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Regolamento della legge per le famiglie

Ticino · 874.110 · regulation

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Contents: 123 provisions
  1. Art. 1 Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)
  2. Art. 2 Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF)
  3. Art. 3 Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP)12
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI)18
  6. Art. 6 Composizione
  7. Art. 7 Funzionamento
  8. Art. 8 A. Definizione
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 a) Requisiti di base e orario di presenza
  15. Art. 15 b) Numero
  16. Art. 16 c) Formazione ed esperienza
  17. Art. 17 d) Lavori domestici
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 II. Istanza
  23. Art. 23 III. Decisione
  24. Art. 24 IV. Vigilanza
  25. Art. 25 V. Consulenza
  26. Art. 26 I. Requisiti per i nidi dell’infanzia42
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 IV. Sussidi per l’acquisto di arredamento e attrezzature84
  31. Art. 31 A. Definizione
  32. Art. 32 B. Annuncio
  33. Art. 33 C. Impedimenti all’accoglimento diurno
  34. Art. 34 D. Vigilanza
  35. Art. 35 E. Consulenza
  36. Art. 36
  37. Art. 37 II. Istanza
  38. Art. 38 III. Determinazione del sussidio
  39. Art. 39
  40. Art. 40 I. Obbligo
  41. Art. 41 II. Requisiti
  42. Art. 42 III. Istanza
  43. Art. 43 IV. Decisione
  44. Art. 44
  45. Art. 45 I. Requisiti
  46. Art. 46 II. Istanza
  47. Art. 47 III. Determinazione del sussidio
  48. Art. 48 V. Adeguamento per eventi straordinari e imprevedibili
  49. Art. 49 Requisiti ai fini del sussidiamento
  50. Art. 50 Costi d’esercizio riconosciuti
  51. Art. 51 Istanza
  52. Art. 52 Determinazione del sussidio
  53. Art. 53 Versamento
  54. Art. 54 Coordinamento
  55. Art. 55 Modalità d’intervento
  56. Art. 56 Consulenza
  57. Art. 57 Riconoscimento ai fini del sussidiamento
  58. Art. 58 Modalità d’intervento
  59. Art. 59 Riconoscimento ai fini del sussidiamento
  60. Art. 60 I. Obbligo di autorizzazione e modalità di esecuzione
  61. Art. 61 II. Progetto educativo
  62. Art. 62 III. Convenzione
  63. Art. 63 IV. Programma operativo
  64. Art. 64 V. Revoca dell’autorizzazione e provvedimenti
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Requisiti
  67. Art. 67
  68. Art. 68 a) Principio
  69. Art. 69 b) Procedura
  70. Art. 70 c) Determinazione dell’importo
  71. Art. 71
  72. Art. 72 V. Formazione, consulenza e mediazione
  73. Art. 73 VI. Vigilanza
  74. Art. 74
  75. Art. 75 a) Concetto quadro
  76. Art. 76 b) Personale
  77. Art. 77 c) Esigenze generali
  78. Art. 78
  79. Art. 79 e) Documentazione
  80. Art. 80 f) Ubicazione e spazi
  81. Art. 81 g) Ulteriori requisiti
  82. Art. 82 h) Centri educativi diurni
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 a) Requisiti
  87. Art. 87 b) Decisione
  88. Art. 88 aa) Costi
  89. Art. 89 bb) Ricavi
  90. Art. 90 b) Ripartizione del contributo globale
  91. Art. 91 a) Principio
  92. Art. 92 b) Procedura
  93. Art. 93 c) Istituti fuori Cantone
  94. Art. 94
  95. Art. 95 Determinazione dell’importo a carico dei genitori
  96. Art. 96
  97. Art. 97 Accoglimento in altri Istituti
  98. Art. 98 A. Informazione
  99. Art. 99 I. Riconoscimento dell’ente promotore
  100. Art. 100 II. Requisiti per il sussidiamento del progetto
  101. Art. 101 C. Associazioni di coordinamento delle famiglie diurne
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108 III. Restituzione di sussidi ai sensi della Lsuss
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112 II. Contributo fisso
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116 Autorizzazioni
  117. Art. 117 Sussidi
  118. Art. 118 Sussidiamento dei nidi dell’infanzia
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121 Affidamento di minorenni a terzi
  122. Art. 122 Disposizioni abrogative
  123. Art. 123 Entrata in vigore

123 provisions

Art. 1 Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

1Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito: Dipartimento) applica la legge per le famiglie e il suo regolamento; esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (di seguito: Divisione) e dei suoi Uffici. 2Il Dipartimento è in particolare competente per:3 a) revocare le autorizzazioni circa l’accoglimento di minorenni ai sensi della legislazione federale; b) revocare le decisioni di riconoscimento ai sensi dell’art. 26 della legge; c) …;4 d) emanare le raccomandazioni relative al compenso di cui all’art. 294 CC; e) stabilire l’ammontare della retta uniforme di cui all’art. 89; f) emanare le direttive che regolamentano l’ambito dell’affidamento di minorenni a terzi;5 g) emanare le direttive sull’organizzazione e la qualità socioeducativa dei nidi dell’infanzia, dei micro-nidi e dei centri extrascolastici.6

Art. 2 Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF)

La Divisione è competente per:7 a) eseguire i compiti che le sono affidati dall’Osservatorio cantonale della politica familiare (art. 6 cpv. 2 della legge); b) autorizzare l’apertura e la gestione di istituti e centri ai sensi della legislazione federale (art. 8 e 22 della legge, art. 13 OAMin); c) emanare le direttive con cui vengono determinati contenuto e portata della carta dei servizi; d) stipulare i contratti di prestazione;8 e) coordinare a livello strategico le risorse e prestazioni previste dalla legge (art. 1 lett. c) e art. 3 cpv. 3 lett. e) della legge); f) rilevare i bisogni esistenti, determinare l’offerta e fissare l’ordine di priorità degli interventi da sostenere nell’ambito delle attività di sostegno alle famiglie e nell’ambito dei provvedimenti di protezione di cui agli art. 3 cpv. 1, cpv. 1bis e 25 cpv. 2 della legge; il documento è trasmesso per discussione al Gran Consiglio ogni 4 anni;9 g) assicurare l’accesso all’informazione di cui all’art. 33 della legge; h) promuovere ed esaminare le nuove attività di sostegno alle famiglie e i progetti generali; i) erogare i sussidi per la costruzione di cui all’art. 3 cpv. 3 lett f) della legge;10 1 Titolo modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2013, 413. 2 Ingresso modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. 3 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. 4 Lett. abrogata dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192; precedente modifica: BU 2013, 413. 5 Lett. introdotta dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347. 6 Lett. introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. 7 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. 8 Lett. modificata dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137. 9 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. 10 Lett. modificata dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137. j) riconoscere ai fini del sussidiamento gli enti di cui agli art. 26 e 39 della legge; k) infliggere le multe previste all’art. 26 OAMin e deferire al Ministero pubblico i casi di recidiva se reputa che la multa non sia sufficiente; l) …11

Art. 3 Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP)12

L’Ufficio dell’aiuto e della protezione: a) fornisce le prestazioni di servizio sociale individuale di cui all’art. 16 della legge e in particolare autorizza gli affidamenti famigliari ai sensi della legislazione federale; b) è l’autorità ai sensi degli art. 12 e 23 OAMin; c) esercita la vigilanza sulle famiglie affidatarie e diurne; d) riconosce i provvedimenti di protezione ai sensi degli art. 15 e segg. della legge, riservate le competenze dell’autorità di protezione o giudiziaria. Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG)

Art. 4

L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani: a) coordina le attività sussidiate in base alla legge tramite i contratti di prestazione; b) collabora con le istanze preposte alla stipulazione dei contratti di prestazione nell’ambito delle attività di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni fondati su altre leggi; c) decide il sussidio per le spese d’esercizio delle attività di sostegno alle famiglie; d) decide il sussidio per le spese dei singoli collocamenti ai sensi dell’art. 32 della legge e di quelli ordinati dalla magistratura dei minorenni;14 e) determina l’importo a carico dei Comuni ai sensi degli art. 14a e 30 della legge;15 f) decide il sussidio per i progetti generali di cui al capitolo III della legge; g) esercita la vigilanza sulle strutture di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni autorizzate; h) assicura la necessaria consulenza ai Comuni e agli enti pubblici e privati per l’esecuzione delle attività di sostegno alle famiglie di cui al capitolo I della legge; i) rimborsa ai nidi dell’infanzia, ai micro-nidi, alle famiglie diurne e ai centri che organizzano attività extrascolastiche i contributi alle famiglie di cui agli art. 29a-29d, 39a-39c, 48a-48c;16 l) definisce l’elenco delle formazioni riconosciute per l’organizzazione delle attività ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e c) della legge ai fini dell’autorizzazione e del sussidiamento.17

Art. 5 Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI)18

L’Ufficio rette, anticipi e incassi:19 a) calcola il contributo di mantenimento a carico dei genitori; b) anticipa il compenso alla famiglia affidataria (art. 24 della legge) e, nei casi particolari stabiliti dal regolamento, i contributi delle famiglie ai centri educativi; c) garantisce la copertura dei costi di collocamento eccedenti le capacità finanziarie dei genitori;20 d) esercita nei confronti dei genitori il regresso per i contributi anticipati; e) rappresenta lo Stato dinnanzi alle autorità giudiziarie nel quadro delle azioni di regresso basate sull’art. 294 CC; f) fa sottoscrivere ai genitori gli accordi relativi al contributo di mantenimento a loro carico quando il compenso o la retta eccedono le loro capacità finanziarie.21 TITOLO II Osservatorio cantonale della politica familiare 11 Lett. abrogata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2013, 413. 12 Nota marginale modificata dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413. 13 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedenti modifiche: BU 2008, 137; BU 2009, 163. 14 Lett. introdotta dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413. 15 Lett. modificata dal R 11.3.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 114. 16 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 17 Lett. introdotta dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7. 18 Nota marginale modificata dal 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42. 19 Frase modificata dal 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42. 20 Lett. modificata dal R 14.6.2006; in vigore dal 20.6.2006 - BU 2006, 191. 21 Lett. introdotta dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.

Art. 6 Composizione

1L’Osservatorio è composto dai seguenti membri, nominati dal Consiglio di Stato: a) un rappresentante di ogni Dipartimento; b) due membri designati dai Comuni ticinesi; c) due rappresentanti del settore dei provvedimenti di protezione delle famiglie ai sensi della legge; d) due rappresentanti del settore delle attività di sostegno alle famiglie ai sensi della legge; e) due rappresentanti del settore dei progetti generali ai sensi della legge; f) due rappresentanti del settore dei progetti generali ai sensi della legge.22 2Il rappresentante del DSS assume la carica di Presidente.

Art. 7 Funzionamento

1L’Osservatorio resta in carica per il periodo di nomina deciso dal Consiglio di Stato. 2Esso è convocato dal Presidente o ad istanza di almeno quattro membri. In via eccezionale il Presidente ha la facoltà di consultare l’Osservatorio mediante la circolazione degli atti. 3L’Osservatorio può proporre all’attenzione del Consiglio di Stato misure di politica familiare e mandati di ricerca inerenti alla legge o a altre leggi cantonali e funge da consulente del Consiglio di Stato e del Dipartimento in materia di politica familiare. TITOLO III Prestazioni Capitolo primo Attività di sostegno alla famiglia 1. Nidi dell’infanzia e micro-nidi24

Art. 8 A. Definizione

1Sono considerati nidi dell’infanzia i centri diurni con una capacità di accoglienza superiore a 5 bambini, aperti più di 15 ore alla settimana; i centri diurni con una capacità di accoglienza da 5 a 10 bambini, di cui al massimo 4 da 0 a 12 mesi e aperti più di 15 ore alla settimana sono invece considerati micro-nidi. 2Non sono in particolare considerati nidi dell’infanzia né micro-nidi: a) i centri diurni diretti e animati dai genitori o dai parenti dei bambini ospitati, oppure che accolgono bambini accompagnati e custoditi da un adulto; b) i centri diurni che offrono esclusivamente un servizio di «baby sitting» occasionale, limitato ad un massimo di 2 ore al giorno per bambino senza servizio pasti; c) i centri diurni destinati all’accoglienza di bambini esclusivamente per lo svolgimento di attività specifiche (sport, musica, pittura, teatro, ecc.). B. Autorizzazione I. Requisiti per i nidi dell’infanzia 1. Ubicazione e spazi26

Art. 9

1Il nido dell’infanzia deve essere ubicato in un luogo tranquillo e a piano terra o rapidamente evacuabile in caso di sinistro. 2È comunque necessario disporre dei seguenti spazi: a) luogo separato e oscurabile per il riposo dei bambini al di sotto di un anno di età;27 b) locale separato attrezzato per l’igiene personale dei bambini e bagno separato per il personale;28 c) spazio cucina arredato e adeguato agli ospiti; d) spazio multiuso (per le attività creative, i giochi, il movimento, i pasti, ecc.): superficie minima di 3 mq/bambino; e) un’entrata separata dai locali di cui alle lettere a), b), c) e d); 22 Cpv. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedente modifica: BU 2011, 440. 23 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413. 24 Cifra modificata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347. 25 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347. 26 Nota marginale modificata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347. 27 Lett. introdotta dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163. 28 Lett. introdotta dal R 13.7.2011; in vigore dal 15.7.2011 - BU 2011, 440. f) spazio esterno: giardino compreso negli spazi occupati dal nido dell’infanzia o ampio terrazzo con un parco giochi accessibile nelle immediate vicinanze. 2. Arredamento e materiale

Art. 10

Il nido dell’infanzia deve disporre dell’attrezzatura necessaria all’accoglimento dei bambini e allo svolgimento delle attività quotidiane (sonno, pasti, igiene personale), così come di materiale ludico e pedagogico adeguato ai bisogni dei bambini delle diverse fasce di età. 3. Sicurezza e incendio

Art. 11

1Il nido dell’infanzia deve essere in possesso di un certificato di collaudo delle misure antincendio conforme alle norme vigenti in materia edilizia e disporre di adeguate misure di sicurezza secondo le indicazioni dell’Ufficio Svizzero per la prevenzione degli infortuni domestici (UPI). 2Le installazioni elettriche devono essere conformi alle norme di sicurezza in vigore e con obbligo di installare prese salva-vita. È necessario disporre delle protezioni per le porte e le finestre, che devono pure essere dotate di vetri di sicurezza. 3Il nido dell’infanzia deve disporre di recapiti per le chiamate d’emergenza.30 4. Salute e igiene

Art. 12

Il nido dell’infanzia deve assicurare il rispetto delle seguenti regole: a) condizioni igieniche dei locali e del materiale secondo le leggi vigenti; b) ossequio delle norme relative alla conservazione e alla manipolazione delle derrate alimentari; c) disporre della consulenza di un medico pediatra di fiducia o di un medico scolastico; d) misure specifiche di prevenzione delle malattie trasmissibili; e) misure in caso di epidemie; f) disporre di farmacia di pronto soccorso. 5. Direttore

Art. 13

1Il Direttore deve essere una persona idonea ai sensi dell’art. 15 OAMin e al beneficio di una formazione terziaria riconosciuta ai sensi dell’art. 4 lett. l) in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia e disporre di un’esperienza di almeno 2 anni maturata negli ultimi 5 anni nel campo educativo, di cui uno nel settore dell’infanzia.31 2Le formazioni conseguite all’estero devono rispettare quanto previsto dall’elenco di cui all’art. 4 lett. l).32 3In considerazione di situazioni particolari e per i micro-nidi, la Divisione può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui ai cpv. 1.33 6. Personale

Art. 14 a) Requisiti di base e orario di presenza

1Tutto il personale deve essere maggiorenne (ad eccezione di stagiaires o altro personale ausiliario), in buono stato di salute e di buona condotta e idoneo ai sensi dell’art. 15 OAMin.34 2Di regola, il tempo di lavoro a contatto diretto con i bambini non deve essere superiore a 8 ore quotidiane. Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 devono essere sempre presenti almeno due persone, di cui, di regola, almeno una formata. Prima e dopo gli orari summenzionati e in presenza di un numero inferiore a 4 bambini può essere presente una sola persona, di regola, formata. In caso di emergenza deve sempre essere immediatamente raggiungibile una seconda persona dell’équipe educativa.

Art. 15 b) Numero

1Il rapporto numerico personale educativo presente/bambini deve essere di (totale arrotondato per eccesso al prossimo numero intero): 29 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163. 30 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173. 31 Cpv. modificato dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7. 32 Cpv. modificato dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7; precedenti modifiche: BU 2009, 163; BU 2022, 300. 33 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2018, 347. 34 Cpv. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163. – 1 a 4 per bambini da 0 a 12 mesi; – 1 a 5 per bambini dai 13 ai 24 mesi; – 1 a 8 per bambini dai 2 ai 3 anni; – 1 a 12 per bambini dai 3 anni compiuti.35 2Nel conteggio può essere computato, ogni due unità formate e con una frazione pari a 0,30 unità di personale, uno stagiaire o apprendista maggiorenni iscritti ad una scuola riconosciuta, che svolgono un periodo di formazione pratica di almeno 5 mesi.36 3Nel conteggio non può essere computato altro personale ausiliario. 4Il totale delle unità necessario è approssimato al decimale per difetto o per eccesso.

Art. 16 c) Formazione ed esperienza

1Oltre al direttore, l’équipe educativa deve disporre di una persona con formazione riconosciuta di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia ogni ulteriori tre unità.37 1bisLe formazioni conseguite all’estero devono rispettare quanto previsto dall’elenco di cui all’art. 4 lett. l).38 2Per i nidi dell’infanzia che effettuano unicamente prestazioni parziali riconosciute (art. 13 cpv. 2), la Divisione può concedere delle deroghe rispetto a quanto previsto al cpv. 1. 3Il personale sprovvisto di formazione specifica deve possedere un’esperienza pratica possibilmente nell’ambito della prima infanzia, adeguate capacità educative e la disponibilità a seguire appropriati corsi.

Art. 17 d) Lavori domestici

L’esecuzione dei lavori domestici, in particolare la preparazione dei pasti, deve essere assunta da personale non occupato con i bambini e adeguatamente formato o con comprovata esperienza. 7. Attività quotidiane

Art. 18

1Le attività quotidiane sono organizzate in modo da rispettare i bisogni dei bambini, prevedendo condizioni differenziate in funzione delle diverse fasce d’età. 2Ai bambini fino a circa 18 mesi di età è assicurato il rispetto dei ritmi individuali; per i bambini più grandi è prevista una regolarità dei momenti dedicati al riposo, all’alimentazione e all’igiene personale. 3Le attività sono svolte in modo da incoraggiare l’apprendimento, l’autonomia personale, la comunicazione e il rispetto delle regole del gruppo. 8. Organizzazione interna

Art. 19

1Il Direttore è responsabile del funzionamento complessivo del nido dell’infanzia, è parte integrante dell’équipe educativa, dirige, organizza e verifica l’attività del personale, struttura gli spazi, tiene i contatti con i genitori e definisce le iscrizioni e le modalità di affidamento dei bambini. Una frazione di tempo lavoro deve essere dedicata alla gestione del nido dell’infanzia. Questa frazione di tempo lavoro non dedicata direttamente alla cura dei bambini non è computabile ai sensi dell’art. 15 e deve essere compensata da personale educativo formato. 2Prima dell’ammissione il Direttore acquisisce le informazioni necessarie alla presa a carico del bambino, in particolare: a) generalità e indirizzo; b) informazioni circa lo stato di salute; c) recapito telefonico del detentore dell’autorità parentale e di altre persone di riferimento. 3Deve essere favorito l’inserimento nella struttura con gradualità e con la partecipazione dei genitori. 4Se il nido dell’infanzia accetta anche collocamenti occasionali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per non disturbare le attività e i ritmi dei bambini che lo frequentano regolarmente. 9. Aspetti finanziari 35 Cpv. modificato dal R 14.6.2006; in vigore dal 20.6.2006 - BU 2006, 191. 36 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009, 163. 37 Cpv. modificato dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7; precedente modifica: BU 2009, 163. 38 Cpv. introdotto dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7. 39 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.

Art. 20

1Il nido dell’infanzia deve avere una base economica sicura, che va certificata mettendo a disposizione dell’UFaG, all’atto della domanda di autorizzazione, tutti i dati necessari. 2È obbligatoria un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile per i danni cagionati dai bambini e dal personale. 10. Carta dei servizi

Art. 21

1Il nido dell’infanzia deve disporre di una carta dei servizi comunicata ai genitori, che permetta loro di verificare direttamente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni erogate. 2La carta dei servizi deve in particolare descrivere i seguenti aspetti: a) la sintesi dei fini e principi fondamentali cui l’ente si ispira; b) l’informazione sulla struttura, sull’organizzazione e sulle prestazioni erogate; c) i fattori e livelli di qualità; d) le modalità di interazione dei genitori dell’utente con la struttura e le procedure di reclamo. Ia. Requisiti per i micro-nidi Art. 21a40 I requisiti di autorizzazione dei nidi dell’infanzia elencati dal presente regolamento (art. 9-21) valgono anche per i micro-nidi.

Art. 22 II. Istanza

1L’istanza di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni previste dall’art. 14 OAMin. 2L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria; esso assicura la consulenza ai richiedenti.

Art. 23 III. Decisione

1La Divisione rilascia l’autorizzazione al Direttore responsabile della conduzione della struttura. 2Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’UFaG esamina, in particolare con sopralluoghi, colloqui o richiedendo informazioni agli interessati e a terzi e, se necessario, facendo ricorso a periti, se sono adempiuti i requisiti. 3La decisione di autorizzazione è rilasciata a tempo determinato e deve essere esposta all’utenza; essa decade con la rescissione del contratto del Direttore ed è revocata allorquando i requisiti per il suo rilascio non sono più soddisfatti e nei casi previsti dall’art. 20 OAMin. 4Il Direttore è tenuto a comunicare immediatamente all’UFaG ogni cambiamento inerente ai requisiti di autorizzazione.

Art. 24 IV. Vigilanza

1I rappresentanti dell’UFaG visitano la struttura almeno una volta ogni due anni e verificano che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute. 2I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza così come possono richiedere l’accesso e l’invio di tutta la documentazione e di ogni informazione ritenuta necessaria.41 3Nell’ambito della vigilanza l’UFaG può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti.

Art. 25 V. Consulenza

Su richiesta, alla struttura può essere offerta, nei limiti delle risorse disponibili, la consulenza dell’UFaG, direttamente o tramite l’attivazione di Servizi o enti competenti. C. Sussidiamento

Art. 26 I. Requisiti per i nidi dell’infanzia42

1Richiamato l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge, possono beneficiare di sussidi i nidi dell’infanzia autorizzati che soddisfano inoltre cumulativamente i seguenti requisiti:43 a) dispongono di almeno 10 posti; 40 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347. 41 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 42 Nota marginale modificata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347. 43 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. b) assicurano un’apertura regolare di almeno 220 giorni all’anno e di almeno 10 ore continuate al giorno; c) offrono un servizio di refezione di qualità; d) presentano un piano di finanziamento sostenibile di almeno tre anni; e) tengono conto degli interessi e delle esigenze delle famiglie; f) presentano la documentazione completa richiesta; g) hanno richiesto eventuali contributi previsti dalla legislazione federale in materia; h) destinano almeno il 2% del preventivo di spesa riconosciuto alla formazione permanente del personale oppure svolgono almeno 12 ore di formazione all’anno per ogni unità autorizzata;44 i) nel cui organo esecutivo non siedono persone alle dipendenze del nido dell’infanzia e la cui composizione così come le competenze strategiche e operative sono conformi alle direttive sull’organizzazione e la qualità socioeducativa del nido dell’infanzia;45 j) il cui organo di revisione è composto da persone che non siedono nell’organo esecutivo e sono indipendenti, ritenuto l’obbligo di effettuare una revisione limitata ai sensi della legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005;46 k) che è iscritto a registro di commercio, se costituito nella forma dell’associazione; l) gli enti in cui i rapporti d’impiego sono disciplinati dal diritto pubblico devono rispettare quanto stabilito dal Dipartimento per ciò che concerne la retribuzione del personale riconosciuto;47 m) oltre al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento.48 2Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite direttive del Dipartimento, i nidi dell’infanzia autorizzati che, oltre ai requisiti di cui al cpv. 1 soddisfano i seguenti requisiti supplementari:49 a) …;50 b) oltre al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento;51 c) prevedono rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo comporta un onere amministrativo supplementare; d) fanno riferimento per la gestione complessiva ad almeno altre due forme di attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o dispongono di almeno 60 posti; e) …;52 f) adeguano le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo.53 3L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. b) e h) e al cpv. 2 lett. f.54 Ia. Requisiti per i micro-nidi Art. 26a55 1Richiamato l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge possono beneficiare di sussidi per l’esercizio i micro-nidi autorizzati che soddisfano inoltre cumulativamente i seguenti requisiti:56 a) assicurano un’apertura regolare di almeno 220 giorni all’anno e di almeno 8 ore continuate al giorno; b) offrono un servizio di refezione di qualità; 44 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009, 163. 45 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. 46 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. 47 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 48 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 49 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. 50 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021, 334. 51 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 52 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021, 334. 53 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192. 54 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192. 55 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347. 56 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. c) presentano un piano di finanziamento sostenibile di almeno tre anni; d) tengono conto degli interessi e delle esigenze delle famiglie; e) presentano la documentazione completa richiesta; f) hanno richiesto eventuali contributi previsti dalla legislazione federale in materia; g) destinano almeno il 2% del preventivo di spesa riconosciuto alla formazione permanente del personale oppure svolgono almeno 12 ore di formazione all’anno per ogni unità autorizzata;57 h) nel cui organo esecutivo non siedono persone alle dipendenze del micro-nido e la cui composizione così come le competenze strategiche e operative sono conformi alle direttive sull’organizzazione e la qualità socioeducativa del micro-nido;58 i) il cui organo di revisione è composto da persone che non siedono nell’organo esecutivo e sono indipendenti, ritenuto l’obbligo di effettuare una revisione limitata ai sensi della legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005;59 j) sono iscritti al registro di commercio, se costituiti nella forma dell’associazione; k) gli enti in cui i rapporti d’impiego sono disciplinati dal diritto pubblico devono rispettare quanto stabilito dal Dipartimento per ciò che concerne la retribuzione del personale riconosciuto;60 l) oltre al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento.61 2L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. a) e g). 3Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite direttive del Dipartimento, i micro-nidi autorizzati che, oltre ai requisiti di cui al cpv. 1, soddisfano i seguenti requisiti supplementari:62 a) …;63 b) oltre al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento;64 c) prevedono rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo comporta un onere amministrativo supplementare; d) fanno riferimento per la gestione complessiva ad almeno altre due forme di attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o dispongono di almeno 60 posti; e) …;65 f) adeguano le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo. 4L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui al cpv. 3 lett. b) e f). II. Sussidi per l’esercizio 1. Istanza

Art. 27

1L’istanza di sussidiamento per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno entro il 15 ottobre all’UFaG e deve essere corredata dai seguenti documenti: a) statuto; b) piano di finanziamento triennale; c) bilancio patrimoniale o bilancio di apertura e il rapporto di revisione relativi all’anno precedente, approvati dagli organi competenti previsti dallo statuto dell’ente; d) preventivo di spesa; e) lista attuale del numero e dell’età dei bambini ospitati; f) elenco aggiornato del personale, relativa qualifica e contratti di lavoro; g) copia del regolamento e del contratto tipo ente/famiglia. 2Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’UFaG i seguenti documenti di consuntivo: 57 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009, 163. 58 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. 59 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. 60 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 61 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 62 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. 63 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021, 334. 64 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 65 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021, 334. a) elenco del numero di giornate di presenza effettive dei bambini ospitati; b) lista con il nome, l’età e il luogo di residenza dei bambini ospitati; c) elenco del personale con la retribuzione pagata durante l’anno, il bilancio, il consuntivo di esercizio. 3L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo. 2. Determinazione del sussidio

Art. 28

1Il contributo dello Stato è concesso unicamente per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam; tale contributo è stabilito a preventivo in base alle giornate di presenza determinanti moltiplicate per il contributo fisso giornaliero.67 2Le giornate di presenza determinanti si ottengono moltiplicando le giornate di esercizio (totale massimo dei posti riconosciuti al fine della determinazione del sussidio moltiplicato per i giorni di apertura) con un tasso di occupazione stabilito annualmente dal Dipartimento.68 3Il contributo fisso giornaliero è calcolato dividendo per le giornate di presenza determinanti i costi complessivi riconosciuti moltiplicati per l’aliquota (al massimo 2/3), dedotta una parte dell’eventuale partecipazione comunale ai costi di esercizio ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge computati nell’ultimo anno contabile consolidato.69 4Il sussidiamento cantonale e comunale dei nidi dell’infanzia non deve superare l’80% delle spese riconosciute di formazione, di aggiornamento e di supervisione, di materiale didattico e dei salari e degli oneri sociali del personale riconosciuto.70 5I costi massimi riconosciuti relativi all’onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale di contributo alle famiglie sulla retta, alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale riconosciuto nonché agli oneri sociali sono stabiliti tramite direttive del Dipartimento.71 3. Versamento Art. 28a72 1Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle giornate di presenza effettive moltiplicate per il contributo fisso giornaliero, ritenuto che non può superare il contributo stabilito a preventivo. 2La giornata di presenza effettiva è computata a partire da un’occupazione minima di quattro ore; un posto può produrre al massimo una giornata di presenza. 3L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio. 4. Adeguamento per fattori straordinari e imprevedibili

Art. 29

Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle giornate di presenza contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio. III. Contributi alle famiglie 1. Contributo universale per le famiglie Art. 29a74 1Per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam è concesso un contributo universale, volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori che affidano il figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o 66 Art. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192; precedenti modifiche: BU 2006, 191; BU 2009, 163. 67 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173. 68 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021, 334. 69 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347. 70 Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. 71 Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2018, 347. 72 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225. 73 Art. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225; precedente modifica: BU 2009, 163. 74 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192. per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, a un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento.75 2L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.76 2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Art. 29b77 1Per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam è concesso un contributo, volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori che affidano il figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, a un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).78 2L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui all’art. 29a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.79 3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia Art. 29c80 1Per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam è concesso un contributo, volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori che affidano il figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, a un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia.81 2Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia. 3L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 29a e 29b; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 4Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.82 4. Micro-nidi Art. 29d83 I contributi di cui agli art. 29a-29c sono concessi alle medesime condizioni anche ai genitori che affidano il figlio ad un micro-nido.

Art. 30 IV. Sussidi per l’acquisto di arredamento e attrezzature84

L’istanza per ottenere i sussidi deve essere presentata prima dell’acquisto delle attrezzature e dell’arredamento e deve contenere i seguenti documenti in due copie: a) una relazione sulla necessità dell’acquisto previsto; 75 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173. 76 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 77 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347. 78 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173. 79 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 80 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347. 81 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173. 82 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 83 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347. 84 Nota marginale modificata dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192. b) una relazione tecnica sulle attrezzature e sull’arredamento richiesti, corredata dei piani 1:50 dei locali che si intendono arredare con la collocazione delle attrezzature; c) il preventivo di spesa; d) il piano di finanziamento. 2. Famiglie diurne

Art. 31 A. Definizione

1È considerata famiglia diurna ai sensi delle seguenti disposizioni la persona, coppia o famiglia che si offre per accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la giornata e dietro compenso, non più di 5 minorenni, di regola di meno di 12 anni, contemporaneamente. 2In considerazione di situazioni particolari l’UAP può eccezionalmente concedere deroghe a quanto previsto al cpv. 1.

Art. 32 B. Annuncio

La famiglia diurna che si offre regolarmente per almeno 15 ore settimanali deve annunciarsi preventivamente all’UAP.

Art. 33 C. Impedimenti all’accoglimento diurno

1Chi soggiace all’obbligo di annuncio deve soddisfare cumulativamente i seguenti presupposti e quelli previsti dall’art. 5 OAMin: a) disporre di spazi differenziati e adeguati all’età e al numero dei minorenni; b) garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie; c) disporre di arredamento e materiale didattico e ludico commisurato all’età dei minorenni accolti; d) disporre di adeguate misure di sicurezza secondo le indicazioni dell’Ufficio Svizzero per la prevenzione degli infortuni domestici (UPI); e) adottare misure opportune per la prevenzione della diffusione delle malattie contagiose e per le prime cure di pronto soccorso; f) disporre di un apparecchio telefonico e dei recapiti per le chiamate di emergenza; g) avere almeno 18 anni; h) occuparsi personalmente dei minorenni affidati; i) garantire un buono stato di salute e una buona condotta di tutti i membri che compongono il nucleo familiare presso il quale il minorenne è affidato; j) essere disponibili a partecipare a momenti di formazione; k) offrire delle attività quotidiane rispettose di quanto stabilito all’art. 18. 2L’adempimento dei presupposti di cui al cpv. 1 va autocertificato al momento dell’annuncio.

Art. 34 D. Vigilanza

1L’UAP esercita la vigilanza sugli affidamenti diurni ed è l’autorità competente ai sensi dell’art. 12 OAMin. 2L’annuncio come famiglia diurna ai sensi dell’art. 32 del presente regolamento può essere fatto a enti privati riconosciuti ai fini del sussidiamento; la verifica dell’autocertificazione di cui all’art. 33 cpv. 2 del presente regolamento, così come le visite annuali previste dagli art. 12 cpv. 2 e 10 OAMin combinati possono essere delegati ad enti privati riconosciuti ai fini del sussidiamento. 3Se nel corso delle visite di cui al capoverso 2 gli enti riscontrano deficienze o difficoltà essi sono tenuti a segnalarle tempestivamente all’UAP.

Art. 35 E. Consulenza

Su richiesta, alla famiglia diurna e agli enti di cui all’art. 34 cpv. 2 e 3 del presente regolamento può essere offerta la consulenza dell’UAP, direttamente o tramite l’attivazione di servizi o enti competenti. F. Sussidiamento I. Requisiti 85 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413. 86 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413. 87 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413. 88 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.

Art. 36

1Richiamati i requisiti di cui all’art. 11 cpv. 3 della legge possono beneficiare di sussidi per l’erogazione dei salari versati alle famiglie diurne affiliate gli enti preposti all’organizzazione di tali attività che: a) dispongono di personale con adeguata formazione nel campo sociale o pedagogico o di una comprovata esperienza professionale specifica; b) assicurano un’adeguata risposta ai bisogni espressi dalle famiglie su scala cantonale o regionale. 2Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite direttive del Dipartimento, gli enti riconosciuti preposti all’organizzazione di tali attività che soddisfano i seguenti requisiti supplementari: a) assicurano il rispetto delle condizioni stabilite dal Dipartimento per quanto concerne la retribuzione del personale educativo; b) promuovono l’offerta del servizio di accoglienza e verificano il grado di soddisfazione dei genitori a intervalli regolari; c) garantiscono la formazione di base e la formazione continua delle famiglie diurne; d) prevedono rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo comporta un onere amministrativo supplementare; e) adeguano le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo.89 3L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe al requisito di cui al cpv. 2 lett. e).90

Art. 37 II. Istanza

1L’istanza di sussidiamento per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno entro il 15 ottobre all’UFaG e deve essere corredata dai seguenti documenti: a) statuto e nominativi dei membri degli organi; b) preventivo di spesa dei salari delle famiglie diurne, di formazione, di aggiornamento e supervisione delle stesse; c) elenco aggiornato delle famiglie diurne affiliate e dei soci dell’associazione; d) copia del regolamento e del contratto tipo ente/famiglie; e) bilancio patrimoniale o bilancio di apertura e il rapporto di revisione relativi all’anno precedente, approvati dagli organi competenti previsti dallo statuto dell’ente. 2Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’UFaG i seguenti documenti di consuntivo: a) elenco del numero di ore prestate dalle famiglie diurne; b) lista con il nome, l’età e il luogo di residenza dei bambini affidati nell’anno precedente; c) elenco delle famiglie diurne con la retribuzione pagata durante l’anno; d) conti consuntivi d’esercizio. 3L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.

Art. 38 III. Determinazione del sussidio

1Il contributo dello Stato è stabilito a preventivo in base alle ore annue di accoglienza preventivate moltiplicate per il contributo fisso orario. 2Il contributo fisso orario è calcolato dividendo per le ore annue di accoglienza pianificate i costi complessivi riconosciuti, moltiplicati per l’aliquota (al massimo 2/3).91 3I costi massimi riconosciuti relativi all’onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale di contributo alle famiglie sulla retta, ai salari delle famiglie diurne nonché agli oneri sociali sono stabiliti tramite direttive del Dipartimento.92 IV. Versamento Art. 38a93 1Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle ore effettive di accoglienza moltiplicate per il contributo fisso orario, ritenuto che non può superare il contributo stabilito a preventivo. 2L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio. V. Adeguamento per fattori straordinari e imprevedibili 89 Cpv. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347. 90 Cpv. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347. 91 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192. 92 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192. 93 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.

Art. 39

Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle ore di accoglienza contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio. VI. Contributi alle famiglie 1. Contributo universale per le famiglie95 Art. 39a96 1Un contributo universale volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio è concesso a tutti i genitori che affidano il figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento. 2L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.97 2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Art. 39b98 1Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal). 2L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui all’art. 39a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.99 3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia Art. 39c100 1Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia. 2Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia. 3L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 39a e 39b; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 4Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.101 3. Centri che organizzano attività extrascolastiche 94 Art. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225. 95 Nota marginale modificata dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225. 96 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192. 97 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 98 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347. 99 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 100 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347. 101 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. A. Autorizzazione

Art. 40 I. Obbligo

Soggiacciono all’obbligo di autorizzazione le strutture che organizzano attività extrascolastiche con un’apertura regolare di almeno 15 ore settimanali per almeno 220 giorni nell’arco di un anno.102

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