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12 provisions
Art. 1 Norme generali
Basi legali
Basi legali del presente Regolamento sono l'art. 186 e segg. della Legge
organica comunale (LOC), la Legge cantonale sulla protezione dei dati
personali del 9 marzo 1987 (LPDP), il relativo Regolamento d'applicazione
del 6 dicembre 2000 (RLPDP) e la Legge sulla protezione dei dati personali
elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre
1999 (LPDPpol).
Propose a changeArt. 2
Oggetto 1
1 Il presente Regolamento disciplina:
a. l'impiego di videocamere di sorveglianza e di apparecchi fotografici
fissi sul territorio della Città di Lugano (in seguito: videosorveglianza);
b. l'elaborazione, ossia la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la
modifica, la trasmissione e la distruzione dei dati personali;
c. la durata di conservazione dei dati personali;
d. la responsabilità delle divisioni autorizzate dal Municipio (in seguito:
organi comunali competenti) che elaborano o fanno elaborare i dati
personali;
e. la protezione dei dati personali;
f. l’impiego della videosorveglianza sul territorio dei Comuni della
Regione di polizia III in base alle convenzioni fra quest’ultimi e la Città
di Lugano. Resta riservato quanto previsto dalle convenzioni;
g. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.
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Propose a changeArt. 3 Regolamento 2.3.1
Scopo
1 La videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare il
traffico, di proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di
prevenire, ricercare e reprimere reati ed infrazioni contro persone e beni.
2 La videosorveglianza dei beni del demanio pubblico comunale, consistenti
in autosili, campi sportivi, ecocentri e cimiteri, ecc. ha lo scopo di garantire
la sicurezza di luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione e di
limitare o vietare usi incompatibili con la loro destinazione.
3 La videosorveglianza dei beni amministrativi comunali in senso stretto
(quali edifici per l'amministrazione, scuole, case anziani) è disciplinata da
regolamenti specifici sulla videosorveglianza.
Propose a changeArt. 4
Principi
1 I dati personali possono essere elaborati qualora l'elaborazione serve
all'adempimento di un compito legale.
2 I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per scopi che,
secondo la buona fede, sono incompatibili con quelli per i quali
originariamente sono stati raccolti.
3 L'elaborazione dei dati personali deve essere idonea e necessaria
all'adempimento del compito legale.
4 I dati personali devono essere esatti e completi nella misura in cui lo
scopo dell'elaborazione lo richieda.
5 Gli organi comunali competenti garantiscono a chiunque l'esercizio del
diritto d'accesso ai propri dati personali.
TITOLO II
Propose a changeArt. 5 Impiego e informazione al pubblico
Impiego
1 Il Municipio decide l'impiego, l'ubicazione e gli organi comunali
competenti per la videosorveglianza. L'impiego della videosorveglianza
mobile, all'infuori del territorio della Città di Lugano, necessita
dell'autorizzazione della competente autorità comunale o cantonale.
2 L'ubicazione della videosorveglianza non deve violare la sfera segreta o
privata (art. 179 quater Codice penale svizzero).
Propose a changeArt. 6
Informazione al pubblico
Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente
segnalate al pubblico.
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Propose a changeArt. 7 Regolamento 2.3.1
Conservazione
1 Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e
conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare
eventuali violazioni di legge.
2 Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni della
videosorveglianza fissa che non sono estratte devono essere cancellate
automaticamente entro 100 giorni, mentre quelle della videosorveglianza
mobile entro 10 giorni.
3 Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al
diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino
alla loro trasmissione alle autorità competenti di cui all'art. 8.
Propose a changeArt. 8
Trasmissione a terzi
1 Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.
2 Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o
coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali
registrati unicamente su richiesta delle relative autorità e nella misura in
cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
3 Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati
personali registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
4 I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi
anonimi.
TITOLO IV
Propose a changeArt. 9 Responsabilità e protezione dei dati personali
Responsabilità
Gli organi comunali competenti che elaborano o fanno elaborare i dati
personali sono responsabili della loro protezione.
Propose a changeArt. 10
Protezione dei dati personali
1 Il Municipio, e per esso gli organi comunali competenti, adotta
appropriate misure tecniche e organizzative di sicurezza per garantire il
carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità dei dati personali
contro ogni trattamento non autorizzato.
2 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno
stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali
del 9 marzo 1 987 (LPDP) e del relativo Regolamento d'applicazione del 6
dicembre 2000 (RLPDP).
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Regolamento 2.3.1
TITOLO V
Propose a changeArt. 11 Norme finali
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della
competente autorità cantonale.
Propose a changeArt. 12
Abrogazione
È abrogato il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio
giurisdizionale del Comune di Lugano del 12 febbraio 2007.
Per il Consiglio comunale
Il Presidente
M. Tricarico
Il Segretario a.i.:
R. Bregy
Gli scrutatori
E. Medolago
F. Zanchi
Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 2 ottobre 2017.
Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 5 ottobre ed il 20 novembre
2017.
Ratificato dalla Sezione degli enti locali con ris. n. 137 RE 14428 del 14
dicembre 2017.
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Regolamento 2.3.1
1 Lett. f approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 31 marzo 2025. Modificata d’ufficio
dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 6 agosto 2025.
Note
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