1Il Servizio di vigilanza è competente per la tenuta a giorno del piano corografico fino a
quando non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla sua produzione
automatica.
2Esso può delegare il compito a terzi.
3I costi per la tenuta a giorno e la gestione del piano corografico, dedotte le indennità federali, sono
Art. 85 a carico del Cantone.113
…114
Art. 86 Tenuta a giorno115
1Le misurazioni provvisorie e le mappe censuarie aggiornate sono tenute a giorno in
modo continuo. A tale scopo esse vengono affidate, dopo l’approvazione cantonale, all’ingegnere
geometra del rispettivo comprensorio di tenuta a giorno.116
2Il Consiglio di Stato emana il regolamento disciplinante le operazioni di aggiornamento.
Art. 87
…117
Art. 88 Spese di tenuta a giorno
Le spese di tenuta a giorno permanente, dedotti eventuali sussidi cantonali e comunali,
sono a carico di chi le ha causate. Se le spese non possono essere addebitate a chi le ha causate,
esse sono a carico del proprietario del fondo.
Art. 89
…119
Art. 90 Spese per la gestione120
1Le spese per la gestione delle componenti e delle basi della misurazione provvisoria,
dedotta l’indennità cantonale, sono a carico del comune.
2Le spese di cui al capoverso 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20 per cento del costo
complessivo, ad eccezione delle spese d’archiviazione che sono interamente a carico del comune.
Art. 91 Rilascio di informazioni e diffusione
Per il rilascio di informazioni e la diffusione degli estratti della misurazione provvisoria
sono applicabili per analogia gli articoli del titolo IX e l’articolo 78.
TITOLO XIV
Disposizioni transitorie e abrogative
Art. 92 Disposizioni transitorie
Il passaggio al nuovo modello di geodati della misurazione ufficiale deve essere
completato entro il 31 dicembre 2027. Fino a tale data restano in vigore gli ampliamenti cantonali
del modello dei dati della Confederazione.
Art. 93 Abrogazioni
Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
– la legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933;
– gli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo concernente l’esecuzione della misurazione ufficiale
del Cantone Ticino, secondo il nuovo ordinamento federale (MU 93) e lo stanziamento di un
113 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
114 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
115 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
116 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
117 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
118 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
119 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
120 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
121 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
122 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
123 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013,
credito di 1'000'000 di franchi per la realizzazione di una prima tappa di lavori del 27 giugno
1995;
– il decreto legislativo concernente l’approvazione delle mappe provvisorie rilevate
aerofotogrammetricamente del 27 febbraio 1950;
– il decreto legislativo concernente il sussidiamento di spese d’aggiornamento delle mappe
censuarie di alcuni comuni del 12 settembre 1978.
Art. 94 Entrata in vigore
La presente legge, unitamente all’allegato, trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di
referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra
immediatamente in vigore.124
Pubblicata nel BU 2006, 1.
124 Entrata in vigore: 10 gennaio 2006 - BU 2006, 13.