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Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario

Ticino · 801.100 · statute

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Contents: 90 provisions
  1. Art. 1 Campo d’applicazione
  2. Art. 2 Scopo
  3. Art. 3 Mezzi
  4. Art. 4 Coordinamento, principi pianificatori e criteri di sussidiamento
  5. Art. 5 Generalità
  6. Art. 6 a) generalità
  7. Art. 7 a) persone capaci di discernimento
  8. Art. 8 b) direttive anticipate e mandato precauzionale
  9. Art. 9 Dimissioni
  10. Art. 10
  11. Art. 15
  12. Art. 16 Autopsie
  13. Art. 17 Prestazioni sanitarie
  14. Art. 18 Obiezione di coscienza
  15. Art. 19 Strutture sanitarie stazionarie
  16. Art. 20 Segreto professionale
  17. Art. 21
  18. Art. 22 Consiglio di Stato
  19. Art. 23 Dipartimento competente
  20. Art. 24 a) competenze
  21. Art. 25 b) composizione
  22. Art. 26 Medico cantonale
  23. Art. 27 Medici delegati
  24. Art. 28 Medici e dentisti scolastici
  25. Art. 29 Comuni
  26. Art. 30 Ordini e associazioni degli operatori sanitari
  27. Art. 31 Altri enti o persone
  28. Art. 32 Nozione
  29. Art. 33 Provvedimenti
  30. Art. 34 Scopo
  31. Art. 35 Compiti, coordinamento e collaborazione
  32. Art. 36 Programma di intervento
  33. Art. 37 Pericolo imminente
  34. Art. 38 a) vigilanza
  35. Art. 39 Acqua potabile
  36. Art. 40 Cimiteri: sepoltura, trasporto di salme53
  37. Art. 41 Vaccinazioni
  38. Art. 42 Provvedimenti coattivi
  39. Art. 43 Divieti generali
  40. Art. 44 a) medicina scolastica
  41. Art. 45 b) servizio dentario scolastico
  42. Art. 46 Servizi dentari comunali e consortili
  43. Art. 47 Finanziamento medicina scolastica
  44. Art. 48 Nozione
  45. Art. 49 Provvedimenti
  46. Art. 50 Altre misure64
  47. Art. 51 Consumo di bevande alcoliche
  48. Art. 52 a) generalità
  49. Art. 53 Autorizzazione e vigilanza
  50. Art. 54 a) definizioni
  51. Art. 55 b) autorità competente82
  52. Art. 56 c) requisiti85
  53. Art. 57
  54. Art. 58 f) esercizio dipendente sotto la responsabilità di terzi95
  55. Art. 59
  56. Art. 60 j) durata105
  57. Art. 61 k) iscrizione all’albo108
  58. Art. 62
  59. Art. 63 a) autorizzazione
  60. Art. 64 Obblighi professionali
  61. Art. 65 Autonomia professionale
  62. Art. 66 Obbligo di presenza
  63. Art. 67 Cartella sanitaria
  64. Art. 68 Obbligo di segnalazione da parte di operatori sanitari124
  65. Art. 69 a) picchetti
  66. Art. 70
  67. Art. 71 Titoli di studio esteri
  68. Art. 72 Assenze, sostituzioni
  69. Art. 73 a) medicamenti e altri agenti terapeutici
  70. Art. 74 b) ambulatori secondari
  71. Art. 78 Odontotecnici
  72. Art. 79 Nozione e vigilanza
  73. Art. 80 a) autorizzazione
  74. Art. 81 b) requisiti
  75. Art. 82 Statistiche
  76. Art. 83 Farmacie
  77. Art. 84
  78. Art. 85 Laboratori d’analisi sanitarie
  79. Art. 89 Agenti terapeutici
  80. Art. 90 Vigilanza - autorizzazione
  81. Art. 96 Confisca e devoluzione
  82. Art. 97 Altre misure, spese
  83. Art. 98 Prescrizione
  84. Art. 99 Altre misure
  85. Art. 100 Ordini delle arti sanitarie
  86. Art. 101 Operatori sanitari
  87. Art. 102 Strutture sanitarie
  88. Art. 103 Regolamenti di applicazione
  89. Art. 104 Entrata in vigore
  90. Art. 105 Disposizioni abrogate

90 provisions

Art. 45 b) servizio dentario scolastico

1Il servizio dentario scolastico ha lo scopo di promuovere la prevenzione e la cura dentaria degli allievi delle scuole elementari e medie, pubbliche e private, del Cantone.60 2L’organizzazione e la vigilanza del servizio è affidata al Dipartimento. Esso si avvale della collaborazione dell’Ordine dei medici dentisti.

Art. 46 Servizi dentari comunali e consortili

1I servizi dentari scolastici comunali e consortili sono riconosciuti nel quadro dell’organizzazione cantonale; essi godono delle stesse facilitazioni previste per il servizio cantonale purché le prestazioni date corrispondano a quelle previste dalla legge e dai regolamenti di applicazione. 2I Comuni e i Consorzi devono nominare con pubblico concorso i medici dentisti scolastici.

Art. 47 Finanziamento medicina scolastica

1I Comuni partecipano, secondo la loro forza finanziaria, nella misura minima del 20% e massima del 70% alle spese per le visite e le prestazioni dei medici scolastici. 2La ripartizione dell’onere a carico dei Comuni è fatta tenendo conto della popolazione scolastica. Finanziamento servizio dentario scolastico Art. 47a62 1Le prestazioni di prevenzione e di cura ad opera del servizio dentario scolastico sono fatturate secondo tariffe agevolate stipulate tra il Consiglio di Stato e l’Ordine dei medici dentisti del Cantone Ticino. 2Il Cantone si assume i costi delle prestazioni di prevenzione eseguite dai medici dentisti scolastici. 59 Cpv. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 60 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 61 Art. modificato dalla L 29.1.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 513. 62 Art. introdotto dalla L 29.1.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 513. 3I Comuni partecipano ai costi delle prestazioni di prevenzione secondo la loro forza finanziaria, in base alla legge sulla perequazione finanziaria. 4La ripartizione dell’onere a carico dei Comuni è fatta tenendo conto degli allievi curati domiciliati in ogni singolo Comune. 5Il Cantone anticipa i costi delle prestazioni di cura dentaria, che recupererà poi integralmente dai Comuni. 6Le famiglie possono essere chiamate dai Comuni ad assumere i costi per le cure dentarie. In questo caso, i nuclei familiari a reddito modesto hanno il diritto di ottenere un contributo dai Comuni alle spese di cura in misura proporzionale al reddito imponibile; il Consiglio di Stato elabora, a titolo indicativo, una tavola dei contributi. D. Malattie di rilevanza sociale, di larga diffusione, tossicodipendenze e comportamenti pericolosi per la salute

Art. 48 Nozione

Sono in particolare considerate malattie di rilevanza sociale, di larga diffusione, tossicodipendenze e comportamenti pericolosi per la salute: a) le affezioni congenite ed ereditarie; b) le affezioni e i problemi sanitari legati all’ambiente sociale di vita e di lavoro e al comportamento, segnatamente la bronchite cronica, il diabete, il reumatismo, le affezioni tumorali, cardiocircolatorie, psichiche, l’alcolismo, il tabagismo, la farmacodipendenza e le altre tossicomanie; c) le affezioni conseguenti alla modifica della struttura della popolazione, segnatamente all’invecchiamento.

Art. 49 Provvedimenti

1Lo Stato promuove, collaborando con ordini e associazioni degli operatori sanitari, nonché con altri enti, associazioni o persone interessate, la lotta contro le malattie di rilevanza sociale o di larga diffusione, le tossicomanie e i comportamenti pericolosi per la salute tramite l’educazione sanitaria della popolazione in generale e dei gruppi sottoposti a rischi particolari. 2Su proposta del Dipartimento il Consiglio di Stato può sostenere e partecipare all’attività di enti e associazioni di diritto pubblico e privato che si occupano di prevenzione e riabilitazione nel campo delle malattie sociali di larga diffusione, delle tossicomanie e dei comportamenti pericolosi per la salute. 3Il Consiglio di Stato può parimenti attuare, su proposta del Dipartimento, azioni di profilassi per la diagnosi precoce delle affezioni curabili limitatamente ai gruppi a rischio e nel rispetto delle libertà individuali. 4Il Consiglio di Stato può adottare, su proposta del Dipartimento, misure e provvedimenti atti a prevenire gli infortuni e a salvaguardare l’incolumità pubblica. Essi devono essere conformi al principio della proporzionalità. È riservato il diritto federale e speciale.

Art. 50 Altre misure64

1Il Consiglio di Stato può imporre restrizioni e divieti, oltre a quelli previsti dagli articoli 49 e seguenti della legge, alla pubblicità, al consumo e alla vendita di bevande alcoliche, tabacco e altre sostanze, agenti terapeutici e altre sostanze che creano dipendenza nel rispetto delle disposizioni costituzionali e della legislazione federale, intercantonale e cantonale.65 2È riservato l’articolo 93 capoverso 3 di questa legge.

Art. 51 Consumo di bevande alcoliche

1Nei commerci e nei negozi del Cantone è vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche: a) alle persone di età inferiore ai 18 anni; b) alle persone che si trovano in stato di ebrietà. 2Sono parimenti vietati: a) l’acquisto di bevande alcoliche destinate a persone inferiori ai 18 anni o in stato di ebrietà; 63 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 64 Nota marginale modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 65 Cpv. modificato dalla L 13.2.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 147. 66 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 1995, 335 e BU 1996, 122. b) gli incentivi al consumo di alcolici di cui all’articolo 20 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR).67 3La distribuzione e la vendita di alcol tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dal capoverso 1 sia garantito da adeguate misure di controllo. Consumo di tabacco e altre sostanze

Art. 52 a) generalità

1Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone è vietato fumare, rispettivamente consumare, prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo.69 1bisIl capoverso 1 è parimenti applicabile ai dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna, segnatamente le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo.70 b) informazione 2Il Consiglio di Stato, nel rispetto delle libertà individuali, promuove l’informazione alla popolazione sugli effetti nocivi del fumo attivo e passivo. c) divieti e obblighi71 3Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare. 4…72 5…73 d) protezione dei giovani Art. 52a74 1La distribuzione e la vendita a giovani minori di 18 anni di prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo è vietata.75 2Il personale di vendita è tenuto a controllare l’età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull’età dello stesso. 3La distribuzione e la vendita di prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dal capoverso 1 sia garantito da adeguate misure di controllo.76 4I capoversi 1, 2 e 3 sono parimenti applicabili alla distribuzione e la vendita a giovani minori di 18 anni di dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna, segnatamente le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo.77 TITOLO V Operatori sanitari Capitolo I Disposizioni comuni

Art. 53 Autorizzazione e vigilanza

1L’esercizio nel Cantone di un’attività sanitaria relativa a pazienti umani o animali è sottoposto ad autorizzazione. 2L’autorizzazione viene rilasciata agli operatori sanitari di cui all’articolo 54, fatte salve le eccezioni previste dalla legge o dai regolamenti. 67 Lett. modificata dalla L 15.3.2023; in vigore dal 15.6.2023 - BU 2023, 214. 68 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 69 Cpv. modificato dalla L 13.2.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 147. 70 Cpv. introdotto dalla L 13.2.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 147. 71 Nota marginale modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 72 Cpv. abrogato dalla L 12.10.2005; in vigore dal 12.4.2006 - BU 2006, 145 e 147. 73 Cpv. abrogato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 74 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 75 Cpv. modificato dalla L 13.2.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 147. 76 Cpv. modificato dalla L 13.2.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 147. 77 Cpv. introdotto dalla L 13.2.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 147. 78 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 3Qualsiasi tipo di attività sanitaria è in ogni caso sottoposto a vigilanza. 4Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione delle leggi federali concernenti le professioni sanitarie. Esso può inoltre disciplinare per regolamento l’attività degli operatori sanitari previsti dall’articolo 54 e proteggere e riconoscere i diplomi e titoli degli operatori sanitari previsti dall’articolo 62. 5L’operatore autorizzato è tenuto ad esporre in modo ben visibile nel proprio ambulatorio il certificato di libero esercizio rilasciato dal Cantone. Obbligo di dichiarazione a) prestatori di servizi transfrontalieri Art. 53a79 1I prestatori di servizi ai sensi dell’articolo 1 della legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14 dicembre 2012 (LDPS) possono esercitare la propria attività sanitaria nel Cantone per al massimo 90 giorni per anno civile con un nulla osta, previa verifica delle qualifiche professionali, e secondo le disposizioni di quest’ultima legge. 2Laddove la competenza di regolamentazione delle qualifiche di una professione sanitaria spetta al Cantone, il Dipartimento verifica le qualifiche professionali dei prestatori di servizi. Se la qualifica professionale attestata presenta una differenza sostanziale rispetto ai requisiti per l’esercizio della professione validi nel Cantone, tale da nuocere alla sanità pubblica, al prestatore di servizi è data la possibilità di dimostrare, segnatamente mediante una prova attitudinale, di avere acquisito le conoscenze e le competenze mancanti. 3Il nulla osta è rilasciato alle medesime condizioni del libero esercizio. b) prestatori di servizi residenti in altri Cantoni Art. 53b80 1Gli operatori sanitari che dispongono di un’autorizzazione al libero esercizio della propria attività in un altro Cantone possono esercitare la propria attività sanitaria nel Cantone per al massimo 90 giorni per anno civile con un nulla osta. 2Le restrizioni e gli oneri legati alla loro autorizzazione si applicano pure a tale attività. 3Essi sono tenuti a informare in anticipo le autorità competenti mediante dichiarazione scritta corredata da una copia autenticata dell’autorizzazione di libero esercizio rilasciata dal Cantone di residenza, dall’attestato originale di good professional standing dell’autorità competente del Cantone di residenza e dell’eventuale ulteriore documentazione stabilita dal Consiglio di Stato. Operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale

Art. 54 a) definizioni

1Sono considerati operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale, a titolo indipendente o dipendente, e possono quindi ottenere il libero esercizio secondo questa legge le persone qualificate nelle professioni di: a) medico, medico dentista, medico veterinario, farmacista, chiropratico, osteopata, psicologo attivo in ambito sanitario, psicoterapeuta; b) levatrice, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, ergoterapista, dietista, odontotecnico, droghiere, optometrista, ottico, podologo, estetista, massaggiatore medicale, arteterapeuta, fisioterapista per animali, naturopata con diploma federale, terapista complementare con diploma federale, igienista dentale, audioprotesista. 2Il Consiglio di Stato può completare l’elenco di cui al capoverso 1 con ulteriori professioni laddove ciò appaia giustificato in virtù dei relativi percorsi formativi e quadri professionali. Autorizzazione

Art. 55 b) autorità competente82

1Il Dipartimento è l’autorità competente a concedere l’autorizzazione per l’esercizio di una professione sanitaria.83 79 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 80 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 81 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 82 Nota marginale modificata dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 83 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 2All’esercizio sotto la responsabilità professionale di un altro operatore sanitario autorizzato delle professioni previste dall’articolo 54 lettera b si applicano le disposizioni dell’articolo 58 e le eventuali direttive emanate dal Dipartimento.84 3Sono riservate le norme particolari previste per gli operatori di cui agli articoli 62 e 63.

Art. 56 c) requisiti85

1L’autorizzazione è concessa alle persone che: a) sono titolari di un diploma, di un attestato o di un certificato di un istituto universitario o di una scuola svizzeri riconosciuti o di altri titoli dichiarati equipollenti; b) sono degne di fiducia; c) possiedono i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione; d) hanno assolto un periodo di pratica di due anni, laddove ciò è previsto dai regolamenti di applicazione della presente legge.86 2Sono inoltre richiesti: a) la padronanza della lingua italiana;87 b) una copertura assicurativa sufficiente per eventuali danni cagionati nell’ambito dell’attività professionale.88 3Ove le circostanze lo esigono l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può chiedere, prima di concedere il libero esercizio di una professione sanitaria, l’assolvimento di un periodo di pratica professionale quale operatore sanitario dipendente. È riservato il diritto federale. 4Il Consiglio di Stato può precisare mediante regolamento i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2; esso può in particolare prevedere l’obbligo di dimostrare la padronanza della lingua italiana mediante il superamento di un esame specifico. Eccezioni al capoverso 2 lettera a sono possibili temporaneamente per coloro che esercitano sotto sorveglianza specialistica, nella misura in cui ciò si impone per garantire l’assistenza ai pazienti, non sia stato possibile trovare una persona in grado di comprovare tali competenze linguistiche e sia garantita la sicurezza dei pazienti. In questi casi le conoscenze linguistiche richieste dovranno tuttavia essere acquisite entro un anno.89 5Se le condizioni previste per la sua concessione non sono soddisfatte l’autorizzazione è rifiutata o revocata; ove le circostanze lo esigono la decisione di revoca può essere resa immediatamente esecutiva a titolo cautelativo.90 6Sono riservate le disposizioni federali applicabili agli operatori sanitari soggetti alle leggi federali.91 d) documentazione Art. 56a92 1I requisiti di cui all’articolo 56 sono documentati: a) dal diploma, dall’attestato o dal certificato di capacità; b) dall’estratto del casellario giudiziale completo rilasciato dalle competenti autorità dei luoghi in cui l’istante ha risieduto e lavorato nei cinque anni precedenti l’istanza; c) dal good professional standing rilasciato dalle competenti autorità dei luoghi in cui l’istante è stato attivo nei cinque anni precedenti l’istanza; d) dall’autocertificazione compilata sui moduli dell’autorità competente; e) da un certificato medico di idoneità. È riservato l’articolo 60; f) dagli attestati scolastici o certificati rilasciati conformemente al portafoglio europeo delle lingue; g) dal certificato d’assicurazione. 2Sono riservati ulteriori accertamenti da parte dell’autorità competente, sia mediante coinvolgimento dell’istante, sia mediante contatto diretto con altre autorità o con i datori di lavoro dell’istante. e) eccezione93 84 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 85 Nota marginale modificata dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 86 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 87 Lett. modificata dalla sentenza del 12 maggio 2020 del Tribunale federale; in vigore dal 24 luglio 2020 - BU 2020, 245; precedenti modifiche: BU 2018, 271 e 366. 88 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 89 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271 e 366; BU 2020, 245. 90 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 91 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 92 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 93 Nota marginale modificata dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.

Art. 57

1Se l’interesse pubblico o circostanze eccezionali lo richiedono, il Consiglio di Stato può autorizzare all’esercizio dipendente o indipendente di una professione sanitaria, operatori in possesso di diplomi, attestati o certificati diversi da quelli previsti dall’articolo 56 ma comunque ritenuti idonei. 2Prima di concedere l’autorizzazione il Consiglio di Stato sente l’avviso dell’Ordine e dell’associazione professionale interessati. 3L’autorizzazione è limitata nel luogo e nel tempo.

Art. 58 f) esercizio dipendente sotto la responsabilità di terzi95

1Se sono ossequiate le disposizioni di questo articolo è presunta l’autorizzazione degli operatori delle professioni previste dall’articolo 54 lettera b, se l’operatore in questione non esercita sotto la propria responsabilità professionale.96 2L’operatore sanitario titolare oppure la direzione sanitaria o amministrativa di un servizio o struttura sanitari autorizzati, prima di assumere un operatore in forma dipendente che non necessita di autorizzazione del Dipartimento, deve procedere alla verifica delle condizioni e dei requisiti conformemente alle disposizioni dell’articolo 56 capoverso 1 lettere a, b e c, capoversi 2 e 4 e dell’articolo 59. 97 3Per la verifica dei requisiti il titolare o la direzione possono avvalersi della collaborazione del Dipartimento. 4...98 5…99 6Il titolare e la direzione sanitaria o amministrativa sono tenuti in ogni tempo a mettere a disposizione del Dipartimento, per ogni operatore sanitario dipendente, i documenti previsti dall’articolo 56a.100 7Il Dipartimento può, ove le circostanze lo richiedono, sottoporre all’autorizzazione prevista dall’articolo 55 capoverso 1 anche operatori sanitari dipendenti. g) operatori in formazione Art. 58a101 1Gli operatori sanitari in formazione devono disporre dei diplomi, attestati o certificati adeguati ed esercitano sotto la sorveglianza e la responsabilità del titolare o dell’operatore sanitario superiore in possesso del libero esercizio e di un’adeguata esperienza. 2L’autorizzazione è limitata nel luogo e nel tempo. 3Il Dipartimento può stabilire il numero massimo di persone ammesse alla formazione per responsabile o servizio. h) pratica professionale sotto supervisione/mentorato Art. 58b102 1Gli operatori sanitari che svolgono il periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato volto all’ottenimento del diploma federale di terapista complementare, del diploma federale di naturopata e del diploma federale di arteterapeuta, devono avere ottenuto il certificato settoriale. 2Il periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato per ottenere il diploma federale di terapista complementare, il diploma federale di naturopata e il diploma federale di arteterapeuta, è svolto sotto la propria responsabilità professionale e necessita di un’autorizzazione formale del Dipartimento. 3Per ottenere l’autorizzazione, l’operatore sanitario, oltre alla condizione di cui al capoverso 1, deve adempiere i requisiti di cui all’articolo 56 capoverso 1, ad esclusione della lettera d, e capoverso 2. 4L’autorizzazione per la pratica professionale sotto supervisione/mentorato viene rilasciata per un periodo di cinque anni e potrà essere rinnovata fino a un massimo di sette anni. i) misure disciplinari103 94 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 95 Nota marginale modificata dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 96 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 97 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 98 Cpv. abrogato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 99 Cpv. abrogato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 100 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 101 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 102 Art. introdotto dalla L 21.11.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 61. 103 Nota marginale modificata dalla L 21.11.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 61; precedente modifica: BU 2018, 271.

Art. 59

1In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità di vigilanza può ordinare le seguenti misure disciplinari: a) un avvertimento; b) un ammonimento; c) una multa fino a 20’000 franchi; d) un divieto di libero esercizio della professione per sei anni al massimo (divieto temporaneo); e) un divieto definitivo di libero esercizio della professione per l’intero campo d’attività o per una parte di esso. 2Le misure disciplinari di cui al capoverso 1 sono pronunciate dal Dipartimento, sentito l’avviso della Commissione di vigilanza prevista dall’articolo 24, salvo nei casi di infrazione alle disposizioni sulla pubblicità, sull’obbligo di partecipare ai servizi di emergenza, sull’obbligo di aver concluso un’assicurazione di responsabilità civile e nei casi di esercizio abusivo. 3È riservata la possibilità di delega di competenze decisionali agli Ordini professionali di diritto pubblico, in applicazione dell’articolo 26 capoverso 3. 4Ove le circostanze lo esigono il Dipartimento può sospendere immediatamente, a titolo cautelativo, l’autorizzazione. 5Nell’ambito del procedimento disciplinare è pure ammesso l’interrogatorio della parte; al riguardo si applicano per analogia gli articoli 142-146 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007, ritenuto che le autorità amministrative incaricate della vigilanza sono parificate alle autorità penali e gli interrogatori possono essere effettuati anche dai loro collaboratori. 6I provvedimenti e le sanzioni pronunciati in virtù del presente articolo o delle disposizioni federali sono comunicate agli Ordini professionali e possono essere pubblicati sul Foglio ufficiale. Nei casi di particolare gravità possono parimenti essere comunicati alle strutture o servizi sanitari autorizzati nella misura in cui si tratti di potenziali datori di lavoro. In ogni caso, i motivi della misura disciplinare possono essere trasmessi unicamente nel singolo caso di comprovata necessità.

Art. 60 j) durata105

1L’autorizzazione al libero esercizio delle professioni di cui all’articolo 54 capoverso 1 è per principio valida fino al compimento del settantesimo anno di età.106 2Essa è in seguito rinnovata ogni due anni previo accertamento dell’idoneità psicofisica all’esercizio della professione da parte del Medico cantonale. 3L’autorizzazione decade indipendentemente dall’età, previo accertamento formale impugnabile, nei casi in cui non ne viene fatto uso per due anni consecutivi.107

Art. 61 k) iscrizione all’albo108

1Gli operatori sanitari ammessi al libero esercizio sono iscritti d’ufficio nell’albo tenuto ed aggiornato periodicamente dal Dipartimento. 2L’albo è pubblicato per esteso periodicamente sul sito internet dell’Amministrazione cantonale.109 Operatori sanitari non abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale

Art. 62

1Non è soggetta ad autorizzazione l’attività degli operatori sanitari non elencati all’articolo 54 e che, a titolo oneroso o gratuito, distribuiscono prestazioni o attuano terapie quali operatori dipendenti sotto la responsabilità professionale di un operatore, servizio, ambulatorio o struttura autorizzati. 2L’operatore sanitario titolare oppure la direzione sanitaria o amministrativa di un servizio, ambulatorio o struttura sanitari autorizzati, prima di assumere un operatore in forma dipendente che non necessita di autorizzazione del Dipartimento deve accertarsi che l’operatore in questione sia in possesso del diploma, svizzero o riconosciuto, confacente. 104 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedenti modifiche: BU 2001, 189; BU 2009, 28. 105 Nota marginale modificata dalla L 21.11.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 61; precedente modifica: BU 2018, 271. 106 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 107 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 108 Nota marginale modificata dalla L 21.11.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 61; precedente modifica: BU 2018, 271. 109 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 110 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 3Eccezioni a quanto previsto dal capoverso 2 possono essere autorizzate dal Dipartimento previo preavviso dei rispettivi Ordini o Associazioni professionali. 4Gli operatori sanitari non abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale possono dispensare e/o attuare, nell’ambito dell’ambulatorio, del servizio o della struttura sanitaria, prestazioni e terapie prescritte da operatori sanitari autorizzati, nei limiti delle proprie capacità e conoscenze collaudate ed in quelli stabiliti dal competente operatore sanitario prescrittore. 5L’operatore non abilitato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale è sottoposto, nell’esercizio delle attività previste dal capoverso 4 a tutte le pertinenti disposizioni di questa legge e dei regolamenti; egli può inoltre essere sanzionato ai sensi dell’articolo 59 ed essere oggetto di un divieto d’esercizio della professione per mancato ossequio dei requisiti dell’articolo 56 capoverso 1. Terapisti complementari

Art. 63 a) autorizzazione

1È considerato terapista complementare ai sensi di questa legge chi è in possesso della relativa autorizzazione cantonale ed esercita la sua attività a titolo indipendente. Gli articoli 63-63c non si applicano al «naturopata con diploma federale» e al «terapista complementare con diploma federale».112 2L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata dal Dipartimento alle persone che: a) hanno superato l’apposito esame cantonale; b) godono di buona reputazione; c) godono di buona salute psichica e fisica; d) dispongono di locali idonei all’attività svolta. 3Il terapista complementare è subordinato, nell’esercizio della sua attività, a tutte le pertinenti disposizioni di questa legge. Si applicano in particolare anche il Titolo II e l’articolo 59. b) esame Art. 63a113 1L’esame di terapista complementare è volto a verificare le conoscenze del candidato relative ai fondamenti del suo agire, con particolare attenzione alla sicurezza dell’intervento sul paziente e al riconoscimento dei propri limiti di competenza. Il Consiglio di Stato ha la facoltà di estendere l’esame anche a materie specifiche nell’ambito delle terapie complementari. 2Unitamente alla domanda di ammissione all’esame il candidato è tenuto a trasmettere al Consiglio di Stato la documentazione relativa alla sua formazione e ad indicare il tipo di prestazioni che intende dispensare, così come eventuali attrezzature e apparecchiature che intende utilizzare. 3Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le ulteriori modalità relative all’ammissione, allo svolgimento e alla valutazione dell’esame cantonale. Esso può segnatamente: a) esentare del tutto o parzialmente dall’esame i terapisti che hanno superato un esame analogo in altri Cantoni o che sono in possesso di un diploma riconosciuto dal Cantone o dalle Associazioni professionali cui è stato delegato tale compito; b) subordinare l’ammissione all’esame alla prova di aver effettuato una formazione pratica nel campo d’attività prescelto dal candidato. 4Il Consiglio di Stato stabilisce le tasse d’esame. c) limiti di competenza a dare le prestazioni aa) in generale Art. 63b114 1Il terapista complementare è tenuto a limitare le sue prestazioni e/o terapie ai campi d’attività indicati all’autorità sanitaria. Egli è in particolare tenuto a: a) informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della sua qualifica prima di dare una prestazione o attuare una terapia, in modo tale da escludere qualsiasi confusione con gli operatori sanitari di cui all’articolo 54; b) indirizzare all’operatore sanitario competente il paziente il cui stato di salute lo richiede; c) compilare, per ogni paziente, una cartella sanitaria ai sensi dell’articolo 67; d) informare il Consiglio di Stato di ogni mutamento concernente la sua formazione o le prestazioni e/o terapie applicate. 2Egli non può: a) effettuare interventi chirurgici e/o ostetrici; 111 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 1.3.2004 - BU 2001, 189 e BU 2004, 95. 112 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 113 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 1.3.2004 - BU 2001, 189 e BU 2004, 95. 114 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 1.3.2004 - BU 2001, 189 e BU 2004, 95. b) effettuare iniezioni e prelievi di sangue; c) effettuare punzioni di ogni genere e tipo; d) trattare malattie veneree e trasmissibili; e) utilizzare apparecchiature ionizzanti; f) prescrivere, utilizzare o vendere apparecchiature destinate all’uso da parte dei medici; g) prescrivere e somministrare medicamenti, ad eccezione dei prodotti appartenenti alle categorie D ed E in base alle convenzioni intercantonali di cui all’articolo 92, di quelli autorizzati dal Dipartimento e dei medicamenti di medicina omeopatica ed antroposofoca notificati come vendibili senza ricetta medica in base alle convenzioni intercantonali di cui all’articolo 92; h) offrire prestazioni rientranti nel campo di competenza del «naturopata con diploma federale» e del «terapista complementare con diploma federale», né di altre professioni sanitarie disciplinate;115 i) distogliere il paziente da cure e prestazioni scientificamente riconosciute.116 3Il Medico cantonale può accordare eccezioni in casi particolari. bb) i terapisti in possesso di un diploma riconosciuto Art. 63c117 1Il terapista complementare in possesso di un diploma riconosciuto è tenuto a rispettare i limiti delle conoscenze acquisite mediante la formazione e comprovate dal diploma o certificato. 2Il Consiglio di Stato può stabilire delle deroghe all’articolo 63b capoverso 2. Guaritori Art. 63d118 1Sono considerati «guaritori», secondo questa legge, tutte le persone che, senza disporre di un’autorizzazione per l’esercizio di una qualsiasi professione prevista da questa legge, distribuiscono e/o attuano, occasionalmente o con regolarità, prestazioni di tipo sanitario o terapie comunemente accettate dalla tradizione locale e popolare a pazienti che lo richiedono. 2Il guaritore: a) deve godere di buona reputazione e di buona salute psichica e fisica; b) deve disporre di locali idonei all’attività svolta; c) può dispensare unicamente prestazioni e terapie non invasive e non pericolose, per la loro stessa natura, all’incolumità del paziente e non può distogliere il paziente da cure e prestazioni scientificamente riconosciute; d) deve comunicare al Dipartimento le sue generalità, il tipo di prestazioni dispensate e il luogo in cui esercita l’attività; e) prima di dare una prestazione e/o attuare una terapia è tenuto ad informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della qualifica così da escludere qualsiasi confusione con gli operatori sanitari di cui all’articolo 54 e i terapisti complementari autorizzati; f) non può utilizzare attrezzature e apparecchiature meccaniche, a corrente forte e debole o che emettono radiazioni ionizzanti ed altre assimilabili; g) non può prescrivere, consigliare o somministrare medicamenti; h) non può fare alcuna pubblicità; i) non può ricevere alcun compenso né rimborso spese per le proprie prestazioni. 3In caso di mancato ossequio ai requisiti e vincoli di cui al capoverso 2 l’autorità di vigilanza sanitaria può vietare al guaritore la dispensazione delle proprie prestazioni. Levatrici Art. 63e119 Nel caso di parto domiciliare, le levatrici sono autorizzate a somministrare e a dispensare medicamenti sottoposti a ricetta medica, nella misura in cui il parto sia sotto la responsabilità di un medico che dispone del libero esercizio nel Cantone.

Art. 64 Obblighi professionali

1Gli operatori sanitari sono tenuti al rispetto degli obblighi professionali previsti dalle relative disposizioni federali per l’attività sotto la propria responsabilità professionale, mentre agli 115 Lett. introdotta dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 116 Lett. introdotta dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 117 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 1.3.2004 - BU 2001, 189 e BU 2004, 95. 118 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 2001, 189 e BU 2004, 95. 119 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 1.3.2004 - BU 2001, 189 e BU 2004, 95. 120 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. operatori sanitari non disciplinati a livello federale si applicano per analogia gli obblighi professionali di cui all’articolo 40 della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006. 2Gli operatori sanitari che esercitano sotto la propria responsabilità professionale devono disporre di locali adeguati all’esercizio della propria attività nel Cantone, quantomeno di un locale sicuro ove conservare gli eventuali medicamenti e le cartelle sanitarie cartacee e/o un sistema informatico sicuro per la documentazione sanitaria in formato elettronico, riservato l’articolo 67 capoverso 4. Essi sono tenuti a notificare all’autorità competente ogni cambiamento di attività o indirizzo. 3Il Consiglio di Stato può disciplinare ulteriormente gli obblighi professionali degli operatori sanitari. Egli può in particolare fare riferimento a disposizioni emanate da associazioni professionali di diritto pubblico o privato.

Art. 65 Autonomia professionale

1L’ambulatorio di un operatore sanitario autorizzato all’esercizio indipendente della professione è identificato dalle generalità e dalle qualifiche del titolare. 2Negli studi e ambulatori collettivi, gestiti in forma associativa o organizzati nella forma di persona giuridica commerciale, la responsabilità professionale degli operatori sanitari che vi operano è personale. 3L’autonomia professionale degli operatori sanitari associati o dipendenti deve essere garantita. A questo scopo il Dipartimento può verificare e, se necessario, fare modificare i relativi contratti associativi e di lavoro.

Art. 66 Obbligo di presenza

1L’ambulatorio di un operatore sanitario autorizzato all’esercizio indipendente può essere aperto al pubblico solo se il titolare è in servizio. 2Ove le circostanze lo richiedono il Dipartimento può consentire, per brevi periodi, eccezioni segnatamente quando un altro operatore autorizzato nella medesima specialità è presente.

Art. 67 Cartella sanitaria

1Ad eccezione dell’assistente farmacista e dell’odontotecnico, ogni operatore sanitario ai sensi dell’articolo 54 attivo nel settore ambulatoriale, come pure ogni responsabile sanitario di servizi o strutture sanitarie che esegue prestazioni o attua terapie è tenuto a compilare, per ogni paziente, una cartella sanitaria nella quale devono essere almeno indicati: a) le generalità; b) il tipo di trattamento eseguito; c) le prestazioni effettuate; d) le date di inizio e di conclusione del trattamento nonché la data di ogni consultazione. Egli deve, nell’ambito del rispettivo campo d’attività, indicare sulla cartella sanitaria la diagnosi e, se ne ha facoltà, gli agenti terapeutici prescritti. È riservato l’articolo 11 capoverso 6.122 2Le informazioni di cui all’articolo 6 capoverso 4 possono essere menzionate su un documento separato dalla cartella sanitaria. 3Per ogni intervento chirurgico, oltre alle informazioni di cui al capoverso 1 di questo articolo, devono essere documentate le informazioni cliniche e tecniche sull’intervento, nonché le generalità del o degli operatori e dell’anestesista, delle altre persone coinvolte nell’intervento, nonché il genere, la durata e l’ora dell’intervento chirurgico e dell’anestesia. 3aLa cartella sanitaria del paziente deve menzionare il tipo o il genere di sperimentazione e ricerca cui egli è stato sottoposto.123 4La cartella e gli altri documenti sanitari devono essere conservati per almeno dieci anni dalla conclusione del trattamento. È riservato il diritto del paziente ad accedere alla cartella sanitaria conformemente all’articolo 6 capoversi 3 e 4.

Art. 68 Obbligo di segnalazione da parte di operatori sanitari124

1Ogni operatore sanitario è tenuto ad informare il Dipartimento e il Medico cantonale di qualunque fatto che possa mettere in pericolo la salute pubblica. 121 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 122 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 123 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 124 Nota marginale modificata dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 2001, 189. 125 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 2Egli ha l’obbligo di informare rapidamente entro un massimo di 30 giorni il Ministero pubblico, direttamente o per il tramite del Medico cantonale, di ogni caso di morte per causa certa o sospetta di reato venuto a conoscenza in relazione con l’esercizio della propria funzione o professione.126 3…127 Obbligo di segnalazione da parte di direzioni amministrative e sanitarie Art. 68a128 1Chiunque diriga una struttura o servizio sanitari ha l’obbligo di informare rapidamente entro un massimo di 30 giorni il Ministero pubblico, direttamente o per il tramite del Medico cantonale, di ogni caso di reato di cui all’articolo 68 capoverso 2 perpetrato da un proprio dipendente o collaboratore di cui è venuto a conoscenza in relazione con la propria funzione e professione.129 2Egli è parimenti tenuto a informare immediatamente il Dipartimento se l’assunzione o la collaborazione con un operatore sanitario è stata rifiutata o se il contratto è stato revocato, rescisso o non rinnovato per violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione. Obbligo di segnalazione da parte del Ministero pubblico Art. 68b130 Il Ministero pubblico notifica al Dipartimento, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale nei confronti di operatori sanitari, ad eccezione dei casi senza rilevanza per l’esercizio dell’attività sanitaria. Situazioni d’urgenza

Art. 69 a) picchetti

1Tutti gli operatori sanitari sono tenuti, in situazioni d’urgenza o di catastrofe, a dare le prestazioni necessarie nell’ambito delle loro competenze professionali e della loro formazione specifica. 2I medici, i dentisti, i farmacisti ed i veterinari, sono tenuti ad assicurare i servizi di picchetto, segnatamente notturno e festivo, di base e, eventualmente, specialistico organizzati dagli Ordini a livello regionale e locale in conformità all’articolo 30a capoverso 2.132 3Nell’esplicare questa funzione gli Ordini possono adottare le misure atte a questo scopo. 4Gli Ordini sono autorizzati a riscuotere un contributo sostitutivo dagli operatori sanitari esonerati dal servizio di picchetto in virtù delle disposizioni di applicazione di cui al capoverso 3. Il contributo sostitutivo può corrispondere al minimo a 100 franchi e al massimo a 1000 franchi per giorno di picchetto esonerato.133 b) procedura Art. 69a134 1Se gli Ordini non organizzano i servizi di picchetto previsti dall’articolo 30a capoverso 2 secondo le necessità della popolazione, il Dipartimento può disporre i provvedimenti necessari per garantire detti servizi. 2Se le circostanze lo richiedono il Dipartimento può estendere questo obbligo ad altre associazioni professionali sanitarie. 3Il Medico cantonale, sentito l’avviso degli Ordini e delle associazioni professionali interessate, può, per motivi di salute, età avanzata o altri, dispensare un operatore dal partecipare ai servizi di picchetto. Pubblicità e comparaggio 126 Cpv. modificato dalle sentenze del 18 marzo 2021 del Tribunale federale; in vigore dal 25.3.2021 - BU 2018, 271 e 366, BU 2021, 161. 127 Cpv. annullato dalle sentenze del 18 marzo 2021 del Tribunale federale - BU 2018, 271 e 366, BU 2021, 161; precedente modifica: BU 2012, 366. 128 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 25.3.2021 - BU 2018, 271 e 366, BU 2021, 161. 129 Cpv. modificato dalla L 13.2.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 147. 130 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 131 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 132 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 133 Cpv. reintrodotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 2004, 305. 134 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.

Art. 70

1Ogni operatore sanitario deve praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all’interesse generale, non ingannevole né invadente. 2Egli deve tutelare, nel collaborare con membri di altre professioni sanitarie, esclusivamente gli interessi dei pazienti e operare indipendentemente da vantaggi finanziari. 3In particolare è vietata ogni forma di contratto o accordo tra operatori sanitari che limiti la libertà di scelta del paziente o che lo esponga a uno stato di dipendenza. Sono parimenti vietati accordi o contratti con laboratori di analisi, farmacie, altre strutture sanitarie o aziende che espongono l’operatore sanitario a obblighi e situazioni di dipendenza incompatibili con la dignità professionale o con l’interesse sanitario o economico del paziente. 4Sono riservati i contratti con gli assistenti e quelli per l’assolvimento di periodi di pratica e perfezionamento professionale.

Art. 71 Titoli di studio esteri

1L’operatore sanitario che ha conseguito un titolo di studio in uno Stato dell’Unione europea ha il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d’origine a condizione che il titolo sia seguito da nome e luogo dell’istituto o della giuria che l’ha rilasciato. 2Se il titolo di studio dello Stato membro d’origine può essere confuso con un titolo che in Svizzera richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, il Consiglio di Stato può imporre a quest’ultimo di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine in una forma adeguata che esso gli indicherà, obbligandolo in particolare a indicare la sigla, posta tra parentesi, dello Stato membro d’origine.

Art. 72 Assenze, sostituzioni

1Un operatore sanitario autorizzato può, in caso di impedimento a tempo pieno e per principio per un massimo di sei mesi, farsi sostituire nell’esercizio della propria attività, notificando la sostituzione al Dipartimento. 2La supplenza di cui al capoverso 1 è eccezionalmente ammessa in caso di assenza a tempo parziale se la stessa è dovuta a malattia dell’operatore sanitario titolare o dei suoi parenti stretti, a maternità, al servizio militare o ad attività di insegnamento accademico. 3Il supplente deve essere in possesso del libero esercizio e, se è richiesto per il rilascio del libero esercizio, di un titolo di perfezionamento uguale o affine a quello dell’operatore impedito. 4Il Dipartimento, sentito l’Ordine, può autorizzare la supplenza da parte di operatori che non sono in possesso del libero esercizio, ma che hanno concluso la formazione di base e si trovano in fase avanzata di un percorso di perfezionamento uguale o affine a quello dell’operatore impedito. Capitolo II Disposizioni particolari Medici

Art. 73 a) medicamenti e altri agenti terapeutici

1Ai medici è vietata la vendita o la dispensazione all’utenza di medicamenti e degli agenti terapeutici previsti dall’articolo 89. 2Sono riservati i casi d’urgenza e la dispensazione da parte dei medici veterinari di medicamenti di prescrizione veterinaria. 3Ove le circostanze lo richiedono, il Dipartimento può autorizzare la dispensazione di medicamenti e di agenti terapeutici da parte dei medici e negli ambulatori degli istituti ospedalieri se il disservizio per l’utenza è manifesto e documentato o per fare fronte a esigenze particolari nell’interesse dei pazienti.138

Art. 74 b) ambulatori secondari

La gestione di ambulatori secondari soggiace all’autorizzazione del Dipartimento. Tali ambulatori possono essere aperti all’utenza solo se il titolare è presente. 135 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 136 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 137 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 138 Cpv. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 139 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. Art. 75 ...140 Farmacisti a) esclusività Art. 76141 La dispensazione e la vendita al pubblico dei medicamenti, delle specialità farmaceutiche e delle specialità di banco è permessa ai soli farmacisti ad eccezione dei prodotti la cui vendita è consentita anche nelle drogherie e di quelli di libera vendita secondo il diritto federale. b) collaboratori farmacisti Art. 77142 1Il farmacista responsabile di una farmacia può avere quali dipendenti uno o più farmacisti o assistenti farmacisti, in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 56 e 57. 2Il regolamento disciplina le condizioni e le modalità d’assunzione.

Art. 78 Odontotecnici

1Prestazioni di odontotecnica possono essere eseguite solo su ordinazione o sulla base di un’impronta fornita da un medico dentista autorizzato. 2All’odontotecnico è proibito qualsiasi intervento o semplice manipolazione nella bocca del paziente. TITOLO VI Strutture e servizi sanitari143

Art. 79 Nozione e vigilanza

1Sono strutture sanitarie secondo questa legge gli immobili, i locali, i vani o gli ambienti, anche mobili: a) ove sono distribuite o attuate, a pazienti degenti o ambulanti e ad animali prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche in vista della promozione, della protezione, del mantenimento o del ristabilimento della salute; b) ove hanno luogo attività di produzione, di commercio o di distribuzione di medicamenti e specialità farmaceutiche, agenti terapeutici, principi attivi, materiale e attrezzature sanitarie, prestazioni analitiche, di accertamento diagnostico o terapeutiche, come pure di ogni altro bene o servizio assimilabile; c) ove hanno luogo attività di ricerca o didattiche, di insegnamento e di apprendimento di conoscenze teoriche o pratiche sanitarie. 2Il Dipartimento esercita la vigilanza sulle strutture, e sulle attività previste dal capoverso 1 e sui servizi che, pur non disponendo di una struttura o di attrezzature fisse, offrono le medesime prestazioni al domicilio degli utenti (servizi di assistenza e cura a domicilio). Esso può segnatamente imporre l’adozione di tutti i provvedimenti e le misure atte a garantire le premesse di sicurezza per i pazienti, di qualità delle prestazioni, dei beni e dei servizi distribuiti, commerciati o prodotti nonché la validità dei diplomi e dei certificati distribuiti. 3In particolare l’impiego di apparecchiature tecnico-scientifiche a tecnologia avanzata o che impiegano radiazioni ionizzanti è autorizzato solo se è accertata e documentata la disponibilità di operatori qualificati e competenti. 4I responsabili delle strutture e dei servizi che distribuiscono prestazioni sanitarie o attuano terapie devono tenere, per ciascun paziente, la cartella sanitaria prevista dall’articolo 67. Ospedali, cliniche, case di cura, altre strutture assimilabili

Art. 80 a) autorizzazione

1Per l’esercizio di un ospedale, di una clinica, di un cronicario, di un convalescenziario, di una casa di cura o di riposo per anziani, di un istituto di riabilitazione e in genere per ogni altra struttura che distribuisca prestazioni sanitarie a pazienti degenti è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato. 140 Art. abrogato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 141 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518; precedente modifica: BU 142 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 143 Titolo modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 144 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 145 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 2Se le circostanze lo richiedono, il Consiglio di Stato può sottoporre ad autorizzazione anche altre strutture e servizi previsti dall’articolo 79. 3L’autorizzazione è concessa se sono ossequiati i requisiti di cui all’articolo 81 di questa legge. È riservato il capoverso 2 dell’articolo 102. 4L’autorizzazione deve menzionare il campo d’attività, i limiti e le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

Art. 81 b) requisiti

1La concessione dell’autorizzazione d’esercizio è subordinata all’accertamento della disponibilità di una direzione sanitaria e amministrativa, di un numero adeguato di operatori sanitari, di strutture, servizi e attrezzature sanitarie, e di un’organizzazione interna atti a garantire le premesse di sicurezza dei pazienti, di qualità delle prestazioni e delle cure. 2La disponibilità di cui al capoverso 1 sarà determinata dall’indirizzo e dal genere d’attività, dal numero, dall’età e dal grado di dipendenza degli ospiti nonché dal tipo di casistica curata. 3Il Consiglio di Stato, può, in ogni tempo, chiudere o limitare l’attività di strutture sanitarie che non rispettano le condizioni che hanno determinato l’autorizzazione ed i requisiti necessari ad un regolare esercizio. 4…146 5Il Dipartimento stabilisce il numero minimo di posti di formazione per categoria professionale per responsabile o servizio di ogni singolo istituto proporzionato alla dimensione e ai volumi di prestazioni dello stesso.147

Art. 82 Statistiche

1Allo scopo di disporre delle basi statistiche necessarie alla conoscenza della distribuzione e dell’incidenza delle malattie e dei fattori di rischio nella popolazione nonché alla valutazione dei bisogni sanitari, alla elaborazione della pianificazione ed alla definizione delle priorità d’intervento, come pure allo scopo di disporre delle informazioni indispensabili all’organizzazione del servizio sanitario coordinato e in caso di catastrofe, le strutture sanitarie previste dall’articolo 80 sono tenute a mettere a disposizione, su richiesta e secondo modalità stabilite dal Dipartimento, i dati statistici sul movimento degli ospiti, sulla classificazione delle malattie, sul numero e il tipo di prestazioni, sul numero e le qualifiche del personale impiegato, sul numero dei letti, sulla dotazione di attrezzature e sui costi totali d’esercizio. 2Ove la situazione epidemiologica lo richiede il Consiglio di Stato, sentito l’avviso del Medico cantonale, può estendere questo obbligo anche a operatori sanitari previsti dall’articolo 54.

Art. 83 Farmacie

1L’apertura al pubblico di una farmacia è subordinata ad un’autorizzazione del Dipartimento. 2L’autorizzazione è concessa se: a) il responsabile sanitario è un farmacista autorizzato all’esercizio indipendente della professione; b) è accertata l’idoneità dei locali, dell’arredamento e dello strumentario in conformità alle esigenze della farmacopea elvetica e del regolamento d’esecuzione. 3Al farmacista responsabile non proprietario deve essere garantita l’indipendenza necessaria all’assunzione della responsabilità sanitaria della farmacia. 4Durante le ore di servizio deve essere presente costantemente in farmacia il responsabile sanitario o un altro farmacista o assistente farmacista autorizzato. 5La preparazione di medicamenti può essere eseguita solo da un farmacista o da un assistente farmacista autorizzato. 6Il Consiglio di Stato può in ogni tempo chiudere una farmacia quando le condizioni ed i requisiti necessari ad un regolare esercizio non sono più ossequiati. 7…149 Drogherie 146 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28. 147 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2018, 271 e BU 2021, 161. 148 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 149 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.

Art. 84

1Sono drogherie secondo questa legge i negozi che, diretti da un droghiere, vendono agenti terapeutici la cui vendita è consentita nelle drogherie oppure in tutti i commerci, conformemente alle disposizioni intercantonali e federali in materia.151 2L’apertura al pubblico di una drogheria è subordinata ad un’autorizzazione del Dipartimento. L’autorizzazione è concessa se: a) il responsabile sanitario è un droghiere ammesso all’esercizio sotto la propria responsabilità professionale; b) è accertata l’idoneità dei locali, dell’arredamento e dello strumentario in conformità alle esigenze della farmacopea elvetica e del regolamento d’esecuzione.152 3Durante le ore di servizio deve essere costantemente presente in drogheria il responsabile sanitario o un altro droghiere autorizzato.153 4Il Consiglio di Stato può in ogni tempo chiudere una drogheria quando le condizioni ed i requisiti necessari ad un regolare esercizio non sono più ossequiati. 5…154

Art. 85 Laboratori d’analisi sanitarie

1Per l’esercizio di un laboratorio privato di analisi sanitarie, è necessaria l’autorizzazione del Dipartimento. 2L’autorizzazione è concessa dopo verifica: a) dei diplomi, dei certificati di specializzazione e di pratica nonché dell’estratto del casellario giudiziale della persona responsabile della conduzione tecnico-scientifica del laboratorio; b) della disponibilità e delle qualifiche del personale dipendente; c) dei locali, dell’arredamento e dello strumentario. 3L’autorizzazione menziona il campo di attività e le altre condizioni alle quali essa è concessa. 4Se le condizioni stabilite nell’autorizzazione non fossero rispettate o quando le circostanze lo esigono il Consiglio di Stato può, in ogni tempo, revocare temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione come pure limitare il campo di attività di un laboratorio di analisi sanitarie.155 5…156 6I laboratori, compresi quelli degli ambulatori medici delle strutture sanitarie, possono essere sottoposti a controlli ufficiali di qualità. Art. 86-87 …157 Fabbricazione Art. 88158 Il Consiglio di Stato è competente per rilasciare l’autorizzazione per la fabbricazione di medicamenti dichiarati di competenza cantonale ed a disciplinarne le condizioni. TITOLO VII

Art. 89 Agenti terapeutici

…159

Art. 90 Vigilanza - autorizzazione

Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici) ed emana le necessarie disposizioni. 150 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 151 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 152 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 153 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 154 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28. 155 Cpv. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 156 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28. 157 Art. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518; precedente modifica: BU 158 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518; precedente modifica: BU 159 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518; precedente modifica: BU 160 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518. Art. 91-93 …161 TITOLO VIII Tasse, procedure e contravvenzioni Tasse Art. 94162 1Per l’istruzione delle pratiche amministrative legate ai compiti previsti da questa legge, come pure per compiti speciali di visita, di controllo, di ispezione e di consulenza da parte delle istanze previste dalla legge sono percepite tasse e spese. 2Le tasse devono essere commisurate all’entità e al costo reale della prestazione fornita ritenuto un minimo di 200 franchi e un massimo di 5000 franchi. 3Il Consiglio di Stato stabilisce con regolamento l’ammontare e la modalità di pagamento delle singole tasse. Disposizioni penali Art. 95163 1Le infrazioni alle disposizioni di questa legge e dei regolamenti d’applicazione sono punite con la multa fino a centomila franchi. 2Le infrazioni intenzionali gravi sono punite con la multa fino a cinquecentomila franchi.164 3La complicità, il tentativo e l’istigazione sono punibili, così come l’omissione.165 4Le contravvenzioni ai sensi del capoverso 1 sono decise dal Consiglio di Stato; le infrazioni ai sensi del capoverso 2 sono di competenza della magistratura penale.166 5Le autorità amministrative di vigilanza istituite dalla presente legge e dai relativi regolamenti per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero ai sensi dell’articolo 357 del Codice federale di procedura penale del 5 ottobre 2007.167 Persone giuridiche Art. 95a168 Se una contravvenzione, punibile con la multa ai sensi dell’articolo 95 capoverso 1, è commessa nella gestione d’affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica e la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della multa, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale. Infrazioni in materia di alcol e tabacco Art. 95b169 1L’importo minimo per le contravvenzioni relative alle disposizioni in materia di consumo di bevande alcoliche ai sensi dell’articolo 51 e al consumo di tabacco e altre sostanze ai sensi dell’articolo 52 è fissato a 200 franchi. 2Sono punibili: a) il titolare dello spaccio o chi lo sostituisce; b) l’avventore quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del titolare. 3Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata.

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