo dell’assoggettamento delle persone senza attività lucrativa. 2Una volta all’anno almeno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari richiama l’attenzione degli interessati, in particolare, sull’affiliazione, sulle condizioni del diritto e sulla procedura. 3Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione nell’ordinamento sugli assegni familiari ai salariati non agricoli.

Art. 38 E. Affiliazione

Le persone senza attività lucrativa considerate tali ai fini della legislazione federale sull’AVS si affiliano alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Art. 39 F. Finanziamento

1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite: a) un contributo del 25% prelevato sui contributi AVS/AI/IPG dovuti dalle persone senza attività lucrativa, qualora queste versino contributi AVS/AI/IPG superiori al contributo minimo AVS; b) la partecipazione del Cantone per quanto non finanziato dal contributo di cui alla lettera a). 2Sono considerati oneri ai sensi della legge: a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione; b) la copertura delle spese di amministrazione. Art. 40-41 …29 Capitolo quarto Aspetti organizzativi comuni al regime sui salariati, sui lavoratori indipendenti e sulle persone senza attività lucrativa30

Art. 42 A. Vigilanza del Cantone

1Il Consiglio di Stato richiama la Cassa di compensazione per gli assegni familiari: a) in caso di irregolarità di tipo organizzativo o strutturale della Cassa, rispettivamente di irregolarità negli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) incompatibili con una corretta applicazione della legge; b) in caso di non corretta applicazione materiale delle disposizioni legali. 2Il Consiglio di Stato impartisce alla Cassa le necessarie istruzioni per porvi rimedio; allo scopo il Consiglio di Stato le assegna un adeguato termine. B. Revisione I. Oggetto ed estensione 27 Lett. abrogata dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403. 28 Art. modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403. 29 Art. abrogati dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403. 30 Capitolo modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

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