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2.3.1 Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano del 2 ottobre 2017

Lugano · 16176674 · communal act

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Contents: 12 provisions
  1. Art. 1 Norme generali
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Regolamento 2.3.1
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Impiego e informazione al pubblico
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Regolamento 2.3.1
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Responsabilità e protezione dei dati personali
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Norme finali
  12. Art. 12

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12 provisions

Art. 1 Norme generali

Basi legali Basi legali del presente Regolamento sono l'art. 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC), la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), il relativo Regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP) e la Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol).

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Art. 2

Oggetto 1 1 Il presente Regolamento disciplina: a. l'impiego di videocamere di sorveglianza e di apparecchi fotografici fissi sul territorio della Città di Lugano (in seguito: videosorveglianza); b. l'elaborazione, ossia la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modifica, la trasmissione e la distruzione dei dati personali; c. la durata di conservazione dei dati personali; d. la responsabilità delle divisioni autorizzate dal Municipio (in seguito: organi comunali competenti) che elaborano o fanno elaborare i dati personali; e. la protezione dei dati personali; f. l’impiego della videosorveglianza sul territorio dei Comuni della Regione di polizia III in base alle convenzioni fra quest’ultimi e la Città di Lugano. Resta riservato quanto previsto dalle convenzioni; g. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia. 1- 7 y P. 2 di 5 Città di Lugano www.lugano.ch

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Art. 3 Regolamento 2.3.1

Scopo 1 La videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare il traffico, di proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di prevenire, ricercare e reprimere reati ed infrazioni contro persone e beni. 2 La videosorveglianza dei beni del demanio pubblico comunale, consistenti in autosili, campi sportivi, ecocentri e cimiteri, ecc. ha lo scopo di garantire la sicurezza di luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione e di limitare o vietare usi incompatibili con la loro destinazione. 3 La videosorveglianza dei beni amministrativi comunali in senso stretto (quali edifici per l'amministrazione, scuole, case anziani) è disciplinata da regolamenti specifici sulla videosorveglianza.

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Art. 4

Principi 1 I dati personali possono essere elaborati qualora l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale. 2 I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per scopi che, secondo la buona fede, sono incompatibili con quelli per i quali originariamente sono stati raccolti. 3 L'elaborazione dei dati personali deve essere idonea e necessaria all'adempimento del compito legale. 4 I dati personali devono essere esatti e completi nella misura in cui lo scopo dell'elaborazione lo richieda. 5 Gli organi comunali competenti garantiscono a chiunque l'esercizio del diritto d'accesso ai propri dati personali. TITOLO II

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Art. 5 Impiego e informazione al pubblico

Impiego 1 Il Municipio decide l'impiego, l'ubicazione e gli organi comunali competenti per la videosorveglianza. L'impiego della videosorveglianza mobile, all'infuori del territorio della Città di Lugano, necessita dell'autorizzazione della competente autorità comunale o cantonale. 2 L'ubicazione della videosorveglianza non deve violare la sfera segreta o privata (art. 179 quater Codice penale svizzero).

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Art. 6

Informazione al pubblico Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate al pubblico. r va y P. 3 di 5 Città di Lugano www.lugano.ch

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Art. 7 Regolamento 2.3.1

Conservazione 1 Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. 2 Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni della videosorveglianza fissa che non sono estratte devono essere cancellate automaticamente entro 100 giorni, mentre quelle della videosorveglianza mobile entro 10 giorni. 3 Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro trasmissione alle autorità competenti di cui all'art. 8.

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Art. 8

Trasmissione a terzi 1 Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone. 2 Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati unicamente su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. 3 Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati personali registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti. 4 I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. TITOLO IV

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Art. 9 Responsabilità e protezione dei dati personali

Responsabilità Gli organi comunali competenti che elaborano o fanno elaborare i dati personali sono responsabili della loro protezione.

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Art. 10

Protezione dei dati personali 1 Il Municipio, e per esso gli organi comunali competenti, adotta appropriate misure tecniche e organizzative di sicurezza per garantire il carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità dei dati personali contro ogni trattamento non autorizzato. 2 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1 987 (LPDP) e del relativo Regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP). r va y P. 4 di 5 Città di Lugano www.lugano.ch Regolamento 2.3.1 TITOLO V

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Art. 11 Norme finali

Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

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Art. 12

Abrogazione È abrogato il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano del 12 febbraio 2007. Per il Consiglio comunale Il Presidente M. Tricarico Il Segretario a.i.: R. Bregy Gli scrutatori E. Medolago F. Zanchi Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 2 ottobre 2017. Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 5 ottobre ed il 20 novembre 2017. Ratificato dalla Sezione degli enti locali con ris. n. 137 RE 14428 del 14 dicembre 2017. r va y P. 5 di 5 Città di Lugano www.lugano.ch Regolamento 2.3.1 1 Lett. f approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 31 marzo 2025. Modificata d’ufficio dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 6 agosto 2025. Note r va y

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