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Legge sulla misurazione ufficiale

Ticino · 216.300 · statute

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Contents: 91 provisions
  1. Art. 1 Definizione e scopo
  2. Art. 2 Componenti della misurazione ufficiale
  3. Art. 3 Comprensori di misurazione
  4. Art. 4 Nomina dei curatori
  5. Art. 5 Cantone
  6. Art. 6 Comune
  7. Art. 7 Consiglio di Stato
  8. Art. 8 Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali
  9. Art. 9
  10. Art. 10 a) composizione
  11. Art. 11 b) competenze
  12. Art. 12 c) indennità
  13. Art. 13 a) composizione
  14. Art. 14 b) competenze
  15. Art. 15 c) indennità
  16. Art. 16 TITOLO III19
  17. Art. 17 Obblighi di assistenza e di tolleranza22
  18. Art. 18 a) Principio24
  19. Art. 19 Menzione nel registro fondiario
  20. Art. 20 a) in generale
  21. Art. 21
  22. Art. 22 c) obbligo di informazione
  23. Art. 23 d) nel caso di confini territoriali comunali
  24. Art. 24 a) in via bonale
  25. Art. 25 b) in caso di contestazione
  26. Art. 26 Accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Caratteristiche dei segni di terminazione
  29. Art. 29 a) volontari
  30. Art. 30 b) d’ufficio
  31. Art. 31 c) responsabilità dell’ingegnere geometra38
  32. Art. 32 d) acquisto delle proprietà o diritto limitato
  33. Art. 33 Schizzi di terminazione e verifica
  34. Art. 34 Raggruppamento dei terreni
  35. Art. 35 Avviso e forma40
  36. Art. 36 Opposizione
  37. Art. 37 Piano d’attuazione44
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto
  40. Art. 40 Esecuzione dei lavori
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Spostamenti di terreno permanenti
  43. Art. 43 Verifica
  44. Art. 44 Aggiornamento dei dati del registro fondiario
  45. Art. 44a
  46. Art. 45 Digitalizzazione provvisoria
  47. Art. 46 a) in modo completo
  48. Art. 47 b) in modo progressivo
  49. Art. 48 Nomina dell’ingegnere geometra revisore58
  50. Art. 49
  51. Art. 50 Ratifica e verifica del Servizio di vigilanza63
  52. Art. 51 Sistema di comunicazione
  53. Art. 52
  54. Art. 53 Riunione di fondi e quote di PPPO
  55. Art. 54
  56. Art. 55 Gestione74
  57. Art. 56 a) Principio77
  58. Art. 57 b) Procedura79
  59. Art. 58
  60. Art. 59 Accesso e utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale82
  61. Art. 60 Servizi competenti
  62. Art. 61 Emolumenti
  63. Art. 66 Art. 64-65 …91
  64. Art. 67 Demarcazione
  65. Art. 68 Primo rilevamento94
  66. Art. 69
  67. Art. 70 Eventi naturali
  68. Art. 71
  69. Art. 72
  70. Art. 73 Tenuta a giorno permanente
  71. Art. 74 Tenuta a giorno periodica
  72. Art. 75 Nel caso di eventi naturali
  73. Art. 76 Sicurezza dei dati
  74. Art. 77
  75. Art. 78 Rilascio di informazioni105
  76. Art. 79 Esecutività delle decisioni riguardanti le spese
  77. Art. 80 Rimedi giuridici
  78. Art. 81 Spese per la gestione109
  79. Art. 82
  80. Art. 83 Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura
  81. Art. 84
  82. Art. 85 a carico del Cantone.113
  83. Art. 86 Tenuta a giorno115
  84. Art. 87
  85. Art. 88 Spese di tenuta a giorno
  86. Art. 89
  87. Art. 90 Spese per la gestione120
  88. Art. 91 Rilascio di informazioni e diffusione
  89. Art. 92 Disposizioni transitorie
  90. Art. 93 Abrogazioni
  91. Art. 94 Entrata in vigore

91 provisions

Art. 41

La determinazione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 è competenza del Servizio di vigilanza. L’esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri esterni nei casi stabiliti dal regolamento.

Art. 42 Spostamenti di terreno permanenti

Le zone di spostamento di terreno permanente ai sensi dell’articolo 660a CC sono definite dalla legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017.

Art. 43 Verifica

Terminata l’esecuzione dei lavori gli atti della misurazione ufficiale e il relativo rapporto tecnico vanno consegnati al Servizio di vigilanza per la verifica tecnica.

Art. 44 Aggiornamento dei dati del registro fondiario

Dopo l’approvazione dei lavori l’ingegnere geometra assuntore trasmette tempestivamente i dati e i documenti previsti dal regolamento all’Ufficio del registro fondiario competente.

Art. 44a

…54 Capitolo terzo

Art. 45 Digitalizzazione provvisoria

…55 Sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie

Art. 46 a) in modo completo

Le digitalizzazioni provvisorie sono rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo completo secondo un programma di realizzazione continuo.

Art. 47 b) in modo progressivo

Le digitalizzazioni provvisorie possono essere rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo progressivo con i lavori di tenuta a giorno permanente. Capitolo quarto Tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale57

Art. 48 Nomina dell’ingegnere geometra revisore58

1Il comune nomina l’ingegnere geometra revisore. I rapporti giuridici tra il comune e l’ingegnere geometra revisore sono fissati in un contratto di diritto amministrativo.59 2La nomina avviene tramite pubblico concorso per un periodo di quattro anni ed è sempre rinnovabile. 3La nomina può essere revocata in ogni tempo per gravi motivi. 4Sino a sei mesi prima della scadenza del contratto il comune può chiedere al Servizio di vigilanza di procedere alla pubblicazione del bando di concorso; in caso contrario la nomina dell’ingegnere geometra revisore si reputa rinnovata tacitamente per altri quattro anni.60 Doveri e diritti dell’ingegnere geometra revisore61 50 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 51 Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407. 52 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 53 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 54 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 55 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 56 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 57 Capitolo modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 58 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 59 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 60 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 61 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

Art. 49

1Il Consiglio di Stato stabilisce per decreto esecutivo un tariffario per i lavori di tenuta a giorno dell’ingegnere geometra revisore. 2Il tariffario tiene conto dei costi salariali, dei costi generali e di un supplemento per rischio e benefici. 3Il Consiglio di Stato definisce per regolamento la procedura di nomina, i doveri ed i diritti dell’ingegnere geometra revisore. 4Il Consiglio di Stato su preavviso dell’autorità di vigilanza può autorizzare uno o più comuni ad assumere l’ingegnere geometra revisore quale loro funzionario stabile.

Art. 50 Ratifica e verifica del Servizio di vigilanza63

1La nomina dell’ingegnere geometra revisore e il contratto di tenuta a giorno necessitano della ratifica del Servizio di vigilanza. 2Nei casi di gravi e ripetute violazioni dei doveri di servizio dell’ingegnere geometra revisore o per altri gravi motivi, il Servizio di vigilanza può revocare la ratifica senza pretese di risarcimento. 3Il Servizio di vigilanza verifica dal profilo tecnico e finanziario i lavori di tenuta a giorno.

Art. 51 Sistema di comunicazione

1Le norme sul registro fondiario stabiliscono la procedura di comunicazione tra l’Ufficio dei registri e l’ingegnere geometra revisore in caso di modifica di confini di fondi, di divisione o unione di fondi o di costituzione di diritti per sé stanti e permanenti. 2Tutte le autorità che autorizzano o constatano in modo vincolante attività in relazione con il territorio, che modificano le componenti della misurazione ufficiale, mettono tempestivamente a disposizione dell’ingegnere geometra revisore la documentazione necessaria per procedere ai lavori di tenuta a giorno. 3Per il resto, il sistema di comunicazione e i termini della tenuta a giorno sono stabiliti dal regolamento. Tenuta a giorno durante i lavori di misurazione e di raggruppamento di terreni66

Art. 52

1La tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale durante l’esecuzione dei lavori di misurazione e di raggruppamento terreni viene eseguita dall’ingegnere geometra revisore già incaricato dal comune.68 2L’ingegnere geometra revisore è tenuto a fornire tempestivamente all’ingegnere geometra assuntore dei lavori di cui al capoverso 1 tutti i dati e le informazioni necessarie.

Art. 53 Riunione di fondi e quote di PPPO

1Nei casi di fondi confinanti e appartenenti allo stesso proprietario, a cavallo dei quali viene a trovarsi una nuova costruzione, l’ingegnere geometra revisore li riunisce o ne sposta i confini secondo le modalità stabilite dal regolamento. 2È istituito l’obbligo di riunione delle quote di proprietà per piani originarie (PPPO) da parte dell’ingegnere geometra revisore, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Contro la decisione dell’ingegnere geometra è data facoltà di ricorso alla Commissione di misurazione entro 15 giorni dall’intimazione.70 3…71 TITOLO VIII Gestione della misurazione ufficiale72 Verifica periodica 62 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 63 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 64 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 65 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 66 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 67 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 68 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 69 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 70 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 71 Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 72 Titolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

Art. 54

1Il Servizio di vigilanza è l’autorità cantonale incaricata della verifica periodica della gestione della misurazione ufficiale ai sensi del capitolo 5 OMU e della sezione 4 dell’ordinanza del DDPS concernente la misurazione ufficiale del 24 agosto 2023 (OMU-DDPS).73 2Le disposizioni d’esecuzione sono definite per regolamento.

Art. 55 Gestione74

1L’ingegnere geometra revisore esegue la gestione della misurazione ufficiale ai sensi del capitolo 5 OMU e della sezione 4 OMU-DDPS.76 2Nell’ambito della tenuta a giorno degli edifici e di altre opere costruttive, l’ingegnere geometra revisore ripristina d’ufficio i segni di terminazione tolti, nascosti, danneggiati o modificati a seguito dei lavori effettuati; le relative spese sono solidalmente a carico dei proprietari interessati, che hanno facoltà di regresso verso l’autore del danno. 3Le modalità per la gestione della misurazione ufficiale sono definite nel regolamento. Rettifica di contraddizioni

Art. 56 a) Principio77

Contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono rettificate d’ufficio dall’ingegnere geometra revisore previa autorizzazione del Servizio di vigilanza.

Art. 57 b) Procedura79

1L’ingegnere geometra revisore comunica immediatamente alle parti interessate e all’ufficiale del registro fondiario le decisioni di rettifica di contraddizioni tra i piani e la realtà o tra i piani stessi, allegando la documentazione relativa. 2L’iscrizione della rettifica a registro fondiario e negli atti di misurazione avviene solo dopo l’esecuzione del deposito pubblico di cui agli articoli 35 e 36, qualora siano toccati i diritti reali dei proprietari fondiari interessati. 3Si prescinde dall’esecuzione del deposito pubblico nei casi in cui vi sia il consenso scritto di tutti i proprietari fondiari interessati. 4Le spese dell’ingegnere geometra revisore sono a carico del Cantone, che ha il diritto di regresso nei confronti di chi ha causato la contraddizione.

Art. 58

…81 TITOLO IX

Art. 59 Accesso e utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale82

…83

Art. 60 Servizi competenti

1Il Servizio di vigilanza decide in merito all’accesso e all’utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale. 2…85 3…86 73 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. 74 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 75 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 76 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 77 Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. 78 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedenti modifiche: BU 2013, 540; BU 2014, 483. 79 Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. 80 Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 81 Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 82 Titolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 83 Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 84 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 85 Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 86 Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.

Art. 61 Emolumenti

1Per il rilascio di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale può essere stabilito un emolumento.87 2Il Consiglio di Stato definisce per regolamento l’ammontare, gli oneri e le condizioni relativi agli emolumenti. Emolumenti per l’autenticazione Art. 61a88 Per l’ammontare degli emolumenti per l’autenticazione di estratti è applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato. Art. 62-63 …89 TITOLO X …90

Art. 66 Art. 64-65 …91

…92 TITOLO XI Ripartizione delle spese Capitolo primo Esecuzione

Art. 67 Demarcazione

1La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente: Cantone: – al massimo del 30 per cento, per le zone forestali – al massimo del 20 per cento, per tutte le altre zone Comune: al massimo del 20 per cento.93 2Non sono ammessi al beneficio del sussidio comunale la Confederazione, il Cantone e i comuni limitrofi. 3I comuni limitrofi si assumono la metà del costo residuo dei rispettivi segni di confine politici. 4I costi residui riguardanti la demarcazione dei confini di proprietà vengono ripartiti fra i proprietari fondiari pubblici e privati come alle modalità fissate nel regolamento.

Art. 68 Primo rilevamento94

1Le spese d’esecuzione del primo rilevamento dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone. 2Le spese d’esecuzione del primo rilevamento di tutti gli altri dati della misurazione, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 50 per cento della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei comuni.95 Rinnovamento 87 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 88 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 89 Art. abrogati dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 90 Titolo abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 91 Art. abrogati dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 92 Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 93 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171. 94 Nota marginale introdotta dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708. 95 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU 2007, 708.

Art. 69

Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 60 per cento della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei comuni. Adeguamenti particolari di interesse nazionale Art. 69a97 Le spese per lavori di adeguamento particolare di interesse nazionale straordinariamente importante, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

Art. 70 Eventi naturali

Se in seguito a eventi naturali, per una misurazione ufficiale, si rendono necessari lavori di portata tale da essere paragonabili a un primo rilevamento, la spesa è ripartita secondo le disposizioni del presente capitolo relative alla demarcazione, rispettivamente al primo rilevamento. Sostituzione o rinnovamento delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo

Art. 71

Le spese per la sostituzione o per il rinnovamento delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo sono a carico del Cantone e del comune nella misura del 50 per cento ciascuno.

Art. 72

…98 Capitolo secondo Tenuta a giorno

Art. 73 Tenuta a giorno permanente

1Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati della misurazione ufficiale, dedotte eventuali indennità cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate. Se le spese non possono essere addebitate a chi le ha causate, esse sono a carico del proprietario del fondo. 2Nel caso di oggetti realizzati, in conformità della legge edilizia, da oltre dieci anni e non segnalati con il sistema di comunicazione, le spese di tenuta a giorno sono a carico del comune. 3Le spese di tenuta a giorno permanente dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 sono a carico del Cantone. 4Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati riguardanti la nomenclatura, gli spostamenti di terreno permanenti, gli indirizzi degli edifici e le suddivisioni tecniche e amministrative sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40 per cento. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.

Art. 74 Tenuta a giorno periodica

1Le spese per la tenuta a giorno periodica dei dati della misurazione ufficiale e dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 3, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone e del comune nella misura del 50 per cento ciascuno.100 2Le spese per la tenuta a giorno periodica dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone. 3…101

Art. 75 Nel caso di eventi naturali

1Le spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 danneggiati da eventi naturali sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10 per cento al 40 per cento. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. 2Le spese di ripristino dei punti di confine danneggiati da eventi naturali sono a carico dei proprietari e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10 per cento al 40 per cento. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone. 96 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU 2007, 708. 97 Art. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407. 98 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 99 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 100 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 101 Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 102 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. Capitolo terzo Sicurezza e rilascio di informazioni sui dati della misurazione ufficiale103

Art. 76 Sicurezza dei dati

1Le spese per la sicurezza dei dati sono a carico del comune nella misura dell’80 per cento e del Cantone nella misura del 20 per cento. 2È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.

Art. 77

…104

Art. 78 Rilascio di informazioni105

1La spesa per il rilascio di informazioni sui dati della misurazione ufficiale a terzi da parte dell’ingegnere geometra revisore al di fuori di un mandato è a carico del comune.106 2È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato. TITOLO XII Esecutività delle decisioni riguardanti le spese e rimedi giuridici

Art. 79 Esecutività delle decisioni riguardanti le spese

Le decisioni emanate in virtù degli articoli 11, 67, 73, 75 e 88 della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive, in ottemperanza ai disposti di cui all’articolo 80 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).

Art. 80 Rimedi giuridici

1Salvo disposizione contraria della presente legge, contro le decisioni dell’ingegnere geometra e del Servizio di vigilanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.107 2Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 3Ad entrambi i ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.108 TITOLO XIII Misurazioni secondo il diritto previgente

Art. 81 Spese per la gestione109

Le spese per la gestione dei piani, documenti e componenti della vecchia misurazione ufficiale allestita secondo le vecchie disposizioni sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 20 per cento, ad eccezione delle spese d’archiviazione che sono interamente a carico del comune.

Art. 82

…111

Art. 83 Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura

Il comune assicura contro gli incendi e i danni della natura i documenti della misurazione ufficiale ancora in vigore, allestiti secondo il diritto previgente. Piano corografico 103 Capitolo modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. 104 Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 105 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. 106 Cpv. modificato L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 107 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 108 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481. 109 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 110 Art. modificato L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. 111 Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. 112 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.

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