Law

Legge sugli assegni di famiglia

Ticino · 856.100 · statute

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 9bee318a2e7893592939a00c9469b8d40729825cda0ad2d95d7d78847bab492d

Contents: 71 provisions
  1. Art. 1 A. Campo di applicazione materiale
  2. Art. 2 B. Campo di applicazione personale
  3. Art. 3 A. Importo
  4. Art. 4 B. Prestazioni familiari facoltative
  5. Art. 5 A. Condizioni del diritto8
  6. Art. 6 I. Datori di lavoro
  7. Art. 7
  8. Art. 8 C. Casse di compensazione per gli assegni familiari
  9. Art. 9 D. Cassa cantonale
  10. Art. 10 I. In generale
  11. Art. 11 II. Dati statistici
  12. Art. 12 III. Cassa cantonale
  13. Art. 13 I. In generale
  14. Art. 14 II. Cassa cantonale
  15. Art. 15 G. Cambiamento di Cassa
  16. Art. 16 I. Consiglio di Stato
  17. Art. 17 II. Tribunale cantonale amministrativo17
  18. Art. 18 I. Primo annuncio
  19. Art. 19 II. Annuncio in caso di fusione
  20. Art. 20 III. Ammissione all’esercizio nel Cantone
  21. Art. 21 I. Decisione
  22. Art. 22 II. Affiliazione
  23. Art. 23 III. Riserva di fluttuazione
  24. Art. 24 I. Comunicazione e decisione
  25. Art. 25 II. Affiliazione
  26. Art. 26 III. Riserva di fluttuazione
  27. Art. 27 I. Casse non amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG
  28. Art. 28 II. Casse amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG
  29. Art. 29 M. Controllo dei datori di lavoro
  30. Art. 30 I. Contributi degli affiliati
  31. Art. 31 II. Organi competenti
  32. Art. 32 A. Condizioni del diritto
  33. Art. 33 B. Procedura
  34. Art. 34 C. Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
  35. Art. 35 I. In generale
  36. Art. 36 II. Dati statistici
  37. Art. 37 III. Controllo dell’assoggettamento e informazione
  38. Art. 38 E. Affiliazione
  39. Art. 39 F. Finanziamento
  40. Art. 42 A. Vigilanza del Cantone
  41. Art. 43
  42. Art. 44 II. Organo e rapporto
  43. Art. 45
  44. Art. 46
  45. Art. 47 A. Condizioni
  46. Art. 48 B. Estinzione del diritto38
  47. Art. 49 C. Importo massimo dell’assegno
  48. Art. 50 D. Ricerca di un’occupazione più redditizia
  49. Art. 51 I. Famiglia monoparentale
  50. Art. 52 II. Famiglia biparentale
  51. Art. 53 B. Estinzione del diritto
  52. Art. 54 C. Importo massimo dell’assegno
  53. Art. 60 A. Titolare del diritto
  54. Art. 61 B. Riconoscimento in assegno ed estinzione del diritto
  55. Art. 62 C. Impiego conforme
  56. Art. 63 D. Periodo di carenza e sua interruzione55
  57. Art. 64 E. Esclusione dal diritto
  58. Art. 65 F. Decadenza del diritto corrente
  59. Art. 66 G. Computo di una pensione alimentare
  60. Art. 67 H. Solidarietà in caso di ordine di restituzione
  61. Art. 68 I. Pagamento dell’assegno
  62. Art. 69 J. Assegno e contributo di mantenimento
  63. Art. 70 K. Prescrizione
  64. Art. 71 M. Comunicazione di dati
  65. Art. 72 Organo d’esecuzione
  66. Art. 73 A. Assegno integrativo
  67. Art. 74 B. Assegno di prima infanzia
  68. Art. 75
  69. Art. 76 I. Assegno integrativo e assegno di prima infanzia75
  70. Art. 77 A. Disposizione abrogativa
  71. Art. 78 B. Entrata in vigore

71 provisions

Art. 43

1Le Casse di compensazione per gli assegni familiari sono sottoposte a revisione periodica una volta all’anno. La revisione avviene nel corso dell’anno d’esercizio e si estende agli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) e all’organizzazione interna della Cassa, nonché all’applicazione materiale delle disposizioni legali. La revisione è adattata al movimento degli affari della Cassa. 2La revisione delle Casse di compensazione per gli assegni familiari amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG è effettuata simultaneamente alla revisione di quest’ultima e dal medesimo organo di revisione. 3Il Consiglio di Stato può, all’occorrenza, ordinare revisioni complementari presso un ufficio di revisione riconosciuto. 4Per le condizioni, la procedura, la tariffa ed i termini è applicabile la legislazione federale sull’AVS.

Art. 44 II. Organo e rapporto

1L’organo di revisione non deve partecipare alla gestione della Cassa né eseguire altri compiti per conto dell’associazione fondatrice. 2L’organo di revisione trasmette il suo rapporto al Consiglio di Stato in due copie, entro il termine stabilito nel regolamento.

Art. 45

1Le Casse di compensazione per gli assegni familiari trasmettono annualmente al Dipartimento della sanità e della socialità: a) il rapporto di gestione; b) i conti ed il bilancio dell’esercizio precedente; c) i dati statistici indicati agli art. 11 (ordinamento sui salariati) e 36 (ordinamento sulle persone senza attività lucrativa) della legge. 2Il rendiconto e i dati statistici devono essere inviati entro il 31 marzo dell’anno seguente. Capitolo quinto Assistenza amministrativa in materia fiscale31 Trasmissione dei dati fiscali Art. 45a32 1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. Art. 45b-45g …33 TITOLO III Prestazioni familiari cantonali Capitolo primo Applicabilità della legislazione sulla Laps, della legislazione federale sulla LPGA, della legislazione federale sull’AVS e della legislazione federale sulle prestazioni complementari

Art. 46

Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni: a) della legislazione sulla Laps; b) della legislazione federale sulla LPGA; c) della legislazione federale sull’AVS; d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari. Capitolo secondo Assegno integrativo

Art. 47 A. Condizioni

1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente: 31 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU 2010, 435. 32 Art. reintrodotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedenti modifiche: BU 2010, 435; BU 2014, 77. 33 Art. abrogati dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 77; precedente modifica: BU 2010, 435. a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta; b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio; c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.34 1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).35 2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. 3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.36 4...37

Art. 48 B. Estinzione del diritto38

L’assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.

Art. 49 C. Importo massimo dell’assegno

1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps: a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–; b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–; c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–. 2…40 3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.41

Art. 50 D. Ricerca di un’occupazione più redditizia

Il titolare del diritto ed i membri dell’unità di riferimento di cui alla Laps devono informare la Cassa sull’esito delle ricerche di un’occupazione più redditizia. Capitolo terzo Assegno di prima infanzia A. Condizioni

Art. 51 I. Famiglia monoparentale

1Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta; b) coabita costantemente con il figlio; c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;42 d) soddisfa i requisiti della Laps. 1bisIl genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).43 2Se il genitore esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.44 34 Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385. 35 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86. 36 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66. 37 Cpv. abrogato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016, 66. 38 Nota marginale modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 273. 39 Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444. 40 Cpv. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 273. 41 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 273. 42 Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385. 43 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86. 44 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66. 3...45

Art. 52 II. Famiglia biparentale

1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta; b) coabitano costantemente con il figlio; c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;46 d) soddisfano i requisiti della Laps. 1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).47 2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.48 3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. 4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.49

Art. 53 B. Estinzione del diritto

L’assegno è riconosciuto fino alla fine del mese durante il quale l’ultimo figlio inizia l’obbligo scolastico ai sensi della legge della scuola.

Art. 54 C. Importo massimo dell’assegno

L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento. Capitolo quarto …52 Art. 55-59 …53 Capitolo quinto Disposizioni comuni

Art. 60 A. Titolare del diritto

1Titolare del diritto all’assegno è il genitore. 2È considerato genitore: a) il genitore con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero; b) il futuro genitore adottivo. 3Il genitore ha diritto all’assegno solo se risiede legalmente in Ticino.54

Art. 61 B. Riconoscimento in assegno ed estinzione del diritto

1L’assegno è riconosciuto: 45 Cpv. abrogato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016, 66. 46 Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016, 66. 47 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86. 48 Cpv. modificato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66. 49 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66. 50 Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2020 - BU 2020, 273; precedenti modifiche: BU 2012, 101; BU 2016, 444. 51 Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2020 - BU 2020, 273. 52 Capitolo abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444. 53 Art. abrogati dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444. 54 Cpv. introdotto dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179. a) per il figlio con il quale esiste un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile; b) per il figlio accolto in vista di adozione. 2Il diritto all’assegno si estingue alla fine del mese di cessazione: a) del vincolo di filiazione; b) di decesso del figlio; c) del rapporto instauratosi con il figlio accolto in vista di adozione. 3Sono riservate le condizioni particolari previste dalla legge.

Art. 62 C. Impiego conforme

1Il pagamento dell’assegno può essere fatto a chi cura il figlio, a richiesta motivata. 2Sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione federale sull’AVS. 3Questa disposizione non si applica all’assegno di prima infanzia.

Art. 63 D. Periodo di carenza e sua interruzione55

1Il titolare del diritto deve dimostrare di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta; se cittadino straniero, deve dimostrare di esservi stato domiciliato ininterrottamente nei cinque anni precedenti la richiesta.56 2La residenza abituale non si considera interrotta se l’assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi. 3In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

Art. 64 E. Esclusione dal diritto

Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi).

Art. 65 F. Decadenza del diritto corrente

1Il diritto corrente all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi consecutivi. 2Durante l’assenza dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento il diritto corrente all’assegno viene riesaminato o sospeso. Il diritto viene riesaminato o ripristinato quando il titolare del diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento dimostra di aver fatto rientro nel Cantone. 3In caso di decadenza del diritto, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una nuova richiesta.

Art. 66 G. Computo di una pensione alimentare

1Se la madre ha rinunciato ad introdurre l’azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, oppure ha rinunciato a stipulare un contratto di mantenimento presso la competente Autorità regionale di protezione od il competente Giudice civile, nel calcolo dell’assegno è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.57 2L’importo della pensione alimentare ammonta all’importo massimo dell’assegno per il primo ed il secondo figlio di cui all’art. 49 cpv. 1 lett. a) della legge.58

Art. 67 H. Solidarietà in caso di ordine di restituzione

In caso di ordine di restituzione, il titolare del diritto, il coniuge o partner registrato e il partner convivente se la convivenza è considerata stabile, sono solidalmente tenuti alla restituzione.

Art. 68 I. Pagamento dell’assegno

L’assegno è versato al beneficiario, all’inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Art. 69 J. Assegno e contributo di mantenimento

Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta a tali contributi. 55 Nota marginale modificata dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86. 56 Cpv. modificato dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86. 57 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444. 58 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2018, 215.

Art. 70 K. Prescrizione

I termini di prescrizione previsti dalla LPGA e dalla LAVS non sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali. L. Revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari Art. 70a59 1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è sottoposta a revisione periodica una volta all’anno. La revisione deve avvenire nel corso dell’anno d’esercizio. 2La revisione si estende agli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) e all’organizzazione interna della Cassa, nonché all’applicazione materiale delle disposizioni legali. La revisione è adattata al movimento degli affari della Cassa. 3La revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può essere effettuata simultaneamente alla revisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

Art. 71 M. Comunicazione di dati

1Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare e dell’accertamento del diritto di soggiorno, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari comunica spontaneamente all’Ufficio della migrazione, in deroga all’art. 31 Laps, il versamento di assegni integrativi e di prima infanzia a cittadini stranieri. 2Se l’Ufficio della migrazione riceve dati riguardanti il versamento degli assegni, esso comunica spontaneamente alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari l’eventuale mancato rinnovo o l’eventuale revoca del permesso di dimora o di domicilio delle persone straniere che compongono l’unità di riferimento. 3Il Consiglio di Stato determina quali dati devono essere reciprocamente trasmessi. Capitolo sesto Assegno parentale61 A. Aventi diritto I. Condizioni generali Art. 71a62 1Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno: a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero; b) per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero. 2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi). 3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore: a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero. II. Condizioni economiche Art. 71b63 1Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore. 2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita: a) dal titolare del diritto; b) dal coniuge o dal partner registrato; c) dal partner convivente, se i figli sono in comune. 3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti: a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui; 59 Art. introdotto dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179. 60 Art. modificato dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179. 61 Capitolo modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 62 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 63 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere 400’000 franchi. 4È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione. B. Importo Art. 71c64 1L’assegno è una prestazione unica e ammonta a 3’000 franchi. 2In caso di nascita o adozione multipla è corrisposto un assegno per ogni figlio o minore accolto a casa. C. Concorso di diritti Art. 71d65 1Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su chi esercita il diritto alla prestazione. 2In caso di disaccordo o qualora il diritto all’assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso è riconosciuto al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre. D. Esercizio del diritto, determinazione e pagamento dell’assegno Art. 71e66 1L’avente diritto fa valere l’assegno tramite il formulario ufficiale. 2Il diritto all’assegno, così come il suo rifiuto, è oggetto di una decisione formale. 3L’assegno è pagato all’avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto mesi dopo l’accoglimento a casa del minore. Il versamento avviene sul conto bancario o postale. E. Prescrizione Art. 71f67 Il diritto all’assegno si estingue un anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, un anno dopo l’accoglimento a casa del minore. F. Rapporto con altre prestazioni cantonali Art. 71g68 L’assegno non è computato nel calcolo delle prestazioni sociali ai sensi della Laps. Capitolo settimo Assistenza amministrativa in materia fiscale69 Trasmissione dei dati fiscali Art. 71h70 1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. Capitolo ottavo Aspetti organizzativi71

Art. 72 Organo d’esecuzione

1L’ordinamento delle prestazioni familiari cantonali è applicato dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. 2Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, in particolare: a) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno integrativo; b) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno di prima infanzia; 64 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 65 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 66 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 67 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 68 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 69 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU 2018, 215. 70 Art. introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155. 71 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU 2018, 215. c) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno parentale;72 d) il controllo dell’assoggettamento delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, delle persone senza attività lucrativa, dei datori di lavoro e dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo.

Art. 73 A. Assegno integrativo

1L’assegno integrativo è finanziato: a) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all’AVS versato da chi esercita un’attività lucrativa indipendente; b) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all’AVS versato dal salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo; c) da un contributo dello 0.15% sui salari determinanti ai fini dell’AVS versato dai datori di lavoro; d) da un contributo dello 0.15% sui contributi AVS pagati dalle persone senza attività lucrativa; e) in via sussidiaria, dal Cantone. 2I contributi sono fissati e riscossi dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari. È applicabile la legislazione federale sull’AVS. 3Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione.

Art. 74 B. Assegno di prima infanzia

1L’assegno di prima infanzia è finanziato dal Cantone. 2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione. Capitolo nono Finanziamento73 C. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie

Art. 75

1Sono finanziati dai datori di lavoro tramite un contributo percentuale unico prelevato sui salari determinanti ai fini dell’AVS corrisposti ai salariati attivi nel Cantone: a) l’assegno parentale; b) le misure di sostegno alle famiglie; c) le misure di politica aziendale a favore delle famiglie. 2Il contributo è riscosso dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari e ammonta allo 0.12% per gli anni 2019 e 2020 e allo 0.15% a partire dall’anno 2021. È applicabile la legislazione federale sull’AVS. D. Fondo di compensazione

Art. 76 I. Assegno integrativo e assegno di prima infanzia75

1Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni è istituito un fondo di compensazione.76 2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari e il Cantone versano al fondo di compensazione l’importo di cui agli art. 73 (assegno integrativo) e 74 (assegno di prima infanzia) della legge.77 3Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. II. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie Art. 76a78 1Per il finanziamento dell’assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie, delle relative spese amministrative e dell’indennizzo alle Casse di compensazione per gli assegni familiari è istituito un fondo di compensazione. 72 Lett. reintrodotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215; precedente modifica: BU 2016, 444. 73 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU 2018, 215. 74 Art. reintrodotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215; precedente modifica: BU 2016, 444. 75 Nota marginale modificata dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 76 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 77 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444. 78 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari versano al fondo di compensazione il contributo prelevato ai sensi della legge. 3Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. 4La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari preleva dal fondo di compensazione l’importo necessario per finanziare l’assegno parentale, le spese amministrative e l’indennizzo per le Casse di compensazione per gli assegni familiari. L’eccedenza è versata al Cantone per il finanziamento delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie. TITOLO IV Disposizione abrogativa e finale

Art. 77 A. Disposizione abrogativa

La legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 è abrogata.

Art. 78 B. Entrata in vigore

1Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2La legge è portata a conoscenza dell’autorità federale. 3Essa entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009. Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 201779 Le disposizioni di cui alla modifica del 12 dicembre 2017 si applicano nei casi in cui la nascita oppure l’accoglimento del minore a casa avvengono successivamente all’entrata in vigore della modifica stessa. Pubblicata nel BU 2009, 59. 79 Disposizione transitoria introdotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

← Find another law