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Legge sulla misurazione ufficiale

Ticino · 216.300 · statute

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Contents: 91 provisions
  1. Art. 1 Definizione e scopo
  2. Art. 2 Componenti della misurazione ufficiale
  3. Art. 3 Comprensori di misurazione
  4. Art. 4 Nomina dei curatori
  5. Art. 5 Cantone
  6. Art. 6 Comune
  7. Art. 7 Consiglio di Stato
  8. Art. 8 Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali
  9. Art. 9
  10. Art. 10 a) composizione
  11. Art. 11 b) competenze
  12. Art. 12 c) indennità
  13. Art. 13 a) composizione
  14. Art. 14 b) competenze
  15. Art. 15 c) indennità
  16. Art. 16 TITOLO III19
  17. Art. 17 Obblighi di assistenza e di tolleranza22
  18. Art. 18 a) Principio24
  19. Art. 19 Menzione nel registro fondiario
  20. Art. 20 a) in generale
  21. Art. 21
  22. Art. 22 c) obbligo di informazione
  23. Art. 23 d) nel caso di confini territoriali comunali
  24. Art. 24 a) in via bonale
  25. Art. 25 b) in caso di contestazione
  26. Art. 26 Accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Caratteristiche dei segni di terminazione
  29. Art. 29 a) volontari
  30. Art. 30 b) d’ufficio
  31. Art. 31 c) responsabilità dell’ingegnere geometra38
  32. Art. 32 d) acquisto delle proprietà o diritto limitato
  33. Art. 33 Schizzi di terminazione e verifica
  34. Art. 34 Raggruppamento dei terreni
  35. Art. 35 Avviso e forma40
  36. Art. 36 Opposizione
  37. Art. 37 Piano d’attuazione44
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto
  40. Art. 40 Esecuzione dei lavori
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Spostamenti di terreno permanenti
  43. Art. 43 Verifica
  44. Art. 44 Aggiornamento dei dati del registro fondiario
  45. Art. 44a
  46. Art. 45 Digitalizzazione provvisoria
  47. Art. 46 a) in modo completo
  48. Art. 47 b) in modo progressivo
  49. Art. 48 Nomina dell’ingegnere geometra revisore58
  50. Art. 49
  51. Art. 50 Ratifica e verifica del Servizio di vigilanza63
  52. Art. 51 Sistema di comunicazione
  53. Art. 52
  54. Art. 53 Riunione di fondi e quote di PPPO
  55. Art. 54
  56. Art. 55 Gestione74
  57. Art. 56 a) Principio77
  58. Art. 57 b) Procedura79
  59. Art. 58
  60. Art. 59 Accesso e utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale82
  61. Art. 60 Servizi competenti
  62. Art. 61 Emolumenti
  63. Art. 66 Art. 64-65 …91
  64. Art. 67 Demarcazione
  65. Art. 68 Primo rilevamento94
  66. Art. 69
  67. Art. 70 Eventi naturali
  68. Art. 71
  69. Art. 72
  70. Art. 73 Tenuta a giorno permanente
  71. Art. 74 Tenuta a giorno periodica
  72. Art. 75 Nel caso di eventi naturali
  73. Art. 76 Sicurezza dei dati
  74. Art. 77
  75. Art. 78 Rilascio di informazioni105
  76. Art. 79 Esecutività delle decisioni riguardanti le spese
  77. Art. 80 Rimedi giuridici
  78. Art. 81 Spese per la gestione109
  79. Art. 82
  80. Art. 83 Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura
  81. Art. 84
  82. Art. 85 a carico del Cantone.113
  83. Art. 86 Tenuta a giorno115
  84. Art. 87
  85. Art. 88 Spese di tenuta a giorno
  86. Art. 89
  87. Art. 90 Spese per la gestione120
  88. Art. 91 Rilascio di informazioni e diffusione
  89. Art. 92 Disposizioni transitorie
  90. Art. 93 Abrogazioni
  91. Art. 94 Entrata in vigore

91 provisions

Art. 1 Definizione e scopo

1Sono considerate misurazioni ufficiali ai sensi dell’articolo 950 del Codice civile (CC) le misurazioni per l’impianto e la tenuta del registro fondiario approvate dal Cantone e riconosciute dalla Confederazione. 2I dati della misurazione ufficiale sono geodati di riferimento utilizzati da autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni nonché dall’economia, dalla scienza e da terzi per ottenere geoinformazioni. 3La presente legge persegue segnatamente gli scopi seguenti: a) assicurare l’acquisizione, la gestione, la tenuta a giorno e la diffusione dei dati della misurazione ufficiale su tutto il territorio cantonale; b) applicare e completare la legislazione federale in materia.

Art. 2 Componenti della misurazione ufficiale

Le componenti della misurazione ufficiale sono definite nell’articolo 5 dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU).

Art. 3 Comprensori di misurazione

1…4 2Per la tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e dei relativi registri e documenti, il comprensorio comunale può essere suddiviso in sezioni. 3Nel caso di aggregazione di comuni, i comprensori di misurazione dei comuni precedenti l’aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo comune.

Art. 4 Nomina dei curatori

L’ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra) è tenuto ad inoltrare al giudice civile un’istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 392–395 CC. TITOLO II Autorità competenti

Art. 5 Cantone

Il Cantone esegue la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento catastale, gli adeguamenti particolari di interesse nazionale, la tenuta a giorno periodica e, limitatamente ai punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, la tenuta a giorno permanente. 1 Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. 2 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 3 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 4 Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 5 Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407; precedente modifica: BU 2013, 540. 6 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.

Art. 6 Comune

1Il comune esegue la tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale, ad eccezione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2. 2Esso determina e armonizza i nomi delle vie ai sensi degli articoli 25 e 26 dell’ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo). 3Esso determina i numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi degli edifici.8

Art. 7 Consiglio di Stato

Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze: a) estendere, se giustificato da un’esigenza generale e permanente, il contenuto della misurazione ufficiale prescritto dal diritto federale; b) designare il dipartimento autorizzato a sottoscrivere l’accordo di programma pluriennale con la Confederazione; c) designare il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali; d) designare il servizio competente per l’insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e determinante; e) nominare i membri della Commissione di misurazione; f) nominare i membri della Commissione di nomenclatura; g) approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario; h) designare il servizio competente che sottopone all’Ufficio federale di topografia le modifiche dei nomi dei comuni ai sensi degli articoli 13 e 15 ONGeo; i) prescrivere che, su richiesta delle parti interessate, oltre ai dati della misurazione ufficiale, anche i confini delle servitù siano rappresentati nel piano per il registro fondiario, sempre che sia possibile una chiara definizione planimetrica;10 j) definire estratti supplementari dei dati della misurazione ufficiale oltre a quelli definiti dalla legislazione federale.11

Art. 8 Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali

1Il Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali sottostà alla direzione specialistica autonoma di un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri. 2Il Servizio di vigilanza è competente per: a) fissare la data d’esecuzione delle singole misurazioni previa consultazione dei comuni interessati; b) determinare i nomi geografici della misurazione ufficiale ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 ONGeo; c) determinare la località, stabilirne la delimitazione, il nome e la sua ortografia, coordinare le modifiche del perimetro con i comuni interessati e La Posta, stabilire geograficamente le modifiche e comunicarle all’Ufficio federale di topografia, ai sensi dell’articolo 21 dell’ONGeo; d) sottoporre all’Ufficio federale di topografia i nomi delle località ai sensi dell’articolo 22 ONGeo; e) presentare la domanda all’Ufficio federale dei trasporti per stabilire i nomi delle stazioni ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 lettera c ONGeo; f) trasmettere gli atti relativi alla determinazione dei nomi geografici ai servizi definiti nel regolamento, per la loro archiviazione; g) assicurare la partecipazione dei comuni interessati ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008 (OMN); h) emanare le istruzioni di servizio; i) allestire il piano di base. 3Per il resto le competenze del Servizio di vigilanza sono fissate dall’OMU e nella presente legge. Ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri 7 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 8 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2014, 483. 9 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 10 Lett. introdotta dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 11 Lett. introdotta dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 12 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013,

Art. 9

1La realizzazione dei lavori inerenti alla misurazione ufficiale e alla gestione dei relativi dati è affidata all’ingegnere geometra, il quale trasmette al Cantone i dati della misurazione ufficiale come pure i relativi aggiornamenti. 2L’ingegnere geometra e il rispettivo sostituto sono autorizzati a firmare i documenti di mutazione e a rilasciare gli estratti autenticati e le valutazioni del comune per il quale sono stati nominati per i lavori di tenuta a giorno permanente. Commissione di misurazione

Art. 10 a) composizione

1È istituita una Commissione di misurazione composta da 3 membri e 3 supplenti e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’elezione del Consiglio di Stato. 2Fanno parte della Commissione, tra i membri e i supplenti, un giurista e un ingegnere geometra. Non possono far parte della Commissione i funzionari del Servizio di vigilanza. 3La Commissione può validamente deliberare alla presenza del giurista e dell’ingegnere geometra.

Art. 11 b) competenze

1La Commissione si occupa dell’evasione delle opposizioni interposte contro le risultanze del deposito pubblico degli atti della misurazione ufficiale.16 2La Commissione è pure incaricata di formulare il preavviso al Consiglio di Stato in caso di contestazioni sull’accertamento dei confini del territorio comunale. La stessa potrà avvalersi, se necessario, della competenza di specialisti. La Commissione concorda preventivamente le spese di consulenza con il Consiglio di Stato. 3Le azioni contro le decisioni della Commissione sono proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni; le decisioni del giudice civile sono appellabili al Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni. È applicabile il Codice di procedura civile del 5 ottobre 2007. 4La Commissione comunica immediatamente al Servizio di vigilanza e all’ingegnere geometra l’elenco delle decisioni contestate dinanzi al giudice civile. 5Le azioni proposte al giudice civile sono menzionate nel registro fondiario su istanza del Servizio di vigilanza e comunicate all’ingegnere geometra.

Art. 12 c) indennità

Le indennità sono fissate dal Consiglio di Stato nel regolamento e la partecipazione finanziaria del comune interessato corrisponde alla percentuale della propria partecipazione alle spese complessive della misurazione ufficiale risultanti dal consuntivo finale. Commissione di nomenclatura

Art. 13 a) composizione

È istituita, ai sensi dell’articolo 9 ONGeo, una Commissione cantonale di nomenclatura composta da 1 presidente e 2 membri e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’elezione del Consiglio di Stato.

Art. 14 b) competenze

1Oltre ai compiti di cui all’articolo 9 capoverso 3 ONGeo sui nomi geografici della misurazione ufficiale, la Commissione verifica la correttezza linguistica degli altri nomi geografici ai sensi dell’articolo 3 lettera a ONGeo e ne comunica i risultati ai servizi competenti. 2Essa emana le relative istruzioni e le comunica al Servizio di vigilanza e, ove necessario, ai comuni.

Art. 15 c) indennità

Per le indennità della Commissione cantonale di nomenclatura è applicabile il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali. 13 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 14 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 15 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 16 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 17 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 18 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

Art. 16 TITOLO III19

…20 TITOLO IV Obblighi di assistenza e di tolleranza e menzione nel registro fondiario21

Art. 17 Obblighi di assistenza e di tolleranza22

1Per l’assistenza nel rilevamento e nell’aggiornamento dei dati della misurazione ufficiale e per la protezione della materializzazione dei punti di confine e di misurazione fanno stato le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI). 2Per danni derivanti dai lavori di tenuta a giorno permanente sono applicabili le norme della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988. Rispetto dei segni della misurazione ufficiale

Art. 18 a) Principio24

1È vietato spostare, rimuovere o danneggiare i segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione (punti fissi).26 2Le spese per la sostituzione degli stessi e per i danni consecutivi sono solidalmente a carico dei proprietari dei fondi interessati, che hanno facoltà di regresso verso l’autore del danno. 3Sono riservate le normative del Codice penale. b) Domanda di autorizzazione Art. 18a27 1Per spostamenti, rimozioni o sostituzioni dei punti di misurazione (punti fissi) deve essere inoltrata, con sufficiente anticipo, una domanda di autorizzazione all’ingegnere geometra revisore della misurazione ufficiale interessata.28 2Eventuali spese sono a carico dell’Autorità competente per i rispettivi segni di misurazione.

Art. 19 Menzione nel registro fondiario

I punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 1 e 2 sono menzionati nel registro fondiario a richiesta del Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali. TITOLO V Demarcazione Accertamento dei confini

Art. 20 a) in generale

1Di norma l’accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dall’ingegnere geometra assuntore. 2L’accertamento dei confini può avvenire sulla base di piani, di riprese fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento nei seguenti casi: a) nelle zone forestali delle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’Ufficio federale dell’agricoltura; b) nelle superfici di estivazione secondo il catasto della produzione dell’Ufficio federale dell’agricoltura. 19 Titolo abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 20 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2014, 483. 21 Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. 22 Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. 23 Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. 24 Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. 25 Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 26 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 27 Art. introdotto dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. 28 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 29 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 3A semplice richiesta dell’ingegnere geometra i proprietari fondiari sono tenuti, prima dell’inizio dei lavori di demarcazione, a liberare i segni di confine esistenti e la visuale tra di essi da rami e cespugli. b) nel caso di confini di beni immobili e di diritti per sé stanti e permanenti

Art. 21

Nel caso di confini di beni immobili o di diritti per sé stanti e permanenti l’accertamento avviene alla presenza dei proprietari o di loro rappresentanti, ad eccezione dei casi fissati nel regolamento.

Art. 22 c) obbligo di informazione

È fatto obbligo ai comuni, ai patriziati, ai consorzi e ad ogni altro ente, come pure ai privati, di fornire all’ingegnere geometra ogni informazione e documento utile per l’accertamento della proprietà.

Art. 23 d) nel caso di confini territoriali comunali

1Nel caso di confini territoriali comunali l’accertamento avviene alla presenza di almeno un delegato dell’organo esecutivo degli enti pubblici interessati. 2L’accertamento dei confini territoriali comunali necessita dell’approvazione degli organi legislativi dei comuni interessati. 3In caso di contestazione di uno dei comuni interessati, l’ingegnere geometra assuntore sottopone il suo progetto di accertamento alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all’intenzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato decreta l’accertamento dei confini.32 4Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall’intimazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.33 Cessione di territorio di piccola entità e rettifica di confini territoriali comunali

Art. 24 a) in via bonale

1La cessione di territorio di piccola entità e la rettifica di confini territoriali comunali dovute ad un adattamento razionale alla configurazione del terreno sono eseguite dall’ingegnere geometra revisore su istanza dei comuni interessati previa approvazione da parte dei rispettivi organi legislativi e ratificata dal Consiglio di Stato. 2Per i casi di rettifica di confini possono essere iniziate procedure d’ufficio da parte dell’ingegnere geometra revisore. 3Le variazioni di confine coincidono possibilmente con le strade, i corsi d’acqua e i limiti di proprietà e si compensano in modo che la consistenza territoriale di un comune non ne risulti notevolmente diminuita.

Art. 25 b) in caso di contestazione

1In caso di contestazione di uno dei comuni interessati, il rapporto di cessione rispettivamente di rettifica è trasmesso alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all’intenzione del Consiglio di Stato. 2Il Consiglio di Stato decreta la cessione rispettivamente la rettifica definendo nel contempo anche i rapporti patrimoniali. 3Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall’intimazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.35

Art. 26 Accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali

La procedura di accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali è stabilita dal regolamento. Rinuncia alla posa dei segni di terminazione 30 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 31 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 32 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 33 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481. 34 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 35 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

Art. 27

1Il Cantone rinuncia alla posa dei segni di terminazione laddove essi sono costantemente minacciati dall’attività agricola o da altre cause. 2Nelle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’Ufficio federale dell’agricoltura il Cantone può rinunciare alla posa dei segni di terminazione nei terreni delle zone forestali e in quelli incolti della zona agricola alle condizioni stabilite dal regolamento.

Art. 28 Caratteristiche dei segni di terminazione

Le caratteristiche dei segni di terminazione e le modalità d’esecuzione della terminazione sono fissate nel regolamento di applicazione della presente legge. Riordini parziali, permute e rettifiche

Art. 29 a) volontari

1Nel caso di misurazioni non precedute da un raggruppamento terreni l’ingegnere geometra prende l’iniziativa per proporre e raccomandare alle parti tutti i riordini fondiari parziali, le permute e le rettifiche per conseguire dei confini razionali e ridurre il numero dei punti di confine. Nel contempo, egli è tenuto a proporre la soppressione, la modifica o il trasferimento delle servitù irrazionali e la sistemazione dei diritti di pegno immobiliare.36 2Di queste operazioni viene tenuto un protocollo, firmato dalle parti e allestito nel modo prescritto dal regolamento, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario. 3Tale protocollo viene trasmesso tempestivamente al competente Ufficio dei registri per la sua conservazione.

Art. 30 b) d’ufficio

1Nelle zone forestali o di poco valore, dove le particelle presentano dei confini o delle situazioni fondiarie irrazionali, l’ingegnere geometra procede d’ufficio a delle razionalizzazioni della struttura fondiaria allo scopo di ridurre il numero dei punti di confine da materializzare e misurare. 2Le proposte dell’ingegnere geometra di cui al capoverso 1 sono protocollate e inviate alle parti interessate e possono essere contestate in occasione del deposito pubblico della misurazione ufficiale; cresciuto in giudicato, il protocollo di queste operazioni, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario, viene trasmesso al competente Ufficio dei registri per la sua conservazione come documento giustificativo.37

Art. 31 c) responsabilità dell’ingegnere geometra38

Per i rapporti giuridici verbalizzati nel protocollo l’ingegnere geometra assuntore è soggetto alla responsabilità notarile applicabile per analogia.

Art. 32 d) acquisto delle proprietà o diritto limitato

Ai casi di permuta, di rettifica di confine o di servitù, previsti dagli articoli precedenti è applicabile l’articolo 656 capoverso 2 CC.

Art. 33 Schizzi di terminazione e verifica

Terminata la demarcazione dei confini l’ingegnere geometra allestisce gli schizzi di terminazione e il relativo rapporto tecnico e li consegna al Servizio di vigilanza per la verifica. Il contenuto degli schizzi di terminazione e del relativo rapporto tecnico sono fissate nel regolamento.

Art. 34 Raggruppamento dei terreni

Nel caso in cui il Consiglio di Stato decide l’esecuzione del raggruppamento dei terreni ai sensi della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT), la misurazione ufficiale viene eseguita posteriormente. TITOLO VI Deposito pubblico 36 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 37 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 38 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 39 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.

Art. 35 Avviso e forma40

1Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l’articolo 14a OMU, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari, il comune interessato, previa autorizzazione del Servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione ufficiale dell’avviso di deposito pubblico ai sensi dell’OMU.41 2La pubblicazione degli atti avviene in forma elettronica secondo le modalità stabilite dal regolamento.42

Art. 36 Opposizione

1Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla Commissione di misurazione contro le risultanze del deposito pubblico che toccano i diritti reali dei proprietari fondiari entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm). 2Contraddizioni manifeste nella rappresentazione di elementi descrittivi del fondo e che non toccano i diritti reali dei proprietari fondiari possono essere segnalate all’ingegnere geometra, che apporta le necessarie modifiche ai documenti ufficiali allestendo un protocollo da conservare. TITOLO VII Esecuzione della misurazione ufficiale Capitolo primo Disposizioni generali

Art. 37 Piano d’attuazione44

1Il Servizio di vigilanza allestisce il piano d’attuazione previsto dalle disposizioni di diritto federale. 2Il Servizio di vigilanza tiene conto delle disposizioni di cui all’articolo 2b LRPT.

Art. 38

…46

Art. 39 Aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto

1Per le aggiudicazioni dei lavori di misurazione, ad eccezione di quelli di tenuta a giorno, sono applicabili le disposizioni del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP) rispettivamente della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb), riservate le disposizioni particolari del diritto federale e cantonale in materia di misurazione.47 2Il Cantone stipula un contratto d’appalto con l’aggiudicatario dei lavori di misurazione. Capitolo secondo Primo rilevamento, rinnovamento, adeguamenti particolari di interesse nazionale e tenuta a giorno periodica48

Art. 40 Esecuzione dei lavori

L’esecuzione del primo rilevamento, del rinnovamento, degli adeguamenti particolari di interesse nazionale e della tenuta a giorno periodica è stabilita nei programmi di misurazione concordati con la Confederazione. Punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 40 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 41 Cpv. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 540. 42 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 43 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedenti modifiche: BU 2013, 481; BU 2014, 483. 44 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 45 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 46 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 47 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 48 Capitolo modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. 49 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.

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