Art. 1 Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)
1Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito: Dipartimento) applica la legge
per le famiglie e il suo regolamento; esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie
(di seguito: Divisione) e dei suoi Uffici.
2Il Dipartimento è in particolare competente per:3
a) revocare le autorizzazioni circa l’accoglimento di minorenni ai sensi della legislazione federale;
b) revocare le decisioni di riconoscimento ai sensi dell’art. 26 della legge;
c) …;4
d) emanare le raccomandazioni relative al compenso di cui all’art. 294 CC;
e) stabilire l’ammontare della retta uniforme di cui all’art. 89;
f) emanare le direttive che regolamentano l’ambito dell’affidamento di minorenni a terzi;5
g) emanare le direttive sull’organizzazione e la qualità socioeducativa dei nidi dell’infanzia, dei
micro-nidi e dei centri extrascolastici.6
Art. 2 Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF)
La Divisione è competente per:7
a) eseguire i compiti che le sono affidati dall’Osservatorio cantonale della politica familiare (art. 6
cpv. 2 della legge);
b) autorizzare l’apertura e la gestione di istituti e centri ai sensi della legislazione federale (art. 8
e 22 della legge, art. 13 OAMin);
c) emanare le direttive con cui vengono determinati contenuto e portata della carta dei servizi;
d) stipulare i contratti di prestazione;8
e) coordinare a livello strategico le risorse e prestazioni previste dalla legge (art. 1 lett. c) e art. 3
cpv. 3 lett. e) della legge);
f) rilevare i bisogni esistenti, determinare l’offerta e fissare l’ordine di priorità degli interventi da
sostenere nell’ambito delle attività di sostegno alle famiglie e nell’ambito dei provvedimenti di
protezione di cui agli art. 3 cpv. 1, cpv. 1bis e 25 cpv. 2 della legge; il documento è trasmesso
per discussione al Gran Consiglio ogni 4 anni;9
g) assicurare l’accesso all’informazione di cui all’art. 33 della legge;
h) promuovere ed esaminare le nuove attività di sostegno alle famiglie e i progetti generali;
i) erogare i sussidi per la costruzione di cui all’art. 3 cpv. 3 lett f) della legge;10
1 Titolo modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2013,
413.
2 Ingresso modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
3 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
4 Lett. abrogata dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192; precedente modifica: BU 2013,
413.
5 Lett. introdotta dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
6 Lett. introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
7 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
8 Lett. modificata dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137.
9 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
10 Lett. modificata dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137.
j) riconoscere ai fini del sussidiamento gli enti di cui agli art. 26 e 39 della legge;
k) infliggere le multe previste all’art. 26 OAMin e deferire al Ministero pubblico i casi di recidiva se
reputa che la multa non sia sufficiente;
l) …11
Art. 3 Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP)12
L’Ufficio dell’aiuto e della protezione:
a) fornisce le prestazioni di servizio sociale individuale di cui all’art. 16 della legge e in particolare
autorizza gli affidamenti famigliari ai sensi della legislazione federale;
b) è l’autorità ai sensi degli art. 12 e 23 OAMin;
c) esercita la vigilanza sulle famiglie affidatarie e diurne;
d) riconosce i provvedimenti di protezione ai sensi degli art. 15 e segg. della legge, riservate le
competenze dell’autorità di protezione o giudiziaria.
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG)
Art. 4
L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani:
a) coordina le attività sussidiate in base alla legge tramite i contratti di prestazione;
b) collabora con le istanze preposte alla stipulazione dei contratti di prestazione nell’ambito delle
attività di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni fondati su altre leggi;
c) decide il sussidio per le spese d’esercizio delle attività di sostegno alle famiglie;
d) decide il sussidio per le spese dei singoli collocamenti ai sensi dell’art. 32 della legge e di quelli
ordinati dalla magistratura dei minorenni;14
e) determina l’importo a carico dei Comuni ai sensi degli art. 14a e 30 della legge;15
f) decide il sussidio per i progetti generali di cui al capitolo III della legge;
g) esercita la vigilanza sulle strutture di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni
autorizzate;
h) assicura la necessaria consulenza ai Comuni e agli enti pubblici e privati per l’esecuzione delle
attività di sostegno alle famiglie di cui al capitolo I della legge;
i) rimborsa ai nidi dell’infanzia, ai micro-nidi, alle famiglie diurne e ai centri che organizzano attività
extrascolastiche i contributi alle famiglie di cui agli art. 29a-29d, 39a-39c, 48a-48c;16
l) definisce l’elenco delle formazioni riconosciute per l’organizzazione delle attività ai sensi
dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e c) della legge ai fini dell’autorizzazione e del sussidiamento.17
Art. 5 Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI)18
L’Ufficio rette, anticipi e incassi:19
a) calcola il contributo di mantenimento a carico dei genitori;
b) anticipa il compenso alla famiglia affidataria (art. 24 della legge) e, nei casi particolari stabiliti
dal regolamento, i contributi delle famiglie ai centri educativi;
c) garantisce la copertura dei costi di collocamento eccedenti le capacità finanziarie dei genitori;20
d) esercita nei confronti dei genitori il regresso per i contributi anticipati;
e) rappresenta lo Stato dinnanzi alle autorità giudiziarie nel quadro delle azioni di regresso basate
sull’art. 294 CC;
f) fa sottoscrivere ai genitori gli accordi relativi al contributo di mantenimento a loro carico quando
il compenso o la retta eccedono le loro capacità finanziarie.21
TITOLO II
Osservatorio cantonale della politica familiare
11 Lett. abrogata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2013,
413.
12 Nota marginale modificata dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
13 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedenti modifiche: BU
2008, 137; BU 2009, 163.
14 Lett. introdotta dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
15 Lett. modificata dal R 11.3.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 114.
16 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
17 Lett. introdotta dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7.
18 Nota marginale modificata dal 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
19 Frase modificata dal 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
20 Lett. modificata dal R 14.6.2006; in vigore dal 20.6.2006 - BU 2006, 191.
21 Lett. introdotta dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
Art. 6 Composizione
1L’Osservatorio è composto dai seguenti membri, nominati dal Consiglio di Stato:
a) un rappresentante di ogni Dipartimento;
b) due membri designati dai Comuni ticinesi;
c) due rappresentanti del settore dei provvedimenti di protezione delle famiglie ai sensi della
legge;
d) due rappresentanti del settore delle attività di sostegno alle famiglie ai sensi della legge;
e) due rappresentanti del settore dei progetti generali ai sensi della legge;
f) due rappresentanti del settore dei progetti generali ai sensi della legge.22
2Il rappresentante del DSS assume la carica di Presidente.
Art. 7 Funzionamento
1L’Osservatorio resta in carica per il periodo di nomina deciso dal Consiglio di Stato.
2Esso è convocato dal Presidente o ad istanza di almeno quattro membri. In via eccezionale il
Presidente ha la facoltà di consultare l’Osservatorio mediante la circolazione degli atti.
3L’Osservatorio può proporre all’attenzione del Consiglio di Stato misure di politica familiare e
mandati di ricerca inerenti alla legge o a altre leggi cantonali e funge da consulente del Consiglio di
Stato e del Dipartimento in materia di politica familiare.
TITOLO III
Prestazioni
Capitolo primo
Attività di sostegno alla famiglia
1. Nidi dell’infanzia e micro-nidi24
Art. 8 A. Definizione
1Sono considerati nidi dell’infanzia i centri diurni con una capacità di accoglienza
superiore a 5 bambini, aperti più di 15 ore alla settimana; i centri diurni con una capacità di
accoglienza da 5 a 10 bambini, di cui al massimo 4 da 0 a 12 mesi e aperti più di 15 ore alla
settimana sono invece considerati micro-nidi.
2Non sono in particolare considerati nidi dell’infanzia né micro-nidi:
a) i centri diurni diretti e animati dai genitori o dai parenti dei bambini ospitati, oppure che
accolgono bambini accompagnati e custoditi da un adulto;
b) i centri diurni che offrono esclusivamente un servizio di «baby sitting» occasionale, limitato ad
un massimo di 2 ore al giorno per bambino senza servizio pasti;
c) i centri diurni destinati all’accoglienza di bambini esclusivamente per lo svolgimento di attività
specifiche (sport, musica, pittura, teatro, ecc.).
B. Autorizzazione
I. Requisiti per i nidi dell’infanzia
1. Ubicazione e spazi26
Art. 9
1Il nido dell’infanzia deve essere ubicato in un luogo tranquillo e a piano terra o
rapidamente evacuabile in caso di sinistro.
2È comunque necessario disporre dei seguenti spazi:
a) luogo separato e oscurabile per il riposo dei bambini al di sotto di un anno di età;27
b) locale separato attrezzato per l’igiene personale dei bambini e bagno separato per il
personale;28
c) spazio cucina arredato e adeguato agli ospiti;
d) spazio multiuso (per le attività creative, i giochi, il movimento, i pasti, ecc.): superficie minima
di 3 mq/bambino;
e) un’entrata separata dai locali di cui alle lettere a), b), c) e d);
22 Cpv. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedente modifica: BU
2011, 440.
23 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
24 Cifra modificata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
25 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
26 Nota marginale modificata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
27 Lett. introdotta dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
28 Lett. introdotta dal R 13.7.2011; in vigore dal 15.7.2011 - BU 2011, 440.
f) spazio esterno: giardino compreso negli spazi occupati dal nido dell’infanzia o ampio terrazzo
con un parco giochi accessibile nelle immediate vicinanze.
2. Arredamento e materiale
Art. 10
Il nido dell’infanzia deve disporre dell’attrezzatura necessaria all’accoglimento dei
bambini e allo svolgimento delle attività quotidiane (sonno, pasti, igiene personale), così come di
materiale ludico e pedagogico adeguato ai bisogni dei bambini delle diverse fasce di età.
3. Sicurezza e incendio
Art. 11
1Il nido dell’infanzia deve essere in possesso di un certificato di collaudo delle misure
antincendio conforme alle norme vigenti in materia edilizia e disporre di adeguate misure di
sicurezza secondo le indicazioni dell’Ufficio Svizzero per la prevenzione degli infortuni domestici
(UPI).
2Le installazioni elettriche devono essere conformi alle norme di sicurezza in vigore e con obbligo
di installare prese salva-vita. È necessario disporre delle protezioni per le porte e le finestre, che
devono pure essere dotate di vetri di sicurezza.
3Il nido dell’infanzia deve disporre di recapiti per le chiamate d’emergenza.30
4. Salute e igiene
Art. 12
Il nido dell’infanzia deve assicurare il rispetto delle seguenti regole:
a) condizioni igieniche dei locali e del materiale secondo le leggi vigenti;
b) ossequio delle norme relative alla conservazione e alla manipolazione delle derrate alimentari;
c) disporre della consulenza di un medico pediatra di fiducia o di un medico scolastico;
d) misure specifiche di prevenzione delle malattie trasmissibili;
e) misure in caso di epidemie;
f) disporre di farmacia di pronto soccorso.
5. Direttore
Art. 13
1Il Direttore deve essere una persona idonea ai sensi dell’art. 15 OAMin e al beneficio di
una formazione terziaria riconosciuta ai sensi dell’art. 4 lett. l) in ambito pedagogico o sociale,
oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia e disporre di un’esperienza di almeno 2 anni
maturata negli ultimi 5 anni nel campo educativo, di cui uno nel settore dell’infanzia.31
2Le formazioni conseguite all’estero devono rispettare quanto previsto dall’elenco di cui all’art. 4 lett.
l).32
3In considerazione di situazioni particolari e per i micro-nidi, la Divisione può eccezionalmente
concedere deroghe ai requisiti di cui ai cpv. 1.33
6. Personale
Art. 14 a) Requisiti di base e orario di presenza
1Tutto il personale deve essere maggiorenne (ad eccezione di stagiaires o altro
personale ausiliario), in buono stato di salute e di buona condotta e idoneo ai sensi dell’art. 15
OAMin.34
2Di regola, il tempo di lavoro a contatto diretto con i bambini non deve essere superiore a 8 ore
quotidiane. Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 devono essere sempre presenti almeno due persone, di
cui, di regola, almeno una formata. Prima e dopo gli orari summenzionati e in presenza di un numero
inferiore a 4 bambini può essere presente una sola persona, di regola, formata. In caso di
emergenza deve sempre essere immediatamente raggiungibile una seconda persona dell’équipe
educativa.
Art. 15 b) Numero
1Il rapporto numerico personale educativo presente/bambini deve essere di (totale
arrotondato per eccesso al prossimo numero intero):
29 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
30 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173.
31 Cpv. modificato dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7.
32 Cpv. modificato dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7; precedenti modifiche: BU 2009,
163; BU 2022, 300.
33 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2018,
347.
34 Cpv. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
– 1 a 4 per bambini da 0 a 12 mesi;
– 1 a 5 per bambini dai 13 ai 24 mesi;
– 1 a 8 per bambini dai 2 ai 3 anni;
– 1 a 12 per bambini dai 3 anni compiuti.35
2Nel conteggio può essere computato, ogni due unità formate e con una frazione pari a 0,30 unità
di personale, uno stagiaire o apprendista maggiorenni iscritti ad una scuola riconosciuta, che
svolgono un periodo di formazione pratica di almeno 5 mesi.36
3Nel conteggio non può essere computato altro personale ausiliario.
4Il totale delle unità necessario è approssimato al decimale per difetto o per eccesso.
Art. 16 c) Formazione ed esperienza
1Oltre al direttore, l’équipe educativa deve disporre di una persona con formazione
riconosciuta di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria
con specializzazione in prima infanzia ogni ulteriori tre unità.37
1bisLe formazioni conseguite all’estero devono rispettare quanto previsto dall’elenco di cui all’art. 4
lett. l).38
2Per i nidi dell’infanzia che effettuano unicamente prestazioni parziali riconosciute (art. 13 cpv. 2),
la Divisione può concedere delle deroghe rispetto a quanto previsto al cpv. 1.
3Il personale sprovvisto di formazione specifica deve possedere un’esperienza pratica
possibilmente nell’ambito della prima infanzia, adeguate capacità educative e la disponibilità a
seguire appropriati corsi.
Art. 17 d) Lavori domestici
L’esecuzione dei lavori domestici, in particolare la preparazione dei pasti, deve essere
assunta da personale non occupato con i bambini e adeguatamente formato o con comprovata
esperienza.
7. Attività quotidiane
Art. 18
1Le attività quotidiane sono organizzate in modo da rispettare i bisogni dei bambini,
prevedendo condizioni differenziate in funzione delle diverse fasce d’età.
2Ai bambini fino a circa 18 mesi di età è assicurato il rispetto dei ritmi individuali; per i bambini più
grandi è prevista una regolarità dei momenti dedicati al riposo, all’alimentazione e all’igiene
personale.
3Le attività sono svolte in modo da incoraggiare l’apprendimento, l’autonomia personale, la
comunicazione e il rispetto delle regole del gruppo.
8. Organizzazione interna
Art. 19
1Il Direttore è responsabile del funzionamento complessivo del nido dell’infanzia, è parte
integrante dell’équipe educativa, dirige, organizza e verifica l’attività del personale, struttura gli
spazi, tiene i contatti con i genitori e definisce le iscrizioni e le modalità di affidamento dei bambini.
Una frazione di tempo lavoro deve essere dedicata alla gestione del nido dell’infanzia. Questa
frazione di tempo lavoro non dedicata direttamente alla cura dei bambini non è computabile ai sensi
dell’art. 15 e deve essere compensata da personale educativo formato.
2Prima dell’ammissione il Direttore acquisisce le informazioni necessarie alla presa a carico del
bambino, in particolare:
a) generalità e indirizzo;
b) informazioni circa lo stato di salute;
c) recapito telefonico del detentore dell’autorità parentale e di altre persone di riferimento.
3Deve essere favorito l’inserimento nella struttura con gradualità e con la partecipazione dei genitori.
4Se il nido dell’infanzia accetta anche collocamenti occasionali, devono essere adottati tutti gli
accorgimenti per non disturbare le attività e i ritmi dei bambini che lo frequentano regolarmente.
9. Aspetti finanziari
35 Cpv. modificato dal R 14.6.2006; in vigore dal 20.6.2006 - BU 2006, 191.
36 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009,
163.
37 Cpv. modificato dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7; precedente modifica: BU 2009,
163.
38 Cpv. introdotto dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7.
39 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
Art. 20
1Il nido dell’infanzia deve avere una base economica sicura, che va certificata mettendo
a disposizione dell’UFaG, all’atto della domanda di autorizzazione, tutti i dati necessari.
2È obbligatoria un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile per i danni cagionati dai
bambini e dal personale.
10. Carta dei servizi
Art. 21
1Il nido dell’infanzia deve disporre di una carta dei servizi comunicata ai genitori, che
permetta loro di verificare direttamente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni
erogate.
2La carta dei servizi deve in particolare descrivere i seguenti aspetti:
a) la sintesi dei fini e principi fondamentali cui l’ente si ispira;
b) l’informazione sulla struttura, sull’organizzazione e sulle prestazioni erogate;
c) i fattori e livelli di qualità;
d) le modalità di interazione dei genitori dell’utente con la struttura e le procedure di reclamo.
Ia. Requisiti per i micro-nidi
Art. 21a40 I requisiti di autorizzazione dei nidi dell’infanzia elencati dal presente regolamento (art.
9-21) valgono anche per i micro-nidi.
Art. 22 II. Istanza
1L’istanza di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni previste dall’art. 14
OAMin.
2L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria; esso
assicura la consulenza ai richiedenti.
Art. 23 III. Decisione
1La Divisione rilascia l’autorizzazione al Direttore responsabile della conduzione della
struttura.
2Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’UFaG esamina, in particolare con sopralluoghi, colloqui o
richiedendo informazioni agli interessati e a terzi e, se necessario, facendo ricorso a periti, se sono
adempiuti i requisiti.
3La decisione di autorizzazione è rilasciata a tempo determinato e deve essere esposta all’utenza;
essa decade con la rescissione del contratto del Direttore ed è revocata allorquando i requisiti per
il suo rilascio non sono più soddisfatti e nei casi previsti dall’art. 20 OAMin.
4Il Direttore è tenuto a comunicare immediatamente all’UFaG ogni cambiamento inerente ai requisiti
di autorizzazione.
Art. 24 IV. Vigilanza
1I rappresentanti dell’UFaG visitano la struttura almeno una volta ogni due anni e
verificano che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute.
2I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita
un’attività sottoposta a vigilanza così come possono richiedere l’accesso e l’invio di tutta la
documentazione e di ogni informazione ritenuta necessaria.41
3Nell’ambito della vigilanza l’UFaG può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare
provvedimenti.
Art. 25 V. Consulenza
Su richiesta, alla struttura può essere offerta, nei limiti delle risorse disponibili, la
consulenza dell’UFaG, direttamente o tramite l’attivazione di Servizi o enti competenti.
C. Sussidiamento
Art. 26 I. Requisiti per i nidi dell’infanzia42
1Richiamato l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge, possono beneficiare di sussidi i nidi
dell’infanzia autorizzati che soddisfano inoltre cumulativamente i seguenti requisiti:43
a) dispongono di almeno 10 posti;
40 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
41 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
42 Nota marginale modificata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
43 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
b) assicurano un’apertura regolare di almeno 220 giorni all’anno e di almeno 10 ore continuate al
giorno;
c) offrono un servizio di refezione di qualità;
d) presentano un piano di finanziamento sostenibile di almeno tre anni;
e) tengono conto degli interessi e delle esigenze delle famiglie;
f) presentano la documentazione completa richiesta;
g) hanno richiesto eventuali contributi previsti dalla legislazione federale in materia;
h) destinano almeno il 2% del preventivo di spesa riconosciuto alla formazione permanente del
personale oppure svolgono almeno 12 ore di formazione all’anno per ogni unità autorizzata;44
i) nel cui organo esecutivo non siedono persone alle dipendenze del nido dell’infanzia e la cui
composizione così come le competenze strategiche e operative sono conformi alle direttive
sull’organizzazione e la qualità socioeducativa del nido dell’infanzia;45
j) il cui organo di revisione è composto da persone che non siedono nell’organo esecutivo e sono
indipendenti, ritenuto l’obbligo di effettuare una revisione limitata ai sensi della legge federale
sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005;46
k) che è iscritto a registro di commercio, se costituito nella forma dell’associazione;
l) gli enti in cui i rapporti d’impiego sono disciplinati dal diritto pubblico devono rispettare quanto
stabilito dal Dipartimento per ciò che concerne la retribuzione del personale riconosciuto;47
m) oltre al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione
riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento.48
2Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite
direttive del Dipartimento, i nidi dell’infanzia autorizzati che, oltre ai requisiti di cui al cpv. 1
soddisfano i seguenti requisiti supplementari:49
a) …;50
b) oltre al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione
riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento;51
c) prevedono rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo
comporta un onere amministrativo supplementare;
d) fanno riferimento per la gestione complessiva ad almeno altre due forme di attività di
accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o
dispongono di almeno 60 posti;
e) …;52
f) adeguano le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo.53
3L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere
deroghe ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. b) e h) e al cpv. 2 lett. f.54
Ia. Requisiti per i micro-nidi
Art. 26a55 1Richiamato l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge possono beneficiare di sussidi per l’esercizio
i micro-nidi autorizzati che soddisfano inoltre cumulativamente i seguenti requisiti:56
a) assicurano un’apertura regolare di almeno 220 giorni all’anno e di almeno 8 ore continuate al
giorno;
b) offrono un servizio di refezione di qualità;
44 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009,
163.
45 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
46 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
47 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
48 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
49 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
50 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,
334.
51 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
52 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,
334.
53 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,
192.
54 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,
192.
55 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
56 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
c) presentano un piano di finanziamento sostenibile di almeno tre anni;
d) tengono conto degli interessi e delle esigenze delle famiglie;
e) presentano la documentazione completa richiesta;
f) hanno richiesto eventuali contributi previsti dalla legislazione federale in materia;
g) destinano almeno il 2% del preventivo di spesa riconosciuto alla formazione permanente del
personale oppure svolgono almeno 12 ore di formazione all’anno per ogni unità autorizzata;57
h) nel cui organo esecutivo non siedono persone alle dipendenze del micro-nido e la cui
composizione così come le competenze strategiche e operative sono conformi alle direttive
sull’organizzazione e la qualità socioeducativa del micro-nido;58
i) il cui organo di revisione è composto da persone che non siedono nell’organo esecutivo e sono
indipendenti, ritenuto l’obbligo di effettuare una revisione limitata ai sensi della legge federale
sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005;59
j) sono iscritti al registro di commercio, se costituiti nella forma dell’associazione;
k) gli enti in cui i rapporti d’impiego sono disciplinati dal diritto pubblico devono rispettare quanto
stabilito dal Dipartimento per ciò che concerne la retribuzione del personale riconosciuto;60
l) oltre al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione
riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento.61
2L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere
deroghe ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. a) e g).
3Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite
direttive del Dipartimento, i micro-nidi autorizzati che, oltre ai requisiti di cui al cpv. 1, soddisfano i
seguenti requisiti supplementari:62
a) …;63
b) oltre al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione
riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento;64
c) prevedono rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo
comporta un onere amministrativo supplementare;
d) fanno riferimento per la gestione complessiva ad almeno altre due forme di attività di
accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o
dispongono di almeno 60 posti;
e) …;65
f) adeguano le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo.
4L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere
deroghe ai requisiti di cui al cpv. 3 lett. b) e f).
II. Sussidi per l’esercizio
1. Istanza
Art. 27
1L’istanza di sussidiamento per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno
entro il 15 ottobre all’UFaG e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) statuto;
b) piano di finanziamento triennale;
c) bilancio patrimoniale o bilancio di apertura e il rapporto di revisione relativi all’anno precedente,
approvati dagli organi competenti previsti dallo statuto dell’ente;
d) preventivo di spesa;
e) lista attuale del numero e dell’età dei bambini ospitati;
f) elenco aggiornato del personale, relativa qualifica e contratti di lavoro;
g) copia del regolamento e del contratto tipo ente/famiglia.
2Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’UFaG i seguenti documenti di consuntivo:
57 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009,
163.
58 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
59 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
60 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
61 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
62 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
63 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,
334.
64 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
65 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,
334.
a) elenco del numero di giornate di presenza effettive dei bambini ospitati;
b) lista con il nome, l’età e il luogo di residenza dei bambini ospitati;
c) elenco del personale con la retribuzione pagata durante l’anno, il bilancio, il consuntivo di
esercizio.
3L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
2. Determinazione del sussidio
Art. 28
1Il contributo dello Stato è concesso unicamente per i posti che rispondono ai bisogni
esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam; tale contributo è stabilito a preventivo in base alle giornate
di presenza determinanti moltiplicate per il contributo fisso giornaliero.67
2Le giornate di presenza determinanti si ottengono moltiplicando le giornate di esercizio (totale
massimo dei posti riconosciuti al fine della determinazione del sussidio moltiplicato per i giorni di
apertura) con un tasso di occupazione stabilito annualmente dal Dipartimento.68
3Il contributo fisso giornaliero è calcolato dividendo per le giornate di presenza determinanti i costi
complessivi riconosciuti moltiplicati per l’aliquota (al massimo 2/3), dedotta una parte dell’eventuale
partecipazione comunale ai costi di esercizio ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge computati
nell’ultimo anno contabile consolidato.69
4Il sussidiamento cantonale e comunale dei nidi dell’infanzia non deve superare l’80% delle spese
riconosciute di formazione, di aggiornamento e di supervisione, di materiale didattico e dei salari e
degli oneri sociali del personale riconosciuto.70
5I costi massimi riconosciuti relativi all’onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale
di contributo alle famiglie sulla retta, alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione,
del materiale didattico e ai salari del personale riconosciuto nonché agli oneri sociali sono stabiliti
tramite direttive del Dipartimento.71
3. Versamento
Art. 28a72 1Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle giornate di presenza effettive
moltiplicate per il contributo fisso giornaliero, ritenuto che non può superare il contributo stabilito a
preventivo.
2La giornata di presenza effettiva è computata a partire da un’occupazione minima di quattro ore;
un posto può produrre al massimo una giornata di presenza.
3L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
4. Adeguamento per fattori straordinari e imprevedibili
Art. 29
Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.)
il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto
stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il
computo parziale o totale delle giornate di presenza contrattualizzate e non solo effettive e tramite
un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio.
III. Contributi alle famiglie
1. Contributo universale per le famiglie
Art. 29a74 1Per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam è concesso
un contributo universale, volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori che affidano
il figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o
66 Art. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192; precedenti modifiche: BU 2006,
191; BU 2009, 163.
67 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173.
68 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,
334.
69 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
70 Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
71 Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2018,
347.
72 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
73 Art. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225; precedente modifica: BU 2009,
163.
74 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,
192.
per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, a un nido dell’infanzia che adempie i requisiti
di sussidiamento.75
2L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il nido
non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per
il trasporto ecc.).
3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido
dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.76
2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie
Art. 29b77 1Per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam è concesso
un contributo, volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori che affidano il figlio
durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per
scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, a un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di
sussidiamento all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della
legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).78
2L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo
universale di cui all’art. 29a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il nido
non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per
il trasporto ecc.).
3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido
dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.79
3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia
Art. 29c80 1Per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam è concesso
un contributo, volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori che affidano il figlio
durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per
scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, a un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di
sussidiamento all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia.81
2Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino
può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla
scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del
Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia.
3L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere
finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 29a
e 29b; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare
separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
4Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido
dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.82
4. Micro-nidi
Art. 29d83 I contributi di cui agli art. 29a-29c sono concessi alle medesime condizioni anche ai
genitori che affidano il figlio ad un micro-nido.
Art. 30 IV. Sussidi per l’acquisto di arredamento e attrezzature84
L’istanza per ottenere i sussidi deve essere presentata prima dell’acquisto delle
attrezzature e dell’arredamento e deve contenere i seguenti documenti in due copie:
a) una relazione sulla necessità dell’acquisto previsto;
75 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173.
76 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
77 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
78 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173.
79 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
80 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
81 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173.
82 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
83 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
84 Nota marginale modificata dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192.
b) una relazione tecnica sulle attrezzature e sull’arredamento richiesti, corredata dei piani 1:50 dei
locali che si intendono arredare con la collocazione delle attrezzature;
c) il preventivo di spesa;
d) il piano di finanziamento.
2. Famiglie diurne
Art. 31 A. Definizione
1È considerata famiglia diurna ai sensi delle seguenti disposizioni la persona, coppia o
famiglia che si offre per accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la
giornata e dietro compenso, non più di 5 minorenni, di regola di meno di 12 anni,
contemporaneamente.
2In considerazione di situazioni particolari l’UAP può eccezionalmente concedere deroghe a quanto
previsto al cpv. 1.
Art. 32 B. Annuncio
La famiglia diurna che si offre regolarmente per almeno 15 ore settimanali deve
annunciarsi preventivamente all’UAP.
Art. 33 C. Impedimenti all’accoglimento diurno
1Chi soggiace all’obbligo di annuncio deve soddisfare cumulativamente i seguenti
presupposti e quelli previsti dall’art. 5 OAMin:
a) disporre di spazi differenziati e adeguati all’età e al numero dei minorenni;
b) garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie;
c) disporre di arredamento e materiale didattico e ludico commisurato all’età dei minorenni accolti;
d) disporre di adeguate misure di sicurezza secondo le indicazioni dell’Ufficio Svizzero per la
prevenzione degli infortuni domestici (UPI);
e) adottare misure opportune per la prevenzione della diffusione delle malattie contagiose e per
le prime cure di pronto soccorso;
f) disporre di un apparecchio telefonico e dei recapiti per le chiamate di emergenza;
g) avere almeno 18 anni;
h) occuparsi personalmente dei minorenni affidati;
i) garantire un buono stato di salute e una buona condotta di tutti i membri che compongono il
nucleo familiare presso il quale il minorenne è affidato;
j) essere disponibili a partecipare a momenti di formazione;
k) offrire delle attività quotidiane rispettose di quanto stabilito all’art. 18.
2L’adempimento dei presupposti di cui al cpv. 1 va autocertificato al momento dell’annuncio.
Art. 34 D. Vigilanza
1L’UAP esercita la vigilanza sugli affidamenti diurni ed è l’autorità competente ai sensi
dell’art. 12 OAMin.
2L’annuncio come famiglia diurna ai sensi dell’art. 32 del presente regolamento può essere fatto a
enti privati riconosciuti ai fini del sussidiamento; la verifica dell’autocertificazione di cui all’art. 33
cpv. 2 del presente regolamento, così come le visite annuali previste dagli art. 12 cpv. 2 e 10 OAMin
combinati possono essere delegati ad enti privati riconosciuti ai fini del sussidiamento.
3Se nel corso delle visite di cui al capoverso 2 gli enti riscontrano deficienze o difficoltà essi sono
tenuti a segnalarle tempestivamente all’UAP.
Art. 35 E. Consulenza
Su richiesta, alla famiglia diurna e agli enti di cui all’art. 34 cpv. 2 e 3 del presente
regolamento può essere offerta la consulenza dell’UAP, direttamente o tramite l’attivazione di servizi
o enti competenti.
F. Sussidiamento
I. Requisiti
85 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
86 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
87 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
88 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
Art. 36
1Richiamati i requisiti di cui all’art. 11 cpv. 3 della legge possono beneficiare di sussidi
per l’erogazione dei salari versati alle famiglie diurne affiliate gli enti preposti all’organizzazione di
tali attività che:
a) dispongono di personale con adeguata formazione nel campo sociale o pedagogico o di una
comprovata esperienza professionale specifica;
b) assicurano un’adeguata risposta ai bisogni espressi dalle famiglie su scala cantonale o
regionale.
2Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite
direttive del Dipartimento, gli enti riconosciuti preposti all’organizzazione di tali attività che
soddisfano i seguenti requisiti supplementari:
a) assicurano il rispetto delle condizioni stabilite dal Dipartimento per quanto concerne la
retribuzione del personale educativo;
b) promuovono l’offerta del servizio di accoglienza e verificano il grado di soddisfazione dei
genitori a intervalli regolari;
c) garantiscono la formazione di base e la formazione continua delle famiglie diurne;
d) prevedono rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo
comporta un onere amministrativo supplementare;
e) adeguano le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo.89
3L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere
deroghe al requisito di cui al cpv. 2 lett. e).90
Art. 37 II. Istanza
1L’istanza di sussidiamento per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno
entro il 15 ottobre all’UFaG e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) statuto e nominativi dei membri degli organi;
b) preventivo di spesa dei salari delle famiglie diurne, di formazione, di aggiornamento e
supervisione delle stesse;
c) elenco aggiornato delle famiglie diurne affiliate e dei soci dell’associazione;
d) copia del regolamento e del contratto tipo ente/famiglie;
e) bilancio patrimoniale o bilancio di apertura e il rapporto di revisione relativi all’anno precedente,
approvati dagli organi competenti previsti dallo statuto dell’ente.
2Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’UFaG i seguenti documenti di consuntivo:
a) elenco del numero di ore prestate dalle famiglie diurne;
b) lista con il nome, l’età e il luogo di residenza dei bambini affidati nell’anno precedente;
c) elenco delle famiglie diurne con la retribuzione pagata durante l’anno;
d) conti consuntivi d’esercizio.
3L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
Art. 38 III. Determinazione del sussidio
1Il contributo dello Stato è stabilito a preventivo in base alle ore annue di accoglienza
preventivate moltiplicate per il contributo fisso orario.
2Il contributo fisso orario è calcolato dividendo per le ore annue di accoglienza pianificate i costi
complessivi riconosciuti, moltiplicati per l’aliquota (al massimo 2/3).91
3I costi massimi riconosciuti relativi all’onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale
di contributo alle famiglie sulla retta, ai salari delle famiglie diurne nonché agli oneri sociali sono
stabiliti tramite direttive del Dipartimento.92
IV. Versamento
Art. 38a93 1Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle ore effettive di accoglienza moltiplicate
per il contributo fisso orario, ritenuto che non può superare il contributo stabilito a preventivo.
2L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
V. Adeguamento per fattori straordinari e imprevedibili
89 Cpv. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
90 Cpv. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
91 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,
192.
92 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,
192.
93 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
Art. 39
Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.)
il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto
stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il
computo parziale o totale delle ore di accoglienza contrattualizzate e non solo effettive e tramite un
eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio.
VI. Contributi alle famiglie
1. Contributo universale per le famiglie95
Art. 39a96 1Un contributo universale volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori
per l’affidamento del figlio è concesso a tutti i genitori che affidano il figlio, durante l’esercizio di
un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale
riconosciuti dall’UFaG, ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento.
2L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta non
si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese
per il trasporto ecc.).
3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente
preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.97
2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie
Art. 39b98 1Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per
l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di
una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG ad una famiglia diurna che
adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di
riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di
applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).
2L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo
universale di cui all’art. 39a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta non
si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese
per il trasporto ecc.).
3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente
preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.99
3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia
Art. 39c100 1Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per
l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di
una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG ad una famiglia diurna che
adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di
un assegno di prima infanzia.
2Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino
può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla
scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del
Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia.
3L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere
finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 39a
e 39b; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare
separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
4Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente
preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.101
3. Centri che organizzano attività extrascolastiche
94 Art. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
95 Nota marginale modificata dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
96 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,
192.
97 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
98 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
99 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
100 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
101 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
A. Autorizzazione
Art. 40 I. Obbligo
Soggiacciono all’obbligo di autorizzazione le strutture che organizzano attività
extrascolastiche con un’apertura regolare di almeno 15 ore settimanali per almeno 220 giorni
nell’arco di un anno.102