1Le Casse di compensazione per gli assegni familiari sono sottoposte a revisione
periodica una volta all’anno.
La revisione avviene nel corso dell’anno d’esercizio e si estende agli aspetti contabili (contabilità e
tenuta dei conti) e all’organizzazione interna della Cassa, nonché all’applicazione materiale delle
disposizioni legali. La revisione è adattata al movimento degli affari della Cassa.
2La revisione delle Casse di compensazione per gli assegni familiari amministrate da una Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG è effettuata simultaneamente alla revisione di quest’ultima e dal
medesimo organo di revisione.
3Il Consiglio di Stato può, all’occorrenza, ordinare revisioni complementari presso un ufficio di
revisione riconosciuto.
4Per le condizioni, la procedura, la tariffa ed i termini è applicabile la legislazione federale sull’AVS.
Art. 44 II. Organo e rapporto
1L’organo di revisione non deve partecipare alla gestione della Cassa né eseguire altri
compiti per conto dell’associazione fondatrice.
2L’organo di revisione trasmette il suo rapporto al Consiglio di Stato in due copie, entro il termine
stabilito nel regolamento.
Art. 45
1Le Casse di compensazione per gli assegni familiari trasmettono annualmente al
Dipartimento della sanità e della socialità:
a) il rapporto di gestione;
b) i conti ed il bilancio dell’esercizio precedente;
c) i dati statistici indicati agli art. 11 (ordinamento sui salariati) e 36 (ordinamento sulle persone
senza attività lucrativa) della legge.
2Il rendiconto e i dati statistici devono essere inviati entro il 31 marzo dell’anno seguente.
Capitolo quinto
Assistenza amministrativa in materia fiscale31
Trasmissione dei dati fiscali
Art. 45a32 1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su
supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.
2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.
Art. 45b-45g …33
TITOLO III
Prestazioni familiari cantonali
Capitolo primo
Applicabilità della legislazione sulla Laps, della legislazione federale sulla LPGA, della
legislazione federale sull’AVS e della legislazione federale sulle prestazioni complementari
Art. 46
Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non preveda
espressamente una deroga, le disposizioni:
a) della legislazione sulla Laps;
b) della legislazione federale sulla LPGA;
c) della legislazione federale sull’AVS;
d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.
Capitolo secondo
Assegno integrativo
Art. 47 A. Condizioni
1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
31 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU
2010, 435.
32 Art. reintrodotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedenti modifiche: BU
2010, 435; BU 2014, 77.
33 Art. abrogati dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 77; precedente modifica: BU 2010,
435.
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone
da almeno cinque anni se cittadino straniero.34
1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere
stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito
ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).35
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è
computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento
per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non
può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in
giudicato.36
4...37
Art. 48 B. Estinzione del diritto38
L’assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.
Art. 49 C. Importo massimo dell’assegno
1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così
definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.
2…40
3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.41
Art. 50 D. Ricerca di un’occupazione più redditizia
Il titolare del diritto ed i membri dell’unità di riferimento di cui alla Laps devono informare
la Cassa sull’esito delle ricerche di un’occupazione più redditizia.
Capitolo terzo
Assegno di prima infanzia
A. Condizioni
Art. 51 I. Famiglia monoparentale
1Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita costantemente con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone
da almeno cinque anni se cittadino straniero;42
d) soddisfa i requisiti della Laps.
1bisIl genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci
anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il termine
d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).43
2Se il genitore esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto
pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni
caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più
recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.44
34 Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385.
35 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.
36 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.
37 Cpv. abrogato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016,
66.
38 Nota marginale modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 273.
39 Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
40 Cpv. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 273.
41 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 273.
42 Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385.
43 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.
44 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.
3...45
Art. 52 II. Famiglia biparentale
1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre
o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;46
d) soddisfano i requisiti della Laps.
1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere
stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito
ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).47
2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps
e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo
parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da
lui esigibile.48
3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi
della Laps.
4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è
computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare
del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere
inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.49
Art. 53 B. Estinzione del diritto
L’assegno è riconosciuto fino alla fine del mese durante il quale l’ultimo figlio inizia
l’obbligo scolastico ai sensi della legge della scuola.
Art. 54 C. Importo massimo dell’assegno
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps
corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.
Capitolo quarto
…52
Art. 55-59 …53
Capitolo quinto
Disposizioni comuni
Art. 60 A. Titolare del diritto
1Titolare del diritto all’assegno è il genitore.
2È considerato genitore:
a) il genitore con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) il futuro genitore adottivo.
3Il genitore ha diritto all’assegno solo se risiede legalmente in Ticino.54
Art. 61 B. Riconoscimento in assegno ed estinzione del diritto
1L’assegno è riconosciuto:
45 Cpv. abrogato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016,
66.
46 Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016,
66.
47 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.
48 Cpv. modificato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.
49 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.
50 Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2020 - BU 2020, 273; precedenti modifiche: BU 2012,
101; BU 2016, 444.
51 Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2020 - BU 2020, 273.
52 Capitolo abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
53 Art. abrogati dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
54 Cpv. introdotto dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179.
a) per il figlio con il quale esiste un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile;
b) per il figlio accolto in vista di adozione.
2Il diritto all’assegno si estingue alla fine del mese di cessazione:
a) del vincolo di filiazione;
b) di decesso del figlio;
c) del rapporto instauratosi con il figlio accolto in vista di adozione.
3Sono riservate le condizioni particolari previste dalla legge.
Art. 62 C. Impiego conforme
1Il pagamento dell’assegno può essere fatto a chi cura il figlio, a richiesta motivata.
2Sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione federale sull’AVS.
3Questa disposizione non si applica all’assegno di prima infanzia.
Art. 63 D. Periodo di carenza e sua interruzione55
1Il titolare del diritto deve dimostrare di essere stato domiciliato ininterrottamente nel
Cantone nei tre anni precedenti la richiesta; se cittadino straniero, deve dimostrare di esservi stato
domiciliato ininterrottamente nei cinque anni precedenti la richiesta.56
2La residenza abituale non si considera interrotta se l’assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici
mesi consecutivi.
3In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al
periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta.
Art. 64 E. Esclusione dal diritto
Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in
Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge federale del 26
giugno 1998 sull’asilo (LAsi).
Art. 65 F. Decadenza del diritto corrente
1Il diritto corrente all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a dodici
mesi consecutivi.
2Durante l’assenza dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi dei membri della sua unità
di riferimento il diritto corrente all’assegno viene riesaminato o sospeso. Il diritto viene riesaminato
o ripristinato quando il titolare del diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento
dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.
3In caso di decadenza del diritto, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione
relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una nuova richiesta.
Art. 66 G. Computo di una pensione alimentare
1Se la madre ha rinunciato ad introdurre l’azione di accertamento della paternità senza
giustificati motivi, oppure ha rinunciato a stipulare un contratto di mantenimento presso la
competente Autorità regionale di protezione od il competente Giudice civile, nel calcolo dell’assegno
è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.57
2L’importo della pensione alimentare ammonta all’importo massimo dell’assegno per il primo ed il
secondo figlio di cui all’art. 49 cpv. 1 lett. a) della legge.58
Art. 67 H. Solidarietà in caso di ordine di restituzione
In caso di ordine di restituzione, il titolare del diritto, il coniuge o partner registrato e il
partner convivente se la convivenza è considerata stabile, sono solidalmente tenuti alla restituzione.
Art. 68 I. Pagamento dell’assegno
L’assegno è versato al beneficiario, all’inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari.
Art. 69 J. Assegno e contributo di mantenimento
Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza
o una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta a tali contributi.
55 Nota marginale modificata dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.
56 Cpv. modificato dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.
57 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
58 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2018, 215.
Art. 70 K. Prescrizione
I termini di prescrizione previsti dalla LPGA e dalla LAVS non sono applicabili alle
prestazioni familiari cantonali.
L. Revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Art. 70a59 1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è sottoposta a revisione
periodica una volta all’anno. La revisione deve avvenire nel corso dell’anno d’esercizio.
2La revisione si estende agli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) e all’organizzazione
interna della Cassa, nonché all’applicazione materiale delle disposizioni legali. La revisione è
adattata al movimento degli affari della Cassa.
3La revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può essere effettuata
simultaneamente alla revisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
Art. 71 M. Comunicazione di dati
1Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare e dell’accertamento
del diritto di soggiorno, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari comunica
spontaneamente all’Ufficio della migrazione, in deroga all’art. 31 Laps, il versamento di assegni
integrativi e di prima infanzia a cittadini stranieri.
2Se l’Ufficio della migrazione riceve dati riguardanti il versamento degli assegni, esso comunica
spontaneamente alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari l’eventuale
mancato rinnovo o l’eventuale revoca del permesso di dimora o di domicilio delle persone straniere
che compongono l’unità di riferimento.
3Il Consiglio di Stato determina quali dati devono essere reciprocamente trasmessi.
Capitolo sesto
Assegno parentale61
A. Aventi diritto
I. Condizioni generali
Art. 71a62 1Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno:
a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un
rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata
rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l’adozione del
figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.
2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo
provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge federale sull’asilo del 26 giugno
1998 (LAsi).
3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure
dell’accoglimento a casa del minore:
a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;
b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.
II. Condizioni economiche
Art. 71b63 1Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e
finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione,
sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.
2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è
costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.
3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti:
a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le
indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui;
59 Art. introdotto dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179.
60 Art. modificato dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179.
61 Capitolo modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
62 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
63 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere
400’000 franchi.
4È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella
accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla
restituzione.
B. Importo
Art. 71c64 1L’assegno è una prestazione unica e ammonta a 3’000 franchi.
2In caso di nascita o adozione multipla è corrisposto un assegno per ogni figlio o minore accolto a
casa.
C. Concorso di diritti
Art. 71d65 1Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della
legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su chi esercita il diritto alla prestazione.
2In caso di disaccordo o qualora il diritto all’assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso
è riconosciuto al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il
diritto all’assegno spetta alla madre.
D. Esercizio del diritto, determinazione e pagamento dell’assegno
Art. 71e66 1L’avente diritto fa valere l’assegno tramite il formulario ufficiale.
2Il diritto all’assegno, così come il suo rifiuto, è oggetto di una decisione formale.
3L’assegno è pagato all’avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto
mesi dopo l’accoglimento a casa del minore. Il versamento avviene sul conto bancario o postale.
E. Prescrizione
Art. 71f67 Il diritto all’assegno si estingue un anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, un
anno dopo l’accoglimento a casa del minore.
F. Rapporto con altre prestazioni cantonali
Art. 71g68 L’assegno non è computato nel calcolo delle prestazioni sociali ai sensi della Laps.
Capitolo settimo
Assistenza amministrativa in materia fiscale69
Trasmissione dei dati fiscali
Art. 71h70 1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su
supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.
2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.
Capitolo ottavo
Aspetti organizzativi71
Art. 72 Organo d’esecuzione
1L’ordinamento delle prestazioni familiari cantonali è applicato dalla Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari.
2Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, in particolare:
a) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno integrativo;
b) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno di prima infanzia;
64 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
65 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
66 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
67 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
68 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
69 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU
2018, 215.
70 Art. introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155.
71 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU
2018, 215.
c) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno parentale;72
d) il controllo dell’assoggettamento delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente,
delle persone senza attività lucrativa, dei datori di lavoro e dei salariati il cui datore di lavoro
non sottostà all’obbligo contributivo.
Art. 73 A. Assegno integrativo
1L’assegno integrativo è finanziato:
a) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all’AVS versato da chi esercita un’attività
lucrativa indipendente;
b) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all’AVS versato dal salariato il cui datore di
lavoro non sottostà all’obbligo contributivo;
c) da un contributo dello 0.15% sui salari determinanti ai fini dell’AVS versato dai datori di lavoro;
d) da un contributo dello 0.15% sui contributi AVS pagati dalle persone senza attività lucrativa;
e) in via sussidiaria, dal Cantone.
2I contributi sono fissati e riscossi dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari. È
applicabile la legislazione federale sull’AVS.
3Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative
proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione.
Art. 74 B. Assegno di prima infanzia
1L’assegno di prima infanzia è finanziato dal Cantone.
2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative
proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione.
Capitolo nono
Finanziamento73
C. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie
Art. 75
1Sono finanziati dai datori di lavoro tramite un contributo percentuale unico prelevato sui
salari determinanti ai fini dell’AVS corrisposti ai salariati attivi nel Cantone:
a) l’assegno parentale;
b) le misure di sostegno alle famiglie;
c) le misure di politica aziendale a favore delle famiglie.
2Il contributo è riscosso dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari e ammonta allo
0.12% per gli anni 2019 e 2020 e allo 0.15% a partire dall’anno 2021. È applicabile la legislazione
federale sull’AVS.
D. Fondo di compensazione
Art. 76 I. Assegno integrativo e assegno di prima infanzia75
1Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni è istituito un fondo di
compensazione.76
2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari e il Cantone versano al fondo di
compensazione l’importo di cui agli art. 73 (assegno integrativo) e 74 (assegno di prima infanzia)
della legge.77
3Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari.
II. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie
Art. 76a78 1Per il finanziamento dell’assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di
politica aziendale a favore delle famiglie, delle relative spese amministrative e dell’indennizzo alle
Casse di compensazione per gli assegni familiari è istituito un fondo di compensazione.
72 Lett. reintrodotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215; precedente modifica: BU
2016, 444.
73 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU
2018, 215.
74 Art. reintrodotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215; precedente modifica: BU
2016, 444.
75 Nota marginale modificata dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
76 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
77 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
78 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari versano al fondo di compensazione il
contributo prelevato ai sensi della legge.
3Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari.
4La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari preleva dal fondo di compensazione
l’importo necessario per finanziare l’assegno parentale, le spese amministrative e l’indennizzo per
le Casse di compensazione per gli assegni familiari. L’eccedenza è versata al Cantone per il
finanziamento delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie.
TITOLO IV
Disposizione abrogativa e finale
Art. 77 A. Disposizione abrogativa
La legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 è abrogata.
Art. 78 B. Entrata in vigore
1Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2La legge è portata a conoscenza dell’autorità federale.
3Essa entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009.
Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 201779
Le disposizioni di cui alla modifica del 12 dicembre 2017 si applicano nei casi in cui la nascita oppure
l’accoglimento del minore a casa avvengono successivamente all’entrata in vigore della modifica
stessa.
Pubblicata nel BU 2009, 59.
79 Disposizione transitoria introdotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.