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Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario

Ticino · 801.100 · statute

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Contents: 90 provisions
  1. Art. 1 Campo d’applicazione
  2. Art. 2 Scopo
  3. Art. 3 Mezzi
  4. Art. 4 Coordinamento, principi pianificatori e criteri di sussidiamento
  5. Art. 5 Generalità
  6. Art. 6 a) generalità
  7. Art. 7 a) persone capaci di discernimento
  8. Art. 8 b) direttive anticipate e mandato precauzionale
  9. Art. 9 Dimissioni
  10. Art. 10
  11. Art. 15
  12. Art. 16 Autopsie
  13. Art. 17 Prestazioni sanitarie
  14. Art. 18 Obiezione di coscienza
  15. Art. 19 Strutture sanitarie stazionarie
  16. Art. 20 Segreto professionale
  17. Art. 21
  18. Art. 22 Consiglio di Stato
  19. Art. 23 Dipartimento competente
  20. Art. 24 a) competenze
  21. Art. 25 b) composizione
  22. Art. 26 Medico cantonale
  23. Art. 27 Medici delegati
  24. Art. 28 Medici e dentisti scolastici
  25. Art. 29 Comuni
  26. Art. 30 Ordini e associazioni degli operatori sanitari
  27. Art. 31 Altri enti o persone
  28. Art. 32 Nozione
  29. Art. 33 Provvedimenti
  30. Art. 34 Scopo
  31. Art. 35 Compiti, coordinamento e collaborazione
  32. Art. 36 Programma di intervento
  33. Art. 37 Pericolo imminente
  34. Art. 38 a) vigilanza
  35. Art. 39 Acqua potabile
  36. Art. 40 Cimiteri: sepoltura, trasporto di salme53
  37. Art. 41 Vaccinazioni
  38. Art. 42 Provvedimenti coattivi
  39. Art. 43 Divieti generali
  40. Art. 44 a) medicina scolastica
  41. Art. 45 b) servizio dentario scolastico
  42. Art. 46 Servizi dentari comunali e consortili
  43. Art. 47 Finanziamento medicina scolastica
  44. Art. 48 Nozione
  45. Art. 49 Provvedimenti
  46. Art. 50 Altre misure64
  47. Art. 51 Consumo di bevande alcoliche
  48. Art. 52 a) generalità
  49. Art. 53 Autorizzazione e vigilanza
  50. Art. 54 a) definizioni
  51. Art. 55 b) autorità competente82
  52. Art. 56 c) requisiti85
  53. Art. 57
  54. Art. 58 f) esercizio dipendente sotto la responsabilità di terzi95
  55. Art. 59
  56. Art. 60 j) durata105
  57. Art. 61 k) iscrizione all’albo108
  58. Art. 62
  59. Art. 63 a) autorizzazione
  60. Art. 64 Obblighi professionali
  61. Art. 65 Autonomia professionale
  62. Art. 66 Obbligo di presenza
  63. Art. 67 Cartella sanitaria
  64. Art. 68 Obbligo di segnalazione da parte di operatori sanitari124
  65. Art. 69 a) picchetti
  66. Art. 70
  67. Art. 71 Titoli di studio esteri
  68. Art. 72 Assenze, sostituzioni
  69. Art. 73 a) medicamenti e altri agenti terapeutici
  70. Art. 74 b) ambulatori secondari
  71. Art. 78 Odontotecnici
  72. Art. 79 Nozione e vigilanza
  73. Art. 80 a) autorizzazione
  74. Art. 81 b) requisiti
  75. Art. 82 Statistiche
  76. Art. 83 Farmacie
  77. Art. 84
  78. Art. 85 Laboratori d’analisi sanitarie
  79. Art. 89 Agenti terapeutici
  80. Art. 90 Vigilanza - autorizzazione
  81. Art. 96 Confisca e devoluzione
  82. Art. 97 Altre misure, spese
  83. Art. 98 Prescrizione
  84. Art. 99 Altre misure
  85. Art. 100 Ordini delle arti sanitarie
  86. Art. 101 Operatori sanitari
  87. Art. 102 Strutture sanitarie
  88. Art. 103 Regolamenti di applicazione
  89. Art. 104 Entrata in vigore
  90. Art. 105 Disposizioni abrogate

90 provisions

Art. 96 Confisca e devoluzione

1Il Dipartimento può ordinare la confisca o la distruzione di attrezzi, merci o di qualunque cosa mobile che ha costituito oggetto di contravvenzione o che è servita a commetterla. 2Gli oggetti confiscati sono devoluti allo Stato. 3I vantaggi pecuniari illeciti sono devoluti allo Stato. 161 Art. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518; precedente modifica: BU 162 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 163 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 164 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 18. 165 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 25.3.2021 - BU 2018, 271 e 366, BU 2021 161. 166 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 18. 167 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 168 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 169 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.

Art. 97 Altre misure, spese

1In caso di contravvenzione il Dipartimento ordina tutte le misure atte a far cessare uno stato di fatto contrario alla legge, segnatamente la chiusura di strutture sanitarie. 2Il Dipartimento può addebitare al contravventore la totalità o parte delle spese che si sono rese necessarie per accertare o documentare la contravvenzione, segnatamente le spese d’ispezione, di analisi, di perizie, ecc. 3È applicabile l’articolo 56 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.170

Art. 98 Prescrizione

I procedimenti disciplinari e contravvenzionali in virtù della presente legge si prescrivono nei termini previsti dall’articolo 46 della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006.

Art. 99 Altre misure

1I funzionari previsti dall’articolo 23 capoverso 3 lettera a hanno in ogni tempo durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza ed agli stabilimenti annessi. Al fine di accertare una contravvenzione, possono procedere ad ogni altra indagine ritenuta necessaria. 2Essi possono ordinare con effetto immediato le misure provvisionali ed i provvedimenti che si rendono necessari per acquisire le prove, per evitare la sottrazione di eventuali profitti illeciti e per prevenire o far cessare una situazione di pericolo grave e imminente per la salute pubblica. 3Il Consiglio di Stato, può attribuire anche ad altri funzionari le competenze previste ai capoversi precedenti. Rimedi di diritto Art. 99a173 1Contro le decisioni del Dipartimento, del Medico cantonale, degli Ordini professionali di diritto pubblico o di altre autorità amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge preveda il ricorso diretto a questa autorità giudiziaria.174 2Il ricorso contro le decisioni di cui all’articolo 37 capoverso 1, contro le decisioni di revoca a titolo cautelativo di autorizzazioni all’esercizio e contro le decisioni di chiusura a titolo cautelativo di strutture e servizi sanitari non ha effetto sospensivo. Assistenza amministrativa Art. 99b175 Le autorità del Cantone e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano al Dipartimento, su richiesta scritta e motivata, le informazioni necessarie per l’esame delle istanze di autorizzazione e nell’ambito della vigilanza sanitaria. Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari. TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali

Art. 100 Ordini delle arti sanitarie

Entro un anno dall’entrata in vigore di questa legge gli Ordini delle arti sanitarie, istituiti secondo l’articolo 30, devono presentare al Consiglio di Stato per approvazione gli statuti, le norme deontologiche e i regolamenti interni.

Art. 101 Operatori sanitari

Gli operatori sanitari che all’entrata in vigore di questa legge hanno compiuto il settantesimo anno di età sono tenuti a chiedere, entro un anno, il rinnovo dell’autorizzazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 60. 170 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475. 171 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 172 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 173 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28. 174 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 175 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.

Art. 102 Strutture sanitarie

1Le strutture sanitarie non al beneficio di autorizzazione d’esercizio conformemente alla legge sanitaria del 18 novembre 1954 devono chiedere l’autorizzazione prevista dall’articolo 80 entro due anni dalla data d’entrata in vigore di questa legge. 2Durante i primi cinque anni dall’entrata in vigore di questa legge, l’autorizzazione di cui all’articolo 80 capoverso 1 è concessa solo se la struttura non distoglie mezzi e risorse indispensabili al conseguimento degli obiettivi della politica sanitaria segnatamente nel campo ospedaliero e dell’assistenza alle persone anziane. Droghisti e drogherie. Autorizzazione Art. 102a176 1L’uso delle denominazioni «droghiere» e «drogheria» è riservato agli operatori ed ai locali commerciali autorizzati rispettivamente ai sensi degli articoli 54 e seguenti e 84.177 2Le denominazioni «droghista» e «drogheria», al di fuori dei casi previsti dal capoverso 1, devono essere abbandonate entro tre anni dall’entrata in vigore di questa modifica legislativa. 3I droghisti residenti nel Cantone e che, all’entrata in vigore di questa legge, gestiscono una drogheria ed intendono continuare ad esercitare la professione facendo uso delle denominazioni sopraccitate, devono presentare al Dipartimento le istanze d’autorizzazione, previste dagli articoli 54 e seguenti e dall’articolo 84, entro un anno dall’entrata in vigore di questa modifica legislativa. 4Il regolamento d’applicazione stabilisce i requisiti e i termini per l’adeguamento dei locali commerciali adibiti a drogheria. Terapisti complementari. Autorizzazione Art. 102b178 I guaritori ai sensi del diritto previgente che sono in grado di comprovare un’attività di almeno 10 anni possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto dei limiti di competenza previgenti per un periodo massimo di 3 anni. Imprese di pompe funebri. Autorizzazione Art.102c179 L’articolo 40a capoverso 2 lettera b non è applicabile alle imprese di pompe funebri già autorizzate secondo il regolamento previgente. Tuttavia, se dovesse cambiare il titolare dell’impresa, questi dovrà conformarsi alla nuova disposizione entro 5 anni dall’entrata in funzione. Assistenti farmacisti, audioprotesisti, terapisti complementari, guaritori Art. 102d180 1Le autorizzazioni di libero esercizio rilasciate agli assistenti farmacisti prima dell’entrata in vigore della modifica dell’11 dicembre 2017 conservano la loro validità. 2Gli audioprotesisti residenti nel Cantone e che, all’entrata in vigore della modifica dell’11 dicembre 2017, sono attivi a titolo indipendente sono autorizzati se presentano l’istanza di autorizzazione entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica di legge. 3I terapisti complementari autorizzati conformemente all’articolo 63 segg. previgenti all’entrata in vigore della modifica dell’11 dicembre 2017 e attivi nei settori di competenza del «naturopata con diploma federale», del «terapista complementare con diploma federale» e dell’arteterapeuta possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previgenti se avevano segnalato al Consiglio di Stato tali attività. 4I guaritori notificati al Dipartimento conformemente all’articolo 63d lettera b previgente all’entrata in vigore della modifica dell’11 dicembre 2017 possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previgenti per un periodo massimo di 5 anni. Operatori sanitari non abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale Art. 102f181 L’obbligo di cui all’articolo 62 capoverso 2 si applica al personale assunto dopo l’entrata in vigore della modifica di legge dell’11 dicembre 2017. Competenze linguistiche Art. 102g182 Gli operatori che all’entrata in vigore della modifica di legge dell’11 dicembre 2017 sono autorizzati a esercitare una professione sanitaria dovranno acquisire le competenze 176 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 177 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 178 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 1.3.2004 - BU 2001, 189 e BU 2004, 95. 179 Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 128. 180 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 181 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 182 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271 e 366, BU 2020, 245. linguistiche di cui all’articolo 56 capoverso 2 lettera a entro due anni dall’entrata in vigore della precitata modifica di legge. Prescrizione Art. 102h183 Ai procedimenti disciplinari e contravvenzionali in virtù della presente legge relativi a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della modifica di legge dell’11 dicembre 2017 si applicano i termini di prescrizione previgenti. Attività sotto supervisione/mentorato Art. 102i184 L’operatore sanitario che al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 58b svolge iI periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato a titolo dipendente può continuare la propria attività professionale ma deve richiedere l’autorizzazione entro sei mesi.

Art. 103 Regolamenti di applicazione

I regolamenti di applicazione, le ordinanze, i decreti e le prescrizioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento emanati giusta la legge sanitaria del 18 novembre 1954 rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con questa legge, fino all’adozione della nuova regolamentazione esecutiva stabilita dal Consiglio di Stato.

Art. 104 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il Consiglio di Stato stabilisce l’entrata in vigore.185

Art. 105 Disposizioni abrogate

Con l’entrata in vigore di questa legge è abrogata la legge sanitaria del 18 novembre 1954 e ogni altra disposizione legislativa od esecutiva cantonale contraria o incompatibile. Pubblicata nel BU 1989, 177. 183 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 184 Art. introdotto dalla L 21.11.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 61. 185 Entrata in vigore: 1. luglio 1989 - BU 1989, 177.

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