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Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario

Ticino · 801.100 · statute

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Contents: 90 provisions
  1. Art. 1 Campo d’applicazione
  2. Art. 2 Scopo
  3. Art. 3 Mezzi
  4. Art. 4 Coordinamento, principi pianificatori e criteri di sussidiamento
  5. Art. 5 Generalità
  6. Art. 6 a) generalità
  7. Art. 7 a) persone capaci di discernimento
  8. Art. 8 b) direttive anticipate e mandato precauzionale
  9. Art. 9 Dimissioni
  10. Art. 10
  11. Art. 15
  12. Art. 16 Autopsie
  13. Art. 17 Prestazioni sanitarie
  14. Art. 18 Obiezione di coscienza
  15. Art. 19 Strutture sanitarie stazionarie
  16. Art. 20 Segreto professionale
  17. Art. 21
  18. Art. 22 Consiglio di Stato
  19. Art. 23 Dipartimento competente
  20. Art. 24 a) competenze
  21. Art. 25 b) composizione
  22. Art. 26 Medico cantonale
  23. Art. 27 Medici delegati
  24. Art. 28 Medici e dentisti scolastici
  25. Art. 29 Comuni
  26. Art. 30 Ordini e associazioni degli operatori sanitari
  27. Art. 31 Altri enti o persone
  28. Art. 32 Nozione
  29. Art. 33 Provvedimenti
  30. Art. 34 Scopo
  31. Art. 35 Compiti, coordinamento e collaborazione
  32. Art. 36 Programma di intervento
  33. Art. 37 Pericolo imminente
  34. Art. 38 a) vigilanza
  35. Art. 39 Acqua potabile
  36. Art. 40 Cimiteri: sepoltura, trasporto di salme53
  37. Art. 41 Vaccinazioni
  38. Art. 42 Provvedimenti coattivi
  39. Art. 43 Divieti generali
  40. Art. 44 a) medicina scolastica
  41. Art. 45 b) servizio dentario scolastico
  42. Art. 46 Servizi dentari comunali e consortili
  43. Art. 47 Finanziamento medicina scolastica
  44. Art. 48 Nozione
  45. Art. 49 Provvedimenti
  46. Art. 50 Altre misure64
  47. Art. 51 Consumo di bevande alcoliche
  48. Art. 52 a) generalità
  49. Art. 53 Autorizzazione e vigilanza
  50. Art. 54 a) definizioni
  51. Art. 55 b) autorità competente82
  52. Art. 56 c) requisiti85
  53. Art. 57
  54. Art. 58 f) esercizio dipendente sotto la responsabilità di terzi95
  55. Art. 59
  56. Art. 60 j) durata105
  57. Art. 61 k) iscrizione all’albo108
  58. Art. 62
  59. Art. 63 a) autorizzazione
  60. Art. 64 Obblighi professionali
  61. Art. 65 Autonomia professionale
  62. Art. 66 Obbligo di presenza
  63. Art. 67 Cartella sanitaria
  64. Art. 68 Obbligo di segnalazione da parte di operatori sanitari124
  65. Art. 69 a) picchetti
  66. Art. 70
  67. Art. 71 Titoli di studio esteri
  68. Art. 72 Assenze, sostituzioni
  69. Art. 73 a) medicamenti e altri agenti terapeutici
  70. Art. 74 b) ambulatori secondari
  71. Art. 78 Odontotecnici
  72. Art. 79 Nozione e vigilanza
  73. Art. 80 a) autorizzazione
  74. Art. 81 b) requisiti
  75. Art. 82 Statistiche
  76. Art. 83 Farmacie
  77. Art. 84
  78. Art. 85 Laboratori d’analisi sanitarie
  79. Art. 89 Agenti terapeutici
  80. Art. 90 Vigilanza - autorizzazione
  81. Art. 96 Confisca e devoluzione
  82. Art. 97 Altre misure, spese
  83. Art. 98 Prescrizione
  84. Art. 99 Altre misure
  85. Art. 100 Ordini delle arti sanitarie
  86. Art. 101 Operatori sanitari
  87. Art. 102 Strutture sanitarie
  88. Art. 103 Regolamenti di applicazione
  89. Art. 104 Entrata in vigore
  90. Art. 105 Disposizioni abrogate

90 provisions

Art. 1 Campo d’applicazione

1Questa legge definisce i principi generali applicabili al settore sanitario e stabilisce le disposizioni di polizia sanitaria. 2Sono riservate le leggi speciali, il diritto federale, nonché le convenzioni intercantonali e internazionali in materia sanitaria con effetto normativo.

Art. 2 Scopo

1Lo Stato promuove e salvaguarda la salute della popolazione quale bene fondamentale dell’individuo e interesse della collettività nel rispetto della libertà, dignità e integrità della persona umana. 2In particolare esso promuove, in modo coordinato, favorendo l’assunzione della responsabilità individuale e collettiva dei cittadini, la prevenzione delle malattie, il mantenimento ed il ricupero della salute di tutti i cittadini senza distinzione di condizione individuale e sociale. Esso crea le premesse affinché siano garantite prestazioni, servizi ed interventi di qualità a costi economici e finanziari sopportabili. 3Nell’attuare questi scopi lo Stato si avvale della collaborazione dei Comuni, di altri Enti pubblici nonché di persone fisiche e giuridiche di diritto privato, in particolare degli operatori sanitari e degli Ordini delle arti sanitarie, promuovendo la solidarietà a livello cantonale.

Art. 3 Mezzi

Nei limiti dell’articolo 4, gli scopi previsti dall’articolo 2 sono in particolare conseguiti mediante: a) la protezione delle libertà individuali dei pazienti e della loro integrità psicofisica; b) l’educazione e la promozione della salute della popolazione nonché la prevenzione e la lotta alle malattie trasmissibili; c) la salvaguardia delle condizioni indispensabili al mantenimento della salubrità dell’ambiente di vita in generale, abitativo, scolastico, di svago e di lavoro in particolare; d) la promozione della diagnosi precoce delle malattie curabili e delle affezioni in età prescolare nonché la lotta alle malattie sociali, a quelle di larga diffusione e alle tossicodipendenze; e) la diagnosi e la cura degli stati di morbilità e di invalidità nonché la riabilitazione; f) la vigilanza sull’esercizio delle professioni sanitarie e sull’attività dei servizi e delle strutture sanitari nonché la vigilanza sulla produzione, il commercio, la distribuzione e la vendita al pubblico di agenti terapeutici; g) il promovimento delle cure extraospedaliere e dei servizi a domicilio; h) la formazione professionale di base e continua di operatori sanitari; i) l’adozione di provvedimenti d’urgenza per fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria; l) l’istituzione di un sistema informativo coordinato di statistica sanitaria; m) la diffusione delle cure palliative verso il malato cronico e terminale; n) la promozione e il favorimento della ricerca clinica;2 o) la promozione e il favorimento della cultura della donazione d’organi.3 1 Titolo modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 2 Lett. introdotta dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 3 Lett. introdotta dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.

Art. 4 Coordinamento, principi pianificatori e criteri di sussidiamento

1Per conseguire gli scopi di questa legge lo Stato assicura il coordinamento degli strumenti e delle risorse disponibili. 2Esso, nei limiti dei capoversi 3, 4 e 5 di questo articolo, può sussidiare, partecipare alla gestione e, ove ve ne sia necessità, gestire in modo autonomo servizi e strutture sanitari, di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione, di ricerca e di formazione. 3I sussidi sono concessi per la copertura totale o parziale del disavanzo, fino ad un massimo del 75% della spesa riconosciuta. 4Il Consiglio di Stato è competente per le decisioni che comportano una spesa unica fino ad un importo massimo di 1'000'000 di franchi o una spesa annua fino ad un importo di 250'000 franchi per almeno quattro anni. Importi superiori sono di competenza del Gran Consiglio. È riservato l’articolo 31. 5Il limite di sussidiamento del 75% della spesa, previsto dal capoverso 3, non si applica nei casi di attività o di iniziative d’interesse generale, di competenza dello Stato in base al capoverso 2 ma che sono svolte o realizzate da altri enti pubblici o da privati. 6Nella gestione autonoma dei servizi e delle strutture e nella commisurazione dei sussidi secondo i capoversi 2, 3 e 4, si deve tener conto in particolare: a) dei bisogni sanitari effettivi della popolazione; b) della disponibilità attuale e a medio termine di operatori sanitari, di servizi e di strutture sanitari pubblici, d’utilità pubblica e privati sia a livello regionale, sia cantonale e nazionale nonché delle risorse autoterapeutiche della popolazione; c) delle possibilità di coordinamento e di integrazione territoriale e funzionale dei servizi e strutture esistenti in particolare di quelli gestiti o sussidiati dallo Stato; d) dei mezzi finanziari a disposizione. 7Il Consiglio di Stato deve segnatamente stabilire nelle linee direttive le priorità d’intervento, ottimalizzando, per l’insieme delle scelte e per ciascuna di esse, il rapporto tra i costi ed i benefici sanitari per la collettività. Esso tiene conto delle pianificazioni settoriali, assicura il coordinamento con la pianificazione cantonale e procede alla verifica periodica della necessità degli interventi. TITOLO II Diritti individuali

Art. 5 Generalità

1Ogni persona ha diritto a prestazioni sanitarie scientificamente riconosciute. Esse dovranno essere adeguate alla esigenza di cura nel rispetto dei principi della libertà, dignità e integrità della persona umana e tenere conto del criterio di efficacia sanitaria e del principio dell’economicità. 2Sono riservate le disposizioni del diritto penale concernenti le misure terapeutiche e d’internamento, le disposizioni del diritto civile concernenti la privazione della libertà a scopo d’assistenza e le disposizioni in materia di immunizzazione e di lotta alle malattie trasmissibili.5 Informazione

Art. 6 a) generalità

1Ogni operatore sanitario, nell’ambito delle proprie competenze professionali, è tenuto a informare il paziente sulla diagnosi, il piano di cura, i possibili rischi nonché su eventuali trattamenti alternativi scientificamente riconosciuti. L’informazione deve essere data in modo chiaro ed accessibile al paziente e tenere conto, in specie nella comunicazione della diagnosi, della sua personalità. Solo nel caso l’informazione possa essere suscettibile di portare grave pregiudizio allo stato psicofisico del paziente o compromettere l’esito della cura, essa deve essere data ad una persona prossima. b) incapace di discernimento 2Se il paziente è incapace di discernimento l’informazione deve essere data alla persona di fiducia designata dal paziente, al rappresentante legale del paziente minorenne o alle persone con diritto di rappresentanza ai sensi dell’articolo 378 CC.6 c) cartella sanitaria 4 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189; precedente modifica: BU 1999, 33. 5 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 6 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 3Il paziente ha la facoltà, previa domanda scritta e nei limiti di tempo stabiliti all’articolo 67 capoverso 4, di consultare presso ogni operatore sanitario, servizio o altra struttura sanitaria la parte oggettiva della cartella sanitaria e gli altri documenti sanitari oggettivi che lo concernono come pure di ottenerne copia. La cartella sanitaria deve essere tenuta conformemente alle disposizioni dell’articolo 67. Il paziente ha la facoltà di chiedere la correzione di eventuali errori dei dati e delle informazioni oggettive che lo concernono. È riservato il capoverso 4 di questo articolo. 4L’operatore sanitario non è tenuto a portare a conoscenza o a mettere a disposizione del paziente le informazioni sanitarie pervenutegli da parte di terzi (ad esclusione dei dati oggettivi di analisi di laboratorio, di accertamenti radiologici o altri) nonché le osservazioni personali. In caso di contestazione è data facoltà di denuncia alla Commissione di vigilanza prevista dall’articolo 24.7 d) generalità e qualifiche professionali 5Il paziente ha il diritto di conoscere le generalità e le qualifiche professionali di ogni operatore sanitario che partecipa o interviene nella cura o nel trattamento. Consenso informato

Art. 7 a) persone capaci di discernimento

1Riservato l’articolo 5 capoverso 2, il consenso informato del paziente capace di discernimento, maggiorenne o minorenne, è necessario per qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa) propostagli. 2Riservati i casi di cui all’articolo 16 CC la capacità di discernimento è presunta nei minorenni che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. 3Il consenso di cui al capoverso 1 può essere espresso anche in modo tacito per atti concludenti nel caso di prestazioni sanitarie non invasive o che non comportano un rischio rilevante per il paziente o che non sono suscettibili di invadere la sua sfera intima.

Art. 8 b) direttive anticipate e mandato precauzionale

1Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento e/o designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. 2Al riguardo fanno stato gli articoli 370 e seguenti CC. c) persone incapaci di discernimento Art. 8a10 1Al paziente incapace di discernimento si applicano, direttamente o per analogia, gli articoli 377 e seguenti CC. 2In particolare nelle situazioni d’urgenza possono essere presi i provvedimenti conformi alla volontà presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento (art. 379 CC).

Art. 9 Dimissioni

1Il paziente capace di discernimento può revocare in ogni tempo il proprio consenso e quindi interrompere una cura, rifiutare prestazioni sanitarie o dimettersi da una struttura stazionaria. Rimane riservato l’articolo 5 capoverso 2 di questa legge.11 2Se all’interruzione, al rifiuto o alla dimissione ostano motivi di ordine sanitario che possono mettere in pericolo la salute del paziente o di terzi, il paziente, su richiesta del o degli operatori sanitari interessati, è tenuto a liberarli per iscritto da ogni responsabilità.

Art. 10

…12 Ricerca e sperimentazione a) Comitato etico 7 Cpv. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 8 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 2001, 189. 9 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 10 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 11 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 12 Art. abrogato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 2001, 189. Art. 10a13 1Il Consiglio di Stato, dopo consultazione degli Ordini e delle associazioni degli operatori sanitari interessati, nomina il Comitato etico incaricato di esaminare e di approvare i progetti di ricerca ai sensi della legge federale concernente la ricerca sull’essere umano (LRUm). 2Il Comitato etico è pure competente per esaminare e approvare la ricerca condotta su embrioni in vitro secondo la legge federale concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (legge sulle cellule staminali, LCel). 3Nessuna ricerca sulle malattie dell’essere umano, nonché sulla struttura e sulla funzione del corpo umano può essere avviata nel Cantone senza l’approvazione del Comitato etico. 4Il Comitato è composto di almeno nove membri e può avvalersi della consulenza di esperti e di periti esterni. b) Commissione di ricorso Art. 10b14 1Contro le decisioni del Comitato etico è ammesso il ricorso dell’istante, entro 30 giorni dalla notifica, ad una speciale Commissione di ricorso; la procedura è scritta. 2La Commissione è composta da un esperto di etica e da due docenti universitari di specialità mediche, che vengono designati dal Consiglio di Stato di volta in volta, dopo la ricezione della dichiarazione di ricorso. 3Per ogni decisione presa, la Commissione di ricorso può prelevare, oltre le spese, una tassa fino ad un massimo di 5000 franchi. 4Contro le decisioni della Commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Art. 11-12 …15 Medicina della procreazione Art. 1316 1Il Consiglio di Stato designa le autorità cantonali competenti per l’applicazione della legislazione federale in materia di procreazione con assistenza medica. 2Contro le decisioni delle autorità competenti ai sensi del capoverso 1 è dato ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo. Sterilizzazione volontaria a fini contraccettivi Art. 1417 1Riservati l’articolo 122 del Codice penale svizzero e la legge federale sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni, sono applicabili le direttive dell’Accademia svizzera delle scienze mediche in vigore. 2Le sterilizzazioni praticate su una persona interdetta o permanentemente incapace di discernimento devono essere notificate da chi le ha eseguite al Medico cantonale nel termine di 30 giorni.

Art. 15

…18

Art. 16 Autopsie

1L’autopsia può essere effettuata se: a) il defunto non aveva manifestato un’opposizione; b) le persone prossime non vi si oppongono espressamente. 2Le persone prossime possono ottenere una copia del parere autoptico. 3Il Medico cantonale può ordinare l’autopsia quando sussistono fondati motivi dell’esistenza di malattie trasmissibili o dubbi sulla causa della morte. Sono riservate le decisioni dell’autorità giudiziaria. 13 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 14 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedenti modifiche: BU 2001, 189; BU 2009, 28; BU 2013, 475. 15 Art. abrogati dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 2001, 189. 16 Art. reintrodotto dalla L 22.6.2005; in vigore dal 19.8.2005 - BU 2005, 261; precedente modifica: BU 17 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 518; precedente modifica: BU 18 Art. abrogato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente modifica: BU 2001, 189.

Art. 17 Prestazioni sanitarie

1Le prestazioni sanitarie devono essere date in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 5 e 64. 2In particolare gli operatori sanitari non possono subordinare la concessione o l’esecuzione di prestazioni sanitarie urgenti a condizioni assicurative, sociali, religiose, di nazionalità o altre dei pazienti. Sono riservate le disposizioni dell’articolo 18.

Art. 18 Obiezione di coscienza

1Nessun operatore sanitario può essere tenuto ad effettuare o partecipare a prestazioni o terapie incompatibili con le proprie convinzioni etiche o religiose. Tuttavia egli non può, con la sua obiezione, compromettere l’esecuzione di prestazioni o terapie non contrarie alla legge da parte della struttura sanitaria ove egli opera. È riservato il capoverso 4 di questo articolo. 2L’obiettore non può essere oggetto di discriminazione, punizione o penalità. Egli deve segnalare la propria posizione di obiettore prima di una eventuale assunzione. 3L’obiettore deve in ogni caso dare al paziente le informazioni necessarie per l’ottenimento, tramite altri operatori sanitari, delle prestazioni rifiutate. 4In caso di grave e imminente pericolo per la salute del paziente l’operatore sanitario obiettore è, se richiesto, comunque tenuto a dare la sua collaborazione.

Art. 19 Strutture sanitarie stazionarie

1I diritti e le libertà individuali dei pazienti delle strutture sanitarie stazionarie possono essere limitati solo per motivi di ordine medico o organizzativo prevalenti. In particolare i pazienti hanno diritto all’assistenza spirituale, all’accompagnamento alla morte e alla presenza delle persone prossime. La degenza non deve privare il paziente di alcun diritto civile e costituzionale. 2In particolare restrizioni concernenti le visite devono essere fondate unicamente su motivi sanitari e/o organizzativi prevalenti. 3Alle restrizioni delle libertà di movimento come pure alle restrizioni di tutte le libertà personali delle persone incapaci di discernimento in istituti di accoglienza e cura si applicano, direttamente o per analogia, gli articoli 383 e seguenti CC.19

Art. 20 Segreto professionale

1Il segreto professionale ha lo scopo di proteggere la sfera privata del paziente. 2Ogni operatore sanitario è tenuto, nell’interesse del paziente, al segreto professionale. I funzionari e i privati che sono a conoscenza di segreti sanitari sono considerati ausiliari conformemente alle disposizioni dell’articolo 321 capoverso 1 del Codice penale svizzero e quindi soggetti all’obbligo del segreto professionale. 3L’operatore sanitario è liberato dal segreto professionale con il consenso del paziente o per decisione del Medico cantonale. Quest’ultimo si pronuncia solo su richiesta scritta del detentore del segreto e dopo aver sentito il paziente interessato. 4Il segreto professionale non può essere opposto all’autorità di vigilanza qualora le informazioni siano chieste ai fini dell’espletamento dei propri compiti d’ispezione e vigilanza.21 5Non soggiacciono all’obbligo del segreto professionale: a) le denunce obbligatorie previste dall’articolo 68; b) le dichiarazioni e gli annunci obbligatori alle autorità, segnatamente quelli concernenti le malattie trasmissibili previste da leggi, regolamenti e ordinanze federali e cantonali; c) le testimonianze obbligatorie conformemente al diritto penale; d) la raccolta e la comunicazione di dati statistici, epidemiologici, di morbilità o altri in conformità all’articolo 321a del Codice penale svizzero; e) le segnalazioni inerenti ai casi in cui vi sia un fondato sospetto di prescrizione o dispensazione non adeguata di stupefacenti e sostanze psicotrope che costituiscono un reato ai sensi dell’articolo 20 della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951.22 6Sono riservati gli articoli 6 capoversi 1 e 2 e 16 capoverso 2. Denuncia e legittimazione23 19 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 20 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 21 Cpv. reintrodotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 25.3.2021 - BU 2018, 271 e 366, BU 2021, 161; precedente modifica: BU 2009, 28. 22 Lett. introdotta dalla L 11.12.2017; in vigore dal 25.3.2021 - BU 2018, 271 e 366, BU 2021, 161. 23 Nota marginale modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.

Art. 21

1La violazione dei diritti stabiliti da questo Titolo è denunciabile alla Commissione di vigilanza prevista dall’articolo 24. 2La denuncia può essere presentata dall’interessato, dal suo rappresentante legale e da ogni altra persona, nell’interesse del paziente danneggiato.24 3Con la denuncia viene dato avvio a un procedimento disciplinare nei confronti dell’operatore o della struttura sanitari denunciati, oppure nei confronti di entrambi.25 TITOLO III Organizzazione e autorità competenti

Art. 22 Consiglio di Stato

1Il Consiglio di Stato: a) esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge; b) assicura il coordinamento di tutta la politica sanitaria verificandone in particolare la compatibilità con gli scopi, gli obiettivi e i mezzi di questa legge; c) adotta le decisioni che la legge gli conferisce; d) emana i regolamenti di applicazione della legge, sentito preliminarmente l’avviso degli Ordini delle arti sanitarie; e) approva gli statuti ed i regolamenti degli Ordini professionali di diritto pubblico;26 f) designa il Dipartimento27 competente (detto di seguito Dipartimento). 2Sono riservate le competenze conferite ad altre istanze da leggi speciali cantonali e federali o da norme intercantonali. 3Il Consiglio di Stato, ove le circostanze lo richiedono, ha la facoltà di istituire commissioni consultive di coordinamento, di studio, di controllo o di ispezione. 4Il Consiglio di Stato disciplina tramite regolamento la procedura relativa all’interruzione non punibile della gravidanza secondo gli articoli 119 e 120 CP.28

Art. 23 Dipartimento competente

1Il Dipartimento cura l’esecuzione di questa legge e dei regolamenti nonché delle altre leggi, regolamenti, convenzioni e ordinanze federali, intercantonali e cantonali in materia sanitaria. 2Sono riservate le competenze che la legislazione in materia sanitaria federale, intercantonale o cantonale attribuisce al Consiglio di Stato o ad altre autorità e istanze. 3Il Dipartimento è coadiuvato nelle sue funzioni: a) dal Medico, dal Batteriologo, dal Patologo, dal Chimico, dal Farmacista e dal Veterinario cantonali, nonché dai medici delegati e scolastici; b) dai servizi e strutture sanitari dello Stato, dalle commissioni nonché dalle altre istanze tecniche, consultive o di coordinamento decise dal Consiglio di Stato o previste da questa legge o da leggi speciali; c) dai Comuni e da altri Enti pubblici che operano in campo sanitario; d) dagli Ordini professionali;29 e) dalle persone fisiche o giuridiche di diritto privato previste dall’articolo 31. 4Il Dipartimento, nel conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, assicura il coordinamento e promuove l’integrazione territoriale e/o funzionale dei servizi, delle strutture e delle prestazioni dei diversi settori d’intervento direttamente dipendenti o convenzionati o sottoposti a vigilanza. Commissione di vigilanza

Art. 24 a) competenze

1La Commissione di vigilanza accerta la fondatezza delle denunce previste dall’articolo 21 capoversi 1 e 2.31 2Essa può: a) proporre al Consiglio di Stato l’ammonimento; 24 Cpv. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 25 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 26 Lett. modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 27 Con DE 22.11.1989, modificato dal DE 12.3.2002, è stato designato il Dipartimento della sanità e della socialità - BU 1989, 293; BU 2002, 76. 28 Cpv. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 508. 29 Lett. modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 30 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 31 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. b) proporre al Consiglio di Stato l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 95 e seguenti; c) proporre al Consiglio di Stato la revoca dell’autorizzazione al libero esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 59. Le sanzioni alle lettere b) e c) sono cumulabili. 3La Commissione può inoltre proporre la pubblicazione delle decisioni di revoca dell’autorizzazione al libero esercizio della professione, a spese del denunciato se l’interesse pubblico o quello del paziente leso lo richiedono. 4La Commissione si avvale della collaborazione degli Ordini e delle associazioni professionali degli operatori sanitari o di periti e consulenti esterni.

Art. 25 b) composizione

1La Commissione di vigilanza è nominata dal Consiglio di Stato e si compone di almeno 5 membri e dei relativi supplenti. Ne fanno parte di diritto un Magistrato dell’Ordine giudiziario che la presiede, il Medico cantonale, un rappresentante dei pazienti e uno degli operatori sanitari. Fra i membri della Commissione deve essere assicurata una adeguata rappresentanza femminile. 2Il rappresentante degli operatori sanitari può essere designato di volta in volta dalle associazioni professionali interessate, su invito del presidente, a dipendenza del caso da esaminare. 3Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione.

Art. 26 Medico cantonale

1Il Medico cantonale vigila sulla salute pubblica, sull’esercizio delle arti sanitarie e sull’esecuzione dell’interruzione della gravidanza. Egli ha segnatamente le competenze attribuitegli dalla legislazione federale e cantonale nonché dalle disposizioni esecutive del Consiglio di Stato in materia sanitaria. Coordina l’attività dei medici delegati e scolastici. 2Il Medico cantonale è l’autorità competente a ricevere gli annunci a fini statistici di ogni interruzione della gravidanza secondo l’articolo 119 capoverso 5 del Codice penale svizzero. 3Il Consiglio di Stato può delegare ad altre unità amministrative e agli Ordini e Associazioni professionali (in tal caso considerati ausiliari del Medico cantonale) determinati compiti nell’ambito della vigilanza sanitaria.34

Art. 27 Medici delegati

1Il medico delegato: a) vigila sulle condizioni igienico-sanitarie del circondario di cui è responsabile; b) esegue le prestazioni di polizia sanitaria previste dalla legge e dai regolamenti; c) presta la sua opera per compiti di medicina legale e ufficiale; d) collabora con il Medico cantonale in ogni settore della salute pubblica. 2Il Consiglio di Stato stabilisce i circondari e designa i medici delegati, previo pubblico concorso, mediante conferimento di appositi mandati di diritto privato. 3Il mandato è conferito in base agli articoli 394 e seguenti del CO e determina i compiti e la retribuzione del medico delegato. La durata del mandato è, di regola, di quattro anni.

Art. 28 Medici e dentisti scolastici

1Il medico scolastico: a) vigila sulle condizioni igienico-sanitarie degli istituti scolastici di cui è responsabile e collabora all’attuazione della prevenzione primaria; b) esegue le prestazioni di medicina scolastica previste dalla legge e dai regolamenti; c) collabora con il Medico cantonale e il medico delegato in ogni settore della salute pubblica. 2Il medico dentista scolastico vigila sulla profilassi dentaria negli istituti scolastici di cui è responsabile e, in particolare, esegue le cure dentarie e sorveglia l’attività dell’operatore/trice di prevenzione dentaria. 32 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 33 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 508; precedenti modifiche: BU 1995, 35; BU 2001, 189. 34 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 35 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 36 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 3I medici ed i dentisti scolastici sono designati dal Consiglio di Stato in analogia a quanto previsto dall’articolo 27 capoversi 2 e 3. 4Il medico scolastico può assumere totalmente o parzialmente la funzione di medico delegato del circondario di cui è titolare.

Art. 29 Comuni

1I Comuni hanno le competenze espressamente loro attribuite da questa legge o da leggi speciali. 2Compete inoltre ai Comuni: a) vigilare sull’osservanza delle leggi e regolamenti in materia sanitaria e denunciare al Dipartimento le trasgressioni che comportano sanzioni non di competenza comunale; b) collaborare con il Medico cantonale e i medici delegati e scolastici nell’ambito di ogni settore della salute pubblica. 3I Comuni possono inoltre: c) promuovere in modo autonomo o d’intesa con il Dipartimento provvedimenti di prevenzione e di educazione sanitaria della popolazione; d) partecipare all’attuazione dei provvedimenti sociosanitari in grado di rispondere ai bisogni di assistenza domiciliare, ambulatoriale e istituzionale della popolazione del Comune.

Art. 30 Ordini e associazioni degli operatori sanitari

1Gli operatori sanitari possono riunirsi in Ordini e associazioni professionali. 2Sono in particolare istituiti i seguenti Ordini professionali quali corporazioni di diritto pubblico: a) Ordine dei medici; b) Ordine dei medici dentisti; c) Ordine dei farmacisti; d) Ordine dei medici veterinari. 3Prima di modifiche di norme legislative o esecutive riguardanti il settore sanitario o dell’adozione di importanti provvedimenti di portata generale, è richiesto l’avviso degli Ordini e delle associazioni degli operatori sanitari interessati. Compiti di interesse generale Art. 30a38 1Gli Ordini previsti all’articolo precedente collaborano con lo Stato nella tutela della salute della popolazione e per l’esecuzione dei compiti previsti dalla legislazione sanitaria. 2In particolare, gli Ordini dei medici, dei dentisti, dei farmacisti e dei veterinari organizzano il servizio sanitario di picchetto, segnatamente notturno e festivo, di base e, eventualmente, specialistico.39 3Il Consiglio di Stato, tramite regolamento, delega agli Ordini altri compiti generali e particolari.

Art. 31 Altri enti o persone

1Lo Stato, nell’adempimento dei compiti attribuitigli, collabora con altri enti di diritto pubblico o privato e con persone che operano nel campo della protezione e del promovimento della salute quando i bisogni e gli obiettivi della politica sanitaria cantonale lo richiedano. 2Le modalità della collaborazione sono stabilite tramite speciali convenzioni che indicano in modo particolare il campo d’attività, le funzioni di pubblico interesse attribuite, i criteri e le modalità di sussidiamento ed il grado di autonomia. TITOLO IV Prevenzione e promozione della salute CAPITOLO I Generalità

Art. 32 Nozione

È considerato preventivo ogni provvedimento inteso: a) a promuovere la responsabilità, l’informazione e le conoscenze dei cittadini nella salvaguardia della salute individuale e collettiva; b) a diminuire l’incidenza di una malattia nella popolazione riducendo i rischi di apparizione di nuovi casi; 37 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 38 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 39 Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 40 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. c) a diminuire lo sviluppo di una malattia nella popolazione riducendone la diffusione e la durata; d) a diminuire lo sviluppo delle invalidità croniche della popolazione riducendo al minimo le invalidità funzionali conseguenti alla malattia.

Art. 33 Provvedimenti

Lo Stato promuove, sostiene e attua la prevenzione tramite: a) il promovimento di studi epidemiologici sulla diffusione e l’incidenza delle malattie e dei fattori di rischio nella popolazione; b) l’educazione alla salute della popolazione; c) la promozione dell’immunizzazione volontaria e la lotta alle malattie trasmissibili; d) la protezione sanitaria della popolazione scolastica; e) la lotta alle malattie di rilevanza sociale, a quelle di larga diffusione, alle tossicodipendenze e agli incidenti; f) l’adozione di misure atte a valutare l’efficacia degli interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi proposti e/o attuati. Preferenza indigena Art. 33a41 Nell’assunzione del personale, gli enti attivi nella prevenzione e promozione della salute finanziati con contratto di prestazione ed in ragione della disponibilità di personale con determinati requisiti professionali in ambito sociale o sanitario, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza. Rispetto del contratto collettivo di lavoro Art. 33b42 La sottoscrizione di un contratto di prestazione con i servizi che assicurano i provvedimenti ai sensi dell’articolo 33 è subordinata, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali. CAPITOLO II Educazione alla salute

Art. 34 Scopo

1L’educazione alla salute deve favorire l’autonomia e l’assunzione della responsabilità personale nella salvaguardia della salute individuale e collettiva. 2Essa ha lo scopo di dare alla popolazione le conoscenze e le competenze idonee a scegliere un modo di vita sano e a valutare criticamente l’esistenza di pericoli per la salute nonché ad utilizzare convenientemente le risorse individuali e collettive atte al promovimento e al mantenimento della salute e segnatamente l’automedicazione.

Art. 35 Compiti, coordinamento e collaborazione

1Il Dipartimento è l’istanza competente a promuovere e coordinare gli interventi, i programmi e le azioni di educazione per la salute nel Cantone. 2Esso collabora con gli altri Dipartimenti e segnatamente con quello della pubblica educazione43 per gli interventi nel settore scolastico. L’educazione per la salute deve essere integrata nella formazione prescolastica e scolastica.

Art. 36 Programma di intervento

Il Dipartimento presenta ogni quattro anni al Consiglio di Stato per approvazione un programma, accompagnato dal preventivo, degli interventi previsti per il quadriennio successivo. CAPITOLO III 41 Art. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 201. 42 Art. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 101. 43 Adesso Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. 44 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 99. Protezione sanitaria A. Salubrità dell’ambiente

Art. 37 Pericolo imminente

1Ove sia accertato e documentato un imminente grave e non altrimenti evitabile pericolo per la salute, il Consiglio di Stato può decidere ogni provvedimento indispensabile, in particolare: a) il divieto, la sospensione, l’annullamento o la chiusura temporanea o definitiva di attività, esercizi, manifestazioni e processi produttivi; b) il divieto temporaneo o definitivo di vendita di sostanze, prodotti, derrate alimentari, utensili, apparecchiature; c) il trasferimento e lo sgombero coatti, temporanei o definitivi, di popolazione e animali; d) il divieto di accesso, di transito, di passaggio o di circolazione temporaneo o definitivo in aree pubbliche o private; e) l’inabitabilità e l’inagibilità di costruzioni ed edifici privati e pubblici. 2Sono riservate le competenze di polizia sanitaria dei Comuni previste dalla legge organica comunale, come pure le disposizioni riguardanti l’organizzazione del Servizio sanitario coordinato. Salubrità dell'ambiente

Art. 38 a) vigilanza

1La vigilanza sulla salubrità dell’ambiente di vita, abitativo, di studio, di svago e di lavoro incombe in prima istanza ai Comuni, che si avvalgono della collaborazione dei medici delegati. 2Il Dipartimento può in ogni caso intervenire d’ufficio o su istanza degli interessati per tutelare la salubrità pubblica. b) abitabilità, agibilità Art. 38a47 1Al Dipartimento compete il riconoscimento della abitabilità e dell’agibilità degli edifici di uso pubblico e collettivo, ai Municipi di tutte le altre costruzioni. 2Il riconoscimento può essere revocato in ogni momento, se non risultano soddisfatte le condizioni per la sua concessione e se sussiste una situazione di pericolo per la salute. c) costruzioni nuove e esistenti Art. 38b48 1Il Consiglio di Stato stabilisce le norme ed i requisiti di igiene per le nuove costruzioni, le ricostruzioni, le riattazioni e gli ampliamenti di edifici. 2Il Dipartimento promuove l’eliminazione delle barriere architettoniche che ostacolano la mobilità delle persone invalide. Balneabilità a) principio Art. 38c49 1A tutela della salute dei bagnanti, la qualità dell’acqua delle spiagge e delle piscine di uso pubblico o collettivo deve essere periodicamente verificata per accertarne le condizioni igienico sanitarie. 2In caso di acque inquinate, impure o comunque pericolose per la salute, la balneazione deve essere vietata. 3Il regolamento stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle acque, i provvedimenti da adottare per la tutela della salute dei bagnanti e le autorità competenti.

Art. 39 Acqua potabile

1Ogni edificio adibito ad abitazione dev’essere allacciato a spese del proprietario ad una rete di distribuzione d’acqua potabile con l’impianto di almeno un rubinetto per ogni famiglia che vi risiede. 2...50 3...51 45 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 46 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 47 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 48 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 49 Art. introdotto dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 50 Cpv. abrogato dalla L 22.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 289. 51 Cpv. abrogato dalla L 22.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 289. 4Il Dipartimento assicura la vigilanza sugli acquedotti nonché sulle modalità di distribuzione per il tramite dei competenti servizi tecnico-sanitari, che, segnatamente, provvedono ai controlli batteriologici e chimici dell’acqua potabile nonché alla tenuta del casellario tecnico-sanitario delle acque potabili del Cantone.52

Art. 40 Cimiteri: sepoltura, trasporto di salme53

1Deve essere assicurata la sepoltura o la cremazione di tutte le persone morte nel Cantone. 2Ogni Comune deve disporre di un cimitero. Con l’autorizzazione del Dipartimento possono essere creati cimiteri che servono a più Comuni. 3Il Consiglio di Stato è competente per disciplinare il trasporto, la sepoltura, la cremazione e l’esumazione delle salme cosi come gli interventi praticati su di esse. 4Il Consiglio di Stato emana disposizioni di polizia mortuaria e cimiteriale e disciplina l’attività delle imprese di pompe funebri. 5Sono riservate le leggi speciali, il diritto federale, nonché le convenzioni intercantonali e internazionali in questa materia. Esercizio di imprese di pompe funebri Art. 40a55 1L’esercizio di imprese di pompe funebri, con sede o attività nel Cantone, è sottoposto all’autorizzazione del Dipartimento, che ne decide pure la revoca. 2L’autorizzazione è subordinata ai seguenti requisiti minimi richiesti al titolare dell’impresa o, nel caso di persone giuridiche, a chi è responsabile della società, che devono: a) avere l’esercizio dei diritti civili; b) essere in possesso di un diploma riconosciuto; c) essere degno di fiducia; d) non essere gravato da attestati di carenza beni, provvisori o definitivi o certificati equipollenti; e) dimostrare di avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile, estesa anche ai dipendenti; f) dimostrare di disporre di locali e attrezzature adeguate per l’esercizio dell’attività. 3Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le modalità relative alla concessione e alla revoca dell’autorizzazione. B. Malattie trasmissibili56 Art. 40b57 Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (legge sulle epidemie) e delle relative ordinanze ed emana le necessarie disposizioni.

Art. 41 Vaccinazioni

1Lo Stato promuove l’immunizzazione volontaria della popolazione dalle malattie. 2Allo scopo di limitare la diffusione delle malattie trasmissibili il Consiglio di Stato, su proposta del Medico cantonale, può ordinare vaccinazioni obbligatorie locali, regionali o per l’intero territorio del Cantone quando la salvaguardia della salute pubblica lo impone.

Art. 42 Provvedimenti coattivi

1Il Medico cantonale può ordinare al paziente infettivo o contagioso e alle persone che hanno avuto con lui contatto, misure di profilassi, di cura, di isolamento, di controllo, di disinfezione e di restrizione della libertà personale. Egli può parimenti vietare al paziente l’esercizio di determinate attività e professioni. 52 Cpv. modificato dalla L 22.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 289. 53 Nota marginale modificata dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189. 54 Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 128; precedente modifica: BU 55 Art. reintrodotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 128; precedenti modifiche: BU 2001, 189; BU 2009, 28. 56 Titolo modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 57 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271. 58 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28. 2Se il paziente non dà seguito alle misure previste dal capoverso precedente, il Medico cantonale può disporre provvedimenti coattivi segnatamente l’isolamento obbligatorio. Egli può avvalersi della forza pubblica. 3Ogni medico autorizzato ha la facoltà di imporre in via provvisionale al paziente contagioso provvedimenti coattivi, dandone immediata comunicazione al Medico cantonale che si pronuncerà giusta il capoverso 1 di questo articolo. 4Il paziente e le altre persone toccate dalla misura hanno la facoltà di ricorrere contro i provvedimenti del Medico cantonale al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 43 Divieti generali

1Al fine di prevenire la diffusione di malattie trasmissibili, il Medico cantonale può vietare o limitare manifestazioni, chiudere scuole o altri stabilimenti pubblici e aziende private, vietare l’accesso a determinati edifici e l’uscita dagli stessi come pure stabilire divieti di balneabilità. 2Il Medico cantonale può subordinare, alla presentazione di certificati di vaccinazione, l’ammissione a scuole, colonie, case per bambini o altri istituti, l’occupazione in strutture sanitarie, nell’industria alimentare e alberghiera, l’esercizio di attività a contatto con il pubblico o particolarmente esposte a pericolo di contagio. 3Esso si avvale della collaborazione dei Comuni, dei medici delegati e della forza pubblica. 4Contro le decisioni del Medico cantonale è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo. C. Protezione sanitaria nella scuola

Art. 44 a) medicina scolastica

1Il medico scolastico vigila sulla salubrità e sicurezza delle scuole, degli istituti di educazione, delle scuole dell’infanzia pubbliche e private del proprio circondario. La vigilanza si estende: a) agli scolari, agli insegnanti e agli inservienti; b) agli edifici, ai locali, ai servizi e agli arredamenti scolastici, alle mense e ai dormitori nonché alle strutture sportive e ricreative annesse.59 2Gli allievi di tutti gli ordini di scuola come pure i docenti, i supplenti e gli inservienti possono beneficiare delle visite e prestazioni del medico scolastico stabilite dalla legge e dai regolamenti.

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