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Legge sulla misurazione ufficiale

Ticino · 216.300 · statute

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Contents: 91 provisions
  1. Art. 1 Definizione e scopo
  2. Art. 2 Componenti della misurazione ufficiale
  3. Art. 3 Comprensori di misurazione
  4. Art. 4 Nomina dei curatori
  5. Art. 5 Cantone
  6. Art. 6 Comune
  7. Art. 7 Consiglio di Stato
  8. Art. 8 Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali
  9. Art. 9
  10. Art. 10 a) composizione
  11. Art. 11 b) competenze
  12. Art. 12 c) indennità
  13. Art. 13 a) composizione
  14. Art. 14 b) competenze
  15. Art. 15 c) indennità
  16. Art. 16 TITOLO III19
  17. Art. 17 Obblighi di assistenza e di tolleranza22
  18. Art. 18 a) Principio24
  19. Art. 19 Menzione nel registro fondiario
  20. Art. 20 a) in generale
  21. Art. 21
  22. Art. 22 c) obbligo di informazione
  23. Art. 23 d) nel caso di confini territoriali comunali
  24. Art. 24 a) in via bonale
  25. Art. 25 b) in caso di contestazione
  26. Art. 26 Accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Caratteristiche dei segni di terminazione
  29. Art. 29 a) volontari
  30. Art. 30 b) d’ufficio
  31. Art. 31 c) responsabilità dell’ingegnere geometra38
  32. Art. 32 d) acquisto delle proprietà o diritto limitato
  33. Art. 33 Schizzi di terminazione e verifica
  34. Art. 34 Raggruppamento dei terreni
  35. Art. 35 Avviso e forma40
  36. Art. 36 Opposizione
  37. Art. 37 Piano d’attuazione44
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto
  40. Art. 40 Esecuzione dei lavori
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Spostamenti di terreno permanenti
  43. Art. 43 Verifica
  44. Art. 44 Aggiornamento dei dati del registro fondiario
  45. Art. 44a
  46. Art. 45 Digitalizzazione provvisoria
  47. Art. 46 a) in modo completo
  48. Art. 47 b) in modo progressivo
  49. Art. 48 Nomina dell’ingegnere geometra revisore58
  50. Art. 49
  51. Art. 50 Ratifica e verifica del Servizio di vigilanza63
  52. Art. 51 Sistema di comunicazione
  53. Art. 52
  54. Art. 53 Riunione di fondi e quote di PPPO
  55. Art. 54
  56. Art. 55 Gestione74
  57. Art. 56 a) Principio77
  58. Art. 57 b) Procedura79
  59. Art. 58
  60. Art. 59 Accesso e utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale82
  61. Art. 60 Servizi competenti
  62. Art. 61 Emolumenti
  63. Art. 66 Art. 64-65 …91
  64. Art. 67 Demarcazione
  65. Art. 68 Primo rilevamento94
  66. Art. 69
  67. Art. 70 Eventi naturali
  68. Art. 71
  69. Art. 72
  70. Art. 73 Tenuta a giorno permanente
  71. Art. 74 Tenuta a giorno periodica
  72. Art. 75 Nel caso di eventi naturali
  73. Art. 76 Sicurezza dei dati
  74. Art. 77
  75. Art. 78 Rilascio di informazioni105
  76. Art. 79 Esecutività delle decisioni riguardanti le spese
  77. Art. 80 Rimedi giuridici
  78. Art. 81 Spese per la gestione109
  79. Art. 82
  80. Art. 83 Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura
  81. Art. 84
  82. Art. 85 a carico del Cantone.113
  83. Art. 86 Tenuta a giorno115
  84. Art. 87
  85. Art. 88 Spese di tenuta a giorno
  86. Art. 89
  87. Art. 90 Spese per la gestione120
  88. Art. 91 Rilascio di informazioni e diffusione
  89. Art. 92 Disposizioni transitorie
  90. Art. 93 Abrogazioni
  91. Art. 94 Entrata in vigore

91 provisions

Art. 84

1Il Servizio di vigilanza è competente per la tenuta a giorno del piano corografico fino a quando non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla sua produzione automatica. 2Esso può delegare il compito a terzi. 3I costi per la tenuta a giorno e la gestione del piano corografico, dedotte le indennità federali, sono

Art. 85 a carico del Cantone.113

…114

Art. 86 Tenuta a giorno115

1Le misurazioni provvisorie e le mappe censuarie aggiornate sono tenute a giorno in modo continuo. A tale scopo esse vengono affidate, dopo l’approvazione cantonale, all’ingegnere geometra del rispettivo comprensorio di tenuta a giorno.116 2Il Consiglio di Stato emana il regolamento disciplinante le operazioni di aggiornamento.

Art. 87

…117

Art. 88 Spese di tenuta a giorno

Le spese di tenuta a giorno permanente, dedotti eventuali sussidi cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate. Se le spese non possono essere addebitate a chi le ha causate, esse sono a carico del proprietario del fondo.

Art. 89

…119

Art. 90 Spese per la gestione120

1Le spese per la gestione delle componenti e delle basi della misurazione provvisoria, dedotta l’indennità cantonale, sono a carico del comune. 2Le spese di cui al capoverso 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20 per cento del costo complessivo, ad eccezione delle spese d’archiviazione che sono interamente a carico del comune.

Art. 91 Rilascio di informazioni e diffusione

Per il rilascio di informazioni e la diffusione degli estratti della misurazione provvisoria sono applicabili per analogia gli articoli del titolo IX e l’articolo 78. TITOLO XIV Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 92 Disposizioni transitorie

Il passaggio al nuovo modello di geodati della misurazione ufficiale deve essere completato entro il 31 dicembre 2027. Fino a tale data restano in vigore gli ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione.

Art. 93 Abrogazioni

Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati: – la legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933; – gli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo concernente l’esecuzione della misurazione ufficiale del Cantone Ticino, secondo il nuovo ordinamento federale (MU 93) e lo stanziamento di un 113 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 114 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 115 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 116 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 117 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 118 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 119 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 120 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 121 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 122 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 123 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, credito di 1'000'000 di franchi per la realizzazione di una prima tappa di lavori del 27 giugno 1995; – il decreto legislativo concernente l’approvazione delle mappe provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente del 27 febbraio 1950; – il decreto legislativo concernente il sussidiamento di spese d’aggiornamento delle mappe censuarie di alcuni comuni del 12 settembre 1978.

Art. 94 Entrata in vigore

La presente legge, unitamente all’allegato, trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.124 Pubblicata nel BU 2006, 1. 124 Entrata in vigore: 10 gennaio 2006 - BU 2006, 13.

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