1Questa legge definisce i principi generali applicabili al settore sanitario e stabilisce le
disposizioni di polizia sanitaria.
2Sono riservate le leggi speciali, il diritto federale, nonché le convenzioni intercantonali e
internazionali in materia sanitaria con effetto normativo.
Art. 2 Scopo
1Lo Stato promuove e salvaguarda la salute della popolazione quale bene fondamentale
dell’individuo e interesse della collettività nel rispetto della libertà, dignità e integrità della persona
umana.
2In particolare esso promuove, in modo coordinato, favorendo l’assunzione della responsabilità
individuale e collettiva dei cittadini, la prevenzione delle malattie, il mantenimento ed il ricupero della
salute di tutti i cittadini senza distinzione di condizione individuale e sociale. Esso crea le premesse
affinché siano garantite prestazioni, servizi ed interventi di qualità a costi economici e finanziari
sopportabili.
3Nell’attuare questi scopi lo Stato si avvale della collaborazione dei Comuni, di altri Enti pubblici
nonché di persone fisiche e giuridiche di diritto privato, in particolare degli operatori sanitari e degli
Ordini delle arti sanitarie, promuovendo la solidarietà a livello cantonale.
Art. 3 Mezzi
Nei limiti dell’articolo 4, gli scopi previsti dall’articolo 2 sono in particolare conseguiti
mediante:
a) la protezione delle libertà individuali dei pazienti e della loro integrità psicofisica;
b) l’educazione e la promozione della salute della popolazione nonché la prevenzione e la lotta
alle malattie trasmissibili;
c) la salvaguardia delle condizioni indispensabili al mantenimento della salubrità dell’ambiente di
vita in generale, abitativo, scolastico, di svago e di lavoro in particolare;
d) la promozione della diagnosi precoce delle malattie curabili e delle affezioni in età prescolare
nonché la lotta alle malattie sociali, a quelle di larga diffusione e alle tossicodipendenze;
e) la diagnosi e la cura degli stati di morbilità e di invalidità nonché la riabilitazione;
f) la vigilanza sull’esercizio delle professioni sanitarie e sull’attività dei servizi e delle strutture
sanitari nonché la vigilanza sulla produzione, il commercio, la distribuzione e la vendita al
pubblico di agenti terapeutici;
g) il promovimento delle cure extraospedaliere e dei servizi a domicilio;
h) la formazione professionale di base e continua di operatori sanitari;
i) l’adozione di provvedimenti d’urgenza per fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria;
l) l’istituzione di un sistema informativo coordinato di statistica sanitaria;
m) la diffusione delle cure palliative verso il malato cronico e terminale;
n) la promozione e il favorimento della ricerca clinica;2
o) la promozione e il favorimento della cultura della donazione d’organi.3
1 Titolo modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
2 Lett. introdotta dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
3 Lett. introdotta dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
Art. 4 Coordinamento, principi pianificatori e criteri di sussidiamento
1Per conseguire gli scopi di questa legge lo Stato assicura il coordinamento degli
strumenti e delle risorse disponibili.
2Esso, nei limiti dei capoversi 3, 4 e 5 di questo articolo, può sussidiare, partecipare alla gestione e,
ove ve ne sia necessità, gestire in modo autonomo servizi e strutture sanitari, di prevenzione, di
diagnosi, di cura, di riabilitazione, di ricerca e di formazione.
3I sussidi sono concessi per la copertura totale o parziale del disavanzo, fino ad un massimo del
75% della spesa riconosciuta.
4Il Consiglio di Stato è competente per le decisioni che comportano una spesa unica fino ad un
importo massimo di 1'000'000 di franchi o una spesa annua fino ad un importo di 250'000 franchi
per almeno quattro anni.
Importi superiori sono di competenza del Gran Consiglio.
È riservato l’articolo 31.
5Il limite di sussidiamento del 75% della spesa, previsto dal capoverso 3, non si applica nei casi di
attività o di iniziative d’interesse generale, di competenza dello Stato in base al capoverso 2 ma che
sono svolte o realizzate da altri enti pubblici o da privati.
6Nella gestione autonoma dei servizi e delle strutture e nella commisurazione dei sussidi secondo i
capoversi 2, 3 e 4, si deve tener conto in particolare:
a) dei bisogni sanitari effettivi della popolazione;
b) della disponibilità attuale e a medio termine di operatori sanitari, di servizi e di strutture sanitari
pubblici, d’utilità pubblica e privati sia a livello regionale, sia cantonale e nazionale nonché delle
risorse autoterapeutiche della popolazione;
c) delle possibilità di coordinamento e di integrazione territoriale e funzionale dei servizi e strutture
esistenti in particolare di quelli gestiti o sussidiati dallo Stato;
d) dei mezzi finanziari a disposizione.
7Il Consiglio di Stato deve segnatamente stabilire nelle linee direttive le priorità d’intervento,
ottimalizzando, per l’insieme delle scelte e per ciascuna di esse, il rapporto tra i costi ed i benefici
sanitari per la collettività. Esso tiene conto delle pianificazioni settoriali, assicura il coordinamento
con la pianificazione cantonale e procede alla verifica periodica della necessità degli interventi.
TITOLO II
Diritti individuali
Art. 5 Generalità
1Ogni persona ha diritto a prestazioni sanitarie scientificamente riconosciute. Esse
dovranno essere adeguate alla esigenza di cura nel rispetto dei principi della libertà, dignità e
integrità della persona umana e tenere conto del criterio di efficacia sanitaria e del principio
dell’economicità.
2Sono riservate le disposizioni del diritto penale concernenti le misure terapeutiche e
d’internamento, le disposizioni del diritto civile concernenti la privazione della libertà a scopo
d’assistenza e le disposizioni in materia di immunizzazione e di lotta alle malattie trasmissibili.5
Informazione
Art. 6 a) generalità
1Ogni operatore sanitario, nell’ambito delle proprie competenze professionali, è tenuto a
informare il paziente sulla diagnosi, il piano di cura, i possibili rischi nonché su eventuali trattamenti
alternativi scientificamente riconosciuti. L’informazione deve essere data in modo chiaro ed
accessibile al paziente e tenere conto, in specie nella comunicazione della diagnosi, della sua
personalità. Solo nel caso l’informazione possa essere suscettibile di portare grave pregiudizio allo
stato psicofisico del paziente o compromettere l’esito della cura, essa deve essere data ad una
persona prossima.
b) incapace di discernimento
2Se il paziente è incapace di discernimento l’informazione deve essere data alla persona di fiducia
designata dal paziente, al rappresentante legale del paziente minorenne o alle persone con diritto
di rappresentanza ai sensi dell’articolo 378 CC.6
c) cartella sanitaria
4 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189; precedente modifica: BU
1999, 33.
5 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
6 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
3Il paziente ha la facoltà, previa domanda scritta e nei limiti di tempo stabiliti all’articolo 67 capoverso
4, di consultare presso ogni operatore sanitario, servizio o altra struttura sanitaria la parte oggettiva
della cartella sanitaria e gli altri documenti sanitari oggettivi che lo concernono come pure di
ottenerne copia. La cartella sanitaria deve essere tenuta conformemente alle disposizioni
dell’articolo 67. Il paziente ha la facoltà di chiedere la correzione di eventuali errori dei dati e delle
informazioni oggettive che lo concernono. È riservato il capoverso 4 di questo articolo.
4L’operatore sanitario non è tenuto a portare a conoscenza o a mettere a disposizione del paziente
le informazioni sanitarie pervenutegli da parte di terzi (ad esclusione dei dati oggettivi di analisi di
laboratorio, di accertamenti radiologici o altri) nonché le osservazioni personali. In caso di
contestazione è data facoltà di denuncia alla Commissione di vigilanza prevista dall’articolo 24.7
d) generalità e qualifiche professionali
5Il paziente ha il diritto di conoscere le generalità e le qualifiche professionali di ogni operatore
sanitario che partecipa o interviene nella cura o nel trattamento.
Consenso informato
Art. 7 a) persone capaci di discernimento
1Riservato l’articolo 5 capoverso 2, il consenso informato del paziente capace di
discernimento, maggiorenne o minorenne, è necessario per qualsiasi prestazione sanitaria
(preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa) propostagli.
2Riservati i casi di cui all’articolo 16 CC la capacità di discernimento è presunta nei minorenni che
hanno compiuto il sedicesimo anno di età.
3Il consenso di cui al capoverso 1 può essere espresso anche in modo tacito per atti concludenti
nel caso di prestazioni sanitarie non invasive o che non comportano un rischio rilevante per il
paziente o che non sono suscettibili di invadere la sua sfera intima.
Art. 8 b) direttive anticipate e mandato precauzionale
1Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti
medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di
discernimento e/o designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico
curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
2Al riguardo fanno stato gli articoli 370 e seguenti CC.
c) persone incapaci di discernimento
Art. 8a10 1Al paziente incapace di discernimento si applicano, direttamente o per analogia, gli
articoli 377 e seguenti CC.
2In particolare nelle situazioni d’urgenza possono essere presi i provvedimenti conformi alla volontà
presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento (art. 379 CC).
Art. 9 Dimissioni
1Il paziente capace di discernimento può revocare in ogni tempo il proprio consenso e
quindi interrompere una cura, rifiutare prestazioni sanitarie o dimettersi da una struttura stazionaria.
Rimane riservato l’articolo 5 capoverso 2 di questa legge.11
2Se all’interruzione, al rifiuto o alla dimissione ostano motivi di ordine sanitario che possono mettere
in pericolo la salute del paziente o di terzi, il paziente, su richiesta del o degli operatori sanitari
interessati, è tenuto a liberarli per iscritto da ogni responsabilità.
Art. 10
…12
Ricerca e sperimentazione
a) Comitato etico
7 Cpv. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
8 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 2001,
189.
9 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
10 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
11 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
12 Art. abrogato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 2001,
189.
Art. 10a13 1Il Consiglio di Stato, dopo consultazione degli Ordini e delle associazioni degli operatori
sanitari interessati, nomina il Comitato etico incaricato di esaminare e di approvare i progetti di
ricerca ai sensi della legge federale concernente la ricerca sull’essere umano (LRUm).
2Il Comitato etico è pure competente per esaminare e approvare la ricerca condotta su embrioni in
vitro secondo la legge federale concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (legge sulle
cellule staminali, LCel).
3Nessuna ricerca sulle malattie dell’essere umano, nonché sulla struttura e sulla funzione del corpo
umano può essere avviata nel Cantone senza l’approvazione del Comitato etico.
4Il Comitato è composto di almeno nove membri e può avvalersi della consulenza di esperti e di
periti esterni.
b) Commissione di ricorso
Art. 10b14 1Contro le decisioni del Comitato etico è ammesso il ricorso dell’istante, entro 30 giorni
dalla notifica, ad una speciale Commissione di ricorso; la procedura è scritta.
2La Commissione è composta da un esperto di etica e da due docenti universitari di specialità
mediche, che vengono designati dal Consiglio di Stato di volta in volta, dopo la ricezione della
dichiarazione di ricorso.
3Per ogni decisione presa, la Commissione di ricorso può prelevare, oltre le spese, una tassa fino
ad un massimo di 5000 franchi.
4Contro le decisioni della Commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Art. 11-12 …15
Medicina della procreazione
Art. 1316 1Il Consiglio di Stato designa le autorità cantonali competenti per l’applicazione della
legislazione federale in materia di procreazione con assistenza medica.
2Contro le decisioni delle autorità competenti ai sensi del capoverso 1 è dato ricorso diretto al
Tribunale cantonale amministrativo.
Sterilizzazione volontaria a fini contraccettivi
Art. 1417 1Riservati l’articolo 122 del Codice penale svizzero e la legge federale sulle condizioni e
le procedure per praticare le sterilizzazioni, sono applicabili le direttive dell’Accademia svizzera delle
scienze mediche in vigore.
2Le sterilizzazioni praticate su una persona interdetta o permanentemente incapace di
discernimento devono essere notificate da chi le ha eseguite al Medico cantonale nel termine di 30
giorni.
Art. 15
…18
Art. 16 Autopsie
1L’autopsia può essere effettuata se:
a) il defunto non aveva manifestato un’opposizione;
b) le persone prossime non vi si oppongono espressamente.
2Le persone prossime possono ottenere una copia del parere autoptico.
3Il Medico cantonale può ordinare l’autopsia quando sussistono fondati motivi dell’esistenza di
malattie trasmissibili o dubbi sulla causa della morte. Sono riservate le decisioni dell’autorità
giudiziaria.
13 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU
14 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedenti modifiche: BU
2001, 189; BU 2009, 28; BU 2013, 475.
15 Art. abrogati dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 2001,
189.
16 Art. reintrodotto dalla L 22.6.2005; in vigore dal 19.8.2005 - BU 2005, 261; precedente modifica: BU
17 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518; precedente modifica: BU
18 Art. abrogato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 2001,
189.
Art. 17 Prestazioni sanitarie
1Le prestazioni sanitarie devono essere date in conformità alle disposizioni previste dagli
articoli 5 e 64.
2In particolare gli operatori sanitari non possono subordinare la concessione o l’esecuzione di
prestazioni sanitarie urgenti a condizioni assicurative, sociali, religiose, di nazionalità o altre dei
pazienti. Sono riservate le disposizioni dell’articolo 18.
Art. 18 Obiezione di coscienza
1Nessun operatore sanitario può essere tenuto ad effettuare o partecipare a prestazioni
o terapie incompatibili con le proprie convinzioni etiche o religiose. Tuttavia egli non può, con la sua
obiezione, compromettere l’esecuzione di prestazioni o terapie non contrarie alla legge da parte
della struttura sanitaria ove egli opera. È riservato il capoverso 4 di questo articolo.
2L’obiettore non può essere oggetto di discriminazione, punizione o penalità. Egli deve segnalare la
propria posizione di obiettore prima di una eventuale assunzione.
3L’obiettore deve in ogni caso dare al paziente le informazioni necessarie per l’ottenimento, tramite
altri operatori sanitari, delle prestazioni rifiutate.
4In caso di grave e imminente pericolo per la salute del paziente l’operatore sanitario obiettore è, se
richiesto, comunque tenuto a dare la sua collaborazione.
Art. 19 Strutture sanitarie stazionarie
1I diritti e le libertà individuali dei pazienti delle strutture sanitarie stazionarie possono
essere limitati solo per motivi di ordine medico o organizzativo prevalenti. In particolare i pazienti
hanno diritto all’assistenza spirituale, all’accompagnamento alla morte e alla presenza delle persone
prossime. La degenza non deve privare il paziente di alcun diritto civile e costituzionale.
2In particolare restrizioni concernenti le visite devono essere fondate unicamente su motivi sanitari
e/o organizzativi prevalenti.
3Alle restrizioni delle libertà di movimento come pure alle restrizioni di tutte le libertà personali delle
persone incapaci di discernimento in istituti di accoglienza e cura si applicano, direttamente o per
analogia, gli articoli 383 e seguenti CC.19
Art. 20 Segreto professionale
1Il segreto professionale ha lo scopo di proteggere la sfera privata del paziente.
2Ogni operatore sanitario è tenuto, nell’interesse del paziente, al segreto professionale. I funzionari
e i privati che sono a conoscenza di segreti sanitari sono considerati ausiliari conformemente alle
disposizioni dell’articolo 321 capoverso 1 del Codice penale svizzero e quindi soggetti all’obbligo
del segreto professionale.
3L’operatore sanitario è liberato dal segreto professionale con il consenso del paziente o per
decisione del Medico cantonale. Quest’ultimo si pronuncia solo su richiesta scritta del detentore del
segreto e dopo aver sentito il paziente interessato.
4Il segreto professionale non può essere opposto all’autorità di vigilanza qualora le informazioni
siano chieste ai fini dell’espletamento dei propri compiti d’ispezione e vigilanza.21
5Non soggiacciono all’obbligo del segreto professionale:
a) le denunce obbligatorie previste dall’articolo 68;
b) le dichiarazioni e gli annunci obbligatori alle autorità, segnatamente quelli concernenti le
malattie trasmissibili previste da leggi, regolamenti e ordinanze federali e cantonali;
c) le testimonianze obbligatorie conformemente al diritto penale;
d) la raccolta e la comunicazione di dati statistici, epidemiologici, di morbilità o altri in conformità
all’articolo 321a del Codice penale svizzero;
e) le segnalazioni inerenti ai casi in cui vi sia un fondato sospetto di prescrizione o dispensazione
non adeguata di stupefacenti e sostanze psicotrope che costituiscono un reato ai sensi
dell’articolo 20 della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951.22
6Sono riservati gli articoli 6 capoversi 1 e 2 e 16 capoverso 2.
Denuncia e legittimazione23
19 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
20 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
21 Cpv. reintrodotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 25.3.2021 - BU 2018, 271 e 366, BU 2021, 161;
precedente modifica: BU 2009, 28.
22 Lett. introdotta dalla L 11.12.2017; in vigore dal 25.3.2021 - BU 2018, 271 e 366, BU 2021, 161.
23 Nota marginale modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
Art. 21
1La violazione dei diritti stabiliti da questo Titolo è denunciabile alla Commissione di
vigilanza prevista dall’articolo 24.
2La denuncia può essere presentata dall’interessato, dal suo rappresentante legale e da ogni altra
persona, nell’interesse del paziente danneggiato.24
3Con la denuncia viene dato avvio a un procedimento disciplinare nei confronti dell’operatore o della
struttura sanitari denunciati, oppure nei confronti di entrambi.25
TITOLO III
Organizzazione e autorità competenti
Art. 22 Consiglio di Stato
1Il Consiglio di Stato:
a) esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge;
b) assicura il coordinamento di tutta la politica sanitaria verificandone in particolare la compatibilità
con gli scopi, gli obiettivi e i mezzi di questa legge;
c) adotta le decisioni che la legge gli conferisce;
d) emana i regolamenti di applicazione della legge, sentito preliminarmente l’avviso degli Ordini
delle arti sanitarie;
e) approva gli statuti ed i regolamenti degli Ordini professionali di diritto pubblico;26
f) designa il Dipartimento27 competente (detto di seguito Dipartimento).
2Sono riservate le competenze conferite ad altre istanze da leggi speciali cantonali e federali o da
norme intercantonali.
3Il Consiglio di Stato, ove le circostanze lo richiedono, ha la facoltà di istituire commissioni consultive
di coordinamento, di studio, di controllo o di ispezione.
4Il Consiglio di Stato disciplina tramite regolamento la procedura relativa all’interruzione non punibile
della gravidanza secondo gli articoli 119 e 120 CP.28
Art. 23 Dipartimento competente
1Il Dipartimento cura l’esecuzione di questa legge e dei regolamenti nonché delle altre
leggi, regolamenti, convenzioni e ordinanze federali, intercantonali e cantonali in materia sanitaria.
2Sono riservate le competenze che la legislazione in materia sanitaria federale, intercantonale o
cantonale attribuisce al Consiglio di Stato o ad altre autorità e istanze.
3Il Dipartimento è coadiuvato nelle sue funzioni:
a) dal Medico, dal Batteriologo, dal Patologo, dal Chimico, dal Farmacista e dal Veterinario
cantonali, nonché dai medici delegati e scolastici;
b) dai servizi e strutture sanitari dello Stato, dalle commissioni nonché dalle altre istanze tecniche,
consultive o di coordinamento decise dal Consiglio di Stato o previste da questa legge o da
leggi speciali;
c) dai Comuni e da altri Enti pubblici che operano in campo sanitario;
d) dagli Ordini professionali;29
e) dalle persone fisiche o giuridiche di diritto privato previste dall’articolo 31.
4Il Dipartimento, nel conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, assicura il coordinamento e
promuove l’integrazione territoriale e/o funzionale dei servizi, delle strutture e delle prestazioni dei
diversi settori d’intervento direttamente dipendenti o convenzionati o sottoposti a vigilanza.
Commissione di vigilanza
Art. 24 a) competenze
1La Commissione di vigilanza accerta la fondatezza delle denunce previste dall’articolo
21 capoversi 1 e 2.31
2Essa può:
a) proporre al Consiglio di Stato l’ammonimento;
24 Cpv. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
25 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
26 Lett. modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
27 Con DE 22.11.1989, modificato dal DE 12.3.2002, è stato designato il Dipartimento della sanità e della
socialità - BU 1989, 293; BU 2002, 76.
28 Cpv. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 508.
29 Lett. modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
30 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
31 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
b) proporre al Consiglio di Stato l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 95 e seguenti;
c) proporre al Consiglio di Stato la revoca dell’autorizzazione al libero esercizio della professione,
ai sensi dell’articolo 59.
Le sanzioni alle lettere b) e c) sono cumulabili.
3La Commissione può inoltre proporre la pubblicazione delle decisioni di revoca dell’autorizzazione
al libero esercizio della professione, a spese del denunciato se l’interesse pubblico o quello del
paziente leso lo richiedono.
4La Commissione si avvale della collaborazione degli Ordini e delle associazioni professionali degli
operatori sanitari o di periti e consulenti esterni.
Art. 25 b) composizione
1La Commissione di vigilanza è nominata dal Consiglio di Stato e si compone di almeno
5 membri e dei relativi supplenti.
Ne fanno parte di diritto un Magistrato dell’Ordine giudiziario che la presiede, il Medico cantonale,
un rappresentante dei pazienti e uno degli operatori sanitari.
Fra i membri della Commissione deve essere assicurata una adeguata rappresentanza femminile.
2Il rappresentante degli operatori sanitari può essere designato di volta in volta dalle associazioni
professionali interessate, su invito del presidente, a dipendenza del caso da esaminare.
3Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le modalità di composizione e di funzionamento
della Commissione.
Art. 26 Medico cantonale
1Il Medico cantonale vigila sulla salute pubblica, sull’esercizio delle arti sanitarie e
sull’esecuzione dell’interruzione della gravidanza. Egli ha segnatamente le competenze attribuitegli
dalla legislazione federale e cantonale nonché dalle disposizioni esecutive del Consiglio di Stato in
materia sanitaria. Coordina l’attività dei medici delegati e scolastici.
2Il Medico cantonale è l’autorità competente a ricevere gli annunci a fini statistici di ogni interruzione
della gravidanza secondo l’articolo 119 capoverso 5 del Codice penale svizzero.
3Il Consiglio di Stato può delegare ad altre unità amministrative e agli Ordini e Associazioni
professionali (in tal caso considerati ausiliari del Medico cantonale) determinati compiti nell’ambito
della vigilanza sanitaria.34
Art. 27 Medici delegati
1Il medico delegato:
a) vigila sulle condizioni igienico-sanitarie del circondario di cui è responsabile;
b) esegue le prestazioni di polizia sanitaria previste dalla legge e dai regolamenti;
c) presta la sua opera per compiti di medicina legale e ufficiale;
d) collabora con il Medico cantonale in ogni settore della salute pubblica.
2Il Consiglio di Stato stabilisce i circondari e designa i medici delegati, previo pubblico concorso,
mediante conferimento di appositi mandati di diritto privato.
3Il mandato è conferito in base agli articoli 394 e seguenti del CO e determina i compiti e la
retribuzione del medico delegato.
La durata del mandato è, di regola, di quattro anni.
Art. 28 Medici e dentisti scolastici
1Il medico scolastico:
a) vigila sulle condizioni igienico-sanitarie degli istituti scolastici di cui è responsabile e collabora
all’attuazione della prevenzione primaria;
b) esegue le prestazioni di medicina scolastica previste dalla legge e dai regolamenti;
c) collabora con il Medico cantonale e il medico delegato in ogni settore della salute pubblica.
2Il medico dentista scolastico vigila sulla profilassi dentaria negli istituti scolastici di cui è
responsabile e, in particolare, esegue le cure dentarie e sorveglia l’attività dell’operatore/trice di
prevenzione dentaria.
32 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
33 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 508; precedenti modifiche: BU
1995, 35; BU 2001, 189.
34 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
35 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
36 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
3I medici ed i dentisti scolastici sono designati dal Consiglio di Stato in analogia a quanto previsto
dall’articolo 27 capoversi 2 e 3.
4Il medico scolastico può assumere totalmente o parzialmente la funzione di medico delegato del
circondario di cui è titolare.
Art. 29 Comuni
1I Comuni hanno le competenze espressamente loro attribuite da questa legge o da leggi
speciali.
2Compete inoltre ai Comuni:
a) vigilare sull’osservanza delle leggi e regolamenti in materia sanitaria e denunciare al
Dipartimento le trasgressioni che comportano sanzioni non di competenza comunale;
b) collaborare con il Medico cantonale e i medici delegati e scolastici nell’ambito di ogni settore
della salute pubblica.
3I Comuni possono inoltre:
c) promuovere in modo autonomo o d’intesa con il Dipartimento provvedimenti di prevenzione e
di educazione sanitaria della popolazione;
d) partecipare all’attuazione dei provvedimenti sociosanitari in grado di rispondere ai bisogni di
assistenza domiciliare, ambulatoriale e istituzionale della popolazione del Comune.
Art. 30 Ordini e associazioni degli operatori sanitari
1Gli operatori sanitari possono riunirsi in Ordini e associazioni professionali.
2Sono in particolare istituiti i seguenti Ordini professionali quali corporazioni di diritto pubblico:
a) Ordine dei medici;
b) Ordine dei medici dentisti;
c) Ordine dei farmacisti;
d) Ordine dei medici veterinari.
3Prima di modifiche di norme legislative o esecutive riguardanti il settore sanitario o dell’adozione di
importanti provvedimenti di portata generale, è richiesto l’avviso degli Ordini e delle associazioni
degli operatori sanitari interessati.
Compiti di interesse generale
Art. 30a38 1Gli Ordini previsti all’articolo precedente collaborano con lo Stato nella tutela della salute
della popolazione e per l’esecuzione dei compiti previsti dalla legislazione sanitaria.
2In particolare, gli Ordini dei medici, dei dentisti, dei farmacisti e dei veterinari organizzano il servizio
sanitario di picchetto, segnatamente notturno e festivo, di base e, eventualmente, specialistico.39
3Il Consiglio di Stato, tramite regolamento, delega agli Ordini altri compiti generali e particolari.
Art. 31 Altri enti o persone
1Lo Stato, nell’adempimento dei compiti attribuitigli, collabora con altri enti di diritto
pubblico o privato e con persone che operano nel campo della protezione e del promovimento della
salute quando i bisogni e gli obiettivi della politica sanitaria cantonale lo richiedano.
2Le modalità della collaborazione sono stabilite tramite speciali convenzioni che indicano in modo
particolare il campo d’attività, le funzioni di pubblico interesse attribuite, i criteri e le modalità di
sussidiamento ed il grado di autonomia.
TITOLO IV
Prevenzione e promozione della salute
CAPITOLO I
Generalità
Art. 32 Nozione
È considerato preventivo ogni provvedimento inteso:
a) a promuovere la responsabilità, l’informazione e le conoscenze dei cittadini nella salvaguardia
della salute individuale e collettiva;
b) a diminuire l’incidenza di una malattia nella popolazione riducendo i rischi di apparizione di
nuovi casi;
37 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
38 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
39 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
40 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
c) a diminuire lo sviluppo di una malattia nella popolazione riducendone la diffusione e la durata;
d) a diminuire lo sviluppo delle invalidità croniche della popolazione riducendo al minimo le
invalidità funzionali conseguenti alla malattia.
Art. 33 Provvedimenti
Lo Stato promuove, sostiene e attua la prevenzione tramite:
a) il promovimento di studi epidemiologici sulla diffusione e l’incidenza delle malattie e dei fattori
di rischio nella popolazione;
b) l’educazione alla salute della popolazione;
c) la promozione dell’immunizzazione volontaria e la lotta alle malattie trasmissibili;
d) la protezione sanitaria della popolazione scolastica;
e) la lotta alle malattie di rilevanza sociale, a quelle di larga diffusione, alle tossicodipendenze e
agli incidenti;
f) l’adozione di misure atte a valutare l’efficacia degli interventi preventivi, diagnostici, terapeutici
e riabilitativi proposti e/o attuati.
Preferenza indigena
Art. 33a41 Nell’assunzione del personale, gli enti attivi nella prevenzione e promozione della salute
finanziati con contratto di prestazione ed in ragione della disponibilità di personale con determinati
requisiti professionali in ambito sociale o sanitario, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando
gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto
di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione
o al beneficio dell’assistenza.
Rispetto del contratto collettivo di lavoro
Art. 33b42 La sottoscrizione di un contratto di prestazione con i servizi che assicurano i
provvedimenti ai sensi dell’articolo 33 è subordinata, nella misura in cui i rapporti di impiego non
sono disciplinati da normative di diritto pubblico, alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro
usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro
(CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla
commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la
conformità dei contratti individuali.
CAPITOLO II
Educazione alla salute
Art. 34 Scopo
1L’educazione alla salute deve favorire l’autonomia e l’assunzione della responsabilità
personale nella salvaguardia della salute individuale e collettiva.
2Essa ha lo scopo di dare alla popolazione le conoscenze e le competenze idonee a scegliere un
modo di vita sano e a valutare criticamente l’esistenza di pericoli per la salute nonché ad utilizzare
convenientemente le risorse individuali e collettive atte al promovimento e al mantenimento della
salute e segnatamente l’automedicazione.
Art. 35 Compiti, coordinamento e collaborazione
1Il Dipartimento è l’istanza competente a promuovere e coordinare gli interventi, i
programmi e le azioni di educazione per la salute nel Cantone.
2Esso collabora con gli altri Dipartimenti e segnatamente con quello della pubblica educazione43 per
gli interventi nel settore scolastico. L’educazione per la salute deve essere integrata nella
formazione prescolastica e scolastica.
Art. 36 Programma di intervento
Il Dipartimento presenta ogni quattro anni al Consiglio di Stato per approvazione un
programma, accompagnato dal preventivo, degli interventi previsti per il quadriennio successivo.
CAPITOLO III
41 Art. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 201.
42 Art. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 101.
43 Adesso Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
44 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 99.
Protezione sanitaria
A. Salubrità dell’ambiente
Art. 37 Pericolo imminente
1Ove sia accertato e documentato un imminente grave e non altrimenti evitabile pericolo
per la salute, il Consiglio di Stato può decidere ogni provvedimento indispensabile, in particolare:
a) il divieto, la sospensione, l’annullamento o la chiusura temporanea o definitiva di attività,
esercizi, manifestazioni e processi produttivi;
b) il divieto temporaneo o definitivo di vendita di sostanze, prodotti, derrate alimentari, utensili,
apparecchiature;
c) il trasferimento e lo sgombero coatti, temporanei o definitivi, di popolazione e animali;
d) il divieto di accesso, di transito, di passaggio o di circolazione temporaneo o definitivo in aree
pubbliche o private;
e) l’inabitabilità e l’inagibilità di costruzioni ed edifici privati e pubblici.
2Sono riservate le competenze di polizia sanitaria dei Comuni previste dalla legge organica
comunale, come pure le disposizioni riguardanti l’organizzazione del Servizio sanitario coordinato.
Salubrità dell'ambiente
Art. 38 a) vigilanza
1La vigilanza sulla salubrità dell’ambiente di vita, abitativo, di studio, di svago e di lavoro
incombe in prima istanza ai Comuni, che si avvalgono della collaborazione dei medici delegati.
2Il Dipartimento può in ogni caso intervenire d’ufficio o su istanza degli interessati per tutelare la
salubrità pubblica.
b) abitabilità, agibilità
Art. 38a47 1Al Dipartimento compete il riconoscimento della abitabilità e dell’agibilità degli edifici di
uso pubblico e collettivo, ai Municipi di tutte le altre costruzioni.
2Il riconoscimento può essere revocato in ogni momento, se non risultano soddisfatte le condizioni
per la sua concessione e se sussiste una situazione di pericolo per la salute.
c) costruzioni nuove e esistenti
Art. 38b48 1Il Consiglio di Stato stabilisce le norme ed i requisiti di igiene per le nuove costruzioni,
le ricostruzioni, le riattazioni e gli ampliamenti di edifici.
2Il Dipartimento promuove l’eliminazione delle barriere architettoniche che ostacolano la mobilità
delle persone invalide.
Balneabilità
a) principio
Art. 38c49 1A tutela della salute dei bagnanti, la qualità dell’acqua delle spiagge e delle piscine di
uso pubblico o collettivo deve essere periodicamente verificata per accertarne le condizioni igienico
sanitarie.
2In caso di acque inquinate, impure o comunque pericolose per la salute, la balneazione deve
essere vietata.
3Il regolamento stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle acque, i provvedimenti
da adottare per la tutela della salute dei bagnanti e le autorità competenti.
Art. 39 Acqua potabile
1Ogni edificio adibito ad abitazione dev’essere allacciato a spese del proprietario ad una
rete di distribuzione d’acqua potabile con l’impianto di almeno un rubinetto per ogni famiglia che vi
risiede.
2...50
3...51
45 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
46 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
47 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
48 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
49 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
50 Cpv. abrogato dalla L 22.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 289.
51 Cpv. abrogato dalla L 22.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 289.
4Il Dipartimento assicura la vigilanza sugli acquedotti nonché sulle modalità di distribuzione per il
tramite dei competenti servizi tecnico-sanitari, che, segnatamente, provvedono ai controlli
batteriologici e chimici dell’acqua potabile nonché alla tenuta del casellario tecnico-sanitario delle
acque potabili del Cantone.52
Art. 40 Cimiteri: sepoltura, trasporto di salme53
1Deve essere assicurata la sepoltura o la cremazione di tutte le persone morte nel
Cantone.
2Ogni Comune deve disporre di un cimitero.
Con l’autorizzazione del Dipartimento possono essere creati cimiteri che servono a più Comuni.
3Il Consiglio di Stato è competente per disciplinare il trasporto, la sepoltura, la cremazione e
l’esumazione delle salme cosi come gli interventi praticati su di esse.
4Il Consiglio di Stato emana disposizioni di polizia mortuaria e cimiteriale e disciplina l’attività delle
imprese di pompe funebri.
5Sono riservate le leggi speciali, il diritto federale, nonché le convenzioni intercantonali e
internazionali in questa materia.
Esercizio di imprese di pompe funebri
Art. 40a55 1L’esercizio di imprese di pompe funebri, con sede o attività nel Cantone, è sottoposto
all’autorizzazione del Dipartimento, che ne decide pure la revoca.
2L’autorizzazione è subordinata ai seguenti requisiti minimi richiesti al titolare dell’impresa o, nel
caso di persone giuridiche, a chi è responsabile della società, che devono:
a) avere l’esercizio dei diritti civili;
b) essere in possesso di un diploma riconosciuto;
c) essere degno di fiducia;
d) non essere gravato da attestati di carenza beni, provvisori o definitivi o certificati equipollenti;
e) dimostrare di avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile, estesa anche ai
dipendenti;
f) dimostrare di disporre di locali e attrezzature adeguate per l’esercizio dell’attività.
3Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le modalità relative alla concessione e alla
revoca dell’autorizzazione.
B. Malattie trasmissibili56
Art. 40b57 Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione della legge federale sulla lotta contro
le malattie trasmissibili dell’essere umano (legge sulle epidemie) e delle relative ordinanze ed
emana le necessarie disposizioni.
Art. 41 Vaccinazioni
1Lo Stato promuove l’immunizzazione volontaria della popolazione dalle malattie.
2Allo scopo di limitare la diffusione delle malattie trasmissibili il Consiglio di Stato, su proposta del
Medico cantonale, può ordinare vaccinazioni obbligatorie locali, regionali o per l’intero territorio del
Cantone quando la salvaguardia della salute pubblica lo impone.
Art. 42 Provvedimenti coattivi
1Il Medico cantonale può ordinare al paziente infettivo o contagioso e alle persone che
hanno avuto con lui contatto, misure di profilassi, di cura, di isolamento, di controllo, di disinfezione
e di restrizione della libertà personale. Egli può parimenti vietare al paziente l’esercizio di
determinate attività e professioni.
52 Cpv. modificato dalla L 22.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 289.
53 Nota marginale modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
54 Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 128; precedente modifica: BU
55 Art. reintrodotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 128; precedenti modifiche: BU
2001, 189; BU 2009, 28.
56 Titolo modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
57 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
58 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.
2Se il paziente non dà seguito alle misure previste dal capoverso precedente, il Medico cantonale
può disporre provvedimenti coattivi segnatamente l’isolamento obbligatorio. Egli può avvalersi della
forza pubblica.
3Ogni medico autorizzato ha la facoltà di imporre in via provvisionale al paziente contagioso
provvedimenti coattivi, dandone immediata comunicazione al Medico cantonale che si pronuncerà
giusta il capoverso 1 di questo articolo.
4Il paziente e le altre persone toccate dalla misura hanno la facoltà di ricorrere contro i provvedimenti
del Medico cantonale al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 43 Divieti generali
1Al fine di prevenire la diffusione di malattie trasmissibili, il Medico cantonale può vietare
o limitare manifestazioni, chiudere scuole o altri stabilimenti pubblici e aziende private, vietare
l’accesso a determinati edifici e l’uscita dagli stessi come pure stabilire divieti di balneabilità.
2Il Medico cantonale può subordinare, alla presentazione di certificati di vaccinazione, l’ammissione
a scuole, colonie, case per bambini o altri istituti, l’occupazione in strutture sanitarie, nell’industria
alimentare e alberghiera, l’esercizio di attività a contatto con il pubblico o particolarmente esposte a
pericolo di contagio.
3Esso si avvale della collaborazione dei Comuni, dei medici delegati e della forza pubblica.
4Contro le decisioni del Medico cantonale è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
C. Protezione sanitaria nella scuola
Art. 44 a) medicina scolastica
1Il medico scolastico vigila sulla salubrità e sicurezza delle scuole, degli istituti di
educazione, delle scuole dell’infanzia pubbliche e private del proprio circondario. La vigilanza si
estende:
a) agli scolari, agli insegnanti e agli inservienti;
b) agli edifici, ai locali, ai servizi e agli arredamenti scolastici, alle mense e ai dormitori nonché alle
strutture sportive e ricreative annesse.59
2Gli allievi di tutti gli ordini di scuola come pure i docenti, i supplenti e gli inservienti possono
beneficiare delle visite e prestazioni del medico scolastico stabilite dalla legge e dai regolamenti.