1Il Dipartimento può ordinare la confisca o la distruzione di attrezzi, merci o di qualunque
cosa mobile che ha costituito oggetto di contravvenzione o che è servita a commetterla.
2Gli oggetti confiscati sono devoluti allo Stato.
3I vantaggi pecuniari illeciti sono devoluti allo Stato.
161 Art. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518; precedente modifica: BU
162 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
163 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
164 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 18.
165 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 25.3.2021 - BU 2018, 271 e 366, BU 2021 161.
166 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 18.
167 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
168 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
169 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
Art. 97 Altre misure, spese
1In caso di contravvenzione il Dipartimento ordina tutte le misure atte a far cessare uno
stato di fatto contrario alla legge, segnatamente la chiusura di strutture sanitarie.
2Il Dipartimento può addebitare al contravventore la totalità o parte delle spese che si sono rese
necessarie per accertare o documentare la contravvenzione, segnatamente le spese d’ispezione,
di analisi, di perizie, ecc.
3È applicabile l’articolo 56 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.170
Art. 98 Prescrizione
I procedimenti disciplinari e contravvenzionali in virtù della presente legge si prescrivono
nei termini previsti dall’articolo 46 della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23
giugno 2006.
Art. 99 Altre misure
1I funzionari previsti dall’articolo 23 capoverso 3 lettera a hanno in ogni tempo durante
l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza ed agli stabilimenti
annessi.
Al fine di accertare una contravvenzione, possono procedere ad ogni altra indagine ritenuta
necessaria.
2Essi possono ordinare con effetto immediato le misure provvisionali ed i provvedimenti che si
rendono necessari per acquisire le prove, per evitare la sottrazione di eventuali profitti illeciti e per
prevenire o far cessare una situazione di pericolo grave e imminente per la salute pubblica.
3Il Consiglio di Stato, può attribuire anche ad altri funzionari le competenze previste ai capoversi
precedenti.
Rimedi di diritto
Art. 99a173 1Contro le decisioni del Dipartimento, del Medico cantonale, degli Ordini professionali di
diritto pubblico o di altre autorità amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni
sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge preveda il
ricorso diretto a questa autorità giudiziaria.174
2Il ricorso contro le decisioni di cui all’articolo 37 capoverso 1, contro le decisioni di revoca a titolo
cautelativo di autorizzazioni all’esercizio e contro le decisioni di chiusura a titolo cautelativo di
strutture e servizi sanitari non ha effetto sospensivo.
Assistenza amministrativa
Art. 99b175 Le autorità del Cantone e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d’ufficio,
comunicano al Dipartimento, su richiesta scritta e motivata, le informazioni necessarie per l’esame
delle istanze di autorizzazione e nell’ambito della vigilanza sanitaria. Il Consiglio di Stato ne
disciplina i particolari.
TITOLO IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 100 Ordini delle arti sanitarie
Entro un anno dall’entrata in vigore di questa legge gli Ordini delle arti sanitarie, istituiti
secondo l’articolo 30, devono presentare al Consiglio di Stato per approvazione gli statuti, le norme
deontologiche e i regolamenti interni.
Art. 101 Operatori sanitari
Gli operatori sanitari che all’entrata in vigore di questa legge hanno compiuto il
settantesimo anno di età sono tenuti a chiedere, entro un anno, il rinnovo dell’autorizzazione
conformemente alle disposizioni dell’articolo 60.
170 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.
171 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
172 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
173 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.
174 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
175 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
Art. 102 Strutture sanitarie
1Le strutture sanitarie non al beneficio di autorizzazione d’esercizio conformemente alla
legge sanitaria del 18 novembre 1954 devono chiedere l’autorizzazione prevista dall’articolo 80
entro due anni dalla data d’entrata in vigore di questa legge.
2Durante i primi cinque anni dall’entrata in vigore di questa legge, l’autorizzazione di cui all’articolo
80 capoverso 1 è concessa solo se la struttura non distoglie mezzi e risorse indispensabili al
conseguimento degli obiettivi della politica sanitaria segnatamente nel campo ospedaliero e
dell’assistenza alle persone anziane.
Droghisti e drogherie. Autorizzazione
Art. 102a176 1L’uso delle denominazioni «droghiere» e «drogheria» è riservato agli operatori ed
ai locali commerciali autorizzati rispettivamente ai sensi degli articoli 54 e seguenti e 84.177
2Le denominazioni «droghista» e «drogheria», al di fuori dei casi previsti dal capoverso 1, devono
essere abbandonate entro tre anni dall’entrata in vigore di questa modifica legislativa.
3I droghisti residenti nel Cantone e che, all’entrata in vigore di questa legge, gestiscono una
drogheria ed intendono continuare ad esercitare la professione facendo uso delle denominazioni
sopraccitate, devono presentare al Dipartimento le istanze d’autorizzazione, previste dagli articoli
54 e seguenti e dall’articolo 84, entro un anno dall’entrata in vigore di questa modifica legislativa.
4Il regolamento d’applicazione stabilisce i requisiti e i termini per l’adeguamento dei locali
commerciali adibiti a drogheria.
Terapisti complementari. Autorizzazione
Art. 102b178 I guaritori ai sensi del diritto previgente che sono in grado di comprovare un’attività
di almeno 10 anni possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto dei limiti di competenza
previgenti per un periodo massimo di 3 anni.
Imprese di pompe funebri. Autorizzazione
Art.102c179 L’articolo 40a capoverso 2 lettera b non è applicabile alle imprese di pompe funebri
già autorizzate secondo il regolamento previgente. Tuttavia, se dovesse cambiare il titolare
dell’impresa, questi dovrà conformarsi alla nuova disposizione entro 5 anni dall’entrata in funzione.
Assistenti farmacisti, audioprotesisti, terapisti complementari, guaritori
Art. 102d180 1Le autorizzazioni di libero esercizio rilasciate agli assistenti farmacisti prima
dell’entrata in vigore della modifica dell’11 dicembre 2017 conservano la loro validità.
2Gli audioprotesisti residenti nel Cantone e che, all’entrata in vigore della modifica dell’11 dicembre
2017, sono attivi a titolo indipendente sono autorizzati se presentano l’istanza di autorizzazione
entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica di legge.
3I terapisti complementari autorizzati conformemente all’articolo 63 segg. previgenti all’entrata in
vigore della modifica dell’11 dicembre 2017 e attivi nei settori di competenza del «naturopata con
diploma federale», del «terapista complementare con diploma federale» e dell’arteterapeuta
possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previgenti se avevano
segnalato al Consiglio di Stato tali attività.
4I guaritori notificati al Dipartimento conformemente all’articolo 63d lettera b previgente all’entrata in
vigore della modifica dell’11 dicembre 2017 possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto
delle disposizioni previgenti per un periodo massimo di 5 anni.
Operatori sanitari non abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale
Art. 102f181 L’obbligo di cui all’articolo 62 capoverso 2 si applica al personale assunto dopo
l’entrata in vigore della modifica di legge dell’11 dicembre 2017.
Competenze linguistiche
Art. 102g182 Gli operatori che all’entrata in vigore della modifica di legge dell’11 dicembre 2017
sono autorizzati a esercitare una professione sanitaria dovranno acquisire le competenze
176 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
177 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
178 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 1.3.2004 - BU 2001, 189 e BU 2004, 95.
179 Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 128.
180 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
181 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
182 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271 e 366, BU 2020, 245.
linguistiche di cui all’articolo 56 capoverso 2 lettera a entro due anni dall’entrata in vigore della
precitata modifica di legge.
Prescrizione
Art. 102h183 Ai procedimenti disciplinari e contravvenzionali in virtù della presente legge relativi
a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della modifica di legge dell’11 dicembre 2017 si
applicano i termini di prescrizione previgenti.
Attività sotto supervisione/mentorato
Art. 102i184 L’operatore sanitario che al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 58b svolge iI
periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato a titolo dipendente può continuare la
propria attività professionale ma deve richiedere l’autorizzazione entro sei mesi.
Art. 103 Regolamenti di applicazione
I regolamenti di applicazione, le ordinanze, i decreti e le prescrizioni del Consiglio di Stato
e del Dipartimento emanati giusta la legge sanitaria del 18 novembre 1954 rimangono in vigore, per
quanto non in contrasto con questa legge, fino all’adozione della nuova regolamentazione esecutiva
stabilita dal Consiglio di Stato.
Art. 104 Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il Consiglio di Stato stabilisce
l’entrata in vigore.185
Art. 105 Disposizioni abrogate
Con l’entrata in vigore di questa legge è abrogata la legge sanitaria del 18 novembre
1954 e ogni altra disposizione legislativa od esecutiva cantonale contraria o incompatibile.
Pubblicata nel BU 1989, 177.
183 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
184 Art. introdotto dalla L 21.11.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 61.
185 Entrata in vigore: 1. luglio 1989 - BU 1989, 177.